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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2170/2023
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2170/2023
Oggi 09/01/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per l'avv. , il quale si Parte_1 Parte_1 riporta ai propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi;
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza.
Grazia Roscigno
pagina 1 di 8
R.G. 2170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella perso na della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé stesso
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2023 l'avv. o ha Parte_2 chiesto a questo Tribunale di «condannare il Controparte_2 corrente in Eboli (Sa) alla via Vincenzo Bellini n. 2, C.F.:
[...]
in persona dell'amministratore p.t., sig. P.IVA_1 Parte_3
(Amm. Imm. di nato il [...] ad [...]_3
(Sa), C.F.: con sede in Campagna (Sa) alla via CodiceFiscale_2
Fravitole n.9 (Quadrivio di Campagna) al pagamento della somma di €
4.750,65, oltre Cassa ed Iva di legge, ovvero in quell a diversa somma ritenuta di Giustizia, per l'attività prestata in suo favore dall'avv. nonché condannarlo al pagamento delle spese e Controparte_3 competenze del presente procedimento».
A supporto della domanda proposta il ricorrente ha dedotto: pagina 2 di 8 • di aver svolto, nella qualità di avvocato, attività professionale in nome e per conto del , nel giudizio incardinato Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno al R.G. n. 2678/2018;
• in particolare, di avere, in esecuzione dell'incarico ricevuto, svolto le attività di studio della controversia, redazione e notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, formazione dell'indice e del fascicolo di parte, iscrizione a ruolo e costituzio ne in giudizio;
• nel procedimento n. 2678/2018 la parte convenuta si è costituita spiegando domanda riconvenzionale ed eccependo il mancato esperimento della mediazione;
• stante l'eccezione di mancato esperimento della mediazione nel suddetto procedimento il Tribunale ha onerato l'attore, ovvero il o, a esperire il procedimento di mediazione;
Controparte_2
• quale procuratore e difensore del ha provveduto ad CP_1 attivare il procedimento de quo conclusosi con verbale negativo;
• in data 18.01.2023 l'amministratore p.t. del , Controparte_1 sig. ha comunicato, tramite nota p.e.c., la revoca Parte_3 dell'incarico professionale;
• in mancanza di u n “decisum” al quale conformare la nota spesa il valore della causa deve determinarsi ai sensi dell'art. 14 c.p.c., secondo cui
“nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”;
• che l'art.5 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
147/2022, prevede, al comma 2, che “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”;
• di aver maturato, in applicazione delle tariffe professionali ex DM
55/14, il diritto al pagamento della somma, di € 4.711,00, di cui €
1.701,00 per la fase di studio € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.806,00 per la fase ist ruttoria e di trattazione, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi e c.p.a.;
• a questa somma deve sommarsi la somma di € 420,00 per la procedura di mediazione;
pagina 3 di 8 • l'attività giudiziale è stata correttamente calcolat a ai sensi dei
Parametri previsti dal D.M. 147/2022, entrato in vigor e il 23/10/2022;
• la revoca del mandato è del 17/11/2022, comunicata il 28/01/2023, quindi successiva alla già menzionata entrata in vigore del D.M. 147/2022, che ha modificato il d.m. 55/2014;
• in data 24 gennaio 2023, ha emesso la notula spesa per l'attività giudiziale svolta per l'importo indicato, sottraendo dal totale dell'importo richiesto (€ 4.711,00) gli acconti che il Condominio ha provveduto a pagare a seguito di fattura ovvero le somme di € 783,41 e € 366,59, iva compresa;
• successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso, la parte convenuta ha versato un ulteriore acconto di € 2.109,79, iva compresa;
• l'importo di cui il o è ancora debitore, quindi, al Controparte_2 netto anche del già menzionato acconto, è pari ad €2.786,96, oltre Cassa ed
Iva, per un totale di € 3.536,10;
Il o nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_2 costituito.
***
1. Sulla dichiarazione di contumacia si è già provveduto con ordinanza del 15.02.2024.
2. Passando al merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
2.1 Il ricorrente ha dato prova sia della sussistenza del rapporto contrattuale, avendo prodotto copia del verbale dell'assemblea condominiale del 30/11/2017, nella quale gli era stato conferito l'incarico professionale
(all. 1) e la procura alle liti rilasciata dall'amministratore del Condominio
(v. all. 2) sia dell'attività espletata producendo: l'atto di citazione, le memorie ex art.183, VI comma , n.1, n.2 e n.3 di precisazione delle domande e dei motivi nonché di richiesta dei mezzi di prova, le note di trattazione scritta e le comparse di intervento ex art. 105 c.p.c.;
3. Passando alla liquidazione del compenso, la causa, nella quale è stata esercitata l'attività difensiva per cui il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento delle proprie spettanze professionali, aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'architetto, nella duplice qualità di amministratore del Cond ominio, progettista e direttore dei pagina 4 di 8 lavori di manutenzione straordinaria del fabbricat o, con domanda di condanna al pagamento delle somme: di € 2.825,00 a titolo di rimborso delle competenze erogat e per l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori;
di €
256,05 a titoli di costi per reperire presso il Comune di Eboli la documentazione tecnica per la verifica dell'attività del D.L.; di € 2.308,81 a titolo di compensi professionali pagati in favore del geom. per la CP_4 redazione della consulenza tecnica di parte;
€663,30 a titolo di spese e competenze legali, in favore dell'avv. per la proposizione del Parte_4 ricorso per decreto ingiuntivo in danno dei condomini Parte_5 oltre €480,75 a titolo di imposta di registro del decreto ingiuntivo;
non concorre a determinare il valore della domanda il danno consistente «nelle spese legali che l'attore potrebbe essere condannato a pagare, anche in virtù del principio della soccombenza virtuale», essendo un danno solo ipotetico. Dunque, le domande prop oste dal avevano il valore di CP_1
€6.533,91, infatti la dichiarazione di valore è corrispondente allo scaglione da €5.201,00 a €26.000,00.
Il convenuto arch. ha proposto nel medesimo giu dizio una domanda Pt_4 riconvenzionale per €11.829,14 (v. comparsa di risposta allegata al ricorso).
4.1. L'art. 5 c. 2 del d.m. 55/2014 prevede che «Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti».
4.2. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, la giurisprudenza consolidata ha affermato che “nella determinazione del valore della controversia, del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva (Cass. n.30840/2018) ” ciò in quanto “…la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva (Cass. 14 luglio 2015, n.14691;
Cass. 29 novembre 2018, n.30840)” (Cass., n.6481/2021).
4.3. Nel caso di specie la domand a principale e quella riconvenzionale pagina 5 di 8 devono sommarsi, avendo quest'ultima ad oggetto beni diversi da qu elli richiesti dal Condominio. Deve, quindi, essere preso in considerazione lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 e non quello successivo, più elevato, indicato dal ricorrente nel ricorso.
4.4. Considerando l'oggetto del giudizio e il contenuto dell'attività difensiva, sulla base di tutta la documentazione prodot ta, va riconosciuto un compenso parametrato ai medi per le fasi di studio e introduttiva e istruttoria;
anche se per quest'ultima attività difensiva si è arrestata prima dall'assunzione delle prove testimoniali, il ricorrente ha esaminato l'ordinanza di ammissione delle prove ed ha presenziato all'udienza nella quale è stato assunto l'interrogatorio formale del convenuto;
pertanto, deve essere riconosciuta per intero in considerazione anche dell'attività difensiva svolta dalla controparte (v. memorie istruttorie depositate dall'avv. e Pt_4 della copiosa documentazione prodotta.
Pertanto, per l'attività giudiziale è riconosciuto il seguente compenso:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.376,00
oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
5. Invece, non possono essere liquidat e in favore del ricorrente le spese per l'attività di mediazione obbligatoria svolta, non rivestendo la stessa autonoma rilevanza.
5.1. Con riferimento alle attività di assist enza stragiudiziale, tra cui è possibile anche ricomprendere l'attività di mediazione obbligatoria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: «i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che d ette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto, come dispone il sopravvenuto D.M. n. 55 del 2014, art. 20, una "autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma pagina 6 di 8 rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all'avvocato compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liqu idazione del quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale prestata, in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare. Spetta al giudice del merito l'accertamento della connessione o della complementarità, o, viceversa, dell'autonomia, delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali, verificandone in concreto la corrispondenza con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale (cfr.
Cass. Sez. 2, 07/10/2020, n. 21565; Cass. S ez. 1, 19/10/2017, n. 24682;
Cass. Sez. U, 24/07/2009, n. 17357)». [v. Cass. Cassazione del 20 dicembre
2021, n. 40828].
5.2. Nel caso di specie l'attività è consistita nell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, relativa proprio alla domanda proposta dal Condominio, con assenza di qualsiasi profilo di novità, e nel presenziare al relativo tentativo;
pertanto, non è possibile ravvisare un'autonomia della prestazione, rispetto al giudizio in cui si è innestata e, quindi, i relativi costi rientrano nell'ambito dei compensi giudiziali.
5.3. Dall'importo riconosciuto occorre decurtare gli acconti ricevuti prima dell'instaurazione del presente giudizio, pari a €1150,00, accessori compresi, e quello corrisposto dopo la notifica del ricorso, pari a €2.109,79, accessori compresi;
per cui il ricorrente ha il diritto ancora a percepire la somma di €1.666,2, di cui €1.299,636 di imponibile e € 366,564 a titolo di iva, oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora del /01/2023
(allegato 25 al ricorso introdutti vo) al saldo.
5.4. Le spese seguono la soccombenza della contumace e sono liquidate ai medi per la fase di studio, introduttiva e ai minimi per quella di trattazione e decisoria, considerando che il maggiore acconto è stato versato solo dopo la notifica del ric orso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) accerta che il , è debitore del ricorrente Controparte_1 della somma di €1.666,2, di cui €1.299,636 di imponibil e e € 366,564 a pagina 7 di 8 titolo di iva, oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora del
24.01.2023 al saldo, per l'attività professionale espletata nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno al R.G. n. 2678/2018;
B) per l'effetto, condanna il n persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.157,86, oltre i.v.a. e c.p.a. e oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora del 24.01.2023 sino all'effettivo soddisfo;
C) Condanna il resistente contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €1.702 per compenso d'avvocato, €49,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Salerno, 9/1/25
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2170/2023
Oggi 09/01/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per l'avv. , il quale si Parte_1 Parte_1 riporta ai propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi;
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza.
Grazia Roscigno
pagina 1 di 8
R.G. 2170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella perso na della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé stesso
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2023 l'avv. o ha Parte_2 chiesto a questo Tribunale di «condannare il Controparte_2 corrente in Eboli (Sa) alla via Vincenzo Bellini n. 2, C.F.:
[...]
in persona dell'amministratore p.t., sig. P.IVA_1 Parte_3
(Amm. Imm. di nato il [...] ad [...]_3
(Sa), C.F.: con sede in Campagna (Sa) alla via CodiceFiscale_2
Fravitole n.9 (Quadrivio di Campagna) al pagamento della somma di €
4.750,65, oltre Cassa ed Iva di legge, ovvero in quell a diversa somma ritenuta di Giustizia, per l'attività prestata in suo favore dall'avv. nonché condannarlo al pagamento delle spese e Controparte_3 competenze del presente procedimento».
A supporto della domanda proposta il ricorrente ha dedotto: pagina 2 di 8 • di aver svolto, nella qualità di avvocato, attività professionale in nome e per conto del , nel giudizio incardinato Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno al R.G. n. 2678/2018;
• in particolare, di avere, in esecuzione dell'incarico ricevuto, svolto le attività di studio della controversia, redazione e notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, formazione dell'indice e del fascicolo di parte, iscrizione a ruolo e costituzio ne in giudizio;
• nel procedimento n. 2678/2018 la parte convenuta si è costituita spiegando domanda riconvenzionale ed eccependo il mancato esperimento della mediazione;
• stante l'eccezione di mancato esperimento della mediazione nel suddetto procedimento il Tribunale ha onerato l'attore, ovvero il o, a esperire il procedimento di mediazione;
Controparte_2
• quale procuratore e difensore del ha provveduto ad CP_1 attivare il procedimento de quo conclusosi con verbale negativo;
• in data 18.01.2023 l'amministratore p.t. del , Controparte_1 sig. ha comunicato, tramite nota p.e.c., la revoca Parte_3 dell'incarico professionale;
• in mancanza di u n “decisum” al quale conformare la nota spesa il valore della causa deve determinarsi ai sensi dell'art. 14 c.p.c., secondo cui
“nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”;
• che l'art.5 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
147/2022, prevede, al comma 2, che “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”;
• di aver maturato, in applicazione delle tariffe professionali ex DM
55/14, il diritto al pagamento della somma, di € 4.711,00, di cui €
1.701,00 per la fase di studio € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.806,00 per la fase ist ruttoria e di trattazione, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi e c.p.a.;
• a questa somma deve sommarsi la somma di € 420,00 per la procedura di mediazione;
pagina 3 di 8 • l'attività giudiziale è stata correttamente calcolat a ai sensi dei
Parametri previsti dal D.M. 147/2022, entrato in vigor e il 23/10/2022;
• la revoca del mandato è del 17/11/2022, comunicata il 28/01/2023, quindi successiva alla già menzionata entrata in vigore del D.M. 147/2022, che ha modificato il d.m. 55/2014;
• in data 24 gennaio 2023, ha emesso la notula spesa per l'attività giudiziale svolta per l'importo indicato, sottraendo dal totale dell'importo richiesto (€ 4.711,00) gli acconti che il Condominio ha provveduto a pagare a seguito di fattura ovvero le somme di € 783,41 e € 366,59, iva compresa;
• successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso, la parte convenuta ha versato un ulteriore acconto di € 2.109,79, iva compresa;
• l'importo di cui il o è ancora debitore, quindi, al Controparte_2 netto anche del già menzionato acconto, è pari ad €2.786,96, oltre Cassa ed
Iva, per un totale di € 3.536,10;
Il o nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_2 costituito.
***
1. Sulla dichiarazione di contumacia si è già provveduto con ordinanza del 15.02.2024.
2. Passando al merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
2.1 Il ricorrente ha dato prova sia della sussistenza del rapporto contrattuale, avendo prodotto copia del verbale dell'assemblea condominiale del 30/11/2017, nella quale gli era stato conferito l'incarico professionale
(all. 1) e la procura alle liti rilasciata dall'amministratore del Condominio
(v. all. 2) sia dell'attività espletata producendo: l'atto di citazione, le memorie ex art.183, VI comma , n.1, n.2 e n.3 di precisazione delle domande e dei motivi nonché di richiesta dei mezzi di prova, le note di trattazione scritta e le comparse di intervento ex art. 105 c.p.c.;
3. Passando alla liquidazione del compenso, la causa, nella quale è stata esercitata l'attività difensiva per cui il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento delle proprie spettanze professionali, aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'architetto, nella duplice qualità di amministratore del Cond ominio, progettista e direttore dei pagina 4 di 8 lavori di manutenzione straordinaria del fabbricat o, con domanda di condanna al pagamento delle somme: di € 2.825,00 a titolo di rimborso delle competenze erogat e per l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori;
di €
256,05 a titoli di costi per reperire presso il Comune di Eboli la documentazione tecnica per la verifica dell'attività del D.L.; di € 2.308,81 a titolo di compensi professionali pagati in favore del geom. per la CP_4 redazione della consulenza tecnica di parte;
€663,30 a titolo di spese e competenze legali, in favore dell'avv. per la proposizione del Parte_4 ricorso per decreto ingiuntivo in danno dei condomini Parte_5 oltre €480,75 a titolo di imposta di registro del decreto ingiuntivo;
non concorre a determinare il valore della domanda il danno consistente «nelle spese legali che l'attore potrebbe essere condannato a pagare, anche in virtù del principio della soccombenza virtuale», essendo un danno solo ipotetico. Dunque, le domande prop oste dal avevano il valore di CP_1
€6.533,91, infatti la dichiarazione di valore è corrispondente allo scaglione da €5.201,00 a €26.000,00.
Il convenuto arch. ha proposto nel medesimo giu dizio una domanda Pt_4 riconvenzionale per €11.829,14 (v. comparsa di risposta allegata al ricorso).
4.1. L'art. 5 c. 2 del d.m. 55/2014 prevede che «Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti».
4.2. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, la giurisprudenza consolidata ha affermato che “nella determinazione del valore della controversia, del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva (Cass. n.30840/2018) ” ciò in quanto “…la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva (Cass. 14 luglio 2015, n.14691;
Cass. 29 novembre 2018, n.30840)” (Cass., n.6481/2021).
4.3. Nel caso di specie la domand a principale e quella riconvenzionale pagina 5 di 8 devono sommarsi, avendo quest'ultima ad oggetto beni diversi da qu elli richiesti dal Condominio. Deve, quindi, essere preso in considerazione lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 e non quello successivo, più elevato, indicato dal ricorrente nel ricorso.
4.4. Considerando l'oggetto del giudizio e il contenuto dell'attività difensiva, sulla base di tutta la documentazione prodot ta, va riconosciuto un compenso parametrato ai medi per le fasi di studio e introduttiva e istruttoria;
anche se per quest'ultima attività difensiva si è arrestata prima dall'assunzione delle prove testimoniali, il ricorrente ha esaminato l'ordinanza di ammissione delle prove ed ha presenziato all'udienza nella quale è stato assunto l'interrogatorio formale del convenuto;
pertanto, deve essere riconosciuta per intero in considerazione anche dell'attività difensiva svolta dalla controparte (v. memorie istruttorie depositate dall'avv. e Pt_4 della copiosa documentazione prodotta.
Pertanto, per l'attività giudiziale è riconosciuto il seguente compenso:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.376,00
oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
5. Invece, non possono essere liquidat e in favore del ricorrente le spese per l'attività di mediazione obbligatoria svolta, non rivestendo la stessa autonoma rilevanza.
5.1. Con riferimento alle attività di assist enza stragiudiziale, tra cui è possibile anche ricomprendere l'attività di mediazione obbligatoria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: «i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che d ette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto, come dispone il sopravvenuto D.M. n. 55 del 2014, art. 20, una "autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma pagina 6 di 8 rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all'avvocato compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liqu idazione del quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale prestata, in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare. Spetta al giudice del merito l'accertamento della connessione o della complementarità, o, viceversa, dell'autonomia, delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali, verificandone in concreto la corrispondenza con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale (cfr.
Cass. Sez. 2, 07/10/2020, n. 21565; Cass. S ez. 1, 19/10/2017, n. 24682;
Cass. Sez. U, 24/07/2009, n. 17357)». [v. Cass. Cassazione del 20 dicembre
2021, n. 40828].
5.2. Nel caso di specie l'attività è consistita nell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, relativa proprio alla domanda proposta dal Condominio, con assenza di qualsiasi profilo di novità, e nel presenziare al relativo tentativo;
pertanto, non è possibile ravvisare un'autonomia della prestazione, rispetto al giudizio in cui si è innestata e, quindi, i relativi costi rientrano nell'ambito dei compensi giudiziali.
5.3. Dall'importo riconosciuto occorre decurtare gli acconti ricevuti prima dell'instaurazione del presente giudizio, pari a €1150,00, accessori compresi, e quello corrisposto dopo la notifica del ricorso, pari a €2.109,79, accessori compresi;
per cui il ricorrente ha il diritto ancora a percepire la somma di €1.666,2, di cui €1.299,636 di imponibile e € 366,564 a titolo di iva, oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora del /01/2023
(allegato 25 al ricorso introdutti vo) al saldo.
5.4. Le spese seguono la soccombenza della contumace e sono liquidate ai medi per la fase di studio, introduttiva e ai minimi per quella di trattazione e decisoria, considerando che il maggiore acconto è stato versato solo dopo la notifica del ric orso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) accerta che il , è debitore del ricorrente Controparte_1 della somma di €1.666,2, di cui €1.299,636 di imponibil e e € 366,564 a pagina 7 di 8 titolo di iva, oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora del
24.01.2023 al saldo, per l'attività professionale espletata nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno al R.G. n. 2678/2018;
B) per l'effetto, condanna il n persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.157,86, oltre i.v.a. e c.p.a. e oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora del 24.01.2023 sino all'effettivo soddisfo;
C) Condanna il resistente contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €1.702 per compenso d'avvocato, €49,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Salerno, 9/1/25
La Giudice
Grazia Roscigno
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