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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5622 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE TA LU de Courtelary Presidente
RI UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 2411 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 cui sono riuniti i procedimenti 2680/2023 e 2681/2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Vera Sacchi, Francesco Aratari e Luca Iannaccone che la rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marco Stravato che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Andrea Fioretti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
1 ( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mauro Calenda e NA FA che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATO
( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_4
SCI.CECIN. ( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
( C.F. ) Controparte_6 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Controparte_7 CodiceFiscale_4
( C.F. ) Controparte_8 P.IVA_6
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 5197/2023 resa nel procedimento 43765/2017 – responsabilità amministratori e terzi per abusivo finanziamento bancario –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 43765/2017 ) le curatele fallimentari Part di e ( partecipate al 99% da CP_4 Controparte_5 CP_9 CP_10 parimenti fallita e che controllava anche una terza società, pure fallita, ) CP_11 convenivano dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, CP_1 [...]
( il secondo qualificandolo come amministratore di fatto e la prima come CP_6 amministratrice formale degli attori ) nonché ( presidente del collegio Controparte_7 sindacale di ) e ( revisore dei conti di ). CP_12 CP_3 CP_10
Era chiesta la condanna al risarcimento del danno in relazione a operazioni che si asseriva gravemente contrarie a criteri di corretta amministrazione, tanto da aver causato la perdita delle aziende delle società attrici e della liquidità disponibile in bilancio nonchè l'ingiustificata
2 sottoscrizione di fideiussioni a garanzia di un finanziamento erogato alla da BN CP_10 nonostante la mutuataria fosse in evidente grave crisi.
L'entità dell'importo richiesto era pari a € 34.510.000,00 oltre accessori.
Con distinto atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 36479/2018 ) le medesime curatele convenivano dinanzi allo stesso Ufficio in riassunzione ( dopo pronuncia di incompetenza del Tribunale di Latina ) Controparte_13 Parte_1
con riguardo al sopra menzionato mutuo concesso dalla banca alla capogruppo.
[...]
Si sosteneva in particolare che BN avesse erogato il finanziamento ( € 7.000.000,00 il diciannove febbraio 2010 seguito da atto integrativo del tredici maggio 2010 ) in totale assenza dei presupposti di solvibilità della finanziata;
la società di revisione, incaricata da
BN di verificarne la solvibilità, non aveva poi evidenziato la reale situazione in cui versava l trentuno dicembre 2008, limitando l'esame ai soli documenti consegnati che in realtà CP_10 erano artefatti, circostanza di cui EY si sarebbe potuta avvedere laddove avesse diligentemente esteso l'analisi a tutta la contabilità aziendale.
Si affermava poi che BN fosse a piena conoscenza dello stato di dissesto di che CP_10 sarebbe stato aggravato dal finanziamento e che per questo aveva indebitamente chiesto e ottenuto un'ipoteca di primo grado su immobile di proprietà di , da questa poi CP_14 trasferito a onché, per quanto di interesse in questa sede, una fideiussione “a prima CP_10 richiesta” fino alla concorrenza di € 8.575.000,00 rilasciata il ventidue aprile 2010 dalle Cont società del gruppo, e . CP_12 CP_5
I procedimenti erano riuniti.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande.
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa in Controparte_7 Controparte_8 quanto titolare di polizza per responsabilità professionale.
La terza chiamata si costituiva contestando la domanda.
Il Tribunale sulla base dei documenti prodotti con sentenza 5197/2023 così statuiva :
“Dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo inerente la richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità gestoria nei confronti del Dott. con compensazione Controparte_6 delle spese di lite.
3 Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità gestoria nei confronti della Sig.ra e la domanda di risarcimento dei danni da abusiva CP_1 concessione di credito nei confronti della e della e, per Parte_1 CP_15
l'effetto, condanna le predette parti processuali , in solido fra loro, a risarcire i danni al fallimento dell in misura pari ad € 1.180.000,00, al fallimento dell Controparte_5 CP_4 Part in misura pari ad € 1.250.000,00 ed al fallimento della in misura pari
[...] CP_9 ad € 1.080.000,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat vigenti ratione temporis a decorrere dal dì dei rispettivi illeciti ( corrispondente alla data della alienazione delle tre aziende) sino a quella di declaratoria dei fallimenti;
il tutto oltre interessi legali sulle somme così rivalutate dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo.
Condanna la Sig.r l e l , in solido fra loro, CP_1 Parte_1 CP_15
a rifondere in favore dei fallimenti attori le spese del presente giudizio, da ripartirsi in egual misura fra le tre procedure concorsuali, che si liquidano nell'importo complessivo di
€78.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata nei confronti del Dott CP_3
Condanna i fallimenti attori a rifondere in favore del Dott. e, per esso, nei CP_3 confronti dei procuratori distrattari, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 18.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dichiara il diritto del Dott ad essere manlevato dall CP_3 Controparte_8
Condanna i fallimenti attori a rifondere in favore della le spese del Controparte_8 presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 11.229,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dichiara la estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata nei confronti del Dott . Controparte_7
Condanna i fallimenti attori a rifondere in favore del Dott. le spese del Controparte_7 presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 18.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dichiara la estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo inerente la richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità gestoria nei confronti del Dott. con compensazione Controparte_6 delle spese di lite”.
Proponevano distinti appelli , e CP_16 CP_15 CP_1
I procedimenti erano riuniti con provvedimenti del venti novembre e ventisette novembre
2023.
4 Si costituiva solo che chiedeva la conferma della statuizione resa nei suoi CP_3 confronti.
Con ordinanza depositata il sedici maggio 2024 era sospesa la provvisoria esecutività della sentenza riguardo alla condanna di e in accoglimento della relativa CP_16 CP_15 istanza;
era contestualmente dichiarata la contumacia dei fallimenti CP_4 [...]
Part e . nonché di e CP_5 CP_9 CP_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
.
[...]
concludeva chiedendo : Parte_1
“Respingere le domande proposte nei suoi confronti dai Fallimenti – tra l'altro - per difetto di autorizzazione dei Curatori dei Fallimenti e/o per carenza di capacità e legittimazione dei Fallimenti e/o per difetto di legittimazione attiva e titolarità dei Fallimenti e/o per prescrizione dei diritti fatti valere e/o per decadenza dei Fallimenti dal diritto di proporre le domande, e/o per difetto di legittimazione passiva d e/o per carenza di interesse, Parte_1
e/o per inammissibilità e/o nullità e/o infondatezza, in fatto e diritto, delle stesse.
Con condanna dei Fallimenti al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite in favore d sia del primo sia del secondo grado di giudizio. Parte_1
Solo per la ipotesi in cui la Corte di Appello adita non ritenesse di accogliere immediatamente l'appello proposto da EY, e reputasse opportuno accertare la sussistenza (ovvero avere una ulteriore conferma della sussistenza) delle circostanze, o di alcune circostanze, di causa, la esponente insiste per la ammissione delle prove come articolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. depositate dinanzi al Tribunale di Latina e ribadite al paragrafo XII. della comparsa di costituzione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma (riportate nella nota 15 dell'atto di citazione in appello).”
concludeva chiedendo : Controparte_13
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 5197/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 28.03.2023 e pubblicata in data 30.03.2023 nella causa R.G. n. 43765/2017 (alla quale è stata riunita la causa R.G. n. 36479/2018), in accoglimento dell'appello proposto anche in via incidentale:
- in via principale, in accoglimento dei motivi di appello, riformare la Sentenza e per l'effetto respingere integralmente le domande avversarie in quanto prescritte nonché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compenso del primo grado e del presente giudizio d'appello”.
5 concludeva chiedendo : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni opportuna declaratoria, contraris rejectis: in via preliminare, accertare l'insussistenza della continenza di cause e comunque la violazione dell'art. 39 c.p.c. per carenza del requisito dell'identità soggettiva nei giudizi pendenti, nonché la violazione del diritto di difesa in conseguenza della rilevata continenza e, per l'effetto, dichiarare nulla, la sentenza n.5197/2023 del 30.3.2023 Sezione XVI Imprese (già III) – Rel. Dott. Manzi, per vizi derivati da atti del processo che costituiscono un presupposto necessario della sentenza impugnata, non avendo potuto l'odierna appellante dedurre sui fatti assunti a decisione dal Tribunale di Roma perché inerenti altro autonomo giudizio (benché riunito) non accessibile alle parti;
sempre in via preliminare, dichiarare nulla la sentenza n.5197/2023 del 30.3.2023 Sezione XVI Imprese (già III) – Rel. Dott. Manzi attesa l'inesistenza e/o la carenza della motivazione per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito, annullare e riformare la sentenza n.5197/2023 del 30.3.2023 Sezione XVI Imprese (già III) – Rel. Dott. Manzi, resa tra le parti nel procedimento R.G. n. 43765/2017 (al quale è stato riunito il giudizio R.G. N. 36479/2018):
▪ nel capo della sentenza in cui in pur dichiarando «Quanto alla posizione soggettiva della Sig.ra giova osservare: la predetta, assumendo di essere cessata dalla carica CP_1 di amministratrice unica delle tre compagini poi fallite in data 23 marzo 2012, ha eccepito la prescrizione estintiva essendo- a suo argomentare decorso l'arco temporale quinquennale sino alle date di apertura delle procedure concorsuali in danno della e della CP_4 Con
entrambi del 05 giugno 2012) e della (del 21 giugno 2012). CP_18 Pt_2 CP_9 CP_ Dissente il Collegio da siffatta deduzione rilevando che la Sig.r deve tuttora difendersi in sede penale in relazione a molteplici profili di imputazione in ragione della attività distrattiva alla stessa contestata nell'esercizio del proprio munus gestorio in danno delle tre compagini poi fallite sicchè, a pieno titolo, trova applicazione il corso prescrizionale decennale che- per quanto accertato- non risultava decorso alla data di introduzione del presente giudizio» non ha riconosciuto applicabile, senza alcuna motivazione, il regime prescrizionale quinquennale nei confronti dell'odierna appellante, operando un diverso trattamento sul punto nei confronti dell'altro convenuto Dott CP_3
▪ nel capo della sentenza in cui statuisce che «Quel che assume rilievo decisivo nella presente sede è che nell'ordinamento giuridico vigente non é disciplinato il fallimento del gruppo di imprese (tanto da poter ipotizzare la valutazione sinottica in unico contesto concorsuale di tutte le criticità inerenti le società operative unitamente alla c.d. holding) sicché le operazioni infra-gruppo laddove, al pari del caso in esame, arrechino danni alla massa dei rispettivi creditori concretano addebito di mala gestio;
il che risulta confermato anche dal rilievo che la società holding e le altre società operative della richiamata galassia imprenditoriale non rispondono patrimonialmente per la situazione debitoria delle compagini aderenti al gruppo di imprese. Essendo quello delineato il contesto di riferimento deve essere osservato che le aziende gestite dalle tre società controllate sono state alienate ad operatori del settore senza la percezione di alcun importo (rectius con ricezione delle relative somme a cura della società capo-gruppo che lo ha reinvestito nel ciclo delle altre compagini ancora attive). In forza dei
6 CP_ superiori rilievi la Sig.r deve essere condannata a risarcire il danno pari all'ammontare degli importi percepiti per la alienazione delle tre aziende non rinvenuto nella contabilità delle predette società (e precisamente quanto ad € 3.510.000,00, di cui € 1.180.000,00 in Co riferimento all di cui € 1.250.000,00 in relazione all e di cui Parte_3 CP_4
€ 1.080.000,00 per ciò che concerne la SC;
i predetti importi devono essere CP_9 attualizzati secondo gli indici Istat vigenti ratione temporis (a decorrere dal dì delle rispettive alienazioni sino alla data di declaratoria dei richiamati fallimenti) spettando gli interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo», accertando l'inesistenza di alcuna responsabilità dell'odierna appellante per i fatti di cui è causa e, comunque, l'inesistenza di alcun danno nei confronti delle società fallite sia perché le obbligazioni da queste assunte erano di competenza della capo grupp sia perché l'operazione sottesa ai fatti di causa (COAL/acquisizione RIZ CP_10
ONE) non ha comportato nessun depauperamento patrimoniale (cfr. CTU Prof. nel Per_1 giudizio Nrg 23940/2016) e comunque per il vizio di ultra petizione in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc). in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre spese generali, c.p.a. e Iva come per legge”
concludeva chiedendo : CP_3
“….confermare la sentenza n. 5197/2023 Tribunale di Roma per quanto attiene a ogni statuizione nei confronti del , anche in caso di eventuale sua riforma. Con CP_3 spese compensate nei confronti dell'Appellante stante l'evocazione in giudizio dell'Appellato…. Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. CP_1
5197/2023 Tribunale di Roma in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per quanto attiene a eventuale riforma della predetta sentenza comportante diversa statuizione nei confronti del . Con vittoria di spese e compenso anche del CP_3 presente secondo grado, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori antistatari”
La Corte all'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, riservava la decisione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di CP_1
Primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 39, secondo comma, c.p.c. – assenza di continenza tra le cause riunite –violazione del diritto di difesa in conseguenza della rilevata continenza di cause
Il motivo è infondato.
In primo luogo il richiamo all'art. 39 secondo comma c.p.c. non è pertinente. I procedimenti riuniti infatti non pendevano dinanzi a Giudici diversi ( per cui non vi è alcuno spostamento di competenza ) ma dinanzi al medesimo Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, in quanto il Tribunale di Latina, riguardo al giudizio incardinato dalle curatele fallimentari contro aveva emesso una pronuncia di incompetenza rilevando come la CP_1 materia fosse di spettanza della sezione imprese che, territorialmente era quella del
Tribunale di Roma.
Detta statuizione non è stata impugnata con regolamento di competenza e la causa è stata riassunta a Roma con rg 36479 del 2018.
La riunione di detto giudizio a quello rg 43765/2017 pendente dinanzi alla medesima sezione pertanto è stata disposta nell'esercizio di un potere discrezionale che non è sindacabile in questa sede e che comunque, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non ha compresso i diritti di difesa di quest'ultima.
E' a tale proposito vero che il Tribunale con l'ordinanza del nove febbraio 2019 con cui ha CP_ disposto la riunione non ha concesso alla difesa i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ; ciò è peraltro avvenuto unicamente in quanto già alla suddetta parte i termini erano stati concessi nel procedimento 36479/2018.
La concessione dei termini istruttorie alle difese delle parti originarie del procedimento
43675/2017 poi è espressamente avvenuto “limitatamente all'oggetto di tale giudizio”.
L'appellante avrebbe dovuto poi allegare e dimostrare nel presente grado quali mezzi istruttori avrebbe potuto articolare laddove avesse avuto ulteriori termini ex art. 183 VI comma c.p.c. nonché l'incidenza detti mezzi sulla decisione, cosa che nell'atto di appello è del tutto mancante essendosi la parte limitata a concludere come sopra indicato.
8 Osserva ad abundantiam la Corte come anche in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni l'appellante si sia riportata “per dovere defensionale “ genericamente alle istanze istruttorie senza contestare specificamente il rigetto implicito delle stesse ( si trattava di prove testimoniali, istanze ex art. 210 c.p.c. e richiesta di CTU ).
*******
Secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2949 e 2394 c.c. - intervenuta prescrizione e/o decadenza nei confronti della sig.r dei diritti risarcitori fatti valere CP_1
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza laddove è stato ritenuto che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità non fosse decorso.
Afferma che al contrario sarebbe maturata la prescrizione quinquennale essendo ella cessata il ventitré marzo 2012 dalla carica di amministratore delle tre società poi fallite;
la domanda proposta dalle curatele con atto di citazione notificato il sedici giugno 2017 sarebbe quindi tardiva.
La domanda sarebbe poi prescritta anche per il profilo riguardante l'azione spettante ai creditori sociali poiché la situazione di crisi sarebbe stata percepibile dal ceto creditorio sulla Cont base dei bilanci pubblicati già nel 2008 per la ( in quanto in perdita di € 24.825,00 ), Con già nel 2009 per la già nel 2009 ( in quanto in perdita di € 975,00 e nel 2010 Parte_3 di € 3.434.678,00 ) e già dal 2010 per la I- ( in quanto in perdita di € 87.824,00 ).
Il Tribunale avrebbe infine errato applicando il termine di prescrizione del reato ex art. 2947
n. 3 c.c. e quindi decennale sia perché solo per la responsabilità extracontrattuale ciò sarebbe possibile sia perché il processo penale era pendente per cui i fatti sarebbero stati ancora controversi.
Il motivo è infondato.
I curatori hanno esercitato nel presente giudizio sia l'azione contrattuale di responsabilità spettante ai soci, azione che ha un termine quinquennale sia quella extracontrattuale spettante ai creditori.
Ebbene, come indicato da Cass. 24715/2015
9 “L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.”
L'azione spettante ai creditori, come sopra indicato, ha natura extracontrattuale e nel caso di specie è anche configurabile come reato, tanto che, come ha allegato la stessa appellante, pende procedimento penale.
Si applica quindi la prescrizione decennale a prescindere dall'esito del giudizio riguardo al reato;
detto termine si conseguenza non era ancora maturato alla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado ossia al sedici giugno 2017 e ciò anche a volerlo ritenere decorrente dall'approvazione dei bilanci ( dal 2008 al 2010 ).
*******
Terzo motivo
CP In ordine all'insussistenza dei profili di responsabilità della sig.r – inesistenza del danno Co arrecato alle societ – difetto di motivazione CP_4 CP_5 Controparte_19
sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe qualificato le operazioni come CP_1 alienazioni di azienda senza percezione di corrispettivo.
Il Tribunale inoltre altrettanto erroneamente avrebbe affermato la necessità di valutazione delle posizioni relative alle tre società considerandole singolarmente però
“…pur avendo contezza della inesistenza del danno patrimoniale arrecato ai creditori delle tre società poi fallite in conseguenza delle operazioni infra-gruppo (per i motivi spora esposti), addebita comunque la responsabilità di mala gestio all'odierna appellata, senza – peraltro – individuare quali sarebbero i motivi alla base di detta responsabilità”.
Il Tribunale avrebbe poi considerato fatti e circostanze che non le erano stati addebitati in quanto relativi esclusivamente al giudizio riunito incardinato nei confronti di altre parti.
10 Il motivo è infondato.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio 43657/2017 espressamente era stata affermata dalle curatele la responsabilità dell'odierna appellante sotto i seguenti profili e con esclusivo riferimento alle tre società fallite :
“perdita delle aziende che erano libere da pesi e rappresentavano l'unico mezzo di esercizio dell'impresa da parte delle tre società anzidette…. La contrazione di un ingente debito di garanzia ( fideiussione di € 8.575.000,00 ) a carico di e Le Controparte_5 CP_4 perdite di ricavi della precedente gestione tipica subite dalle tre controllate da marzo/aprile 2010 ( epoca delle vendite ) sino alla dichiarazione dei rispettivi fallimenti….”
Nel medesimo atto di citazione erano richiamati anche i capi di imputazione penali riguardanti il prelievo da parte dell'appellante dai conti aziendali del corrispettivo derivante dalla cessione delle aziende, direttamente per e Sci.Ce.Cin e tramite l'amministratore CP_4 sig. per CP_20 CP_5
Il Tribunale pertanto del tutto correttamente ha esaminato la questione relativa alla cessione delle aziende e la soluzione da detto Giudice fornita è nella sostanza condivisibile.
E' infatti vero che le tre società all'epoca della vendita erano sane e che è stato dalle stesse incamerato un congruo corrispettivo ma di fatto le somme non sono transitate se non per pochi giorni sul conto aziendale per cui la società non ne ha beneficiato.
Gli importi infatti sono stati subito incamerati da sul proprio conto personale, Parte_4 come risulta documentalmente ed è incontestato.
In ciò consiste il danno perché in tal modo si è impedito alle società di continuare ad operare acquistando altra azienda o comunque di fruire di somme consistenti da ripartire laddove in ipotesi dette società fossero state poste in liquidazione.
Il fatto che poi gli importi siano confluiti nelle casse di ome finanziamento, circostanza CP_10 pure allegata in atti, non rileva poiché a fronte di detta operazione le tre società fallite non hanno ottenuto alcun vantaggio ma solo danni.
Del tutto correttamente pertanto il Tribunale ha affermato che la responsabilità di Pt_4 derivava dall' “alienazione delle aziende facenti capo alle tre società poi fallite senza
[...] percezione di alcun corrispettivo” e che ciò aveva concretato una “condotta non rispettosa dei doveri gestori atteso che dall'azzeramento del valore delle tre compagini deriva la perdita
11 integrale della garanzia patrimoniale generica volta al soddisfacimento dei creditori delle predette articolazioni produttive……”
Altrettanto correttamente il Tribunale ha tratto le conseguenze riguardo al quantum e sul punto non vi è del resto alcuna doglianza specifica.
Testualmente :
“Essendo quello delineato il contesto di riferimento deve essere osservato che le aziende gestite dalle tre società controllate sono state alienate ad operatori del settore senza la percezione di alcun importo ( rectius con ricezione delle relative somme a cura della società capo-gruppo che lo ha reinvestito nel ciclo delle altre compagini ancora attive)…. In forza CP_ dei superiori rilievi la Sig.ra deve essere condannata a risarcire il danno pari all'ammontare degli importi percepiti per la alienazione delle tre aziende non rinvenuto nella contabilità delle predette società ( e precisamente quanto ad € 3.510.000,00, di cui € Co 1.180.000,00 in riferimento alla di cui € 1.250.000,00 in relazione alla Parte_3 e di cui € 1.080.000,00 per ciò che concerne la SC;
i predetti CP_4 CP_9 importi devono essere attualizzati secondo gli indici Istat vigenti ratione temporis ( a decorrere dal dì delle rispettive alienazioni sino alla data di declaratoria dei richiamati fallimenti) spettando gli interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo.”.
******
L'appello di deve pertanto essere respinto. Parte_4
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle curatele e la non rilevanza dell'appello ai fini della posizione di e CP_16 CP_15
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare:
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
12 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
APPELLO BN
Sono stati articolati cinque motivi di doglianza e, in base al principio della ragione più liquida, devono essere esaminati prioritariamente il secondo e il terzo che devono essere accolti.
Secondo motivo di appello
Omessa ed in parte errata applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione civile nell'ordinanza n. 18610/2021.
Il Tribunale avrebbe errato in quanto dalla mera asserita conoscenza della seria difficoltà finanziaria della mutuataria avrebbe fatto discendere tout court l'abusività del finanziamento e quindi ritenuto che fosse finalizzato a ritardare l'emersione dello stato di insolvenza irreversibile della controllante;
detta insolvenza avrebbe poi coinvolto anche le tre controllate parti nel presente giudizio.
Avrebbe invece dovuto essere esaminato se l'aiuto all'impresa, erogato, come nel caso di specie, sulla base di un piano di ristrutturazione e risanamento aziendale, fosse irragionevole o invece, con valutazione ex ante, fosse meritevole di essere fornito.
Nel caso di specie poi secondo l'appellante il fatto che le risultanze di bilancio fossero state in parte artefatte dagli amministratori ( come risultato in seguito ) costituirebbe un dato remissivo rispetto all'asseverazione del revisore contabile della società onché rispetto CP_10 alla valutazione di EY da cui non sarebbero emerse criticità.
Dette circostanze avrebbero comunque indotto BN, incolpevolmente, a confidare nel fatto che al trentuno dicembre 2008, a fronte di complessivi quaranta milioni circa di debiti, CP_10 risultava avere quasi quarantotto milioni di euro di immobilizzazioni, in gran parte fabbricati e oltre trenta milioni di euro di attivo circolante. Il bilancio al trentuno dicembre 2009, approvato il primo giugno 2010, era poi in linea con detti elementi.
La doglianza è fondata.
Il Tribunale ha richiamato in narrativa le risultanze di una consulenza resa in sede penale laddove era stato rilevato :
“sin dall'esercizio 2005 il gruppo era stato caratterizzato da eccessivo indebitamento e da tensione finanziaria ai quali tutti gli organi di amministrazione e di controllo del grupp CP_10
( in doloso concorso) avevano posto rimedio attraverso la mistificazione attraverso poste 13 creditizie false: trattavasi di note di credito che erano state artefatte con duplicazione dei relativi importi;
l'esistenza delle suddette condizioni di grave criticità economica e finanziaria trovava conferma nel mese di agosto del 2009 allorquando la aveva chiesto ed CP_10 ottenuto d un prestito chirografario di € 4.000.000,00 con vincolo di destinazione CP_21 al pagamento di forniture ( segno inequivocabile della incapacità di auto-finanziare l'ordinaria attività gestionale e, a fortiori, della esigenza di ridurre i debiti pregressi ovvero di avviare iniziative straordinarie di investimento); - il quadro rappresentato – testimoniato dai dati raccolti prima e dopo il fallimento- era ben noto sia agli organi di amministrazione CP_ formali e/o sostanziali ( comuni nelle tre controllate e riconducibili rispettivamente alla ed al che a quelli di controllo…..; - pertanto, alla vigilia della concertazione del CP_6 piano industriale ed all'acquisizione del coevo supporto finanziario bancario, la situazione del grupp ra già drammatica, ma soprattutto era ben visibile anche ad un operatore CP_10 non particolarmente qualificato, come invece certamente erano gli amministratori ed i sindaci, i consulenti sociali, la BN e;
- tale situazione- certamente valutata Parte_1
( o da valutarsi) nell'ambito della c.d. “ istruttoria fondi”- avrebbe dovuto decisamente sconsigliare la concessione da parte di BN della finanza sottesa al piano industriale in quanto non avente alcuna possibilità di migliorare il quadro economico-finanziario del gruppo, destinato soltanto a peggiorare, sino al dissesto, come infatti avvenuto dopo pochi mesi con la chiusura nel mese di giugno del 2011 di tutti i punti vendita e con la dichiarazione di fallimento delle 23 società del gruppo fra il mese di gennaio ed il mese di giugno del 2012….”
In motivazione poi il Tribunale ha affermato:
“si rinvengono in atti solidi riscontri onde ipotizzare che entrambi gli operatori ( quello consulenziale e quello bancario) abbiano colpevolmente concorso all'aggravamento della crisi dovendo essere oggettivamente apprezzato da operatori qualificati il dato della crisi irreversibile in cui versavano tutte le società della galassia imprenditoriale dell CP_10
- non apparendo valida scriminante quella dell'inquinamento delle voci di bilancio incolpevolmente non rilevata- . Deve, peraltro, disattendersi la tesi secondo cui il piano industriale, finanziato dall in esecuzione del quale l avrebbe inteso CP_15 CP_10 rilanciare la propria attività nel comparto territoriale pontino, non avrebbe apportato alcuna utilità economica alle tre società controllate il cui il valore aziendale è stato azzerato senza alcun corrispettivo;
ed infatti lo stesso prevedeva l'esborso immediato di € 10.800.000,00 (con successivo incremento sino ad € 15.000.000,00), la maggior parte dei quali derivanti dal mutuo bancario concesso da BN, dalla dismissione dei tre punti vendita di proprietà delle tre società controllate dalla ( e CP_10 CP_5 CP_5 CP_4 CP_19 CP_
ed in parte ( almeno in via ufficiale) da finanziamenti della socia da questa
[...] dichiarati postergati al rimborso del capitale bancario;
peraltro due delle tre società fallite di cui è indagine prestavano fideiussione a garanzia della restituzione del finanziamento bancario. Quel che rileva è che il finanziamento per consistente importo è stato funzionale alla strategia aziendale di ritardare l'emersione della crisi a mezzo di apporto di risorse finanziarie che, una volta acquisite, hanno consentito di procrastinare l'accertamento delle condizioni di scioglimento delle società operative del gruppo e la successiva apertura CP_10 delle procedure di fallimento”.
14 Come poi indicato a pagina venti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il piano industriale di cui alla delibera del CDA Midal del ventisette ottobre 2019 prevedeva l'acquisto del 100% delle partecipazioni di Riz One s.r.l., titolare di quattro punti vendita,
l'attivazione di un cash and carry presso uno stabile della controllata e la dismissione CP_12
Cont Part dei tre punti vendita gestiti da e CP_9 CP_5
Il piano finanziario a copertura dell'operazione, sempre in base alla medesima prospettazione delle curatele, non prevedeva però alcun apporto di denaro di queste tre ultime società ma solo il finanziamento BN, la vendita di immobili e un apporto di CP_10 equity direttamente a carico della socia sul punto, rileva il Collegio, vi è CP_1 un'evidente discrasìa tra quanto affermato in sentenza ( secondo cui la copertura finanziaria avrebbe dovuto essere effettuata anche con il corrispettivo delle vendite delle aziende delle controllate ) e quanto riportato in citazione e affermato quindi dalle stesse curatele.
Queste ultime pertanto avrebbero dovuto provare in modo rigoroso che BN fosse consapevole o avrebbe potuto esserlo, utilizzando la diligenza richiesta a un operatore bancario, della falsità delle risultanze di bilancio e della irragionevolezza del piano di ristrutturazione ma nulla è emerso in tal senso in atti. CP_10
Come correttamente evidenziato dall'appellante, posta l'irrilevanza ex se dello stato di seria difficoltà finanziaria, manca nella motivazione qualsiasi aggancio relativo al perché il piano industriale sarebbe stato irragionevole, tanto più in presenza acclarata di una CP_10 contabilità parallela di cui BN e EY erano state tenute all'oscuro.
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Terzo motivo di appello
Erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistente e provato il nesso causale tra la condotta dell e il presunto aggravamento della crisi delle società poi fallite. CP_2
Il motivo è fondato.
La sentenza ha ritenuto:
“ il finanziamento per consistente importo è stato funzionale alla strategia aziendale di ritardare l'emersione della crisi a mezzo di apporto di risorse finanziarie che, una volta acquisite, hanno consentito di procrastinare l'accertamento delle condizioni di scioglimento delle società operative del gruppo e la successiva apertura delle procedure di CP_10 fallimento” .
15 In realtà non è stato considerato come il finanziamento fosse stato erogato alla capogruppo, come il piano industriale non prevedesse il conferimento del denaro derivante dalla cessione delle aziende delle controllate alla controllante, come non fosse stato allegato e tantomeno provato che le tre controllate al momento dell'erogazione del finanziamento fossero in situazione di crisi;
parimenti non è stato considerato come comunque, seppur controllate, le società fossero distinte soggettivamente e giuridicamente dalla controllante.
Non solo.
Come sopra riportato in relazione alla posizione di la vendita delle aziende CP_1 delle tre controllate di per sé costituiva un'operazione neutra poichè anche in questo caso manca allegazione e prova del fatto che detta vendita fosse avvenuta a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
L'incapienza delle controllate infatti non è stata causata dall'adozione del piano industriale ma perché ha effettuato il conferimento equity non con proprie risorse, in CP_1 conformità al piano, ma in quanto ha fatto confluire sul proprio conto personale i proventi delle vendite aziendali così rendendo le società controllate delle “scatole vuote”.
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Primo motivo di appello
Primo motivo di appello. Motivazione apparente - Carenza di motivazione della Sentenza – mero richiamo alle difese di parte attrice.
Il motivo è assorbito
Quarto motivo di appello
Erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistente e provato il danno da abusiva concessione del credito
Il motivo è assorbito
Quinto motivo di appello
Erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabile la prescrizione decennale in quanto CP_ obbligazione solidale con la sig.r
Il motivo è assorbito.
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16 Co APPELLO Parte_1
I motivi I.1.1, I.1.2, I.1.4, , II.2, II. 3, II.5, II.8 devono essere esaminati insieme per la stretta connessione logica e sono nel loro complesso fondati.
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Motivo I.1.1
Erronea ricostruzione dell'oggetto dell'incarico conferito
[...]
I.1.2 CP_22
Erronea valutazione dell'attività svolta da EY In esecuzione dell'incarico e della portata e della rilevanza della relazione emessa
Motivo I.1.4
Dalla relazione di EY, pur nel ristretto ambito che le era stata commissionato, BN mai avrebbe potuto trarre indicazioni o rassicurazioni a concedere il finanziamento e dunque, non può essere stata indotta ad erogare il finanziamento ritenuto abusivo – difetto di nesso causale
Motivo II.2
La natura, la portata e la finalita' dell'incarico effettivo conferito a EY da BN escludono ogni responsabilita' della esponente
II.3 CP_22
La natura, la portata e la finalita' dell'incarico effettivo conferito a EY da BN cosi' come specificato nella relazione finale di EY, come le dichiarazioni e garanzie rilasciate d a CP_10
EY e il fatto che l'incarico presupponeva che dette dichiarazioni fossero vere e corrette, escludono ogni responsabilita' della esponente – il corretto e diligente svolgimento dell'incarico da parte di EY – la inconfigurabilita' di qualsivoglia partecipazione di EY all'illecito
Motivo II.5
EY in ogni caso non avrebbe potuto scoprire voci di bilancio false frutto di artifici e raggiri e, in particolare, la voce dedotta da controparte sulle note di credito (o, meglio, sui “debiti verso fornitori”)
Si afferma l'erroneità della sentenza di primo grado laddove è stato affermato come inaccoglibile “la tesi di Ernst & Young secondo cui la consulenza prestata non avrebbe rivestito la connotazione di due diligence” per cui l'appellante avrebbe dovuto ritenere sussistente “il dato della crisi irreversibile in cui versavano tutte le società della galassia
17 imprenditoriale della - non apparendo valida scriminante quella CP_10 dell'inquinamento delle voci di bilancio incolpevolmente non rilevata-”.
I motivi sono fondati.
Il Tribunale, a fronte della produzione della lettera di incarico del quattordici gennaio 2010 nonché della relazione finale resa da EY a BN, si è limitato alla suddetta affermazione apodittica senza considerare il testo dell'accordo di consulenza laddove era stato concordato che l'esame vertesse solo su specifiche voci del bilancio consolidato e di esercizio di al CP_10
31 dicembre 2008. Il Tribunale poi non ha considerato la copiosa documentazione, indicata e prodotta da EY, dimostrativa del fatto che BN aveva limitato l'incarico di verifica, anche nell'ottica di contenimento dei costi di consulenza.
In detto documento di incarico è infatti stabilito :
“…le predette procedure di verifica non costituiscono una revisione completa secondo gli statuiti principi di revisione. Pertanto la nostra relazione non conterrà, anche perché non rientrante nell'incarico conferitoci, l'espressione del nostro giudizio professionale sul bilancio al 31.12.2008 della nel suo complesso né sulle singole voci. Inoltre, non Controparte_10 sarà oggetto delle completezza ed esattezza dei dati contenuti nel bilancio suindicato”.
In buona sostanza EY non doveva esprimere una valutazione sul merito creditizio né sull'attendibilità del bilancio e dei dati contabili e ciò si aggiunge al fatto che la stessa amministrazione il primo febbraio 2010, con nota prodotta in atti, aveva attestato CP_10 formalmente la piena correttezza, completezza e attendibilità della documentazione fornita.
Nella relazione finale di EY è poi riportata la medesima premessa e comunque erano evidenziate alcune criticità quali l'incoerenza della procedura di ammortamento per le immobilizzazioni mmateriali, il mancato rispetto delle procedure per le rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali, la mancanza del tabulato di magazzino per l'individuazione di articoli a lenta movimentazione nelle rimanenza, l'errata iscrizione del saldo di consistenza di cassa dei punti vendita alla voce “banche c/o versamenti” invece che alla voce dei CP_10 crediti finanziari a breve, la mancata consegna del dettaglio dei crediti scaduti per la voce
Crediti verso clienti, l'erronea iscrizione in bilancio del valore per Debiti verso altri finanziatori, il mancato accantonamento di una fattura di competenza dell'esercizio 2008 di
€ 200.000,00 emessa dalla controllata nell'analisi dei Debiti verso fornitori, il risultato CP_12 netto negativo della gestione finanziaria per oltre due milioni di euro nell'ambito dell'analisi del conto economico. 18 A ciò si aggiunge un elemento, ossia il fatto, accertato penalmente e articolatamente documentato dall'appellante, della manipolazione dell'importo delle note di credito nonché dell'ammontare dell'indebitamento nei dati aggregati di bilancio, elementi che non avrebbero potuto essere rilevati da EY nell'ambito dell'incarico affidato.
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Motivo II.8
Inesistenza del danno e inesistenza del nesso di causalita' – il danno riconosciuto e' eventualmente ascrivibile alla condotta della sig.ra - la vendita delle aziende CP_1 Cont da parte della della e della CE sono edenti alla erogazione del CP_5 finanziamento – omessa detrazione rispetto al quantum della quota del preteso corresponsabile che ha transatto
Si ritiene erronea la sentenza laddove il Tribunale ha affermato :
“le aziende gestite dalle tre società controllate sono state alienate ad operatori del settore senza la percezione di alcun importo (rectius con ricezione delle relative somme a cura della società capo-gruppo che lo ha reinvestito nel ciclo delle altre compagini ancora attive). In CP_ forza dei superiori rilievi la Sig.ra deve essere condannata a risarcire il danno pari all'ammontare degli importi percepiti per le alienazioni delle tre aziende non rinvenuto nella contabilità delle predette società (e precisamente quanto ad Euro 3.510.000,00, di cui Euro Con 1.180.000,00 in riferimento all di cui Euro 1.250.000,00 in relazione alla Parte_3 Part e di cui Euro 1.080.000,00 per ciò che concerne l ”. CP_4 CP_9
Il motivo è fondato.
Come correttamente evidenziato dall'appellante le vendite delle aziende sono avvenute tutte tra marzo e aprile 2010.
In particolare il cinque marzo è avvenuta la cessione da parte di per un CP_4
Co corrispettivo di € 1.250.000,00”, l'otto aprile sono avvenute le cessioni da parte di
[...]
( per un corrispettivo di € 1.180.000,00 ) e da parte di ( per un Parte_3 CP_19 corrispettivo di € 1.080.000,00)”
Le stesse quindi sono avvenute tutte prima dell'erogazione del finanziamento da parte di
BN ( tredici maggio 2010 ) e il Giudice di prime cure non ha spiegato perché dette vendite sarebbero invece state una conseguenza della crisi di gruppo aggravata dal finanziamento stesso.
In secondo luogo non è vero che le società non abbiano percepito il corrispettivo della vendita aziendale che è stato puntualmente e totalmente corrisposto dall'acquirente
Sardaleasing s.p.a. come dedotto dalle stesse curatele in primo grado nell'atto introduttivo.
19 In terzo luogo, come già evidenziato nell'esame dell'appello di BN il nesso causale è interrotto dal comportamento di che ha fatto fronte all'impegno assunto con il CP_1 piano aziendale di effettuare versamenti in equity alla controllante, sottraendo indebitamente le somme dalle casse delle tre controllate che hanno iscritto in bilancio il corrispondente importo come credito verso la suddetta OS ZZ. Questo comportamento ha creato un danno irreversibile alle controllate e costituisce ex se causa del dissesto delle stesse.
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.3 CP_23
correttezza dell'attività svolta da EY in esecuzione dell'incarico
Motivo I.
1.5 inesistenza del danno e/o del nesso di causalità – in ogni caso la sentenza non ha detratto la quota di danno relativa al preteso corresponsabile che ha transatto
.6 CP_23 difetto di legittimazione o di titolarità da parte dei fallimenti, in quanto parti terze – consapevoli e certo non in buona fede – rispetto al preteso finanziamento abusivo (concesso ad altra società CP_10
.7 CP_23
intervenuta prescrizione e/o decadenza nei confronti di ey dei diritti risarcitori fatti valere
II.1 CP_22
Motivazione inesistente
Motivo II.4 la relazione di EY – al contrario di quanto si assume nella sentenza – non puo' aver “concorso a determinare la decisione di finanziamento” perche' comunque dalla stessa BN non poteva trarre rassicurazioni a concedere il finanziamento stesso
Motivo II.6 in ogni caso, la sentenza e' giunta ad affermare la responsabilita' di EY senza alcuna prova ne' del negligente adempimento di EY all'incarico, ne' sulla circostanza che le risultanze della relazione di EY abbiano contribuito a determinare la decisione di finanziamento di BN, ne' che attraverso detto finanziamento si sarebbe aggravata la crisi del grupp che la CP_24 Cont
la e la Sci.Ce.Cin avrebbero subito i pregiudizi riconosciuti dalla sentenza – il CP_5
Tribunale di Roma nel corso del giudizio che si e' concluso con la sentenza aveva rigettato tutti i mezzi istruttori articolati dai fallimenti attori
20 Motivo II.7 inesistenza del nesso di causalita' – BN non ha deciso di erogare il finanziamento sulla base della relazione di EY – richiamo al precedente motivo quarto
Motivo II.9 inesistenza del nesso di causalita' – l'aggravamento della crisi o del dissesto del grupp CP_10 non e' dipeso dal finanziamento di BN
Motivo II.10 difetto di legittimazione e/o di titolarita' di parte attrice nei confronti di EY e, ancor prima, di BN, ovvero infondatezza in astratto della domanda di parte attrice nei confronti di EY in conseguenza del difetto di titolarita' e/o di legittimazione attiva di parte attrice nei confronti di BN – il difetto di legittimazione passiva d
[...]
11 CP_25
la sentenza avrebbe dovuto escludere la risarcibilita' del danno per mancanza del requisito dell'ingiustizia
Motivo II.12 difetto di legittimazione attiva e capacita' processuale dei curatori – mancanza e/o nullità e/o difetto di autorizzazione del Giudice Delegato
Motivo II.13 intervenuta prescrizione e/o decadenza nei confronti di EY dei diritti fatti valere e delle azioni esercitate
I motivi sono tutti assorbiti dall'accoglimento di quelli sopra esaminati ex se sufficienti a supportare la riforma della sentenza di primo grado con rigetto delle domande svolte nei confronti di EY.
******
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono poste a carico delle curatele, in solido, in favore singolarmente di ed con liquidazione CP_15 Parte_1 come in dispositivo, senza fase istruttoria per il grado di appello in quanto non tenuta.
Le spese di cui l'appello è stato correttamente notificato in quanto parte in CP_3 primo grado, sono interamente compensate essendosi costituito limitandosi a chiedere la conferma della sentenza nei propri confronti senza che peraltro vi sia stata alcuna impugnazione nella parte che lo ha riguardato.
21 Nulla per le spese di attesa la mancata costituzione delle curatele. CP_1
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro CP_1 sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare:
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando:
respinge l'appello di CP_1
accoglie gli appelli di e di e, in Controparte_13 Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, respinge tutte le domande Part svolte dalle curatele fallimentari di e nei CP_4 Controparte_5 CP_9 confronti delle suddette appellanti.
Condanna le curatele fallimentari e in Controparte_26 Controparte_5 Pt_2 CP_9 solido a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di
[...]
liquidate per il primo grado in complessivi € 49.336,00 oltre rimborso Controparte_13 forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna le curatele fallimentari di e in CP_4 Controparte_5 Pt_2 CP_9 solido a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di Parte_1 liquidate per il primo grado in complessivi € 49.336,00 oltre rimborso forfettario del
[...]
22 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Compensa interamente le spese del presente grado per CP_3
Nulla per le spese del presente grado riguardo a CP_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI UC NE TA LU de Courtelary
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE TA LU de Courtelary Presidente
RI UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 2411 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 cui sono riuniti i procedimenti 2680/2023 e 2681/2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Vera Sacchi, Francesco Aratari e Luca Iannaccone che la rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marco Stravato che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Andrea Fioretti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
1 ( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mauro Calenda e NA FA che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATO
( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_4
SCI.CECIN. ( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
( C.F. ) Controparte_6 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Controparte_7 CodiceFiscale_4
( C.F. ) Controparte_8 P.IVA_6
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 5197/2023 resa nel procedimento 43765/2017 – responsabilità amministratori e terzi per abusivo finanziamento bancario –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 43765/2017 ) le curatele fallimentari Part di e ( partecipate al 99% da CP_4 Controparte_5 CP_9 CP_10 parimenti fallita e che controllava anche una terza società, pure fallita, ) CP_11 convenivano dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, CP_1 [...]
( il secondo qualificandolo come amministratore di fatto e la prima come CP_6 amministratrice formale degli attori ) nonché ( presidente del collegio Controparte_7 sindacale di ) e ( revisore dei conti di ). CP_12 CP_3 CP_10
Era chiesta la condanna al risarcimento del danno in relazione a operazioni che si asseriva gravemente contrarie a criteri di corretta amministrazione, tanto da aver causato la perdita delle aziende delle società attrici e della liquidità disponibile in bilancio nonchè l'ingiustificata
2 sottoscrizione di fideiussioni a garanzia di un finanziamento erogato alla da BN CP_10 nonostante la mutuataria fosse in evidente grave crisi.
L'entità dell'importo richiesto era pari a € 34.510.000,00 oltre accessori.
Con distinto atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 36479/2018 ) le medesime curatele convenivano dinanzi allo stesso Ufficio in riassunzione ( dopo pronuncia di incompetenza del Tribunale di Latina ) Controparte_13 Parte_1
con riguardo al sopra menzionato mutuo concesso dalla banca alla capogruppo.
[...]
Si sosteneva in particolare che BN avesse erogato il finanziamento ( € 7.000.000,00 il diciannove febbraio 2010 seguito da atto integrativo del tredici maggio 2010 ) in totale assenza dei presupposti di solvibilità della finanziata;
la società di revisione, incaricata da
BN di verificarne la solvibilità, non aveva poi evidenziato la reale situazione in cui versava l trentuno dicembre 2008, limitando l'esame ai soli documenti consegnati che in realtà CP_10 erano artefatti, circostanza di cui EY si sarebbe potuta avvedere laddove avesse diligentemente esteso l'analisi a tutta la contabilità aziendale.
Si affermava poi che BN fosse a piena conoscenza dello stato di dissesto di che CP_10 sarebbe stato aggravato dal finanziamento e che per questo aveva indebitamente chiesto e ottenuto un'ipoteca di primo grado su immobile di proprietà di , da questa poi CP_14 trasferito a onché, per quanto di interesse in questa sede, una fideiussione “a prima CP_10 richiesta” fino alla concorrenza di € 8.575.000,00 rilasciata il ventidue aprile 2010 dalle Cont società del gruppo, e . CP_12 CP_5
I procedimenti erano riuniti.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande.
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa in Controparte_7 Controparte_8 quanto titolare di polizza per responsabilità professionale.
La terza chiamata si costituiva contestando la domanda.
Il Tribunale sulla base dei documenti prodotti con sentenza 5197/2023 così statuiva :
“Dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo inerente la richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità gestoria nei confronti del Dott. con compensazione Controparte_6 delle spese di lite.
3 Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità gestoria nei confronti della Sig.ra e la domanda di risarcimento dei danni da abusiva CP_1 concessione di credito nei confronti della e della e, per Parte_1 CP_15
l'effetto, condanna le predette parti processuali , in solido fra loro, a risarcire i danni al fallimento dell in misura pari ad € 1.180.000,00, al fallimento dell Controparte_5 CP_4 Part in misura pari ad € 1.250.000,00 ed al fallimento della in misura pari
[...] CP_9 ad € 1.080.000,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat vigenti ratione temporis a decorrere dal dì dei rispettivi illeciti ( corrispondente alla data della alienazione delle tre aziende) sino a quella di declaratoria dei fallimenti;
il tutto oltre interessi legali sulle somme così rivalutate dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo.
Condanna la Sig.r l e l , in solido fra loro, CP_1 Parte_1 CP_15
a rifondere in favore dei fallimenti attori le spese del presente giudizio, da ripartirsi in egual misura fra le tre procedure concorsuali, che si liquidano nell'importo complessivo di
€78.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata nei confronti del Dott CP_3
Condanna i fallimenti attori a rifondere in favore del Dott. e, per esso, nei CP_3 confronti dei procuratori distrattari, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 18.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dichiara il diritto del Dott ad essere manlevato dall CP_3 Controparte_8
Condanna i fallimenti attori a rifondere in favore della le spese del Controparte_8 presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 11.229,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dichiara la estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata nei confronti del Dott . Controparte_7
Condanna i fallimenti attori a rifondere in favore del Dott. le spese del Controparte_7 presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 18.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dichiara la estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo inerente la richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità gestoria nei confronti del Dott. con compensazione Controparte_6 delle spese di lite”.
Proponevano distinti appelli , e CP_16 CP_15 CP_1
I procedimenti erano riuniti con provvedimenti del venti novembre e ventisette novembre
2023.
4 Si costituiva solo che chiedeva la conferma della statuizione resa nei suoi CP_3 confronti.
Con ordinanza depositata il sedici maggio 2024 era sospesa la provvisoria esecutività della sentenza riguardo alla condanna di e in accoglimento della relativa CP_16 CP_15 istanza;
era contestualmente dichiarata la contumacia dei fallimenti CP_4 [...]
Part e . nonché di e CP_5 CP_9 CP_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
.
[...]
concludeva chiedendo : Parte_1
“Respingere le domande proposte nei suoi confronti dai Fallimenti – tra l'altro - per difetto di autorizzazione dei Curatori dei Fallimenti e/o per carenza di capacità e legittimazione dei Fallimenti e/o per difetto di legittimazione attiva e titolarità dei Fallimenti e/o per prescrizione dei diritti fatti valere e/o per decadenza dei Fallimenti dal diritto di proporre le domande, e/o per difetto di legittimazione passiva d e/o per carenza di interesse, Parte_1
e/o per inammissibilità e/o nullità e/o infondatezza, in fatto e diritto, delle stesse.
Con condanna dei Fallimenti al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite in favore d sia del primo sia del secondo grado di giudizio. Parte_1
Solo per la ipotesi in cui la Corte di Appello adita non ritenesse di accogliere immediatamente l'appello proposto da EY, e reputasse opportuno accertare la sussistenza (ovvero avere una ulteriore conferma della sussistenza) delle circostanze, o di alcune circostanze, di causa, la esponente insiste per la ammissione delle prove come articolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. depositate dinanzi al Tribunale di Latina e ribadite al paragrafo XII. della comparsa di costituzione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma (riportate nella nota 15 dell'atto di citazione in appello).”
concludeva chiedendo : Controparte_13
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 5197/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 28.03.2023 e pubblicata in data 30.03.2023 nella causa R.G. n. 43765/2017 (alla quale è stata riunita la causa R.G. n. 36479/2018), in accoglimento dell'appello proposto anche in via incidentale:
- in via principale, in accoglimento dei motivi di appello, riformare la Sentenza e per l'effetto respingere integralmente le domande avversarie in quanto prescritte nonché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compenso del primo grado e del presente giudizio d'appello”.
5 concludeva chiedendo : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni opportuna declaratoria, contraris rejectis: in via preliminare, accertare l'insussistenza della continenza di cause e comunque la violazione dell'art. 39 c.p.c. per carenza del requisito dell'identità soggettiva nei giudizi pendenti, nonché la violazione del diritto di difesa in conseguenza della rilevata continenza e, per l'effetto, dichiarare nulla, la sentenza n.5197/2023 del 30.3.2023 Sezione XVI Imprese (già III) – Rel. Dott. Manzi, per vizi derivati da atti del processo che costituiscono un presupposto necessario della sentenza impugnata, non avendo potuto l'odierna appellante dedurre sui fatti assunti a decisione dal Tribunale di Roma perché inerenti altro autonomo giudizio (benché riunito) non accessibile alle parti;
sempre in via preliminare, dichiarare nulla la sentenza n.5197/2023 del 30.3.2023 Sezione XVI Imprese (già III) – Rel. Dott. Manzi attesa l'inesistenza e/o la carenza della motivazione per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito, annullare e riformare la sentenza n.5197/2023 del 30.3.2023 Sezione XVI Imprese (già III) – Rel. Dott. Manzi, resa tra le parti nel procedimento R.G. n. 43765/2017 (al quale è stato riunito il giudizio R.G. N. 36479/2018):
▪ nel capo della sentenza in cui in pur dichiarando «Quanto alla posizione soggettiva della Sig.ra giova osservare: la predetta, assumendo di essere cessata dalla carica CP_1 di amministratrice unica delle tre compagini poi fallite in data 23 marzo 2012, ha eccepito la prescrizione estintiva essendo- a suo argomentare decorso l'arco temporale quinquennale sino alle date di apertura delle procedure concorsuali in danno della e della CP_4 Con
entrambi del 05 giugno 2012) e della (del 21 giugno 2012). CP_18 Pt_2 CP_9 CP_ Dissente il Collegio da siffatta deduzione rilevando che la Sig.r deve tuttora difendersi in sede penale in relazione a molteplici profili di imputazione in ragione della attività distrattiva alla stessa contestata nell'esercizio del proprio munus gestorio in danno delle tre compagini poi fallite sicchè, a pieno titolo, trova applicazione il corso prescrizionale decennale che- per quanto accertato- non risultava decorso alla data di introduzione del presente giudizio» non ha riconosciuto applicabile, senza alcuna motivazione, il regime prescrizionale quinquennale nei confronti dell'odierna appellante, operando un diverso trattamento sul punto nei confronti dell'altro convenuto Dott CP_3
▪ nel capo della sentenza in cui statuisce che «Quel che assume rilievo decisivo nella presente sede è che nell'ordinamento giuridico vigente non é disciplinato il fallimento del gruppo di imprese (tanto da poter ipotizzare la valutazione sinottica in unico contesto concorsuale di tutte le criticità inerenti le società operative unitamente alla c.d. holding) sicché le operazioni infra-gruppo laddove, al pari del caso in esame, arrechino danni alla massa dei rispettivi creditori concretano addebito di mala gestio;
il che risulta confermato anche dal rilievo che la società holding e le altre società operative della richiamata galassia imprenditoriale non rispondono patrimonialmente per la situazione debitoria delle compagini aderenti al gruppo di imprese. Essendo quello delineato il contesto di riferimento deve essere osservato che le aziende gestite dalle tre società controllate sono state alienate ad operatori del settore senza la percezione di alcun importo (rectius con ricezione delle relative somme a cura della società capo-gruppo che lo ha reinvestito nel ciclo delle altre compagini ancora attive). In forza dei
6 CP_ superiori rilievi la Sig.r deve essere condannata a risarcire il danno pari all'ammontare degli importi percepiti per la alienazione delle tre aziende non rinvenuto nella contabilità delle predette società (e precisamente quanto ad € 3.510.000,00, di cui € 1.180.000,00 in Co riferimento all di cui € 1.250.000,00 in relazione all e di cui Parte_3 CP_4
€ 1.080.000,00 per ciò che concerne la SC;
i predetti importi devono essere CP_9 attualizzati secondo gli indici Istat vigenti ratione temporis (a decorrere dal dì delle rispettive alienazioni sino alla data di declaratoria dei richiamati fallimenti) spettando gli interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo», accertando l'inesistenza di alcuna responsabilità dell'odierna appellante per i fatti di cui è causa e, comunque, l'inesistenza di alcun danno nei confronti delle società fallite sia perché le obbligazioni da queste assunte erano di competenza della capo grupp sia perché l'operazione sottesa ai fatti di causa (COAL/acquisizione RIZ CP_10
ONE) non ha comportato nessun depauperamento patrimoniale (cfr. CTU Prof. nel Per_1 giudizio Nrg 23940/2016) e comunque per il vizio di ultra petizione in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc). in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre spese generali, c.p.a. e Iva come per legge”
concludeva chiedendo : CP_3
“….confermare la sentenza n. 5197/2023 Tribunale di Roma per quanto attiene a ogni statuizione nei confronti del , anche in caso di eventuale sua riforma. Con CP_3 spese compensate nei confronti dell'Appellante stante l'evocazione in giudizio dell'Appellato…. Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. CP_1
5197/2023 Tribunale di Roma in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per quanto attiene a eventuale riforma della predetta sentenza comportante diversa statuizione nei confronti del . Con vittoria di spese e compenso anche del CP_3 presente secondo grado, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori antistatari”
La Corte all'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, riservava la decisione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di CP_1
Primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 39, secondo comma, c.p.c. – assenza di continenza tra le cause riunite –violazione del diritto di difesa in conseguenza della rilevata continenza di cause
Il motivo è infondato.
In primo luogo il richiamo all'art. 39 secondo comma c.p.c. non è pertinente. I procedimenti riuniti infatti non pendevano dinanzi a Giudici diversi ( per cui non vi è alcuno spostamento di competenza ) ma dinanzi al medesimo Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, in quanto il Tribunale di Latina, riguardo al giudizio incardinato dalle curatele fallimentari contro aveva emesso una pronuncia di incompetenza rilevando come la CP_1 materia fosse di spettanza della sezione imprese che, territorialmente era quella del
Tribunale di Roma.
Detta statuizione non è stata impugnata con regolamento di competenza e la causa è stata riassunta a Roma con rg 36479 del 2018.
La riunione di detto giudizio a quello rg 43765/2017 pendente dinanzi alla medesima sezione pertanto è stata disposta nell'esercizio di un potere discrezionale che non è sindacabile in questa sede e che comunque, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non ha compresso i diritti di difesa di quest'ultima.
E' a tale proposito vero che il Tribunale con l'ordinanza del nove febbraio 2019 con cui ha CP_ disposto la riunione non ha concesso alla difesa i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ; ciò è peraltro avvenuto unicamente in quanto già alla suddetta parte i termini erano stati concessi nel procedimento 36479/2018.
La concessione dei termini istruttorie alle difese delle parti originarie del procedimento
43675/2017 poi è espressamente avvenuto “limitatamente all'oggetto di tale giudizio”.
L'appellante avrebbe dovuto poi allegare e dimostrare nel presente grado quali mezzi istruttori avrebbe potuto articolare laddove avesse avuto ulteriori termini ex art. 183 VI comma c.p.c. nonché l'incidenza detti mezzi sulla decisione, cosa che nell'atto di appello è del tutto mancante essendosi la parte limitata a concludere come sopra indicato.
8 Osserva ad abundantiam la Corte come anche in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni l'appellante si sia riportata “per dovere defensionale “ genericamente alle istanze istruttorie senza contestare specificamente il rigetto implicito delle stesse ( si trattava di prove testimoniali, istanze ex art. 210 c.p.c. e richiesta di CTU ).
*******
Secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2949 e 2394 c.c. - intervenuta prescrizione e/o decadenza nei confronti della sig.r dei diritti risarcitori fatti valere CP_1
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza laddove è stato ritenuto che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità non fosse decorso.
Afferma che al contrario sarebbe maturata la prescrizione quinquennale essendo ella cessata il ventitré marzo 2012 dalla carica di amministratore delle tre società poi fallite;
la domanda proposta dalle curatele con atto di citazione notificato il sedici giugno 2017 sarebbe quindi tardiva.
La domanda sarebbe poi prescritta anche per il profilo riguardante l'azione spettante ai creditori sociali poiché la situazione di crisi sarebbe stata percepibile dal ceto creditorio sulla Cont base dei bilanci pubblicati già nel 2008 per la ( in quanto in perdita di € 24.825,00 ), Con già nel 2009 per la già nel 2009 ( in quanto in perdita di € 975,00 e nel 2010 Parte_3 di € 3.434.678,00 ) e già dal 2010 per la I- ( in quanto in perdita di € 87.824,00 ).
Il Tribunale avrebbe infine errato applicando il termine di prescrizione del reato ex art. 2947
n. 3 c.c. e quindi decennale sia perché solo per la responsabilità extracontrattuale ciò sarebbe possibile sia perché il processo penale era pendente per cui i fatti sarebbero stati ancora controversi.
Il motivo è infondato.
I curatori hanno esercitato nel presente giudizio sia l'azione contrattuale di responsabilità spettante ai soci, azione che ha un termine quinquennale sia quella extracontrattuale spettante ai creditori.
Ebbene, come indicato da Cass. 24715/2015
9 “L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.”
L'azione spettante ai creditori, come sopra indicato, ha natura extracontrattuale e nel caso di specie è anche configurabile come reato, tanto che, come ha allegato la stessa appellante, pende procedimento penale.
Si applica quindi la prescrizione decennale a prescindere dall'esito del giudizio riguardo al reato;
detto termine si conseguenza non era ancora maturato alla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado ossia al sedici giugno 2017 e ciò anche a volerlo ritenere decorrente dall'approvazione dei bilanci ( dal 2008 al 2010 ).
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Terzo motivo
CP In ordine all'insussistenza dei profili di responsabilità della sig.r – inesistenza del danno Co arrecato alle societ – difetto di motivazione CP_4 CP_5 Controparte_19
sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe qualificato le operazioni come CP_1 alienazioni di azienda senza percezione di corrispettivo.
Il Tribunale inoltre altrettanto erroneamente avrebbe affermato la necessità di valutazione delle posizioni relative alle tre società considerandole singolarmente però
“…pur avendo contezza della inesistenza del danno patrimoniale arrecato ai creditori delle tre società poi fallite in conseguenza delle operazioni infra-gruppo (per i motivi spora esposti), addebita comunque la responsabilità di mala gestio all'odierna appellata, senza – peraltro – individuare quali sarebbero i motivi alla base di detta responsabilità”.
Il Tribunale avrebbe poi considerato fatti e circostanze che non le erano stati addebitati in quanto relativi esclusivamente al giudizio riunito incardinato nei confronti di altre parti.
10 Il motivo è infondato.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio 43657/2017 espressamente era stata affermata dalle curatele la responsabilità dell'odierna appellante sotto i seguenti profili e con esclusivo riferimento alle tre società fallite :
“perdita delle aziende che erano libere da pesi e rappresentavano l'unico mezzo di esercizio dell'impresa da parte delle tre società anzidette…. La contrazione di un ingente debito di garanzia ( fideiussione di € 8.575.000,00 ) a carico di e Le Controparte_5 CP_4 perdite di ricavi della precedente gestione tipica subite dalle tre controllate da marzo/aprile 2010 ( epoca delle vendite ) sino alla dichiarazione dei rispettivi fallimenti….”
Nel medesimo atto di citazione erano richiamati anche i capi di imputazione penali riguardanti il prelievo da parte dell'appellante dai conti aziendali del corrispettivo derivante dalla cessione delle aziende, direttamente per e Sci.Ce.Cin e tramite l'amministratore CP_4 sig. per CP_20 CP_5
Il Tribunale pertanto del tutto correttamente ha esaminato la questione relativa alla cessione delle aziende e la soluzione da detto Giudice fornita è nella sostanza condivisibile.
E' infatti vero che le tre società all'epoca della vendita erano sane e che è stato dalle stesse incamerato un congruo corrispettivo ma di fatto le somme non sono transitate se non per pochi giorni sul conto aziendale per cui la società non ne ha beneficiato.
Gli importi infatti sono stati subito incamerati da sul proprio conto personale, Parte_4 come risulta documentalmente ed è incontestato.
In ciò consiste il danno perché in tal modo si è impedito alle società di continuare ad operare acquistando altra azienda o comunque di fruire di somme consistenti da ripartire laddove in ipotesi dette società fossero state poste in liquidazione.
Il fatto che poi gli importi siano confluiti nelle casse di ome finanziamento, circostanza CP_10 pure allegata in atti, non rileva poiché a fronte di detta operazione le tre società fallite non hanno ottenuto alcun vantaggio ma solo danni.
Del tutto correttamente pertanto il Tribunale ha affermato che la responsabilità di Pt_4 derivava dall' “alienazione delle aziende facenti capo alle tre società poi fallite senza
[...] percezione di alcun corrispettivo” e che ciò aveva concretato una “condotta non rispettosa dei doveri gestori atteso che dall'azzeramento del valore delle tre compagini deriva la perdita
11 integrale della garanzia patrimoniale generica volta al soddisfacimento dei creditori delle predette articolazioni produttive……”
Altrettanto correttamente il Tribunale ha tratto le conseguenze riguardo al quantum e sul punto non vi è del resto alcuna doglianza specifica.
Testualmente :
“Essendo quello delineato il contesto di riferimento deve essere osservato che le aziende gestite dalle tre società controllate sono state alienate ad operatori del settore senza la percezione di alcun importo ( rectius con ricezione delle relative somme a cura della società capo-gruppo che lo ha reinvestito nel ciclo delle altre compagini ancora attive)…. In forza CP_ dei superiori rilievi la Sig.ra deve essere condannata a risarcire il danno pari all'ammontare degli importi percepiti per la alienazione delle tre aziende non rinvenuto nella contabilità delle predette società ( e precisamente quanto ad € 3.510.000,00, di cui € Co 1.180.000,00 in riferimento alla di cui € 1.250.000,00 in relazione alla Parte_3 e di cui € 1.080.000,00 per ciò che concerne la SC;
i predetti CP_4 CP_9 importi devono essere attualizzati secondo gli indici Istat vigenti ratione temporis ( a decorrere dal dì delle rispettive alienazioni sino alla data di declaratoria dei richiamati fallimenti) spettando gli interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo.”.
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L'appello di deve pertanto essere respinto. Parte_4
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle curatele e la non rilevanza dell'appello ai fini della posizione di e CP_16 CP_15
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare:
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
12 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
APPELLO BN
Sono stati articolati cinque motivi di doglianza e, in base al principio della ragione più liquida, devono essere esaminati prioritariamente il secondo e il terzo che devono essere accolti.
Secondo motivo di appello
Omessa ed in parte errata applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione civile nell'ordinanza n. 18610/2021.
Il Tribunale avrebbe errato in quanto dalla mera asserita conoscenza della seria difficoltà finanziaria della mutuataria avrebbe fatto discendere tout court l'abusività del finanziamento e quindi ritenuto che fosse finalizzato a ritardare l'emersione dello stato di insolvenza irreversibile della controllante;
detta insolvenza avrebbe poi coinvolto anche le tre controllate parti nel presente giudizio.
Avrebbe invece dovuto essere esaminato se l'aiuto all'impresa, erogato, come nel caso di specie, sulla base di un piano di ristrutturazione e risanamento aziendale, fosse irragionevole o invece, con valutazione ex ante, fosse meritevole di essere fornito.
Nel caso di specie poi secondo l'appellante il fatto che le risultanze di bilancio fossero state in parte artefatte dagli amministratori ( come risultato in seguito ) costituirebbe un dato remissivo rispetto all'asseverazione del revisore contabile della società onché rispetto CP_10 alla valutazione di EY da cui non sarebbero emerse criticità.
Dette circostanze avrebbero comunque indotto BN, incolpevolmente, a confidare nel fatto che al trentuno dicembre 2008, a fronte di complessivi quaranta milioni circa di debiti, CP_10 risultava avere quasi quarantotto milioni di euro di immobilizzazioni, in gran parte fabbricati e oltre trenta milioni di euro di attivo circolante. Il bilancio al trentuno dicembre 2009, approvato il primo giugno 2010, era poi in linea con detti elementi.
La doglianza è fondata.
Il Tribunale ha richiamato in narrativa le risultanze di una consulenza resa in sede penale laddove era stato rilevato :
“sin dall'esercizio 2005 il gruppo era stato caratterizzato da eccessivo indebitamento e da tensione finanziaria ai quali tutti gli organi di amministrazione e di controllo del grupp CP_10
( in doloso concorso) avevano posto rimedio attraverso la mistificazione attraverso poste 13 creditizie false: trattavasi di note di credito che erano state artefatte con duplicazione dei relativi importi;
l'esistenza delle suddette condizioni di grave criticità economica e finanziaria trovava conferma nel mese di agosto del 2009 allorquando la aveva chiesto ed CP_10 ottenuto d un prestito chirografario di € 4.000.000,00 con vincolo di destinazione CP_21 al pagamento di forniture ( segno inequivocabile della incapacità di auto-finanziare l'ordinaria attività gestionale e, a fortiori, della esigenza di ridurre i debiti pregressi ovvero di avviare iniziative straordinarie di investimento); - il quadro rappresentato – testimoniato dai dati raccolti prima e dopo il fallimento- era ben noto sia agli organi di amministrazione CP_ formali e/o sostanziali ( comuni nelle tre controllate e riconducibili rispettivamente alla ed al che a quelli di controllo…..; - pertanto, alla vigilia della concertazione del CP_6 piano industriale ed all'acquisizione del coevo supporto finanziario bancario, la situazione del grupp ra già drammatica, ma soprattutto era ben visibile anche ad un operatore CP_10 non particolarmente qualificato, come invece certamente erano gli amministratori ed i sindaci, i consulenti sociali, la BN e;
- tale situazione- certamente valutata Parte_1
( o da valutarsi) nell'ambito della c.d. “ istruttoria fondi”- avrebbe dovuto decisamente sconsigliare la concessione da parte di BN della finanza sottesa al piano industriale in quanto non avente alcuna possibilità di migliorare il quadro economico-finanziario del gruppo, destinato soltanto a peggiorare, sino al dissesto, come infatti avvenuto dopo pochi mesi con la chiusura nel mese di giugno del 2011 di tutti i punti vendita e con la dichiarazione di fallimento delle 23 società del gruppo fra il mese di gennaio ed il mese di giugno del 2012….”
In motivazione poi il Tribunale ha affermato:
“si rinvengono in atti solidi riscontri onde ipotizzare che entrambi gli operatori ( quello consulenziale e quello bancario) abbiano colpevolmente concorso all'aggravamento della crisi dovendo essere oggettivamente apprezzato da operatori qualificati il dato della crisi irreversibile in cui versavano tutte le società della galassia imprenditoriale dell CP_10
- non apparendo valida scriminante quella dell'inquinamento delle voci di bilancio incolpevolmente non rilevata- . Deve, peraltro, disattendersi la tesi secondo cui il piano industriale, finanziato dall in esecuzione del quale l avrebbe inteso CP_15 CP_10 rilanciare la propria attività nel comparto territoriale pontino, non avrebbe apportato alcuna utilità economica alle tre società controllate il cui il valore aziendale è stato azzerato senza alcun corrispettivo;
ed infatti lo stesso prevedeva l'esborso immediato di € 10.800.000,00 (con successivo incremento sino ad € 15.000.000,00), la maggior parte dei quali derivanti dal mutuo bancario concesso da BN, dalla dismissione dei tre punti vendita di proprietà delle tre società controllate dalla ( e CP_10 CP_5 CP_5 CP_4 CP_19 CP_
ed in parte ( almeno in via ufficiale) da finanziamenti della socia da questa
[...] dichiarati postergati al rimborso del capitale bancario;
peraltro due delle tre società fallite di cui è indagine prestavano fideiussione a garanzia della restituzione del finanziamento bancario. Quel che rileva è che il finanziamento per consistente importo è stato funzionale alla strategia aziendale di ritardare l'emersione della crisi a mezzo di apporto di risorse finanziarie che, una volta acquisite, hanno consentito di procrastinare l'accertamento delle condizioni di scioglimento delle società operative del gruppo e la successiva apertura CP_10 delle procedure di fallimento”.
14 Come poi indicato a pagina venti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il piano industriale di cui alla delibera del CDA Midal del ventisette ottobre 2019 prevedeva l'acquisto del 100% delle partecipazioni di Riz One s.r.l., titolare di quattro punti vendita,
l'attivazione di un cash and carry presso uno stabile della controllata e la dismissione CP_12
Cont Part dei tre punti vendita gestiti da e CP_9 CP_5
Il piano finanziario a copertura dell'operazione, sempre in base alla medesima prospettazione delle curatele, non prevedeva però alcun apporto di denaro di queste tre ultime società ma solo il finanziamento BN, la vendita di immobili e un apporto di CP_10 equity direttamente a carico della socia sul punto, rileva il Collegio, vi è CP_1 un'evidente discrasìa tra quanto affermato in sentenza ( secondo cui la copertura finanziaria avrebbe dovuto essere effettuata anche con il corrispettivo delle vendite delle aziende delle controllate ) e quanto riportato in citazione e affermato quindi dalle stesse curatele.
Queste ultime pertanto avrebbero dovuto provare in modo rigoroso che BN fosse consapevole o avrebbe potuto esserlo, utilizzando la diligenza richiesta a un operatore bancario, della falsità delle risultanze di bilancio e della irragionevolezza del piano di ristrutturazione ma nulla è emerso in tal senso in atti. CP_10
Come correttamente evidenziato dall'appellante, posta l'irrilevanza ex se dello stato di seria difficoltà finanziaria, manca nella motivazione qualsiasi aggancio relativo al perché il piano industriale sarebbe stato irragionevole, tanto più in presenza acclarata di una CP_10 contabilità parallela di cui BN e EY erano state tenute all'oscuro.
**********
Terzo motivo di appello
Erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistente e provato il nesso causale tra la condotta dell e il presunto aggravamento della crisi delle società poi fallite. CP_2
Il motivo è fondato.
La sentenza ha ritenuto:
“ il finanziamento per consistente importo è stato funzionale alla strategia aziendale di ritardare l'emersione della crisi a mezzo di apporto di risorse finanziarie che, una volta acquisite, hanno consentito di procrastinare l'accertamento delle condizioni di scioglimento delle società operative del gruppo e la successiva apertura delle procedure di CP_10 fallimento” .
15 In realtà non è stato considerato come il finanziamento fosse stato erogato alla capogruppo, come il piano industriale non prevedesse il conferimento del denaro derivante dalla cessione delle aziende delle controllate alla controllante, come non fosse stato allegato e tantomeno provato che le tre controllate al momento dell'erogazione del finanziamento fossero in situazione di crisi;
parimenti non è stato considerato come comunque, seppur controllate, le società fossero distinte soggettivamente e giuridicamente dalla controllante.
Non solo.
Come sopra riportato in relazione alla posizione di la vendita delle aziende CP_1 delle tre controllate di per sé costituiva un'operazione neutra poichè anche in questo caso manca allegazione e prova del fatto che detta vendita fosse avvenuta a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
L'incapienza delle controllate infatti non è stata causata dall'adozione del piano industriale ma perché ha effettuato il conferimento equity non con proprie risorse, in CP_1 conformità al piano, ma in quanto ha fatto confluire sul proprio conto personale i proventi delle vendite aziendali così rendendo le società controllate delle “scatole vuote”.
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Primo motivo di appello
Primo motivo di appello. Motivazione apparente - Carenza di motivazione della Sentenza – mero richiamo alle difese di parte attrice.
Il motivo è assorbito
Quarto motivo di appello
Erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistente e provato il danno da abusiva concessione del credito
Il motivo è assorbito
Quinto motivo di appello
Erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabile la prescrizione decennale in quanto CP_ obbligazione solidale con la sig.r
Il motivo è assorbito.
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16 Co APPELLO Parte_1
I motivi I.1.1, I.1.2, I.1.4, , II.2, II. 3, II.5, II.8 devono essere esaminati insieme per la stretta connessione logica e sono nel loro complesso fondati.
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Motivo I.1.1
Erronea ricostruzione dell'oggetto dell'incarico conferito
[...]
I.1.2 CP_22
Erronea valutazione dell'attività svolta da EY In esecuzione dell'incarico e della portata e della rilevanza della relazione emessa
Motivo I.1.4
Dalla relazione di EY, pur nel ristretto ambito che le era stata commissionato, BN mai avrebbe potuto trarre indicazioni o rassicurazioni a concedere il finanziamento e dunque, non può essere stata indotta ad erogare il finanziamento ritenuto abusivo – difetto di nesso causale
Motivo II.2
La natura, la portata e la finalita' dell'incarico effettivo conferito a EY da BN escludono ogni responsabilita' della esponente
II.3 CP_22
La natura, la portata e la finalita' dell'incarico effettivo conferito a EY da BN cosi' come specificato nella relazione finale di EY, come le dichiarazioni e garanzie rilasciate d a CP_10
EY e il fatto che l'incarico presupponeva che dette dichiarazioni fossero vere e corrette, escludono ogni responsabilita' della esponente – il corretto e diligente svolgimento dell'incarico da parte di EY – la inconfigurabilita' di qualsivoglia partecipazione di EY all'illecito
Motivo II.5
EY in ogni caso non avrebbe potuto scoprire voci di bilancio false frutto di artifici e raggiri e, in particolare, la voce dedotta da controparte sulle note di credito (o, meglio, sui “debiti verso fornitori”)
Si afferma l'erroneità della sentenza di primo grado laddove è stato affermato come inaccoglibile “la tesi di Ernst & Young secondo cui la consulenza prestata non avrebbe rivestito la connotazione di due diligence” per cui l'appellante avrebbe dovuto ritenere sussistente “il dato della crisi irreversibile in cui versavano tutte le società della galassia
17 imprenditoriale della - non apparendo valida scriminante quella CP_10 dell'inquinamento delle voci di bilancio incolpevolmente non rilevata-”.
I motivi sono fondati.
Il Tribunale, a fronte della produzione della lettera di incarico del quattordici gennaio 2010 nonché della relazione finale resa da EY a BN, si è limitato alla suddetta affermazione apodittica senza considerare il testo dell'accordo di consulenza laddove era stato concordato che l'esame vertesse solo su specifiche voci del bilancio consolidato e di esercizio di al CP_10
31 dicembre 2008. Il Tribunale poi non ha considerato la copiosa documentazione, indicata e prodotta da EY, dimostrativa del fatto che BN aveva limitato l'incarico di verifica, anche nell'ottica di contenimento dei costi di consulenza.
In detto documento di incarico è infatti stabilito :
“…le predette procedure di verifica non costituiscono una revisione completa secondo gli statuiti principi di revisione. Pertanto la nostra relazione non conterrà, anche perché non rientrante nell'incarico conferitoci, l'espressione del nostro giudizio professionale sul bilancio al 31.12.2008 della nel suo complesso né sulle singole voci. Inoltre, non Controparte_10 sarà oggetto delle completezza ed esattezza dei dati contenuti nel bilancio suindicato”.
In buona sostanza EY non doveva esprimere una valutazione sul merito creditizio né sull'attendibilità del bilancio e dei dati contabili e ciò si aggiunge al fatto che la stessa amministrazione il primo febbraio 2010, con nota prodotta in atti, aveva attestato CP_10 formalmente la piena correttezza, completezza e attendibilità della documentazione fornita.
Nella relazione finale di EY è poi riportata la medesima premessa e comunque erano evidenziate alcune criticità quali l'incoerenza della procedura di ammortamento per le immobilizzazioni mmateriali, il mancato rispetto delle procedure per le rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali, la mancanza del tabulato di magazzino per l'individuazione di articoli a lenta movimentazione nelle rimanenza, l'errata iscrizione del saldo di consistenza di cassa dei punti vendita alla voce “banche c/o versamenti” invece che alla voce dei CP_10 crediti finanziari a breve, la mancata consegna del dettaglio dei crediti scaduti per la voce
Crediti verso clienti, l'erronea iscrizione in bilancio del valore per Debiti verso altri finanziatori, il mancato accantonamento di una fattura di competenza dell'esercizio 2008 di
€ 200.000,00 emessa dalla controllata nell'analisi dei Debiti verso fornitori, il risultato CP_12 netto negativo della gestione finanziaria per oltre due milioni di euro nell'ambito dell'analisi del conto economico. 18 A ciò si aggiunge un elemento, ossia il fatto, accertato penalmente e articolatamente documentato dall'appellante, della manipolazione dell'importo delle note di credito nonché dell'ammontare dell'indebitamento nei dati aggregati di bilancio, elementi che non avrebbero potuto essere rilevati da EY nell'ambito dell'incarico affidato.
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Motivo II.8
Inesistenza del danno e inesistenza del nesso di causalita' – il danno riconosciuto e' eventualmente ascrivibile alla condotta della sig.ra - la vendita delle aziende CP_1 Cont da parte della della e della CE sono edenti alla erogazione del CP_5 finanziamento – omessa detrazione rispetto al quantum della quota del preteso corresponsabile che ha transatto
Si ritiene erronea la sentenza laddove il Tribunale ha affermato :
“le aziende gestite dalle tre società controllate sono state alienate ad operatori del settore senza la percezione di alcun importo (rectius con ricezione delle relative somme a cura della società capo-gruppo che lo ha reinvestito nel ciclo delle altre compagini ancora attive). In CP_ forza dei superiori rilievi la Sig.ra deve essere condannata a risarcire il danno pari all'ammontare degli importi percepiti per le alienazioni delle tre aziende non rinvenuto nella contabilità delle predette società (e precisamente quanto ad Euro 3.510.000,00, di cui Euro Con 1.180.000,00 in riferimento all di cui Euro 1.250.000,00 in relazione alla Parte_3 Part e di cui Euro 1.080.000,00 per ciò che concerne l ”. CP_4 CP_9
Il motivo è fondato.
Come correttamente evidenziato dall'appellante le vendite delle aziende sono avvenute tutte tra marzo e aprile 2010.
In particolare il cinque marzo è avvenuta la cessione da parte di per un CP_4
Co corrispettivo di € 1.250.000,00”, l'otto aprile sono avvenute le cessioni da parte di
[...]
( per un corrispettivo di € 1.180.000,00 ) e da parte di ( per un Parte_3 CP_19 corrispettivo di € 1.080.000,00)”
Le stesse quindi sono avvenute tutte prima dell'erogazione del finanziamento da parte di
BN ( tredici maggio 2010 ) e il Giudice di prime cure non ha spiegato perché dette vendite sarebbero invece state una conseguenza della crisi di gruppo aggravata dal finanziamento stesso.
In secondo luogo non è vero che le società non abbiano percepito il corrispettivo della vendita aziendale che è stato puntualmente e totalmente corrisposto dall'acquirente
Sardaleasing s.p.a. come dedotto dalle stesse curatele in primo grado nell'atto introduttivo.
19 In terzo luogo, come già evidenziato nell'esame dell'appello di BN il nesso causale è interrotto dal comportamento di che ha fatto fronte all'impegno assunto con il CP_1 piano aziendale di effettuare versamenti in equity alla controllante, sottraendo indebitamente le somme dalle casse delle tre controllate che hanno iscritto in bilancio il corrispondente importo come credito verso la suddetta OS ZZ. Questo comportamento ha creato un danno irreversibile alle controllate e costituisce ex se causa del dissesto delle stesse.
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.3 CP_23
correttezza dell'attività svolta da EY in esecuzione dell'incarico
Motivo I.
1.5 inesistenza del danno e/o del nesso di causalità – in ogni caso la sentenza non ha detratto la quota di danno relativa al preteso corresponsabile che ha transatto
.6 CP_23 difetto di legittimazione o di titolarità da parte dei fallimenti, in quanto parti terze – consapevoli e certo non in buona fede – rispetto al preteso finanziamento abusivo (concesso ad altra società CP_10
.7 CP_23
intervenuta prescrizione e/o decadenza nei confronti di ey dei diritti risarcitori fatti valere
II.1 CP_22
Motivazione inesistente
Motivo II.4 la relazione di EY – al contrario di quanto si assume nella sentenza – non puo' aver “concorso a determinare la decisione di finanziamento” perche' comunque dalla stessa BN non poteva trarre rassicurazioni a concedere il finanziamento stesso
Motivo II.6 in ogni caso, la sentenza e' giunta ad affermare la responsabilita' di EY senza alcuna prova ne' del negligente adempimento di EY all'incarico, ne' sulla circostanza che le risultanze della relazione di EY abbiano contribuito a determinare la decisione di finanziamento di BN, ne' che attraverso detto finanziamento si sarebbe aggravata la crisi del grupp che la CP_24 Cont
la e la Sci.Ce.Cin avrebbero subito i pregiudizi riconosciuti dalla sentenza – il CP_5
Tribunale di Roma nel corso del giudizio che si e' concluso con la sentenza aveva rigettato tutti i mezzi istruttori articolati dai fallimenti attori
20 Motivo II.7 inesistenza del nesso di causalita' – BN non ha deciso di erogare il finanziamento sulla base della relazione di EY – richiamo al precedente motivo quarto
Motivo II.9 inesistenza del nesso di causalita' – l'aggravamento della crisi o del dissesto del grupp CP_10 non e' dipeso dal finanziamento di BN
Motivo II.10 difetto di legittimazione e/o di titolarita' di parte attrice nei confronti di EY e, ancor prima, di BN, ovvero infondatezza in astratto della domanda di parte attrice nei confronti di EY in conseguenza del difetto di titolarita' e/o di legittimazione attiva di parte attrice nei confronti di BN – il difetto di legittimazione passiva d
[...]
11 CP_25
la sentenza avrebbe dovuto escludere la risarcibilita' del danno per mancanza del requisito dell'ingiustizia
Motivo II.12 difetto di legittimazione attiva e capacita' processuale dei curatori – mancanza e/o nullità e/o difetto di autorizzazione del Giudice Delegato
Motivo II.13 intervenuta prescrizione e/o decadenza nei confronti di EY dei diritti fatti valere e delle azioni esercitate
I motivi sono tutti assorbiti dall'accoglimento di quelli sopra esaminati ex se sufficienti a supportare la riforma della sentenza di primo grado con rigetto delle domande svolte nei confronti di EY.
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Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono poste a carico delle curatele, in solido, in favore singolarmente di ed con liquidazione CP_15 Parte_1 come in dispositivo, senza fase istruttoria per il grado di appello in quanto non tenuta.
Le spese di cui l'appello è stato correttamente notificato in quanto parte in CP_3 primo grado, sono interamente compensate essendosi costituito limitandosi a chiedere la conferma della sentenza nei propri confronti senza che peraltro vi sia stata alcuna impugnazione nella parte che lo ha riguardato.
21 Nulla per le spese di attesa la mancata costituzione delle curatele. CP_1
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro CP_1 sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare:
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando:
respinge l'appello di CP_1
accoglie gli appelli di e di e, in Controparte_13 Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, respinge tutte le domande Part svolte dalle curatele fallimentari di e nei CP_4 Controparte_5 CP_9 confronti delle suddette appellanti.
Condanna le curatele fallimentari e in Controparte_26 Controparte_5 Pt_2 CP_9 solido a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di
[...]
liquidate per il primo grado in complessivi € 49.336,00 oltre rimborso Controparte_13 forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna le curatele fallimentari di e in CP_4 Controparte_5 Pt_2 CP_9 solido a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di Parte_1 liquidate per il primo grado in complessivi € 49.336,00 oltre rimborso forfettario del
[...]
22 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Compensa interamente le spese del presente grado per CP_3
Nulla per le spese del presente grado riguardo a CP_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI UC NE TA LU de Courtelary
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