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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8663/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Brogna Fernando (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giugliano Annalisa (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
16.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato nei confronti di e , la Controparte_1 Controparte_2
ha impugnato la sentenza n. 1229/17, emessa dal Giudice di Parte_2
1 Pace di Sant'Anastasia in data 21.04.2017 e depositata in data 12.05.2017, con la quale è stata accolta in primo grado la domanda di parte attrice.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata ha Controparte_1
dedotto quanto segue:
• in data 30.06.2011, alle ore 19.00 circa, si trovava in Somma Vesuviana (NA), alla Via A.
Moro, a bordo dell'automobile Volkswagen Polo tg. CH490XT, di proprietà di CP_2
, condotta da e assicurata per la RCA presso la
[...] Controparte_3 Parte_1
[...]
• l'automobile in cui l'attrice era trasportata è stata tamponata dalla Toyota Yaris tg. BD475EE di proprietà di , condotta nell'occasione da e Controparte_2 Controparte_4
assicurata per la RCA presso la;
Parte_2
• il sinistro in questione è scaturito dal mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente dalla Toyota Yaris tg. BD475EE, il quale ha tamponato da tergo l'automobile su cui era trasportata;
Controparte_1
• a causa dell'impatto, l'auto Volkswagen Polo tg. CH490XT ha riportato ingenti danni al lato posteriore e la parte trasportata ha subito lesioni personali.
Parte attrice ha richiesto, pertanto, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha accolto la domanda in questione, ritenendo provata la dinamica del sinistro e quantificando il danno in € 2.736,00.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, ha contestato la decisione Parte_2
in parola, sulla base dei seguenti motivi:
• insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie, sia con riferimento alla prova testimoniale che con riguardo alla relazione depositata dal CTU;
• erroneo riconoscimento del danno morale.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda formulata da controparte, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 23.02.2018, si è costituita in giudizio , Controparte_1
rilevando l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e degli artt. 325-327 c.p.c., e
2 argomentando sull'infondatezza del medesimo;
ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
1.5 – In prima udienza, è stato disposto un rinvio per rinnovazione della notifica nei confronti di
; all'udienza successiva, verificata la regolarità della notificazione dell'atto Controparte_2
di citazione in appello nei confronti dell'appellato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio. Controparte_2
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 16.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data
12.05.2017 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 13.12.2017, ossia nell'ultimo giorno utile per l'esercizio del potere di impugnazione.
In effetti, ai sensi dell'art. 149 comma 3 c.p.c., la notificazione si perfeziona per il mittente al momento della spedizione del plico, alla luce del principio di scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario, sancito dalla Carte Costituzionale a partire dalla sentenza n.
447/2002 e ribadito in diverse successive occasioni (cfr. Corte Costituzionale, 23/01/2004, n. 28;
Corte Costituzionale, 12/03/2004, n. 97).
Nel caso di specie, come risulta dalla relata di notifica e dalle ricevute di accettazione delle raccomandate n. 767813849387 e n. 767813849376, inviate rispettivamente a CP_2
e la notificazione è stata tempestivamente spedita in data
[...] Controparte_1
13.12.2017.
Con riferimento a tali raccomandate, non rileva l'erronea indicazione dell'indirizzo dei destinatari, evidenziata da parte appellata: si osserva, infatti, che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa
3 oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n. 14916;
Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n. 26544). Alla luce di tale considerazione, risulta superato l'orientamento ermeneutico secondo cui, se la notificazione dell'atto di impugnazione non va a buon fine per errore nell'indicazione dell'indirizzo del procuratore domiciliatario imputabile al notificante, allora l'impugnazione può essere considerata tempestiva solo la notifica in rinnovazione perviene entro il termine per impugnare, non potendosi fare retroagire gli effetti al tempo della prima erronea notifica (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, n. 32931;
Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n. 7180); invero, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, all'interno del precedente citato, hanno chiarito che deve essere superata la tesi che include tra gli elementi essenziali del procedimento notificatorio – facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione – il requisito del “collegamento” tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice.
Nel caso in esame, la rinnovazione della notificazione è stata effettuata spontaneamente nei confronti di , con raccomandata spedita in data 12.01.2018, e si è realizzata su Controparte_1
ordine del Giudice, nei confronti di . Tali rinnovazioni hanno consentito di Controparte_2
sanare con efficacia ex tunc la notificazione spedita tempestivamente in data 13.12.2017.
Pertanto, l'appello è ammissibile.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
4 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituito in giudizio in data 21.12.2017, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c.
3 – Nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura principalmente la motivazione con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, ritenendola insufficiente e basata su erronee valutazioni della prova testimoniale e della CTU.
Tali doglianze sono infondate.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, che il Giudice di Pace ha correttamente affermato che è stata provata la dinamica del sinistro in questione, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, che deve essere considerato attendibile.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, non sussistono elementi soggettivi che inducono a ritenere che il teste sia inattendibile, dal momento che egli ha dichiarato di non intrattenere con le parti nessuno dei rapporti di cui all'art. 252 c.p.c. e di non avere interessi propri nella lite.
5 Con riguardo agli elementi oggettivi su cui deve fondarsi la valutazione di attendibilità, si rileva che il teste ha descritto con precisione la dinamica del sinistro, confermando la ricostruzione proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In effetti, egli ha riferito che l'incidente si è verificato nel mese di Giugno 2011, in Via Aldo
Moro, a Somma Vesuviana;
ha affermato di aver osservato in modo chiaro la dinamica dell'incidente, trovandosi innanzi ad un supermercato “Gennarì” a pochi metri dal luogo del sinistro, verificatosi di fronte a lui. Ha precisato di aver visto che “l'auto Toyota Yaris, di colore grigio chiaro, condotta da un ragazzo da solo a bordo, di circa 30 anni di età, che mentre percorreva Via Aldo Moro con direzione di marcia Via Circumvallazione, non manteneva la distanza di sicurezza e tamponava da dietro l'auto Volkswagen Polo di color grigio chiaro, condotta da una ragazza ed una donna al suo fianco in qualità di trasportata, che in quel momento era ferma nel traffico e la precedeva nella direzione di marcia ”; in particolare, ha specificato che l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore dell'auto Toyota Yaris e la parte posteriore della
. Il teste ha descritto i conducenti e i veicoli coinvolti nel sinistro;
ha indicato la Controparte_5
compagnia assicuratrice del danneggiato e danneggiante.
Egli ha sostenuto che i soggetti presenti nell'auto danneggiata “lamentavano dolori in diverse parti del corpo, in particolare la donna in qualità di trasportata, lamentava dolori al collo e alla spalla destra”.
È evidente, dunque, che la ricostruzione del sinistro offerta dal teste si caratterizza per precisione ed assenza di contraddizioni, avendo egli descritto il suo punto di osservazione, le modalità dell'incidente, i soggetti coinvolti, il punto di impatto tra i veicoli e le lesioni riportate dalla vittima;
peraltro, è corroborata anche da una coerente illustrazione grafica inclusa nel verbale d'udienza.
Essa, pertanto, deve essere considerata attendibile e consente di affermare che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dal veicolo Toyota Yaris, che, non rispettando la distanza di sicurezza imposta dall'art. 149 del Codice della Strada, ha tamponato l'autovettura , cagionando i danni lamentati dalla trasportata. Controparte_5
3.2 – La testimonianza esaminata, peraltro, impone anche di escludere gli eventuali profili di corresponsabilità della vittima nella determinazione del danno, prospettati da parte appellante, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
6 Il teste, infatti, ha riferito di essersi avvicinato alle vittime nei momenti immediatamente successivi all'impatto, al fine di prestare soccorso, e di aver visto “che entrambi gli occupanti dell'auto Volkswagen Polo con le cinture di sicurezza allacciate”. Ciò consente di escludere, dunque, che il danno sia dipeso dalla violazione dell'art. 172 del Codice della Strada da parte dell'odierna appellata e che sussista un comportamento colposo della stessa.
Con riferimento ai profili relativi alla ricostruzione del sinistro, dunque, l'appello deve essere rigettato
3.3 – L'appellante ha contestato, altresì, l'individuazione dei danni patiti da a Controparte_1
seguito del sinistro per cui è causa, ritenendo che il Giudice di prime cure si sia attenuto alle risultanze della CTU, senza tener conto delle osservazioni critiche sollevata dal consulente nominato dalla compagnia assicuratrice.
Sul punto, si rileva che il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado ha affermato che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato “trauma contusivo Controparte_1 distorsivo della rachide cervicale” e che il sinistro, dunque, ha determinato 7 giorni di ITT, 20 giorni di ITP al 50%, 10 giorni di ITP al 25%, con postumi invalidanti permanenti pari al 2%.
Il CTP ha criticato tali conclusioni evidenziando l'inutilizzabilità dei referti degli esami strumentali effettuati dalla vittima, atteso che il centro medico dove sono stati effettuati, a seguito di indagini espletate, è risultato inesistente;
ha sostenuto che, in essenza di tali riscontri, non possa considerarsi sussistente alcun tipo di danno biologico.
Il CTU ha replicato a tali osservazioni critiche, rilevando di non aver tenuto in considerazione gli esami strumentali contestati, avendo constatato soltanto la sussistenza di un “trauma contusivo del tratto cervicale”; difatti, all'interno della propria relazione, il CTU ha rimarcato, a seguito di esame obiettivo della danneggiata, che “allo stato esiste una sindrome algico-disfuzionale”.
La prova delle lesioni patite dalla vittima, dunque, non è stata desunta dagli esami strumentali asseritamente falsi, bensì dall'esame obiettivo della stessa. L'assenza di esami strumentali non destituisce di fondamento le conclusioni raggiunte dal CTU, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 1 del 2012, art. 32, comma 3-ter, convertito dalla legge n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una “norma in senso lato”, a cui può esser data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa esser
7 intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13292; Cassazione civile sez. VI,
16/10/2019, n. 26249).
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistente il danno biologico prospettato dal CTU, procedendo alla liquidazione del medesimo. Anche con riferimento al profilo della liquidazione del danno biologico, quindi, l'appello deve essere rigettato.
3.4 – Le doglianze di parte appellante relative alla liquidazione del danno, invece, devono essere accolte, con riferimento all'importo di € 100,00, quantificato dal Giudice di Pace a titolo di spese,
“tenendo conto dei notori costi per assistenza e trasporti”.
In effetti, l'odierna appellata non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'esistenza delle spese in questione;
del resto, anche il CTU ha constatato che non sussistono spese mediche documentate.
In assenza di tale prova, non può dirsi sussistente un danno risarcibile e, quindi, le spese in questione non possono essere rimborsate. La sentenza di primo grado, quindi, deve essere parzialmente riformata, riducendo il risarcimento dell'importo di € 100,00.
4 – Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha criticato il riconoscimento del danno morale in via autonoma rispetto al danno biologico, in assenza di prova del medesimo.
Tale motivo è fondato.
4.1 – Invero, la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità è stata effettuata ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 209/2005. Il comma 3 di tale disposizione normativa prevede che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
8 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n. 6444).
4.2 – Nel caso di specie, non è stato provato che l'invalidità patita ha cagionato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità; del resto, alla luce della lieve entità della lesione all'integrità psico-fisica, tale sofferenza non può neppure essere presunta. Pertanto, il Giudice di Pace ha erroneamente aumentato il risarcimento dovuto, rispetto al valore previsto dalla tabella.
Conseguentemente, riformando la sentenza di primo grado, deve essere escluso il riconoscimento del risarcimento di € 300,00 a titolo di danno morale.
5 – In sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello è parzialmente fondato, dovendo essere ridotto il risarcimento del danno nella misura di € 400,00.
In accoglimento della domanda formulata da la compagnia assicuratrice Controparte_1
appellante e devono essere condannati, in solido, al pagamento in suo Controparte_2 favore dell'importo di € 2.336,00, a titolo di risarcimento del danno.
5.1 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi
9 al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
5.2 – Atteso che l'appellante ha provato di aver corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellata deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute in misura eccedente rispetto a quelle previste nella presente pronuncia.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
4 – Con riferimento alle spese di lite, la sentenza di primo grado deve essere confermata, atteso che la riduzione della condanna non comporta la necessità di procedere a una nuova liquidazione dei compensi professionali, essendo comunque applicabile la tabella I fascia II del D.M. 55/2014,
a cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure, atteso che essa riguarda le controversie di valore compreso tra € 1.100 ed € 5.200.
4.1 – Le spese relative al presente grado di giudizio sono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., alla luce della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma in parte la sentenza di primo grado, condanna e , in solido, al pagamento Parte_2 Controparte_2
in favore dell'appellata dell'importo di € 2.336,00; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (30.06.2011) alla pronunzia
10 della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado in misura eccedente rispetto all'importo previsto al capo precedente, oltre interessi legali dal pagamento;
- conferma la pronuncia di primo grado, con riferimento alle spese di lite;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Nola, 27/01/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8663/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Brogna Fernando (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giugliano Annalisa (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
16.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato nei confronti di e , la Controparte_1 Controparte_2
ha impugnato la sentenza n. 1229/17, emessa dal Giudice di Parte_2
1 Pace di Sant'Anastasia in data 21.04.2017 e depositata in data 12.05.2017, con la quale è stata accolta in primo grado la domanda di parte attrice.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata ha Controparte_1
dedotto quanto segue:
• in data 30.06.2011, alle ore 19.00 circa, si trovava in Somma Vesuviana (NA), alla Via A.
Moro, a bordo dell'automobile Volkswagen Polo tg. CH490XT, di proprietà di CP_2
, condotta da e assicurata per la RCA presso la
[...] Controparte_3 Parte_1
[...]
• l'automobile in cui l'attrice era trasportata è stata tamponata dalla Toyota Yaris tg. BD475EE di proprietà di , condotta nell'occasione da e Controparte_2 Controparte_4
assicurata per la RCA presso la;
Parte_2
• il sinistro in questione è scaturito dal mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente dalla Toyota Yaris tg. BD475EE, il quale ha tamponato da tergo l'automobile su cui era trasportata;
Controparte_1
• a causa dell'impatto, l'auto Volkswagen Polo tg. CH490XT ha riportato ingenti danni al lato posteriore e la parte trasportata ha subito lesioni personali.
Parte attrice ha richiesto, pertanto, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha accolto la domanda in questione, ritenendo provata la dinamica del sinistro e quantificando il danno in € 2.736,00.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, ha contestato la decisione Parte_2
in parola, sulla base dei seguenti motivi:
• insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie, sia con riferimento alla prova testimoniale che con riguardo alla relazione depositata dal CTU;
• erroneo riconoscimento del danno morale.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda formulata da controparte, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 23.02.2018, si è costituita in giudizio , Controparte_1
rilevando l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e degli artt. 325-327 c.p.c., e
2 argomentando sull'infondatezza del medesimo;
ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
1.5 – In prima udienza, è stato disposto un rinvio per rinnovazione della notifica nei confronti di
; all'udienza successiva, verificata la regolarità della notificazione dell'atto Controparte_2
di citazione in appello nei confronti dell'appellato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio. Controparte_2
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 16.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data
12.05.2017 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 13.12.2017, ossia nell'ultimo giorno utile per l'esercizio del potere di impugnazione.
In effetti, ai sensi dell'art. 149 comma 3 c.p.c., la notificazione si perfeziona per il mittente al momento della spedizione del plico, alla luce del principio di scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario, sancito dalla Carte Costituzionale a partire dalla sentenza n.
447/2002 e ribadito in diverse successive occasioni (cfr. Corte Costituzionale, 23/01/2004, n. 28;
Corte Costituzionale, 12/03/2004, n. 97).
Nel caso di specie, come risulta dalla relata di notifica e dalle ricevute di accettazione delle raccomandate n. 767813849387 e n. 767813849376, inviate rispettivamente a CP_2
e la notificazione è stata tempestivamente spedita in data
[...] Controparte_1
13.12.2017.
Con riferimento a tali raccomandate, non rileva l'erronea indicazione dell'indirizzo dei destinatari, evidenziata da parte appellata: si osserva, infatti, che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa
3 oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n. 14916;
Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n. 26544). Alla luce di tale considerazione, risulta superato l'orientamento ermeneutico secondo cui, se la notificazione dell'atto di impugnazione non va a buon fine per errore nell'indicazione dell'indirizzo del procuratore domiciliatario imputabile al notificante, allora l'impugnazione può essere considerata tempestiva solo la notifica in rinnovazione perviene entro il termine per impugnare, non potendosi fare retroagire gli effetti al tempo della prima erronea notifica (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, n. 32931;
Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n. 7180); invero, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, all'interno del precedente citato, hanno chiarito che deve essere superata la tesi che include tra gli elementi essenziali del procedimento notificatorio – facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione – il requisito del “collegamento” tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice.
Nel caso in esame, la rinnovazione della notificazione è stata effettuata spontaneamente nei confronti di , con raccomandata spedita in data 12.01.2018, e si è realizzata su Controparte_1
ordine del Giudice, nei confronti di . Tali rinnovazioni hanno consentito di Controparte_2
sanare con efficacia ex tunc la notificazione spedita tempestivamente in data 13.12.2017.
Pertanto, l'appello è ammissibile.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
4 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituito in giudizio in data 21.12.2017, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c.
3 – Nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura principalmente la motivazione con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, ritenendola insufficiente e basata su erronee valutazioni della prova testimoniale e della CTU.
Tali doglianze sono infondate.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, che il Giudice di Pace ha correttamente affermato che è stata provata la dinamica del sinistro in questione, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, che deve essere considerato attendibile.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, non sussistono elementi soggettivi che inducono a ritenere che il teste sia inattendibile, dal momento che egli ha dichiarato di non intrattenere con le parti nessuno dei rapporti di cui all'art. 252 c.p.c. e di non avere interessi propri nella lite.
5 Con riguardo agli elementi oggettivi su cui deve fondarsi la valutazione di attendibilità, si rileva che il teste ha descritto con precisione la dinamica del sinistro, confermando la ricostruzione proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In effetti, egli ha riferito che l'incidente si è verificato nel mese di Giugno 2011, in Via Aldo
Moro, a Somma Vesuviana;
ha affermato di aver osservato in modo chiaro la dinamica dell'incidente, trovandosi innanzi ad un supermercato “Gennarì” a pochi metri dal luogo del sinistro, verificatosi di fronte a lui. Ha precisato di aver visto che “l'auto Toyota Yaris, di colore grigio chiaro, condotta da un ragazzo da solo a bordo, di circa 30 anni di età, che mentre percorreva Via Aldo Moro con direzione di marcia Via Circumvallazione, non manteneva la distanza di sicurezza e tamponava da dietro l'auto Volkswagen Polo di color grigio chiaro, condotta da una ragazza ed una donna al suo fianco in qualità di trasportata, che in quel momento era ferma nel traffico e la precedeva nella direzione di marcia ”; in particolare, ha specificato che l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore dell'auto Toyota Yaris e la parte posteriore della
. Il teste ha descritto i conducenti e i veicoli coinvolti nel sinistro;
ha indicato la Controparte_5
compagnia assicuratrice del danneggiato e danneggiante.
Egli ha sostenuto che i soggetti presenti nell'auto danneggiata “lamentavano dolori in diverse parti del corpo, in particolare la donna in qualità di trasportata, lamentava dolori al collo e alla spalla destra”.
È evidente, dunque, che la ricostruzione del sinistro offerta dal teste si caratterizza per precisione ed assenza di contraddizioni, avendo egli descritto il suo punto di osservazione, le modalità dell'incidente, i soggetti coinvolti, il punto di impatto tra i veicoli e le lesioni riportate dalla vittima;
peraltro, è corroborata anche da una coerente illustrazione grafica inclusa nel verbale d'udienza.
Essa, pertanto, deve essere considerata attendibile e consente di affermare che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dal veicolo Toyota Yaris, che, non rispettando la distanza di sicurezza imposta dall'art. 149 del Codice della Strada, ha tamponato l'autovettura , cagionando i danni lamentati dalla trasportata. Controparte_5
3.2 – La testimonianza esaminata, peraltro, impone anche di escludere gli eventuali profili di corresponsabilità della vittima nella determinazione del danno, prospettati da parte appellante, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
6 Il teste, infatti, ha riferito di essersi avvicinato alle vittime nei momenti immediatamente successivi all'impatto, al fine di prestare soccorso, e di aver visto “che entrambi gli occupanti dell'auto Volkswagen Polo con le cinture di sicurezza allacciate”. Ciò consente di escludere, dunque, che il danno sia dipeso dalla violazione dell'art. 172 del Codice della Strada da parte dell'odierna appellata e che sussista un comportamento colposo della stessa.
Con riferimento ai profili relativi alla ricostruzione del sinistro, dunque, l'appello deve essere rigettato
3.3 – L'appellante ha contestato, altresì, l'individuazione dei danni patiti da a Controparte_1
seguito del sinistro per cui è causa, ritenendo che il Giudice di prime cure si sia attenuto alle risultanze della CTU, senza tener conto delle osservazioni critiche sollevata dal consulente nominato dalla compagnia assicuratrice.
Sul punto, si rileva che il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado ha affermato che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato “trauma contusivo Controparte_1 distorsivo della rachide cervicale” e che il sinistro, dunque, ha determinato 7 giorni di ITT, 20 giorni di ITP al 50%, 10 giorni di ITP al 25%, con postumi invalidanti permanenti pari al 2%.
Il CTP ha criticato tali conclusioni evidenziando l'inutilizzabilità dei referti degli esami strumentali effettuati dalla vittima, atteso che il centro medico dove sono stati effettuati, a seguito di indagini espletate, è risultato inesistente;
ha sostenuto che, in essenza di tali riscontri, non possa considerarsi sussistente alcun tipo di danno biologico.
Il CTU ha replicato a tali osservazioni critiche, rilevando di non aver tenuto in considerazione gli esami strumentali contestati, avendo constatato soltanto la sussistenza di un “trauma contusivo del tratto cervicale”; difatti, all'interno della propria relazione, il CTU ha rimarcato, a seguito di esame obiettivo della danneggiata, che “allo stato esiste una sindrome algico-disfuzionale”.
La prova delle lesioni patite dalla vittima, dunque, non è stata desunta dagli esami strumentali asseritamente falsi, bensì dall'esame obiettivo della stessa. L'assenza di esami strumentali non destituisce di fondamento le conclusioni raggiunte dal CTU, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 1 del 2012, art. 32, comma 3-ter, convertito dalla legge n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una “norma in senso lato”, a cui può esser data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa esser
7 intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13292; Cassazione civile sez. VI,
16/10/2019, n. 26249).
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistente il danno biologico prospettato dal CTU, procedendo alla liquidazione del medesimo. Anche con riferimento al profilo della liquidazione del danno biologico, quindi, l'appello deve essere rigettato.
3.4 – Le doglianze di parte appellante relative alla liquidazione del danno, invece, devono essere accolte, con riferimento all'importo di € 100,00, quantificato dal Giudice di Pace a titolo di spese,
“tenendo conto dei notori costi per assistenza e trasporti”.
In effetti, l'odierna appellata non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'esistenza delle spese in questione;
del resto, anche il CTU ha constatato che non sussistono spese mediche documentate.
In assenza di tale prova, non può dirsi sussistente un danno risarcibile e, quindi, le spese in questione non possono essere rimborsate. La sentenza di primo grado, quindi, deve essere parzialmente riformata, riducendo il risarcimento dell'importo di € 100,00.
4 – Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha criticato il riconoscimento del danno morale in via autonoma rispetto al danno biologico, in assenza di prova del medesimo.
Tale motivo è fondato.
4.1 – Invero, la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità è stata effettuata ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 209/2005. Il comma 3 di tale disposizione normativa prevede che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
8 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n. 6444).
4.2 – Nel caso di specie, non è stato provato che l'invalidità patita ha cagionato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità; del resto, alla luce della lieve entità della lesione all'integrità psico-fisica, tale sofferenza non può neppure essere presunta. Pertanto, il Giudice di Pace ha erroneamente aumentato il risarcimento dovuto, rispetto al valore previsto dalla tabella.
Conseguentemente, riformando la sentenza di primo grado, deve essere escluso il riconoscimento del risarcimento di € 300,00 a titolo di danno morale.
5 – In sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello è parzialmente fondato, dovendo essere ridotto il risarcimento del danno nella misura di € 400,00.
In accoglimento della domanda formulata da la compagnia assicuratrice Controparte_1
appellante e devono essere condannati, in solido, al pagamento in suo Controparte_2 favore dell'importo di € 2.336,00, a titolo di risarcimento del danno.
5.1 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi
9 al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
5.2 – Atteso che l'appellante ha provato di aver corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellata deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute in misura eccedente rispetto a quelle previste nella presente pronuncia.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
4 – Con riferimento alle spese di lite, la sentenza di primo grado deve essere confermata, atteso che la riduzione della condanna non comporta la necessità di procedere a una nuova liquidazione dei compensi professionali, essendo comunque applicabile la tabella I fascia II del D.M. 55/2014,
a cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure, atteso che essa riguarda le controversie di valore compreso tra € 1.100 ed € 5.200.
4.1 – Le spese relative al presente grado di giudizio sono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., alla luce della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma in parte la sentenza di primo grado, condanna e , in solido, al pagamento Parte_2 Controparte_2
in favore dell'appellata dell'importo di € 2.336,00; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (30.06.2011) alla pronunzia
10 della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado in misura eccedente rispetto all'importo previsto al capo precedente, oltre interessi legali dal pagamento;
- conferma la pronuncia di primo grado, con riferimento alle spese di lite;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Nola, 27/01/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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