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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3117 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
T R A
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Gragnano (NA), alla Via R. Viviani, n. 14 C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso, dall'avv. Del Gaudio Annarita C.F. , ed elettivamente C.F._2 domiciliato nel suo studio, in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Spartaco, n. 27
RICORRENTE
C O N T R O
– CF – in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Santa Maria la Carità (NA) alla via Pioppelle n. Controparte_2 71, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria, dall'avv. Luca Vitale, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Gragnano (NA), alla Via G. Della Rocca, n.
3
– C.F. – in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2
, con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla via Controparte_4
Nazionale I Traversa n. 5, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria, dall'avv. Vincenzo Chierchia, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Gragnano (NA), in Piazza Guglielmo Marconi, n. 22 RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2023, il ricorrente in epigrafe premetteva di essere stato alle dipendenze della soc. già prima della regolare Controparte_1 assunzione, avvenuta in data 13.11.2019 e sino al 2.1.2023; di essere stato assunto come operaio addetto alla consegna e di aver svolto sempre tale mansione;
di essere stato assunto con contratto part-time, ma, di fatto, di aver svolto le mansioni come da rapporto full time;
di essersi dimesso dalla soc. su indicazione e suggerimento Controparte_1 della Amministratrice della per essere assunto con la soc. Controparte_1 [...]
CP_3
1 di ritenere sussistente una continuità societaria tra le due aziende convenute e pertanto, chiedeva, in via solidale, la condanna delle parti resistenti al pagamento della somma di € 65.158,31 a titolo di differenze retributive, indicate in ricorso, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, si costituivano le parti convenute. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****************
Il ricorso in esame ha ad oggetto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la convenuta, secondo le modalità dedotte in ricorso, con la conseguente richiesta di differenze retributive.
Preliminarmente, in ordine alla domanda relativa alle differenze retributive, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Il suddetto onere probatorio è, tuttavia, destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002). Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Ebbene, come si desume dalla documentazione in atti, il ricorrente è stato formalmente assunto alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato e a tempo parziale dal 13/11/2019 e sino al 2/01/2023, con inquadramento nel livello V del C.C.N.L. Commercio e Terziario Conf/Comm, con la mansione di operaio- addetto alla consegna;
come da contratto di lavoro e buste paga allegate, con orario di lavoro stabilito nel contratto di 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per un massimo di 20 ore settimanali.
Di contro, il ricorrente ha dedotto di aver iniziato a lavorare per la CP_1 dall'1.3.2019, occupandosi del trasporto della merce presso i vari e diversi fornitori e svolgendo la sua attività sull'isola di Ischia, come da allegata documentazione (biglietti traghetto da e per Ischia) e che, sebbene contrattualmente era stato assunto per svolgere 4 ore giornaliere di lavoro (part-time), in realtà, aveva sempre svolto un orario di lavoro full- time (8 ore giornaliere), oltre le ore anche di straordinario e che la giornata di lavoro iniziava a seconda della zona di consegna, alle 5.00 di mattina, se doveva recarsi ad Ischia oppure alle 7.00 e che il ricorrente, con mezzi propri, si recava al magazzino sito in Sant'Egidio del Monte Albino, ove prima aveva sede la per caricare Controparte_1 la merce sul furgone e partire dal magazzino, verso le varie zone di scarico;
infine, che il rientro in magazzino avveniva verso le 18.30-19.00. Tale orario di lavoro veniva svolto, ogni giorno, dal lunedì al venerdì e che aveva lavorato anche tutti i sabato, dalle 5.00-7.00 alle
14.00-15.00.
2 Tanto premesso, al fine di dirimere la controversia in esame, è opportuno riprodurre il contenuto delle dichiarazioni testimoniali raccolte in atti. E' stato escusso il teste , il quale ha così deposto: ho Testimone_1 lavorato per la dal 2015 fino al 2020, se ben ricordo, trasportavo le bibite, facevo CP_1 l'autista. Lavoravo per 6 gg, se andavo sull'isola di Ischia, Procida o Capri, lavoravo dalla 4 di mattina fino alle 19/20, ciò per tre giorni, il lunedì, mercoledì e venerdì; negli altri giorni, lavoravo dalle 7 fino alle 20/21, dipendeva dalle consegna, facevo circa 30 consegne in una giornata. Non ho lite con le parti resistenti. Mi sono dimesso, perché non venivo regolarizzato. Il ricorrente è venuto a lavorare dopo di me, forse dai primi di marzo del 2019, se ben ricordo, anche lui faceva l'autista, ma non è stato subito regolarizzato. Il ricorrente consegnava ad Ischia, partivamo insieme con due furgoni, prendevamo insieme il traghetto a Napoli, ci imbarcavamo alle 5 del mattino;
il ritorno non era insieme, a volte finivo prima io o il ricorrente, a volte insieme, dipendeva dalle consegne. Quando io sono andato via, il ricorrente è rimasto a lavoro. Negli altri giorni il ricorrente faceva consegne in Scafati, Angri e zone più vicine. Al mattino andavamo al deposito a caricare il furgone, intorno alle 7 massimo 7.30 e poi partivamo per le consegne, a volte ci trovavamo la sera, a volte no, non vi erano orari prestabiliti. Sui documenti di consegna non indicavamo l'orario della consegna della merce. Non ho mai assistito al pagamento della retribuzione la ricorrente. Nel periodo covid abbiamo fatto i turni e non lavoravamo tutti i giorni, ma solo
2/3 gg. alla settimana, ciò da marzo 2020 fino ad epoca che non ricordo;
io ho smesso dopo 2 settimane dall'inizio dell'emergenza e nulla posso dire per il seguito. Per ogni giorno di andata a Ischia, la azienda ci dava 25 euro in più e pagava il biglietto per noi e per il furgone. Non ho mai avuto somme ulteriori per prestazioni eccedenti. Io ho lavorato 8 anni in nero, venivamo pagati singolarmente e nulla posso dire del ricorrente. Io percepivo 250 euro alla settimana, per tutte le ore lavorate. Il teste ha dichiarato: “lavoro per la dal Testimone_2 Parte_2 gennaio 2023, sono magazziniere, lavoro full time, dalle 8 alle 16 circa, per 5 gg alla settimana. Prima ho lavorato per la fino a dicembre 2022, per circa 9/10 anni. CP_1
Facevo le stesse mansioni e lavoravo in alcuni periodi part time, non so essere più preciso.
Quando lavoravo a tempi pieno, lavoravo dalle 8/8.30 fino alle 16.30/17. Ho conosciuto il ricorrente, perché ha lavorato per la , se ben ricordo, ha iniziato a lavorare alla fine CP_1 dell'anno 2019, faceva l' autista;
veniva o al mattino dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 fino alle 16/16.30, oppure veniva di pomeriggio dalle 14.30 fino alle 16.30/17. Non sempre lo vedevo, perché non sempre io c'ero. Io vengo pagato con bonifico, credo anche il ricorrente. E' capitato che io abbia lavorato per più ore rispetto al contratto ed in quel caso ho avuto una gratifica in denaro. Ho visto, qualche volta, che l'azienda dava al ricorrente 25 euro, quando andava sulle isole;
ciò è accaduto in ufficio, che io ricordi non era presente nessun altro. Nel periodo covid, da marzo 2020 fino giugno/settembre 2020, non abbiamo lavorato, siamo stati chiusi. Se ben ricordo, il ricorrente ha lavorato per la fino a dicembre CP_1
2022, solo per 10 giorni l'ho visto lavorare per la dopo è stato in malattia e non CP_3 l'ho più visto. Capitava saltuariamente che il ricorrente andasse sulle Isole, si alternavano, andava circa ¾ volte al mese. Non so qual fosse l'orario del ricorrente andava sulle Pt_3 isole. I biglietti per andare sulle Isole le faceva l'azienda, venivano lascati dagli autisti nei furgoni e l'amministratore andava a ritirarli. Che io sappia il ricorrente faceva 8/10 consegne nella giornata lavorativa. Non ho mai visto che un autista abbia fatto 30 consegna al giorno. Conosco il teste che ha appena deposto, il quale ha lavorato per la per CP_1 qualche anno, non so essere più preciso, prima del covid comunque. So che il ricorrente si è rifiutato di firmare il contratto con la , non ne conosco il motivo;
ho visto che CP_3 parlava al riguardo con . So che il titolare della è Controparte_4 CP_3 CP_4
3 Catello, mentre della è , i predetti sono marito e moglie. La CP_1 Controparte_2
aveva circa 10/15 autisti. Non sono a conoscenza di autista che lavorava 10/12 ore al CP_1 giorno.
Il teste ha così deposto: ho lavorato per la ed ora Testimone_3 CP_1 con la ho lavorato per la per 7/8 anni fino al 2022, per 4 o 5 mesi ho CP_3 CP_1 cambiato lavoro e, poi, sono stato assunto dalla da Gennaio 2023. Per la CP_3 CP_1 lavoravo in ufficio e mi occupavo di contabilità, lavoravo mediamente 5 gg alla settimana, dalle 8.30 fino alle 13.30/14, qualche volta, facevo un'ora in più o un'ora in meno, dipendeva dai turni. Il ricorrente ha lavorato per la , da che ricordo è venuto poco CP_1 prima della pandemia, credo alla fine del 2019; faceva l'autista e consegnava la merce;
non so quali fossero i suoi turni di lavoro;
non so come venisse pagato, io venivo pagato con bonifico. Non ricordo fino a quando ha lavorato, forse 2022, fino alla fine dell'anno 2022, se ben ricordo, non so dire se ha lavorato per la So che gli autisti lavoravano su 2 CP_3 turni o dalle 8 fino alle 14 oppure dalle 14 fino alle 17/18, non so a quale ora finisse il turno di pomeriggio, perché io lavoravo al mattino. I biglietti di imbarco utilizzati dagli autisti venivano conservati nel camion e la mattina o io o andavamo a Controparte_2 prenderli per verificare la contabilità. I camion erano utilizzati in modo promiscuo dagli autisti;
credo che gli autisti fossero da 7 a 10 massimo. Il rappresentante della era CP_1
; della è , marito di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_2
Le risultanze della prova orale non appaiono incontrovertibili e sufficientemente analitiche, da consentire di accreditare la prospettazione contenuta nel ricorso. Il teste di parte istante ha riferito “Il ricorrente è venuto a lavorare dopo di me, forse dai primi di marzo del 2019, se ben ricordo”, ma il tenore della deposizione, non particolarmente circostanziata, non consente di ritenere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, da epoca antecedente alla effettiva assunzione.
Inoltre, quanto alla remunerazione del lavoro straordinario e/o supplementare, è appena il caso di rammentare che il diritto al relativo compenso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006;
Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801;
Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate, in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali innanzi riprodotte, tenuto conto della episodicità ed occasionalità delle circostanze riferite dal teste di parte ricorrente e rilevato che il teste ha dichiarato di aver lavorato fino al 2020 (io ho smesso dopo 2 settimane dall'inizio dell'emergenza e nulla posso dire per il seguito), non sono idonee a ritener provato lo svolgimento, in termini sufficientemente realistici e concreti, di attività lavorativa in misura eccedente quella contrattuale ed in quale misura. Né a diversa conclusione può giungersi alla luce dei biglietti del traghetto prodotti.
Sebbene, la convenuta non abbia contestato che il ricorrente ha partecipato alla
4 consegna delle bevande sull'isola di Ischia, tuttavia, la società ha radicalmente contestato lo svolgimento di attività lavorativa in misura eccedente quella contrattuale.
Ebbene, dai biglietti prodotti non si evince alcun collegamento con il ricorrente, inoltre, come dichiarato dal teste i biglietti per andare sulle Isole le faceva l'azienda, Tes_2 venivano lascati dagli autisti nei furgoni e l'amministratore andava a ritirarli, pertanto, dagli stessi non possono trarsi inequivocabili elementi a sostegno della tesi attorea.
Alla luce delle risultanze processuali e facendo applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, deve ritenersi non assolto dal ricorrente il rigoroso onere probatorio impostogli.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Assorbita ogni questione relativa alla asserita continuità aziendale tra le due società convenute.
La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 12.2.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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