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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 11482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11482 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 24592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24592 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DEL GAISO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Garibaldi n.26
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti
MI RA e presso i quali elettivamente domicilia in S. Giorgio CP_2
a Cremano alla Via Cavalli di Bronzo n.9
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Napoli il 22.05.2010, che dalla loro unione erano Controparte_1
1 nate due figlie: (14.11.2012) e (25.02.2014), rappresentava di essersi separata dal Per_1 Per_2 marito in forza di decreto di omologa 1445/2022 reso dall'intestato Tribunale in data 18.02.2022 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
La ricorrente aggiungeva che, pochi mesi dopo la separazione, entrambe le bambine avevano iniziato a rifiutare gli incontri con il padre, ritornando sempre di cattivo umore, non dormendo la notte e rifiutando di fornire le motivazioni;
che le ragioni di tale comportamento erano state comprese a seguito del ricorso del PMM del 24/2/2023 in conseguenza del quale il TPM, alla luce dell'episodio violento verificatosi in danno delle minori in data 18/01/2023, aveva disposto la sospensione del medesimo dall'esercizio della responsabilità genitoriale su entrambe le figlie, senza la previsione di tempi di permanenza delle minori con il padre. Parte_1 concludeva chiedendo: “Disporre ex art. 473-bis.15 con decreto provvisoriamente esecutivo, ritenendo il caso di pregiudizio imminente e irreparabile per la ricorrente e le due figlie minori ovvero che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, assunte ove occorre sommarie informazioni, i provvedimenti necessari nell'interesse delle figlie e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. b) Disporre ove ritenuto necessario
l'intervento dei servizi sociali o sanitari ex art. 473-bis.27 c) Pronunziare sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 22/5/2010, in regime di comunione dei beni, regolarmente trascritto al Registro matrimoni del Comune di Napoli dell'anno
2010 con atto n. 6, P. II, s. A, sez. L. e con ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato Civile dell'emananda sentenza nei relativi registri e di provvedere a tutte le annotazioni di legge. d)
Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, sita in Napoli alla via Silvio Spaventa n° 28, piano 1°.
e) All'esito dell'istruttoria, dichiarare con addebito al resistente la cessazione degli effetti civili del matrimonio per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ed, in particolare, in ordine all'educazione, istruzione, cura, mantenimento ed alla tutela dell'interesse morale e materiale delle figlie. f) Nulla disporre in ordine all'affido delle due figlie minori e non fissare alcuna modalità degli incontri paterno – filiali in attesa della decisione del Tribunale dei Minorenni di Napoli. g)
Disporre ex art. 473-bis.22 c.c. che il signor a decorrere dalla data di sospensione della CP_1 potestà paterna cioè 24/2/2023 ovvero in subordine dal deposito del ricorso ovvero dalla diversa data che riterrà l'Ufficio sia tenuto al versamento del mantenimento mensile entro il giorno 5 di ogni mese di euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento per ciascuna delle figlie per un totale di € #1.000,00# mensili;
l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo
l'indice ISTAT. Le parti parteciperanno alle spese dei figli secondo il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex
2 artt. 316 c.c.”, stipulato in data 7/3/2018. Le spese extra assegno straordinarie superiori ad €
#500,00# saranno messe a disposizione del coniuge non collocatario entro dieci giorni dalla richiesta previa consegna della documentazione giustificativa. h) Disporre, a decorrere dalla data di sospensione della potestà paterna cioè 24/2/2023 ovvero in subordine dal deposito del ricorso ovvero dalla diversa data che riterrà l'Ufficio, l'obbligo del mantenimento anticipato, a carico del marito, in favore della ricorrente in misura non inferiore ad € #500,00# mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici di svalutazione monetaria dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, elaborati dall'istat, per l'anno precedente. i) Stante il ritardo nei pagamenti del mantenimento dalla separazione ad oggi, disporre ex art. art. 473-bis.36 a carico del padre di prestare idonea garanzia personale o reale, esistendo il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico. j) Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfetario ed imposte di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, il giudice relatore rigettava la richiesta di adozione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti, stante la mancanza dei presupposti, e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente ma chiedeva rigettare tutte le ulteriori domande ex adverso proposte con i mezzi di prova articolati.
All'udienza del 6.6.2024, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice, non modificando i provvedimenti vigenti e disponendo indagini da parte dei Servizi Sociali, preso atto della richiesta tesa ad ottenere la pronunzia sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n.1598/2025 resa dall'intestato Tribunale in data 10.01.2025 e pubblicata il
14.02.2025 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle condizioni accessorie al divorzio.
Scardinato il procedimento dal ruolo del magistrato originariamente assegnatario, per esonero dello stesso dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, all'udienza del 21.10.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori. In tale udienza le parti e i difensori rappresentavano che era ancora in corso il procedimento innanzi al TPM, rinviato a gennaio 2026, di cui avevano già prodotto la documentazione più attuale tra cui le relazioni degli Assistenti Sociali, ma al contempo
3 che esse avevano raggiunto un accordo in ordine agli aspetti economici nel senso di quantificare in
€ 550,00 l'assegno per le minori a carico del padre, oltre alle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018 nella misura del 50%;
Assegno Unico o altre provvidenze per le minori interamente in favore di spese Parte_1 di lite compensate;
pertanto chiedevano recepirsi in sentenza gli accordi intervenuti fermo restando che in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori si rimettevano alle decisioni del TPM.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio preliminarmente osserva che, essendo già stata pronunciata sentenza sullo status, il
Tribunale è chiamato a pronunziarsi solo sulla regolamentazione degli aspetti accessori alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce della pendenza del procedimento innanzi al TPM, ove è stata disposta la sospensione del resistente dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e sono state attivate le necessarie misure per la ripresa dei rapporti tra il padre e le minori, preso atto che le parti hanno chiesto disciplinarsi in questa sede solo gli aspetti di carattere economico, rimettendosi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle decisioni del TPM, il
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti non sia contrario a norme imperative e risponda agli interessi delle figlie minori;
pertanto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, pone a carico di un assegno di € 550,00 da versare ogni mese a a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori, oltre alle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018 nella misura del
50%; dispone che l'intero Assegno Unico, o altre provvidenze per le minori, siano versate a
[...]
Parte_1
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi e la pendenza del procedimento innanzi al
TPM.
Passando infine alla regolamentazione delle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle compensate come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• disciplina le condizioni accessorie al divorzio di carattere economico in conformità agli
4 accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
• compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24592 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DEL GAISO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Garibaldi n.26
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti
MI RA e presso i quali elettivamente domicilia in S. Giorgio CP_2
a Cremano alla Via Cavalli di Bronzo n.9
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Napoli il 22.05.2010, che dalla loro unione erano Controparte_1
1 nate due figlie: (14.11.2012) e (25.02.2014), rappresentava di essersi separata dal Per_1 Per_2 marito in forza di decreto di omologa 1445/2022 reso dall'intestato Tribunale in data 18.02.2022 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
La ricorrente aggiungeva che, pochi mesi dopo la separazione, entrambe le bambine avevano iniziato a rifiutare gli incontri con il padre, ritornando sempre di cattivo umore, non dormendo la notte e rifiutando di fornire le motivazioni;
che le ragioni di tale comportamento erano state comprese a seguito del ricorso del PMM del 24/2/2023 in conseguenza del quale il TPM, alla luce dell'episodio violento verificatosi in danno delle minori in data 18/01/2023, aveva disposto la sospensione del medesimo dall'esercizio della responsabilità genitoriale su entrambe le figlie, senza la previsione di tempi di permanenza delle minori con il padre. Parte_1 concludeva chiedendo: “Disporre ex art. 473-bis.15 con decreto provvisoriamente esecutivo, ritenendo il caso di pregiudizio imminente e irreparabile per la ricorrente e le due figlie minori ovvero che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, assunte ove occorre sommarie informazioni, i provvedimenti necessari nell'interesse delle figlie e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. b) Disporre ove ritenuto necessario
l'intervento dei servizi sociali o sanitari ex art. 473-bis.27 c) Pronunziare sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 22/5/2010, in regime di comunione dei beni, regolarmente trascritto al Registro matrimoni del Comune di Napoli dell'anno
2010 con atto n. 6, P. II, s. A, sez. L. e con ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato Civile dell'emananda sentenza nei relativi registri e di provvedere a tutte le annotazioni di legge. d)
Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, sita in Napoli alla via Silvio Spaventa n° 28, piano 1°.
e) All'esito dell'istruttoria, dichiarare con addebito al resistente la cessazione degli effetti civili del matrimonio per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ed, in particolare, in ordine all'educazione, istruzione, cura, mantenimento ed alla tutela dell'interesse morale e materiale delle figlie. f) Nulla disporre in ordine all'affido delle due figlie minori e non fissare alcuna modalità degli incontri paterno – filiali in attesa della decisione del Tribunale dei Minorenni di Napoli. g)
Disporre ex art. 473-bis.22 c.c. che il signor a decorrere dalla data di sospensione della CP_1 potestà paterna cioè 24/2/2023 ovvero in subordine dal deposito del ricorso ovvero dalla diversa data che riterrà l'Ufficio sia tenuto al versamento del mantenimento mensile entro il giorno 5 di ogni mese di euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento per ciascuna delle figlie per un totale di € #1.000,00# mensili;
l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo
l'indice ISTAT. Le parti parteciperanno alle spese dei figli secondo il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex
2 artt. 316 c.c.”, stipulato in data 7/3/2018. Le spese extra assegno straordinarie superiori ad €
#500,00# saranno messe a disposizione del coniuge non collocatario entro dieci giorni dalla richiesta previa consegna della documentazione giustificativa. h) Disporre, a decorrere dalla data di sospensione della potestà paterna cioè 24/2/2023 ovvero in subordine dal deposito del ricorso ovvero dalla diversa data che riterrà l'Ufficio, l'obbligo del mantenimento anticipato, a carico del marito, in favore della ricorrente in misura non inferiore ad € #500,00# mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici di svalutazione monetaria dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, elaborati dall'istat, per l'anno precedente. i) Stante il ritardo nei pagamenti del mantenimento dalla separazione ad oggi, disporre ex art. art. 473-bis.36 a carico del padre di prestare idonea garanzia personale o reale, esistendo il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico. j) Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfetario ed imposte di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, il giudice relatore rigettava la richiesta di adozione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti, stante la mancanza dei presupposti, e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente ma chiedeva rigettare tutte le ulteriori domande ex adverso proposte con i mezzi di prova articolati.
All'udienza del 6.6.2024, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice, non modificando i provvedimenti vigenti e disponendo indagini da parte dei Servizi Sociali, preso atto della richiesta tesa ad ottenere la pronunzia sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n.1598/2025 resa dall'intestato Tribunale in data 10.01.2025 e pubblicata il
14.02.2025 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle condizioni accessorie al divorzio.
Scardinato il procedimento dal ruolo del magistrato originariamente assegnatario, per esonero dello stesso dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, all'udienza del 21.10.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori. In tale udienza le parti e i difensori rappresentavano che era ancora in corso il procedimento innanzi al TPM, rinviato a gennaio 2026, di cui avevano già prodotto la documentazione più attuale tra cui le relazioni degli Assistenti Sociali, ma al contempo
3 che esse avevano raggiunto un accordo in ordine agli aspetti economici nel senso di quantificare in
€ 550,00 l'assegno per le minori a carico del padre, oltre alle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018 nella misura del 50%;
Assegno Unico o altre provvidenze per le minori interamente in favore di spese Parte_1 di lite compensate;
pertanto chiedevano recepirsi in sentenza gli accordi intervenuti fermo restando che in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori si rimettevano alle decisioni del TPM.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio preliminarmente osserva che, essendo già stata pronunciata sentenza sullo status, il
Tribunale è chiamato a pronunziarsi solo sulla regolamentazione degli aspetti accessori alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce della pendenza del procedimento innanzi al TPM, ove è stata disposta la sospensione del resistente dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e sono state attivate le necessarie misure per la ripresa dei rapporti tra il padre e le minori, preso atto che le parti hanno chiesto disciplinarsi in questa sede solo gli aspetti di carattere economico, rimettendosi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle decisioni del TPM, il
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti non sia contrario a norme imperative e risponda agli interessi delle figlie minori;
pertanto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, pone a carico di un assegno di € 550,00 da versare ogni mese a a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori, oltre alle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018 nella misura del
50%; dispone che l'intero Assegno Unico, o altre provvidenze per le minori, siano versate a
[...]
Parte_1
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi e la pendenza del procedimento innanzi al
TPM.
Passando infine alla regolamentazione delle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle compensate come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• disciplina le condizioni accessorie al divorzio di carattere economico in conformità agli
4 accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
• compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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