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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2481/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2481/2025 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Gardelli Parte_1 C.F._1
unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Renzo Filoia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Firenze, Lungarno Vespucci n. 18,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1
iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero REA CCIAA Venezia– P.IVA_2
420580 e, per essa, partita IVA di Gruppo , codice Controparte_2 P.IVA_3
fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero REA P.IVA_4
1260400, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudio Bentivegna sito in Firenze, Via di Novoli, 73/C
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis : in via preliminare: sospendere la procedura esecutiva R.G.E. n. 1374/2024, per tutte le ragioni in diritto superiormente enucleate;
nel merito
: dichiarare l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo (nella fattispecie il decreto ingiuntivo, recante n. 4657/2022 (R.G. 9726/2022) emesso dal Tribunale di Firenze) o, in subordine, la mancata prova circa la titolarità del credito in esso recato a favore di con ogni CP_3
consequenziale provvedimento in ordine alla successiva dedotta cessione, tra e CP_3
, . sempre nel merito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile la Controparte_1
domanda subordinata di accertamento del credito, spiegata da controparte. Con vittoria dei compensi professionali della fase cautelare e di merito. Con osservanza.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice in via preliminare - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al Parte_1
pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio. Si chiede sin d'ora, senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi alla prova contraria e diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito delle difese di controparte. Con espressa riserva di ulteriormente precisare e/o modificare le proprie conclusioni e richieste istruttorie entro i termini di cui all'art. 171 ter 1 c.p.c., con riserva di nominare un proprio consulente tecnico di parte.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione depositato in data 2 settembre 2024, chiedeva la Parte_1
sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi rubricata al n. 1374/2024 RGE ed intrapresa da (d'ora in poi solo ) in forza del D.I. n. 4657/2022 emesso in data 29 CP_3 CP_3
novembre 2022 dal Tribunale di Firenze e notificato ai debitori in data 12-13 gennaio 2023.
A sostegno dell'opposizione, il debitore eccepiva il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente e l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo poiché CP_3
avvenuta su richiesta dell'originario ricorrente, (di seguito anche Controparte_2
Cont solo , quando ormai detta società aveva già trasferito la titolarità della posizione a . CP_3
In data 19 dicembre 2024, si costituiva nella procedura esecutiva Controparte_1
CP_ (di seguito più brevemente ) riferendo di essere divenuta titolare del credito controverso per effetto dell'incorporazione di CP_3
Parte opposta ricostruiva la catena di cessioni nei seguenti termini:
-il credito de quo originava dall'inadempimento di un contratto di finanziamento concesso a e dall'originaria creditrice UniCredit S.p.A.; Parte_2 Parte_1
-con contratto di cessione pro-soluto del 19 giugno 2019, pubblicato nella G.U. del 02 luglio Cont 2019, Foglio delle inserzioni n. 77, UniCredit S.p.a. cedeva in blocco, in favore di la titolarità di un pacchetto di crediti pecuniari, tra cui quello di cui è causa;
-MB, quindi, con contratto di scissione parziale del 21 dicembre 2022, pubblicato in G.U. Parte
II del giorno 17 gennaio 2023 foglio delle inserzioni n. 7, cedeva detto credito a .; CP_3
CP_
-infine, quest'ultima società si fondeva per incorporazione in il 31 ottobre 2024 con atto a rogito del notaio rep. n. 88912, racc. n. 19863, avente efficacia dal giorno 11 Persona_1
novembre 2024. CP_ Così ricostruita la vicenda successoria, sosteneva la piena legittimità dell'azione esecutiva e chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025, l'istanza cautelare veniva rigettata con concessione di termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con citazione notificata il 15 febbraio 2025, l'esecutato introduceva il presente giudizio di merito sostenendo: CP_
-in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di in quanto la documentazione prodotta dalla convenuta non sarebbe sufficiente a provare la sua qualità di successore nel diritto controverso;
-nel merito, eccepiva che, dalla ricostruzione cronologica degli eventi, emergerebbe il difetto di legittimazione attiva di e la conseguente illegittimità della procedura esecutiva: CP_3
Cont l'opponente, infatti, ricordava che il D.I. era stato emesso a favore di n data 29 novembre Cont 2022 e che la stessa o aveva consegnato agli Ufficiali Giudiziari per la notifica il 4 gennaio
2023 e ne aveva chiesto l'esecutorietà il 18 ottobre 2023. Ebbene, stando alla su esposta catena Cont di successione nel rapporto di credito, a far data dal 31 dicembre 2022, vrebbe ceduto il credito a perdendo quindi ogni legittimazione ad agire. Ne conseguirebbe, da un lato CP_3
l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo e la conseguente illegittimità dell'azione Cont esecutiva, dall'altro la carenza di prova in ordine all'operazione di scissione parziale tra
. CP_3
In data 16 aprile 2025, si costituiva l'opposta ribadendo la propria legittimazione attiva in quanto società incorporante la e, quindi, a norma dell'art. 2504-bis c.c., titolare di CP_3
tutti i rapporti facenti capo a quest'ultima anteriormente alla fusione. Cont Quanto alla scissione parziale in virtù della quale il credito sarebbe passato da , CP_3
Cont la convenuta depositava una certificazione rilasciata dalla cedente attestante che tra i crediti oggetto della scissione rientrano anche quello vantato nei confronti dell'attore.
Per quanto riguarda invece il primo anello della catena di cessioni tra l'originaria creditrice Cont CP_ Unicredit ed depositava estratto quadro e tabulato autenticato della cessione suddetta.
Quindi, la causa veniva istruita mediante il deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c. con cui le parti ribadivano sostanzialmente le loro posizioni senza avanzare richieste istruttorie e, all'udienza di dell'8 ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito illustrati.
Seguendo l'ordine logico dei motivi d'opposizione sollevati da parte attrice, va analizzata in primis la doglianza circa la inesistenza e/o nullità della notifica del titolo esecutivo per essere stata effettuata da soggetto non più legittimato.
La questione è inammissibile.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 cod. proc. civ. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio” (Vedi Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 29729, depositata il 15 novembre 2019; vedi anche Cass. Civ. ordinanza n. 25713 del 4 dicembre 2014, Cass. Civ. ordinanza n. 8011 del 02 aprile 2009).
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, quindi, avrebbe dovuto esser dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta con l'opposizione all'esecuzione, questa è inammissibile né può essere riqualificata come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo stante la diversità dei presupposti “occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.”(Cass. Civ. ordinanza n. 13365 del 16 maggio 2023).
Nel caso di specie, l'eventuale irregolarità del procedimento di notificazione non ha impedito all'ingiunto di venire a conoscenza del provvedimento emesso nei suoi confronti né il vizio lamentato, contrariamento da quanto sostenuto dall'opponente, può essere inquadrato nella categoria dell'inesistenza.
Infatti, l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (SS. UU, Sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016; vedi anche Cass. Civ. sez. III ordinanza n. 14692 del 26 maggio 2023).
In definitiva, l'opposizione all'esecuzione per un vizio attinente alla notificazione del decreto ingiuntivo è proponibile solo nel caso in cui si deduca l'inesistenza della stessa altrimenti l'ingiunto ha l'onere di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo di fronte al giudice funzionalmente compente.
Passando alla lamentata carenza di legittimazione attiva dell'odierna convenuta, anche tale doglianza è infondata in quanto vi è prova della catena di cessioni di crediti in blocco così come vi è prova dell'inclusione, in dette cessioni, del credito oggetto dell'odierno processo.
Innanzitutto, va precisato che, a differenza di quanto sostenuto da parte opposta, il giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo, non esime la creditrice dall'onere di fornire prova della sua legittimazione attiva documentando tutti i trasferimenti della posizione di cui è causa.
La prova della legittimazione, infatti, deve necessariamente investire tutta la catena di CP_ cessioni intercorse prima dell'acquisto di poiché la titolarità attuale del credito è condizionata inevitabilmente dalla validità delle singole cessioni intercorse nel tempo e non può prescindere dalla prova di ogni anello della catena di trasferimenti, a partire da quello disposto dal contraente originario, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. (Trib. di Santa Maria Capua Vetere 07 marzo 2025; Trib. Napoli 04 agosto 2023;
Trib Napoli 10 febbraio 2023; Trib. Civitavecchia 17 marzo 2020, Trib. Trani 25 luglio 2023,
Corte App. Milano 22 novembre 2022; Trib. Napoli Nord 15 ottobre 2021). CP_ Ciò detto, la documentazione prodotta da appare sufficiente, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, a raggiungere la prova della sua qualità di successore nel diritto controverso.
Al riguardo si osserva quanto segue:
La Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che l'onere di dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per il quale si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B., spetta al creditore opposto che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario (Cass. Civ. ordinanza 24798 del 05/11/2020; Cass. Civ. n. 22754 del 20 luglio 2022;
Cass. Civ. 1905 del 29 maggio 2024) Sebbene in passato non siano mancate pronunce di segno opposto, sia di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è concorde nell'escludere che l'avviso di cessione pubblicato in gazzetta Ufficiale possa costituire, di per sé solo, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione: si è, infatti, affermato che “una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della stessa - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”. (Così espressamente Cass. Civ. ordinanza n. 30207 del 25 ottobre 2024, Cass.
Civ. ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024; Cass. Civ. ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024;
Cass. Civ. ordinanza n. 22151 del 05 settembre 2019).
L'avviso, quindi, risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. e cioè quella di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
Sotto il profilo squisitamente probatorio, la Corte di legittimità ha precisato che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr. da ultimo cit. Cass. Civ. n. 22754 del 20 luglio 2022 cit.
e Cass. n. 5617 del 20 febbraio 2020).
Ne consegue che, per dimostrare in giudizio l'esistenza della cessione, non sarà indispensabile la produzione del relativo contratto ma la prova potrà essere raggiunta anche sulla base di presunzioni, attraverso la valutazione del complesso degli elementi di fatto allegati dalle parti.
In altre parole, quando, come nel caso di specie, sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza stessa del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, afferma la
Cassazione, “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”. (Cfr.
Cass. Civ. ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. Civ. ordinanza n. 30207 del 25 ottobre
2024; Cass. Civ. ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024; V. anche Cass. Civ. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024 e Cass. Civ. ordinanza n. 13289 del 14 maggio 2024)
Tra gli elementi che, nel complesso delle allegazioni delle parti, possono contribuire ad integrare la prova della cessione, riveste particolare rilevanza l'attestazione di cessione della banca cedente, ancorché successiva alla pubblicazione dell'avviso in G.U., nonché la circostanza che il cessionario abbia la disponibilità del titolo esecutivo. Sul punto i Giudici di legittimità, nell'ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021, nel riformare la sentenza d'Appello che aveva ritenuto irrilevante la dichiarazione del creditore cedente perché successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, hanno affermato che “non può neppure esservi un ostacolo
a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal Cessionario” e che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi,
l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella connessa, processuale”. (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 10200 del 16/04/2021).
Dello stesso segno anche molte pronunce della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto elemento particolarmente rilevante la dichiarazione del creditore cedente che, con tale atto, si priva della possibilità di procedere alla riscossione del credito. (vedi ex multis sentenza
Tribunale di Milano n. 8804/2023 del 07 novembre 2023; ordinanza Tribunale di Foggia N.R.G. 673-1/2024 del 30 giugno 2024; Corte d'Appello di Milano n. 220/2023 del 24 gennaio 2023 secondo cui la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria;
Tribunale di Firenze n. 612/2023 del 01 marzo 2023;
Ordinanza Tribunale di Massa N.R.G. 1826-1/2023 del 19 gennaio 2024).
Calando i principi sopra esposti al caso di specie, si può concludere che parte opposta ha compiutamente provato l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in Cont data 17 giugno 2019, tra UniCredit, originaria creditrice, ed mediante la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 luglio 2019 (vedi doc. 8 fascicolo opposta), l'estratto dell'accordo di cessione (doc. 9 fascicolo opposta) e il tabulato di cessione autenticato da notaio (doc. 10 fascicolo opposta).
Da tali documenti emerge chiaramente sia la prova dell'avvenuto accordo di cessione sia l'inclusione in tale accordo della posizione debitoria di e Parte_1 Parte_2
Cont nell'estratto informatico autenticato del libro contabile di infatti, emerge che, al 30 giungo 2022, il credito vantato nei confronti dell'attore, con n. pratica 6388767, era di titolarità della società Controparte_2
Quanto al secondo anello della successione nel credito e, quindi, ai fini della prova del Cont CP_ contratto di scissione parziale concluso tra , ha depositato la certificazione CP_3
rilasciata dalla cedente con firma autografa di , responsabile della società Persona_2
scissa.
In detto documento, del cui valore probatorio si è parlato, si attesta che tra i crediti oggetto dell'atto di scissione parziale stipulato il 21 dicembre 2022 rientra il credito vantato nei confronti di e . (Vedi doc. 7 fascicolo opposta). Parte_2 Parte_1
CP_ Con riferimento all'ultimo passaggio, e cioè la fusione per incorporazione di in , CP_3
l'opposta deposita l'atto di fusione e la visura camerale in cui è annotata detta vicenda societaria, in data 31 luglio 2024. (doc. 2 e 3 fascicolo opposta) CP_ Come correttamente sostenuto da , la fusione per incorporazione, a norma dell'art. 2504 bis c.c., comporta l'assunzione da parte della società risultante dalla fusione dell'universalità dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti alla fusione, che prosegue in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Nello stesso atto di fusione del 31 ottobre
2024, repertorio n. 88912, raccolta n. 19863, ai rogiti della Dottoressa si Persona_1 legge: “la "incorporante" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della
"incorporanda" ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni”.
Ne deriva che, ritenuta provata la titolarità del credito de quo in capo a , si deve CP_3
concludere che, per effetto della fusione, questa sia passato in capo all'odierna opposta con prova della sua piena legittimazione attiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022 tranne che per la fase istruttoria liquidata al minimo in quanto meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA il diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata
contro
; Parte_1
- AN l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano in €
6.713,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e CPA e IVA come per legge.
Firenze, lì 11/11/2025
Il Giudice Dr. Mariateresa Vitiello