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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9115 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, ex art. 281decies c.p.c., iscritto al n.R.G. 14255/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale – danno da perdita del rapporto parentale promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale genitore del figlio Parte_2 C.F._2 minore Persona_1
(C.F. ),
[...] C.F._3
(C.F. ), Parte_3 C.F._4
(C.F. , Parte_4 C.F._5
(C.F. , tutti con il patrocinio dell'avv. FERRI Parte_5 C.F._6
ROBERTO, elettivamente domiciliati presso il difensore parti ricorrenti contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AG MA, elettivamente domiciliata presso il difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._7
RA RO, elettivamente domiciliato presso il difensore parti convenute
CONCLUSIONI
Parti ricorrenti come da foglio di p.c. depositato il 16.10.2025 e richiamato all'udienza del 29.10.2025.
Parte convenuta CP_1 come da foglio di p.c. depositato il 17.10.2025 e richiamato all'udienza del 29.10.2025.
Parte convenuta CP_2
pagina 1 di 16 come da foglio di p.c. depositato il 27.10.2025 e richiamato all'udienza del 29.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In data 27 febbraio 2021, la sig.ra decedeva in conseguenza dello scontro Persona_2 verificatosi in pari data, alle ore 15:25, nel Comune di Corbetta tra il veicolo dalla stessa condotto – una Toyota YG, targata EJ 740JV, di proprietà della figlia – e l'autovettura Persona_1
Mercedes, targata DH588NG, alla cui guida si trovava il sig. , all'altezza Controparte_2 dell'intersezione tra Via Ippolito Nievo e la S.P. 11.
Nei confronti del sig. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha aperto il CP_2 procedimento penale iscritto al numero di R.G.N.R. 7043/21, R.G. G.I.P. 29070/2021 conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano n. 545/2022 di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.
(marito della de cuius), (figlio della de cuius) in proprio e Parte_1 Parte_2 quale genitore di (TE minorenne ex filio della de cuius), Persona_1 [...]
(figlia della de cuius), (TE ex filia convivente con la de cuius) e Persona_1 Parte_4
(TE ex filia convivente con la de cuius) e (fratello della de Parte_5 Parte_3 cuius), convenivano in giudizio, avanti a questo Tribunale, con ricorso ex art. 281-decies c.p.c.,
[...]
, proprietario/conducente del predetto veicolo, e l'assicuratore Controparte_2 Controparte_3
deducendo l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro e chiedendo,
[...] CP_2 pertanto, la solidale condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Entrambi i convenuti si costituivano tempestivamente, eccependo l'infondatezza delle domande di parte attrice, di cui chiedevano ampio rigetto, ritenendo in particolare satisfattive le somme già versate da Il formulava altresì domanda subordinata di manleva nei confronti CP_1 CP_2 dell'assicuratore.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi il 19.11.2024, questo Giudice pronunziava ordinanza istruttoria nella quale riteneva parzialmente ammissibili le istanze di prova orale formulate dai ricorrenti e respingeva quelle avanzate da Rigettava, inoltre, l'istanza di ammissione di CP_1
CTU cinematica, risultando infatti sufficiente quanto già in atti e, in particolare, la consulenza già disposta dal PM nel procedimento penale. Disponeva, infine, l'acquisizione presso la Procura della Repubblica ex art. 213 c.p.c. di copia dei filmati videoregistrati relativi al sinistro oggetto della causa, acquisiti al fascicolo R.G.N.R 7043/2021 mod. 21.
I testi ammessi venivano escussi in data 5 febbraio 2025 e si rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa all'udienza del 29 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 16 All'esito di tale ultima udienza, la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni prima richiamate.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie.
Le domande dei ricorrenti sono parzialmente fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Preliminarmente, sulla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti
Merita preliminare esame l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva degli attori avanzata da CP_1
Sul punto, l'assicurazione convenuta sostiene che le domande proposte dai ricorrenti sarebbero inammissibili in quanto, trattandosi di pretese fatte valere iure hereditatis, gli stessi non avrebbero provato la loro qualità di eredi e non sarebbe altrimenti possibile, in assenza di alcuna documentazione allegata, attestare l'avvenuta accettazione dell'eredità della de cuius.
A ben vedere, però, una lettura sistematica degli atti depositati permette di inferire che le domande avanzate ricorrenti si sostanziano in pretese risarcitorie iure proprio: infatti, domandando il risarcimento di un danno rispetto al quale loro stessi si qualificano come danneggiati (i.e., danno da perdita del rapporto parentale), i ricorrenti fanno valere un diritto iure proprio e non iure hereditatis, espressione utilizzata in maniera impropria dalla difesa attorea.
Anche le voci di danno patrimoniale (spese funebri e valore del veicolo intestato all'attrice
[...]
) sono voci di danno iure proprio. Persona_1
2. Accertamento della responsabilità
La dinamica del sinistro, pacifica nel suo nucleo storico-fattuale, può essere ricostruita come di seguito.
La sig.ra , alla guida della Toyota YG tg. EJ740JV di proprietà della Signora Persona_2
, giunta in prossimità dell'intersezione tra la S.P. 11, sulla quale marciava, e la Persona_1
Via Ippolito Nievo, effettuava una svolta a sinistra che tuttavia non riusciva a completare poiché veniva travolta dal sig. , alla guida della propria vettura Mercedes tg. DH588NG, il quale, nonostante CP_2 avesse rallentato la propria velocità di marcia frenando energicamente e virato leggermente a destra, non riusciva ad evitare l'impatto. In conseguenza di tale scontro, che ha visto una compenetrazione tra i due veicoli, la sig.ra decedeva poche ore dopo all'Ospedale di Magenta dove era stata Per_2 trasportata d'urgenza.
In conseguenza di tale infausto evento, i ricorrenti chiedono l'integrale ristoro dei danni patiti in ragione della perdita della loro congiunta poiché questa si sarebbe verificata unicamente a causa del comportamento imprudente del sig. il quale viaggiava ad una velocità maggiore di quella CP_2 consentita su quel particolare tratto.
Tuttavia, è evidente dalla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli Agenti di Polizia Locale nell'immediatezza dell'evento e dal Consulente Tecnico, Ing. nominato dal Persona_3
Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale, che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta ad entrambi i conducenti in concorso tra loro poiché tanto il sig. quanto la sig.ra CP_2 stavano tenendo una condotta di guida imprudente e violativa delle norme di cautela poste dal Per_2
pagina 3 di 16 Codice della Strada, come meglio si dirà appresso, contribuendo entrambi – pur in diversa misura – alla causazione del sinistro.
Le conclusioni del Consulente Tecnico del PM risultano utilizzabili anche in questa sede alla luce del rigore con il quale tali indagini sono state condotte, al punto da poter essere utile strumento di analisi anche del thema decidendum di questo giudizio. Tale Consulenza Tecnica, infatti, è stata eseguita a breve distanza di tempo dai fatti – non a caso è stato possibile rilevare direttamente le tracce prodotte dai veicoli sull'asfalto durante il sinistro, nonché i segni apposti dagli Operatori in sede di intervento – ed è fondata su dati ed elementi oggettivi, quali i rilievi eseguiti dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo dell'incidente ed i filmati videoregistrati ritraenti la dinamica del sinistro, medesimi dati ed elementi oggettivi che sarebbero stati posti a fondamento della CTU richiesta dalle parti.
Inoltre, le conclusioni tecniche e matematiche cui è pervenuto il Consulente del PM non risultano contestate in maniera sostanziale e specifica dalle odierne parti in causa, attenendo le contestazioni della parte ricorrente a profili valutativi rimessi al Tribunale.
Tutto ciò premesso, ai fini dell'accertamento delle rispettive quote di responsabilità, è necessario indagare il grado di discostamento tra la condotta che i conducenti avrebbero dovuto tenere alla luce delle regole cautelari imposte dal Codice della Strada e quella effettivamente tenuta.
È di tutta evidenza che la sig.ra ha tenuto un comportamento non conforme alle norme che Per_2 regolano il traffico stradale, violando, più nel dettaglio, l'art. 154, c. 1 del Codice della Strada che impone la massima prudenza quando si intende compiere un cambio di direzione, di corsia o un'altra manovra, oltre che l'obbligo di segnalare questa intenzione con sufficiente anticipo. Tali prescrizioni valgono sempre, a prescindere dall'esistenza di una segnaletica verticale che impone lo “STOP” o richiami la precedenza dei veicoli marcianti in direzioni diverse e a prescindere che siano o meno affiancate da altra segnaletica trasversale. Nel caso di specie, la sig.ra sul punto di compiere una svolta a sinistra, non si è accertata con Per_2 sufficiente attenzione di poterla svolgere in sicurezza, tenuto conto degli altri utenti della strada, della loro posizione, distanza e traiettoria. La sig.ra ha così sostanzialmente invaso l'altra corsia in Per_2 modo imprudente, mancando di verificare se avesse sufficiente spazio e tempo per compiere la manovra desiderata senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Tale condotta imprudente emerge platealmente dalla consulenza tecnica espletata dal CT del PM (p. 17) e dalla visione delle istantanee contenute nel DVD acquisito dalla Procura, dai quali è possibile evincere che, sebbene abbia rallentato la propria marcia, la sig.ra non arrestava completamente Per_2 il veicolo in prossimità della linea continua trasversale presente sulla propria corsia in corrispondenza dell'intersezione con la Via Ippolito Nievo verso la quale intendeva dirigersi, ma procedeva a svoltare senza alcuna soluzione di continuità, risultando così precluso ogni più approfondito accertamento sulla presenza di altri utenti, della loro posizione esatta e dell'andatura alla quale procedevano. Accertamenti questi che certamente ella avrebbe potuto svolgere considerate le condizioni di ottima visibilità (primo pomeriggio di una giornata soleggiata), l'assenza di dune o dossi idonei a ridurla (il tratto in cui si è verificato il sinistro è in buona sostanza pianeggiante) e le condizioni di buona manutenzione del manto stradale.
pagina 4 di 16 Inoltre, in assenza di segnaletica di senso contrario, la sig.ra era tenuta a dare la precedenza ai Per_2 veicoli che provenivano da destra, nel caso di specie al sig. . Infatti, l'art. 145, c. 2 del Codice CP_2 della Strada afferma che “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.” Norma anch'essa violata dalla sig.ra nel caso che Per_2 occupa.
Non permette di addivenire ad una conclusione diversa nemmeno la prospettazione attorea secondo cui il diritto di precedenza di chi proviene da destra non sarebbe un diritto assoluto e dunque non può essere esercitato in modo negligente e pericoloso per la sicurezza degli altri utenti della strada come invece avrebbe fatto il sig. in luogo della “precedenza di fatto” o “cronologica” ormai CP_2 asseritamente acquisita dalla sig.ra A ben vedere, non può dirsi che il convenuto abbia Per_2
“abusato” del proprio diritto a transitare con precedenza rispetto alla sig.ra non essendosi Per_2 evidenziati elementi dai quali provare tale comportamento spregiudicato, quali un'improvvisa accelerata effettuata per assicurarsi di passare per primo o altri atti funzionali ad imporre la propria precedenza sulla circolazione stradale. Al contrario, i rilievi effettuati dalla Polizia Locale e confermati dalla ricostruzione effettuata dall'Ing. evidenziano come il sig. abbia tentato di Per_3 CP_2 evitare l'impatto frenando energicamente e virando a destra (v. Relazione di Consulenza Tecnica redatta dall'Ing. pp. 12-14 – doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di Per_3
; v. Rapporto incidente stradale n. 21/2021 p. 7, § “Dinamica dell'incidente” – doc. 6 allegato CP_2 al ricorso da parte attrice).
Neppure persuade la tesi della “precedenza di fatto” o “cronologica” sostenuta dagli attori e secondo la quale la sig.ra avrebbe impegnato l'incrocio in condizione di sicurezza e con un anticipo tale Per_2 da poter completare la propria svolta prima dell'arrivo della Mercedes condotta dal Sig. se CP_2 solo quest'ultimo avesse rispettato i limiti di velocità imposti.
Invero, tale tesi non è condivisibile poiché, in primis, per le argomentazioni sopra svolte, non può dirsi che la sig.ra abbia avviato la svolta in condizioni di sicurezza. Inoltre, neppure può dirsi che in Per_2 suo favore sia possibile invocare una “precedenza di fatto” stante la posizione in cui si trovava la vettura da lei condotta al momento dell'impatto, elemento che dimostra che l'anticipo con cui aveva avviato la svolta non era così ampio (l'impatto, infatti, è avvenuto con la parte frontale dell'autovettura YG e non con la parte posteriore – v. Relazione di Consulenza Tecnica redatta dall'Ing. p. Per_3
12 e immagine a p. 16 – doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ). CP_2
Ancorché il CT del PM riferisca che, qualora il avesse viaggiato ad un'andatura rispettosa del CP_2 limite dei 50 km/h, l'impatto non si sarebbe verificato, nondimeno la maggiore prudenza deve essere pretesa nei confronti di chi intende deviare dal normale flusso di marcia – poiché intende effettuare una svolta, un cambio di direzione o di corsia – e quindi, nel caso specifico, nei confronti della sig.ra
Per_2
Anche nella condotta del , nondimeno, sono ravvisabili colpe e imprudenze causalmente CP_2 rilevanti, alla luce del mancato rispetto del limite di velocità pari a 50 km/h previsto dall'art. 142, c. 1 e 142, c. 3 del Codice della Strada, i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo di non superare i 50 km/h quando si attraversano centri abitati e l'obbligo di regolare la velocità in prossimità delle pagina 5 di 16 intersezioni. Entrambe queste regole cautelari sono state violate dal sig. . Lo stesso, infatti, CP_2 procedeva ad una velocità di circa 91,53 km/h quando si trovava ormai ad una distanza ridotta dall'intersezione (circa 44 m – v. Relazione di Consulenza Tecnica redatta dall'Ing. p. 16) in Per_3 palese contrasto con la regola appena richiamata. La vettura del sig. ha così finito per CP_2 impattare la Toyota YG tg. EJ740JV, nonostante l'energica azione frenante, alla velocità di circa 76,33km/h, provocando la morte della sig. Per_2
Ritiene il Tribunale che, considerata la gravità delle rispettive colpe – essendo più grave la condotta della che turba la circolazione stradale svoltando senza prestare la dovuta precedenza e la Per_2 dovuta attenzione – e l'entità delle conseguenze derivate, la responsabilità del sinistro vada ascritta, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per il 60% alla de cuius e per il residuo 40% al convenuto . Per_2 CP_2
Conseguentemente, il e devono essere condannati, in solido tra loro, ex art. CP_2 CP_1
2054 c.c. e 144 cod. ass., al risarcimento dei danni patiti dagli attori nella misura del 40% del danno risarcibile.
3. Quantificazione dei danni risarcibili
3.1. NI non patrimoniali
Gli attori domandano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con la de cuius
. Persona_2
Al riguardo, il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, ad esempio nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere: “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori, cioè coniuge, fratello, figli e nipoti della de cuius. È emerso infatti, dalle allegazioni di parte e dall'istruttoria della causa come gli attori intrattenessero, ognuno a suo modo e con diverse intensità, un rapporto di sincera affezione e profonda condivisione con la de cuius. Viene infatti riferito da uno dei testi assunti, sig.ra come si trattasse di una famiglia che era solita riunirsi Tes_1 frequentemente, in particolare la domenica a pranzo. È da ritenersi provato, quindi, nei termini di cui di pagina 6 di 16 dirà diffusamente infra, che la morte della de cuius abbia effettivamente determinato un vuoto e provocato una sofferenza interiore in ognuno degli odierni attori.
Considerate queste circostanze di fatto, considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione da parte dei convenuti di alcuna concreta circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti affettivi tra la vittima e i superstiti, questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo agli attori, del danno morale da sofferenza per perdita del rapporto parentale con la congiunta.
Quanto ai nipoti, in particolare, emerge che due (i nipoti e ) fossero financo Pt_2 Parte_5 conviventi con la de cuius e l'altro ( ) avesse un rapporto frequente con la nonna, come Per_1 confermato in sede testimoniale.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle EL a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, EL che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali EL, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria (parametro A), all'età della vittima secondaria (parametro B), all'eventuale convivenza con il de cuius (parametro C), alla sopravvivenza di altri congiunti (parametro D) ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (parametro E).
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro per genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio e 1.698 euro per fratelli/nipoti, da applicarsi analogicamente anche alla perdita del nonno, ove adeguatamente dimostrata la sofferenza interiore, come nel caso di pagina 7 di 16 specie), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in 391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in 169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/TE).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle EL (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente. La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le EL 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori per la perdita di può essere quantificato come segue. Persona_2
Deve, in particolare, sottolinearsi come risulti dimostrato un danno anche in capo ai nipoti ex filiis, due conviventi con la nonna e uno con assidua frequentazione dell'ava, e che a tale danno può trovare applicazione analogica la Tabella per perdita di fratelli e nipoti, da utilizzare anche per il caso speculare della perdita dei nonni, ove la sofferenza interiore sia, anche presuntivamente, provata.
Per il parametro A (età della vittima, 73 anni) devono riconoscersi 12 punti per coniuge e figli e 8 punti per il fratello e i nipoti.
Per il parametro B (età del danneggiato) devono riconoscersi 8 punti al marito, 20 punti al figlio e 18 punti alla figlia, 12 punti al fratello, 20 punti al TE minorenne ( ), 18 punti ai Persona_1 due nipoti maggiorenni ( e ). Parte_4 Parte_5
Per il parametro C (convivenza) possono essere riconosciuti 16 punti al coniuge e 20 punti ai nipoti maggiorenni ( e – cfr. certificato sub doc. 3 att.); nessun punto può Parte_4 Parte_5 essere riconosciuto agli altri congiunti, non conviventi.
Per il parametro D possono essere riconosciuti punti (9) soltanto al TE . Per_1
Su tale aspetto, il Tribunale osserva quanto segue.
Ritiene questo Giudice che, nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno debba essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata. Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari stretti (ascendenti, discendenti, fratelli, coniuge) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento soprattutto il nucleo del danneggiato, che non sempre coincide con quello del de cuius, di talché la sofferenza dell'attore danneggiato non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali egli non ha più alcun legame particolarmente rilevante (ad es. il coniuge del de cuius per i genitori del defunto o, viceversa, i genitori del de cuius che fanno parte del nucleo stretto del de cuius ma non hanno un legame particolare con il coniuge vedovo).
È consapevole questo Giudice che le EL milanesi, nel descrivere il parametro D, si riferiscano espressamente al “nucleo familiare primario del de cuius”, quantomeno con riferimento alla Tabella
pagina 8 di 16 relativa alla perdita di genitori, figli e coniuge (pag. 72-73 EL) (cfr. anche Corte App. Milano sent. 2974/2025, par. 2, che richiama le previsioni testuali della Tabella sul punto).
Nondimeno, osserva questo Giudice che:
i) come anche recentemente sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. 29054/2025, pur in relazione ad altra Tabella), le EL a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, alla stregua delle EL in uso presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, devono essere opportunamente utilizzate come linee guida e come parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, senza tuttavia che ad esse possa attribuirsi una efficacia normativa vincolante, financo dal punto di vista letterale;
ii) la considerazione rigida ed esclusiva del nucleo familiare del de cuius porterebbe a risultati incongrui e contrari ad equità: Per_ ad esempio, se perde il proprio figlio , coniugato con è indubbio che CP_4 CP_5 Per_ facesse parte del nucleo primario del de cuius ma la presenza di non CP_5 CP_5
è di presumibile particolare conforto al suocero . invece deve presumersi CP_4 CP_4 certamente maggiormente confortato dalla presenza della sua moglie, che peraltro Per_ potrebbe anche non essere la madre del de cuius , e che sicuramente lo supporterebbe nell'affrontare il grave lutto;
iii) del resto, anche le EL, pur facendo riferimento al “nucleo familiare primario del de cuius”, poi negli esempi indicati (pag. 73 EL milanesi) includono un caso in cui non si fa necessariamente riferimento a tale nucleo. Tra gli esempi, infatti, si osserva che “se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato”; il focus allora si sposta, anche secondo le EL, sul nucleo del danneggiato perché l'altro genitore del danneggiato non è detto che faccia ancora parte del nucleo del de cuius (in seguito ad es. a divorzio) ma sicuramente farà sempre parte del nucleo del figlio danneggiato;
iv) nella tabella relativa al danno da perdita di fratelli e nipoti, del resto, le stesse EL fanno riferimento alla “sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato” (pag. 76), mostrando così di focalizzarsi sulla presenza di congiunti del superstite, che possano quindi confortare il danneggiato e attutirne la sofferenza.
Queste considerazioni sono necessarie per sottolineare che le EL, strumento utile e fondamentale nell'individuazione dei parametri cui ancorare la liquidazione equitativa, possono e devono essere utilizzate e applicate con attività di attento adeguamento al caso concreto, con l'obiettivo di perseguimento della massima equità, senza che ci si possa limitare ad una applicazione letterale delle stesse.
Pertanto, non sempre la liquidazione in via equitativa consente di far riferimento esclusivamente al nucleo familiare del de cuius, dovendosi talvolta far riferimento anche o financo esclusivamente al nucleo familiare del soggetto danneggiato superstite, in quanto è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
pagina 9 di 16 Ritiene, inoltre, il Tribunale che il riconoscimento di punti in base al “parametro D” sia subordinato alla prova specifica e rigorosa dell'assenza di altri superstiti ovvero del numero di congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti da parte dell'attore danneggiato, non potendosi desumere dal silenzio serbato sul punto o dall'assenza di documentazione circa la composizione del nucleo familiare che non vi siano altri congiunti superstiti e che, quindi, per ciò solo, i punti debbano essere riconosciuti.
Considerato, infatti, che l'onere di provare sussistenza e quantum dei danni-conseguenza ricade in capo all'attore danneggiato, l'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti) è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Siccome, dunque, l'assenza di altri congiunti superstiti – o la presenza di 1-3 superstiti, secondo le indicazioni tabellari – è un elemento che concorre alla formazione e alla quantificazione del danno patito, spetta al richiedente fornire la prova precisa ed esaustiva di tale circostanza, senza che possa presumersi tale assenza di superstiti dall'assenza di documenti sul punto o, tantomeno, addossarsi sul danneggiante convenuto l'onere di dimostrare la presenza di superstiti, giacché, così facendo, si trasformerebbe indebitamente un elemento costitutivo della voce di danno-conseguenza lamentata (con onere della prova in capo all'attore) in un elemento limitativo del diritto risarcitorio (con onere della prova in capo al convenuto), in violazione dell'art. 2697 c.c.
Né può dirsi che trattasi di fatto negativo soggetto a probatio diabolica, in quanto il numero o l'assenza di stretti congiunti superstiti è dimostrabile, in modo non gravoso, mediante la produzione dei certificati anagrafici, anche storici, e mediante la ricostruzione del nucleo familiare del de cuiuse/o del congiunto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno.
L'attribuzione di punti in base al parametro D presuppone, dunque, una chiara allegazione da parte dell'attore dell'assenza tout court o del numero di congiunti superstiti (presenza/assenza di discendenti, ascendenti, coniuge e fratelli), con adeguata illustrazione dei rapporti di parentela ed una altrettanto chiara dimostrazione documentale della composizione del nucleo familiare superstite (potendo il principio di non specifica contestazione operare soltanto a fronte di una chiara e specifica allegazione di chi siano i congiunti superstiti e del fatto che non ve ne siano di ulteriori).
E, come detto, l'allegazione dev'essere chiaramente e specificamente svolta negli atti processuali, prima del maturare delle preclusioni assertive e con indicazione specifica dei documenti a supporto, senza che possa riversarsi sul Tribunale l'onere, in assenza di specifica allegazione della parte, di andare a ricercare autonomamente nella mole di documenti prodotti tracce o indizi circa la presenza/assenza di altri superstiti e circa la composizione del nucleo familiare.
In difetto di prova diretta e rigorosa dell'assenza tout court di altri congiunti superstiti ovvero di un numero di superstiti tra 1 e 3 (la Tabella considera sino a 3 superstiti) e dell'assenza di ulteriori superstiti, non potrà riconoscersi alcun punto in base al parametro D, in quanto dovrà ritenersi che il danneggiato non ha fornito sufficiente prova, in parte qua, del suo danno-conseguenza, in relazione a quella quota di danno morale aggiuntiva connessa alla “maggior” sofferenza per l'assenza o per la limitata presenza di congiunti superstiti in grado di attutire il dolore per la perdita del congiunto.
pagina 10 di 16 Nel caso di specie, come anticipato, soltanto al TE possono essere attribuiti punti, in Per_1 quanto il coniuge superstite conserva il legame con i due figli e numerosi nipoti (dunque oltre Pt_1
3 superstiti), mentre i due figli conservano il rapporto reciproco, con il padre e ciascuno con i rispettivi figli (dunque oltre 3 superstiti).
I nipoti e conservano il rapporto reciproco, nonché con i genitori e il nonno Pt_2 Parte_5
(marito della de cuius), sicché nessun punto può essere riconosciuto nemmeno a costoro. Pt_1
Per quanto concerne il fratello della de cuius, sig. egli non ha dimostrato Parte_3 minimamente l'assenza di altri congiunti superstiti (altri fratelli o sorelle, coniuge, figli ecc.) dunque non può essergli attribuito alcun punto secondo il parametro in discorso.
Punti ai sensi del parametro D possono essere riconosciuti al solo TE in quanto emerge in Per_1 modo lampante la presenza di soli tre superstiti (i genitori e il nonno marito della de cuius), Pt_1 dovendosi escludere, anche alla luce della giovanissima età, altri superstiti, pur in assenza di una prova adamantina sul punto. A lui possono dunque essere riconosciuti 9 punti.
Quanto al parametro E, possono riconoscersi 10 punti al coniuge e ai nipoti conviventi avendo essi allegato un rapporto assiduo e costante con la de cuius seppur rientrante nell'ambito dell'ordinaria affezione che connota l'allegato rapporto di parentela e non emergendo, d'altro canto, un rapporto di ancor più straordinaria intensità. Rientra, infatti, nell'id quod plerumque accidit che con il coniuge e gli altri congiunti conviventi (in questo caso i due nipoti maggiorenni) vi sia un rapporto caratterizzato da contatti abituali e frequentazioni durante le festività o altre occorrenze. Similmente può dirsi per i figli che non allegano alcun elemento idoneo a dimostrare la particolare intensità della relazione perduta;
quanto dedotto, infatti, è riconducibile ad un ordinario rapporto, per sua natura intenso, tra madre e figli. Possono, pertanto, essere assegnati anche a loro 10 punti in ragione di questo parametro.
15 punti devono invece essere riconosciuti al TE minore , in quanto, sebbene l'età sia già Per_1 stata valorizzata con il parametro B, i punti per tale parametro coprono una fascia d'età molto ampia (0- 20 anni) e deve essere adeguatamente valorizzato il diverso impatto che la perdita di un congiunto può avere su un giovane adulto di 20 anni o, come nel caso di specie, su un minore di appena 12 anni. Inoltre, le testimonianze assunte hanno dimostrato l'esistenza di contatti sostanzialmente quotidiani tra il TE e la de cuius e la condivisione di momenti di vita che vanno oltre l'ordinaria frequentazione tra nonna e TE (v. verbale udienza istruttoria del 5.02.2025).
Nessun punto, invece, può essere riconosciuto al fratello, che risulta residente in Parte_3 provincia di Pistoia e, quindi, a grande distanza dalla de cuius (residente in provincia di Milano). Lo stesso, tra l'altro, nulla ha allegato né tantomeno provato in merito alla frequenza con la quale contattava la sorella, quante volte durante l'anno riuscivano ad incontrarsi, etc. In assenza anche di un mero principio di prova, non potendosi presumere un'intensità e una qualità del rapporto con la de cuius maggiore rispetto a quanto già valorizzato alla luce degli altri parametri, nessun punto può essere riconosciuto al fratello secondo questo parametro.
In conclusione, i punti e i danni risarcibili ammontano, per ciascun danneggiato, come segue:
(marito): 46 punti (12 + 8 + 16 + 0 + 10), pari a 179.906 euro (46 * 3.911), di cui Parte_1 il 40%, pari a 71.962 euro, a carico dei convenuti;
pagina 11 di 16 (figlia): 40 punti (12 + 18 + 0 + 0 + 10), pari a 156.440 euro (40 * 3.911), di Persona_1 cui il 40%, pari a 62.576 euro, a carico dei convenuti;
(figlio): 42 punti (12 + 20 + 0 + 0 + 10), pari a 164.262 euro (42 * 3.911), di cui Parte_2 il 40%, pari a 65.705 euro, a carico dei convenuti;
(TE): 52 punti (8 + 20 + 0 + 9 + 15), pari a 88.296 euro (52* 1.698), di cui il Persona_1
40%, pari a 35.318 euro, a carico dei convenuti;
(TE): 56 punti (8 + 18 + 20 + 0 + 10), pari a 95.088 euro (56* 1.698), di cui il Pt_2 Parte_4
40%, pari a 38.035 euro, a carico dei convenuti;
(TE): 56 punti (8 + 18 + 20 + 0 + 10), pari a 95.088 euro (56* 1.698), di cui il Parte_5
40%, pari a 38.035 euro, a carico dei convenuti;
(fratello): 20 punti (8+ 12 + 0 + 0 + 0), pari a 33.960 euro (20* 1.698), di cui il 40%, Parte_3 pari a 13.584 euro, a carico dei convenuti;
ha già corrisposto, nell'aprile 2022, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di CP_1
55.000 euro al marito, di 51.000 euro ai due figli (oltre 2.000 euro al figlio per spese Pt_2 funerarie), di 7.500 euro al fratello e di 10.000 euro ai due nipoti . Pt_5
Tali somme devono dunque essere dedotte dal danno dianzi liquidato.
In particolare, in applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, dovrà essere dedotta una somma pari all'importo dell'acconto rivalutato secondo indice Istat FOI dalla data del pagamento all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati: i) sull'intero credito risarcitorio dianzi liquidato in moneta attuale – come devalutato alla data del decesso della e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Per_2 Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del decesso alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo come sopra calcolato (anch'esso, come si è visto, in moneta attuale) – devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza;
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
All'importo liquidato a favore di , liquidato in moneta attuale, invece, deve Persona_1 essere aggiunto, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso della Per_2 e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Per tasso di interesse legale si intende sempre, nella presente sentenza, quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c. in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole pagina 12 di 16 obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3.2. NI patrimoniali
Per quanto attiene ai danni patrimoniali, nelle conclusioni rassegnate dagli attori, viene richiesto il risarcimento delle seguenti somme:
a) euro 3.950 per il servizio di onoranze funebri (v. doc. 25 att.);
b) euro 1.830 per assistenza medico legale nell'esame autoptico (v. doc. 26 att.);
c) euro 3.652 per concessione cimiteriale (v. doc. 27 att.);
d) 1.776 per lavori cimiteriali (v. doc. 28 att.)
Tutte le spese risultano sostenute dal figlio , alla luce dei documenti di spesa Parte_2 prodotti.
Per quanto attiene alle voci sub a), c) e d) questo Giudice ritiene congrue e sufficientemente documentate le spese sostenute per gli oneri connessi a funerali e sepoltura e, dunque, esse meritano di essere risarcite nella misura del 40%, pari a 3.751 euro, cui deve essere dedotto il summenzionato acconto di 2.000 euro versato da , sicché residua a carico dei convenuti la somma di
1.751 euro, CP_1 da liquidare a favore di . Parte_2
Con riguardo, invece, alla voce sub b), tale spesa non può essere oggetto di risarcimento in favore degli attori poiché, ai fini del presente giudizio civile, essa appare superflua e non strettamente necessaria, anche tenuto conto del fatto che non è mai stata contestata in questa sede la diretta consequenzialità tra sinistro e morte della de cuius.
Inoltre, la sig.ra sostiene di aver patito un danno patrimoniale ulteriore in Persona_1 quanto proprietaria dell'autovettura guidata dalla de cuius e rottamata in seguito al sinistro. L'attrice chiede, quindi, a ristoro della perdita subita, la somma totale di euro 5.300 derivante dalla stima del valore del veicolo al momento del sinistro secondo quotazione online (doc. 30). A questo riguardo, alla luce dell'assenza di documentazione attestante le condizioni del veicolo, il chilometraggio e gli ulteriori fattori incidenti sul valore di mercato (sinistri precedenti, stato di conservazione della carrozzeria, funzionamento delle apparecchiature interne, ecc.), questo Giudice ritiene potersi liquidare in via equitativa, tenuto conto del modello e della vetustà del veicolo (10 anni), la somma di 3.000 euro, il cui 40% – coincidente col quantum dovuto dai convenuti – ammonta a 1.200 euro ed è totalmente assorbito dalla somma già corrisposta dall'assicurazione.
A titolo di danno patrimoniale deve dunque riconoscersi, al solo , l'importo di Parte_2
1.751 euro, oltre rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
4. Domanda di manleva di contro CP_2 CP_1
Il formula domanda subordinata di manleva nei confronti di CP_2 Controparte_1
La domanda è fondata, nulla peraltro avendo eccepito in termini di operatività della polizza RC CP_1
Auto.
pagina 13 di 16 deve dunque essere condannata a manlevare e tenere indenne il convenuto da CP_1 CP_2 tutte le somme che questo dovesse pagare alle parti attrici in forza della presente sentenza, spese di lite ed esborsi inclusi.
Ritiene il Tribunale che l'assicuratore debba rimborsare al convenuto, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c., anche le c.d. spese di resistenza, cioè quelle sostenute dall'assicurato per remunerare il difensore allo scopo di resistere alla pretesa attorea, spese che risultano espressamente domandate dal CP_2 nelle conclusioni precisate.
È vero che, vertendosi in caso di azione diretta verso l'assicuratore, la costituzione e la difesa dell'assicurato non sono strettamente necessarie;
nondimeno, a fronte di un'azione risarcitoria per sinistro mortale e con domanda di condanna anche dell'assicurato (quantunque in solido con l'assicuratore) per importi elevatissimi, la costituzione e la difesa di costui, al fine di far valere le proprie ragioni, non può ritenersi inutile e superflua, sicché le spese relative devono essere sostenute dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. (cfr. ex multis Cass. 4275/2024).
È superflua la domanda del di pagamento diretto ai danneggiati ex art. 1917 comma 2 c.c. in CP_2 quanto l'assicuratore è già destinatario di statuizione di condanna diretta nell'ambito della responsabilità da circolazione stradale.
5. Spese di lite
Il rifiuto della proposta conciliativa di questo Giudice da parte di non può dirsi CP_1 ingiustificato, in quanto con la presente sentenza si sono liquidati, al netto degli acconti, importi complessivamente inferiori a quelli della proposta conciliativa.
Considerato il concorso di responsabilità e la liquidazione del danno in misura significativamente inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti per due terzi, con il residuo terzo a carico dei convenuti e liquidato, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al residuo danno liquidato), nella misura di cui al dispositivo, anche tenuto conto della pluralità di parti.
Le spese tra e in relazione alla domanda di manleva sono compensate CP_2 CP_1 integralmente, nulla avendo opposto CP_1
Le spese di resistenza di cui sopra sono liquidate in misura prossima ai “minimi”, tenuto conto della sostanziale sovrapposizione delle difese del convenuto rispetto a quelle dell'assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento delle domande attoree,
DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Corbetta il 27.02.2021, cui è seguito il decesso di
, è ascrivibile alla responsabilità di nella misura del 40% e Persona_2 Controparte_2 di nella misura del 60% e, per l'effetto, Persona_2 visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto di quanto già corrisposto da CP_1
pagina 14 di 16 ON e in solido tra loro, a pagare, Controparte_2 Controparte_3
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
• a , la differenza tra la somma di 71.962 euro e l'acconto di 55.000 euro, Parte_1 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a , la differenza tra la somma di 65.705 euro e l'acconto di 51.000 euro Parte_2 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a , la differenza tra la somma di 62.576 euro e l'acconto di 51.000 euro Persona_1 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a , la somma di 35.318 euro, oltre rivalutazione e interessi come da Persona_1 motivazione;
• a , la differenza tra la somma di 38.035 euro e l'acconto di 10.000 euro Parte_4 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a , la differenza tra la somma di 38.035 euro e l'acconto di 10.000 euro Parte_5 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a la differenza tra la somma di 13.584 euro e l'acconto di 7.500 euro Parte_3 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a , la somma di euro 1.751, oltre Parte_2 rivalutazione e interessi come da motivazione;
RIGETTA nel resto il ricorso;
DICHIARA tenuta a manlevare e tenere indenne da tutto Controparte_3 Controparte_2 quanto egli dovesse pagare alle parti attrici in conseguenza della presente sentenza, comprese spese di lite ed esborsi;
COMPENSA le spese di lite tra gli attori e i convenuti per due terzi;
ON e in solido tra loro, a rimborsare agli Controparte_2 Controparte_3 attori, in solido tra loro, il residuo terzo, che si liquida in euro 5.200 per compensi (euro 1.200 per fase di studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 1.600 per fase istruttoria ed euro 1.600 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed oltre 571 euro di esborsi (1/3 C.U. e marca);
ON a rimborsare ad le spese di resistenza, che Controparte_3 Controparte_2 si liquidano in euro 7.250 per compensi (euro 1.300 per fase di studio;
euro 900 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
pagina 15 di 16 Così deciso in Milano, il 27 novembre 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Gloria Verzella
Il Giudice
MA NA
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, ex art. 281decies c.p.c., iscritto al n.R.G. 14255/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale – danno da perdita del rapporto parentale promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale genitore del figlio Parte_2 C.F._2 minore Persona_1
(C.F. ),
[...] C.F._3
(C.F. ), Parte_3 C.F._4
(C.F. , Parte_4 C.F._5
(C.F. , tutti con il patrocinio dell'avv. FERRI Parte_5 C.F._6
ROBERTO, elettivamente domiciliati presso il difensore parti ricorrenti contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AG MA, elettivamente domiciliata presso il difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._7
RA RO, elettivamente domiciliato presso il difensore parti convenute
CONCLUSIONI
Parti ricorrenti come da foglio di p.c. depositato il 16.10.2025 e richiamato all'udienza del 29.10.2025.
Parte convenuta CP_1 come da foglio di p.c. depositato il 17.10.2025 e richiamato all'udienza del 29.10.2025.
Parte convenuta CP_2
pagina 1 di 16 come da foglio di p.c. depositato il 27.10.2025 e richiamato all'udienza del 29.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In data 27 febbraio 2021, la sig.ra decedeva in conseguenza dello scontro Persona_2 verificatosi in pari data, alle ore 15:25, nel Comune di Corbetta tra il veicolo dalla stessa condotto – una Toyota YG, targata EJ 740JV, di proprietà della figlia – e l'autovettura Persona_1
Mercedes, targata DH588NG, alla cui guida si trovava il sig. , all'altezza Controparte_2 dell'intersezione tra Via Ippolito Nievo e la S.P. 11.
Nei confronti del sig. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha aperto il CP_2 procedimento penale iscritto al numero di R.G.N.R. 7043/21, R.G. G.I.P. 29070/2021 conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano n. 545/2022 di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.
(marito della de cuius), (figlio della de cuius) in proprio e Parte_1 Parte_2 quale genitore di (TE minorenne ex filio della de cuius), Persona_1 [...]
(figlia della de cuius), (TE ex filia convivente con la de cuius) e Persona_1 Parte_4
(TE ex filia convivente con la de cuius) e (fratello della de Parte_5 Parte_3 cuius), convenivano in giudizio, avanti a questo Tribunale, con ricorso ex art. 281-decies c.p.c.,
[...]
, proprietario/conducente del predetto veicolo, e l'assicuratore Controparte_2 Controparte_3
deducendo l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro e chiedendo,
[...] CP_2 pertanto, la solidale condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Entrambi i convenuti si costituivano tempestivamente, eccependo l'infondatezza delle domande di parte attrice, di cui chiedevano ampio rigetto, ritenendo in particolare satisfattive le somme già versate da Il formulava altresì domanda subordinata di manleva nei confronti CP_1 CP_2 dell'assicuratore.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi il 19.11.2024, questo Giudice pronunziava ordinanza istruttoria nella quale riteneva parzialmente ammissibili le istanze di prova orale formulate dai ricorrenti e respingeva quelle avanzate da Rigettava, inoltre, l'istanza di ammissione di CP_1
CTU cinematica, risultando infatti sufficiente quanto già in atti e, in particolare, la consulenza già disposta dal PM nel procedimento penale. Disponeva, infine, l'acquisizione presso la Procura della Repubblica ex art. 213 c.p.c. di copia dei filmati videoregistrati relativi al sinistro oggetto della causa, acquisiti al fascicolo R.G.N.R 7043/2021 mod. 21.
I testi ammessi venivano escussi in data 5 febbraio 2025 e si rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa all'udienza del 29 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 16 All'esito di tale ultima udienza, la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni prima richiamate.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie.
Le domande dei ricorrenti sono parzialmente fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Preliminarmente, sulla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti
Merita preliminare esame l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva degli attori avanzata da CP_1
Sul punto, l'assicurazione convenuta sostiene che le domande proposte dai ricorrenti sarebbero inammissibili in quanto, trattandosi di pretese fatte valere iure hereditatis, gli stessi non avrebbero provato la loro qualità di eredi e non sarebbe altrimenti possibile, in assenza di alcuna documentazione allegata, attestare l'avvenuta accettazione dell'eredità della de cuius.
A ben vedere, però, una lettura sistematica degli atti depositati permette di inferire che le domande avanzate ricorrenti si sostanziano in pretese risarcitorie iure proprio: infatti, domandando il risarcimento di un danno rispetto al quale loro stessi si qualificano come danneggiati (i.e., danno da perdita del rapporto parentale), i ricorrenti fanno valere un diritto iure proprio e non iure hereditatis, espressione utilizzata in maniera impropria dalla difesa attorea.
Anche le voci di danno patrimoniale (spese funebri e valore del veicolo intestato all'attrice
[...]
) sono voci di danno iure proprio. Persona_1
2. Accertamento della responsabilità
La dinamica del sinistro, pacifica nel suo nucleo storico-fattuale, può essere ricostruita come di seguito.
La sig.ra , alla guida della Toyota YG tg. EJ740JV di proprietà della Signora Persona_2
, giunta in prossimità dell'intersezione tra la S.P. 11, sulla quale marciava, e la Persona_1
Via Ippolito Nievo, effettuava una svolta a sinistra che tuttavia non riusciva a completare poiché veniva travolta dal sig. , alla guida della propria vettura Mercedes tg. DH588NG, il quale, nonostante CP_2 avesse rallentato la propria velocità di marcia frenando energicamente e virato leggermente a destra, non riusciva ad evitare l'impatto. In conseguenza di tale scontro, che ha visto una compenetrazione tra i due veicoli, la sig.ra decedeva poche ore dopo all'Ospedale di Magenta dove era stata Per_2 trasportata d'urgenza.
In conseguenza di tale infausto evento, i ricorrenti chiedono l'integrale ristoro dei danni patiti in ragione della perdita della loro congiunta poiché questa si sarebbe verificata unicamente a causa del comportamento imprudente del sig. il quale viaggiava ad una velocità maggiore di quella CP_2 consentita su quel particolare tratto.
Tuttavia, è evidente dalla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli Agenti di Polizia Locale nell'immediatezza dell'evento e dal Consulente Tecnico, Ing. nominato dal Persona_3
Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale, che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta ad entrambi i conducenti in concorso tra loro poiché tanto il sig. quanto la sig.ra CP_2 stavano tenendo una condotta di guida imprudente e violativa delle norme di cautela poste dal Per_2
pagina 3 di 16 Codice della Strada, come meglio si dirà appresso, contribuendo entrambi – pur in diversa misura – alla causazione del sinistro.
Le conclusioni del Consulente Tecnico del PM risultano utilizzabili anche in questa sede alla luce del rigore con il quale tali indagini sono state condotte, al punto da poter essere utile strumento di analisi anche del thema decidendum di questo giudizio. Tale Consulenza Tecnica, infatti, è stata eseguita a breve distanza di tempo dai fatti – non a caso è stato possibile rilevare direttamente le tracce prodotte dai veicoli sull'asfalto durante il sinistro, nonché i segni apposti dagli Operatori in sede di intervento – ed è fondata su dati ed elementi oggettivi, quali i rilievi eseguiti dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo dell'incidente ed i filmati videoregistrati ritraenti la dinamica del sinistro, medesimi dati ed elementi oggettivi che sarebbero stati posti a fondamento della CTU richiesta dalle parti.
Inoltre, le conclusioni tecniche e matematiche cui è pervenuto il Consulente del PM non risultano contestate in maniera sostanziale e specifica dalle odierne parti in causa, attenendo le contestazioni della parte ricorrente a profili valutativi rimessi al Tribunale.
Tutto ciò premesso, ai fini dell'accertamento delle rispettive quote di responsabilità, è necessario indagare il grado di discostamento tra la condotta che i conducenti avrebbero dovuto tenere alla luce delle regole cautelari imposte dal Codice della Strada e quella effettivamente tenuta.
È di tutta evidenza che la sig.ra ha tenuto un comportamento non conforme alle norme che Per_2 regolano il traffico stradale, violando, più nel dettaglio, l'art. 154, c. 1 del Codice della Strada che impone la massima prudenza quando si intende compiere un cambio di direzione, di corsia o un'altra manovra, oltre che l'obbligo di segnalare questa intenzione con sufficiente anticipo. Tali prescrizioni valgono sempre, a prescindere dall'esistenza di una segnaletica verticale che impone lo “STOP” o richiami la precedenza dei veicoli marcianti in direzioni diverse e a prescindere che siano o meno affiancate da altra segnaletica trasversale. Nel caso di specie, la sig.ra sul punto di compiere una svolta a sinistra, non si è accertata con Per_2 sufficiente attenzione di poterla svolgere in sicurezza, tenuto conto degli altri utenti della strada, della loro posizione, distanza e traiettoria. La sig.ra ha così sostanzialmente invaso l'altra corsia in Per_2 modo imprudente, mancando di verificare se avesse sufficiente spazio e tempo per compiere la manovra desiderata senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Tale condotta imprudente emerge platealmente dalla consulenza tecnica espletata dal CT del PM (p. 17) e dalla visione delle istantanee contenute nel DVD acquisito dalla Procura, dai quali è possibile evincere che, sebbene abbia rallentato la propria marcia, la sig.ra non arrestava completamente Per_2 il veicolo in prossimità della linea continua trasversale presente sulla propria corsia in corrispondenza dell'intersezione con la Via Ippolito Nievo verso la quale intendeva dirigersi, ma procedeva a svoltare senza alcuna soluzione di continuità, risultando così precluso ogni più approfondito accertamento sulla presenza di altri utenti, della loro posizione esatta e dell'andatura alla quale procedevano. Accertamenti questi che certamente ella avrebbe potuto svolgere considerate le condizioni di ottima visibilità (primo pomeriggio di una giornata soleggiata), l'assenza di dune o dossi idonei a ridurla (il tratto in cui si è verificato il sinistro è in buona sostanza pianeggiante) e le condizioni di buona manutenzione del manto stradale.
pagina 4 di 16 Inoltre, in assenza di segnaletica di senso contrario, la sig.ra era tenuta a dare la precedenza ai Per_2 veicoli che provenivano da destra, nel caso di specie al sig. . Infatti, l'art. 145, c. 2 del Codice CP_2 della Strada afferma che “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.” Norma anch'essa violata dalla sig.ra nel caso che Per_2 occupa.
Non permette di addivenire ad una conclusione diversa nemmeno la prospettazione attorea secondo cui il diritto di precedenza di chi proviene da destra non sarebbe un diritto assoluto e dunque non può essere esercitato in modo negligente e pericoloso per la sicurezza degli altri utenti della strada come invece avrebbe fatto il sig. in luogo della “precedenza di fatto” o “cronologica” ormai CP_2 asseritamente acquisita dalla sig.ra A ben vedere, non può dirsi che il convenuto abbia Per_2
“abusato” del proprio diritto a transitare con precedenza rispetto alla sig.ra non essendosi Per_2 evidenziati elementi dai quali provare tale comportamento spregiudicato, quali un'improvvisa accelerata effettuata per assicurarsi di passare per primo o altri atti funzionali ad imporre la propria precedenza sulla circolazione stradale. Al contrario, i rilievi effettuati dalla Polizia Locale e confermati dalla ricostruzione effettuata dall'Ing. evidenziano come il sig. abbia tentato di Per_3 CP_2 evitare l'impatto frenando energicamente e virando a destra (v. Relazione di Consulenza Tecnica redatta dall'Ing. pp. 12-14 – doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di Per_3
; v. Rapporto incidente stradale n. 21/2021 p. 7, § “Dinamica dell'incidente” – doc. 6 allegato CP_2 al ricorso da parte attrice).
Neppure persuade la tesi della “precedenza di fatto” o “cronologica” sostenuta dagli attori e secondo la quale la sig.ra avrebbe impegnato l'incrocio in condizione di sicurezza e con un anticipo tale Per_2 da poter completare la propria svolta prima dell'arrivo della Mercedes condotta dal Sig. se CP_2 solo quest'ultimo avesse rispettato i limiti di velocità imposti.
Invero, tale tesi non è condivisibile poiché, in primis, per le argomentazioni sopra svolte, non può dirsi che la sig.ra abbia avviato la svolta in condizioni di sicurezza. Inoltre, neppure può dirsi che in Per_2 suo favore sia possibile invocare una “precedenza di fatto” stante la posizione in cui si trovava la vettura da lei condotta al momento dell'impatto, elemento che dimostra che l'anticipo con cui aveva avviato la svolta non era così ampio (l'impatto, infatti, è avvenuto con la parte frontale dell'autovettura YG e non con la parte posteriore – v. Relazione di Consulenza Tecnica redatta dall'Ing. p. Per_3
12 e immagine a p. 16 – doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ). CP_2
Ancorché il CT del PM riferisca che, qualora il avesse viaggiato ad un'andatura rispettosa del CP_2 limite dei 50 km/h, l'impatto non si sarebbe verificato, nondimeno la maggiore prudenza deve essere pretesa nei confronti di chi intende deviare dal normale flusso di marcia – poiché intende effettuare una svolta, un cambio di direzione o di corsia – e quindi, nel caso specifico, nei confronti della sig.ra
Per_2
Anche nella condotta del , nondimeno, sono ravvisabili colpe e imprudenze causalmente CP_2 rilevanti, alla luce del mancato rispetto del limite di velocità pari a 50 km/h previsto dall'art. 142, c. 1 e 142, c. 3 del Codice della Strada, i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo di non superare i 50 km/h quando si attraversano centri abitati e l'obbligo di regolare la velocità in prossimità delle pagina 5 di 16 intersezioni. Entrambe queste regole cautelari sono state violate dal sig. . Lo stesso, infatti, CP_2 procedeva ad una velocità di circa 91,53 km/h quando si trovava ormai ad una distanza ridotta dall'intersezione (circa 44 m – v. Relazione di Consulenza Tecnica redatta dall'Ing. p. 16) in Per_3 palese contrasto con la regola appena richiamata. La vettura del sig. ha così finito per CP_2 impattare la Toyota YG tg. EJ740JV, nonostante l'energica azione frenante, alla velocità di circa 76,33km/h, provocando la morte della sig. Per_2
Ritiene il Tribunale che, considerata la gravità delle rispettive colpe – essendo più grave la condotta della che turba la circolazione stradale svoltando senza prestare la dovuta precedenza e la Per_2 dovuta attenzione – e l'entità delle conseguenze derivate, la responsabilità del sinistro vada ascritta, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per il 60% alla de cuius e per il residuo 40% al convenuto . Per_2 CP_2
Conseguentemente, il e devono essere condannati, in solido tra loro, ex art. CP_2 CP_1
2054 c.c. e 144 cod. ass., al risarcimento dei danni patiti dagli attori nella misura del 40% del danno risarcibile.
3. Quantificazione dei danni risarcibili
3.1. NI non patrimoniali
Gli attori domandano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con la de cuius
. Persona_2
Al riguardo, il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, ad esempio nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere: “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori, cioè coniuge, fratello, figli e nipoti della de cuius. È emerso infatti, dalle allegazioni di parte e dall'istruttoria della causa come gli attori intrattenessero, ognuno a suo modo e con diverse intensità, un rapporto di sincera affezione e profonda condivisione con la de cuius. Viene infatti riferito da uno dei testi assunti, sig.ra come si trattasse di una famiglia che era solita riunirsi Tes_1 frequentemente, in particolare la domenica a pranzo. È da ritenersi provato, quindi, nei termini di cui di pagina 6 di 16 dirà diffusamente infra, che la morte della de cuius abbia effettivamente determinato un vuoto e provocato una sofferenza interiore in ognuno degli odierni attori.
Considerate queste circostanze di fatto, considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione da parte dei convenuti di alcuna concreta circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti affettivi tra la vittima e i superstiti, questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo agli attori, del danno morale da sofferenza per perdita del rapporto parentale con la congiunta.
Quanto ai nipoti, in particolare, emerge che due (i nipoti e ) fossero financo Pt_2 Parte_5 conviventi con la de cuius e l'altro ( ) avesse un rapporto frequente con la nonna, come Per_1 confermato in sede testimoniale.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle EL a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, EL che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali EL, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria (parametro A), all'età della vittima secondaria (parametro B), all'eventuale convivenza con il de cuius (parametro C), alla sopravvivenza di altri congiunti (parametro D) ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (parametro E).
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro per genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio e 1.698 euro per fratelli/nipoti, da applicarsi analogicamente anche alla perdita del nonno, ove adeguatamente dimostrata la sofferenza interiore, come nel caso di pagina 7 di 16 specie), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in 391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in 169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/TE).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle EL (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente. La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le EL 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori per la perdita di può essere quantificato come segue. Persona_2
Deve, in particolare, sottolinearsi come risulti dimostrato un danno anche in capo ai nipoti ex filiis, due conviventi con la nonna e uno con assidua frequentazione dell'ava, e che a tale danno può trovare applicazione analogica la Tabella per perdita di fratelli e nipoti, da utilizzare anche per il caso speculare della perdita dei nonni, ove la sofferenza interiore sia, anche presuntivamente, provata.
Per il parametro A (età della vittima, 73 anni) devono riconoscersi 12 punti per coniuge e figli e 8 punti per il fratello e i nipoti.
Per il parametro B (età del danneggiato) devono riconoscersi 8 punti al marito, 20 punti al figlio e 18 punti alla figlia, 12 punti al fratello, 20 punti al TE minorenne ( ), 18 punti ai Persona_1 due nipoti maggiorenni ( e ). Parte_4 Parte_5
Per il parametro C (convivenza) possono essere riconosciuti 16 punti al coniuge e 20 punti ai nipoti maggiorenni ( e – cfr. certificato sub doc. 3 att.); nessun punto può Parte_4 Parte_5 essere riconosciuto agli altri congiunti, non conviventi.
Per il parametro D possono essere riconosciuti punti (9) soltanto al TE . Per_1
Su tale aspetto, il Tribunale osserva quanto segue.
Ritiene questo Giudice che, nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno debba essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata. Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari stretti (ascendenti, discendenti, fratelli, coniuge) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento soprattutto il nucleo del danneggiato, che non sempre coincide con quello del de cuius, di talché la sofferenza dell'attore danneggiato non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali egli non ha più alcun legame particolarmente rilevante (ad es. il coniuge del de cuius per i genitori del defunto o, viceversa, i genitori del de cuius che fanno parte del nucleo stretto del de cuius ma non hanno un legame particolare con il coniuge vedovo).
È consapevole questo Giudice che le EL milanesi, nel descrivere il parametro D, si riferiscano espressamente al “nucleo familiare primario del de cuius”, quantomeno con riferimento alla Tabella
pagina 8 di 16 relativa alla perdita di genitori, figli e coniuge (pag. 72-73 EL) (cfr. anche Corte App. Milano sent. 2974/2025, par. 2, che richiama le previsioni testuali della Tabella sul punto).
Nondimeno, osserva questo Giudice che:
i) come anche recentemente sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. 29054/2025, pur in relazione ad altra Tabella), le EL a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, alla stregua delle EL in uso presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, devono essere opportunamente utilizzate come linee guida e come parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, senza tuttavia che ad esse possa attribuirsi una efficacia normativa vincolante, financo dal punto di vista letterale;
ii) la considerazione rigida ed esclusiva del nucleo familiare del de cuius porterebbe a risultati incongrui e contrari ad equità: Per_ ad esempio, se perde il proprio figlio , coniugato con è indubbio che CP_4 CP_5 Per_ facesse parte del nucleo primario del de cuius ma la presenza di non CP_5 CP_5
è di presumibile particolare conforto al suocero . invece deve presumersi CP_4 CP_4 certamente maggiormente confortato dalla presenza della sua moglie, che peraltro Per_ potrebbe anche non essere la madre del de cuius , e che sicuramente lo supporterebbe nell'affrontare il grave lutto;
iii) del resto, anche le EL, pur facendo riferimento al “nucleo familiare primario del de cuius”, poi negli esempi indicati (pag. 73 EL milanesi) includono un caso in cui non si fa necessariamente riferimento a tale nucleo. Tra gli esempi, infatti, si osserva che “se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato”; il focus allora si sposta, anche secondo le EL, sul nucleo del danneggiato perché l'altro genitore del danneggiato non è detto che faccia ancora parte del nucleo del de cuius (in seguito ad es. a divorzio) ma sicuramente farà sempre parte del nucleo del figlio danneggiato;
iv) nella tabella relativa al danno da perdita di fratelli e nipoti, del resto, le stesse EL fanno riferimento alla “sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato” (pag. 76), mostrando così di focalizzarsi sulla presenza di congiunti del superstite, che possano quindi confortare il danneggiato e attutirne la sofferenza.
Queste considerazioni sono necessarie per sottolineare che le EL, strumento utile e fondamentale nell'individuazione dei parametri cui ancorare la liquidazione equitativa, possono e devono essere utilizzate e applicate con attività di attento adeguamento al caso concreto, con l'obiettivo di perseguimento della massima equità, senza che ci si possa limitare ad una applicazione letterale delle stesse.
Pertanto, non sempre la liquidazione in via equitativa consente di far riferimento esclusivamente al nucleo familiare del de cuius, dovendosi talvolta far riferimento anche o financo esclusivamente al nucleo familiare del soggetto danneggiato superstite, in quanto è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
pagina 9 di 16 Ritiene, inoltre, il Tribunale che il riconoscimento di punti in base al “parametro D” sia subordinato alla prova specifica e rigorosa dell'assenza di altri superstiti ovvero del numero di congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti da parte dell'attore danneggiato, non potendosi desumere dal silenzio serbato sul punto o dall'assenza di documentazione circa la composizione del nucleo familiare che non vi siano altri congiunti superstiti e che, quindi, per ciò solo, i punti debbano essere riconosciuti.
Considerato, infatti, che l'onere di provare sussistenza e quantum dei danni-conseguenza ricade in capo all'attore danneggiato, l'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti) è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Siccome, dunque, l'assenza di altri congiunti superstiti – o la presenza di 1-3 superstiti, secondo le indicazioni tabellari – è un elemento che concorre alla formazione e alla quantificazione del danno patito, spetta al richiedente fornire la prova precisa ed esaustiva di tale circostanza, senza che possa presumersi tale assenza di superstiti dall'assenza di documenti sul punto o, tantomeno, addossarsi sul danneggiante convenuto l'onere di dimostrare la presenza di superstiti, giacché, così facendo, si trasformerebbe indebitamente un elemento costitutivo della voce di danno-conseguenza lamentata (con onere della prova in capo all'attore) in un elemento limitativo del diritto risarcitorio (con onere della prova in capo al convenuto), in violazione dell'art. 2697 c.c.
Né può dirsi che trattasi di fatto negativo soggetto a probatio diabolica, in quanto il numero o l'assenza di stretti congiunti superstiti è dimostrabile, in modo non gravoso, mediante la produzione dei certificati anagrafici, anche storici, e mediante la ricostruzione del nucleo familiare del de cuiuse/o del congiunto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno.
L'attribuzione di punti in base al parametro D presuppone, dunque, una chiara allegazione da parte dell'attore dell'assenza tout court o del numero di congiunti superstiti (presenza/assenza di discendenti, ascendenti, coniuge e fratelli), con adeguata illustrazione dei rapporti di parentela ed una altrettanto chiara dimostrazione documentale della composizione del nucleo familiare superstite (potendo il principio di non specifica contestazione operare soltanto a fronte di una chiara e specifica allegazione di chi siano i congiunti superstiti e del fatto che non ve ne siano di ulteriori).
E, come detto, l'allegazione dev'essere chiaramente e specificamente svolta negli atti processuali, prima del maturare delle preclusioni assertive e con indicazione specifica dei documenti a supporto, senza che possa riversarsi sul Tribunale l'onere, in assenza di specifica allegazione della parte, di andare a ricercare autonomamente nella mole di documenti prodotti tracce o indizi circa la presenza/assenza di altri superstiti e circa la composizione del nucleo familiare.
In difetto di prova diretta e rigorosa dell'assenza tout court di altri congiunti superstiti ovvero di un numero di superstiti tra 1 e 3 (la Tabella considera sino a 3 superstiti) e dell'assenza di ulteriori superstiti, non potrà riconoscersi alcun punto in base al parametro D, in quanto dovrà ritenersi che il danneggiato non ha fornito sufficiente prova, in parte qua, del suo danno-conseguenza, in relazione a quella quota di danno morale aggiuntiva connessa alla “maggior” sofferenza per l'assenza o per la limitata presenza di congiunti superstiti in grado di attutire il dolore per la perdita del congiunto.
pagina 10 di 16 Nel caso di specie, come anticipato, soltanto al TE possono essere attribuiti punti, in Per_1 quanto il coniuge superstite conserva il legame con i due figli e numerosi nipoti (dunque oltre Pt_1
3 superstiti), mentre i due figli conservano il rapporto reciproco, con il padre e ciascuno con i rispettivi figli (dunque oltre 3 superstiti).
I nipoti e conservano il rapporto reciproco, nonché con i genitori e il nonno Pt_2 Parte_5
(marito della de cuius), sicché nessun punto può essere riconosciuto nemmeno a costoro. Pt_1
Per quanto concerne il fratello della de cuius, sig. egli non ha dimostrato Parte_3 minimamente l'assenza di altri congiunti superstiti (altri fratelli o sorelle, coniuge, figli ecc.) dunque non può essergli attribuito alcun punto secondo il parametro in discorso.
Punti ai sensi del parametro D possono essere riconosciuti al solo TE in quanto emerge in Per_1 modo lampante la presenza di soli tre superstiti (i genitori e il nonno marito della de cuius), Pt_1 dovendosi escludere, anche alla luce della giovanissima età, altri superstiti, pur in assenza di una prova adamantina sul punto. A lui possono dunque essere riconosciuti 9 punti.
Quanto al parametro E, possono riconoscersi 10 punti al coniuge e ai nipoti conviventi avendo essi allegato un rapporto assiduo e costante con la de cuius seppur rientrante nell'ambito dell'ordinaria affezione che connota l'allegato rapporto di parentela e non emergendo, d'altro canto, un rapporto di ancor più straordinaria intensità. Rientra, infatti, nell'id quod plerumque accidit che con il coniuge e gli altri congiunti conviventi (in questo caso i due nipoti maggiorenni) vi sia un rapporto caratterizzato da contatti abituali e frequentazioni durante le festività o altre occorrenze. Similmente può dirsi per i figli che non allegano alcun elemento idoneo a dimostrare la particolare intensità della relazione perduta;
quanto dedotto, infatti, è riconducibile ad un ordinario rapporto, per sua natura intenso, tra madre e figli. Possono, pertanto, essere assegnati anche a loro 10 punti in ragione di questo parametro.
15 punti devono invece essere riconosciuti al TE minore , in quanto, sebbene l'età sia già Per_1 stata valorizzata con il parametro B, i punti per tale parametro coprono una fascia d'età molto ampia (0- 20 anni) e deve essere adeguatamente valorizzato il diverso impatto che la perdita di un congiunto può avere su un giovane adulto di 20 anni o, come nel caso di specie, su un minore di appena 12 anni. Inoltre, le testimonianze assunte hanno dimostrato l'esistenza di contatti sostanzialmente quotidiani tra il TE e la de cuius e la condivisione di momenti di vita che vanno oltre l'ordinaria frequentazione tra nonna e TE (v. verbale udienza istruttoria del 5.02.2025).
Nessun punto, invece, può essere riconosciuto al fratello, che risulta residente in Parte_3 provincia di Pistoia e, quindi, a grande distanza dalla de cuius (residente in provincia di Milano). Lo stesso, tra l'altro, nulla ha allegato né tantomeno provato in merito alla frequenza con la quale contattava la sorella, quante volte durante l'anno riuscivano ad incontrarsi, etc. In assenza anche di un mero principio di prova, non potendosi presumere un'intensità e una qualità del rapporto con la de cuius maggiore rispetto a quanto già valorizzato alla luce degli altri parametri, nessun punto può essere riconosciuto al fratello secondo questo parametro.
In conclusione, i punti e i danni risarcibili ammontano, per ciascun danneggiato, come segue:
(marito): 46 punti (12 + 8 + 16 + 0 + 10), pari a 179.906 euro (46 * 3.911), di cui Parte_1 il 40%, pari a 71.962 euro, a carico dei convenuti;
pagina 11 di 16 (figlia): 40 punti (12 + 18 + 0 + 0 + 10), pari a 156.440 euro (40 * 3.911), di Persona_1 cui il 40%, pari a 62.576 euro, a carico dei convenuti;
(figlio): 42 punti (12 + 20 + 0 + 0 + 10), pari a 164.262 euro (42 * 3.911), di cui Parte_2 il 40%, pari a 65.705 euro, a carico dei convenuti;
(TE): 52 punti (8 + 20 + 0 + 9 + 15), pari a 88.296 euro (52* 1.698), di cui il Persona_1
40%, pari a 35.318 euro, a carico dei convenuti;
(TE): 56 punti (8 + 18 + 20 + 0 + 10), pari a 95.088 euro (56* 1.698), di cui il Pt_2 Parte_4
40%, pari a 38.035 euro, a carico dei convenuti;
(TE): 56 punti (8 + 18 + 20 + 0 + 10), pari a 95.088 euro (56* 1.698), di cui il Parte_5
40%, pari a 38.035 euro, a carico dei convenuti;
(fratello): 20 punti (8+ 12 + 0 + 0 + 0), pari a 33.960 euro (20* 1.698), di cui il 40%, Parte_3 pari a 13.584 euro, a carico dei convenuti;
ha già corrisposto, nell'aprile 2022, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di CP_1
55.000 euro al marito, di 51.000 euro ai due figli (oltre 2.000 euro al figlio per spese Pt_2 funerarie), di 7.500 euro al fratello e di 10.000 euro ai due nipoti . Pt_5
Tali somme devono dunque essere dedotte dal danno dianzi liquidato.
In particolare, in applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, dovrà essere dedotta una somma pari all'importo dell'acconto rivalutato secondo indice Istat FOI dalla data del pagamento all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati: i) sull'intero credito risarcitorio dianzi liquidato in moneta attuale – come devalutato alla data del decesso della e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Per_2 Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del decesso alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo come sopra calcolato (anch'esso, come si è visto, in moneta attuale) – devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza;
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
All'importo liquidato a favore di , liquidato in moneta attuale, invece, deve Persona_1 essere aggiunto, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso della Per_2 e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Per tasso di interesse legale si intende sempre, nella presente sentenza, quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c. in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole pagina 12 di 16 obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3.2. NI patrimoniali
Per quanto attiene ai danni patrimoniali, nelle conclusioni rassegnate dagli attori, viene richiesto il risarcimento delle seguenti somme:
a) euro 3.950 per il servizio di onoranze funebri (v. doc. 25 att.);
b) euro 1.830 per assistenza medico legale nell'esame autoptico (v. doc. 26 att.);
c) euro 3.652 per concessione cimiteriale (v. doc. 27 att.);
d) 1.776 per lavori cimiteriali (v. doc. 28 att.)
Tutte le spese risultano sostenute dal figlio , alla luce dei documenti di spesa Parte_2 prodotti.
Per quanto attiene alle voci sub a), c) e d) questo Giudice ritiene congrue e sufficientemente documentate le spese sostenute per gli oneri connessi a funerali e sepoltura e, dunque, esse meritano di essere risarcite nella misura del 40%, pari a 3.751 euro, cui deve essere dedotto il summenzionato acconto di 2.000 euro versato da , sicché residua a carico dei convenuti la somma di
1.751 euro, CP_1 da liquidare a favore di . Parte_2
Con riguardo, invece, alla voce sub b), tale spesa non può essere oggetto di risarcimento in favore degli attori poiché, ai fini del presente giudizio civile, essa appare superflua e non strettamente necessaria, anche tenuto conto del fatto che non è mai stata contestata in questa sede la diretta consequenzialità tra sinistro e morte della de cuius.
Inoltre, la sig.ra sostiene di aver patito un danno patrimoniale ulteriore in Persona_1 quanto proprietaria dell'autovettura guidata dalla de cuius e rottamata in seguito al sinistro. L'attrice chiede, quindi, a ristoro della perdita subita, la somma totale di euro 5.300 derivante dalla stima del valore del veicolo al momento del sinistro secondo quotazione online (doc. 30). A questo riguardo, alla luce dell'assenza di documentazione attestante le condizioni del veicolo, il chilometraggio e gli ulteriori fattori incidenti sul valore di mercato (sinistri precedenti, stato di conservazione della carrozzeria, funzionamento delle apparecchiature interne, ecc.), questo Giudice ritiene potersi liquidare in via equitativa, tenuto conto del modello e della vetustà del veicolo (10 anni), la somma di 3.000 euro, il cui 40% – coincidente col quantum dovuto dai convenuti – ammonta a 1.200 euro ed è totalmente assorbito dalla somma già corrisposta dall'assicurazione.
A titolo di danno patrimoniale deve dunque riconoscersi, al solo , l'importo di Parte_2
1.751 euro, oltre rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
4. Domanda di manleva di contro CP_2 CP_1
Il formula domanda subordinata di manleva nei confronti di CP_2 Controparte_1
La domanda è fondata, nulla peraltro avendo eccepito in termini di operatività della polizza RC CP_1
Auto.
pagina 13 di 16 deve dunque essere condannata a manlevare e tenere indenne il convenuto da CP_1 CP_2 tutte le somme che questo dovesse pagare alle parti attrici in forza della presente sentenza, spese di lite ed esborsi inclusi.
Ritiene il Tribunale che l'assicuratore debba rimborsare al convenuto, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c., anche le c.d. spese di resistenza, cioè quelle sostenute dall'assicurato per remunerare il difensore allo scopo di resistere alla pretesa attorea, spese che risultano espressamente domandate dal CP_2 nelle conclusioni precisate.
È vero che, vertendosi in caso di azione diretta verso l'assicuratore, la costituzione e la difesa dell'assicurato non sono strettamente necessarie;
nondimeno, a fronte di un'azione risarcitoria per sinistro mortale e con domanda di condanna anche dell'assicurato (quantunque in solido con l'assicuratore) per importi elevatissimi, la costituzione e la difesa di costui, al fine di far valere le proprie ragioni, non può ritenersi inutile e superflua, sicché le spese relative devono essere sostenute dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. (cfr. ex multis Cass. 4275/2024).
È superflua la domanda del di pagamento diretto ai danneggiati ex art. 1917 comma 2 c.c. in CP_2 quanto l'assicuratore è già destinatario di statuizione di condanna diretta nell'ambito della responsabilità da circolazione stradale.
5. Spese di lite
Il rifiuto della proposta conciliativa di questo Giudice da parte di non può dirsi CP_1 ingiustificato, in quanto con la presente sentenza si sono liquidati, al netto degli acconti, importi complessivamente inferiori a quelli della proposta conciliativa.
Considerato il concorso di responsabilità e la liquidazione del danno in misura significativamente inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti per due terzi, con il residuo terzo a carico dei convenuti e liquidato, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al residuo danno liquidato), nella misura di cui al dispositivo, anche tenuto conto della pluralità di parti.
Le spese tra e in relazione alla domanda di manleva sono compensate CP_2 CP_1 integralmente, nulla avendo opposto CP_1
Le spese di resistenza di cui sopra sono liquidate in misura prossima ai “minimi”, tenuto conto della sostanziale sovrapposizione delle difese del convenuto rispetto a quelle dell'assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento delle domande attoree,
DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Corbetta il 27.02.2021, cui è seguito il decesso di
, è ascrivibile alla responsabilità di nella misura del 40% e Persona_2 Controparte_2 di nella misura del 60% e, per l'effetto, Persona_2 visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto di quanto già corrisposto da CP_1
pagina 14 di 16 ON e in solido tra loro, a pagare, Controparte_2 Controparte_3
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
• a , la differenza tra la somma di 71.962 euro e l'acconto di 55.000 euro, Parte_1 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a , la differenza tra la somma di 65.705 euro e l'acconto di 51.000 euro Parte_2 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a , la differenza tra la somma di 62.576 euro e l'acconto di 51.000 euro Persona_1 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a , la somma di 35.318 euro, oltre rivalutazione e interessi come da Persona_1 motivazione;
• a , la differenza tra la somma di 38.035 euro e l'acconto di 10.000 euro Parte_4 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a , la differenza tra la somma di 38.035 euro e l'acconto di 10.000 euro Parte_5 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
• a la differenza tra la somma di 13.584 euro e l'acconto di 7.500 euro Parte_3 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a , la somma di euro 1.751, oltre Parte_2 rivalutazione e interessi come da motivazione;
RIGETTA nel resto il ricorso;
DICHIARA tenuta a manlevare e tenere indenne da tutto Controparte_3 Controparte_2 quanto egli dovesse pagare alle parti attrici in conseguenza della presente sentenza, comprese spese di lite ed esborsi;
COMPENSA le spese di lite tra gli attori e i convenuti per due terzi;
ON e in solido tra loro, a rimborsare agli Controparte_2 Controparte_3 attori, in solido tra loro, il residuo terzo, che si liquida in euro 5.200 per compensi (euro 1.200 per fase di studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 1.600 per fase istruttoria ed euro 1.600 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed oltre 571 euro di esborsi (1/3 C.U. e marca);
ON a rimborsare ad le spese di resistenza, che Controparte_3 Controparte_2 si liquidano in euro 7.250 per compensi (euro 1.300 per fase di studio;
euro 900 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
pagina 15 di 16 Così deciso in Milano, il 27 novembre 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Gloria Verzella
Il Giudice
MA NA
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