Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 10.4.2025, alle ore 11.50 compare l'Avv. CASINI Elisa anche in sostituzione dell'Avv. NASO Domenico per le parti ricorrenti e la Dr.ssa CATINARI Francesca per la parte resistente. È altresì presente la Dr.ssa Alessandra ALBERTI, funzionario UPP che assiste il magistrato.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
In particolare l'Avv. Casini precisa che con produzione resa in data 2.4.2025 ha domandato -e oggi specificatamente insiste- l'attribuzione del beneficio della c.d. carta docente anche relativamente agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 con riguardo ad entrambe le ricorrenti sussistendone i presupposti come dimostrano i contratti prodotti. Cont Il non si oppone purchè sia disposta la compensazione delle spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 43/2023 promossa da:
1
entrambe assistite dagli Avv.ti NASO Domenico e CASINI Elisa Parte_2
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.1.2023 le ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di lavoro, per gli anni scolastici Controparte_3
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 senza ricevere il beneficio della c.d. C-arta pari a 500,00 euro annui per Pt_3
l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggette, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludevano:
A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il (oggi ) al pagamento Controparte_3 Controparte_4 in favore delle ricorrenti, quanto alla Sig.ra per gli anni scolastici Parte_1 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 della somma di € 1.500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, quanto alla Sig.ra per gli anni scolastici Parte_2 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 della somma di € 3.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, in entrambi i casi mediante l'accredito sulla suddetta carta elettronica o secondo le modalità ritenute più opportune.
2 Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.
Il si costituiva in data 6.4.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_3 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti che si domandava in ricorso.
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede: 1) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08)
o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo
5) che venga in ogni caso acquisita la dichiarazione della Prof.ssa circa la mancata fruizione Pt_2 del bonus docenti nell'a.s. 2021/22, in considerazione del fatto che, essendo la docente in ruolo con riserva dall'1/9/2020, prima della rescissione di tale contratto avvenuta a fine maggio 2022, la ricorrente era nella possibilità di “spendere” l'importo erogatole in piattaforma. Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta CP_3 docente”, eventualmente riconosciuta ai ricorrenti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione quinquennale.
Fissata con decreto la prima udienza al 11.5.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 10.4.2025.
Occorre anzitutto precisare che la docente ha prestato servizio Parte_1 sulla base dei seguenti contratti a termine:
3 a)a.s. 2020/2021: dal 20/10/2020 al 30/06/2021 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto normale e per l'insegnamento di A22 –nella scuola secondaria di I grado;
dal 18 marzo al 24 aprile 2021 ha altresì effettuato un supplenza temporanea, in virtù di molteplici contratti in continuità, per un posto normale e per l'insegnamento di A22;
b) a.s. 2021/2022: dal 01/10/2021 al 30/06/2022 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sul sostegno psicofisico presso l'Istituto
Comprensivo G. Taliercio – Carrara, con completamento dall'08/10/2021 al 30/06/2022 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sul sostegno psicofisico presso l'Istituto Comprensivo Alfieri -Bertagnini di Massa
c) a.s. 2022/2023: con contratto dal 06/09/2022 al 31/08/2023 sta lavorando in qualità di docente supplente annuale per un posto normale per l'insegnamento A22 nella scuola secondaria di I grado su cattedra esterna presso l'Istituto Comprensivo Gino Menconi di
Avenza, con completamento presso l'istituto secondario di I grado Fossola – Gentili;
dal
02/11/2022 al 30/06/2023 ha altresì contratto come docente supplente fino al termine delle attività didattiche per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica presso l'I.C. G. Taliercio plesso Giromini.
La docente ha prestato servizio sulla base dei seguenti contratti a Parte_2 termine:
a)a.s. 2016/2017: dal 20/12/2016 al 30/06/2017 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI presso l'Istituto Comprensivo Gino Menconi plesso Leonardo Da Vinci;
b)a.s. 2017/2018: dal 03/10/2017 al 30/06/2018 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI presso l'Istituto secondario di I grado Persona_1
c)a.s. 2018/2019: dal 27/09/2018 al 30/06/2019 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI presso l'Istituto secondario di I grado Persona_1
d)a.s. 2019/2020: dal 18/09/2019 al 30/06/2020 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI presso l'Istituto secondario di I grado Persona_1
4 e)a.s. 2021/2022: dal 01/09/2021 al 30/06/2022 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto COMUNE su tipologia posto INTERNO presso l'Istituto Comprensivo Carrara e Paesi a Monte plesso Saffi;
f)a.s. 2022/2023: dal 06/09/2022 al 31/08/2023 in qualità di docente supplente annuale per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI presso l'Istituto Comprensivo
Dante Alighieri – Aulla.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_3 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di deposito del ricorso in esame.
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Ebbene, per l'a.s. 2016/2017 tale momento coincide con il 30 novembre 2016 (v. art. 5
DPCM 28.11.2016): parte ricorrente, quindi, nell'anno 2016/2017 avrebbe potuto richiedere il beneficio a partire dal 30.11.2016, con qualsiasi atto stragiudiziale, considerato che la registrazione nel sistema non le era consentita.
Poiché il ricorso è stato notificato il 17.1.2023 (da precisare non è sufficiente il deposito del ricorso, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27944 del 23.9.2022), in mancanza di validi atti interruttivi (non potendo dirsi tale la diffida intervenuta solo il 10.8.2022 a prescrizione già maturata e fatto salvo quanto infra si viene a dire circa la prova di essa), deve concludersi che esso non è idoneo ad interrompere la prescrizione che risultava già interamente maturata al 30.11.2021.
Per l'a.s. 2017/2018, per il quale i docenti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, fosse il 1 settembre 2017, inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma: la notifica del ricorso tuttavia
è avvenuta il 17.1.2023 e dunque, a termine di prescrizione interamente decorso. E' vero che parte ricorrente sostiene e documenta l'esistenza di un atto interruttivo consistito nella missiva indirizzata al di richiesta dell'attribuzione del bonus carta docente. CP_3
5 Tuttavia parte ricorrente non documenta in modo idoneo tale circostanza rilevato che ha preteso di fornire la prova della notifica a mezzo PEC della missiva a mezzo scansione della stampa cartacea delle ricevute piuttosto che, come invece avrebbe dovuto onde consentirne la verifica, mediante il deposito delle buste di accettazione e consegna in formato .eml.
Dunque relativamente a questi anni scolastici, ritiene questo giudice che il diritto che si intende far valere fosse già estinto alla data di notifica del ricorso.
Per gli anni scolastici successivi non vi è questione, andando il diritto a prescriversi, anche senza atto interruttivo, comunque dopo la notifica del ricorso.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
6 L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_3 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_3 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
7 delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla spinta della pronuncia della Corte è intervenuto il legislatore che con l'art. 15 d.l. n.
69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
8 Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre
e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale
11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
9 Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Ora, poiché come ricordato nella medesima sentenza “secondo la Corte costituzionale, si
è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n.
13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”, ne discende che non ne deriva un automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
È vero che la Suprema Corte non ha preso precisa posizione sul punto e che dunque astrattamente tutte le soluzioni appaiono percorribili sia l'esclusione in toto, sia il riconoscimento in toto sia l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo infatti prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
Ora è parere di questo giudice che il principio di un riconoscimento “in proprorzione” sia quello preferibile, e ciò in quanto il disconoscimento totale appare discriminatorio e un
10 riconoscimento totale appare iniquo rispetto al confronto con altri lavoratori che abbiano prestato attività in senso continuativo o con orario completo.
In caso di supplenze temporanee pertanto il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”: con escluse, dunque, delle sole supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Un ragionamento non dissimile può essere svolto riguardo agli spezzoni di orari riproporzionando in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale sia delle singole componenti di essa.
Il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi relativamente a che il beneficio è erogabile relativamente all'a.s. 2021/2022 in Parte_1 quanto supplenza fino al termine delle attività didattiche con orario settimanale di 9 ore su
Istituto secondario di primo grado (cfr. stato matricolare completo allegato alla memoria di costituzione sub 10).
Ritiene infatti questo giudice che trattandosi di spezzone di orario pari alla metà dell'orario completo di cattedra (dunque di 9 ore su 18), il beneficio può essere riconosciuto considerato che è equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time
(che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) a cui il beneficio è attribuito.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
11 Sulla base del medesimo principio il beneficio può essere riconosciuto anche relativamente all'a.s. 2022/2023 in quanto supplenza annuale per 14 ore settimanale su scuola secondaria di primo grado.
Relativamente infine all'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha visto assegnate due supplenze, entrambe fino al termine delle attività didattiche, sul medesimo istituto scolastico (Scuola di I grado per due spezzoni orari di 6 ore +5 ore per un complessivo Persona_2 di 11 ore, superiore alla metà del tempo parziale previsto per tale tipologia di scuola. E dunque, per quanto sopra già detto, anche per quest'anno scolastico il beneficio può essere riconosciuto.
Con riguardo a il beneficio è senz'altro erogabile relativamente agli Parte_2 aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 in quanto supplenza ad orario completo (cfr. stato matricolare completo allegato alla memoria di costituzione sub 11), la prima delle quali annuale e la seconda dal 1.9.2021 al 30.6.2022 e dunque fino al termine delle attività didattiche.
Inoltre può riconoscersi anche relativamente agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 perché entrambi supplenze fino al termine dell'attività didattica per spezzoni orari di 9 ore su 18
(in quanto supplenza su scuola secondaria di primo grado) quale situazione equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra).
Ciò posto va precisato che entrambe le ricorrenti, con la memoria datata 2.4.2025, hanno domandato che il beneficio carta docenti fosse loro riconosciuto anche relativamente alle annualità scolastiche 2023/2024 e 2024/2025.
Hanno prodotto per documentare il diritto che invocano quanto a di Parte_1 essere stata destinataria di un contratto a tempo determinato dal 1.9.2023 al 30.6.2024 per
18 ore settimanali su scuola secondaria di primo grado e di un contratto a tempo determinato dal 10.9.2024 al 30.6.2025 per 18 ore settimanali su scuola secondaria di primo grado: quanto a di essere stata destinataria di un contratto a tempo Pt_2 determinato dal 1.9.2023 al 30.6.2024 per 9 ore settimanali su scuola secondaria di primo grado e di un contratto a tempo determinato dal 5.9.2024 al 30.6.2025 per 9 ore settimanali su scuola secondaria di primo grado.
12 Ebbene, relativamente ad entrambe le ricorrenti, questo giudice ritiene che quanto così richiesto, con riguardo alla annualità successiva al deposito del ricorso, rientri nell'ambito della domanda (riconoscimento del diritto alla c.d. carta docente) e non costituisca dunque modifica né del petitum né della causa petendi ma mero “aggiornamento” della domanda con riguardo al profilo temporale. Dunque poiché si tratta di supplenze tutte svolte fino al termine delle attività didattiche e ad orario completo (quelle assegnate a o ad orario pari alla metà dell'orario completo e dunque equiparabili al part- Parte_1 time (quelle assegnate a , il relativo beneficio possa essere riconosciuto ad Pt_2 entrambe le ricorrenti.
Inoltre le medesime richiedono anche il riconoscimento del beneficio per l'anno in corso: ebbene poiché il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico, ad oggi il diritto si è già perfezionato con riguardo all'a.s. 2024/2025 ed eventuali sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono del tutto eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi.
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché le ricorrenti sono tuttora in servizio quale insegnanti con supplenze in corso e fino al 30.6.2025, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese, considerata il sopravvenire di giurisprudenza di legittimità, successiva alla data di proposizione del ricorso, le stesse, liquidate come da dispositivo nei valori minimi attesa la serialità delle cause, con esclusione della fase istruttoria e con la maggiorazione derivante dalla presenza di più parti, possono essere compensate per il
20% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente Controparte_6 resistente il restante 80%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
13 1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta il diritto all'attribuzione della Carta Docente a con riguardo Parte_1 agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; a con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare alle ricorrenti la CP_3
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ciascuno dei predetti aa.ss.;
3) liquida le spese di lite in €. 2.741,70 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 20% tra le parti e ponendo il restante 80% a carico del resistente . CP_3
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 10 aprile 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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