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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5273/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note di udienza depositate, verificata l'indicazione delle residenze con nota del 29.04.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1 nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore Persona_1
nata in [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._2
2 nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
C.F._3 rappresentate e difese dagli Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta
ricorrenti e
Controparte_3
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato le ricorrenti hanno convenuto il
[...]
per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la CP_3 cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Le ricorrenti hanno esposto di essere discendenti dirette di , Persona_2 nato in Italia a [...], il 02.02.1876, emigrato in Brasile ed ivi sposatosi in data 20.01.1900 con la signora , senza aver mai rinunciato alla CP_4 cittadinanza italiana, riportando nel ricorso la sequenza genealogica dal capostipite fino
1 alle attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, il Persona_3
28.01.1915 che si univa in matrimonio con il 19.02.1938, Persona_4 dando seguito alla discendenza genealogica fino alle odierne ricorrenti. All'udienza odierna il legale delle ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_3
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_3
Nel merito Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati
2 italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda delle ricorrenti deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti: 1 nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore Persona_1
nata in [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._2
2 nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
C.F._3 sono cittadine italiane;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 14.05.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note di udienza depositate, verificata l'indicazione delle residenze con nota del 29.04.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1 nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore Persona_1
nata in [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._2
2 nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
C.F._3 rappresentate e difese dagli Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta
ricorrenti e
Controparte_3
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato le ricorrenti hanno convenuto il
[...]
per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la CP_3 cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Le ricorrenti hanno esposto di essere discendenti dirette di , Persona_2 nato in Italia a [...], il 02.02.1876, emigrato in Brasile ed ivi sposatosi in data 20.01.1900 con la signora , senza aver mai rinunciato alla CP_4 cittadinanza italiana, riportando nel ricorso la sequenza genealogica dal capostipite fino
1 alle attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, il Persona_3
28.01.1915 che si univa in matrimonio con il 19.02.1938, Persona_4 dando seguito alla discendenza genealogica fino alle odierne ricorrenti. All'udienza odierna il legale delle ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_3
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_3
Nel merito Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati
2 italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda delle ricorrenti deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti: 1 nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore Persona_1
nata in [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._2
2 nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
C.F._3 sono cittadine italiane;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 14.05.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
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