Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6370.2022 R.A.C.L., promossa da:
Maria Quarta
Con il proc. Avv. Troso Zecca
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente, in data 14.6.22, questo Tribunale chiedendo dichiararsi che ha svolto attività quale otd per 52gg nel 2019 e 55gg nel 2020 con CP_ condanna di alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed al pagamento della ds per il 2020 e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli, abbia lavorato dal 16.6.19 al 31.8.19, dall' 8.6.20 al 31.8.20 per la società agricola con Pt_1 prestazione resa (secondo gli ordini di ed a volte e per 6 ore e 1\2 Pt_2 Persona_1 al giorno dal lunedì al sabato e a volte di domenica) in c.da su terreno coltivato Pt_1 ad uliveto, ortaggi in campo aperto;
in c.da Li rizzi su terreno coltivato ad ortaggi in campo aperto ed a Copertino presso il frantoio;
come in c.da Marulla nei mesi da giugno ad agosto abbia curato la sbullonatura degli ulivi, pulizia ed accatastamento della legna derivante dalla potatura;
sistemato impianti di irrigazione degli uliveti, raccolto in campo aperto meloni, angurie, zucchine e contestuale pulizia dei terreni;
offerto supporto agli
come il compenso ammontasse ad euro
50,00 giornaliere normalmente erogate in contanti.
Lamenta la violazione della l.241.90.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando la nullità del ricorso, la decadenza dall'azione e l'infondatezza alla luce del verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21.
In merito alla eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente, vale evidenziare quanto segue.
La Corte Suprema [Cass.25.7.01 n.10154] ha evidenziato come, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Il processo del lavoro pretende infatti che nella fase introduttiva del giudizio i fatti di causa siano esposti in modo chiaro e specifico, sì da consentire, da una parte, al giudice di avere una compiuta conoscenza del thema decidendum e, dall'altra, al resistente di svolgere tutte le sue eccezioni o difese.
Nè varrebbe a coonestare un assunto diverso il contenuto della documentazione il cui esame, operando nella fase di assunzione probatoria, sottintende l'esito positivo del vaglio di validità del ricorso. Appare opportuno sul punto alcune rapide considerazioni.
Infatti, la Corte Suprema, intervenendo negli anni '90 su un indirizzo giurisprudenziale che appariva viceversa consolidato, ha evidenziato come secondo la regola prevista dall'art.414, n.4, cpc, i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese debbano essere specificamente indicati, non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto [Cass. Civ., sez. lav., 13.12.99 n.13984; Cass. civ., Sez.lav., 18/10/2002, n.14817; Cass. civ., Sez.lav.,
01/07/1999, n.6714].
Ebbene, ciò detto, rileva questo Decidente come, dalla lettura del ricorso, emerge immediatamente che la parte ricorrente ha fornito idonee indicazioni utili all'individuazione del petitum e della causa petendi.
Ritenuta la tempestività del ricorso e rilevato che il giudice adito è chiamato non a CP_ valutare eventuali vizi del procedimento amministrativo avviato da ma la sussistenza del diritto azionato in ricorso, si deve osservare quanto segue. Dal verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21 è emerso quanto segue:
sono stati effettuati sopralluoghi presso i terreni in via santa Barbara ( località c.da nei giorni 16.7.20, 31.7.20, 23.9.20, 30.9.20, 9.12.20, 23.12.20, 12.1.21, 21.1.21 Pt_1 senza rinvenire alcuno né tracce di attività né coltivazioni, trattandosi di fondo con uliveto colpito gravemente da xilella e per il resto coperto da erbacce mentre gli unici lavori riscontrati in data 16.7.20 riguardavano la costruzione di un muretto a secco;
come in data 30.10.20 e 6.11.20 fossero stati rinvenuti lavoratori intenti alla raccolta di olive ma che indicavano in il proprio datore di lavoro;
come in effetti i Persona_2 lavoratori rinvenuti in data 16.7.20 siano stati poi regolarizzati da e quelli Persona_1 rinvenuti in data 30.10.20, 6.11.20 e 23.12.20 da;
Persona_2
R_ come i LI abbiano trasferito a propri familiari le quote ex Agea in effetti poi dagli stessi conseguite;
come la cooperativa non abbia alcuna attrezzatura agricola;
come l'unica attività riscontrata sia relativa alla raccolta di olive sui pochi alberi non abbattuti per xilella ma come detta attività sia gestita da;
Persona_2
come siano stati effettuati sopralluoghi presso il frantoio nei giorni 4.11.20. 5.11.20,
6.11.20, 9.12.20, 12.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività;
come l'oleificio sia stato gestito dall' (impresa Parte_3 operante nel settore industriale) siccome dichiarato da Persona_3
come la cooperativa non disponesse di un conto corrente aziendale nonostante il volume economico allegato;
come per il 2017 l'azienda non avesse alcuna documentazione fiscale, né verbali dell'assemblea e libro soci e documentazione contabile della cooperativa;
come la cooperativa avesse registrato presenti lavoratori in giorni in cui invece, a seguito di sopralluoghi, era emersa l'assenza degli stessi;
come i terreni, benchè concessi alla cooperativa, fossero rimasti nella disponibilità dei R_ LI;
come, a seguito della liquidazione concorsuale di Agripetito soc. cooperativa, R_1
, e abbiano costituito la cooperativa Marulla in
[...] Parte_4 Parte_5 data 16.1.17 con l.r. ; Parte_5
come la cooperativa abbia denunziato sino a 27 gg al mese, il che appare affatto plausibile in considerazione delle condizioni atmosferiche del periodo novembre\gennaio risultanti alla stazione meteorologica di Copertino;
come nel periodo 2017\21 la cooperativa non abbia mai versato contributi e dai registri
Iva risulti un imponibile nel 2017 pari a zero;
come per il 2017 sia stato documentati solo gli incassi per la molitura delle olive e l'acquisto del carburante per la pulizia del frantoio e di semi di ortaggi vari ma non risulti per il 2017 la vendita di ortaggi e fragole;
come la cooperativa abbia registrato un saldo passivo annuale notevole negli anni
2017\2020;
come la cooperativa abbia stipulato in data 17.1.17 contratto di cessione di frutto pendente con e benchè questi avessero già ceduto la Persona_1 Parte_6 R_ conduzione dei terreni il primo al figlio ed il secondo alla moglie , titolari Pt_4 di omonima azienda agricola;
come abbia riferito di avere lavorato presso il frantoio dal 2011 al Persona_3
2018 e come il frantoio fosse gestito da che assumeva il personale, pur Persona_1 avendo qualche volta visto gli amministratori delle cooperative che si sono succedute e come, nel periodo in cui era in forza alla cooperativa Marulla, fosse a Persona_1 corrispondere la retribuzione;
come fosse sempre a pagare il carburante acquistato dalla cooperativa;
Persona_1
come non fosse a conoscenza del numero dei lavoratori avviati e delle attività Pt_5 lavorative svolte.
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario [cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96, Cass. civ. sez. lav. n.3745/95].
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore (cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente, senza che, talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa.
All'esito della prova testimoniale, è emerso come, a dire dei testi, parte ricorrente avrebbe lavorato nel periodo estivo del 2019 e del 2020 per la cooperativa Marulla;
come fosse addetta alla piantagione e raccolta di meloncelle e meloni in c.da come fosse Pt_1
ad impartire le direttive e come si iniziasse a lavorare alle 5,30 circa;
come Persona_1 la ricorrente abbia lavorato per circa 51gg annui [De Pascalis che, cancellata, ha introdotto analogo giudizio e che, ricevuto decreto penale di condanna in conseguenza del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo de quo, non vi ha fatto opposizione]; come la ricorrente abbia lavorato da giugno ad agosto 2019 per 50gg annui, per la cooperativa Marulla in c.da Marulla quale addetta alla posa a dimora di piantine di ortaggi ed alla pulizia degli alberi di ulivo;
come la ricorrente abbia lavoratio negli stessi giorni del teste [ , figlio di e che, cancellato, ha introdotto Testimone_1 Persona_1 analogo giudizio e che, ricevuto decreto penale di condanna in conseguenza del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo de quo, vi ha fatto opposizione]
In merito agli elementi probatori offerti da parte ricorrente, si deve osservare come i testi abbiano riferito di direttive impartite solo da mentre il ricorrente assume di Persona_1 avere ricevuto direttive da e solo a volte da;
); d'altra parte Pt_2 Persona_1 Pt_2
[.
in data 16.7.20 ha riferito di condurre da circa un anno e mezzo un terreno in frazione
Santa Barbara coltivato ad oliveto e come nelle campagne 2018\19 e 2019\20 abbia occupato solo 2\3 persone (di cui non ricordava il nome) perché l'annata era stata
“fiacca” utilizzando scopatrici, cernitrici;
la ricorrente ha riferito attività in c.da Li rizzi e nel frantoio su cui i testi escussi, pur assumendo che la ricorrente avrebbe lavorato per il numero dei giorni allegati, nulla hanno riferito.
La incertezza registratasi sulla figura del soggetto che normalmente impartiva le direttive
( o ) e sull'uso di pettini o scopatrici per la raccolta delle olive e sui Pt_2 Persona_1 terreni su cui sarebbero state svolte le attività; la incapacità per di indicare quei Pt_2 pochi lavoratori avviati a poca distanza dai fatti di causa;
le criticità supra evidenziate oltre a quelle indicate dagli ispettori e di cui al verbale in atti e che hanno determinato la cancellazione anche dei testi escussi nel corso del giudizio minano il riscontro probatorio all'assunto attoreo sicchè il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 11/02/2025
Lorenzo Bellanova