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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 496 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. TREPPIEDI ANDREA resistente
E CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 08.07.2022 e, conseguentemente, condanna parte resistente al pagamento della somma lorda di
€ 55.384,60;
1 condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 1.846,00 a titolo di rateo tredicesima mensilità, nonché al pagamento della somma netta di € 4.699,00 netta a titolo di differenze retributive;
condanna parte resistente al versamento dei contributi relativamente alle superiori differenze retributive;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 5.600,00 per onorari, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_2 che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza, liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 18/01/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto alle dipendenze della Società resistente a far data dal 1° marzo 2022, inquadrato come dirigente e con applicazione del CCNL dirigenti delle imprese industriali.
Deduceva inoltre che il contratto di lavoro non era mai stato formalizzato con atto
Scritto; che la retribuzione mensile pattuita, pari a € 5.538,46 lordi, era stata corrisposta per i mesi di marzo (in misura pari a € 3.433,00), aprile (in misura pari a € 2.800,00), e maggio (in misura pari a € 2.850,50) 2022, mentre nulla era stato corrisposto per il periodo successivo, così come non erano state corrisposte le competenze di fine rapporto (quota tredicesima mensilità, ferie non godute).
Affermava poi di avere provveduto, su disposizione della società resistente, al distacco presso la Società dell'ing. la cui retribuzione, corrisposta dal CP_3 ricorrente, avrebbe dovuto essere poi rimborsata dalla società.
Deduceva quindi il ricorrente che parte resistente, con raccomandata dell'8/21 luglio 2022 gli aveva intimato il licenziato per mancato superamento del periodo di prova;
che il patto di prova non era stato stipulato con la necessaria forma scritta;
che pertanto il licenziamento doveva ritenersi illegittimo.
Concludeva nei termino seguenti: “ritenere e dichiarare nullo, annullabile, inefficace, ingiustificato e comunque illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell'8 luglio 2022; condannare di conseguenza la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'ing. l'indennità per licenziamento Pt_1 ingiustificato e l'indennità di mancato preavviso, previste rispettivamente dagli artt. 19 e
2 23 del C.c.n.l. dei dirigenti di imprese industriali, pari la prima a 4 mensilità di retribuzione, e la seconda a 6 mensilità di retribuzione;
in subordine, condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'ing.
l'indennità per licenziamento ingiustificato prevista dall'art. 19 del C.c.n.l. Pt_1
dirigenti Confapi, nella misura di 6 mensilità di retribuzione, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal successivo art. 23, pari a ulteriori 6 mensilità; in subordine, disporre la reintegrazione nel posto di lavoro dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. lgs. 23 del 2015, e il pagamento da parte della Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione;
· in ulteriore subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro, e condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3, c. 1 del D. lgs. 23 del 2015, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità di retribuzione
(o in subordine non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità), nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pari a 2 mensilità di retribuzione, o al diverso importo riconosciuto dovuto;
condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle retribuzioni maturate durante l'intero rapporto di lavoro, detratto quanto già corrisposto e indicato al punto a.
2. del presente ricorso, nonché del trattamento di fine rapporto, della quota di tredicesima mensilità e dell'indennità di ferie non godute;
condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'ing. il costo sostenuto per il distacco dell'ing. Pt_1 CP_3
presso controparte, nel periodo dal 9 maggio 2022 alla data di comunicazione del licenziamento di cui è causa;
condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della contribuzione previdenziale sulle somme eventualmente riconosciute in forza delle richieste di cui al punto precedente;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza grafologica, all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la
3 non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica” (così Cass. 20998/2019);
- rilevato che, in applicazione del richiamato principio, deve osservarsi che parte resistente non solo non contesta l'esistenza del rapporto, ma neppure l'inquadramento del ricorrente, né l'applicazione del CCNL indicato in ricorso, così come non contesta la debenza delle somme richieste a titolo di differenze retributive, né la loro quantificazione;
- rilevato che parte resistente si limita ad affermare l'esistenza della clausola relativa al patto di prova, ad affermare l'infondatezza della richiesta relativa al pagamento dell'ing. e a sostenere che il ricorrente sarebbe stato assente CP_3 per malattia per 15 giorni;
- rilevato che, per quanto concerne la prima questione, la consulente nominata, con un elaborato correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha verificato che la firma apposta sul contratto non è riferibile al ricorrente;
- rilevato, dunque, che deve essere esclusa la validità del patto di prova ivi contenuto, in quanto clausola priva della forma necessaria;
- rilevato, dunque, che il licenziamento deve ritenersi illegittimo, con conseguente diritto del ricorrente al pagamento di una indennità pari a 4 mensilità orde, cui devono aggiungersi le sei mensilità di indennità di mancato preavviso, per complessivi € 55.384,60 lordi;
- rilevato che, per quanto attiene alle ulteriori mensilità richieste, parte resistente nulla deduce.
Tenuto conto che dalla documentazione in atti emerge la pattuizione di una retribuzione lorda di € 5.538,46, che corrisponde ad € 3.433,00 netti, e tenuto conto del fatto che parte ricorrente afferma di avere ricevuto solo parte della retribuzione e che resistente nulla deduce in proposito, né comunque prova di avere adempiuto, devono ritenersi dovute le seguenti somme nette: € 633,00 per differenze relative al mese di aprile;
€ 633,00 relative al mese di maggio, € 3.433 per giugno.
A tali somme deve poi essere aggiunto l'importo di € 1.846,00 lordo a titolo di rateo tredicesima mensilità;
- rilevato, al contrario, che nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie non godute, in assenza di prova sul punto;
- rilevato che deve ritenersi parimenti infondata la richiesta di condanna al
4 pagamento di una somma a titolo di rimborso per il compenso all'ing. CP_3
poiché non vi è alcuna prova di una pattuizione in tal senso tra le parti, né è stato richiesto di provare con esattezza in cosa si sia estrinsecata l'attività (gli articolati sul punto non possono che ritenersi generici);
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, dovendosi dichiarare l'illegittimità del licenziamento e la conseguente condanna di parte resistente al pagamento della somma lorda di € 55.384,60, oltre € 1.846,00 lordi a titolo di rateo tredicesima mensilità, oltre € 4.699,00 netti a titolo di differenze retributive;
- rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 496 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. TREPPIEDI ANDREA resistente
E CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 08.07.2022 e, conseguentemente, condanna parte resistente al pagamento della somma lorda di
€ 55.384,60;
1 condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 1.846,00 a titolo di rateo tredicesima mensilità, nonché al pagamento della somma netta di € 4.699,00 netta a titolo di differenze retributive;
condanna parte resistente al versamento dei contributi relativamente alle superiori differenze retributive;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 5.600,00 per onorari, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_2 che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza, liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 18/01/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto alle dipendenze della Società resistente a far data dal 1° marzo 2022, inquadrato come dirigente e con applicazione del CCNL dirigenti delle imprese industriali.
Deduceva inoltre che il contratto di lavoro non era mai stato formalizzato con atto
Scritto; che la retribuzione mensile pattuita, pari a € 5.538,46 lordi, era stata corrisposta per i mesi di marzo (in misura pari a € 3.433,00), aprile (in misura pari a € 2.800,00), e maggio (in misura pari a € 2.850,50) 2022, mentre nulla era stato corrisposto per il periodo successivo, così come non erano state corrisposte le competenze di fine rapporto (quota tredicesima mensilità, ferie non godute).
Affermava poi di avere provveduto, su disposizione della società resistente, al distacco presso la Società dell'ing. la cui retribuzione, corrisposta dal CP_3 ricorrente, avrebbe dovuto essere poi rimborsata dalla società.
Deduceva quindi il ricorrente che parte resistente, con raccomandata dell'8/21 luglio 2022 gli aveva intimato il licenziato per mancato superamento del periodo di prova;
che il patto di prova non era stato stipulato con la necessaria forma scritta;
che pertanto il licenziamento doveva ritenersi illegittimo.
Concludeva nei termino seguenti: “ritenere e dichiarare nullo, annullabile, inefficace, ingiustificato e comunque illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell'8 luglio 2022; condannare di conseguenza la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'ing. l'indennità per licenziamento Pt_1 ingiustificato e l'indennità di mancato preavviso, previste rispettivamente dagli artt. 19 e
2 23 del C.c.n.l. dei dirigenti di imprese industriali, pari la prima a 4 mensilità di retribuzione, e la seconda a 6 mensilità di retribuzione;
in subordine, condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'ing.
l'indennità per licenziamento ingiustificato prevista dall'art. 19 del C.c.n.l. Pt_1
dirigenti Confapi, nella misura di 6 mensilità di retribuzione, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal successivo art. 23, pari a ulteriori 6 mensilità; in subordine, disporre la reintegrazione nel posto di lavoro dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. lgs. 23 del 2015, e il pagamento da parte della Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione;
· in ulteriore subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro, e condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3, c. 1 del D. lgs. 23 del 2015, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità di retribuzione
(o in subordine non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità), nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pari a 2 mensilità di retribuzione, o al diverso importo riconosciuto dovuto;
condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle retribuzioni maturate durante l'intero rapporto di lavoro, detratto quanto già corrisposto e indicato al punto a.
2. del presente ricorso, nonché del trattamento di fine rapporto, della quota di tredicesima mensilità e dell'indennità di ferie non godute;
condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'ing. il costo sostenuto per il distacco dell'ing. Pt_1 CP_3
presso controparte, nel periodo dal 9 maggio 2022 alla data di comunicazione del licenziamento di cui è causa;
condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della contribuzione previdenziale sulle somme eventualmente riconosciute in forza delle richieste di cui al punto precedente;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza grafologica, all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la
3 non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica” (così Cass. 20998/2019);
- rilevato che, in applicazione del richiamato principio, deve osservarsi che parte resistente non solo non contesta l'esistenza del rapporto, ma neppure l'inquadramento del ricorrente, né l'applicazione del CCNL indicato in ricorso, così come non contesta la debenza delle somme richieste a titolo di differenze retributive, né la loro quantificazione;
- rilevato che parte resistente si limita ad affermare l'esistenza della clausola relativa al patto di prova, ad affermare l'infondatezza della richiesta relativa al pagamento dell'ing. e a sostenere che il ricorrente sarebbe stato assente CP_3 per malattia per 15 giorni;
- rilevato che, per quanto concerne la prima questione, la consulente nominata, con un elaborato correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha verificato che la firma apposta sul contratto non è riferibile al ricorrente;
- rilevato, dunque, che deve essere esclusa la validità del patto di prova ivi contenuto, in quanto clausola priva della forma necessaria;
- rilevato, dunque, che il licenziamento deve ritenersi illegittimo, con conseguente diritto del ricorrente al pagamento di una indennità pari a 4 mensilità orde, cui devono aggiungersi le sei mensilità di indennità di mancato preavviso, per complessivi € 55.384,60 lordi;
- rilevato che, per quanto attiene alle ulteriori mensilità richieste, parte resistente nulla deduce.
Tenuto conto che dalla documentazione in atti emerge la pattuizione di una retribuzione lorda di € 5.538,46, che corrisponde ad € 3.433,00 netti, e tenuto conto del fatto che parte ricorrente afferma di avere ricevuto solo parte della retribuzione e che resistente nulla deduce in proposito, né comunque prova di avere adempiuto, devono ritenersi dovute le seguenti somme nette: € 633,00 per differenze relative al mese di aprile;
€ 633,00 relative al mese di maggio, € 3.433 per giugno.
A tali somme deve poi essere aggiunto l'importo di € 1.846,00 lordo a titolo di rateo tredicesima mensilità;
- rilevato, al contrario, che nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie non godute, in assenza di prova sul punto;
- rilevato che deve ritenersi parimenti infondata la richiesta di condanna al
4 pagamento di una somma a titolo di rimborso per il compenso all'ing. CP_3
poiché non vi è alcuna prova di una pattuizione in tal senso tra le parti, né è stato richiesto di provare con esattezza in cosa si sia estrinsecata l'attività (gli articolati sul punto non possono che ritenersi generici);
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, dovendosi dichiarare l'illegittimità del licenziamento e la conseguente condanna di parte resistente al pagamento della somma lorda di € 55.384,60, oltre € 1.846,00 lordi a titolo di rateo tredicesima mensilità, oltre € 4.699,00 netti a titolo di differenze retributive;
- rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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