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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 31/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 122 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 tra
C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
regione Baccasara
e
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Mons. Virgilio n.100,
entrambi rappresentati e difesi, in virtù della procura in atti, dall'avv. Luciano E. Trubbas ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siniscola, alla via De Gasperi n.61.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni delle parti come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che: - i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Tortolì il 10.12.1994 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 38, parte 2, s. A, anno 1994 (estratto del matrimonio prodotto), optando per il regime di comunione dei beni;
Per_
- dall'unione nascevano (il 15.03.1997), (il 15.10.1999) ed (il 20.09.2007). Per_1 Per_3
Con omologa n.1057/2023 depositata in data 4.04.2023 (RG 318/2022) è stata pronunciata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
Essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, i ricorrenti hanno deciso di presentare domanda congiunta di divorzio, chiedendo che vengano omologati gli accordi di separazione, anche patrimoniali, di cui all'udienza del 16.11.2022
(erroneamente datata 16.10.2022), così come di seguito riportati:
- il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_4
collocamento prevalente dello stesso presso la residenza della madre in Tortolì Regione
“Baccasara”;
- il ragazzo potrà stare con il padre ogniqualvolta lo desidererà; a titolo esemplificativo, senza che tale modalità sia vincolante, il ragazzo trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori e così pure le festività che vi saranno nell'arco di un anno;
anche per le vacanze estive potrà decidere quando e come trascorrerle con il padre;
- il marito a titolo di mantenimento del minore corrisponderà alla moglie entro il 30 di ogni mese un assegno dell'importo di Euro 750,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal secondo anno;
provvedendo altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente documentate.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
- il marito verserà altresì la somma mensile di Euro 750,00 ciascuna per il mantenimento delle due figlie maggiorenni e , studentesse universitarie, fino al raggiungimento Per_5 Per_6
dell'autosufficienza economica;
- i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli;
a tal riguardo le parti dichiarano di avere preso visione e di avere dato attenta lettura al Protocollo di cui alle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di
Mantenimento dei Figli del CNF, Protocollo che integralmente accettano sia con riguardo alle spese comprese nell'assegno di mantenimento che a quelle extra obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione e per quelle extra assegno subordinate al consenso;
- i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con omologa n.1057/2023 depositata in data 4.04.2023 (RG 318/2022).
L'udienza presidenziale si era tenuta il 16.11.2022 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Preso atto della adesione del PM alla domanda delle parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tortolì il 10.12.1994 fra e , come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato Parte_1 CP_1
civile del medesimo Comune al n. 38, parte 2, s.A, anno 1994;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili