Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/1984, n. 5242
CASS
Sentenza 17 ottobre 1984

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La domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale ma, soprattutto, nel suo contenuto sostanziale, con riferimento anche alle finalità che la parte intende perseguire, dovendosi considerare l'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte, tenendosi conto non soltanto della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa, ma anche di quella che possa essere desunta implicitamente od indirettamente dalle deduzioni o dalle richieste; di talché, se il giudice del merito, applicando i predetti criteri, pervenga alla completa Determinazione dell'oggetto della domanda, pronunciando su di essa, fa corretto uso del suo potere decisionale, laddove incorrerebbe nel vizio di omesso esame ove limitasse la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo contenuto sostanziale della stessa. ( Conf 1035/83, mass n 425806; ( Conf 503/82, mass n 418205; ( Conf 1087/79, mass n 397286; ( Conf 817/77, mass n 384419).*

Un'azienda agraria può essere organizzata per la produzione di beni diversi da quelli che possono essere ottenuti dalla coltura di terreni seminativi e così può sussistere senza perdere i suoi caratteri distintivi, anche se non comprenda terreni adatti o destinati alla semina, ma terreni boscosi. Conseguentemente anche un bosco può costituire oggetto di prelazione agraria, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590. ( Conf 1548/63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/1984, n. 5242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5242
    Data del deposito : 17 ottobre 1984

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