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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.307/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 05.08.1972, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, C.F._1
Via della Previdenza Sociale n. 2, presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesco Arlotti
- RICORRENTE –
c o n t r o
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Antonio Ciamarra n. 259,
C.F. e P.IVA P.IVA_1
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: impugnazione licenziamento FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società per Controparte_1
sentir accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e comunque invalidità del licenziamento intimato dalla società
[...]
al Sig. con lettera datata CP_1 Parte_1
22.7.2024 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro con sede legale in Roma, Viale Antonio CP_2
Ciamarra n. 259, C.F. e P.IVA , a corrispondere al Sig. P.IVA_1
la somma di € 2.360,53 a titolo di retribuzioni dal Parte_1
23.7.2024 al 31.8.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di competenze ed onorari di giudizio e distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Esponeva che a far tempo dal giorno 01.06.2024, in seguito alla sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.08.2024 (doc.2) cominciava a prestare attività lavorativa alle dipendenze della società (doc. 3), con qualifica di cameriere addetto al catering, inquadrato al 5° livello del CCNL
Commercio – Confcommercio.
Il contratto di lavoro veniva sottoscritto presso il locale che opera sotto l'insegna “Il Pastore” in Reggio Emilia, Via Garonna n. 15/g, presso il quale il lavoratore aveva già prestato attività lavorativa fino
Pag. 2 di 5 al 31.5.2024 (doc. 4) alle dipendenze della precedente gestione dell'attività, CA. , C.F. e P.IVA (doc. 5), a CP_3 P.IVA_2 cui era subentrata l'odierna resistente.
Il rapporto di lavoro terminava in data 22.07.2024 a seguito di irrogazione di un licenziamento per giusta causa (doc. 4), determinato da un asserito furto di denaro dalla cassa del locale effettuato in data
20.7.2024.
Il lavoratore impugnava il recesso contrattuale con pec inviata in data
9.9.2024 a mezzo del sottoscritto procuratore (doc. 5), tramite la quale si contestava fermamente l'accusa di furto e si eccepiva che il licenziamento fosse stato irrogato senza adottare la preventiva procedura ex art. 7 Legge 300/1970.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria soluzione della insorta vertenza, il ricorrente ha intentato il presente ricorso.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza odierna, non necessitandosi di attività istruttoria, previa discussione della parte presente la causa è stata decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dal ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
Pag. 3 di 5 I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova della legittimità del licenziamento
è pacificamente a carico della società che lo ha irrogato, prova che non solo non è stata fornita, ma nemmeno dedotta e/o allegata, stante appunto la contumacia della convenuta.
Per altro, la convenuta ha radicalmente omesso di adottare la preventiva procedura ex art. 7 Legge 300/1970 rendendo con ciò il licenziamento del tutto illegittimo.
Ne consegue che al ricorrente andranno corrisposte le retribuzioni non percepite dal momento dell'espulsione alla scadenza naturale del contratto.
Nel caso in esame, dal conteggio sindacale all'Ufficio Vertenze Cisl
Emilia Centrale prodotto in atti quale doc. 8, emerge che le retribuzioni maturate dal 23.7.2024 al 31.8.2024 ammontano ad € 2.360,53.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• Accoglie il ricorso e dichiara la illegittimità del licenziamento intimato dalla società al Sig. Controparte_1 [...]
con lettera datata 22.7.2024 e, per l'effetto, condanna Pt_1
la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a corrispondere al Sig. la Parte_1 somma di € 2.360,53 a titolo di retribuzioni dal 23.7.2024 al
Pag. 4 di 5 31.8.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
• Condanna alla rifusione al Controparte_1
ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, con distrazione.
Così deciso in Reggio Emilia, 16/5/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.307/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 05.08.1972, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, C.F._1
Via della Previdenza Sociale n. 2, presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesco Arlotti
- RICORRENTE –
c o n t r o
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Antonio Ciamarra n. 259,
C.F. e P.IVA P.IVA_1
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: impugnazione licenziamento FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società per Controparte_1
sentir accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e comunque invalidità del licenziamento intimato dalla società
[...]
al Sig. con lettera datata CP_1 Parte_1
22.7.2024 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro con sede legale in Roma, Viale Antonio CP_2
Ciamarra n. 259, C.F. e P.IVA , a corrispondere al Sig. P.IVA_1
la somma di € 2.360,53 a titolo di retribuzioni dal Parte_1
23.7.2024 al 31.8.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di competenze ed onorari di giudizio e distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Esponeva che a far tempo dal giorno 01.06.2024, in seguito alla sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.08.2024 (doc.2) cominciava a prestare attività lavorativa alle dipendenze della società (doc. 3), con qualifica di cameriere addetto al catering, inquadrato al 5° livello del CCNL
Commercio – Confcommercio.
Il contratto di lavoro veniva sottoscritto presso il locale che opera sotto l'insegna “Il Pastore” in Reggio Emilia, Via Garonna n. 15/g, presso il quale il lavoratore aveva già prestato attività lavorativa fino
Pag. 2 di 5 al 31.5.2024 (doc. 4) alle dipendenze della precedente gestione dell'attività, CA. , C.F. e P.IVA (doc. 5), a CP_3 P.IVA_2 cui era subentrata l'odierna resistente.
Il rapporto di lavoro terminava in data 22.07.2024 a seguito di irrogazione di un licenziamento per giusta causa (doc. 4), determinato da un asserito furto di denaro dalla cassa del locale effettuato in data
20.7.2024.
Il lavoratore impugnava il recesso contrattuale con pec inviata in data
9.9.2024 a mezzo del sottoscritto procuratore (doc. 5), tramite la quale si contestava fermamente l'accusa di furto e si eccepiva che il licenziamento fosse stato irrogato senza adottare la preventiva procedura ex art. 7 Legge 300/1970.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria soluzione della insorta vertenza, il ricorrente ha intentato il presente ricorso.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza odierna, non necessitandosi di attività istruttoria, previa discussione della parte presente la causa è stata decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dal ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
Pag. 3 di 5 I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova della legittimità del licenziamento
è pacificamente a carico della società che lo ha irrogato, prova che non solo non è stata fornita, ma nemmeno dedotta e/o allegata, stante appunto la contumacia della convenuta.
Per altro, la convenuta ha radicalmente omesso di adottare la preventiva procedura ex art. 7 Legge 300/1970 rendendo con ciò il licenziamento del tutto illegittimo.
Ne consegue che al ricorrente andranno corrisposte le retribuzioni non percepite dal momento dell'espulsione alla scadenza naturale del contratto.
Nel caso in esame, dal conteggio sindacale all'Ufficio Vertenze Cisl
Emilia Centrale prodotto in atti quale doc. 8, emerge che le retribuzioni maturate dal 23.7.2024 al 31.8.2024 ammontano ad € 2.360,53.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• Accoglie il ricorso e dichiara la illegittimità del licenziamento intimato dalla società al Sig. Controparte_1 [...]
con lettera datata 22.7.2024 e, per l'effetto, condanna Pt_1
la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a corrispondere al Sig. la Parte_1 somma di € 2.360,53 a titolo di retribuzioni dal 23.7.2024 al
Pag. 4 di 5 31.8.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
• Condanna alla rifusione al Controparte_1
ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, con distrazione.
Così deciso in Reggio Emilia, 16/5/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
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