Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/07/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2024, proposto da Alessandro TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Zappalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di AN Di LO, non costituita in giudizio;
di NA CU, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. n. 241/90, sull’istanza di accesso del 25.07.2024, nonché per l’esibizione della documentazione oggetto della suddetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dall’ASP di Agrigento;
Viste le memorie depositate in giudizio;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa NAlisa Stefanelli; e udito il difensore di parte ricorrente presente così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il dott. Alessandro TO chiede l’annullamento del silenzio formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. n. 241/90, sull’istanza di accesso del 25.07.2024 e l’esibizione della documentazione oggetto della suddetta.
Il ricorrente premette, in punto di fatto, di essere dipendente – dirigente farmacista - a tempo indeterminato in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale (“ASP”) di Palermo e di aver chiesto, essendo genitore di un bimbo di età inferiore ai tre anni, all’ASP di Agrigento una assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs 151/2001. L’ASP di Agrigento ha rigettato la suddetta istanza in quanto i posti disponibili in dotazione organica risulterebbero destinati a procedure di stabilizzazione.
Con deliberazione del 27 giugno 2024, poi, l’ASP di Agrigento ha proceduto al conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato di Dirigente Farmacista a Di LO AN e CU NA fino a 31/12/2024, provvedendo alla copertura di n. 2 posti tra quelli vacanti, di Dirigente Farmacista nell'UOC Area Territoriale del Farmaco e nell'UOSD di Farmacia Ospedaliera di Sciacca.
Il ricorrente, in seguito, ha chiesto all’Asp di Agrigento, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 – al fine di tutelare i propri diritti e/o interessi legittimi e per eventuale produzione giudiziale – di ottenere, tra le altre cose, il rilascio di copia dei documenti dai quali possa evincersi per quali ragioni non gli sia stato assegnato uno degli incarichi conferiti con deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Agrigento n. 11 del 27 giugno 2024, e segnatamente ha chiesto il rilascio di: “a) copia degli “atti deliberativi n. 824 del 30/04/2024, 116 del 11/06/2024 e 1163 del 14/06/2024”, con i quali i dottori Di LO e CU (nonché altri soggetti) sono stati inseriti nella graduatoria relativa all’avviso pubblico “aperto” per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Farmacista; b) copia della graduatoria aggiornata relativa all’avviso pubblico “aperto” per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Farmacista; c) copia degli atti e dei documenti dai quali possa evincersi per quale ragione il dott. Alessandro TO non è stato convocato ai fini dell’assegnazione di uno degli incarichi a tempo determinato di cui alla suddetta deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Agrigento n. 11 del 27 giugno 2024”.
Ad oggi, l’Amministrazione resistente non avrebbe riscontrato in alcun modo la predetta richiesta, con conseguente formazione del diniego tacito.
2. Il ricorrente, pertanto, con l’odierno ricorso ha impugnato il silenzio dell’amministrazione resistente per i seguenti motivi:
1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E SS. DELLA L. N. 241/90 RECEPITA DALLA REGIONE SICILIANA DALLA L.R. N. 10/91; ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ARBITRIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.
L’ostensione della documentazione richiesta – doverosa, in applicazione della normativa sull’accesso documentale - consentirebbe al ricorrente di poter valutare la possibilità di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive a mezzo della proposizione di un’azione giurisdizionale innanzi al giudice competente.
3. Si è costituita in giudizio l’ASP di Agrigento eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di collegamento tra la richiesta di trasferimento e la procedura di selezione o affidamento di incarichi a tempo determinato; e precisando come il ricorrente non solo conoscesse l’esistenza delle suddette procedure ma, pur avendone fatto parte, avrebbe rinunciato all’utilizzo del collocamento in graduatoria.
L’ASP rende noto di aver, con deliberazione n. 264/2021, indetto una selezione per incarichi a tempo determinato per Dirigenti Farmacisti a cui ha partecipato il ricorrente con collocazione utile in graduatoria alla posizione n. 62. Riferisce, tuttavia, al fine di rilevare la mancanza di interesse al ricorso che, nonostante la convocazione formulata con nota n. 93834/2022, da parte dell’Azienda resistente, il ricorrente non si sarebbe presentato al fine di manifestare la propria disponibilità. Successivamente l’Azienda resistente avrebbe incaricato le controinteressate, scorrendo la graduatoria in base alle istanze pervenute in seguito.
4. Con successiva memoria il ricorrente ha replicato a quanto affermato dall’ASP, depositando documentazione a supporto, precisando come, contrariamente a quanto da questa asserita, avrebbe manifestato la propria disponibilità nell’ambito della procedura di cui si discute con pec del 19 giugno 2023, indirizzata all’ASP di Agrigento.
5. Alla camera di consiglio del 30 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
In via di principio si rappresenta come l’accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, si pone come strumento partecipativo al procedimento amministrativo – prima ancora che difensivo (secondo la logica del need to know ) – da parte dei soggetti privati portatori di interessi qualificati connessi al documento.
L’art. 22 della l. n. 241/1990 individua il contenuto dell’accesso agli atti che consiste nel prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto di accesso.
La richiesta deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione che ha prodotto il documento o che lo detiene stabilmente, potendo le stesse non coincidere.
Quanto alla legittimazione attiva, la norma richiede un interesse diretto, concreto ed attuale connesso al documento e, dunque, alla situazione giuridicamente tutelata.
Nel caso di specie, parte ricorrente, avendo partecipato alla procedura indetta dall’ASP di Agrigento, ha un interesse attuale, concreto e qualificato a conoscere la documentazione richiesta per fare chiarezza sulla gestione della selezione in quanto la richiesta di accesso è correlata all’esigenza di ottenere una assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs 151/2001 che è stata asseritamente frustrata dalla copertura dei posti vacanti mediante la procedura di affidamento di incarichi a tempo determinato.
Pertanto, inconferente, sul punto, è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’amministrazione resistente, tenuto conto che, con pec del 19.06.2023, depositata agli atti di questo giudizio, il ricorrente ha manifestato all’ASP di Agrigento la propria disponibilità al conferimento dell’incarico a tempo determinato di Dirigente Farmacista; disponibilità, tuttavia, rimasta senza alcun seguito.
Inconferente è, altresì, l’asserita mancanza di collegamento tra la richiesta di trasferimento e la procedura di selezione o affidamento di incarichi a tempo determinato alla luce dell’interesse del ricorrente volto a dimostrare l’eventuale esistenza di posti vacanti e disponibili da utilizzare per concedergli la suddetta assegnazione temporanea.
Con riferimento al perimetro oggettivo della richiesta di accesso, poi, i documenti richiesti dal ricorrente sono stati puntualmente individuati e dovrebbero essere facilmente reperibili dall’amministrazione.
Pertanto, questo Collegio ritiene assolto l’onere della parte interessata, incombendo in capo all’amministrazione l’onere dovere (in ragione del principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato ora scolpito nell’art. 1, comma 2-bis, l.241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.) di eccepire la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti o il motivo specifico della loro mancata ostensione.
Il Collegio, quindi, ritiene meritevole di tutela l’interesse del ricorrente a conoscere la documentazione richiesta al fine di valutare se sussistono gli estremi per esercitare il proprio diritto di difesa nelle sedi amministrative e/o giudiziarie.
Nella fattispecie per cui è causa, quindi, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente alla ostensione della documentazione richiesta e condanna dell’ASP a consentirne l’accesso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura degli interessati se anteriore, della presente sentenza.
In caso di mancata esibizione, su eventuale istanza di parte debitamente notificata a controparte, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione con oneri a carico di quest’ultima.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina all’ASP di Agrigento di consentire l’accesso del ricorrente ai documenti richiesti.
Condanna l’ASP di Agrigento al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario
NAlisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NAlisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO