Ordinanza cautelare 30 settembre 2022
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2022, proposto da
YO GT, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Bergamo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di Bergamo - Ufficio Immigrazione Cat./IMM/Arch.2022/GB emesso in data 28.03.2022 e notificato al ricorrente a mezzo posta prioritaria in data 19.04.2022;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso o correlato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura della Provincia di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. CE OS;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata, per parte ricorrente, dall’Avv. Rocco Lombardo il 5 febbraio 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Con ricorso notificato il 20 giugno 2022 e depositato il 18 luglio 2022, il sig. YO BO ha impugnato il provvedimento della Questura di Bergamo prot. Cat./IMM/Arch.2022/GB del 28 marzo 2022 (notificatogli il 19 aprile 2022) che ha ritenuto non accoglibile la sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo perché « NON RISULTANO INTERAMENTE VERSATI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA LAVORO AUTONOMO. REGOLARIZZATA LA POSIZIONE CONTRIBUTIVA POTRA’ ESSERE PRESENTATA NUOVA ISTANZA PER IL RILASCIO DEL TITOLO RICHIESTO »; la stessa Questura, contestualmente, ha rilasciato « un permesso di soggiorno a tempo determinato in conformità ai requisiti da Lei posseduti ».
Il ricorrente si è affidato ad un unico motivo di censura (rubricato « Difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla ritenuta carenza del requisito contributivo; violazione del diritto di difesa dell’esponente. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto assunta a presupposto dell’emissione del provvedimento impugnato ») con il quale, per un verso, lamenta la lesione delle proprie prerogative difensivo-partecipative nella misura in cui non avrebbe specificato le annualità e/o i periodi d’imposta in cui si sarebbe verificata la contestata omissione contributiva e, per altro verso, contesta l’esistenza di tale omissione.
I.1.1. Egli ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. La Difesa erariale ha prodotto in atti la documentazione del procedimento e una relazione della Questura di Bergamo.
I.3. Alla camera di consiglio del 28 settembre 2022, fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare, parte ricorrente vi ha rinunciato: di tale rinuncia questo Tribunale ha preso atto con ordinanza n. 703/2022 pubblicata il successivo 30 settembre.
I.4. Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, all’esito della quale esso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. Sulla base di quanto allegato e prodotto dall’Amministrazione resistente (e non contestato dal ricorrente, con quanto ne consegue ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm.):
- in data 16 marzo 2022, al ricorrente è stato inviato un preavviso di rigetto dell’istanza in ragione del « mancato pagamento dei contributi obbligatori da lavoro autonomo dal 2019 ad oggi » (doc. 4 prodotto dall’Avvocatura dello Stato);
- a detto preavviso il ricorrente ha fornito riscontro inviando, il successivo 22 marzo, l’accoglimento, da parte dell’INPS, della richiesta di rateizzazione del debito contributivo ammontante ad € 3.138,05 (doc. 5 prodotto dall’Avvocatura dello Stato).
Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, pertanto, il sig. GT non è stato leso nelle sue prerogative partecipativo-difensive, giacché ha potuto interloquire con l’Amministrazione e, nel farlo, ha riconosciuto l’esistenza - all’epoca del procedimento - di un debito contributivo che stava provvedendo a saldare: dal che deriva che intrinsecamente non sussiste il paventato errore di fatto da parte della Questura.
La decisione di quest’ultima di emettere un permesso di soggiorno a tempo determinato nelle more dell’estinzione del debito, con salvezza di un’ulteriore istanza (da presentarsi a seguito della regolarizzazione della posizione contributiva) di rilascio dell’anelato permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non risulta attaccata dalle censure mosse in ricorso (che si basano su presupposti fattuali e procedimentali documentalmente smentiti).
II.3. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IN ON, Presidente FF
CE OS, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OS | AR IN ON |
IL SEGRETARIO