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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2113/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 3.11.2021, vertente
TRA
, C.F. e quindi ora dott. in Parte_1 C.F._1 Parte_2 qualità di liquidatore nominato nella procedura di liquidazione controllata dichiarata aperta dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 250/2023 del 25.9.2023 nei confronti dell'ing. rappresentato e difeso dall'avv. Massimo De Martini, con Parte_1 domicilio eletto presso il difensore, in Padova, Piazza Insurrezione n. 1, appellante
E NT (“ ”), in persona del legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore e presidente del C.d.A., dott. , con sede CP_3 legale in Sommacampagna (VR), fraz. Caselle, c/o Aerostazione Civile, C.F. e P.I.
, Numero REA VR – 161191, rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_1
Lamberto Lambertini e Davide Pachera, con domicilio eletto presso i difensori, in
Venezia – Mestre, Via Torino 151/A, appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 951/2021, pubblicata il 17.5.2021, Repert. n.
2652/2021, che ha definito la causa n. 10680/2015 R.G., promossa con atto di
1 citazione notificato il 4.12.2015 da contro NTroparte_1 T_
avente ad oggetto: azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2396 c.c.;
[...] causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante:
“In via istruttoria: ammettersi la prova testimoniale sul seguente capitolo: “vero che in data 02/12/2011 la dott.ssa responsabile dell'Ufficio Stampa Per_1 dell'Aeroporto scusandosi con l'ing. er la campagna stampa nei suoi CP_1 T_ confronti comparsa nel [quotidiano] “L'Arena di ” ed in altri quotidiani, gli CP_1 riferiva che tale campagna non era opera sua, in quanto il Presidente del C.d.A.,
, l'aveva sollevata dal trattare con la stampa tale argomento disponendo che CP_3 se ne occupava personalmente lui”. Si indica a testimone la dott.ssa Per_1
Ammettersi C.T.U. medico-legale volta ad accertare e descrivere le varie patologie psico-fisiche lamentate dal e di cui alla documentazione medica prodotta T_ valutando il grado di invalidità permanente e l'inabilità temporanea derivanti dalle medesime, nonché il nesso di causalità tra le stesse e i fatti lamentati dal convenuto nei suoi scritti difensivi. Nel merito: in accoglimento dell'appello, e in parziale riforma dell'appellata sentenza, rigettarsi le domande di oggetto dei capi del CP_2 provvedimento qui impugnati per i motivi di cui in narrativa del presente atto con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio. In via riconvenzionale, e nel merito: condannarsi la convenuta appellata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale. Condannarsi la convenuta appellata al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto ex artt. 2043 e 2059 c.p.c. in misura di € 2.500.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia”; conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare: - dichiarare l'interruzione del presente procedimento ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 143, comma 3 CCII, stante l'apertura LL procedura di liquidazione controllata a carico dell'ing. dichiarata con sentenza Parte_1 del Tribunale di Brescia n. 250/2023 in data 25.09.2023; - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello proposto dall'ing. Nel Parte_1 merito: - confermare la sentenza del Tribunale di Venezia oggetto del gravame e, in ogni caso, dichiarare inammissibile l'appello dell'ing. e comunque Parte_3 respingere e rigettare integralmente le domande tutte svolte dall'ing. T_ nei confronti LL CI
[...] NTroparte_1 con l'atto di citazione in appello del 3 novembre 2021, in quanto infondate in
[...]
2 fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto. In ogni caso: - con vittoria di spese e di compensi di causa, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. e accessori di legge tutti”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Oggetto di impugnazione è la sentenza indicata in oggetto, con la quale il
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente provvedendo sulla causa n. 10680/2015 R.G., promossa dalla NTroparte_1 contro l'ing. ex direttore generale LL medesima
[...] Parte_1 CI, avente ad oggetto l'azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2396 c.c., ha, da un lato, accolto parzialmente le domande attoree e, dall'altro, respinto la domanda riconvenzionale del convenuto, così statuendo: “accerta la responsabilità di T_ er i fatti descritti in motivazione;
condanna a versare, in
[...] Parte_1 favore di , l'importo di euro NTroparte_1
94.340,00, oltre a rivalutazione secondo gli indici istat dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici Istat dalla data LL domanda alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale sulla somma rivalutata all'attualità dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo;
compensa in ragione di 4/5 le spese di lite;
condanna a rifondere Parte_1 in favore di , la residua quota di NTroparte_1
1/5 delle spese di lite, quota che si liquida in € 647,00 per esborsi ed € 5.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
pone le spese di ctu, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte attrice in ragione di 4/5 e di parte conventa in ragione di 1/5”.
2. Nello specifico, la CI NTroparte_1 con l'atto di citazione indicato in epigrafe conveniva in giudizio avanti alla Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia l'ing. Parte_1 nella sua qualità di (ex) direttore generale LL CI negli anni 2009, 2010 e 2011, esercitando nei suoi confronti l'azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2396 c.c., a fondamento LL quale, premesso: i) che l'ing. nel gennaio 2009 era stato T_ nominato Direttore LL Business Unit, per poi vedere progressivamente ampliate le proprie funzioni con il conferimento, dapprima LL funzione di Datore di Lavoro e poi di supporto alla Direzione Generale, fino ad essere formalmente nominato direttore generale in data 18 settembre 2009; ii) che l'atto di nomina attribuiva al
3 utti i poteri necessari per realizzare le politiche aziendali, per attuare i piani T_ di sviluppo al fine di raggiungere gli obiettivi di reddittività LL CI, con un limite di spesa di € 100.000; iii) che in data 22 giugno 2011 all'ing. erano stati T_ inoltre conferiti i poteri di Accountable Manager, ossia di responsabile LL certificazione aeroportuale, con attribuzione di tutti i mezzi economici necessari all'assolvimento dell'incarico, deduceva che l'ex direttore generale nell'esecuzione dell'incarico si era reso responsabile di plurimi atti di mala gestio, caratterizzati da irrazionalità e negligenza, in relazione ai quali il C.d.A. non era stato correttamente informato;
lo stesso avrebbe poi ecceduto le deleghe conferitegli sottoscrivendo numerosi contratti senza previa autorizzazione del C.d.A.; avrebbe inoltre sostenuto spese personali utilizzando la carta di credito aziendale. Più in particolare, al T_ risultavano contestate le seguenti condotte: A) Operazione RYair: si tratta di un'operazione commerciale che avrebbe comportato la concessione a detta
Compagnia aerea di incentivi del tutto fuori mercato e finanziariamente insostenibili, senza che la valutazione di tale operazione fosse stata diligentemente valutata sotto il profilo LL convenienza e LL fattibilità; poi, nel presentare e sottoporre T_ al C.d.A. l'operazione avrebbe sottaciuto al C.d.A. importanti informazioni, inducendolo ad approvarla, rappresentando dei dati del tutto irrealistici;
T_ aveva già sottoscritto un Memorandum of understanding prima di sottoporlo al C.d.A. ed avrebbe poi sottoscritto un contratto a condizioni parzialmente diverse da quelle autorizzate dal C.d.A.; l'operazione prevedeva anche la gravosa e onerosa realizzazione di un Terminal dedicato ai passeggeri RYair (c.d. Terminal 2) che aveva comportato l'assunzione di ingenti costi, ma che si sarebbe rivelato del tutto inutile e sarebbe stato pertanto dismesso;
in esecuzione di tale operazione sarebbero stati poi sottoscritti inutilmente degli impegni irrevocabili ad acquistare due aree da dedicarsi a parcheggio;
anche tali contratti si sarebbero rivelati del tutto inutili e tali da costringere la a sottoscrivere una transazione in forza NTroparte_1 LL quale la CI, per sciogliersi dal vincolo contrattuale, dovette corrispondere alla controparte l'importo di euro 100.000,000. B) Concessione agli altri vettori aerei di incentivi gravemente onerosi in violazione dei limiti di mandato. C) Sottoscrizione di contratti di locazione commerciale privi di alcuna utilità per la CI. D)
Ingiustificato conferimento, senza autorizzazione, di incarichi esterni di consulenza e servizi. E) Arbitraria gestione del personale dipendente, mediante assunzione di 17 nuovi lavoratori e attivazione o proroga di 14 contratti a progetto. F) Utilizzo di risorse aziendali per spese irrazionali o per spese personali e comunque non sostenute
4 nell'interesse LL CI. Sulla base di tali contestazioni la CI attrice chiedeva l'accertamento LL responsabilità del convenuto e, per l'effetto, la sua condanna a risarcire i danni causatile, quantificati in complessivi euro 23.421.981,00.
3. L'ing. i costituiva in giudizio eccependo: a) in via preliminare, il difetto T_ di legittimazione ad agire, e comunque l'improcedibilità LL domanda, autorizzata dal solo C.d.A., ma non anche dall'assemblea dei soci, difettando la delibera assembleare di autorizzazione;
b) la nullità dell'atto di citazione;
c) la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi tra il legale rappresentante LL CI attrice e la CI medesima, essendo il Presidente del C.d.A. potenzialmente destinatario di un'autonoma azione di responsabilità e quindi portatore di un interesse personale ad ottenere un giudizio di condanna del convenuto, così concentrando l'attenzione su un soggetto estraneo al C.d.A. Nel merito contestava ogni addebito, assumendo, in estrema sintesi: i) che l'operazione RYair era stata congegnata nell'ambito del
Piano di Investimenti Aeroportuale, che si prefiggeva l'obiettivo di investire sulle compagnie low-cost al fine di consentire all di rinnovare le proprie strategie CP_1
e rendersi maggiormente competitivo nei confronti degli aeroporti concorrenti, rispetto ai quali si trovava in posizione ampiamente deficitaria;
si trattava di un'operazione meditata, vantaggiosa per la CI, ampiamente discussa, verificata dalla CI di revisione ed altresì approvata dal C.d.A. LL CI;
ii) che CP_4 aveva dato esecuzione alle direttive del C.d.A., dovendo poi subire il fatto che l'organo amministrativo nominato successivamente non aveva condiviso l'operato del precedente, così mutando le proprie politiche gestionali a discapito LL CI, che non aveva potuto portare ad integrale esecuzione il progetto deliberato in precedenza;
iii) che le modifiche apportate al contratto definitivo sottoscritto con
RYair erano solo marginali e non avevano comunque cagionato alla CI alcun danno;
iv) che anche i progetti relativi all'acquisizione del Terminal 2 e dell'area
Calzoni, da adibirsi a parcheggio, erano stati frutto di uno studio accurato e di adeguata istruttoria ed erano stati ingiustificatamente abbandonati dalla CI.
Peraltro, il contratto preliminare di acquisto dell'area era stato sottoscritto dal
Presidente del C.d.A., per sua iniziativa e decisione;
v) che gli incentivi Per_2 rinnovati a favore dei vettori aerei risalivano a contratti posti in essere da chi lo aveva preceduto ed erano stati pertanto solamente prorogati o portati ad esecuzione;
si trattava in ogni caso di contratti sottoposti al C.d.A., il quale tuttavia non aveva mai manifestato un significativo interesse ad esaminare le relative operazioni;
vi) che anche i contratti di locazione immobiliare di cui si doleva la CI erano stati
5 sottoscritti dal Presidente del C.d.A., vii) che gli affidamenti di incarichi Per_2 ad erano avvenuti in esecuzione di un contratto quadro con NTroparte_5 scadenza 30.9.2012 stipulato tra i Presidenti di e l'Amministratore CP_1
Unico di , di talché lo stesso si era limitato a dare esecuzione al NTroparte_5 contratto quadro;
viii) che gli addebiti riferiti alla gestione degli incarichi di consulenza e all'assunzione di nuovo personale erano del tutto generici, avendo operato in qualità di Direttore Generale nello stretto ambito delle deleghe conferitegli, ed anzi essendosi in più occasioni adoperato per evitare di dare luogo a favoritismi;
ix) che gli addebiti riferiti all'utilizzo di risorse aziendali a fini personali erano parimenti generici. Esisteva comunque una procedura aziendale che prevedeva l'addebito diretto in busta paga del dipendente delle spese non supportate da adeguate pezze giustificative;
nel conteggio di parte attrice erano inserite anche spese avvenute in data successiva alla cessazione dall'incarico. In definitiva, dopo aver sottolineato che le mansioni del
Direttore Generale rivestono natura prettamente esecutiva, essendo chiamato ad eseguire le deliberazioni del C.d.A., ha affermato di avere operato secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che le scelte gestionali operate nell'ambito LL delega conferitagli erano state adottate con diligenza e comunque dovevano reputarsi insindacabili, alla luce LL business judgment rule. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande e altresì proposto in via riconvenzionale domanda di condanna dell al risarcimento dei danni patiti a causa e in NTroparte_1 dipendenza di una campagna mediatica di natura diffamatoria, fonte di ingenti pregiudizi, sia patrimoniali, che non patrimoniali, quantificati in complessivi euro
2.500.00,00.
4. La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, delle prove orali richieste dall'attrice (quelle vertenti sulle spese indebite sostenute da T_ con la carta di credito aziendale) e di C.T.U. (volta a verificare, con criterio di valutazione ex ante se il convenuto si fosse attenuto ai limiti e alla diligenza richiesti dalla natura e dalla complessità dell'incarico in relazione alle seguenti operazioni: 1.
“Affare RYair”;
2. Acquisizione dell'area c.d. Calzoni;
3. Conclusione dei contratti con altre compagnie aeree di cui a pag. 25 dell'atto di citazione;
4. NTratti di locazione di cui a pag. 28 dell'atto di citazione;
5. NTratti di consulenza e servizi di cui ai doc. n. 17 e 18 di parte attrice;
6. NTratti di lavoro di cui ai doc. n. 19 e 55 di parte attrice), e quindi decisa con la sentenza qui impugnata.
5. Ha proposto tempestivamente appello l'ing. chiedendo la riforma T_ parziale LL sentenza sulla base di quattro motivi, così concludendo: “In via
6 istruttoria: ammettersi la prova testimoniale sul seguente capitolo: “vero che in data
02/12/2011 la Dott.ssa responsabile dell'Ufficio Stampa dell Per_1 CP_1
scusandosi con l'ing. per la campagna stampa nei suoi confronti
[...] T_ comparsa nel L'Arena di ed in altri quotidiani gli riferiva che tale campagna CP_1 non era opera sua in quanto il Presidente del C.d.A. l'aveva sollevata dal CP_3 trattare con la stampa tale argomento disponendo che se ne occupava personalmente lui”. Si indica a testimone la dott.ssa Ammettersi Ctu medico legale volta Per_1 ad accertare e descrivere le varie patologie psico-fisiche lamentate dal e di T_ cui alla documentazione medica prodotta valutando il grado di invalidità permanente
e l'inabilità temporanea derivanti dalle medesime nonché il nesso di causalità tra le stesse ed i fatti lamentati dal convenuto nei suoi scritti difensivi. Nel merito: in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'appellata sentenza, rigettarsi le domande di AVC oggetto dei capi del provvedimento qui impugnati per i motivi di cui in narrativa del presente atto con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio. In via riconvenzionale e nel merito: condannarsi la convenuta appellata al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale.
Condannarsi la convenuta appellata al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto ex artt. 2043 e 2059 c.p.c. in misura di € 2.500.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
6. La si è ritualmente NTroparte_1 costituita nel giudizio d'appello instando, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., e nel merito per la conferma LL sentenza, con conseguente integrale rigetto di tutte le domande svolte dall'appellante.
7. In data 25.9.2023, con sentenza n. 250/2023, il Tribunale di Brescia, su ricorso di ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata a carico CP_6 dell'ing. nominando liquidatore il dott. T_ Parte_2
8. Con le note d'udienza del 14.12.2023, ai sensi dell'art. 300 e 302 c.p.c., si è costituito in prosecuzione nel giudizio d'appello il liquidatore dott. Parte_2 riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate dall'ing. nel T_ proprio atto d'appello.
9. Esclusa, con provvedimento del 18.1.2024, la necessità di disporre l'interruzione del processo, siccome assorbita dalla intervenuta spontanea costituzione del liquidatore nel giudizio d'appello, la causa è stata riservata in
7 decisione in relazione alle conclusioni sopra trascritte e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni LL decisione.
1. Primo motivo.
1.1 Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento LL somma di € 48.000 a titolo di risarcimento “dei maggiori costi sostenuti dalla in ragione delle modifiche contrattuali NTroparte_1 dallo stesso sottoscritte senza autorizzazione”, pari a un incremento di 0,20 centesimi per ogni passeggero. Deduce, nello specifico: i) l'errata valutazione dei fatti in relazione alla ritenuta responsabilità del direttore generale per la sottoscrizione del contratto con RYair a condizioni diverse – e deteriori – rispetto a quelle previste dal Memorandum of understandings, non essendosi tenuto adeguatamente conto del fatto che il C.d.A. non aveva espressamente contestato tale scelta del D.G., che sarebbe stata pertanto ratificata ex post;
ii) l'omessa valutazione dell'eccezione secondo cui, in sede di conciliazione raggiunta avanti alla D.P.L., la CI aveva rinunciato a pretendere qualsiasi risarcimento dall'ex dirigente per la risoluzione del rapporto di lavoro;
iii) l'errata valutazione dell'estensione dei poteri del D.G., da ritenersi sovrapponibili a quelli dell donde la piena legittimità LL condotta CP_7 dallo stesso tenuta con il sottoscrivere l'accordo con RYair alle (seppure diverse) condizioni definitivamente formalizzate, risultando comunque raggiunto lo scopo avuto a mente dalla CI e certamente perseguito dal C.d.A., che non a caso non aveva sollevato alcuna doglianza in merito.
1.2 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
1.3 Procedendo in ordine di priorità logico-sistematica dal punto ii), va innanzitutto esclusa la sussistenza LL preclusione invocata dall'appellante, il quale assume che, avendo definito in sede di conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro
l'intera propria posizione, risultava per la CI impossibile agire nei propri confronti per ragioni di credito che erano state in quella sede definitivamente rinunciate (cfr. atto d'appello, pag. 13: “(omissis) A pag. 71 LL comparsa di risposta lo scrivente patrocinio allegava che le parti erano addivenute alla risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale in data 20.12.2011 – ovvero ben un anno e mezzo dopo la sottoscrizione del contratto con RY IR – in modo consensuale avanti alla D.P.L. di
ed ai sensi dell'art.410 c.p.c. (vedasi doc.36 convenuto). Il verbale di CP_1
8 conciliazione premetteva espressamente che oggetto LL risoluzione era non soltanto il “rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale a tempo indeterminato in virtù del quale il dott. icopre T_
l'incarico di Direttore Generale...” ma altresì “tutti gli incarichi rivestiti dal dott. ell e nelle CI controllate dalla datrice di lavoro di cui T_ NTroparte_1 in premesse tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quello di Accountable
Manager, Direttore Generale, Datore di Lavoro ai fini LL sicurezza e Rup”. Il verbale precisava poi che in relazione al rapporto di lavoro, nei termini come appena definiti,
“nessuna delle parti avrà diritto, per detta risoluzione, al preavviso e/o al risarcimento alcuno”. Come se ciò non bastasse, e ad ulteriore eclatante dimostrazione LL stridente inconciliabilità tra l'azione di responsabilità promossa anni dopo e la diversa volontà espressa da AVC avanti alla D.P.L., AVC in quella sede riconosceva a T_ oltre agli emolumenti dovutigli per legge, l'ulteriore somma di € 200.000,00 a titolo di incentivo all'esodo!!! Decisione assolutamente incompatibile con quella di pretendere qualsiasi risarcimento danni in relazione al rapporto dirigenziale intercorso. Ne consegue come alcuna successiva richiesta risarcitoria potesse essere promossa nei confronti di per quei medesimi titoli dedotti nella transazione T_ conclusa avanti alla D.P.L. di evidente natura tombale (art. 410 c.p.c.). E diversamente non potrebbe essere atteso che proprio l'art. 2396 c.c., nel prevedere
l'applicazione ai direttori generali delle norme che regolano la responsabilità degli amministratori, fa “salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la CI”).
Il contenuto del verbale di conciliazione (doc. 36 di p.c.) rende invero evidente come oggetto LL trattativa, poi conclusasi nei termini rappresentati nel verbale, fossero le sole questioni (già insorte o anche solo prospettabili) attinenti alle ragioni LL risoluzione del rapporto di lavoro tra la e il proprio direttore generale in CP_6 relazione a tutti gli incarichi da questi ricoperti, ma non anche le azioni (quale quelle di responsabilità di cui qui si tratta) esercitabili dalla CI con riguardo a pregresse condotte (omissive o commissive) poste in essere dal dirigente durante il suo incarico;
azioni LL cui pretesa rinuncia non vi è peraltro traccia, né nel preambolo del verbale, né nelle conclusioni.
E d'altra parte evidente, sulla base del tenore (letterale e sistematico) dell'espressione che l'appellante assume qui rilevante nel senso dallo stesso auspicato (“nessuna delle parti avrà diritto, per detta risoluzione, al preavviso e/o al risarcimento alcuno”), che il diritto al risarcimento del danno oggetto di rinuncia è
9 quello (e solo quello) che avrebbe potuto essere esercitato in dipendenza dell'omesso rispetto del termine di preavviso, ma non anche quello relativo alle condotte violative dei doveri di diligenza spettanti al direttore generale allo stesso poi contestate, peraltro non chiaramente evincibili in quel momento, essendo emerse in termini di apprezzabile evidenza solo a seguito dell'attività ispettiva posta in essere dalla Pt_4 nel 2014.
Con l'ulteriore considerazione che la transazione sull'azione di responsabilità, così come il suo esercizio, avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, essere oggetto di specifica deliberazione dell'assemblea dei soci, che nella specie però non sussiste.
Ciò significa che la conciliazione sottoscritta in sede protetta non ha nulla a che vedere con il ruolo di Direttore Generale assunto dall'ing. oggetto del T_ procedimento promosso da avanti al Tribunale di Venezia, né potrebbe CP_6 in alcun modo estendere i suoi effetti ai profili risarcitori la cui transazione o rinuncia
è riservata all'assemblea dei soci.
1.4 Quanto ai due ulteriori profili in contestazione – sub i) e sub iii) – l'appellante si limita nella sostanza a ripetere, solo arricchendole con valutazioni personali prive di riscontro, le tesi sostenute in primo grado, tesi che sono state però esaminate e confutate dal Tribunale sulla base di considerazioni (cfr. sentenza, pag. 20: “Va ora rilevato che parte attrice si duole anche del fatto che il il contratto concluso in data
28.06.2010 prevedesse delle condizioni diverse e peggiorative rispetto a quelle indicate nel Memorandum Of Understanding sottoposto e approvato dal CdA. La circostanza non è contestata: non convincono le deduzioni di circa il fatto T_ che egli avrebbe avuto un certo margine di manovra nella stipula del contratto definitivo, essendo ben chiaro, dalla lettura dei verbali del CdA già menzionati, che egli era stato delegato a sottoscrivere il contratto con RY IR alle condizioni di cui al Memorandum Understanding, non essendovi invece alcuna prova di una successiva autorizzazione a concluderlo a conclusioni diverse. Nemmeno vi è prova alcuna che
RY IR avesse preteso delle modifiche senza le quali l'operazione non sarebbe stata sottoscritta. In ogni caso, sarebbe stato onere di quello di sottoporre T_ nuovamente le modifiche al CdA, del che non è offerta alcuna prova. Da ciò consegue che dovrà rispondere dei maggiori costi sostenuti da in T_ NTroparte_1 ragione delle modifiche contrattuali dallo stesso sottoscritte senza autorizzazione. Si tratta di un incremento di 0,20 cent per ogni passeggero. Ed invero, tale maggior costo rappresenta, nel caso in esame, una voce di danno, non essendovi alcuna prova che il contratto non si sarebbe concluso alle condizioni originarie e dovendosi pertanto
10 NT ritenere che, a causa LL condotta di abbia corrisposto degli importo T_ maggiori rispetto a quelli deliberati dall'organo amministrativo, così subendo un danno patrimoniale di pari importo”) che non sono state fatte oggetto di specifica contestazione, né sotto il profilo fattuale (non essendo confutati i dati a tal fine rilevanti ritenuti in sentenza, e cioè: che il contratto prevedesse un costo di + 0,20 centesimi per passeggero;
che non esistesse una specifica richiesta scritta di
Rayanair di modificare le condizioni previste nel Memorandum of understanding quale condizione indispensabile per procedere alla stipulazione del contratto;
che fosse oggettivamente possibile sottoporre al C.d.A. la richiesta incrementale di RYair e che il non avesse comunque dimostrato tale impossibilità), né sotto quello T_ valutativo, non essendo stata impugnata la valutazione quantitativa del ritenuto danno conseguenza (cfr. sentenza, pag. 21: “Il CTU, tenuto conto, e delle informazioni fornite dalle parti circa i passeggeri RY IR partiti dall'Aeroporto di
nel 2011, in assenza di ulteriori dati relativi al periodo di vigenza del contratto, CP_1 ha quantificato tali importi in euro 48.000,00, oltre a rivalutazione secondo indici
ISTAT dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici
ISTAT dalla data LL domanda alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale sulla somma rivalutata all'attualità dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo”).
Quanto alla pretesa ratifica a posteriori dell'iniziativa del D.G. – da ritenersi in tesi dimostrata sulla base del principio di “non contestazione” – si osserva come non sussista alcuna specifica allegazione in merito al fatto che il direttore generale abbia sottoposto al C.d.A. la questione del maggior costo per passeggero previsto dal contratto definitivamente stipulato e che questo l'abbia esaminata e favorevolmente valutata ratificando il contratto così formulato, non rilevando in tal senso la circostanza che nell'immediato né il C.d.A., né il Collegio sindacale, né l'assemblea dei soci abbia contestato al D.G. l'eccesso di delega, così come la circostanza che il
C.d.A. avrebbe “presentato con vanto e orgoglio all'Assemblea dei soci la positiva conclusione dell'affare con il nuovo vettore low cost”, trattandosi di circostanza che, oltre a risultare all'evidenza a-specifica, non dimostra che la CI, e per essa il suo organo direttivo, avesse preso in specifica considerazione tale profilo del contratto (e cioè il costo incrementale per passeggero), né comunque che avesse in tal modo inteso rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria verso il dirigente che eccedendo i limiti LL delega aveva posto le premesse per la causazione di un danno alla CI.
11 Da ultimo, quanto alla tesi secondo cui “il direttore potrebbe e dovrebbe discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote agli amministratori, e tali da non poter essere comunicate loro in tempo utile (esattamente il caso in esame), facciano ragionevolmente ritenere che costoro avrebbero assentito (argomentando ex art.
1711, comma 2, c.c.). In tale evenienza, contrariamente a quanto motivato dal
Tribunale, bene ha agito il direttore generale optando per il male minore dato che il peso dell'aggravio economico, raffrontato al valore dell'operazione, è davvero del tutto trascurabile. Viceversa, il non aver sottoscritto il contratto, avrebbe comportato
l'agire contro le univoche e chiare direttive del CdA causando un danno patrimoniale alla CI spropositato ed irreversibile” (cfr. atto d'appello, pag. 14), ne va esclusa la fondatezza, siccome basata su dati presupposti rimasti indimostrati, come correttamente rilevato dal Tribunale.
2. Secondo motivo.
2.1 Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui lo ha condannato a pagare la somma di € 13.000 a titolo di risarcimento del danno cagionato alla CI per effetto del conferimento dell'incarico di progettazione, sviluppo e coordinamento del servizio sanitario e di pronto soccorso aeroportuale a tale Efstathios UR, il quale, nonostante l'avvenuto integrale pagamento, nulla avrebbe eseguito dell'incarico conferitogli dal D.G.; si assume, nello specifico, che il
Tribunale avrebbe giudicato “ultra petita”, non essendovi una domanda specifica LL CI in tal senso, né nell'atto di citazione introduttivo, né nella prima memoria integrativa. La pretesa relativa risulterebbe in ogni caso preclusa per effetto LL conciliazione raggiunta in sede di D.P.L., come già rilevato con il primo motivo.
Ancora, nessun addebito poteva porsi a carico del D.G., posto che la scadenza dell'incarico allo UR, peraltro conferito nei limiti di spesa previsti dalla delega, era successiva alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro con la CI, la quale non avrebbe agito nei confronti del professionista per l'adempimento o il risarcimento del danno, donde la irragionevolezza di imputare al direttore generale l'inadempimento del terzo.
2.2 Il motivo è infondato.
2.3 Va in primo luogo escluso che il Tribunale si sia pronunciato “ultra petita”, atteso che in realtà la relativa contestazione risulta formulata dalla CI attrice già con l'atto di citazione di primo grado (cfr. pag. 29).
2.4 Quanto alla preclusione conseguente alla pretesa “transazione” che sarebbe stata raggiunta con la CI al momento LL risoluzione del contratto di lavoro
12 vanno richiamate le considerazioni svolte al riguardo nell'esaminare il motivo che precede.
2.5 Riguardo invece alla contestazione secondo cui sarebbe stato, di fatto, addebitato al D.G. l'inadempimento del terzo ( ), si tratta di una censura CP_8 che presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità) e di infondatezza, e non può pertanto essere accolta.
La contestazione LL CI, ritenuta poi fondata dal Tribunale, è che l'ing. T_ avrebbe conferito allo UR (come ad altri soggetti) incarichi di consulenza privi di una valida ragione tecnica, di fatto inutili ed oltretutto retribuiti pur a fronte di prestazioni mai eseguite, in tal modo incorrendo in palese violazione degli obblighi di diligenza nell'esecuzione del mandato gestorio connaturati alla sua funzione di direttore generale (cfr. atto di citazione di primo grado, pag. 29, punto 7.: “7.
L'ingiustificato conferimento di onerosi incarichi esterni di consulenza e servizi.
Egualmente privi di alcuna utilità si sono rivelati gli incarichi esterni di consulenza e prestazione di servizi che a affidato, ancora, fuori da ogni programmazione T_
e senza il coinvolgimento degli uffici tecnici competenti (cfr. doc. 17 e, in particolare,
v. l'incarico 'Sanco'). Peggio, tali consulenze e servizi si sovrapponevano all'attività già svolta dagli Uffici interni, costituendo una dannosa duplicazione, e venivano pagati pur non risultando eseguita la prestazione (v. l'incarico 'Profly', 'Costantino' e NT 'UR' di output da di , e la Parte_5 Pt_6 Pt_7 consulenza di internal audit 'Carena' una relazione programmatica di due Parte_8 paginette, che espone l'attività di auditing che si si sarebbe voluto svolgere in futuro
e non quella svolta.). I regolamenti negoziali, peraltro, non risultavano neppure redatti in forma scritta, tanto che non è stato possibile individuare l'oggetto delle CP_ prestazioni, né la disciplina pattizia (v. le consulenze 'AG GM ed 'ER
. Insomma, un intero campionario di violazioni dei più elementari CP_10 canoni di diligenza nell'esecuzione del mandato gestorio”).
Non si tratta, quindi, nella specie, dell'indebita imputazione al T_ dell'inadempimento del consulente UR, dallo stesso incaricato, quanto di una diversa contestazione, e segnatamente dell'addebito allo stesso, nella sua qualità di direttore generale, LL violazione del canone di diligenza nell'esecuzione del mandato gestorio, addebito che il Tribunale, con valutazione non fatta oggetto di specifica contestazione, ha ritenuto fondato sulla base del principio di distribuzione dell'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi LL pretesa creditoria azionata
(cfr. sentenza, pag. 27: “e) Incarico UR. In relazione a tale incarico la CI
13 lamenta che si tratterebbe di incarico pagato pur non risultando eseguita la prestazione. Si tratta di un incarico conferito da con durata di 4 mesi, che T_ aveva ad oggetto la progettazione, lo sviluppo se il coordinamento del servizio sanitario e di primo soccorso aeroportuale, mediante versamento di un compenso di euro 13.000,00 (all. 73 alla CTU). Ebbene, avendo la CI attrice allegato di non avere ricevuto alcuna prestazione da parte di UR, ed avendo altresì allegato, sul punto non contestata, di avere pagato il relativo compenso, in relazione a tale incarico incombeva su parte convenuta allegare e dimostrare quali fossero le prestazioni effettivamente eseguite in relazione a tale incarico. Nulla sul punto è stato allegato o prodotto dal convenuto, dovendosi, per l'effetto, ritenere provato
l'addebito di parte attrice. Il danno, in relazione a tale incarico, può quantificarsi in misura pari al compenso versato, per euro 13.000,00, oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici
ISTAT dalla data LL domanda alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale sulla somma rivalutata all'attualità dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo”).
Peraltro, neppure in questa sede l'appellante ha allegato (e dimostrato) quali prestazioni dovesse effettivamente eseguire lo UR e perché questi sia stato interamente retribuito nonostante il difetto integrale LL prestazione professionale che gli sarebbe stata affidata, né quali controlli abbia eseguito, o comunque disposto, per verificare l'esecuzione dell'incarico conferito.
3. Terzo motivo.
3.1 Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale di ritenerlo responsabile di pagamenti effettuati con la carta di credito aziendale per spese (di complessivi € 33.340) che la CI ha allegato non essere pertinenti. Nello specifico, dopo aver nuovamente richiamata la tesi LL preclusione all'azione di danno per effetto LL conciliazione raggiunta in sede di D.P.L., viene contestato che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il fatto che la maggior parte delle spese addebitate sarebbero successive al 20.12.2011, ovvero alla data LL restituzione LL carta di credito a seguito LL cessazione del rapporto di lavoro con la CP_6
il che dimostrerebbe che le stesse erano state effettuate da un soggetto
[...] diverso. Parimenti trascurata sarebbe poi la circostanza (significativa) che la CI non ebbe a contestargli alcunché al riguardo, limitandosi alle censure relative alle violazioni del Codice LL Strada.
14 3.2 Il Tribunale si è al riguardo così pronunciato: “È invece fondata la domanda incentrata sulla distrazione di somme sociali a fini personali. In argomento, va precisato che si tratta di addebiti di natura distrattiva che non si fondano quindi sulla violazione degli obblighi di diligenza che esorbitano dalla business judgment rule: in relazione a tali addebiti, parte attrice ha prodotto gli estratti conto che dimostrano gli esborsi sostenuti dalla CI e riconducibili alla carta di credito di per T_ spese che la CI allega essere prive di alcuna giustificazione. Tra di esse si annoverano, a titolo meramente esemplificativo, pasti al ristorante per importi elevati, abbonamenti a riviste o a “Apple I-Tunes”, numerose trasferte aeree. La CI ha poi allegato di avere pagato alcune sanzioni amministrative riferite alla vettura in uso a La circostanza che la vettura indicata nei verbali di T_ contestazione e la carta di credito di cui alla documentazione contabile in atti fossero in uso a è stata confermata in sede di istruttoria orale (testi e T_ _1
. A fronte di tali allegazioni, e LL prova dei relativi esborsi, era TE T_ tenuto provare trattarsi di spese sostenute nell'interesse LL CI. Sul punto, il convenuto nulla ha allegato o provato limitandosi a deduzioni del tutto generiche. Da quanto sin qui esposto discende che a condannato a versare, in favore LL T_ CI attrice, l'importo di euro 33.340,00, oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data LL domanda alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale sulla somma rivalutata all'attualità dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo”.
3.3 La motivazione è corretta e va confermata. Per contro, il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
Nello specifico – richiamate nuovamente le considerazioni sopra svolte con riguardo alla tesi LL preclusione LL CI alla proposizione dell'azione di responsabilità per i danni cagionatile dall'ex D.G. – in merito alla tesi per cui si tratterebbe in realtà di addebiti successivi alla cessazione del rapporto di lavoro tra l'ing. e la T_
con la conseguenza che gli stessi andrebbero addebitati a terzi, ne va CP_6 esclusa in radice la fondatezza alla luce delle chiare risultanze dei prospetti riassuntivi delle spese addebitate sulla carta di credito aziendale in uso al direttore generale
(prodotti dalla CI attrice sub doc. 20 allegato all'atto di citazione T_ introduttivo, qui riprodotto nel fascicolo telematico di parte sub “allegato fascicolo di primo grado, quarta parte.zip”), che smentiscono in termini oggettivi detta
15 affermazione, risultando eseguiti in epoca precedente (e segnatamente nel 2009,
2010, 2011) quando la carta di credito che la CI aveva messo a disposizione del proprio dirigente affinché se ne valesse per l'esecuzione di spese di stretta pertinenza all'esercizio delle sue mansioni risultava ancora pacificamente in uso al medesimo, il quale, peraltro, non risulta avesse ceduto a terzi i codici operativi, né ebbe mai a contestare l'estraneità a sé delle spese addebitate risultanti dall'estratto conto che evidentemente gli veniva trasmesso dalla CI alla quale era intestato.
Quanto al rilievo per cui la CI non avrebbe immediatamente contestato al D.G. la non pertinenza delle spese di cui si tratta all'esercizio dell'incarico, ne va esclusa qualsiasi rilevanza, non essendovi alcun onere (comunque non allegato dall'appellante), né legale, né contrattuale, di immediata contestazione al riguardo, sicché la contestazione postuma rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro tra il dirigente e la CI deve ritenersi validamente effettuata.
4. Quarto motivo.
4.1 Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione assunta dal Tribunale in merito alla proposta domanda riconvenzionale di danni, assumendo che questa non sarebbe “condivisibile” alla luce delle evidenze documentali offerte in produzione in primo grado (consistenti in numerosi articoli di stampa), che comproverebbero, senza la necessità di una particolare illustrazione dei fatti, l'esistenza di una “programmata attività di denigrazione LL persona e del professionista con lo scopo di T_ individuare in capo a lui il capro espiatorio, a cui di volta in volta attribuire tutte le responsabilità LL gestione asseritamente non efficiente dell'aeroporto.
Responsabilità che sono state, invece, artatamente escluse in capo al vecchio
Presidente ed a tutti gli altri amministratori che, evidentemente, avevano ed hanno un peso politico tale da evitare loro il tritacarne mediatico a cui invece è stato sottoposto l'ex D.G.”. Ripropone, quindi, la domanda di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non patrimoniali) in tesi sofferti per effetto di tale condotta diffamatoria che lo avrebbe estromesso definitivamente dal mercato del lavoro e gli avrebbe altresì causato gravi danni psicofisici.
4.2 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in questi termini: “5) Sulla domanda riconvenzionale. Va ora esaminata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, che allega di essere stato vittima di una campagna mediatica denigratoria, realizzata avverso la pubblicazione di numerosi articoli, prevalentemente pubblicati sui quotidiani locali, che lo vedrebbero quale responsabile LL gestione asseritamente non efficiente dell'aeroporto. Secondo la prospettazione
16 di tali notizie sarebbero state divulgate alla stampa necessariamente dalla T_ NT CI , il cui intendo sarebbe quello di far diventare l capro espiatorio T_ di tutte le pecche asseritamente riconducibili alla precedente gestione amministrativa. chiede quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non T_ patrimoniali patiti a causa di tale condotta, quantificati in euro 2.500.000,00. La domanda non merita accoglimento. Va premesso che le allegazioni di parte attrice sono oltremodo generiche. A fondamento dei propri assunti, ha prodotto T_ oltre 60 articoli di stampa (doc. n. 36/96), nei quali vengono effettivamente riportate notizie inerenti l e afferenti al periodo in cui egli rivestiva la carica NTroparte_1 di Direttore Generale, molti dei quali tuttavia riportano fatti oggettivi, quali le sue dimissioni, la pendenza di alcune indagini avviate dalla Procura, il cambio di politica gestionale attuato dal nuovo organo amministrativo. Molti degli articoli, inoltre, non contengono dichiarazioni provenienti dalla CI ma da esponenti politici che criticano la gestione dell'Aeroporto riconducibile a di talché di tali T_ dichiarazioni la CI non può essere chiamata a rispondere. Era quindi onere di parte attrice quello di allegare in modo specifico e puntuale quali fossero le dichiarazioni specificatamente riconducibili alla CI e offrire gli elementi utili ad apprezzarne il contenuto diffamatorio. Parte attrice si è invece limitata contestualizzare, nei propri atti difensivi, esclusivamente il doc. n. 45, ove vengono riportate, tra virgolette, le dichiarazioni del vice presidente LL OC , CP_1
nelle quali egli riferirebbe che il contrato RY IR non sarebbe stato NTroparte_11 portato all'attenzione del CdA. Si tratta di dichiarazioni che, pur contenendo dei dati non pienamente conformi al vero (essendo documentato che l'Operazione RY IR era stata discussa e approvata dal CdA salve le modifiche apportate da in T_ sede di stipula che tuttavia non alteravano l'assetto generale dato all'operazione) NT provengono da un soggetto distinto dalla CI e non vi è alcun elemento che induca a ritenere che egli, nel corso dell'intervista, abbia parlato non in nome proprio ma in nome e per conto LL CI, sicché nemmeno tale dichiarazione può essere addebitata alla CI attrice. Da quanto sin qui esposto discende che la domanda riconvenzionale di eve essere rigettata”. T_
4.3 La motivazione è corretta e va confermata. Per contro, il motivo in esame è inammissibile per evidente difetto di specificità, risolvendosi nella mera ripetizione di una tesi (la preordinazione e la coltivazione da parte LL CI di CP_6 un'insistita campagna di stampa oggettivamente diffamatoria a carico dell'ex direttore generale, ordita per finalità eminentemente politiche, trattandosi di una
17 CI a larga partecipazione pubblica), relativamente alla quale va però osservato, da un lato, che non ne è stata fornita alcuna specificazione, né addotta alcuna spiegazione circa la ragione ad essa sottostante, così come non ne è stato offerto alcun oggettivo riscontro, e dall'altro, che la stessa non può ritenersi “in re ipsa” per il solo fatto che le notizie propalate dalla stampa non potessero (ragionevolmente) che provenire dall'interno LL stessa Come è stato correttamente CP_6 sottolineato dal Tribunale, era infatti onere dell'attore in riconvenzionale allegare in modo specifico e puntuale quali fossero le dichiarazioni specificatamente riconducibili alla CI (e non già personalmente a suoi componenti, che potevano ragionevolmente avere un interesse proprio, o LL propria parte politica di riferimento, a fornire determinate dichiarazioni circa lo sviluppo del “progetto”
RYair e più in generale in merito allo stato economico LL partecipata CP_6
e offrire gli elementi utili ad apprezzarne il contenuto oggettivamente
[...] diffamatorio LL propria personalità professionale.
La domanda, oltre che genericamente dedotta, è in ogni caso infondata nel merito, non risultando dall'esame degli articoli di stampa prodotti dall'appellante alcuna dichiarazione illecita direttamente riconducibile alla CI lesiva dell'onore e del decoro personale e professionale dell'ex direttore generale, risolvendosi in buona sostanza le dichiarazioni in contestazione nella mera sottolineatura delle criticità che avrebbe presentato, sotto il profilo dei flussi finanziari, il piano industriale prevedente l'ingresso di RYair sullo scalo veronese;
criticità peraltro non frutto di gratuite illazioni, ma segnalate nel report predisposto dalla CI di consulenza incaricata da risultando irrilevante sotto il profilo risarcitorio qui in esame la CP_6 circostanza che il Tribunale abbia poi ritenuto che l'operazione RYair/aeroporto di
Verona-Villafranca non avesse di per sé un carattere oggettivamente “irrazionale o antieconomico”, valutazione peraltro effettuata sulla base del limitato compendio probatorio offerto dalla stessa CI attrice, che non ha prodotto in causa l'intero set informativo strumentale allo svolgimento delle analisi eseguite dalla CI di consulenza (cfr. sentenza, pag. 17, secondo cpv.).
In disparte l'osservazione che non risulta neppure dedotto che all'ing. sia T_ stata interdetta dalla Stampa, in concorso con la CI la possibilità CP_6 di controdedurre e di offrire, quindi, la propria versione dei fatti, eventualmente anche sottolineando il dato, rimasto in questa causa sullo sfondo, per cui nel caso di un aeroporto a larga partecipazione pubblica, ciò che rileva, al di là dei meri dati
18 contabili, è il servizio che questo è volto a prestare a favore del “territorio” alla cui cura sono preposti quegli stessi enti pubblici soci LL CI che ne ha la gestione.
In realtà, ciò di cui si duole l'ing. è di essere stato per lungo tempo “sotto i T_ riflettori” LL stampa, ma ciò non ha nulla a che a che vedere con la dedotta
“campagna diffamatoria” che sarebbe stata ordita a proprio carico (in realtà qui non emersa in termini apprezzabili), quanto piuttosto con la oggettiva rilevanza del caso e con la rilevanza dello stesso anche sotto il profilo penale.
Da ultimo, per mera completezza di disamina, è appena il caso di aggiungere come non vi sia alcun riscontro in merito alla sussistenza di un nesso di causa ad effetto tra la pretesa condotta diffamatoria che sarebbe stata posta in essere da CP_6 in danno dell'ing. e i danni (patrimoniali e non patrimoniali) da questi T_ dichiaratamente sofferti, né dell'esistenza e dell'entità di detti danni, risultando del tutto insufficiente il corrispondente quadro probatorio.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di , e quindi LL liquidazione controllata disposta a carico Parte_1 del medesimo, in persona del liquidatore, dott. e a favore LL Parte_2 appellata CI con NTroparte_1 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi, di studio, di introduzione e decisoria, in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello, nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media” (evidenziato che la complessità del giudizio nel presente secondo grado risulta deteriore rispetto a quella che il giudizio aveva nel precedente primo grado).
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, LL sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2113/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
19 a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 951/2021;
b) condanna l'appellante , e quindi la liquidazione controllata Parte_1 disposta a carico del medesimo, in persona del liquidatore, dott.
[...]
a rimborsare all'appellata CI Parte_2 NTroparte_1 le spese di lite del secondo grado, che liquida, per compensi,
[...] in € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta,
e c.p.a. come per legge;
c) dà atto LL sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28.3.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2113/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 3.11.2021, vertente
TRA
, C.F. e quindi ora dott. in Parte_1 C.F._1 Parte_2 qualità di liquidatore nominato nella procedura di liquidazione controllata dichiarata aperta dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 250/2023 del 25.9.2023 nei confronti dell'ing. rappresentato e difeso dall'avv. Massimo De Martini, con Parte_1 domicilio eletto presso il difensore, in Padova, Piazza Insurrezione n. 1, appellante
E NT (“ ”), in persona del legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore e presidente del C.d.A., dott. , con sede CP_3 legale in Sommacampagna (VR), fraz. Caselle, c/o Aerostazione Civile, C.F. e P.I.
, Numero REA VR – 161191, rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_1
Lamberto Lambertini e Davide Pachera, con domicilio eletto presso i difensori, in
Venezia – Mestre, Via Torino 151/A, appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 951/2021, pubblicata il 17.5.2021, Repert. n.
2652/2021, che ha definito la causa n. 10680/2015 R.G., promossa con atto di
1 citazione notificato il 4.12.2015 da contro NTroparte_1 T_
avente ad oggetto: azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2396 c.c.;
[...] causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante:
“In via istruttoria: ammettersi la prova testimoniale sul seguente capitolo: “vero che in data 02/12/2011 la dott.ssa responsabile dell'Ufficio Stampa Per_1 dell'Aeroporto scusandosi con l'ing. er la campagna stampa nei suoi CP_1 T_ confronti comparsa nel [quotidiano] “L'Arena di ” ed in altri quotidiani, gli CP_1 riferiva che tale campagna non era opera sua, in quanto il Presidente del C.d.A.,
, l'aveva sollevata dal trattare con la stampa tale argomento disponendo che CP_3 se ne occupava personalmente lui”. Si indica a testimone la dott.ssa Per_1
Ammettersi C.T.U. medico-legale volta ad accertare e descrivere le varie patologie psico-fisiche lamentate dal e di cui alla documentazione medica prodotta T_ valutando il grado di invalidità permanente e l'inabilità temporanea derivanti dalle medesime, nonché il nesso di causalità tra le stesse e i fatti lamentati dal convenuto nei suoi scritti difensivi. Nel merito: in accoglimento dell'appello, e in parziale riforma dell'appellata sentenza, rigettarsi le domande di oggetto dei capi del CP_2 provvedimento qui impugnati per i motivi di cui in narrativa del presente atto con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio. In via riconvenzionale, e nel merito: condannarsi la convenuta appellata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale. Condannarsi la convenuta appellata al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto ex artt. 2043 e 2059 c.p.c. in misura di € 2.500.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia”; conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare: - dichiarare l'interruzione del presente procedimento ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 143, comma 3 CCII, stante l'apertura LL procedura di liquidazione controllata a carico dell'ing. dichiarata con sentenza Parte_1 del Tribunale di Brescia n. 250/2023 in data 25.09.2023; - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello proposto dall'ing. Nel Parte_1 merito: - confermare la sentenza del Tribunale di Venezia oggetto del gravame e, in ogni caso, dichiarare inammissibile l'appello dell'ing. e comunque Parte_3 respingere e rigettare integralmente le domande tutte svolte dall'ing. T_ nei confronti LL CI
[...] NTroparte_1 con l'atto di citazione in appello del 3 novembre 2021, in quanto infondate in
[...]
2 fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto. In ogni caso: - con vittoria di spese e di compensi di causa, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. e accessori di legge tutti”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Oggetto di impugnazione è la sentenza indicata in oggetto, con la quale il
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente provvedendo sulla causa n. 10680/2015 R.G., promossa dalla NTroparte_1 contro l'ing. ex direttore generale LL medesima
[...] Parte_1 CI, avente ad oggetto l'azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2396 c.c., ha, da un lato, accolto parzialmente le domande attoree e, dall'altro, respinto la domanda riconvenzionale del convenuto, così statuendo: “accerta la responsabilità di T_ er i fatti descritti in motivazione;
condanna a versare, in
[...] Parte_1 favore di , l'importo di euro NTroparte_1
94.340,00, oltre a rivalutazione secondo gli indici istat dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici Istat dalla data LL domanda alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale sulla somma rivalutata all'attualità dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo;
compensa in ragione di 4/5 le spese di lite;
condanna a rifondere Parte_1 in favore di , la residua quota di NTroparte_1
1/5 delle spese di lite, quota che si liquida in € 647,00 per esborsi ed € 5.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
pone le spese di ctu, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte attrice in ragione di 4/5 e di parte conventa in ragione di 1/5”.
2. Nello specifico, la CI NTroparte_1 con l'atto di citazione indicato in epigrafe conveniva in giudizio avanti alla Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia l'ing. Parte_1 nella sua qualità di (ex) direttore generale LL CI negli anni 2009, 2010 e 2011, esercitando nei suoi confronti l'azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2396 c.c., a fondamento LL quale, premesso: i) che l'ing. nel gennaio 2009 era stato T_ nominato Direttore LL Business Unit, per poi vedere progressivamente ampliate le proprie funzioni con il conferimento, dapprima LL funzione di Datore di Lavoro e poi di supporto alla Direzione Generale, fino ad essere formalmente nominato direttore generale in data 18 settembre 2009; ii) che l'atto di nomina attribuiva al
3 utti i poteri necessari per realizzare le politiche aziendali, per attuare i piani T_ di sviluppo al fine di raggiungere gli obiettivi di reddittività LL CI, con un limite di spesa di € 100.000; iii) che in data 22 giugno 2011 all'ing. erano stati T_ inoltre conferiti i poteri di Accountable Manager, ossia di responsabile LL certificazione aeroportuale, con attribuzione di tutti i mezzi economici necessari all'assolvimento dell'incarico, deduceva che l'ex direttore generale nell'esecuzione dell'incarico si era reso responsabile di plurimi atti di mala gestio, caratterizzati da irrazionalità e negligenza, in relazione ai quali il C.d.A. non era stato correttamente informato;
lo stesso avrebbe poi ecceduto le deleghe conferitegli sottoscrivendo numerosi contratti senza previa autorizzazione del C.d.A.; avrebbe inoltre sostenuto spese personali utilizzando la carta di credito aziendale. Più in particolare, al T_ risultavano contestate le seguenti condotte: A) Operazione RYair: si tratta di un'operazione commerciale che avrebbe comportato la concessione a detta
Compagnia aerea di incentivi del tutto fuori mercato e finanziariamente insostenibili, senza che la valutazione di tale operazione fosse stata diligentemente valutata sotto il profilo LL convenienza e LL fattibilità; poi, nel presentare e sottoporre T_ al C.d.A. l'operazione avrebbe sottaciuto al C.d.A. importanti informazioni, inducendolo ad approvarla, rappresentando dei dati del tutto irrealistici;
T_ aveva già sottoscritto un Memorandum of understanding prima di sottoporlo al C.d.A. ed avrebbe poi sottoscritto un contratto a condizioni parzialmente diverse da quelle autorizzate dal C.d.A.; l'operazione prevedeva anche la gravosa e onerosa realizzazione di un Terminal dedicato ai passeggeri RYair (c.d. Terminal 2) che aveva comportato l'assunzione di ingenti costi, ma che si sarebbe rivelato del tutto inutile e sarebbe stato pertanto dismesso;
in esecuzione di tale operazione sarebbero stati poi sottoscritti inutilmente degli impegni irrevocabili ad acquistare due aree da dedicarsi a parcheggio;
anche tali contratti si sarebbero rivelati del tutto inutili e tali da costringere la a sottoscrivere una transazione in forza NTroparte_1 LL quale la CI, per sciogliersi dal vincolo contrattuale, dovette corrispondere alla controparte l'importo di euro 100.000,000. B) Concessione agli altri vettori aerei di incentivi gravemente onerosi in violazione dei limiti di mandato. C) Sottoscrizione di contratti di locazione commerciale privi di alcuna utilità per la CI. D)
Ingiustificato conferimento, senza autorizzazione, di incarichi esterni di consulenza e servizi. E) Arbitraria gestione del personale dipendente, mediante assunzione di 17 nuovi lavoratori e attivazione o proroga di 14 contratti a progetto. F) Utilizzo di risorse aziendali per spese irrazionali o per spese personali e comunque non sostenute
4 nell'interesse LL CI. Sulla base di tali contestazioni la CI attrice chiedeva l'accertamento LL responsabilità del convenuto e, per l'effetto, la sua condanna a risarcire i danni causatile, quantificati in complessivi euro 23.421.981,00.
3. L'ing. i costituiva in giudizio eccependo: a) in via preliminare, il difetto T_ di legittimazione ad agire, e comunque l'improcedibilità LL domanda, autorizzata dal solo C.d.A., ma non anche dall'assemblea dei soci, difettando la delibera assembleare di autorizzazione;
b) la nullità dell'atto di citazione;
c) la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi tra il legale rappresentante LL CI attrice e la CI medesima, essendo il Presidente del C.d.A. potenzialmente destinatario di un'autonoma azione di responsabilità e quindi portatore di un interesse personale ad ottenere un giudizio di condanna del convenuto, così concentrando l'attenzione su un soggetto estraneo al C.d.A. Nel merito contestava ogni addebito, assumendo, in estrema sintesi: i) che l'operazione RYair era stata congegnata nell'ambito del
Piano di Investimenti Aeroportuale, che si prefiggeva l'obiettivo di investire sulle compagnie low-cost al fine di consentire all di rinnovare le proprie strategie CP_1
e rendersi maggiormente competitivo nei confronti degli aeroporti concorrenti, rispetto ai quali si trovava in posizione ampiamente deficitaria;
si trattava di un'operazione meditata, vantaggiosa per la CI, ampiamente discussa, verificata dalla CI di revisione ed altresì approvata dal C.d.A. LL CI;
ii) che CP_4 aveva dato esecuzione alle direttive del C.d.A., dovendo poi subire il fatto che l'organo amministrativo nominato successivamente non aveva condiviso l'operato del precedente, così mutando le proprie politiche gestionali a discapito LL CI, che non aveva potuto portare ad integrale esecuzione il progetto deliberato in precedenza;
iii) che le modifiche apportate al contratto definitivo sottoscritto con
RYair erano solo marginali e non avevano comunque cagionato alla CI alcun danno;
iv) che anche i progetti relativi all'acquisizione del Terminal 2 e dell'area
Calzoni, da adibirsi a parcheggio, erano stati frutto di uno studio accurato e di adeguata istruttoria ed erano stati ingiustificatamente abbandonati dalla CI.
Peraltro, il contratto preliminare di acquisto dell'area era stato sottoscritto dal
Presidente del C.d.A., per sua iniziativa e decisione;
v) che gli incentivi Per_2 rinnovati a favore dei vettori aerei risalivano a contratti posti in essere da chi lo aveva preceduto ed erano stati pertanto solamente prorogati o portati ad esecuzione;
si trattava in ogni caso di contratti sottoposti al C.d.A., il quale tuttavia non aveva mai manifestato un significativo interesse ad esaminare le relative operazioni;
vi) che anche i contratti di locazione immobiliare di cui si doleva la CI erano stati
5 sottoscritti dal Presidente del C.d.A., vii) che gli affidamenti di incarichi Per_2 ad erano avvenuti in esecuzione di un contratto quadro con NTroparte_5 scadenza 30.9.2012 stipulato tra i Presidenti di e l'Amministratore CP_1
Unico di , di talché lo stesso si era limitato a dare esecuzione al NTroparte_5 contratto quadro;
viii) che gli addebiti riferiti alla gestione degli incarichi di consulenza e all'assunzione di nuovo personale erano del tutto generici, avendo operato in qualità di Direttore Generale nello stretto ambito delle deleghe conferitegli, ed anzi essendosi in più occasioni adoperato per evitare di dare luogo a favoritismi;
ix) che gli addebiti riferiti all'utilizzo di risorse aziendali a fini personali erano parimenti generici. Esisteva comunque una procedura aziendale che prevedeva l'addebito diretto in busta paga del dipendente delle spese non supportate da adeguate pezze giustificative;
nel conteggio di parte attrice erano inserite anche spese avvenute in data successiva alla cessazione dall'incarico. In definitiva, dopo aver sottolineato che le mansioni del
Direttore Generale rivestono natura prettamente esecutiva, essendo chiamato ad eseguire le deliberazioni del C.d.A., ha affermato di avere operato secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che le scelte gestionali operate nell'ambito LL delega conferitagli erano state adottate con diligenza e comunque dovevano reputarsi insindacabili, alla luce LL business judgment rule. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande e altresì proposto in via riconvenzionale domanda di condanna dell al risarcimento dei danni patiti a causa e in NTroparte_1 dipendenza di una campagna mediatica di natura diffamatoria, fonte di ingenti pregiudizi, sia patrimoniali, che non patrimoniali, quantificati in complessivi euro
2.500.00,00.
4. La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, delle prove orali richieste dall'attrice (quelle vertenti sulle spese indebite sostenute da T_ con la carta di credito aziendale) e di C.T.U. (volta a verificare, con criterio di valutazione ex ante se il convenuto si fosse attenuto ai limiti e alla diligenza richiesti dalla natura e dalla complessità dell'incarico in relazione alle seguenti operazioni: 1.
“Affare RYair”;
2. Acquisizione dell'area c.d. Calzoni;
3. Conclusione dei contratti con altre compagnie aeree di cui a pag. 25 dell'atto di citazione;
4. NTratti di locazione di cui a pag. 28 dell'atto di citazione;
5. NTratti di consulenza e servizi di cui ai doc. n. 17 e 18 di parte attrice;
6. NTratti di lavoro di cui ai doc. n. 19 e 55 di parte attrice), e quindi decisa con la sentenza qui impugnata.
5. Ha proposto tempestivamente appello l'ing. chiedendo la riforma T_ parziale LL sentenza sulla base di quattro motivi, così concludendo: “In via
6 istruttoria: ammettersi la prova testimoniale sul seguente capitolo: “vero che in data
02/12/2011 la Dott.ssa responsabile dell'Ufficio Stampa dell Per_1 CP_1
scusandosi con l'ing. per la campagna stampa nei suoi confronti
[...] T_ comparsa nel L'Arena di ed in altri quotidiani gli riferiva che tale campagna CP_1 non era opera sua in quanto il Presidente del C.d.A. l'aveva sollevata dal CP_3 trattare con la stampa tale argomento disponendo che se ne occupava personalmente lui”. Si indica a testimone la dott.ssa Ammettersi Ctu medico legale volta Per_1 ad accertare e descrivere le varie patologie psico-fisiche lamentate dal e di T_ cui alla documentazione medica prodotta valutando il grado di invalidità permanente
e l'inabilità temporanea derivanti dalle medesime nonché il nesso di causalità tra le stesse ed i fatti lamentati dal convenuto nei suoi scritti difensivi. Nel merito: in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'appellata sentenza, rigettarsi le domande di AVC oggetto dei capi del provvedimento qui impugnati per i motivi di cui in narrativa del presente atto con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio. In via riconvenzionale e nel merito: condannarsi la convenuta appellata al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale.
Condannarsi la convenuta appellata al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto ex artt. 2043 e 2059 c.p.c. in misura di € 2.500.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
6. La si è ritualmente NTroparte_1 costituita nel giudizio d'appello instando, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., e nel merito per la conferma LL sentenza, con conseguente integrale rigetto di tutte le domande svolte dall'appellante.
7. In data 25.9.2023, con sentenza n. 250/2023, il Tribunale di Brescia, su ricorso di ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata a carico CP_6 dell'ing. nominando liquidatore il dott. T_ Parte_2
8. Con le note d'udienza del 14.12.2023, ai sensi dell'art. 300 e 302 c.p.c., si è costituito in prosecuzione nel giudizio d'appello il liquidatore dott. Parte_2 riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate dall'ing. nel T_ proprio atto d'appello.
9. Esclusa, con provvedimento del 18.1.2024, la necessità di disporre l'interruzione del processo, siccome assorbita dalla intervenuta spontanea costituzione del liquidatore nel giudizio d'appello, la causa è stata riservata in
7 decisione in relazione alle conclusioni sopra trascritte e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni LL decisione.
1. Primo motivo.
1.1 Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento LL somma di € 48.000 a titolo di risarcimento “dei maggiori costi sostenuti dalla in ragione delle modifiche contrattuali NTroparte_1 dallo stesso sottoscritte senza autorizzazione”, pari a un incremento di 0,20 centesimi per ogni passeggero. Deduce, nello specifico: i) l'errata valutazione dei fatti in relazione alla ritenuta responsabilità del direttore generale per la sottoscrizione del contratto con RYair a condizioni diverse – e deteriori – rispetto a quelle previste dal Memorandum of understandings, non essendosi tenuto adeguatamente conto del fatto che il C.d.A. non aveva espressamente contestato tale scelta del D.G., che sarebbe stata pertanto ratificata ex post;
ii) l'omessa valutazione dell'eccezione secondo cui, in sede di conciliazione raggiunta avanti alla D.P.L., la CI aveva rinunciato a pretendere qualsiasi risarcimento dall'ex dirigente per la risoluzione del rapporto di lavoro;
iii) l'errata valutazione dell'estensione dei poteri del D.G., da ritenersi sovrapponibili a quelli dell donde la piena legittimità LL condotta CP_7 dallo stesso tenuta con il sottoscrivere l'accordo con RYair alle (seppure diverse) condizioni definitivamente formalizzate, risultando comunque raggiunto lo scopo avuto a mente dalla CI e certamente perseguito dal C.d.A., che non a caso non aveva sollevato alcuna doglianza in merito.
1.2 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
1.3 Procedendo in ordine di priorità logico-sistematica dal punto ii), va innanzitutto esclusa la sussistenza LL preclusione invocata dall'appellante, il quale assume che, avendo definito in sede di conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro
l'intera propria posizione, risultava per la CI impossibile agire nei propri confronti per ragioni di credito che erano state in quella sede definitivamente rinunciate (cfr. atto d'appello, pag. 13: “(omissis) A pag. 71 LL comparsa di risposta lo scrivente patrocinio allegava che le parti erano addivenute alla risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale in data 20.12.2011 – ovvero ben un anno e mezzo dopo la sottoscrizione del contratto con RY IR – in modo consensuale avanti alla D.P.L. di
ed ai sensi dell'art.410 c.p.c. (vedasi doc.36 convenuto). Il verbale di CP_1
8 conciliazione premetteva espressamente che oggetto LL risoluzione era non soltanto il “rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale a tempo indeterminato in virtù del quale il dott. icopre T_
l'incarico di Direttore Generale...” ma altresì “tutti gli incarichi rivestiti dal dott. ell e nelle CI controllate dalla datrice di lavoro di cui T_ NTroparte_1 in premesse tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quello di Accountable
Manager, Direttore Generale, Datore di Lavoro ai fini LL sicurezza e Rup”. Il verbale precisava poi che in relazione al rapporto di lavoro, nei termini come appena definiti,
“nessuna delle parti avrà diritto, per detta risoluzione, al preavviso e/o al risarcimento alcuno”. Come se ciò non bastasse, e ad ulteriore eclatante dimostrazione LL stridente inconciliabilità tra l'azione di responsabilità promossa anni dopo e la diversa volontà espressa da AVC avanti alla D.P.L., AVC in quella sede riconosceva a T_ oltre agli emolumenti dovutigli per legge, l'ulteriore somma di € 200.000,00 a titolo di incentivo all'esodo!!! Decisione assolutamente incompatibile con quella di pretendere qualsiasi risarcimento danni in relazione al rapporto dirigenziale intercorso. Ne consegue come alcuna successiva richiesta risarcitoria potesse essere promossa nei confronti di per quei medesimi titoli dedotti nella transazione T_ conclusa avanti alla D.P.L. di evidente natura tombale (art. 410 c.p.c.). E diversamente non potrebbe essere atteso che proprio l'art. 2396 c.c., nel prevedere
l'applicazione ai direttori generali delle norme che regolano la responsabilità degli amministratori, fa “salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la CI”).
Il contenuto del verbale di conciliazione (doc. 36 di p.c.) rende invero evidente come oggetto LL trattativa, poi conclusasi nei termini rappresentati nel verbale, fossero le sole questioni (già insorte o anche solo prospettabili) attinenti alle ragioni LL risoluzione del rapporto di lavoro tra la e il proprio direttore generale in CP_6 relazione a tutti gli incarichi da questi ricoperti, ma non anche le azioni (quale quelle di responsabilità di cui qui si tratta) esercitabili dalla CI con riguardo a pregresse condotte (omissive o commissive) poste in essere dal dirigente durante il suo incarico;
azioni LL cui pretesa rinuncia non vi è peraltro traccia, né nel preambolo del verbale, né nelle conclusioni.
E d'altra parte evidente, sulla base del tenore (letterale e sistematico) dell'espressione che l'appellante assume qui rilevante nel senso dallo stesso auspicato (“nessuna delle parti avrà diritto, per detta risoluzione, al preavviso e/o al risarcimento alcuno”), che il diritto al risarcimento del danno oggetto di rinuncia è
9 quello (e solo quello) che avrebbe potuto essere esercitato in dipendenza dell'omesso rispetto del termine di preavviso, ma non anche quello relativo alle condotte violative dei doveri di diligenza spettanti al direttore generale allo stesso poi contestate, peraltro non chiaramente evincibili in quel momento, essendo emerse in termini di apprezzabile evidenza solo a seguito dell'attività ispettiva posta in essere dalla Pt_4 nel 2014.
Con l'ulteriore considerazione che la transazione sull'azione di responsabilità, così come il suo esercizio, avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, essere oggetto di specifica deliberazione dell'assemblea dei soci, che nella specie però non sussiste.
Ciò significa che la conciliazione sottoscritta in sede protetta non ha nulla a che vedere con il ruolo di Direttore Generale assunto dall'ing. oggetto del T_ procedimento promosso da avanti al Tribunale di Venezia, né potrebbe CP_6 in alcun modo estendere i suoi effetti ai profili risarcitori la cui transazione o rinuncia
è riservata all'assemblea dei soci.
1.4 Quanto ai due ulteriori profili in contestazione – sub i) e sub iii) – l'appellante si limita nella sostanza a ripetere, solo arricchendole con valutazioni personali prive di riscontro, le tesi sostenute in primo grado, tesi che sono state però esaminate e confutate dal Tribunale sulla base di considerazioni (cfr. sentenza, pag. 20: “Va ora rilevato che parte attrice si duole anche del fatto che il il contratto concluso in data
28.06.2010 prevedesse delle condizioni diverse e peggiorative rispetto a quelle indicate nel Memorandum Of Understanding sottoposto e approvato dal CdA. La circostanza non è contestata: non convincono le deduzioni di circa il fatto T_ che egli avrebbe avuto un certo margine di manovra nella stipula del contratto definitivo, essendo ben chiaro, dalla lettura dei verbali del CdA già menzionati, che egli era stato delegato a sottoscrivere il contratto con RY IR alle condizioni di cui al Memorandum Understanding, non essendovi invece alcuna prova di una successiva autorizzazione a concluderlo a conclusioni diverse. Nemmeno vi è prova alcuna che
RY IR avesse preteso delle modifiche senza le quali l'operazione non sarebbe stata sottoscritta. In ogni caso, sarebbe stato onere di quello di sottoporre T_ nuovamente le modifiche al CdA, del che non è offerta alcuna prova. Da ciò consegue che dovrà rispondere dei maggiori costi sostenuti da in T_ NTroparte_1 ragione delle modifiche contrattuali dallo stesso sottoscritte senza autorizzazione. Si tratta di un incremento di 0,20 cent per ogni passeggero. Ed invero, tale maggior costo rappresenta, nel caso in esame, una voce di danno, non essendovi alcuna prova che il contratto non si sarebbe concluso alle condizioni originarie e dovendosi pertanto
10 NT ritenere che, a causa LL condotta di abbia corrisposto degli importo T_ maggiori rispetto a quelli deliberati dall'organo amministrativo, così subendo un danno patrimoniale di pari importo”) che non sono state fatte oggetto di specifica contestazione, né sotto il profilo fattuale (non essendo confutati i dati a tal fine rilevanti ritenuti in sentenza, e cioè: che il contratto prevedesse un costo di + 0,20 centesimi per passeggero;
che non esistesse una specifica richiesta scritta di
Rayanair di modificare le condizioni previste nel Memorandum of understanding quale condizione indispensabile per procedere alla stipulazione del contratto;
che fosse oggettivamente possibile sottoporre al C.d.A. la richiesta incrementale di RYair e che il non avesse comunque dimostrato tale impossibilità), né sotto quello T_ valutativo, non essendo stata impugnata la valutazione quantitativa del ritenuto danno conseguenza (cfr. sentenza, pag. 21: “Il CTU, tenuto conto, e delle informazioni fornite dalle parti circa i passeggeri RY IR partiti dall'Aeroporto di
nel 2011, in assenza di ulteriori dati relativi al periodo di vigenza del contratto, CP_1 ha quantificato tali importi in euro 48.000,00, oltre a rivalutazione secondo indici
ISTAT dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici
ISTAT dalla data LL domanda alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale sulla somma rivalutata all'attualità dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo”).
Quanto alla pretesa ratifica a posteriori dell'iniziativa del D.G. – da ritenersi in tesi dimostrata sulla base del principio di “non contestazione” – si osserva come non sussista alcuna specifica allegazione in merito al fatto che il direttore generale abbia sottoposto al C.d.A. la questione del maggior costo per passeggero previsto dal contratto definitivamente stipulato e che questo l'abbia esaminata e favorevolmente valutata ratificando il contratto così formulato, non rilevando in tal senso la circostanza che nell'immediato né il C.d.A., né il Collegio sindacale, né l'assemblea dei soci abbia contestato al D.G. l'eccesso di delega, così come la circostanza che il
C.d.A. avrebbe “presentato con vanto e orgoglio all'Assemblea dei soci la positiva conclusione dell'affare con il nuovo vettore low cost”, trattandosi di circostanza che, oltre a risultare all'evidenza a-specifica, non dimostra che la CI, e per essa il suo organo direttivo, avesse preso in specifica considerazione tale profilo del contratto (e cioè il costo incrementale per passeggero), né comunque che avesse in tal modo inteso rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria verso il dirigente che eccedendo i limiti LL delega aveva posto le premesse per la causazione di un danno alla CI.
11 Da ultimo, quanto alla tesi secondo cui “il direttore potrebbe e dovrebbe discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote agli amministratori, e tali da non poter essere comunicate loro in tempo utile (esattamente il caso in esame), facciano ragionevolmente ritenere che costoro avrebbero assentito (argomentando ex art.
1711, comma 2, c.c.). In tale evenienza, contrariamente a quanto motivato dal
Tribunale, bene ha agito il direttore generale optando per il male minore dato che il peso dell'aggravio economico, raffrontato al valore dell'operazione, è davvero del tutto trascurabile. Viceversa, il non aver sottoscritto il contratto, avrebbe comportato
l'agire contro le univoche e chiare direttive del CdA causando un danno patrimoniale alla CI spropositato ed irreversibile” (cfr. atto d'appello, pag. 14), ne va esclusa la fondatezza, siccome basata su dati presupposti rimasti indimostrati, come correttamente rilevato dal Tribunale.
2. Secondo motivo.
2.1 Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui lo ha condannato a pagare la somma di € 13.000 a titolo di risarcimento del danno cagionato alla CI per effetto del conferimento dell'incarico di progettazione, sviluppo e coordinamento del servizio sanitario e di pronto soccorso aeroportuale a tale Efstathios UR, il quale, nonostante l'avvenuto integrale pagamento, nulla avrebbe eseguito dell'incarico conferitogli dal D.G.; si assume, nello specifico, che il
Tribunale avrebbe giudicato “ultra petita”, non essendovi una domanda specifica LL CI in tal senso, né nell'atto di citazione introduttivo, né nella prima memoria integrativa. La pretesa relativa risulterebbe in ogni caso preclusa per effetto LL conciliazione raggiunta in sede di D.P.L., come già rilevato con il primo motivo.
Ancora, nessun addebito poteva porsi a carico del D.G., posto che la scadenza dell'incarico allo UR, peraltro conferito nei limiti di spesa previsti dalla delega, era successiva alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro con la CI, la quale non avrebbe agito nei confronti del professionista per l'adempimento o il risarcimento del danno, donde la irragionevolezza di imputare al direttore generale l'inadempimento del terzo.
2.2 Il motivo è infondato.
2.3 Va in primo luogo escluso che il Tribunale si sia pronunciato “ultra petita”, atteso che in realtà la relativa contestazione risulta formulata dalla CI attrice già con l'atto di citazione di primo grado (cfr. pag. 29).
2.4 Quanto alla preclusione conseguente alla pretesa “transazione” che sarebbe stata raggiunta con la CI al momento LL risoluzione del contratto di lavoro
12 vanno richiamate le considerazioni svolte al riguardo nell'esaminare il motivo che precede.
2.5 Riguardo invece alla contestazione secondo cui sarebbe stato, di fatto, addebitato al D.G. l'inadempimento del terzo ( ), si tratta di una censura CP_8 che presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità) e di infondatezza, e non può pertanto essere accolta.
La contestazione LL CI, ritenuta poi fondata dal Tribunale, è che l'ing. T_ avrebbe conferito allo UR (come ad altri soggetti) incarichi di consulenza privi di una valida ragione tecnica, di fatto inutili ed oltretutto retribuiti pur a fronte di prestazioni mai eseguite, in tal modo incorrendo in palese violazione degli obblighi di diligenza nell'esecuzione del mandato gestorio connaturati alla sua funzione di direttore generale (cfr. atto di citazione di primo grado, pag. 29, punto 7.: “7.
L'ingiustificato conferimento di onerosi incarichi esterni di consulenza e servizi.
Egualmente privi di alcuna utilità si sono rivelati gli incarichi esterni di consulenza e prestazione di servizi che a affidato, ancora, fuori da ogni programmazione T_
e senza il coinvolgimento degli uffici tecnici competenti (cfr. doc. 17 e, in particolare,
v. l'incarico 'Sanco'). Peggio, tali consulenze e servizi si sovrapponevano all'attività già svolta dagli Uffici interni, costituendo una dannosa duplicazione, e venivano pagati pur non risultando eseguita la prestazione (v. l'incarico 'Profly', 'Costantino' e NT 'UR' di output da di , e la Parte_5 Pt_6 Pt_7 consulenza di internal audit 'Carena' una relazione programmatica di due Parte_8 paginette, che espone l'attività di auditing che si si sarebbe voluto svolgere in futuro
e non quella svolta.). I regolamenti negoziali, peraltro, non risultavano neppure redatti in forma scritta, tanto che non è stato possibile individuare l'oggetto delle CP_ prestazioni, né la disciplina pattizia (v. le consulenze 'AG GM ed 'ER
. Insomma, un intero campionario di violazioni dei più elementari CP_10 canoni di diligenza nell'esecuzione del mandato gestorio”).
Non si tratta, quindi, nella specie, dell'indebita imputazione al T_ dell'inadempimento del consulente UR, dallo stesso incaricato, quanto di una diversa contestazione, e segnatamente dell'addebito allo stesso, nella sua qualità di direttore generale, LL violazione del canone di diligenza nell'esecuzione del mandato gestorio, addebito che il Tribunale, con valutazione non fatta oggetto di specifica contestazione, ha ritenuto fondato sulla base del principio di distribuzione dell'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi LL pretesa creditoria azionata
(cfr. sentenza, pag. 27: “e) Incarico UR. In relazione a tale incarico la CI
13 lamenta che si tratterebbe di incarico pagato pur non risultando eseguita la prestazione. Si tratta di un incarico conferito da con durata di 4 mesi, che T_ aveva ad oggetto la progettazione, lo sviluppo se il coordinamento del servizio sanitario e di primo soccorso aeroportuale, mediante versamento di un compenso di euro 13.000,00 (all. 73 alla CTU). Ebbene, avendo la CI attrice allegato di non avere ricevuto alcuna prestazione da parte di UR, ed avendo altresì allegato, sul punto non contestata, di avere pagato il relativo compenso, in relazione a tale incarico incombeva su parte convenuta allegare e dimostrare quali fossero le prestazioni effettivamente eseguite in relazione a tale incarico. Nulla sul punto è stato allegato o prodotto dal convenuto, dovendosi, per l'effetto, ritenere provato
l'addebito di parte attrice. Il danno, in relazione a tale incarico, può quantificarsi in misura pari al compenso versato, per euro 13.000,00, oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici
ISTAT dalla data LL domanda alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale sulla somma rivalutata all'attualità dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo”).
Peraltro, neppure in questa sede l'appellante ha allegato (e dimostrato) quali prestazioni dovesse effettivamente eseguire lo UR e perché questi sia stato interamente retribuito nonostante il difetto integrale LL prestazione professionale che gli sarebbe stata affidata, né quali controlli abbia eseguito, o comunque disposto, per verificare l'esecuzione dell'incarico conferito.
3. Terzo motivo.
3.1 Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale di ritenerlo responsabile di pagamenti effettuati con la carta di credito aziendale per spese (di complessivi € 33.340) che la CI ha allegato non essere pertinenti. Nello specifico, dopo aver nuovamente richiamata la tesi LL preclusione all'azione di danno per effetto LL conciliazione raggiunta in sede di D.P.L., viene contestato che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il fatto che la maggior parte delle spese addebitate sarebbero successive al 20.12.2011, ovvero alla data LL restituzione LL carta di credito a seguito LL cessazione del rapporto di lavoro con la CP_6
il che dimostrerebbe che le stesse erano state effettuate da un soggetto
[...] diverso. Parimenti trascurata sarebbe poi la circostanza (significativa) che la CI non ebbe a contestargli alcunché al riguardo, limitandosi alle censure relative alle violazioni del Codice LL Strada.
14 3.2 Il Tribunale si è al riguardo così pronunciato: “È invece fondata la domanda incentrata sulla distrazione di somme sociali a fini personali. In argomento, va precisato che si tratta di addebiti di natura distrattiva che non si fondano quindi sulla violazione degli obblighi di diligenza che esorbitano dalla business judgment rule: in relazione a tali addebiti, parte attrice ha prodotto gli estratti conto che dimostrano gli esborsi sostenuti dalla CI e riconducibili alla carta di credito di per T_ spese che la CI allega essere prive di alcuna giustificazione. Tra di esse si annoverano, a titolo meramente esemplificativo, pasti al ristorante per importi elevati, abbonamenti a riviste o a “Apple I-Tunes”, numerose trasferte aeree. La CI ha poi allegato di avere pagato alcune sanzioni amministrative riferite alla vettura in uso a La circostanza che la vettura indicata nei verbali di T_ contestazione e la carta di credito di cui alla documentazione contabile in atti fossero in uso a è stata confermata in sede di istruttoria orale (testi e T_ _1
. A fronte di tali allegazioni, e LL prova dei relativi esborsi, era TE T_ tenuto provare trattarsi di spese sostenute nell'interesse LL CI. Sul punto, il convenuto nulla ha allegato o provato limitandosi a deduzioni del tutto generiche. Da quanto sin qui esposto discende che a condannato a versare, in favore LL T_ CI attrice, l'importo di euro 33.340,00, oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data LL domanda alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale sulla somma rivalutata all'attualità dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo”.
3.3 La motivazione è corretta e va confermata. Per contro, il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
Nello specifico – richiamate nuovamente le considerazioni sopra svolte con riguardo alla tesi LL preclusione LL CI alla proposizione dell'azione di responsabilità per i danni cagionatile dall'ex D.G. – in merito alla tesi per cui si tratterebbe in realtà di addebiti successivi alla cessazione del rapporto di lavoro tra l'ing. e la T_
con la conseguenza che gli stessi andrebbero addebitati a terzi, ne va CP_6 esclusa in radice la fondatezza alla luce delle chiare risultanze dei prospetti riassuntivi delle spese addebitate sulla carta di credito aziendale in uso al direttore generale
(prodotti dalla CI attrice sub doc. 20 allegato all'atto di citazione T_ introduttivo, qui riprodotto nel fascicolo telematico di parte sub “allegato fascicolo di primo grado, quarta parte.zip”), che smentiscono in termini oggettivi detta
15 affermazione, risultando eseguiti in epoca precedente (e segnatamente nel 2009,
2010, 2011) quando la carta di credito che la CI aveva messo a disposizione del proprio dirigente affinché se ne valesse per l'esecuzione di spese di stretta pertinenza all'esercizio delle sue mansioni risultava ancora pacificamente in uso al medesimo, il quale, peraltro, non risulta avesse ceduto a terzi i codici operativi, né ebbe mai a contestare l'estraneità a sé delle spese addebitate risultanti dall'estratto conto che evidentemente gli veniva trasmesso dalla CI alla quale era intestato.
Quanto al rilievo per cui la CI non avrebbe immediatamente contestato al D.G. la non pertinenza delle spese di cui si tratta all'esercizio dell'incarico, ne va esclusa qualsiasi rilevanza, non essendovi alcun onere (comunque non allegato dall'appellante), né legale, né contrattuale, di immediata contestazione al riguardo, sicché la contestazione postuma rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro tra il dirigente e la CI deve ritenersi validamente effettuata.
4. Quarto motivo.
4.1 Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione assunta dal Tribunale in merito alla proposta domanda riconvenzionale di danni, assumendo che questa non sarebbe “condivisibile” alla luce delle evidenze documentali offerte in produzione in primo grado (consistenti in numerosi articoli di stampa), che comproverebbero, senza la necessità di una particolare illustrazione dei fatti, l'esistenza di una “programmata attività di denigrazione LL persona e del professionista con lo scopo di T_ individuare in capo a lui il capro espiatorio, a cui di volta in volta attribuire tutte le responsabilità LL gestione asseritamente non efficiente dell'aeroporto.
Responsabilità che sono state, invece, artatamente escluse in capo al vecchio
Presidente ed a tutti gli altri amministratori che, evidentemente, avevano ed hanno un peso politico tale da evitare loro il tritacarne mediatico a cui invece è stato sottoposto l'ex D.G.”. Ripropone, quindi, la domanda di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non patrimoniali) in tesi sofferti per effetto di tale condotta diffamatoria che lo avrebbe estromesso definitivamente dal mercato del lavoro e gli avrebbe altresì causato gravi danni psicofisici.
4.2 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in questi termini: “5) Sulla domanda riconvenzionale. Va ora esaminata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, che allega di essere stato vittima di una campagna mediatica denigratoria, realizzata avverso la pubblicazione di numerosi articoli, prevalentemente pubblicati sui quotidiani locali, che lo vedrebbero quale responsabile LL gestione asseritamente non efficiente dell'aeroporto. Secondo la prospettazione
16 di tali notizie sarebbero state divulgate alla stampa necessariamente dalla T_ NT CI , il cui intendo sarebbe quello di far diventare l capro espiatorio T_ di tutte le pecche asseritamente riconducibili alla precedente gestione amministrativa. chiede quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non T_ patrimoniali patiti a causa di tale condotta, quantificati in euro 2.500.000,00. La domanda non merita accoglimento. Va premesso che le allegazioni di parte attrice sono oltremodo generiche. A fondamento dei propri assunti, ha prodotto T_ oltre 60 articoli di stampa (doc. n. 36/96), nei quali vengono effettivamente riportate notizie inerenti l e afferenti al periodo in cui egli rivestiva la carica NTroparte_1 di Direttore Generale, molti dei quali tuttavia riportano fatti oggettivi, quali le sue dimissioni, la pendenza di alcune indagini avviate dalla Procura, il cambio di politica gestionale attuato dal nuovo organo amministrativo. Molti degli articoli, inoltre, non contengono dichiarazioni provenienti dalla CI ma da esponenti politici che criticano la gestione dell'Aeroporto riconducibile a di talché di tali T_ dichiarazioni la CI non può essere chiamata a rispondere. Era quindi onere di parte attrice quello di allegare in modo specifico e puntuale quali fossero le dichiarazioni specificatamente riconducibili alla CI e offrire gli elementi utili ad apprezzarne il contenuto diffamatorio. Parte attrice si è invece limitata contestualizzare, nei propri atti difensivi, esclusivamente il doc. n. 45, ove vengono riportate, tra virgolette, le dichiarazioni del vice presidente LL OC , CP_1
nelle quali egli riferirebbe che il contrato RY IR non sarebbe stato NTroparte_11 portato all'attenzione del CdA. Si tratta di dichiarazioni che, pur contenendo dei dati non pienamente conformi al vero (essendo documentato che l'Operazione RY IR era stata discussa e approvata dal CdA salve le modifiche apportate da in T_ sede di stipula che tuttavia non alteravano l'assetto generale dato all'operazione) NT provengono da un soggetto distinto dalla CI e non vi è alcun elemento che induca a ritenere che egli, nel corso dell'intervista, abbia parlato non in nome proprio ma in nome e per conto LL CI, sicché nemmeno tale dichiarazione può essere addebitata alla CI attrice. Da quanto sin qui esposto discende che la domanda riconvenzionale di eve essere rigettata”. T_
4.3 La motivazione è corretta e va confermata. Per contro, il motivo in esame è inammissibile per evidente difetto di specificità, risolvendosi nella mera ripetizione di una tesi (la preordinazione e la coltivazione da parte LL CI di CP_6 un'insistita campagna di stampa oggettivamente diffamatoria a carico dell'ex direttore generale, ordita per finalità eminentemente politiche, trattandosi di una
17 CI a larga partecipazione pubblica), relativamente alla quale va però osservato, da un lato, che non ne è stata fornita alcuna specificazione, né addotta alcuna spiegazione circa la ragione ad essa sottostante, così come non ne è stato offerto alcun oggettivo riscontro, e dall'altro, che la stessa non può ritenersi “in re ipsa” per il solo fatto che le notizie propalate dalla stampa non potessero (ragionevolmente) che provenire dall'interno LL stessa Come è stato correttamente CP_6 sottolineato dal Tribunale, era infatti onere dell'attore in riconvenzionale allegare in modo specifico e puntuale quali fossero le dichiarazioni specificatamente riconducibili alla CI (e non già personalmente a suoi componenti, che potevano ragionevolmente avere un interesse proprio, o LL propria parte politica di riferimento, a fornire determinate dichiarazioni circa lo sviluppo del “progetto”
RYair e più in generale in merito allo stato economico LL partecipata CP_6
e offrire gli elementi utili ad apprezzarne il contenuto oggettivamente
[...] diffamatorio LL propria personalità professionale.
La domanda, oltre che genericamente dedotta, è in ogni caso infondata nel merito, non risultando dall'esame degli articoli di stampa prodotti dall'appellante alcuna dichiarazione illecita direttamente riconducibile alla CI lesiva dell'onore e del decoro personale e professionale dell'ex direttore generale, risolvendosi in buona sostanza le dichiarazioni in contestazione nella mera sottolineatura delle criticità che avrebbe presentato, sotto il profilo dei flussi finanziari, il piano industriale prevedente l'ingresso di RYair sullo scalo veronese;
criticità peraltro non frutto di gratuite illazioni, ma segnalate nel report predisposto dalla CI di consulenza incaricata da risultando irrilevante sotto il profilo risarcitorio qui in esame la CP_6 circostanza che il Tribunale abbia poi ritenuto che l'operazione RYair/aeroporto di
Verona-Villafranca non avesse di per sé un carattere oggettivamente “irrazionale o antieconomico”, valutazione peraltro effettuata sulla base del limitato compendio probatorio offerto dalla stessa CI attrice, che non ha prodotto in causa l'intero set informativo strumentale allo svolgimento delle analisi eseguite dalla CI di consulenza (cfr. sentenza, pag. 17, secondo cpv.).
In disparte l'osservazione che non risulta neppure dedotto che all'ing. sia T_ stata interdetta dalla Stampa, in concorso con la CI la possibilità CP_6 di controdedurre e di offrire, quindi, la propria versione dei fatti, eventualmente anche sottolineando il dato, rimasto in questa causa sullo sfondo, per cui nel caso di un aeroporto a larga partecipazione pubblica, ciò che rileva, al di là dei meri dati
18 contabili, è il servizio che questo è volto a prestare a favore del “territorio” alla cui cura sono preposti quegli stessi enti pubblici soci LL CI che ne ha la gestione.
In realtà, ciò di cui si duole l'ing. è di essere stato per lungo tempo “sotto i T_ riflettori” LL stampa, ma ciò non ha nulla a che a che vedere con la dedotta
“campagna diffamatoria” che sarebbe stata ordita a proprio carico (in realtà qui non emersa in termini apprezzabili), quanto piuttosto con la oggettiva rilevanza del caso e con la rilevanza dello stesso anche sotto il profilo penale.
Da ultimo, per mera completezza di disamina, è appena il caso di aggiungere come non vi sia alcun riscontro in merito alla sussistenza di un nesso di causa ad effetto tra la pretesa condotta diffamatoria che sarebbe stata posta in essere da CP_6 in danno dell'ing. e i danni (patrimoniali e non patrimoniali) da questi T_ dichiaratamente sofferti, né dell'esistenza e dell'entità di detti danni, risultando del tutto insufficiente il corrispondente quadro probatorio.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di , e quindi LL liquidazione controllata disposta a carico Parte_1 del medesimo, in persona del liquidatore, dott. e a favore LL Parte_2 appellata CI con NTroparte_1 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi, di studio, di introduzione e decisoria, in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello, nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media” (evidenziato che la complessità del giudizio nel presente secondo grado risulta deteriore rispetto a quella che il giudizio aveva nel precedente primo grado).
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, LL sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2113/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
19 a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 951/2021;
b) condanna l'appellante , e quindi la liquidazione controllata Parte_1 disposta a carico del medesimo, in persona del liquidatore, dott.
[...]
a rimborsare all'appellata CI Parte_2 NTroparte_1 le spese di lite del secondo grado, che liquida, per compensi,
[...] in € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta,
e c.p.a. come per legge;
c) dà atto LL sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28.3.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
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