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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14383 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF AN GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17760/25 r.g.a.c. introdotta da
(Roma, 27.3.1994), con il patrocinio dell'avvocato Giuseppe Patta;
Parte_1 ricorrente con l'intervento di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Oggetto azione ex l. 164/1982.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione chiede al Tribunale di Roma di poter ottenere la rettifica dei propri dati Parte_1 anagrafici, con indicazione del genere femminile in luogo di quello maschile, e sostituzione del nome proprio a quello che oggi risulta dai suoi documenti. Per_1
La parte attrice documenta la propria libertà di stato, e ricostruisce il proprio percorso interiore, sino alla consapevolezza di possedere un'identità femminile;
tale convincimento è stato confermato dal personale del servizio presso l'Azienda Ospedaliera “San Camillo- CP_1
Forlanini” di Roma, che evidenzia e certifica (cfr. relazione del 15.9.2025 allegata sub CP_1 doc. 7) un quadro di incongruenza di genere, definita dalla letteratura scientifica come “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”; è stata quindi intrapresa una terapia ormonale femminilizzante, che la ha portata ad assumere un 2 aspetto compiutamente femminile, come riscontrabile agevolmente dalle foto allegate al ricorso
(cfr. allegato sub doc. 3) consentendole di presentarsi nelle relazioni personali e sociali con il nome di lo staff medico evidenzia la stabilità del suo intendimento e pone in luce come Per_1 sia necessario rettificare la sua identità anagrafica adeguandola al genere cui sente di appartenere ed al suo aspetto esteriore, avendo già assunto sembianze femminili. Si legge infatti:
Il contenuto della relazione clinica rilasciata dall'Ospedale Policlinico San Martino di Genova in data 16.7.2025 (allegata sub. doc. 6) conferma la piena consapevolezza del percorso intrapreso e una forte determinazione circa le tappe ancora da percorrere.
Anche la documentazione fotografica allegata al ricorso dà conferma delle sembianze ormai 3 compiutamente femminili assunte dalla parte ricorrente per effetto dei trattamenti cui si è sottoposta.
Va dunque accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata d'ora in poi con il nome proprio Per_1
E' noto che la Corte Costituzionale ha chiarito con la sentenza 221 /2015 che le disposizioni in esame costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2
Cost. e art. 8 della CEDU)», e che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. […]
La Corte ha osservato che ... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico;
tale posizione è stata ribadita nella successiva sentenza 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere.
La Corte evidenzia poi come nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati, hanno ormai consolidato l'identità sociale della parte attrice;
l'esigenza di porsi all'esterno manifestando una identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona, appare dunque come tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale.
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 4
-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di ( Roma, 27.3.1994), con riferimento al sesso, da maschile a Parte_1 femminile, e con attribuzione del nome in luogo di “ ”. Per_1 Pt_1
- nulla sulle spese.
Roma, 3.10.2025
La GI est.
Cecilia Pratesi La Presidente
TA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF AN GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17760/25 r.g.a.c. introdotta da
(Roma, 27.3.1994), con il patrocinio dell'avvocato Giuseppe Patta;
Parte_1 ricorrente con l'intervento di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Oggetto azione ex l. 164/1982.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione chiede al Tribunale di Roma di poter ottenere la rettifica dei propri dati Parte_1 anagrafici, con indicazione del genere femminile in luogo di quello maschile, e sostituzione del nome proprio a quello che oggi risulta dai suoi documenti. Per_1
La parte attrice documenta la propria libertà di stato, e ricostruisce il proprio percorso interiore, sino alla consapevolezza di possedere un'identità femminile;
tale convincimento è stato confermato dal personale del servizio presso l'Azienda Ospedaliera “San Camillo- CP_1
Forlanini” di Roma, che evidenzia e certifica (cfr. relazione del 15.9.2025 allegata sub CP_1 doc. 7) un quadro di incongruenza di genere, definita dalla letteratura scientifica come “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”; è stata quindi intrapresa una terapia ormonale femminilizzante, che la ha portata ad assumere un 2 aspetto compiutamente femminile, come riscontrabile agevolmente dalle foto allegate al ricorso
(cfr. allegato sub doc. 3) consentendole di presentarsi nelle relazioni personali e sociali con il nome di lo staff medico evidenzia la stabilità del suo intendimento e pone in luce come Per_1 sia necessario rettificare la sua identità anagrafica adeguandola al genere cui sente di appartenere ed al suo aspetto esteriore, avendo già assunto sembianze femminili. Si legge infatti:
Il contenuto della relazione clinica rilasciata dall'Ospedale Policlinico San Martino di Genova in data 16.7.2025 (allegata sub. doc. 6) conferma la piena consapevolezza del percorso intrapreso e una forte determinazione circa le tappe ancora da percorrere.
Anche la documentazione fotografica allegata al ricorso dà conferma delle sembianze ormai 3 compiutamente femminili assunte dalla parte ricorrente per effetto dei trattamenti cui si è sottoposta.
Va dunque accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata d'ora in poi con il nome proprio Per_1
E' noto che la Corte Costituzionale ha chiarito con la sentenza 221 /2015 che le disposizioni in esame costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2
Cost. e art. 8 della CEDU)», e che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. […]
La Corte ha osservato che ... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico;
tale posizione è stata ribadita nella successiva sentenza 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere.
La Corte evidenzia poi come nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati, hanno ormai consolidato l'identità sociale della parte attrice;
l'esigenza di porsi all'esterno manifestando una identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona, appare dunque come tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale.
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 4
-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di ( Roma, 27.3.1994), con riferimento al sesso, da maschile a Parte_1 femminile, e con attribuzione del nome in luogo di “ ”. Per_1 Pt_1
- nulla sulle spese.
Roma, 3.10.2025
La GI est.
Cecilia Pratesi La Presidente
TA NZ