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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5880 del R.G. 2021 , avente ad oggetto
separazione giudiziale,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Leuzzi Biagio come da mandato in Parte_1
atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Arcangelo Controparte_1
Gaetano, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/09/2021 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 22.07.2002 in Sava (TA) con Controparte_1
Per_ e che dalla loro unione erano nati i figli , e , chiedeva Per_1 Per_2 Per_4
pronunziarsi la separazione con addebito alla moglie, alle condizioni di cui al ricorso.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di separazione,
ma addebitava la crisi coniugale al comportamento della controparte.
Adottati i provvedimenti presidenziali e nominato il giudice istruttore, all'udienza del
26.03.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione e la causa veniva riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
2 Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria relativi alla prole, occorre dare atto che all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo depositato telematicamente in data 24.03.2025.
Non resta al Tribunale che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra ed Parte_1 CP_1
così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(BR) il 10.03.1977 e nata a [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in Sava (TA) il 22.07.2002 con atto trascritto nell'apposito registro al n. 32, parte II, serie A, anno 2002;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle concordate e trasfuse nell'accordo di separazione depositato telematicamente in data 24.03.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 02.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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