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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 4-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 27-2-
2025, in data 20 marzo 2024 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11923/2023 RG Lavoro
T R A
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliata in Pozzuoli (NA) alla via Matteotti n. 15, presso lo studio degli avvocati
Giuseppe Buono e Giovanni Murano, che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti
Ricorrente
E
(P.I. ), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa giusta procura in atti dall'avv. Annalisa Sarnataro, con cui elett.te domicilia in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n. 27, presso la sede dell'Ente
Convenuta
OGGETTO: Indennità di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) per i Medici di medicina generale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 23-6-2023 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di essere medico di base convenzionato con l' , presso il Distretto n. Controparte_1
38 di Quarto, a far data dal 1-3-2020, nonché, dalla stessa data, giusta allegata Delibera di Cont costituzione della (All. 2), componente della Aggregazione Funzionale Territoriale di Quarto;
che la consta di 14 medici che operano in sedi distaccate;
di non avere mai ricevuto CP_3 la indennità per l'attività professionale espletata in regime di AFT, da rapportarsi al numero di assistiti in carico.
In diritto ha rappresentato che con L. 158/2012 si è previsto che le Cure Primarie si costituissero in forme organizzate sotto il nome di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) o Unità Complesse Cont di Cure Primarie (UCCP); che con Patto della Salute 2014-2016 (All.3), si è decretato che e entro sei mesi dalla stipula dei nuovi Accordi Collettivi Nazionali, e comunque non oltre la CP_4 vigenza del Patto stesso, debbano costituire le uniche forme di aggregazione delle Cure Primarie;
che le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) sono quindi forme organizzative monoprofessionali della Medicina Generale, cui i medici di medicina generale partecipano Con obbligatoriamente per garantire la continuità dell'assistenza; che i medici della garantiscono l'assistenza ai cittadini di riferimento dalle ore 8 alle ore 24 per sette giorni alla settimana, laddove dalle ore 24 alle ore 8 il servizio viene garantito, per le sole urgenze, dal 118; che i medici costituenti la AFT sono funzionalmente connessi tra loro mediante una “rete clinica” (ovvero una Cont struttura informatico-telematica di collegamento tra le varie schede cliniche dei MMG della , con oneri tecnici ed economici a carico della;
che la costituzione delle AAFFTT Parte_2 nella Regione Campania è avvenuta con l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina
Generale sottoscritto - ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni -in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 112/CSR del
1 21.06.2018 (All.7); che, secondo il Piano di Programmazione della Rete per l'assistenza territoriale Cont della Regione Campania 2016-2018 (All.4), I medici che compongono la individuano al loro Cont interno un coordinatore, cui è affidata la responsabilità organizzativa della volta a garantire la omogeneità dei comportamenti assistenziali e dei servizi di medicina generale e di pediatria resi agli assistiti, i quali devono essere necessariamente erogati in funzione degli obiettivi di salute definiti Cont dalla Regione;
che l'incarico di coordinatore, deliberato dalla dura tre anni rinnovabili alla scadenza naturale;
che con Decreto n. 83 del 31/10/2019 (All.5) avente ad oggetto “Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021” venivano poste le basi della costituzione definitiva delle AFT e della loro entrata a pieno regime;
che con Decreto n.15 del 17.01.2020 (All.6), veniva deliberata l'applicazione dell'accordo integrativo Regionale in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018 – Rep.n.112/CSR, ove venivano disciplinati gli aspetti costitutivi e pratici delle AFT;
che all'art.1 – Capitolo B del citato Accordo Contr Integrativo, veniva stabilito che, le indennità di cui all'art. 59 lettera B comma 1, 2 e 3 dell' , e Cont dell'art. 3 Capo III dell'AIR vigente, confluivano in un fondo di e veniva stabilito che: “b) I MMG della AA FF TT che concorrono agli obiettivi di presa in carico, alla continuità delle cure attraverso la rete, l'apertura degli studi, la presa in carico di PDTA, l'adesione agli screening ed alle campagne di prevenzione vaccinale, ma che non svolgono l'attività nella sede di riferimento, ricevono una indennità di € 5,00 assistito annuo frazionato in dodicesimi”; che tale quantificazione della indennità è altresì prevista nel Capitolo C al punto 3 dell' (“La quota per la CP_6 Parte_ partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i già appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art.59 comma b aumenta di € 0,50 ed è complessivamente Parte_ Cont di €5,00 assistito annuo /12 esimi……I aderenti alla ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono un'indennità di €5,00”); che pertanto per il periodo dall'1-1-2020 al 31-10-2022 le compete l'emolumento mensile di €0,42 (€5/12) ad assistito a titolo di FONDO AFT come da conteggi allegati. Su tali premesse, ha convenuto in lite la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'importo di cui al FONDO AFT di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n. 15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo
B. b) Per l'effetto ordinare, all' Azienda sanitaria locale Napoli 2 nord, con sede legale alla Via Lupoli n. 27 (ex orfanotrofio Pezzullo) – 80027 Frattamaggiore (NA), P.I.: , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €. 13.947,78, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari a distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Fissata udienza per la discussione, si è costituita tempestivamente la che ha resistito CP_7 al ricorso chiedendone il rigetto. Ha eccepito in primo luogo che a partire dal mese di ottobre 2021, l'indennità per partecipazione alle attività AFT è stata regolarmente corrisposta (vedi doc. 4 – relazione UOC Cure Primarie;
doc.
5 – estratto retributivo anno 2021 e anno 2022 voce 260).
Ha rappresentato inoltre che la genesi del trattamento economico rivendicato in giudizio risiede nell'Accordo Integrativo Regionale 2020, approvato con Decreto della Regione Campania n. 16 del 21.01.2020 (doc. 6).; che il predetto Accordo integrativo stabilisce che “il coordinatore definisce il Cont Parte_ piano organizzativo della indicando i che partecipano allo svolgimento delle attività nella sede di riferimento… comunica al Distretto il piano organizzativo entro il 31.01. Eventuali modifiche o deroghe sono definite in ambito del Comitato aziendale ex art. 23” (cfr. AIR pag. 7); che pertanto ai fini dell'erogazione della indennità AFT è indispensabile l'acquisizione e l'approvazione del piano organizzativo predisposto dal coordinatore;
che tanto viene confermato anche dalla nota prot. n°2020.0332951 del 14.07.2020 della Direzione Generale per la Tutela della
Salute con la quale venivano trasmesse alle le indicazioni operative per CP_8
2 l'applicazione dell'Accordo Integrativo (doc. 7); che inoltre nelle Linee Guida trasmesse (doc. 8) si Con stabiliva chiaramente che “Le provvederanno a riconoscere i compensi previsti dall'AIR per gli Parte_ obiettivi organizzativi, ai componenti le singole AFT per le quali il Distretto ha approvato il Piano di organizzazione. I compensi previsti dall'AIR per gli obiettivi organizzativi a favore dei Parte_ componenti le singole AFT, verranno erogati dalle AA.SS.LL previa approvazione del Piano di riorganizzazione”; che, peraltro, con successiva nota prot. n 2020.0538795 del 13.11.2020, la Direzione Generale per la Tutela della Salute, dando per scontato il completamento della procedura Cont di trasmissione dei piani di organizzazione delle attività e la loro relativa approvazione, forniva ulteriori indicazioni operative in relazione all'applicazione dell'Accordo Regionale per l'anno 2020 (doc. 9); che, con Nota prot. n. 0050840/u del 17.12.2020, il Direttore Generale della Cont
sollecitava i Direttori dei Distretti ed i Coordinatori all'adozione dei Piani di Parte_4 organizzazione, onde consentire l''autorizzazione della corresponsione dei compensi previsti dall'Accordo Stralcio per la (doc. 10), a riprova del fatto che la mancata adozione Parte_5 Cont di detti piani non consentiva la liquidazione dei compensi per lo svolgimento delle attività di che in occasione della riunione del Comitato aziendale ex art 23 del 18.06.2021 si dava atto della circostanza che, nonostante i solleciti, erano pervenuti soltanto alcuni piani organizzativi di alcuni distretti (doc. 11); che quindi, non essendosi completata la procedura idonea a consentire la liquidazione dei compensi in parola, ovvero la trasmissione dei “piani organizzativi delle AFT” alle
Direzioni Distrettuali e la conseguente approvazione degli stessi, non può procedersi alla liquidazione dei compensi richiesti dalla ricorrente anteriormente ad ottobre 2021.
Ha eccepito in ogni caso la mancanza di prova, non potendo ritenersi sufficiente a comprovare lo Cont svolgimento di attività connesse con le l'allegazione della delibera di costituzione delle aggregazioni (all. 2 controparte), lì dove l'accordo regionale, unitamente alle Linee Guida adottate dalla Regione, prevedono l'adozione di atti necessari e preliminari alla liquidazione dei compensi connessi. Ha infine contestato il quantum della domanda, poiché ai fini della liquidazione degli importi mensili deve tenersi conto dei criteri stabiliti dalla lettera c) del citato AIR che alla sezione
“Fondo di AFT” (pag. 7 – doc. 6), ovvero della variazione del numero di pazienti in carico relativamente alla popolazione di riferimento della AFT e della riferibilità del compenso su base annua e non su base mensile (vedi doc. 4 – relazione UOC Cure Primarie del 07.11.23).
Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, concesso termine alla parte ricorrente per la riformulazione dei conteggi, veniva fissata udienza per la discussione al 4-3-2025. A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, per il periodo dall'1-6-2020 al 31-10-2022, della quota retributiva correlata all'espletamento dell'attività professionale convenzionata in regime di Aggregazioni Funzionali Territoriali. È pacifico tra le parti che la ricorrente svolge compiti di medico di base convenzionato con l'
[...]
dall'1-3-2020, con studio in Pozzuoli (Na) alla I Traversa Coste d'Agnano 21 del CP_1 Cont Distretto 38 di Quarto, e che la convenuta le ha erogato la indennità AFT solo dal 1-10-2021
(cfr. buste paga sub cod. 260) nella misura di 0.166 euro rapportata al massimale degli assistiti (1500).
La ricorrente contesta la decorrenza e il quantum erogatole dalla Azienda sanitaria e invoca a tal fine l'art. 59 dell'ACN di settore sottoscritto il 29-3-2018 e l'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n. 15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo B.
Il trattamento economico dei medici di medicina generale è regolato in via generale dall'art. 59 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (sottoscritto in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 112/CSR del
3 21.06.2018), che, per quanto rileva ai fini di causa, stabilisce “
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del presente Accordo……………….., anche l'erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in : a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico;
c) quota per servizi ….. 2. Gli accordi regionali, possono definire eventuali quote per attività e compiti per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari”. L'indennità Fondo AFT è stata disciplinata dall'Accordo Integrativo della Regione Campania Regionale approvato, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018, con Decreto n. 16 del 21/01/2020 del Commissario ad Acta della Regione Campania (e non con Decreto n.
15/2020 come assunto dalla ricorrente). Col detto Decreto n. 16/2020 è stato approvato l' relativo alle nuove forme organizzative CP_6 della medicina generale, ispirate ai principi individuati dall' ACN vigente nonché alla Legge 8 novembre 2012 n.189, il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 ed il DD n. 53 del 05.03.2018 della Regione Campania. L'art. 1 (rubricato “Forme organizzative”) prevede che “Con il presente accordo si intendono definitivamente superate le forme organizzative attualmente previste (medicina di gruppo, rete, associazionismo semplice). Le uniche forme organizzative della Medicina Generale riconosciute Parte_ sono le AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale). In ogni AFT sono assorbiti tutti i Contr singoli e tutte le forme associative già esistenti. Le rappresentano la nuova forma organizzativa della Medicina Generale tesa a determinare una maggiore fidelizzazione del paziente al territorio e rappresentare una efficiente alternativa al fine dì ridurre la dispersione Parte_ assistenziale e al ricorso a cure inappropriate in ambito ospedaliero……. a) I facenti parte Parte_ delle AA FF TT aderiscono obbligatoriamente alla nuova forma organizzativa. b) I singoli Cont operano nei loro studi o negli studi associati appartenenti alla stessa e nella sede di Cont riferimento della di cui al comma d) e nella sede di svolgimento delle attività di cura di cui al Parte_ comma g). ……. h) In tale sede di riferimento oltre che quella dei singoli studi, i svolgono le attività di cui al comma g) con i relativi componenti del modello organizzativo integrato da collaboratori amministrativi ed infermieri. ……. Tutti gli studi dei MMG appartenenti alle CP_9
[...
sono connessi in rete tra loro utilizzano sistemi gestionali, reti e piattaforme informatiche Cont proprie al fine di confluire i flussi dati di attività del perseguimento delle cure della in piattaforme Aziendali e/o Regionali in conformità con le vigenti normative in tema di tutela della privacy”. Al capo B dell'art. 1 viene altresì stabilito che “Con il presente Accordo quanto previsto dall'art.59 lettera B comma 1, 2 e 3 e dall'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluisce in un fondo denominato "fondo di AFT" e che le modalità di riparto dell'attuale fondo, che dovrà garantire quanto già percepito dai medici dì assistenza primaria alla data di applicazione del seguente AIR, sono declinate nel successivo punto C, titolato “MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE AA.FF.TT.”: Parte_
“1. Le indennità, già percepite dai di AP, per le forme associative di cui all'art 54 dell'ACN vigente, sono convertite nelle indennità di AFT;
2. Tali indennità vengono incrementate in riferimento ai commi a) e b) lettera B dell'art 110.
3. In fase di prima applicazione, vincolati agli obiettivi di tipo organizzativo, le risorse disponibili Cont nel presente AIR derivanti dal fondo di vengono così ripartite:
La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi
4 La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi Cont La quota per la partecipazione alla per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi Parte_ La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i già appartenenti alla
Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 0,92 ed e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi Cont La quota per la partecipazione alla per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 1,00 ed e complessivamente di€ 4,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla
e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta Controparte_10 di€ 1,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla
Medicina e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e Controparte_11 complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi
La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi Contr La quota per la partecipazione alla per l'anno 2021 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi
* Cont I MMG aderenti alla ricevono l'indennità di € 6,00 con obbligo dello svolgimento di attività in una sede di riferimento;
Contr I MMG aderenti alla ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono una indennità di € 5,00”. Con Emerge, alla luce di quanto esposto, che dal gennaio 2020 (data di approvazione dell' in oggetto) la nuova forma organizzativa obbligatoria per i Medici di Medicina Generale è costituita dalla attraverso cui i MMG di un certo Distretto Controparte_12 possono, attraverso il collegamento in rete, offrire all'utenza un servizio di assistenza sanitaria per un arco orario (dalle ore 8 alle ore 24, per sette giorni alla settimana), di gran lunga superiore al servizio che sarebbe prestato dal singolo medico, al fine di ridurre il ricorso a cure inappropriate Parte_ in ambito ospedaliero. Trattasi di scelta obbligatoria per il singolo MMG (i aderiscono obbligatoriamente alla nuova forma organizzativa), che sostituisce le precedenti forme associative previste dall'art. 54 ACN (medicina di gruppo, rete, associazione semplice). Per tali motivi ritiene il Tribunale che tale voce retributiva spetti alla ricorrente a far data dall'1-6- Co 2020, risultando provata a tale data la propria adesione alla AFT del Distretto di Quarto
[...]
[...] , come da attestazione rilasciata dal Coordinatore della predetta AFT (vd. doc. 2 all. CP_14 Cont al ricorso), non contestata dalla convenuta, che di contro non ha offerto alcuna prova su eventuali fatti impeditivi o modificativi della domanda, non potendo riconoscersi alcuna valenza in tale senso alle difficoltà organizzative aziendali circa l'approvazione delle AFT già operative sul territorio.
Per la quantificazione della indennità AFT, occorre evidenziare che la ricorrente è medico di base a far data dal 1-3-2020, pertanto, antecedentemente alla sua adesione alla AFT del Distretto 38 di
Quarto (avvenuta nel marzo 2020: cfr. doc. 2), non apparteneva ad alcuna forma associativa già esistente (medicina di gruppo, in rete etc..), e che la stessa ha incontestatamente svolto l'attività convenzionata sempre e solo presso il proprio studio medico (ubicato in Pozzuoli alla I Traversa Coste d'Agnano 21 del Distretto 38 di Quarto: cfr. Cedolini paga) e non presso la sede di Cont riferimento prescelta dal Coordinatore della (peraltro neppure indicata dalla dott.ssa ). Pt_1 Ai sensi del capo C dell'art. 1 dell'AIR in oggetto “In fase di prima applicazione… Parte_ La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi Parte_ La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi. Cont Successivamente, I MMG aderenti alla ma che non svolgono attività nella sede di riferimento Cont ricevono una indennità di € 5,00, come confermato anche dalla circostanza che la convenuta ha riconosciuto tale importo maggiorato dall'anno 2022 (seppure solo dal 1-11-2022: cfr. note depositate il 3-3-2025).
Alla ricorrente pertanto spetta la indennità AFT a far data dal 1-6-2020 sino al 31-10-2022 (come richiesto in ricorso) nella misura di: euro 0.166 per assistito (2 euro: 12 mesi) per il periodo dal 1-6-
2020 al 31-12-2021; euro 0,416 per assistito (5 euro: 12 mesi) per il periodo dal 1-1-2022 al 31-10- Cont 2022. Da tale importo va detratto quanto già corrisposto a tale titolo dalla (pari a complessivi euro 3.250,65), che, a far data dall'1-10-2021 ha corrisposto tale indennità nella misura di 0,166 euro ma rapportata al massimale assistenziale (1.500 assistiti) e non al reale numero di assistiti quale risultante dai cedolini paga versati in atti. Per tali motivi non possono utilizzarsi i conteggi rielaborati da parte ricorrente su invito del Tribunale. Ne risulta l'affermazione in favore della parte ricorrente di un complessivo credito di euro 6.512,27 così determinato:
ANNO 2020 = totale euro 102,07
- Giugno: assistiti 17 = euro 2,82
- Luglio: assistiti 50 = euro 8,30
- Agosto: assistiti 67 = euro 11,12
- Settembre: assistiti 79 = euro 13,11
- Ottobre: assistiti 107 = euro 17,76
- Novembre: assistiti 123 = euro 20,41
- Dicembre: assistiti 172 = euro 28,55
ANNO 2021 totale euro 3.229,95
- Gennaio: assistiti 219 = euro 36,35
- Febbraio: assistiti 1297 = euro 215,30
- Marzo: assistiti 1542 = euro 255,97
- Aprile: assistiti 1570 = euro 260,62
- Maggio: assistiti 1576 = euro 261,61
- Giugno: assistiti 1569 = euro 260,45
- Luglio: assistiti 1563 = euro 259,45
- Agosto: assistiti 1556 = euro 258,29
- Settembre: assistiti 1571 = euro 260,78
- Ottobre: assistiti 1571 = euro 260,78
- Novembre: assistiti 1554 = euro 256,80
- Dicembre: assistiti 1547 = euro 643,55
6 ANNO 2022 totale euro 6.430,90
- Gennaio: assistiti 1553 = euro 646,04
- Febbraio: assistiti 1551 = euro 645,21
- Marzo: assistiti 1539 = euro 640,22
- Aprile: assistiti 1552 = euro 645,63
- Maggio: assistiti 1545 = euro 642,72
- Giugno: assistiti 1546 = euro 643,13
- Luglio: assistiti 1536 = euro 638,97
- Agosto: assistiti 1543 = euro 641,88
- Settembre: assistiti 1544 = euro 642,30
- Ottobre: assistiti 1550 = euro 644,80.
Su tali somme competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c.. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340;
Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
Al pagamento della suddetta somma va condannata la parte convenuta in persona del l.r.p.t..
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte, liquidata come in dispositivo, Contr va posta a carico della convenuta, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 23-6-2023, così decide: Parte_1
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della indennità AFT per il periodo dall'1-6-2020 al 31-10-2022 nella misura indicata in parte motiva;
2) Per l'effetto condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 6.512,27, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
Cont
3) Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.890,00 oltre I.VA., C.P.A., spese generali come per legge e rimborso del C.U. di euro
118,50, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi
Napoli 20 marzo 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 4-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 27-2-
2025, in data 20 marzo 2024 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11923/2023 RG Lavoro
T R A
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliata in Pozzuoli (NA) alla via Matteotti n. 15, presso lo studio degli avvocati
Giuseppe Buono e Giovanni Murano, che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti
Ricorrente
E
(P.I. ), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa giusta procura in atti dall'avv. Annalisa Sarnataro, con cui elett.te domicilia in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n. 27, presso la sede dell'Ente
Convenuta
OGGETTO: Indennità di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) per i Medici di medicina generale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 23-6-2023 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di essere medico di base convenzionato con l' , presso il Distretto n. Controparte_1
38 di Quarto, a far data dal 1-3-2020, nonché, dalla stessa data, giusta allegata Delibera di Cont costituzione della (All. 2), componente della Aggregazione Funzionale Territoriale di Quarto;
che la consta di 14 medici che operano in sedi distaccate;
di non avere mai ricevuto CP_3 la indennità per l'attività professionale espletata in regime di AFT, da rapportarsi al numero di assistiti in carico.
In diritto ha rappresentato che con L. 158/2012 si è previsto che le Cure Primarie si costituissero in forme organizzate sotto il nome di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) o Unità Complesse Cont di Cure Primarie (UCCP); che con Patto della Salute 2014-2016 (All.3), si è decretato che e entro sei mesi dalla stipula dei nuovi Accordi Collettivi Nazionali, e comunque non oltre la CP_4 vigenza del Patto stesso, debbano costituire le uniche forme di aggregazione delle Cure Primarie;
che le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) sono quindi forme organizzative monoprofessionali della Medicina Generale, cui i medici di medicina generale partecipano Con obbligatoriamente per garantire la continuità dell'assistenza; che i medici della garantiscono l'assistenza ai cittadini di riferimento dalle ore 8 alle ore 24 per sette giorni alla settimana, laddove dalle ore 24 alle ore 8 il servizio viene garantito, per le sole urgenze, dal 118; che i medici costituenti la AFT sono funzionalmente connessi tra loro mediante una “rete clinica” (ovvero una Cont struttura informatico-telematica di collegamento tra le varie schede cliniche dei MMG della , con oneri tecnici ed economici a carico della;
che la costituzione delle AAFFTT Parte_2 nella Regione Campania è avvenuta con l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina
Generale sottoscritto - ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni -in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 112/CSR del
1 21.06.2018 (All.7); che, secondo il Piano di Programmazione della Rete per l'assistenza territoriale Cont della Regione Campania 2016-2018 (All.4), I medici che compongono la individuano al loro Cont interno un coordinatore, cui è affidata la responsabilità organizzativa della volta a garantire la omogeneità dei comportamenti assistenziali e dei servizi di medicina generale e di pediatria resi agli assistiti, i quali devono essere necessariamente erogati in funzione degli obiettivi di salute definiti Cont dalla Regione;
che l'incarico di coordinatore, deliberato dalla dura tre anni rinnovabili alla scadenza naturale;
che con Decreto n. 83 del 31/10/2019 (All.5) avente ad oggetto “Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021” venivano poste le basi della costituzione definitiva delle AFT e della loro entrata a pieno regime;
che con Decreto n.15 del 17.01.2020 (All.6), veniva deliberata l'applicazione dell'accordo integrativo Regionale in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018 – Rep.n.112/CSR, ove venivano disciplinati gli aspetti costitutivi e pratici delle AFT;
che all'art.1 – Capitolo B del citato Accordo Contr Integrativo, veniva stabilito che, le indennità di cui all'art. 59 lettera B comma 1, 2 e 3 dell' , e Cont dell'art. 3 Capo III dell'AIR vigente, confluivano in un fondo di e veniva stabilito che: “b) I MMG della AA FF TT che concorrono agli obiettivi di presa in carico, alla continuità delle cure attraverso la rete, l'apertura degli studi, la presa in carico di PDTA, l'adesione agli screening ed alle campagne di prevenzione vaccinale, ma che non svolgono l'attività nella sede di riferimento, ricevono una indennità di € 5,00 assistito annuo frazionato in dodicesimi”; che tale quantificazione della indennità è altresì prevista nel Capitolo C al punto 3 dell' (“La quota per la CP_6 Parte_ partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i già appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art.59 comma b aumenta di € 0,50 ed è complessivamente Parte_ Cont di €5,00 assistito annuo /12 esimi……I aderenti alla ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono un'indennità di €5,00”); che pertanto per il periodo dall'1-1-2020 al 31-10-2022 le compete l'emolumento mensile di €0,42 (€5/12) ad assistito a titolo di FONDO AFT come da conteggi allegati. Su tali premesse, ha convenuto in lite la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'importo di cui al FONDO AFT di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n. 15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo
B. b) Per l'effetto ordinare, all' Azienda sanitaria locale Napoli 2 nord, con sede legale alla Via Lupoli n. 27 (ex orfanotrofio Pezzullo) – 80027 Frattamaggiore (NA), P.I.: , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €. 13.947,78, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari a distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Fissata udienza per la discussione, si è costituita tempestivamente la che ha resistito CP_7 al ricorso chiedendone il rigetto. Ha eccepito in primo luogo che a partire dal mese di ottobre 2021, l'indennità per partecipazione alle attività AFT è stata regolarmente corrisposta (vedi doc. 4 – relazione UOC Cure Primarie;
doc.
5 – estratto retributivo anno 2021 e anno 2022 voce 260).
Ha rappresentato inoltre che la genesi del trattamento economico rivendicato in giudizio risiede nell'Accordo Integrativo Regionale 2020, approvato con Decreto della Regione Campania n. 16 del 21.01.2020 (doc. 6).; che il predetto Accordo integrativo stabilisce che “il coordinatore definisce il Cont Parte_ piano organizzativo della indicando i che partecipano allo svolgimento delle attività nella sede di riferimento… comunica al Distretto il piano organizzativo entro il 31.01. Eventuali modifiche o deroghe sono definite in ambito del Comitato aziendale ex art. 23” (cfr. AIR pag. 7); che pertanto ai fini dell'erogazione della indennità AFT è indispensabile l'acquisizione e l'approvazione del piano organizzativo predisposto dal coordinatore;
che tanto viene confermato anche dalla nota prot. n°2020.0332951 del 14.07.2020 della Direzione Generale per la Tutela della
Salute con la quale venivano trasmesse alle le indicazioni operative per CP_8
2 l'applicazione dell'Accordo Integrativo (doc. 7); che inoltre nelle Linee Guida trasmesse (doc. 8) si Con stabiliva chiaramente che “Le provvederanno a riconoscere i compensi previsti dall'AIR per gli Parte_ obiettivi organizzativi, ai componenti le singole AFT per le quali il Distretto ha approvato il Piano di organizzazione. I compensi previsti dall'AIR per gli obiettivi organizzativi a favore dei Parte_ componenti le singole AFT, verranno erogati dalle AA.SS.LL previa approvazione del Piano di riorganizzazione”; che, peraltro, con successiva nota prot. n 2020.0538795 del 13.11.2020, la Direzione Generale per la Tutela della Salute, dando per scontato il completamento della procedura Cont di trasmissione dei piani di organizzazione delle attività e la loro relativa approvazione, forniva ulteriori indicazioni operative in relazione all'applicazione dell'Accordo Regionale per l'anno 2020 (doc. 9); che, con Nota prot. n. 0050840/u del 17.12.2020, il Direttore Generale della Cont
sollecitava i Direttori dei Distretti ed i Coordinatori all'adozione dei Piani di Parte_4 organizzazione, onde consentire l''autorizzazione della corresponsione dei compensi previsti dall'Accordo Stralcio per la (doc. 10), a riprova del fatto che la mancata adozione Parte_5 Cont di detti piani non consentiva la liquidazione dei compensi per lo svolgimento delle attività di che in occasione della riunione del Comitato aziendale ex art 23 del 18.06.2021 si dava atto della circostanza che, nonostante i solleciti, erano pervenuti soltanto alcuni piani organizzativi di alcuni distretti (doc. 11); che quindi, non essendosi completata la procedura idonea a consentire la liquidazione dei compensi in parola, ovvero la trasmissione dei “piani organizzativi delle AFT” alle
Direzioni Distrettuali e la conseguente approvazione degli stessi, non può procedersi alla liquidazione dei compensi richiesti dalla ricorrente anteriormente ad ottobre 2021.
Ha eccepito in ogni caso la mancanza di prova, non potendo ritenersi sufficiente a comprovare lo Cont svolgimento di attività connesse con le l'allegazione della delibera di costituzione delle aggregazioni (all. 2 controparte), lì dove l'accordo regionale, unitamente alle Linee Guida adottate dalla Regione, prevedono l'adozione di atti necessari e preliminari alla liquidazione dei compensi connessi. Ha infine contestato il quantum della domanda, poiché ai fini della liquidazione degli importi mensili deve tenersi conto dei criteri stabiliti dalla lettera c) del citato AIR che alla sezione
“Fondo di AFT” (pag. 7 – doc. 6), ovvero della variazione del numero di pazienti in carico relativamente alla popolazione di riferimento della AFT e della riferibilità del compenso su base annua e non su base mensile (vedi doc. 4 – relazione UOC Cure Primarie del 07.11.23).
Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, concesso termine alla parte ricorrente per la riformulazione dei conteggi, veniva fissata udienza per la discussione al 4-3-2025. A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, per il periodo dall'1-6-2020 al 31-10-2022, della quota retributiva correlata all'espletamento dell'attività professionale convenzionata in regime di Aggregazioni Funzionali Territoriali. È pacifico tra le parti che la ricorrente svolge compiti di medico di base convenzionato con l'
[...]
dall'1-3-2020, con studio in Pozzuoli (Na) alla I Traversa Coste d'Agnano 21 del CP_1 Cont Distretto 38 di Quarto, e che la convenuta le ha erogato la indennità AFT solo dal 1-10-2021
(cfr. buste paga sub cod. 260) nella misura di 0.166 euro rapportata al massimale degli assistiti (1500).
La ricorrente contesta la decorrenza e il quantum erogatole dalla Azienda sanitaria e invoca a tal fine l'art. 59 dell'ACN di settore sottoscritto il 29-3-2018 e l'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n. 15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo B.
Il trattamento economico dei medici di medicina generale è regolato in via generale dall'art. 59 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (sottoscritto in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 112/CSR del
3 21.06.2018), che, per quanto rileva ai fini di causa, stabilisce “
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del presente Accordo……………….., anche l'erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in : a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico;
c) quota per servizi ….. 2. Gli accordi regionali, possono definire eventuali quote per attività e compiti per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari”. L'indennità Fondo AFT è stata disciplinata dall'Accordo Integrativo della Regione Campania Regionale approvato, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018, con Decreto n. 16 del 21/01/2020 del Commissario ad Acta della Regione Campania (e non con Decreto n.
15/2020 come assunto dalla ricorrente). Col detto Decreto n. 16/2020 è stato approvato l' relativo alle nuove forme organizzative CP_6 della medicina generale, ispirate ai principi individuati dall' ACN vigente nonché alla Legge 8 novembre 2012 n.189, il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 ed il DD n. 53 del 05.03.2018 della Regione Campania. L'art. 1 (rubricato “Forme organizzative”) prevede che “Con il presente accordo si intendono definitivamente superate le forme organizzative attualmente previste (medicina di gruppo, rete, associazionismo semplice). Le uniche forme organizzative della Medicina Generale riconosciute Parte_ sono le AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale). In ogni AFT sono assorbiti tutti i Contr singoli e tutte le forme associative già esistenti. Le rappresentano la nuova forma organizzativa della Medicina Generale tesa a determinare una maggiore fidelizzazione del paziente al territorio e rappresentare una efficiente alternativa al fine dì ridurre la dispersione Parte_ assistenziale e al ricorso a cure inappropriate in ambito ospedaliero……. a) I facenti parte Parte_ delle AA FF TT aderiscono obbligatoriamente alla nuova forma organizzativa. b) I singoli Cont operano nei loro studi o negli studi associati appartenenti alla stessa e nella sede di Cont riferimento della di cui al comma d) e nella sede di svolgimento delle attività di cura di cui al Parte_ comma g). ……. h) In tale sede di riferimento oltre che quella dei singoli studi, i svolgono le attività di cui al comma g) con i relativi componenti del modello organizzativo integrato da collaboratori amministrativi ed infermieri. ……. Tutti gli studi dei MMG appartenenti alle CP_9
[...
sono connessi in rete tra loro utilizzano sistemi gestionali, reti e piattaforme informatiche Cont proprie al fine di confluire i flussi dati di attività del perseguimento delle cure della in piattaforme Aziendali e/o Regionali in conformità con le vigenti normative in tema di tutela della privacy”. Al capo B dell'art. 1 viene altresì stabilito che “Con il presente Accordo quanto previsto dall'art.59 lettera B comma 1, 2 e 3 e dall'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluisce in un fondo denominato "fondo di AFT" e che le modalità di riparto dell'attuale fondo, che dovrà garantire quanto già percepito dai medici dì assistenza primaria alla data di applicazione del seguente AIR, sono declinate nel successivo punto C, titolato “MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE AA.FF.TT.”: Parte_
“1. Le indennità, già percepite dai di AP, per le forme associative di cui all'art 54 dell'ACN vigente, sono convertite nelle indennità di AFT;
2. Tali indennità vengono incrementate in riferimento ai commi a) e b) lettera B dell'art 110.
3. In fase di prima applicazione, vincolati agli obiettivi di tipo organizzativo, le risorse disponibili Cont nel presente AIR derivanti dal fondo di vengono così ripartite:
La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi
4 La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi Cont La quota per la partecipazione alla per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi Parte_ La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i già appartenenti alla
Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 0,92 ed e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi Cont La quota per la partecipazione alla per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 1,00 ed e complessivamente di€ 4,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla
e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta Controparte_10 di€ 1,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla
Medicina e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e Controparte_11 complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla
Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi
La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi Contr La quota per la partecipazione alla per l'anno 2021 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi
* Cont I MMG aderenti alla ricevono l'indennità di € 6,00 con obbligo dello svolgimento di attività in una sede di riferimento;
Contr I MMG aderenti alla ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono una indennità di € 5,00”. Con Emerge, alla luce di quanto esposto, che dal gennaio 2020 (data di approvazione dell' in oggetto) la nuova forma organizzativa obbligatoria per i Medici di Medicina Generale è costituita dalla attraverso cui i MMG di un certo Distretto Controparte_12 possono, attraverso il collegamento in rete, offrire all'utenza un servizio di assistenza sanitaria per un arco orario (dalle ore 8 alle ore 24, per sette giorni alla settimana), di gran lunga superiore al servizio che sarebbe prestato dal singolo medico, al fine di ridurre il ricorso a cure inappropriate Parte_ in ambito ospedaliero. Trattasi di scelta obbligatoria per il singolo MMG (i aderiscono obbligatoriamente alla nuova forma organizzativa), che sostituisce le precedenti forme associative previste dall'art. 54 ACN (medicina di gruppo, rete, associazione semplice). Per tali motivi ritiene il Tribunale che tale voce retributiva spetti alla ricorrente a far data dall'1-6- Co 2020, risultando provata a tale data la propria adesione alla AFT del Distretto di Quarto
[...]
[...] , come da attestazione rilasciata dal Coordinatore della predetta AFT (vd. doc. 2 all. CP_14 Cont al ricorso), non contestata dalla convenuta, che di contro non ha offerto alcuna prova su eventuali fatti impeditivi o modificativi della domanda, non potendo riconoscersi alcuna valenza in tale senso alle difficoltà organizzative aziendali circa l'approvazione delle AFT già operative sul territorio.
Per la quantificazione della indennità AFT, occorre evidenziare che la ricorrente è medico di base a far data dal 1-3-2020, pertanto, antecedentemente alla sua adesione alla AFT del Distretto 38 di
Quarto (avvenuta nel marzo 2020: cfr. doc. 2), non apparteneva ad alcuna forma associativa già esistente (medicina di gruppo, in rete etc..), e che la stessa ha incontestatamente svolto l'attività convenzionata sempre e solo presso il proprio studio medico (ubicato in Pozzuoli alla I Traversa Coste d'Agnano 21 del Distretto 38 di Quarto: cfr. Cedolini paga) e non presso la sede di Cont riferimento prescelta dal Coordinatore della (peraltro neppure indicata dalla dott.ssa ). Pt_1 Ai sensi del capo C dell'art. 1 dell'AIR in oggetto “In fase di prima applicazione… Parte_ La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi Parte_ La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi. Cont Successivamente, I MMG aderenti alla ma che non svolgono attività nella sede di riferimento Cont ricevono una indennità di € 5,00, come confermato anche dalla circostanza che la convenuta ha riconosciuto tale importo maggiorato dall'anno 2022 (seppure solo dal 1-11-2022: cfr. note depositate il 3-3-2025).
Alla ricorrente pertanto spetta la indennità AFT a far data dal 1-6-2020 sino al 31-10-2022 (come richiesto in ricorso) nella misura di: euro 0.166 per assistito (2 euro: 12 mesi) per il periodo dal 1-6-
2020 al 31-12-2021; euro 0,416 per assistito (5 euro: 12 mesi) per il periodo dal 1-1-2022 al 31-10- Cont 2022. Da tale importo va detratto quanto già corrisposto a tale titolo dalla (pari a complessivi euro 3.250,65), che, a far data dall'1-10-2021 ha corrisposto tale indennità nella misura di 0,166 euro ma rapportata al massimale assistenziale (1.500 assistiti) e non al reale numero di assistiti quale risultante dai cedolini paga versati in atti. Per tali motivi non possono utilizzarsi i conteggi rielaborati da parte ricorrente su invito del Tribunale. Ne risulta l'affermazione in favore della parte ricorrente di un complessivo credito di euro 6.512,27 così determinato:
ANNO 2020 = totale euro 102,07
- Giugno: assistiti 17 = euro 2,82
- Luglio: assistiti 50 = euro 8,30
- Agosto: assistiti 67 = euro 11,12
- Settembre: assistiti 79 = euro 13,11
- Ottobre: assistiti 107 = euro 17,76
- Novembre: assistiti 123 = euro 20,41
- Dicembre: assistiti 172 = euro 28,55
ANNO 2021 totale euro 3.229,95
- Gennaio: assistiti 219 = euro 36,35
- Febbraio: assistiti 1297 = euro 215,30
- Marzo: assistiti 1542 = euro 255,97
- Aprile: assistiti 1570 = euro 260,62
- Maggio: assistiti 1576 = euro 261,61
- Giugno: assistiti 1569 = euro 260,45
- Luglio: assistiti 1563 = euro 259,45
- Agosto: assistiti 1556 = euro 258,29
- Settembre: assistiti 1571 = euro 260,78
- Ottobre: assistiti 1571 = euro 260,78
- Novembre: assistiti 1554 = euro 256,80
- Dicembre: assistiti 1547 = euro 643,55
6 ANNO 2022 totale euro 6.430,90
- Gennaio: assistiti 1553 = euro 646,04
- Febbraio: assistiti 1551 = euro 645,21
- Marzo: assistiti 1539 = euro 640,22
- Aprile: assistiti 1552 = euro 645,63
- Maggio: assistiti 1545 = euro 642,72
- Giugno: assistiti 1546 = euro 643,13
- Luglio: assistiti 1536 = euro 638,97
- Agosto: assistiti 1543 = euro 641,88
- Settembre: assistiti 1544 = euro 642,30
- Ottobre: assistiti 1550 = euro 644,80.
Su tali somme competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c.. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340;
Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
Al pagamento della suddetta somma va condannata la parte convenuta in persona del l.r.p.t..
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte, liquidata come in dispositivo, Contr va posta a carico della convenuta, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 23-6-2023, così decide: Parte_1
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della indennità AFT per il periodo dall'1-6-2020 al 31-10-2022 nella misura indicata in parte motiva;
2) Per l'effetto condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 6.512,27, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
Cont
3) Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.890,00 oltre I.VA., C.P.A., spese generali come per legge e rimborso del C.U. di euro
118,50, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi
Napoli 20 marzo 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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