TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
In persona del Giudice dott. Adele Ferraro, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. svoltasi con scambio di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 26 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1995 R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Rotundo, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e, per essa, (c.f. Controparte_2 Controparte_3
), in qualità di mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidioti ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Piazza Velasca n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e, per essa, ha chiesto e ottenuto il Controparte_1 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 869/2023, emesso in data 17 dicembre 2023, nei confronti di Parte_1
, in qualità di fideiussore, dell'importo di € 28.386,05 a titolo di sorte capitale, oltre interessi,
[...] spese e competenze del procedimento monitorio.
1 ha proposto opposizione, deducendone l'illegittimità e infondatezza. Parte_1
Quale primo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda, stante il mancato svolgimento della procedura di mediazione, obbligatoria in materia di contratti bancari e finanziari, ai sensi dell'art. 5, c. 1-bis del d.lgs. n. 28/2010.
Con il secondo motivo, ha disconosciuto il documento contenente l'estensione della fideiussione, datato 16 gennaio 2008, prodotto dall'opposta in sede monitoria, negando l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, nonché la paternità del contenuto del documento.
Ancora, ha eccepito l'insussistenza del credito fatto valere in via monitoria dalla
[...]
stante la nullità del contratto di fideiussione omnibus del 28 febbraio 2005, Controparte_1 stipulato tra la Banca Intesa San Paolo S.p.A. e l'opponente, nonché dell'estensione di garanzia asseritamente sottoscritta dal medesimo, poiché tale contratto sarebbe stato concluso in violazione della normativa cd. antitrust. In via subordinata, ha eccepito, in ogni caso, l'estinzione del predetto contratto di fideiussione omnibus e della sua estensione, per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Ancora, ha eccepito la mancata osservanza da parte dell'opposta dell'obbligo della preventiva escussione del debitore principale, ovvero della Controparte_4 poiché la cd. “clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale”, contemplata dall'art. 6 del contratto di fideiussione oggetto del giudizio è da ritenersi nulla, siccome contraria alle norme che tutelano la concorrenza, comportando, dunque, la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, ha chiesto, qualora in precedenza o in pendenza di giudizio la Intesa San Paolo
S.p.A. o l'opposta avessero proceduto alla segnalazione dell'opponente alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia e alla Centrale Rischi Finanziari (CRIFF), di ordinarne la cancellazione.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente ed in via pregiudiziale, dichiarare l'inesistenza della garanzia fideiussoria del 16 gennaio 2008 per mancata sottoscrizione da parte del sig. e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'opposto decreto Parte_1 ingiuntivo ed ordinare alla Intesa San Paolo S.p.A. e/o alla /o alla Controparte_5
l'immediata cancellazione delle eventuali segnalazioni a sofferenza del Controparte_1 nominativo dell'opponente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e la Centrale Rischi
Finanziari (CRIFF); 2) sempre preliminarmente ed in via pregiudiziale, dichiarare
l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura obbligatoria di media-conciliazione bancaria e finanziaria;
3) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiararne la nullità e/o
2 inefficacia per i motivi sopra evidenziati ed ordinare alla Intesa San Paolo S.p.A. e/o alla
e/o alla l'immediata cancellazione delle Controparte_5 Controparte_1 eventuali segnalazioni a sofferenza del nominativo dell'opponente presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia e la Centrale Rischi Finanziari (CRIFF); 4) sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus del 28 febbraio 2005 e della sua estensione del 16 gennaio 2008, per quanto sopra evidenziato, ovvero per violazione della normativa antitrust, e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiararne la nullità e/o inefficacia ed ordinare alla Intesa San Paolo S.p.A. e/o alla
[...]
e/o alla l'immediata cancellazione delle eventuali Controparte_5 Controparte_1 segnalazioni a sofferenza del nominativo dell'opponente presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia e la Centrale Rischi Finanziari (CRIFF); 5) accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria assunta dal sig. per decorso del termine previsto Parte_1 dall'art. 1957 cod. civ. e per mancata escussione del debitore principale e, per l'effetto, revocare
e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiararne la nullità e/o inefficacia ed ordinare alla Intesa San Paolo S.p.A. e/o alla e/o alla Controparte_5 Controparte_1
l'immediata cancellazione delle eventuali segnalazioni a sofferenza del nominativo
[...] dell'opponente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e la Centrale Rischi Finanziari
(CRIFF); il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita in qualità di mandataria di Controparte_3 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare che
l'opposizione svolta dal Sig. non è fondata su prova scritta e/o né di pronta Parte_1 soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n.
869/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 17.12.2023. IN VIA PRINCIPALE: 3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 869/2024 emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 17.12.2023. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 5) accertare e dichiarare la debenza, in forza delle cessioni di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. ed in favore di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di € 28.386,05 e comunque entro i limiti della fideiussione, CP_1 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 6) condannare il Sig. Parte_1 al pagamento in favore di , della somma complessiva di € 28.386,05, oltre Controparte_1
3 interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 7) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig.
[...]
ed in favore di -occorrendo, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o Parte_1 Controparte_1
2041 c.c. – della somma complessiva di € 28.386,05 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 8) condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
– occorrendo, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. della somma complessiva di €
[...]
28.386,05 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto IN VIA INCIDENTALE 9) disporre gli accertamenti tecnici necessari volti alla verificazione, ex art. 216 c.p.c., della fideiussione del 16.1.2008 indicando come scrittura di comparazione la procura alle liti sottoscritta dal medesimo all'Avv. Maria Rotundo, ovvero mediante comparazione della scrittura del Sig.
[...]
previo ordine di scrittura sotto dettatura alla presenza di un consulente tecnico, ai sensi Parte_1 dell'art. 219 c.p.c.”.
Nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., l'opponente ha integrato le proprie difese eccependo il difetto di legittimazione sostanziale attiva di e, per essa, di Controparte_1 [...]
ritenendo mancante la prova che la somma ingiunta per cui oggi è causa fosse Controparte_3 stata effettivamente oggetto della cessione del credito vantata da parte opposta;
più precisamente, parte opponente ha sostenuto che il credito posto a fondamento dell'azione monitoria non rientrasse tra quelli elencati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, la posizione di sofferenza contrassegnata dal n. 950100000048 – Filiale 66058 di cui all'annex non risulterebbe nell'elenco dei crediti ceduti contenuto nell'avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale;
pertanto, ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. ed espletata senza successo il tentativo di mediazione, la causa è stata rinviata per la discussione orale, alla luce dell'eccezione preliminare proposta, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La causa può essere decisa sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale attiva di Controparte_1 circostanza che esclude anche ila rilevanza del richiesto accertamento sulla documentazione
[...] prodotta.
Parte opponente, infatti, lamenta la mancata ricomprensione del credito posto a fondamento
4 dell'ingiunzione nell'operazione di cessione dei crediti cd. in blocco.
La disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., prevede come la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione esoneri la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto cosa è l'avviso della cessione, altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent. n.
2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
Più precisamente, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (cfr. Cass. n. 5617/2020).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito, specialmente tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco” mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
La prova della inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione indicata è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione sostanziale, quindi nel caso di specie dell'effettività della cessione (Cass., sent. n. 4116/2016). Difatti, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass., ord. n. 24798 del 05.11.2020).
Nonostante le peculiarità di simili operazioni economiche, tuttavia, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili;
inoltre, le dimensioni del fenomeno non consentono di derogare ai principi generali di cui agli artt.
1260 e ss. c.c., prescritti per la cessione del credito. Anche le cessioni “in blocco”, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo
5 intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto. La notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare, così, l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 c.c.
Da quanto esposto, si evince che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
Appare con ogni evidenza, allora, come l'avviso in Gazzetta Ufficiale non possa, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
Sul creditore che si afferma titolare del diritto grava, dunque, l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016). In particolare, “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti
è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass., n. 5857/2022).
Quanto alla prova della titolarità, si è ritenuto che, poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (cfr. Cass., sent. n. 5617/2020), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni. Va da sé, poi, che tale prova debba necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.
La prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria, dunque, va fornita
6 preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte. Occorre, naturalmente, che anche il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quantomeno determinabile. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi assolto anche quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato. Non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. Inoltre, è ben possibile prescindersi dal testo contrattuale e desumere dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale l'inclusione dello specifico credito per cui si agisce nel contratto di cessione, laddove il testo di tale comunicazione sia idoneo a tale scopo.
Tali principi sul riparto dell'onere della prova risultano pienamente conformi alla regola generale prevista in ambito contrattuale, secondo cui il creditore deve provare il titolo (in tal caso fornendo la prova dell'esistenza del rapporto e della sua titolarità, acquisita in virtù di un contratto di cessione concluso con l'originario titolare) e allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova dell'avvenuto adempimento o della sua non imputabilità (cfr. Cass., SS
UU., n. 13533/01).
Ciò posto, sulla base di quanto affermato, si ritiene che parte opposta non sia riuscita a fornire la prova della titolarità dei crediti azionati.
L'odierna attrice in senso sostanziale, infatti, a prova della sequenza delle intervenute cessioni del credito, produce il contratto di cessione intervenuto tra Intesa San Paolo S.p.A. e
[...]
il cd. annex di l'estratto dell'avviso di Controparte_6 Controparte_6 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale da con cui si dà atto Controparte_6 dell'intervenuta cessione;
la comunicazione dell'intervenuta cessione all'opponente, in data
17.03.2022, consegnata in data 31.3.2022 a mani di un soggetto diverso;
il contratto di cessione intervenuto tra e e, infine, la comunicazione Controparte_6 Controparte_1 di intervenuta cessione al debitore, datata 10.06.2022, non andata a buon fine per “invio rifiutato”.
Tuttavia, questo Giudicante non ritiene che la prova dell'effettiva titolarità del credito ceduto sia stata raggiunta.
Innanzitutto, il contratto di cessione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e Controparte_6
(cfr. all.ti 5 e 6 del fascicolo di parte opposta) è privo dell'allegato 1, ovvero dell'elenco dei crediti e dei prezzi individuali, parte integrante ed essenziale del contratto medesimo ai sensi dell'art. 16.4 del sinallagma contrattuale: tale mancanza non consente di verificare che il credito vantato nei confronti di fosse stato effettivamente ricompreso nell'avvenuta cessione. Parte_1
7 L'avviso in Gazzetta Ufficiale, inoltre, non può dirsi parimenti sufficiente ai fini della prova della titolarità. Tale estratto si limita ad individuare in maniera generica i crediti che sarebbero stati oggetto di cessione, specificando che l'operazione di cartolarizzazione avrebbe riguardato i crediti che “(a) derivano da Contratti di Finanziamento di titolarità di Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo Intesa Sanpaolo); (b) i cui debitori risultavano alla Data di classificati e segnalati Pt_2 come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.; (c) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo “KA”, (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la Data di Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www.mbcreditsolutions.it; (d) i cui relativi
Crediti sono (i) denominati in Euro alla Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati convertiti in Euro alla relativa data di classificazione a “sofferenza”; (e) i finanziamenti da cui derivano i Crediti non sono identificabili Co con i seguenti codici (…). Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti da ai sensi dell'articolo 1263 del Codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 58, comma 3, del TUB, tutte le garanzie accessorie che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti” (cfr. all. 8 del fascicolo di parte opposta). Ebbene, il contenuto di tale estratto non può essere considerato idoneo ad individuare con sufficiente chiarezza l'oggetto della cessione “in blocco”, mancando di portata individualizzante: seppur provando sufficientemente la sussistenza del contratto di cessione in esso indicato, non è possibile evincere con sicurezza che il credito per cui oggi è causa sia stato oggetto delle cessioni ivi riportate. Quanto al cd. annex (cfr. all. 7 del fascicolo di parte opposta), richiamato al punto c), parte ii, dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, è parimenti insufficiente ai fini di tale verifica: infatti, non è univocamente collegato al contratto di cessione e, inoltre, il numero ivi riportato non trova corrispondenza con il numero identificativo del contratto di conto corrente, né con quello del contratto di fideiussione.
Quanto alla comunicazione di tale prima cessione, consegnata in data 31.03.2022, questa è stata effettuata ad un soggetto diverso da , senza che sia stato specificato il rapporto che Parte_1 tale soggetto avrebbe con l'opponente medesimo. Pertanto, considerando che né nel contratto di cessione, né nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, né nell'annex è indicato con assoluta certezza quale sia il credito oggetto di cessione, la titolarità del credito medesimo non può ritenersi provata.
Quanto, poi, all'ultimo contratto di cessione, ovvero quello stipulato tra CP_8
[..
[...] e anche questo manca di un elemento essenziale, ovvero il
[...] Controparte_1 prospetto dei crediti ceduti di cui all'Allegato 1, che sebbene indicato nel corpo del contratto
(precisamente, all'art. 15.4), non è stato prodotto da parte opposta, sebbene onerata in tal senso.
Anzi, ad un'attenta lettura del contratto prodotto, si legge che l'allegato è stato inviato mediante
PEC, di cui non vi è traccia nel compendio documentale della società opposta (cfr. all. 11 del fascicolo di parte opposta).
In definitiva, l'oggetto di tutti gli accordi è stato determinato per relationem, mediante il riferimento a plurimi atti esterni, che non possono essere posti al vaglio di questo Giudicante perché non prodotti;
quelli prodotti, invece, come già affermato, non sono sufficienti a ricondurre con certezza la titolarità del credito alla società ingiungente. È evidente, quindi, che per fornire la prova dell'inclusione dei crediti in oggetto in questa specifica operazione di cartolarizzazione, la cessionaria avrebbe dovuto produrre l'elenco dei crediti ceduti ad esso allegato, anche omissati o, quantomeno, l'estratto di tali elenchi, onde verificare l'effettiva ricomprensione del credito per cui oggi è causa nella “cessione in blocco”.
Pertanto, in accoglimento di tale specifico motivo di opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Dalla mancata prova della titolarità del credito, inoltre, discende il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di costituzione.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, secondo i valori minimi, stante la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti della Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 869/2023; Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
- condanna e per essa in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante p.t. alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, liquidate Parte_1 in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, come per legge.
Catanzaro, lì 26.09.2025 Il Giudice
dott. Adele Ferraro
9