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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 598/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US EUGENIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3514/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19022500001747 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 15 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 30 luglio 2025 a Publiservizi s.r.l., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del comune di Bellona, nonché depositato presso questa Corte l'indomani, Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di pagamento notificatogli il 24 di quello stesso mese ed avente ad oggetto la TARI per l'annualità 2025. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 690 euro, l'odierno ricorrente ne ha lamentato la carenza di motivazione;
ed altresì ha negato di aver mai presentato al Comune una denuncia di occupazione di immobili.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato.
2. Con memoria depositata il 15 dicembre 2025 si è costituita la concessionaria, evidenziando che l'avviso di pagamento in questione, concernente un appartamento ubicato nella località San Lorenzo al civico 3, era scaturito da un pregresso accertamento;
e che, inoltre, il Ricorrente_1 era rimasto acquiescente rispetto ad un'analoga pretesa del Comune per l'annualità 2024.
3. Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va ricordato che il primo periodo dell'art. 31 c.p.t. prevede che “la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”; mentre il primo periodo del comma 1 del successivo art. 33 prevede che “la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, … con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione”.
Perciò, rilevato come tale istanza non sia stata tempestivamente e ritualmente avanzata da alcuna delle parti nel caso di specie, inevitabilmente la causa va trattata in camera di consiglio.
5. Venendo al merito, l'avviso qui impugnato non appare esser stato preceduto da alcun avviso di accertamento: tanto che, in esso, viene pretesa dal Comune esclusivamente la TARI per l'annualità 2025, senza alcun onere accessorio.
Comunque in tale avviso appare sufficientemente motivato, essendovi indicate: l'ubicazione dell'immobile assoggettato ad imposta che è in località San Lorenzo n° 3, la sua qualità di abitazione privata e la sua estensione, cioè 187 metri quadri.
6. Quanto all'ulteriore doglianza attorea, essa consiste nel negare non già di possedere di un immobile nel territorio comunale;
bensì di aver mai presentato una denuncia di occupazione, evidentemente ai fini della
TARI. Tuttavia la sussistenza di un presupposto impositivo appare dimostrata da quanto documentato dal
Comune, riguardo all'emissione di un avviso di pagamento suppletivo in materia di TARI, cioè scaturente da un accertamento: avviso che, l'11 febbraio 2025, il Ricorrente_1 ha pagato.
Inoltre il Comune ha versato in atti la sentenza n° 5135/2025 di questa Corte, avente ad oggetto l'avviso di pagamento n° 19212500000500, emesso sempre in materia di TARI per l'annualità 2023: sentenza il cui esito negativo, per il Ricorrente_1, avvalora ulteriormente il possesso di un'unità immobiliare assoggettabile alla TARI.
7. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare alla concessionaria le spese di lite: le quali, alla luce del modesto ammontare dell'avviso di pagamento impugnato, vanno liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare a Publiservizi s.r.l. le spese di lite, liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(GE CI)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US EUGENIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3514/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19022500001747 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 15 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 30 luglio 2025 a Publiservizi s.r.l., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del comune di Bellona, nonché depositato presso questa Corte l'indomani, Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di pagamento notificatogli il 24 di quello stesso mese ed avente ad oggetto la TARI per l'annualità 2025. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 690 euro, l'odierno ricorrente ne ha lamentato la carenza di motivazione;
ed altresì ha negato di aver mai presentato al Comune una denuncia di occupazione di immobili.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato.
2. Con memoria depositata il 15 dicembre 2025 si è costituita la concessionaria, evidenziando che l'avviso di pagamento in questione, concernente un appartamento ubicato nella località San Lorenzo al civico 3, era scaturito da un pregresso accertamento;
e che, inoltre, il Ricorrente_1 era rimasto acquiescente rispetto ad un'analoga pretesa del Comune per l'annualità 2024.
3. Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va ricordato che il primo periodo dell'art. 31 c.p.t. prevede che “la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”; mentre il primo periodo del comma 1 del successivo art. 33 prevede che “la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, … con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione”.
Perciò, rilevato come tale istanza non sia stata tempestivamente e ritualmente avanzata da alcuna delle parti nel caso di specie, inevitabilmente la causa va trattata in camera di consiglio.
5. Venendo al merito, l'avviso qui impugnato non appare esser stato preceduto da alcun avviso di accertamento: tanto che, in esso, viene pretesa dal Comune esclusivamente la TARI per l'annualità 2025, senza alcun onere accessorio.
Comunque in tale avviso appare sufficientemente motivato, essendovi indicate: l'ubicazione dell'immobile assoggettato ad imposta che è in località San Lorenzo n° 3, la sua qualità di abitazione privata e la sua estensione, cioè 187 metri quadri.
6. Quanto all'ulteriore doglianza attorea, essa consiste nel negare non già di possedere di un immobile nel territorio comunale;
bensì di aver mai presentato una denuncia di occupazione, evidentemente ai fini della
TARI. Tuttavia la sussistenza di un presupposto impositivo appare dimostrata da quanto documentato dal
Comune, riguardo all'emissione di un avviso di pagamento suppletivo in materia di TARI, cioè scaturente da un accertamento: avviso che, l'11 febbraio 2025, il Ricorrente_1 ha pagato.
Inoltre il Comune ha versato in atti la sentenza n° 5135/2025 di questa Corte, avente ad oggetto l'avviso di pagamento n° 19212500000500, emesso sempre in materia di TARI per l'annualità 2023: sentenza il cui esito negativo, per il Ricorrente_1, avvalora ulteriormente il possesso di un'unità immobiliare assoggettabile alla TARI.
7. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare alla concessionaria le spese di lite: le quali, alla luce del modesto ammontare dell'avviso di pagamento impugnato, vanno liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare a Publiservizi s.r.l. le spese di lite, liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(GE CI)