Decreto cautelare 4 marzo 2024
Ordinanza cautelare 8 aprile 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/02/2026, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02238/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2238 del 2024, proposto da
RI RI SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Sterrantino e Flavio Nicolosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaferrata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Leone Del Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della ordinanza dirigenziale della Città di Grottaferrata (RM), adottata dal Dirigente del Settore 2 Amministrativo Finanziario - Reg. Prot. 0007515 del 20/02/2024, notificata in pari data, recante l’ordine della chiusura immediata della Comunità alloggio per anziani denominata “Villa Lia”, sita in Grottaferrata, Via del Fosso RIno, n. 15, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), della Legge Regionale del Lazio n. 41/2003, nonché il ricovero degli ospiti presso le famiglie o altre strutture alternative adeguate alle loro condizioni e al piano personalizzato, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento;
- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaferrata;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa ZA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente, asseritamente titolare dell’autorizzazione prot. n. 33301 del 4/10/2016 all’apertura ed al funzionamento della comunità alloggio per anziani epigrafata, già rilasciata alla di Lei madre, nonché dell’autorizzazione prot. n. 39021 del 17/10/2019 all’ampliamento della ricettività complessiva della struttura da n. 11 a 12 posti letto, con atto di gravame notificato alla controparte in data 2/06/2024 e depositato in giudizio in pari, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di chiusura meglio specificata in epigrafe, rassegnando le censure di seguito indicate.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L.R. Lazio n. 41 del 2003, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento repressivo e sanzionatorio e/o assegnazione di un termine per la regolarizzazione delle irregolarità. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.
2.1 Violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 41 del 2003 e D.G.R. Lazio n. 126/2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà. Nullità e/o inesistenza dell’atto emanato.
2.2 Violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 41 del 2003 e D.G.R. Lazio n. 126/2015. Eccesso di potere per incompletezza, difetto assoluto d’istruttoria e motivazione, nonché per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.
2.4 Violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 41 del 2003 e D.G.R. Lazio n. 126/2015. Eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.
2.3 Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle proprie doglianze, la ricorrente ha concluso per l’accoglimento del gravame proposto e il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il 2/04/2024 si è costituito in giudizio il Comune di Grottaferrata mediante il deposito di una memoria di costituzione e difesa con cui ha eccepito l’infondatezza delle predette censure, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare con essa incidentalmente proposta.
4. All’udienza pubblica del 13 gennaio, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
5. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
6. Il Collegio, infatti, deve prendere atto che i difensori della parte ricorrente, nel corso dell’odierna udienza, hanno dichiarato che il Comune resistente, con determinazione n. 1230 del 17 giugno 2024, ha rilasciato un’ulteriore autorizzazione in continuità per l’apertura e funzionamento della Comunità alloggio per anziani di che trattasi, con conseguente manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso proposto, cosicché deve dichiararsi la improcedibilità della dispiegata domanda impugnatoria in virtù del fondamentale principio della domanda applicabile anche nel processo amministrativo.
6.1 Infatti, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della pubblica amministrazione, per cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, quindi, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Nel quale ultimo caso, il giudice adito – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. Consiglio di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
6.2 Per quanto precede, quindi, il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione della domanda caducatoria azionata con il ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023; Idem , n. 3061/2018; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II bis , n. 2009/2025; T.A.R. Campania, Napoli, n. 3607/2023).
7. Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL RA, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
ZA CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA CA | EL RA |
IL SEGRETARIO