Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2688
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Sentenza 31 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Sesta Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un assicurato nei confronti della propria compagnia assicurativa, chiedendo la condanna al pagamento di € 15.600,00, pari al massimale assicurato o alla somma ritenuta dovuta, a titolo di indennizzo per il furto parziale di componenti della propria autovettura Volkswagen Golf, oltre interessi e rivalutazione. L'assicurato ha allegato la denuncia di furto e fotografie dello stato del veicolo. La compagnia assicurativa convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, contestando l'effettivo accadimento del sinistro, le modalità descritte, l'entità del danno e la quantificazione dell'indennizzo. Ha altresì eccepito in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa di un procedimento penale. La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale.

Il Tribunale ha accolto la domanda dell'assicurato, ritenendo provato il fatto storico del furto parziale sulla base della denuncia, delle dichiarazioni testimoniali e delle fotografie prodotte, ritenendo insufficienti le contestazioni della compagnia assicurativa. In particolare, ha considerato che la denuncia, pur non costituendo prova assoluta, assume valore indiziario e che le incongruenze sollevate dalla convenuta relative all'attività di una carrozzeria non erano pertinenti alla veridicità del sinistro. È stata altresì rigettata la richiesta di sospensione del giudizio civile in attesa di quello penale, non essendovi evidenza di un procedimento penale pendente e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. Per quanto concerne la quantificazione dell'indennizzo, il Tribunale ha rilevato che la perizia della compagnia assicurativa confermava l'entità dei danni, superando il valore commerciale del veicolo (€ 15.600,00). Pertanto, in applicazione delle condizioni generali di polizza e del principio di evitare l'ingiusto arricchimento, ha condannato la compagnia al pagamento dell'indennizzo pari al valore commerciale del veicolo, oltre rivalutazione e interessi legali. Non è stata accolta la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali di mediazione per carenza di prova e per la natura propedeutica dell'attività svolta. Le spese di lite sono state poste a carico della compagnia assicurativa soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2688
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2688
    Data del deposito : 31 marzo 2025

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