TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 27006/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti DIEGO Parte_1 C.F._1
MONTELEONE e GIUSEPPE ANCONA, elettivamente domiciliata in VIA CESARE BATTISTI 23,
20122 MILANO (MI) presso i difensori avv. DIEGO MONTELEONE e avv. GIUSEPPE ANCONA
- ATTORE - contro
P. I.V.A. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLA SCHIAVI, elettivamente domiciliata in VIA CURTATONE 16, 20122 MILANO presso il difensore avv. MARCELLA SCHIAVI
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione di conclusioni
Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) condannare l' , in persona del legale rappresentante, a corrispondere all'attore Controparte_1 la somma di € 15.600,00, pari al valore commerciale del veicolo assicurato e del relativo massimale, ovvero la somma che in corso di causa è risultata dovuta, quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura “Volkswagen Golf”, targata FJ973DG in conseguenza dell'evento denunciato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284,
pagina 1 di 8 comma 4°, c.c., rivalutazione e spese stragiudiziale di mediazione;
2) condannare l' , in persona del legale rappresentante, alla rivalsa delle spese di Controparte_1 lite, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.
Disporsi, occorrendo, CTU meccanica onde accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo
“Volkswagen Golf”, targato FJ973DG, in occasione dell'evento per cui è causa.
Controparte_1
Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza così decidere:
- In via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa degli sviluppi del procedimento penale n.
20269/2021 – PM dott. Luzzi e/o della decisione del GIP c/o il Tribunale di Milano investito della questione qui dedotta per quanto consta alla presente difesa;
- Nel merito, rigettare ogni richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia, risultando ogni domanda avanzata dall'attore infondata in fatto ed in diritto;
- Spese rifuse, oltre rimborso forfait ed oneri, anche fiscali, come dovuti;
Rinnovate sono le istanze istruttorie, laddove non ammesse dal Giudice.
Contestate sono le conclusioni avverse, con contestuale dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− ha convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento di € 15.600,00, pari al massimale assicurato in polizza ovvero la somma ritenuta dovuta, quale indennizzo per i danni subiti in conseguenza del furto di alcuni componenti della sua autovettura “Volkswagen Golf”, targata FJ973DG, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione;
− si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1 contestando l'accadimento dell'evento, le modalità dello stesso così come descritte in citazione, nonché l'entità della riparazione e il quantum richiesto;
− all'udienza del 30.01.2024, è stata ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice ed accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della consulenza tecnica sulle condizioni dell'autovettura effettuata da fiduciario della compagnia assicurativa;
pagina 2 di 8 − all'udienza del 18 aprile 2024 è stata escussa la teste di parte attrice , e all'esito non Testimone_1
è stata ammessa la consulenza tecnica richiesta dalla difesa di e la causa è stata rinviata Pt_1
per la rimessione in decisione, con invito alle parti a definire la causa bonariamente anche sulla base della perizia di parte depositata;
− con note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, precisate le conclusioni e depositati gli scritti, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di indennizzo a seguito di furto parziale ad opera di ignoti della autovettura Volkswagen Golf di proprietà dell'attore assicurata per R.C.A. e furto con
[...]
con polizza n. 406336472. CP_1
La compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha contestato che il furto dell'autovettura sia effettivamente avvenuto ed ha contestato, inoltre, la quantificazione dell'indennizzo compiuta da parte attrice.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.
La domanda è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, giova ricordare che nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo da parte dell'assicurato, l'onere della prova relativo al fatto storico incombe sulla parte attrice: infatti, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, il “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così testualmente, tra le molte, Cass. ordinanza n. 1558/2018).
Onere probatorio che resta immutato qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (Cass. n.
4234/2012; Cass. n. 15630/2018; Cass. n. 9205/2021).
Le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa al verificarsi del fatto storico non paiono sufficienti per ritenere il sinistro non veritiero. pagina 3 di 8 L'attore, al fine di provare di aver subito il furto di alcuni componenti dell'autovettura assicurata, ha prodotto la denuncia sporta presso la tenenza dei Carabinieri di San IU LA (MI) il giorno
25 febbraio 2021 (doc. 3 produzione parte attrice), ma come più volte rilevato dalla giurisprudenza, tale documento da solo non può costituire prova del fatto storico denunciato. Sul punto recentemente la
Cassazione, con ordinanza n. 32637/2022, ha chiarito come “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo,
Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01)”.
La denuncia, infatti, è una mera dichiarazione unilaterale dell'assicurato, che assume valore esclusivamente indiziario del verificarsi dell'evento assicurato e, quindi, in ordine alla sussistenza del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto (cfr. Cass. 1935/2003; Cass. 10262/1992).
Pertanto, il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, deve essere ulteriormente verificato nel corso dell'istruttoria al fine di verificare la verosimiglianza del fatto rappresentato, alla luce di tutti gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio (in tal senso, Corte d'appello di Milano, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 141).
Risulta, infatti, complicato, per non dire diabolico offrire la prova del furto di un veicolo, come richiesta dalla compagnia, avvenendo la maggior parte di essi in assenza di testimoni.
Sul punto deve rilevarsi che con la denuncia dinnanzi alle competenti autorità, il denunciante si è assunto la responsabilità anche penale della corrispondenza al vero delle proprie dichiarazioni.
La denuncia del furto compiuta dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste escusso.
In particolare, , amica dell'attore, pur non essendo presente al momento del ritrovamento Tes_2 della vettura, ha così dichiarato: “Non ero presente quando ha parcheggiato l'autovettura; lui è Pt_1 un appassionato delle auto golf e sapevo che ne aveva comperata una. L'avevo vista dopo l'acquisto, era di colore rosso. E' venuto a trovarmi dopo aver parcheggiato l'auto in zona Corvetto e poi è andato via lasciando lì l'autovettura. Il giorno dopo mi ha mandato dei messaggi con delle fotografie dell'interno della macchina dalla quale erano state asportate molte cose. Dalle fotografie che mi pagina 4 di 8 vengono mostrate (doc.4 attore) rilevo che l'auto era quella rappresentata, di colore rosso, e mi aveva mandato due foto dell'interno.”
L'attore ha poi depositato una serie di foto del veicolo, da cui è visibile anche la targa, dalle quali è possibile verificare lo stato in cui l'autovettura è stata ritrovata a seguito del furto parziale.
La Compagnia dal suo lato ha dedotto delle gravi incongruenze nella verificazione del sinistro, motivo che l'ha spinta a presentare denuncia querela.
Le incongruenze rilevate appaiono non gravi, infondate e inconferenti.
In particolare, le incongruenze citate nella denuncia querela (doc. 9) si riferiscono esclusivamente all'attività dell'autocarrozzeria Bongiorno, a cui l'attore si sarebbe rivolto al fine di ottenere un preventivo per i danni subiti.
Le questioni poste nella denuncia non risultano conferenti rispetto alla risoluzione del sinistro.
La veridicità del sinistro non può essere, infatti, messa in discussione dall'eventuale attività abusiva svolta dalla carrozzeria, attività che l'attore non è obbligato a conoscere e di cui non si è neanche avvalso, visto che si è limitato a produrre un preventivo ed ha sempre dichiarato di non aver mai fatto riparare l'auto.
Anche la circostanza della mancata piena collaborazione del titolare della carrozzeria con la compagnia non integra una fattispecie penalmente rilevante, né tantomeno rileva, in mancanza di altri elementi, a considerare il sinistro non veritiero.
Alla luce di tali considerazioni va anche rigettata la richiesta di parte convenuta, reiterata anche nelle conclusioni, di sospensione del processo civile in attesa della definizione di quello penale.
Sia perché non c'è evidenza che esista un processo penale e a carico di chi, visto il tenore della denuncia querela sia perché ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. il processo civile deve essere sospeso se deve essere risolta una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
L'eventuale istaurazione e definizione del processo penale a seguito della richiamata denuncia non avrebbe comunque effetti sulla presente controversia.
Con riferimento alla circostanza che la zona in cui è avvenuto il sinistro è ben illuminata e frequentata,
è verosimile che il furto sia avvenuto in ora notturna e in assenza di testimoni.
Pertanto, si ritiene che alla luce delle dichiarazioni contenute nella denuncia sporta, confermate dalla teste e dalle non contestazioni della compagnia, oltre che dall'inesistenza di ulteriori difese della stessa, il fatto storico possa ritenersi provato. pagina 5 di 8 Circa la quantificazione dell'indennizzo, la compagnia ha contestato l'entità del danno subito dall'attore e definito la richiesta economica eccessiva, esorbitante e non corretta.
Nella fase pregiudiziale, la compagnia ha svolto una propria perizia, recandosi presso la carrozzeria
Bongiorno ad esaminare l'autovettura, non producendo poi in giudizio la perizia,
Con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stato ordinato di produrre la suddetta perizia e parte convenuta ha ottemperato producendo il doc. 16 perizia del perito con allegate n. 42 Persona_1 foto, che come riferito dalla stessa compagnia ha visionato l'auto e ha stilato un preventivo per la riparazione pari ad € 20.970,83, senza sollevare alcun dubbio circa la compatibilità tra la dinamica del furto parziale descritta in citazione e i danni effettivamente riportati.
La perizia del fiduciario della Compagnia conferma in pieno il quantum richiesto da parte attrice, essendo infatti il preventivo prodotto anche maggiore di poche centinaia di euro rispetto a quello prodotto dall'attore.
Il veicolo oggetto di causa è stato assicurato pochi mesi prima del sinistro (polizza del 04.12.20 e sinistro avvenuto il 24.02.21) per un valore commerciale di € 15.600,00.
Ai sensi dell'art. X.10 delle condizioni generali di polizza (doc. 2 parte convenuta), in caso di sinistro la compagnia corrisponde all'assicurato la somma indennizzabile al netto di scoperti e franchigie ed in particolare per i veicoli assicurati con la formula “valore commerciale” come quello che ci occupa, per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotte del degrado d'uso.
Tanto premesso, come è emerso pacificamente dalle perizie/preventivi in atti il costo delle riparazioni supera i 20.000,00 per un valore commerciale di 15.600,00 (confermato anche dal valore Quattroruote doc.8 parte attrice); si tratta, quindi di un'operazione c.d. antieconomica, per cui i costi per la riparazione del veicolo sono superiori al valore del veicolo stesso, motivo per cui in tali casi,
l'indennizzo va contenuto nel valore commerciale ed assicurato perché l'erogazione di un maggiore risarcimento comporterebbe un ingiusto arricchimento per il danneggiato.
Pertanto, deve riconoscersi a parte attrice un indennizzo pari al valore commerciale, senza l'applicazione di alcun scoperto/minimo o franchigia non essendo previsti in caso di furto (doc. 1 parte attrice).
La domanda di parte attrice di pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziale di mediazione, non può essere accolta. pagina 6 di 8 L'esborso delle spese di assistenza stragiudiziale va qualificato come danno emergente, e in quanto tale quale costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa e quindi soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Sez. Unite 16990/2017).
Quindi, la parte che voglia richiedere il rimborso di dette spese dovrà adeguatamente e tempestivamente provarle ed in ogni caso, potranno essere liquidate solo in presenza di specifici requisiti di merito, che man mano sono stati individuati da costante giurisprudenza di legittimità.
Con sentenza n. 15814/2018, la Suprema Corte ha precisato che non possono considerarsi attività stragiudiziali, atte a dover essere liquidate a carico della controparte: “quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento”, pertanto deve trattarsi di attività autonome al fine di essere suscettibili di un separato risarcimento.
Deve quindi emergere la necessarietà e specialità dell'attività svolta in fase precontenziosa.
Nel caso di specie, l'attività svolta precedentemente, documentata, è semplicemente propedeutica al giudizio introdotto.
La negoziazione assistita svolta non è una condizione di procedibilità, perché nel caso di specie condizione di procedibilità è la mediazione ex d. lgs. 28/2010.
Inoltre, manca la prova della perdita patrimoniale, non avendo parte attrice prodotto copia della fattura delle spese sostenute né relativa quietanza.
Parimenti deve essere disattesa la contestazione della compagnia circa gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. in quanto non sarebbero dovuti non essendoci stato un inadempimento della compagnia e circa l'ulteriore richiesta di rivalutazione che integrerebbe una duplicazione delle domande.
A tal proposito, la recentissima sentenza della Suprema Corte 7216/2025 ha confermato il principio secondo cui: in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv.
655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”
(Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi pagina 7 di 8 compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent.
16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, con refusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, accerta e dichiara il diritto all'indennizzo in favore dell'assicurato
[...]
e condanna al pagamento della somma di € 15.600,00; oltre Pt_1 Controparte_1
rivalutazione dalla data del sinistro (25.02.21) e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento alla data odierna, oltre interessi successivi fino al pagamento.
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida nella somma di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
Diego Monteleone, dichiaratosi antistatario.
Milano, 31 marzo 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 27006/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti DIEGO Parte_1 C.F._1
MONTELEONE e GIUSEPPE ANCONA, elettivamente domiciliata in VIA CESARE BATTISTI 23,
20122 MILANO (MI) presso i difensori avv. DIEGO MONTELEONE e avv. GIUSEPPE ANCONA
- ATTORE - contro
P. I.V.A. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLA SCHIAVI, elettivamente domiciliata in VIA CURTATONE 16, 20122 MILANO presso il difensore avv. MARCELLA SCHIAVI
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione di conclusioni
Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) condannare l' , in persona del legale rappresentante, a corrispondere all'attore Controparte_1 la somma di € 15.600,00, pari al valore commerciale del veicolo assicurato e del relativo massimale, ovvero la somma che in corso di causa è risultata dovuta, quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura “Volkswagen Golf”, targata FJ973DG in conseguenza dell'evento denunciato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284,
pagina 1 di 8 comma 4°, c.c., rivalutazione e spese stragiudiziale di mediazione;
2) condannare l' , in persona del legale rappresentante, alla rivalsa delle spese di Controparte_1 lite, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.
Disporsi, occorrendo, CTU meccanica onde accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo
“Volkswagen Golf”, targato FJ973DG, in occasione dell'evento per cui è causa.
Controparte_1
Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza così decidere:
- In via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa degli sviluppi del procedimento penale n.
20269/2021 – PM dott. Luzzi e/o della decisione del GIP c/o il Tribunale di Milano investito della questione qui dedotta per quanto consta alla presente difesa;
- Nel merito, rigettare ogni richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia, risultando ogni domanda avanzata dall'attore infondata in fatto ed in diritto;
- Spese rifuse, oltre rimborso forfait ed oneri, anche fiscali, come dovuti;
Rinnovate sono le istanze istruttorie, laddove non ammesse dal Giudice.
Contestate sono le conclusioni avverse, con contestuale dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− ha convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento di € 15.600,00, pari al massimale assicurato in polizza ovvero la somma ritenuta dovuta, quale indennizzo per i danni subiti in conseguenza del furto di alcuni componenti della sua autovettura “Volkswagen Golf”, targata FJ973DG, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione;
− si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1 contestando l'accadimento dell'evento, le modalità dello stesso così come descritte in citazione, nonché l'entità della riparazione e il quantum richiesto;
− all'udienza del 30.01.2024, è stata ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice ed accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della consulenza tecnica sulle condizioni dell'autovettura effettuata da fiduciario della compagnia assicurativa;
pagina 2 di 8 − all'udienza del 18 aprile 2024 è stata escussa la teste di parte attrice , e all'esito non Testimone_1
è stata ammessa la consulenza tecnica richiesta dalla difesa di e la causa è stata rinviata Pt_1
per la rimessione in decisione, con invito alle parti a definire la causa bonariamente anche sulla base della perizia di parte depositata;
− con note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, precisate le conclusioni e depositati gli scritti, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di indennizzo a seguito di furto parziale ad opera di ignoti della autovettura Volkswagen Golf di proprietà dell'attore assicurata per R.C.A. e furto con
[...]
con polizza n. 406336472. CP_1
La compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha contestato che il furto dell'autovettura sia effettivamente avvenuto ed ha contestato, inoltre, la quantificazione dell'indennizzo compiuta da parte attrice.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.
La domanda è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, giova ricordare che nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo da parte dell'assicurato, l'onere della prova relativo al fatto storico incombe sulla parte attrice: infatti, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, il “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così testualmente, tra le molte, Cass. ordinanza n. 1558/2018).
Onere probatorio che resta immutato qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (Cass. n.
4234/2012; Cass. n. 15630/2018; Cass. n. 9205/2021).
Le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa al verificarsi del fatto storico non paiono sufficienti per ritenere il sinistro non veritiero. pagina 3 di 8 L'attore, al fine di provare di aver subito il furto di alcuni componenti dell'autovettura assicurata, ha prodotto la denuncia sporta presso la tenenza dei Carabinieri di San IU LA (MI) il giorno
25 febbraio 2021 (doc. 3 produzione parte attrice), ma come più volte rilevato dalla giurisprudenza, tale documento da solo non può costituire prova del fatto storico denunciato. Sul punto recentemente la
Cassazione, con ordinanza n. 32637/2022, ha chiarito come “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo,
Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01)”.
La denuncia, infatti, è una mera dichiarazione unilaterale dell'assicurato, che assume valore esclusivamente indiziario del verificarsi dell'evento assicurato e, quindi, in ordine alla sussistenza del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto (cfr. Cass. 1935/2003; Cass. 10262/1992).
Pertanto, il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, deve essere ulteriormente verificato nel corso dell'istruttoria al fine di verificare la verosimiglianza del fatto rappresentato, alla luce di tutti gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio (in tal senso, Corte d'appello di Milano, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 141).
Risulta, infatti, complicato, per non dire diabolico offrire la prova del furto di un veicolo, come richiesta dalla compagnia, avvenendo la maggior parte di essi in assenza di testimoni.
Sul punto deve rilevarsi che con la denuncia dinnanzi alle competenti autorità, il denunciante si è assunto la responsabilità anche penale della corrispondenza al vero delle proprie dichiarazioni.
La denuncia del furto compiuta dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste escusso.
In particolare, , amica dell'attore, pur non essendo presente al momento del ritrovamento Tes_2 della vettura, ha così dichiarato: “Non ero presente quando ha parcheggiato l'autovettura; lui è Pt_1 un appassionato delle auto golf e sapevo che ne aveva comperata una. L'avevo vista dopo l'acquisto, era di colore rosso. E' venuto a trovarmi dopo aver parcheggiato l'auto in zona Corvetto e poi è andato via lasciando lì l'autovettura. Il giorno dopo mi ha mandato dei messaggi con delle fotografie dell'interno della macchina dalla quale erano state asportate molte cose. Dalle fotografie che mi pagina 4 di 8 vengono mostrate (doc.4 attore) rilevo che l'auto era quella rappresentata, di colore rosso, e mi aveva mandato due foto dell'interno.”
L'attore ha poi depositato una serie di foto del veicolo, da cui è visibile anche la targa, dalle quali è possibile verificare lo stato in cui l'autovettura è stata ritrovata a seguito del furto parziale.
La Compagnia dal suo lato ha dedotto delle gravi incongruenze nella verificazione del sinistro, motivo che l'ha spinta a presentare denuncia querela.
Le incongruenze rilevate appaiono non gravi, infondate e inconferenti.
In particolare, le incongruenze citate nella denuncia querela (doc. 9) si riferiscono esclusivamente all'attività dell'autocarrozzeria Bongiorno, a cui l'attore si sarebbe rivolto al fine di ottenere un preventivo per i danni subiti.
Le questioni poste nella denuncia non risultano conferenti rispetto alla risoluzione del sinistro.
La veridicità del sinistro non può essere, infatti, messa in discussione dall'eventuale attività abusiva svolta dalla carrozzeria, attività che l'attore non è obbligato a conoscere e di cui non si è neanche avvalso, visto che si è limitato a produrre un preventivo ed ha sempre dichiarato di non aver mai fatto riparare l'auto.
Anche la circostanza della mancata piena collaborazione del titolare della carrozzeria con la compagnia non integra una fattispecie penalmente rilevante, né tantomeno rileva, in mancanza di altri elementi, a considerare il sinistro non veritiero.
Alla luce di tali considerazioni va anche rigettata la richiesta di parte convenuta, reiterata anche nelle conclusioni, di sospensione del processo civile in attesa della definizione di quello penale.
Sia perché non c'è evidenza che esista un processo penale e a carico di chi, visto il tenore della denuncia querela sia perché ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. il processo civile deve essere sospeso se deve essere risolta una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
L'eventuale istaurazione e definizione del processo penale a seguito della richiamata denuncia non avrebbe comunque effetti sulla presente controversia.
Con riferimento alla circostanza che la zona in cui è avvenuto il sinistro è ben illuminata e frequentata,
è verosimile che il furto sia avvenuto in ora notturna e in assenza di testimoni.
Pertanto, si ritiene che alla luce delle dichiarazioni contenute nella denuncia sporta, confermate dalla teste e dalle non contestazioni della compagnia, oltre che dall'inesistenza di ulteriori difese della stessa, il fatto storico possa ritenersi provato. pagina 5 di 8 Circa la quantificazione dell'indennizzo, la compagnia ha contestato l'entità del danno subito dall'attore e definito la richiesta economica eccessiva, esorbitante e non corretta.
Nella fase pregiudiziale, la compagnia ha svolto una propria perizia, recandosi presso la carrozzeria
Bongiorno ad esaminare l'autovettura, non producendo poi in giudizio la perizia,
Con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stato ordinato di produrre la suddetta perizia e parte convenuta ha ottemperato producendo il doc. 16 perizia del perito con allegate n. 42 Persona_1 foto, che come riferito dalla stessa compagnia ha visionato l'auto e ha stilato un preventivo per la riparazione pari ad € 20.970,83, senza sollevare alcun dubbio circa la compatibilità tra la dinamica del furto parziale descritta in citazione e i danni effettivamente riportati.
La perizia del fiduciario della Compagnia conferma in pieno il quantum richiesto da parte attrice, essendo infatti il preventivo prodotto anche maggiore di poche centinaia di euro rispetto a quello prodotto dall'attore.
Il veicolo oggetto di causa è stato assicurato pochi mesi prima del sinistro (polizza del 04.12.20 e sinistro avvenuto il 24.02.21) per un valore commerciale di € 15.600,00.
Ai sensi dell'art. X.10 delle condizioni generali di polizza (doc. 2 parte convenuta), in caso di sinistro la compagnia corrisponde all'assicurato la somma indennizzabile al netto di scoperti e franchigie ed in particolare per i veicoli assicurati con la formula “valore commerciale” come quello che ci occupa, per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotte del degrado d'uso.
Tanto premesso, come è emerso pacificamente dalle perizie/preventivi in atti il costo delle riparazioni supera i 20.000,00 per un valore commerciale di 15.600,00 (confermato anche dal valore Quattroruote doc.8 parte attrice); si tratta, quindi di un'operazione c.d. antieconomica, per cui i costi per la riparazione del veicolo sono superiori al valore del veicolo stesso, motivo per cui in tali casi,
l'indennizzo va contenuto nel valore commerciale ed assicurato perché l'erogazione di un maggiore risarcimento comporterebbe un ingiusto arricchimento per il danneggiato.
Pertanto, deve riconoscersi a parte attrice un indennizzo pari al valore commerciale, senza l'applicazione di alcun scoperto/minimo o franchigia non essendo previsti in caso di furto (doc. 1 parte attrice).
La domanda di parte attrice di pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziale di mediazione, non può essere accolta. pagina 6 di 8 L'esborso delle spese di assistenza stragiudiziale va qualificato come danno emergente, e in quanto tale quale costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa e quindi soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Sez. Unite 16990/2017).
Quindi, la parte che voglia richiedere il rimborso di dette spese dovrà adeguatamente e tempestivamente provarle ed in ogni caso, potranno essere liquidate solo in presenza di specifici requisiti di merito, che man mano sono stati individuati da costante giurisprudenza di legittimità.
Con sentenza n. 15814/2018, la Suprema Corte ha precisato che non possono considerarsi attività stragiudiziali, atte a dover essere liquidate a carico della controparte: “quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento”, pertanto deve trattarsi di attività autonome al fine di essere suscettibili di un separato risarcimento.
Deve quindi emergere la necessarietà e specialità dell'attività svolta in fase precontenziosa.
Nel caso di specie, l'attività svolta precedentemente, documentata, è semplicemente propedeutica al giudizio introdotto.
La negoziazione assistita svolta non è una condizione di procedibilità, perché nel caso di specie condizione di procedibilità è la mediazione ex d. lgs. 28/2010.
Inoltre, manca la prova della perdita patrimoniale, non avendo parte attrice prodotto copia della fattura delle spese sostenute né relativa quietanza.
Parimenti deve essere disattesa la contestazione della compagnia circa gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. in quanto non sarebbero dovuti non essendoci stato un inadempimento della compagnia e circa l'ulteriore richiesta di rivalutazione che integrerebbe una duplicazione delle domande.
A tal proposito, la recentissima sentenza della Suprema Corte 7216/2025 ha confermato il principio secondo cui: in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv.
655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”
(Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi pagina 7 di 8 compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent.
16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, con refusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, accerta e dichiara il diritto all'indennizzo in favore dell'assicurato
[...]
e condanna al pagamento della somma di € 15.600,00; oltre Pt_1 Controparte_1
rivalutazione dalla data del sinistro (25.02.21) e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento alla data odierna, oltre interessi successivi fino al pagamento.
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida nella somma di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
Diego Monteleone, dichiaratosi antistatario.
Milano, 31 marzo 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 8 di 8