CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2023, n. 18323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18323 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato QUINTIERI ANTONIO del foro di COSENZA in difesa di RE RE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18323 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 28 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente annullato, in relazione al capo 20 della imputazione provvisoria l'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catanzaro il 2 agosto 2022 con cui veniva disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di EM ET. L'ordinanza era confermata nel resto. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. ed incentrato sulla violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per palese illogicità nella ricostruzione del fatto in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si contesta in particolare la tenuta logica della motivazione, poiché la ricostruzione del fatto si basa esclusivamente su deduzioni ricavate da pochi indizi certi, principalmente frutto di intercettazioni intercorse tra l'imputato e tal DR RL, ritenuto esponente di spicco un gruppo malavitoso locale dedito, per quanto qui interessa, all'esercizio abusivo del credito ed alle estorsioni. Sennonché, la persona offesa del reato, identificata solo in una fase avanzata delle indagini ed in maniera per nulla soddisfacente, ha negato di aver ricevuto dall'indagato (proprio dipendente da molti anni nel pubblico esercizio condotto dalla persona offesa) alcuna pressione o richiesta ed ha inoltre fornito una spiegazione logica del tenore delle intercettazioni e dei due incontri avuti nell'arco di oltre un anno con il presunto usuraio/estortore DR. Egualmente censurabile è la mancata considerazione nella motivazione dell'esito dell'investigazione difensiva ed in particolare delle dichiarazioni della persona offesa acriticamente definite «fantasiose». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Giova preliminarmente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; sez.2, 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, 276976 - 01). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente EM ET in ordine al reato allo stesso contestato. In tal senso appare corretta l'interpretazione fornita dal collegio in ordine al significato delle telefonate così come all'individuazione della vittima. Rispetto a tali conclusioni, la ricostruzione alternativa del fatto addotta dalla difesa non ha la forza di disarticolare il ragionamento posto a base dell'ordinanza poiché esso non è manifestamente illogico né, per certo, insussistente o apparente. L'esame del ricorso in questa sede non può pertanto spingersi oltre poiché ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. 3. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. 4. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso Rl 30/03/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato QUINTIERI ANTONIO del foro di COSENZA in difesa di RE RE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18323 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 28 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente annullato, in relazione al capo 20 della imputazione provvisoria l'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catanzaro il 2 agosto 2022 con cui veniva disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di EM ET. L'ordinanza era confermata nel resto. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. ed incentrato sulla violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per palese illogicità nella ricostruzione del fatto in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si contesta in particolare la tenuta logica della motivazione, poiché la ricostruzione del fatto si basa esclusivamente su deduzioni ricavate da pochi indizi certi, principalmente frutto di intercettazioni intercorse tra l'imputato e tal DR RL, ritenuto esponente di spicco un gruppo malavitoso locale dedito, per quanto qui interessa, all'esercizio abusivo del credito ed alle estorsioni. Sennonché, la persona offesa del reato, identificata solo in una fase avanzata delle indagini ed in maniera per nulla soddisfacente, ha negato di aver ricevuto dall'indagato (proprio dipendente da molti anni nel pubblico esercizio condotto dalla persona offesa) alcuna pressione o richiesta ed ha inoltre fornito una spiegazione logica del tenore delle intercettazioni e dei due incontri avuti nell'arco di oltre un anno con il presunto usuraio/estortore DR. Egualmente censurabile è la mancata considerazione nella motivazione dell'esito dell'investigazione difensiva ed in particolare delle dichiarazioni della persona offesa acriticamente definite «fantasiose». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Giova preliminarmente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; sez.2, 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, 276976 - 01). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente EM ET in ordine al reato allo stesso contestato. In tal senso appare corretta l'interpretazione fornita dal collegio in ordine al significato delle telefonate così come all'individuazione della vittima. Rispetto a tali conclusioni, la ricostruzione alternativa del fatto addotta dalla difesa non ha la forza di disarticolare il ragionamento posto a base dell'ordinanza poiché esso non è manifestamente illogico né, per certo, insussistente o apparente. L'esame del ricorso in questa sede non può pertanto spingersi oltre poiché ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. 3. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. 4. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso Rl 30/03/2023.