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Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2023, n. 37994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37994 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI TO EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRC CIMMINO - che ha concluso chiedendo £t, ri, IL C...A-, é ,r,\À i. e 1}- •Cc-> Penale Sent. Sez. 4 Num. 37994 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 04/07/2023 I RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti che ha dichiarato TT TO EN responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in S. Agata Militello, il 22/11/2017). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., nonché insussistenza del reato. La fonte di prova utilizzata dai Giudici del merito è costituita soltanto dall'accertamento operato dai Carabinieri nel corso di un servizio perlustrativo;
sono state totalmente omesse tutte le altre emergenze processuali che meritavano adeguata considerazione. Il TT, infatti, al momento del controllo non ha opposto alcuna resistenza, né ha predisposto alcun occultamento della sostanza;
dalla documentazione prodotta dalla difesa emergeva inoltre che l'imputato faceva il pasticcere percependo un reddito adeguato. La modica quantità di sostanza stupefacente rinvenuta non può essere considerata come l'unica fonte di prova ai fini del riconoscimento del reato di spaccio anche perché era integra e non suddivisa in singole dosi. Limitandosi a condividere quella di primo grado, la sentenza di secondo grado manca della motivazione;
2.2. Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi rimarcare l'occasionalità della condotta e l'esiguo quantitativo di sostanza stupefacente;
2.3. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen., chiedendosi anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
2.4. Violazione di legge per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e/o sull'applicazione dei benefici di legge, espressamente dedotti con il quarto motivo di appello. 2. In data 16/06/23, sono pervenute, a sostegno del ricorso, conclusioni scritte del difensore, avv. Luca Agostino Ninone. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla concessione dei benefici e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto. 2 4. In data 16/06/23, sono pervenute conclusioni scritte, di replica alle conclusioni del P.G., con cui il difensore dell'imputato, avv. Luca Agostino Ninone, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concessione dei benefici, non avendo la Corte di appello nulla detto al riguardo, pur avendo dato atto del motivo di appello con cui si invocavano. 2. Nel resto, il ricorso è inammissibile perché in fatto, rivalutativo e manifestamente infondato. Deve premettersi che è principio consolidato quello per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, NO e altri, Rv. 259929). Alla medesima stregua, deve anche ricordarsi che, in giurisprudenza, è ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argonnentativa della sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate. In sede di legittimità, pertanto, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione formulata con il gravame allorché la stessa debba considerarsi disattesa sulla base della motivazione della sentenza, complessivamente considerata. Per la validità della decisione, quindi, non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca implicitamente alla reiezione della deduzione difensiva. Sicché, ove il provvedimento indichi, con adeguatezza e logicità, come nel caso in disamina, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non 3 I vi è luogo per la prospettabilità del vizio di preterizione (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, IR Francesco, Rv. 276741; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano ed altri, Rv. 229220). Quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, la sentenza impugnata ha offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica allorché ha osservato che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, nonché le modalità di conservazione e di occultamento della sostanza e la presenza di oggetti (il bilancino di precisione la pellicola trasparente e i coltelli), necessari per la pesatura e la suddivisione in dosi, siano tali da escludere la destinazione esclusivamente personale;
e che, anche a voler ritenere che i soldi fossero il provento dello svolgimento della regolare attività lavorativa dell'imputato, non può accogliersi la tesi difensiva, secondo cui il bilancino di precisione sarebbe stato utilizzato dall'imputato nell'espletamento del suo lavoro di pasticcere, «non comprendendosi per quale motivo egli avrebbe dovuto svolgere a casa tale attività e non potendosi comunque spiegare altrimenti - se non con l'uso di tali strumenti ai fini del successivo spaccio - la presenza di due coltelli intrisi di sostanza stupefacente». Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen non è consentito, attenendo al merito e avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato al riguardo laddove, nonostante la modestia del quantitativo di droga rinvenuto (potendosene ricavare trentadue dosi medie singole), ha valorizzato, in senso negativo, le modalità di occultamento, tali da fare fondatamente ritenere l'imputato abitualmente dedito al traffico illecito di stupefacenti. Anche con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la motivazione si appalesa congrua e adeguata e, pertanto, incensurabile in questa sede. Nel primo caso, perché la Corte del merito non ha ravvisato alcun elemento positivamente apprezzabile ai fini dell'invocato riconoscimento;
nel secondo caso, perché l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4. cod. pen., pur astrattamente configurabile, è stata esclusa «in quanto il lucro che l'imputato avrebbe ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente ritrovata in suo possesso non sarebbe stato certamente di speciale tenuità». 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione concernente i benefici di legge, con rinvio sul 4 punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente i benefici di legge e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi9ente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRC CIMMINO - che ha concluso chiedendo £t, ri, IL C...A-, é ,r,\À i. e 1}- •Cc-> Penale Sent. Sez. 4 Num. 37994 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 04/07/2023 I RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti che ha dichiarato TT TO EN responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in S. Agata Militello, il 22/11/2017). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., nonché insussistenza del reato. La fonte di prova utilizzata dai Giudici del merito è costituita soltanto dall'accertamento operato dai Carabinieri nel corso di un servizio perlustrativo;
sono state totalmente omesse tutte le altre emergenze processuali che meritavano adeguata considerazione. Il TT, infatti, al momento del controllo non ha opposto alcuna resistenza, né ha predisposto alcun occultamento della sostanza;
dalla documentazione prodotta dalla difesa emergeva inoltre che l'imputato faceva il pasticcere percependo un reddito adeguato. La modica quantità di sostanza stupefacente rinvenuta non può essere considerata come l'unica fonte di prova ai fini del riconoscimento del reato di spaccio anche perché era integra e non suddivisa in singole dosi. Limitandosi a condividere quella di primo grado, la sentenza di secondo grado manca della motivazione;
2.2. Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi rimarcare l'occasionalità della condotta e l'esiguo quantitativo di sostanza stupefacente;
2.3. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen., chiedendosi anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
2.4. Violazione di legge per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e/o sull'applicazione dei benefici di legge, espressamente dedotti con il quarto motivo di appello. 2. In data 16/06/23, sono pervenute, a sostegno del ricorso, conclusioni scritte del difensore, avv. Luca Agostino Ninone. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla concessione dei benefici e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto. 2 4. In data 16/06/23, sono pervenute conclusioni scritte, di replica alle conclusioni del P.G., con cui il difensore dell'imputato, avv. Luca Agostino Ninone, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concessione dei benefici, non avendo la Corte di appello nulla detto al riguardo, pur avendo dato atto del motivo di appello con cui si invocavano. 2. Nel resto, il ricorso è inammissibile perché in fatto, rivalutativo e manifestamente infondato. Deve premettersi che è principio consolidato quello per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, NO e altri, Rv. 259929). Alla medesima stregua, deve anche ricordarsi che, in giurisprudenza, è ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argonnentativa della sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate. In sede di legittimità, pertanto, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione formulata con il gravame allorché la stessa debba considerarsi disattesa sulla base della motivazione della sentenza, complessivamente considerata. Per la validità della decisione, quindi, non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca implicitamente alla reiezione della deduzione difensiva. Sicché, ove il provvedimento indichi, con adeguatezza e logicità, come nel caso in disamina, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non 3 I vi è luogo per la prospettabilità del vizio di preterizione (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, IR Francesco, Rv. 276741; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano ed altri, Rv. 229220). Quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, la sentenza impugnata ha offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica allorché ha osservato che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, nonché le modalità di conservazione e di occultamento della sostanza e la presenza di oggetti (il bilancino di precisione la pellicola trasparente e i coltelli), necessari per la pesatura e la suddivisione in dosi, siano tali da escludere la destinazione esclusivamente personale;
e che, anche a voler ritenere che i soldi fossero il provento dello svolgimento della regolare attività lavorativa dell'imputato, non può accogliersi la tesi difensiva, secondo cui il bilancino di precisione sarebbe stato utilizzato dall'imputato nell'espletamento del suo lavoro di pasticcere, «non comprendendosi per quale motivo egli avrebbe dovuto svolgere a casa tale attività e non potendosi comunque spiegare altrimenti - se non con l'uso di tali strumenti ai fini del successivo spaccio - la presenza di due coltelli intrisi di sostanza stupefacente». Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen non è consentito, attenendo al merito e avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato al riguardo laddove, nonostante la modestia del quantitativo di droga rinvenuto (potendosene ricavare trentadue dosi medie singole), ha valorizzato, in senso negativo, le modalità di occultamento, tali da fare fondatamente ritenere l'imputato abitualmente dedito al traffico illecito di stupefacenti. Anche con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la motivazione si appalesa congrua e adeguata e, pertanto, incensurabile in questa sede. Nel primo caso, perché la Corte del merito non ha ravvisato alcun elemento positivamente apprezzabile ai fini dell'invocato riconoscimento;
nel secondo caso, perché l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4. cod. pen., pur astrattamente configurabile, è stata esclusa «in quanto il lucro che l'imputato avrebbe ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente ritrovata in suo possesso non sarebbe stato certamente di speciale tenuità». 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione concernente i benefici di legge, con rinvio sul 4 punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente i benefici di legge e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi9ente