Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 10200
CS
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Presupposti normativi per la sottoposizione a V.I.A.

    Il Collegio ritiene che il progetto rientri tra le opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto ricade nella tipologia "centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3" avendo un volume edificato superiore alla soglia dimezzata di 12.500 mc applicabile in base al punto 4.3. del d.m. 30 marzo 2015 in quanto ricadente in zona costiera sottoposta a vincolo paesaggistico. Non rileva che non si tratti di nuova costruzione bensì di recupero di un edificio esistente, poiché l'allegato IV alla Parte Seconda punto 8 lettera a) parla di "volume edificato superiore a 25.000 m3" senza escludere volumi già esistenti per i quali siano previsti interventi di ampliamento o di recupero o di modifica. Inoltre, la modifica regionale invocata dall'appellante non rileva nel caso di specie in quanto successiva all'adozione della determina di assoggettabilità a V.I.A. e, in ogni caso, l'intervento prevede la nuova realizzazione di un interrato di notevoli dimensioni.

  • Rigettato
    Omessa valutazione del Comitato V.I.A. sulla sussistenza di impatti ambientali

    Il Collegio ritiene che il Comitato VIA e la successiva determina abbiano correttamente rilevato la sussistenza di impatti significativi sulle matrici ambientali, in particolare sul suolo, sull'habitat naturale e sul paesaggio, data la localizzazione dell'opificio in area altamente sensibile e l'entità degli interventi di recupero. La potenzialità di impatti significativi è evidente, rendendo irrilevante l'omessa audizione e la mancata valutazione del contributo istruttorio in questa fase. La possibilità di evitare o limitare tali impatti è oggetto del distinto procedimento di VIA.

  • Accolto
    Incompletezza e contraddittorietà dell'istruttoria V.I.A.

    Il Collegio ritiene che l'istruttoria sia affetta da profili di incompletezza e contraddittorietà. Sussiste una palese contraddittorietà tra i pareri della Sezione Paesaggio della Regione e le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune, nonché tra i pareri della Soprintendenza, sempre favorevoli, e il giudizio negativo della Regione. La Regione non poteva concludere il procedimento di VIA in assenza del parere formale della Soprintendenza. ARPA non ha indicato le modifiche progettuali necessarie per escludere impatti significativi. È stata omessa ogni valutazione rispetto all'opzione 0 e al fatto che il progetto mira al recupero di un edificio degradato, il che avrebbe potuto consentire una riqualificazione dell'area. Pertanto, il motivo di appello è fondato.

  • Accolto
    Conseguenza del giudizio negativo di VIA e diniego PAUR

    Accolto il secondo motivo di appello che ha portato all'annullamento del giudizio negativo di VIA e del diniego del PAUR, conseguentemente anche la nota di non ammissibilità al finanziamento viene annullata.

  • Accolto
    Mancanza di lesività dell'atto impugnato

    La sentenza appellata ha correttamente dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso la nota in quanto priva di lesività, non avendo l'appellante titolo a muovere contestazioni avverso interlocuzioni intercorse tra gli uffici regionali ed un ente subregionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 10200
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10200
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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