Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 10200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10200 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10200/2025REG.PROV.COLL.
N. 02052/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2022, proposto dalla società Blue Tourism S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione GL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PA GL, Comune di Giovinazzo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la GL (Sezione Seconda) n. 01816/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione GL e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. CA TE e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società appellante in data 13 gennaio 2015 ha presentato al Comune di Giovinazzo un progetto di ristrutturazione edilizia di un opificio dismesso e in rovina, finalizzato all’adeguamento strutturale con cambiamento di destinazione d’uso da industriale a turistico.
Si tratta del recupero di un grande opificio realizzato nel 1960 e destinato a marmeria, posto a 20 metri dalla linea di battigia sulla spiaggia di Giovinazzo, per adibirlo a struttura turistico alberghiera.
All’estio della conferenza di servizi, il Comune di Giovinazzo rilasciava il provvedimento unico autorizzativo n. 7 del 2019, con procedura in variante, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010.
Il progetto interferisce con beni paesaggistici individuati dall’art. 134 del d. lgs. 22.1.2004, n. 42 e ulteriori contesti tutelati dal P.P.T.R.
Nell’ambito di tale iter autorizzatorio il progetto ha conseguito l’autorizzazione paesaggistica n. 322 del 8.1.2018 rilasciata dal Comune, sulla scorta del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 2161 del 2.3.2017, cui avevano fatto seguito, in data 21.5.2019, la nota prot. n. 6567-9 con la quale la medesima Soprintendenza aveva espresso parere favorevole in riferimento all’area a parcheggio ed alle connesse opere di attraversamento nonché, in data 30.05.2019, l’autorizzazione paesaggistica integrativa n. 119.
Il progetto, per le sue caratteristiche di riqualificazione ambientale, veniva candidato ed ammesso al “programma operativo F.E.S.R. 2014 - 2020 - obiettivo convergenza - r.r. 17/2014 - titolo capo 5 - “aiuti alle grandi imprese e alle P.M.I. per programmi integrati di agevolazione - P.I.A. TURISMO”” (finalizzato anche al sostegno finanziario di strutture ricettive da realizzarsi mediante il recupero di aree degradate e/o inquinate).
Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata all’adozione della determina di finanziamento, l’Autorità Ambientale della Regione GL rilevava che il progetto non era stato sottoposto a procedura di assoggettabilità a V.I.A. che la società si vedeva costretta ad avviare, sebbene il progetto, a suo dire, non rientrasse nell’allegato B, elenco B.2, lett. B.2.ax, alla L.r. 12.4.2001, n. 11 e nell’allegato IV, punto 8, lett. a., alla parte II del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.
La società presentava allora istanza di P.A.U.R. e con determinazione n. 339 del 30.12.2019 la Sezione autorizzazioni ambientali - Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Regione GL (d’ora innanzi Servizio V.I.A. e V.Inc.A.) disponeva la sottoposizione a V.I.A. del progetto.
La V.I.A. veniva successivamente negata con determina n. 87 del 18.3.2021, cui seguiva il diniego di P.A.U.R. con determina n. 114 del 30.3.2021.
La società ha conseguentemente impugnato dinanzi al T.a.r. per la GL sede di Bari, con ricorso integrato da motivi aggiunti, i seguenti provvedimenti, in uno agli atti istruttori presupposti:
- a) la determina di sottoposizione a V.I.A. n. 339 del 2019;
- b) il provvedimento n. 87 del 18 marzo 2021 recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale e il provvedimento di diniego del P.A.U.R. n. 114 del 20 marzo;
- c) la nota prot. n. 7941 del 14.4.2021 di GL Sviluppo, recante la comunicazione di non ammissibilità del progetto al “programma operativo F.E.S.R. 2014 - 2020”;
- d) la nota prot. n. 6715 del 5.5.2021 della Regione GL - sezione autorizzazioni ambientali - indirizzata all’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio della Regione GL, con la quale venivano respinte le osservazioni mosse dall’Agenzia alla valutazione espressa sul progetto dagli uffici regionali, opponendo un diniego alla richiesta di riesame finalizzata alla approvazione del progetto sostenuto dalla medesima Agenzia per le motivazioni espresse con nota prot. n. 1307 del 13.4.2021.
Il T.a.r. ha dichiarato il ricorso:
- in parte, improcedibile (sul punto a) per avere la società successivamente presentato istanza di screening V.I.A.;
- in parte, infondato stante l’assenza di profili di manifesta inattendibilità del giudizio tecnico negativo espresso sulla VIA con conseguente legittimità del diniego di PAUR e del provvedimento di mancata ammissione al finanziamento (punti b e c);
- in parte, inammissibile, per mancanza di lesività dell’atto impugnato, adottato nell’ambito di una interlocuzione tra uffici regionali ed ente subregionale, rispetto ai quali la società doveva ritenersi estranea e, in ogni caso, non attinta da pronunciamenti pregiudizievoli (punto d).
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società Blue Tourism s.r.l. per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Si è costituita in giudizio la Regione GL per resistere all’appello, concludendo per la sua reiezione nel merito con conferma della sentenza appellata.
Anche il Ministero della Cultura si è costituito, sebbene con comparsa formale.
Alla udienza pubblica del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie difensive con cui le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.
Tanto premesso in fatto, con il primo motivo di appello la società contesta la ricorrenza dei presupposti normativi per la sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a V.I.A..
Lamenta che il giudice di prime cure, anzichè verificare se il progetto possiede o meno le caratteristiche dimensionali e funzionali tali da poter essere ricondotto nel novero di quelli contemplati dalla normativa richiamata nel primo motivo di ricorso e che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a V.I.A., ha affermato con giudizio soggettivo ed opinabile di ritenere necessario un giudizio ambientale sul medesimo progetto in ragione della “ particolare ubicazione in immediata prossimità del mare del dismesso edificio da ristrutturarsi ”.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione addotta dal T.a.r. debba essere corretta.
Quanto ai presupposti per l’assoggettamento dell’intervento a V.I.A. la Regione sostiene che la proposta progettuale è riconducibile alla tipologia di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda, punto n. 8 lett. a) del d. lgs. n. 152/2006 “ villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitati ” (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano).
Aggiunge che nel caso di specie troverebbe applicazione - ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. d) del d. lgs. n. 152 del 2006 - la riduzione delle soglie prevista dal punto 4.3 rubricato “Localizzazione dei progetti” dell’allegato al Decreto del MATTM n. 52 del 03.03.2015, che così dispone: “ per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell’ambiente naturale, le soglie individuate nell’allegato IV della Parte II del d. Lgs. 152/2006 sono ridotte del 50 % ” .
Infatti, l’intervento proposto:
- ricade nelle seguenti aree sensibili: ““Zone costiere” e cioè territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui mare; ed i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi" [Art. 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004] ”, secondo quanto previsto dal punto 4.3.2 dell’Allegato al Decreto MATTM n. 52 del 3.3.2015;
- presenta un volume esistente pari a 15.827 mc., superiore dunque alla soglia dimezzata di 12.500 mc., ossia maggiore del limite legale di 25.000 mc./2.
La Regione assume dunque che il presupposto di fatto per l’assoggettabilità a procedimento di screening sarebbe rappresentato dal volume superiore al parametro di legge, dimezzato in ragione del carattere sensibile dei luoghi, in presenza di una delle tipologie - centro residenziale turistico-alberghiero - indicate dall’Allegato IV alla Parte Seconda, punto n. 8 lett. a) del d. lgs. n. 152/2006.
L’appellante contesta tale interpretazione e replica che nel caso di specie non si tratterebbe di una nuova costruzione ma di un mero cambio di destinazione d’uso da industriale e turistico alberghiero laddove lo screening sarebbe richiesto solo in caso di nuova costruzione. La verifica di impatto ambientale si giustificherebbe rispetto ad una nuova costruzione, non anche in caso di cambio di destinazione d’uso rispetto ad una precedente destinazione, già di per sé impattante, trattandosi di uso industriale. Il volume, in ogni caso, sarebbe preesistente e non generato dal progetto in questione.
Secondo l’appellante il progetto non rientrerebbe nell’allegato B, elenco B.2, lett. B.2.ax, alla L.r. 11/2001 e nell’allegato IV alla Parte Seconda, punto 8, lett. a., alla parte II del d. lgs. 152/2006.
Contesta altresì l’applicabilità alla fattispecie della riduzione delle soglie disposta dal punto 4.3 dell’allegato al d.m. n. 52 del 3.3.2015 che opererebbe nella sola ipotesi in cui il progetto, in quanto finalizzato ad una nuova realizzazione su un suolo “vergine”, ricada nell’ambito applicativo della L.r. 11/2001 e del d. lgs. n. 152/2006, laddove non troverebbe applicazione allorquando il progetto abbia ad oggetto, come nel caso di specie, un intervento finalizzato al recupero di un manufatto preesistente: la regione avrebbe omesso di considerare il rapporto tra le destinazioni di “decollo” (industriale) e di “atterraggio” (turistico-ricettiva), quest’ultima oggettivamente meno impattante della prima, e, soprattutto, del fatto che l’intervento non determina la creazione di volumetria, ma solo la riqualificazione di quella esistente (e dell’intorno ambientale di riferimento); inoltre senza interventi di demolizione e ricostruzione, non sarebbe neppure ipotizzabile un impatto negativo sull’ambiente che, anzi, dalla realizzazione del progetto ne uscirebbe sicuramente valorizzato.
Invoca, a conferma di quanto precede, l’art. 4 della L.r. n. 11/2001, per come modificata dall’art. 61 della L.r. 30.12.2021, n. 51: tale disposizione prevede l’inapplicabilità delle previsioni recate in materia di V.I.A. per “ i progetti a destinazione turistica, realizzati mediante il recupero o ristrutturazione edilizia di manufatti già esistenti e che non comportino nuova realizzazione ”, sancendo l’impossibilità di rimettere a verifiche ambientali progetti che, senza gravare l’ambito territoriale di riferimento di una nuova volumetria, si limitino ad una riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’esistente.
Con la memoria autorizzata del 16 dicembre 2024 la Regione ha osservato sul punto che sebbene con la l.r. 30.12.2021 n. 51 sia stata introdotta la lettera c- ter ) al comma 12 dell’art. 4 della l.r. n. 11 del 12 aprile 2001, con cui è stata prevista l’esclusione dell’applicazione della normativa sulla V.I.A. per “ i progetti a destinazione turistica, realizzati mediante il recupero o ristrutturazione edilizia di manufatti già esistenti e che non comportino nuova realizzazione ”, tale disposizione regionale non può essere interpretata quale deroga alle disposizioni sovraordinate di cui al d. lgs. 152/2006 – essendo l’ambiente materia riservata alla competenza legislativa statale esclusiva - mirando semplicemente a fare chiarezza sulla non applicabilità delle procedure di valutazione ambientale per interventi che, senza comportare nuove realizzazioni, fossero finalizzati a ristrutturazione/recupero/riqualificazione di immobili già esistenti, quand’anche con conseguente variazione di destinazione d’uso (da commerciale, industriale, ecc., a turistica).
Sostiene che, nel caso di specie, l’intervento di recupero in contestazione, in realtà, comporterebbe “nuove realizzazioni” con riguardo:
a) alla realizzazione di un interrato, con creazione di nuovi volumi mediante la “realizzazione ex novo di un livello interrato di volumetria abitabile, pari (da ultimo) a 3036 mc., con profondità sino a circa 4.30 m. dal piano di calpestio, per ottenere sino a 4 piani fruibili.
b) alla realizzazione delle parti strutturali;
c) alla realizzazione del parcheggio;
d) alla realizzazione di un sottopassaggio per superare la SS16.
Il punto è contestato in fatto dall’appellante che sostiene trattarsi di mera ristrutturazione edilizia senza creazione di nuovi volumi.
Il Collegio è dell’avviso che il motivo di appello sia infondato.
Ai sensi dell’art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 “ La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:….d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015 ”.
L’Allegato IV alla Parte Seconda del d. lgs. n. 152 del 2006, tra i progetti per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità, annovera, al punto “ 8. Altri progetti: a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitati ”.
Il d.m. 30 marzo 2015 prevede al punto 4.3., rubricato “ Localizzazione dei progetti ”, quanto segue: “ Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%. Tenendo conto dei criteri localizzativi già considerati nella determinazione delle soglie dimensionali definite nell'allegato IV, si riporta nel seguito, per ciascuna tipologia di area sensibile, la definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte ”.
Il successivo punto 4.3.2., rubricato “ Zone costiere ”, prevede “ Per zone costiere si intendono «i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; ed i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi» [art. 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004]. Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), limitatamente agli interventi di iniziale forestazione, 1.e), 3.h), 7.q), 8.h). Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142) - Aree di rispetto coste e corpi idrici .”.
Da una piana lettura delle disposizioni richiamate emerge che il progetto di recupero della società appellante rientra tra le opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto ricade nella tipologia “ centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 ” avendo un volume edificato superiore alla soglia dimezzata di 12.500 mc applicabile in base al punto 4.3. del d.m. 30 marzo 2015 in quanto ricadente in zona costiera sottoposta a vincolo paesaggistico.
Non rileva che non si tratti di nuova costruzione bensì di recupero di un edificio esistente poiché l’allegato IV alla Parte Seconda punto 8 lettera a) parla di “volume edificato superiore a 25.000 m3” (da intendersi nella specie, come si è visto, come superiore a 12.500 mc.) senza escludere dunque i volumi già esistenti per i quali siano previsti interventi di ampliamento o di recupero o di modifica, come confermato dal successiva lettera t), sempre del punto 8, che ricomprende anche le semplici “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”, con un espresso riferimento, dunque, anche alle semplici modifiche di progetti di cui all’Allegato IV “ già realizzati ”, come accade nel caso di specie, a condizione “che possono avere notevoli ripercussioni sull’ambiente”, requisito parimenti ricorrente, tenuto conto della entità delle opere di recupero in area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale oltre che paesaggistico.
Del resto lo stesso art. 6, comma 6 del d. lgs. n. 152 del 2006 prevede, alla lettera b), la verifica di assoggettabilità a VIA anche per “ le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi ” (sottolineatura aggiunta).
Non giova all’appellante neppure il richiamo alla legislazione regionale che, in materia di competenza statale esclusiva, non può introdurre deroghe alla legislazione statale e deve pertanto essere interpretata in senso conforme alla normativa statale, pena la illegittimità costituzionale della stessa.
In ogni caso non ricorrono neppure i presupposti per l’applicabilità della disposizione regionale invocata dall’appellante e, segnatamente, dell’art. 4 della l.r. n. 11/2001, per come modificata dall’art. 61, comma 1, lett. a) della l.r. 30.12.2021, n. 51, con l’introduzione, al comma 12, della lettera c- ter che esclude l’applicabilità delle previsioni in materia di V.I.A. per “ i progetti a destinazione turistica, realizzati mediante il recupero o ristrutturazione edilizia di manufatti già esistenti e che non comportino nuova realizzazione ”.
In primo luogo, in applicazione del principio del tempus regit actum, la predetta modifica non rileva nel caso di specie in quanto approvata con legge regionale n. 51 del 31 dicembre 2021, successiva alla data di adozione della determinazione n. 339 del 30.12.2019 di assoggettamento a V.I.A.
In ogni caso l’intervento per cui è causa prevede la nuova realizzazione di un interrato di notevoli dimensioni, in area ad elevata sensibilità ambientale: non rileva che si tratti di volumi abitabili o meramente tecnici in quanto è la creazione di nuovo volume in sé ad avere impatto ambientale, facendo venire meno la ragione stessa della previsione.
Infine la predetta disposizione regionale avrebbe comunque dovuto essere interpretata in modo coerente con la disciplina statale e quindi non come derogatoria di quanto previsto dall’Allegato IV alla Parte seconda del d. lgs. n. 152 del 2006, punto 8 lett. a), i cui presupposti di assoggettabilità a V.I.A. restano fermi.
Da altra angolazione l’appellante lamenta che il Comitato V.I.A. nella seduta del 19.11.2019, lungi dall’aver accertato la sicura sussistenza di impatti ambientali indotti dal progetto, si sarebbe limitato ad affermare l’impossibilità di escluderli, invadendo l’ambito di giudizio proprio della V.I.A..
Il motivo è infondato.
In particolare, all’art. 5, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 152 del 2006 è stabilita la definizione di verifica di assoggettabilità come la procedura « attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente ».
A tanto si è attenuto il Comitato VIA e la successiva determina n. 399 del 30 dicembre 2019 che hanno rilevato la sussistenza di impatti significativi sulle matrici ambientali e, in particolare, sul suolo (in ragione della realizzazione dell’interrato), sull’habitat naturale e sul paesaggio, trattandosi di area interamente vincolata ex lege in quanto prossima alla linea di battigia ed anche in ragione della realizzazione di un parcheggio di ampie dimensioni con rilevante consumo di suolo.
La potenzialità di impatti significativi è a tal punto evidente in ragione della localizzazione dell’opificio in area altamente sensibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico (cfr. in particolare punto d) del parere del Comitato VIA) e della entità degli interventi di recupero – tenuto conto delle dimensioni dell’edificio - che nessun contributo istruttorio avrebbe potuto escluderla donde la irrilevanza della omessa audizione, sebbene sollecitata dalla parte istante e della mancata valutazione del contributo istruttorio offerto in questa fase.
La possibilità di evitare o limitare il predetto impatto significativo e negativo – a prescindere da quello che possa avere anticipato sul punto il Comitato VIA in sede di screening - è oggetto del distinto procedimento di VIA dove la parte istante è chiamata a partecipare per interloquire sulle eventuali criticità palesate dall’istruttoria, prospettando le soluzioni idonee a porvi rimedio.
Il tema della destinazione urbanistica dell’area su cui insiste l’appellante, per quanto menzionato dal Comitato VIA, è del tutto irrilevante ai fini della esclusione di possibili impatti significativi negativi sull’ambiente che sussistono per le ragioni esposte, anche in assenza di incrementi volumetrici; analoghe considerazioni valgono con riferimento alla sussistenza o meno di una valida autorizzazione paesaggistica in relazione alla variante urbanistica approvata dal Comune di Giovinazzo con delibera n. 20 del 4.5.2018.
Neppure la finalità di recupero di un edificio in evidente stato di abbandono e di degrado consente di escludere i predetti impatti che saranno inevitabili, data la entità delle opere da eseguire, anche per perseguire una finalità oggettivamente meritoria che vede l’approvazione del Comune di Giovinazzo.
In conclusione il primo motivo di appello dev’essere respinto, con conferma della sentenza, sebbene con diversa motivazione in quanto il progetto, per le ragioni esposte, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A., con conseguente legittimità della determina n. 339 del 2019 che ha disposto in tal senso.
Con il secondo motivo di appello la società lamenta che la sentenza gravata sarebbe frutto della totale pretermissione da parte del Giudice di prime cure, oltre che della natura e del “peso” nel procedimento dei pareri assunti a fondamento del giudizio di V.I.A. negativa sul progetto, anche:
a. dell’assenza di alcun “bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco” nei pareri espressi dalla Regione e dall’A.R.P.A. che, di contro, come agevolmente desumibile dalla loro semplice lettura, partendo dall’idea che oggetto di valutazione sia un progetto a realizzarsi su un suolo “vergine”, recano una mera ricognizione delle ragioni per le quali sarebbe da ritenersi ambientalmente incompatibile;
b. della compiutezza e tecnicità dei contributi offerti dall’appellante al procedimento che, lungi dal risolversi in mere critiche, hanno dato conto di oggettive ragioni di non condivisibilità dei pareri espressi dalla Regione e dall’A.R.P.A. (così come dal Comitato V.I.A.) in contrasto con le posizioni assunte nell’ambito del procedimento comunale;
c. infine, del fatto che, come già rilevato, l’opzione alternativa 0 sarebbe costituita dalla conservazione dell’esistente e dalla sua rivitalizzazione (per la quale non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione) secondo la destinazione industriale e la conseguente conformazione che gli sono proprie. Di talché si pone un tema di confronto e raffronto non già tra il suolo “vergine” ed il suolo trasformato dal progetto, bensì tra il suolo trasformato per effetto dell’insediamento industriale esistente, detrattore paesaggistico completamente privo di elementi di naturalità, ed il suolo trasformato dal progetto.
Il motivo è fondato.
L’istruttoria condotta nell’ambito della valutazione di impatto ambientale risulta affetta da evidenti profili di incompletezza e contraddittorietà per le seguenti ragioni:
a) quanto al profilo paesaggistico sussiste una palese contraddittorietà tra i pareri resi dalla Sezione Paesaggio della Regione GL n. 9548 del 18.12.2020 e n. 2373 del 16.3.2021 e le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune nel corso del procedimento di variante urbanistica semplificata su conforme parere della Soprintendenza (nota prot. n. 2161 del 2.3.2017 presupposto dell’autorizzazione paesaggistica n. 322 dell’8.1.2018 e la nota prot. n. 6567-9 del 21.5.2019 presupposto dell’autorizzazione paesaggistica integrativa n. 119 del 30.5.2019).
Inoltre il parere favorevole al progetto espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 2161 del 2.3.2017 è stato confermato da parte della medesima Soprintendenza che, successivamente alla ricezione della nota della Sezione tutela del paesaggio prot. n. 9548 del 18.12.2020, con nota prot. n. 2532 del 18.3.2021, ha confermato il proprio orientamento favorevole e disatteso quello negativo espresso dalla Sezione Paesaggio, dalla quale non ha mai ricevuto una proposta formale di provvedimento.
E’ davvero singolare che sebbene in tutto il complesso procedimento la Soprintendenza con ben tre distinti pareri abbia sempre ritenuto il progetto compatibile con l’interesse paesaggistico, il contributo istruttorio fornito dall’autorità statale non sia stato tenuto nella necessaria considerazione ai fini della VIA che, indubbiamente, nel caso di specie rinveniva nella verifica di impatto paesaggistico il tema di verifica tecnico discrezionale maggiormente rilevante accanto a quello ambientale, in relazione alla matrice suolo ed a quella naturalistica.
Invero in mancanza del parere formale della Soprintendenza, rimasta in attesa della proposta regionale, dopo la nota n. 2373 del 16.3.2021 resa sulle modifiche progettuali proposte dalla società, la Regione non poteva neppure concludere il procedimento di VIA.
Quanto all’interesse ambientale, ARPA GL, nonostante la proposta progettuale in riduzione presentata dalla appellante, neppure con il parere del 3.3.2021 ha inteso indicare le modifiche progettuali necessarie per poter escludere la presenza di impatti significativi ed appare inverosimile ipotizzare l’impossibilità di idonee misure di mitigazione ambientale in presenza di un progetto di mero recupero funzionale di un edificio già esistente e fortemente degradato che avrebbe potuto rappresentare l’occasione per una più complessiva riqualificazione dell’area, anche dal punto di vista ambientale, grazie alle misure proposte dalla appellante, anche a tutela della fauna autoctona (richiamate a p. 5 e 6 dell’appello cui si rinvia) ed a quelle ulteriori eventualmente necessarie che l’autorità procedente avrebbe potuto imporre mediante prescrizioni mirate, relative sia alle opere edilizie che alla sistemazione esterna, anche con riferimento all’area da destinare a parcheggio.
Da ultimo evidenzia il Collegio che è stata omessa ogni valutazione rispetto alla opzione 0 che potrebbe comportare un rilancio del sito produttivo, con un impatto ambientale pregiudizievole potenzialmente di gran lunga maggiore rispetto alla soluzione progettuale proposta, finalizzata ad un utilizzo del compendio per finalità turistico ricettive che appare, in astratto, maggiormente compatibile con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del sito.
Alla luce delle motivazioni che precedono il secondo motivo di appello va accolto sicché, in parziale riforma della sentenza appellata, devono essere annullati:
- il provvedimento n. 87 del 18 marzo 2021 recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale e gli atti istruttori presupposti che hanno concorso alla formulazione del giudizio negativo e, in particolare, i pareri della Sezione tutela del paesaggio n. 9548 del 18.12.2020 e n. 2372 del 16.3.2021 e quelli di ARPA GL del 16.12.2020 e del 3.3.2021;
- il provvedimento di diniego del P.A.U.R. n. 114 del 20 marzo.
- la nota prot. n. 7941 del 14.4.2021 di GL Sviluppo, recante la comunicazione di non ammissibilità del progetto al “programma operativo F.E.S.R. 2014 - 2020”.
Restano conseguentemente assorbiti i motivi non esaminati dal T.a.r. e riproposti da p. 44 a p. 48 dell’appello, non residuando alcun interesse alla loro disamina in capo all’appellante.
Deve essere invece confermata la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso la nota prot. n. 6715 del 5.5.2021 della Regione GL - sezione autorizzazioni ambientali - indirizzata all’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio della Regione in quanto priva di lesività, non avendo l’appellante titolo a muovere contestazioni avverso interlocuzioni intercorse tra gli uffici regionali ed un ente subregionale.
In esecuzione della presente sentenza la Regione GL provvederà a riattivare il procedimento nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, previa istanza con cui la società istante confermi il proprio interesse.
Le spese del grado possono essere interamente compensate nei rapporti tra l’appellante e la Regione GL in ragione della soccombenza reciproca; analoga compensazione va disposta nei rapporti tra l’appellante ed il MIC che nel presente giudizio non riveste una posizione di resistenza rispetto all’interesse pretensivo della Blue Tourism s.r.l..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, nei sensi di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie, in parte, il ricorso di primo grado ed annulla gli atti indicati in motivazione. Compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE RA, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
CA TE, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA TE | GE RA |
IL SEGRETARIO