Art. 2.
Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali i giovani arruolati con le citate facilitazioni sono aggregati in sede di esami.
Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali i giovani arruolati con le citate facilitazioni sono aggregati in sede di esami.