Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18175 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
C.C. 59525 $ 18 175/02 REPUBBLICA ITAI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: t. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 5888/98 on42879 Rel. Consigliere Cr Cit. Stefano MONACI Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/05/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 402 ha pronunciato la seguente F SENTENZA N. 59525 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CEMENSUD CEMENTERIA ITAL SUD SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo difende, giusta procura Notaio GIANCARLO PAGANONI di BERGAMO, rep. 27796 del2002 2233 21.04.1998; −1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 654/97 della Commissione POTENZA, depositata il tributaria regionale di 15/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il resistente, l'Avvocato BERLIRI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia ha ad oggetto una serie di richieste di esenzione dall'imposta ILOR ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n.218/1978 presentate dalla società Cemensud S.p.A., e respinte dall'Ufficio. La società impugnava i provvedimenti di reiezione. Dopo una pronunzia della commissione di primo grado non favorevole alla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata andava in contrario avviso, e, con sentenza in data 18 ottobre / 15 novembre 1997, riuniva i diversi giudizi ed accoglieva gli appelli della società. La sentenza argomentava che la contribuente aveva diritto all'esenzione dall'ILOR richiesta in quanto gli utili realizzati erano stati reinvestiti nel potenziamento delle opere strutturali dell'impresa.
2. L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 24 marzo 1998, esponendo un solo motivo di impugnazione. Si è costituita la società Italcementi S.p.A., con controricorso notificato il 29 aprile 1998, chiedendo che il ricorso principale avversario venisse dichiarato inammissibile, e, nel merito, la reiezione dell'impugnazione avversaria e la conferma della decisione impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'eccezione di inammissibilità proposta dalla parte resistente ha carattere preliminare rispetto all'esame del merito, e perciò deve essere esaminata per prima. Nel costituirsi la società Italcementi, incorporante della società Cemensud - Cementerie Italiane del Sud S.p.A, sostiene che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria sarebbe inammissibile perché indirizzato ad un soggetto, la società Cemensud, ormai inesistente perché assorbito nel frattempo dalla stessa Italcementi. Né la costituzione di questa ultima poteva avere effetti sananti in quanto nel frattempo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sarebbe passata in giudicato.
2. L'eccezione preliminare così proposta non è fondata. Il ricorso per cassazione non è inammissibile in quanto, in realtà, il processo è proseguito tra le parti originarie ai sensi del primo comma dell'art.111 c.p.c., che dispone espressamente che "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi, il processo prosegue tra le parti originarie." Con l'incorporazione della Cemensud l'incorporante società Italcementi è succeduta, per atto tra vivi (e non mortis causa) in tutte le posizioni giuridiche, attive o passive di cui era titolare l'incorporata: come prevede espressamente l'art.2504 bis, primo comma, c.c., la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società incorporata E' succeduta, perciò, tra gli altri, anche nel rapporto fiscale oggetto di questa controversia, e, di conseguenza, il processo è proseguito tra le parti originarie, tra l'Amministrazione finanziaria e la società Cemensud. Dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata non risulta, peraltro, che nel corso del giudizio di appello sia stata richiesta l'interruzione del procedimento a seguito della fusione per incorporazione della Cemensud nella Italcementi, né che la stessa Italcementi sia costituita formalmente in quanto tale per proseguire il giudizio. Né la resistente lamenta, con uno specifico apposito motivo di impugnazione incidentale, di avere richiesto che venisse dichiarata l'interruzione del giudizio, e che il giudice abbia omesso di provvedere sul punto, o di essersi formalmente costituita per la prosecuzione del giudizio e che il giudice non l'abbia considerata invece come parte del giudizio ed abbia -emesso la propria sentenza così come ha fatto a nome della Cemensud.
3. Come precisa, del resto, l'ultimo comma dell'art.111 c.p.c. una sentenza pronunziata nei confronti della controparte originaria "spiega in suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui." Ciò significa che l'incorporante società Italcementi è l'effettiva destinataria (da un punto di vista sostanziale, e non formale) dell'atto di impugnazione proposto dall'Amministrazione finanziaria con il ricorso per cassazione, e che costituendosi ha sanato qualsiasi irregolarità formale relativa all'intestazione dell'atto. D'altra parte la notificazione del ricorso per cassazione, indirizzato alla Cemensud nella sede di quest'ultima a Matera (e non nella diversa sede della Italcementi), è stata accettata senza riserve.
4. Con l'unico motivo di impugnazione l'Amministrazione finanziaria eccepisce la violazione dell'art. 102 del D.P.R. 6 marzo 1978, n.218, anche con riguardo all'art.2697 C.C., nonché la carenza ed il difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia. ん La Commissione Tributaria Regionale sarebbe dato per scontato che sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'esenzione, e non avrebbero motivato affatto su questo punto. Il motivo è fondato. L'esenzione richiesta, prevista dall'art. 102 del D.P.R. 6 marzo che contiene il Testo Unico delle leggi sugli1978, n.218 - interventi nel Mezzogiorno richiede come presupposto per il riconoscimento del beneficio che le quote di utili su cui si chiede l'esenzione dall'imposta ILOR siano "direttamente impiegate nella costruzione, ampliamento e riattivazione di impianti industriali." In punto di fatto la motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata è del tutto carente, e costituisce in realtà una motivazione meramente apparente. La pronunzia si limita, infatti, ad affermazioni di principio, prive di qualsiasi contenuto concreto, ma non spiega le ragioni effettive per cui si è ritenuto quei certi utili siano stati reinvestiti nell'impresa ai fini, voluti dalla legge, dell'ampliamento o della costruzione o della riattivazione degli impianti. Occorre, invece, che vengano precisato in dettaglio quali fossero gli impieghi in funzione dei quali è stata richiesta l'applicazione della norma, e se essi integrassero effettivamente opere di investimento in senso proprio, vale a dire di costruzione, di ampliamento o di riattivazione di impianti industriali (e non soltanto, ad esempio, opere di semplice miglioramento, o di manutenzione straordinaria, di impianti già esistenti).
5. Per questo il ricorso dell'Amministrazione deve essere accolto per quanto di ragione, e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale annullata con rinvio al giudice del merito, da individuare in altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, affinché riesamini il caso alla luce dei criteri indicati da questa Corte. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra Commissione Tributaria Regionale della sezione della Basilicata. Così deciso in Roma il 21 maggio 2002. Il Consigliere estensore S I Presidentesidente S A C Var.Stefano Monaci) (dr.Enrico Alfieri) DEPOSITATS IN CANCELLE IL CANCELLIERE C1 но 20 Arnaldo Casarc Oggi IL CANCELLIERE C1 А rnaldo Casano