Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04812/2025REG.PROV.COLL.
N. 06088/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6088 del 2023, proposto da
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n.33;
contro
Unione dei Comuni di Rovere' Velo V.Se San Mauro di Saline, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Unione dei Comuni di Verona Est, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01940/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni di Rovere' Velo V.Se San Mauro di Saline;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Diana Caminiti e dato atto che gli avvocati Antonella Cusin e Maurizio Sartori hanno depositato istanza congiunta di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.L’Unione dei Comuni di Roverè, Velo Veronese e San Mauro di Saline adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere la pronuncia di annullamento del decreto dirigenziale n. 231 del 24 dicembre 2014 avente ad oggetto " Riparto alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Anno 2014. Impegno e liquidazione " nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le DGRV n. 1417 del 6.8.2013, DGRV n. 1420 del 6.8.2013 e DGRV 1751 del 29.09.2014 nella denegata ipotesi in cui alle stesse fosse attribuito un contenuto escludente dal beneficio a sfavore delle Unioni endocomunitarie.
2. Con il provvedimento impugnato in prime cure veniva decretata l’esclusione dell’Unione dei comuni ricorrente dalle risorse innanzi indicate con la seguente motivazione: “ verificato che sulla base dei criteri previsti dalla DGR n. 1475/2014 le richieste di contributo presentate dall’Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro e dall’unione dei Comuni montani di Sant’Anna D’Alfaedo ed EZ non risultano ammissibili per difetto dei requisiti d’accesso all’incentivazione previsti nella DGR n. 1751/2014 quali il rispetto della dimensione demografica minima dei 5.000 abitanti o inferiore se le funzioni sono esercitate per conto di 5 comuni montani e dell’esercizio effettivo ed integrale di almeno 2 funzioni fondamentali per conto di tutti i comuni associati, individuate dall’art. 19 c.1 della legge 135/2012, ad esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l) l-bis), alla data di presentazione della richiesta ”.
L’Unione, nell’impugnare detto provvedimento ed i relativi atti presupposti articolava in prime cure le seguenti censure:
a) Violazione dell’art. 14, d.l. 78/2010; dell’art. 8, l.r. 18/2012; della l.r. 40/2012. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità della motivazione. Violazione e contraddittorietà rispetto alle precedenti DGRV 18 dicembre 2012, n. 2651 e DGRV 21 maggio 2013, n. 771, nonché DGRV 6 agosto 2013, n. 1471, DGRV 6 agosto 2013, n. 1420 e DGRV 29 settembre 2014, n. 1751;
b) Violazione dell’art. 7, comma 5, l.r. 40/2012 e della DGRV 1751/2014. Eccesso di potere per irragionevolezza e discriminatorietà della motivazione; travisamento dei presupposti;
c) Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’irragionevolezza e dell’illogicità dei tempi di adozione del provvedimento.
3. Il T.a.r. per il Veneto, con sentenza, sez. I, 22 dicembre 2022, n. 1940, ha in primo luogo respinto l’eccezione di irricevibilità formulata dalla regione, fondata sull’asserita tardiva impugnativa della DGRV n. 1751/2014, ritenendo che la stessa non fosse immediatamente lesiva, avendo concretizzato la sua lesività solo all’atto dell’adozione del decreto dirigenziale applicativo, ritualmente impugnato, con cui ne era stata data una interpretazione pregiudizievole ed escludente.
3.1. Nel merito ha accolto il ricorso, analizzando congiuntamente le censure in quanto fondate sui medesimi presupposti, anche sulla base di quanto già deciso da questo Consiglio di Stato, relativamente ad analoga controversia riferita ai contributi per l’anno 2013 (Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2021, n. 3293).
4. Avverso detta sentenza la regione Veneto ha articolato con l’atto di appello, in due motivi, le seguenti censure:
I)Tardività del ricorso – violazione degli artt. 29-41 c.p.a.;
II)Violazione ed errata applicazione di legge, in particolare degli artt. 3-14 l.r. n. 18/2012, della l.r. n. 18/2012, dell’art. 14, comma 31 d.l. n. 78/2010, del Piano di riordino territoriale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1417 del 06.08.2013 e della D.G.R. n. 1751/2014. Violazione del principio della par condicio.
5. Si è costituita l’Unione dei comuni con deposito di documenti (sopravvenuti rispetto al giudizio di prime cure ) e di memoria difensiva, instando per il rigetto dell’appello.
6. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno insistito nei rispettivi assunti.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 12 dicembre 2024.
DIRITTO
8. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dall’’Unione dei comuni di Roverè, Velo Veronese e San Mauro di Saline avverso il decreto dirigenziale n. 231 del 24 dicembre 2014 avente ad oggetto " Riparto alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Anno 2014. Impegno e liquidazione " nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le DGRV n. 1417 del 6.8.2013, DGRV n. 1420 del 6.8.2013 e DGRV 1751 del 29.09.2014 nell’ipotesi in cui alle stesse fosse attribuito un contenuto escludente dal beneficio a sfavore delle Unioni endocomunitarie.
Con l’indicato decreto dirigenziale si era infatti disposta l’esclusione dell’Unione dal riparto delle indicate risorse “ per difetto dei requisiti d’accesso all’incentivazione previsti nella DGR n. 1751/2014 quali il rispetto della dimensione demografica minima dei 5.000 abitanti o inferiore se le funzioni sono esercitate per conto di 5 comuni montani e dell’esercizio effettivo ed integrale di almeno 2 funzioni fondamentali per conto di tutti i comuni associati, individuate dall’art. 19 c.1 della legge 135/2012, ad esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l) l-bis), alla data di presentazione della richiesta ”.
9. L’Unione dei comuni di Roverè, Velo Veronese e San Mauro di Saline è un’unione di comuni ricompresa nel territorio della comunità montana della Lessinia, costituita nel 2000 ed avente un numero di abitanti pari a 3.461 e all’epoca della proposizione del ricorso di prime cure costituiva una delle otto “ Unioni endocomunitarie ” presenti sul territorio della Regione Veneto, le quali erano (e sono) caratterizzate dall’essere costituite da comuni montani ricompresi nel territorio di una Comunità Montana.
L’Unione di comuni interessata affermava in prime cure di svolgere le seguenti funzioni/servizi pubblici in forma associata: trasporto scolastico, polizia locale, assistenza sociale, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione stradale, pianificazione urbanistica e attività di protezione civile; tali funzioni/servizi pubblici venivano esercitate dall’Unione anche negli anni 2013 e 2014.
In particolare evidenziava che in materia di associazionismo comunale si erano andati stratificando nel corso del tempo molteplici contributi normativi, che avevano causato l’insorgere di questioni di diritto intertemporale e di diritto transitorio.
Con l’art. 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore nazionale ha imposto ai Comuni con minor densità demografica l’obbligo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali; per mezzo della stessa norma, inoltre, si è demandato alle regioni l’individuazione della “ dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica ” per lo svolgimento di tali funzioni, con riferimento alle materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4 Cost..
9.1. La regione Veneto, alla luce di tali disposizioni, ha emanato la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, per mezzo della quale si prefiggeva, tra l’altro, di procedere al riordino territoriale delle strutture di associazionismo intercomunale e, dunque, all’individuazione, previa concertazione con i comuni interessati, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica.
La normativa in parola disponeva che le strutture per l’espletamento obbligatorio delle funzioni in forma associata avrebbero dovuto avere una consistenza demografica minima pari a 5.000 abitanti.
Tale limite era derogabile per i Comuni montani, purché gli stessi avessero esercitato le funzioni individuate dalla legge mediante strutture composte da almeno cinque comuni.
9.2. Il legislatore regionale è peraltro intervenuto nuovamente in materia per mezzo della l.r. 28 agosto 2012, n. 40, con la quale ha apprestato una disciplina speciale per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali con riferimento ai comuni montani. La legge de qua prevedeva in particolare che le comunità montane sarebbero dovute andare incontro a trasformazione in nuovi enti denominati “ Unioni montane ”. In tale contesto in via transitoria l’art. 7 comma 5 disponeva che le unioni di comuni già costituite in seno alle comunità montane continuassero ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione delle Unioni montane.
9.3. Per quanto attiene alla comunità montana della Lessinia, al tempo dell’emanazione del provvedimento gravato, la trasformazione in unione montana non era ancora stata portata a compimento con conseguente applicabilità dell’invocata normativa transitoria.
9.4. Le disposizioni operative attinenti alla l.r. n. 40/2012 venivano dettate con DGRV 18 ottobre 2012, n. 2651, con la quale si ribadiva il regime di specialità della l.r. n. 40/2012 rispetto al regime di riordino disciplinato dalla l.r. n. 18/2012.
L’allegato A della menzionata deliberazione dettava una specifica previsione (punto 4) per le unioni endocomunitarie, statuendo che: “ L’articolo 7, comma 5, prevede che “le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni abbiano avviato un procedimento di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni”. Attualmente, risultano presenti, nelle province di Belluno, Vicenza, Verona, 8 Unioni endocomunitarie (totale 20 comuni interessati). Con riferimento alle stesse, in considerazione di quanto espressamente previsto sia dall’art. 4, c. 2, della l.r. 18/2012 ( “ciascun comune può far parte di una sola unione”), che dall’art.7, c. 5 della l.r. 40/2012 (“le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali delle unioni montane, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione dei casi in cui siano stati avviati procedimenti di fusione”), le stesse potranno esercitare la loro attività fino alla costituzione dell’Unione montana territorialmente competente - anche a seguito di eventuale rideterminazione territoriale ai sensi dell’art. 3 comma 5 - nell’ambito della quale dovranno essere esercitate, per i Comuni obbligati, le funzioni fondamentali in forma associata ”.
Le indicazioni operative dettate dalla Giunta regionale, pertanto, confermavano la volontà del legislatore regionale di mantenere in essere le unioni endocomunitarie per tutto il periodo transitorio e fino all’instaurazione del nuovo regime.
9.5. Con DGRV 6 agosto 2013, n. 1471 venivano approvati definitivamente i contenuti del piano di riordino territoriale per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni.
Il punto 4 della detta deliberazione statuiva le condizioni generali ed i requisiti per l’ottenimento dell’incentivazione finanziaria da parte delle gestioni associate.
Dalla norma si evinceva che l’accesso alle incentivazioni economiche regionali per le forme associative veniva subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) l’insieme dei Comuni associati doveva raggiungere le dimensioni demografiche individuate dall’art. 3, comma 1, l.r. n. 18/2012;
b) l’insieme dei Comuni doveva esercitare le funzioni fondamentali individuate dall’art. 19, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 con le seguenti specificazioni:
− almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni ex art. 4, l.r. n. 18 del 2012;
− almeno una funzione fondamentale per le Convenzioni;
− almeno una funzione fondamentale per le Unioni montane di cui alla l.r. n. 40/2012.
La stessa deliberazione, inoltre, prevedeva che i soggetti destinatari dei contributi fossero:
a) le Unioni di Comuni;
b) le Convenzioni;
c) le altre forme di esercizio associato riconosciute con legge regionale.
Con DGRV del 6 agosto 2013, n. 1420, inoltre, l’esecutivo regionale poneva i “ Criteri e modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi ordinari e contributi statali “regionalizzati” per favorire l’accesso associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2013. Art. 10 c.1 l.r. 18 del 27.04.2012 ”.
Al punto C) della richiamata deliberazione veniva statuito che “ Considerato, inoltre, che il processo di costituzione delle Unioni montane previsto dalla L.R. 40/2012 è tuttora in corso e che l’orientamento assunto dalla I Commissione consiliare prevede la salvaguardia delle forme associative già esistenti nel territorio, si ritiene di confermare il beneficio contributivo anche alle Unioni endocomunitarie, costituite ai sensi dell’art. 32 del TUEL, a cui appartengono i comuni montani ”.
9.6. Cionostante già nel 2013 l’unione dei comuni ricorrente veniva esclusa dall’erogazione dei contributi di cui trattasi per mancato “ rispetto del limite demografico associativo dei 5.000 abitanti, previsto al punto C) della DGR n. 1420/2013 ” e adiva pertanto il T.a.r. per il Veneto, ottenendo una pronuncia favorevole, confermata da questo Consiglio di Stato.
9.7. Per l’anno 2014, che interessa in questa sede, la Regione Veneto ha adottato la DGRV del 29 settembre 2014, n. 1751, mediante la quale ha dettato i “ criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi statali “regionalizzati” per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2014 ”.
Per mezzo di tale deliberazione, l’amministrazione regionale ha determinato i requisiti e le condizioni generali per l’ottenimento del contributo de quo .
9.7.1. Dalla lettura di tali requisiti e condizioni emergeva come, ai fini dell’ottenimento del contributo statale “regionalizzato” per l’anno 2014, le Unioni di Comuni e le Unioni montane avrebbero dovuto:
1) essere iscritte nel “ Registro regionale delle forme di gestione associata ”, ove istituito;
2) rispettare il limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti o inferiore nel caso di Comuni appartenenti all’area montana e parzialmente montana, purché le funzioni fossero esercitate in forma associata da almeno cinque Comuni;
3) effettuare l’esercizio effettivo e integrale, per le Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL di almeno due funzioni fondamentali individuate dall’art. 19, comma 1, l. 135/2012, ad esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l) ed l- bis );
4) effettuare l’esercizio effettivo e integrale, per le Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012 di almeno una funzione fondamentale tra quelle indicate all’art. 19, comma 1, l. 135/2012, con esclusione della funzione di competenza statale di cui alla lett. l).
9.7.2. La stessa deliberazione, inoltre, aggiungeva che “ Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni art. 32 del TUEL costituite all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 3 c. 1 della LR 40/2012 nei quali, alla data di scadenza del presente bando di finanziamento, risulti costituita l'Unione montana ”.
9.7.3. In asserita applicazione di tale delibera giuntale veniva adottato il decreto dirigenziale gravato in prime cure .
9.8. Peraltro nel corso dell’anno 2014, con l’art. 1, comma 107, l. 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore nazionale, nel modificare l’art. 14 comma 31 del d.l. 78/2010, dettava una disciplina di favor per i comuni montani, prevedendo che “ Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni e salvo il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni già costituite ”.
10. Ciò posto il giudice di prime cure , dopo aver respinto l’eccezione di irricevibilità formulata dalla regione, sulla base del rilievo che la prescrizione della DGRV del 29 settembre 2014, n. 1751 non fosse immediatamente lesiva, ha accolto il ricorso, richiamando la sentenza di questa sezione (Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2021, n. 3293) che, confermando la sentenza del medesimo T.a.r., aveva già accolto il ricorso con riferimento all’esclusione dei contributi per l’anno 2013 sulla base del rilievo che “ a seguito dell’entrata in vigore della previsione della legge regionale n. 40/2012, che integrando la previsione della legge regionale n. 18/2012 ha esteso nel tempo la medesima regola di diritto transitorio in deroga al principio generale che pone un minimo di 5.000 abitanti ovvero di 5 Comuni, il rinvio ai requisiti minimi di legge operato dalle impugnate delibere comunali del 2013 doveva essere necessariamente interpretato come riferito alla più complessiva disciplina transitoria di legge riferita al funzionamento delle Unioni di Comuni montani già costituite, come disciplinata dalla DGR n. 2651 del 2012, pena la loro illegittimità per violazione di legge regionale e sviamento ” e che “ sarebbe stato irragionevole negare il contributo in esame al funzionamento dell’Unione dopo aver previsto la continuazione della sua attività”.
Il primo giudice ha inoltre aggiunto “ Alla luce di ciò e del generale principio di ragionevolezza e coerenza che deve informare l’azione amministrativa, si deve ammettere che il riconoscimento del diritto alla sopravvivenza delle Unioni endocomunitarie fino all’istituzione delle Unioni montane comporti necessariamente anche la sopravvivenza del diritto alla percezione del relativo contributo; lo stesso, pertanto, dev’essere concesso anche per l’annualità 2014, posto che la situazione fattuale non risulta mutata e che l’Unione montana non risulta ancora istituita ”.
11. Con il primo motivo di appello la Regione censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha respinto l’eccezione di irricevibilità, sulla base del rilievo che, con nota n. 414262 del 03.10.2014, era stata comunicata a tutte le unioni di comuni l’avvenuta adozione della deliberazione n. 1751/2014, segnalando che la stessa determinava, per l’anno 2014, i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi statali c.d. “regionalizzati”, al fine di favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali; nel contempo, evidenziava che il testo integrale del provvedimento e dei relativi allegati era consultabile alla pagina “del sito internet della Sezione Enti Locali: http://www.regione.veneto.it/web/Entilocali” ; il testo della citata deliberazione, seppur non allegato, poteva pertanto agevolmente essere acquisito dal sito web regionale.
Ciò posto, secondo la regione, diversamente da quanto assunto dal primo giudice, le clausole del bando dovevano considerarsi pienamente escludenti e lesive della posizione dell’unione ricorrente, atteso che la D.G.R.V n. 1751 del 2014 richiedeva espressamente – quale condizione per l’accesso alle incentivazioni – il rispetto del limite demografico minimo associativo (5.000 abitanti o limite inferiore se l’Unione comprende almeno cinque comuni, ex art 3, comma 1 l.r. n. 18/2012) e “l’esercizio effettivo e integrale, per le Unioni di Comuni art. 32 TUEL, di almeno due funzioni fondamentali individuate dall'art. 19 c.1 della L.135/2012, ad esclusione di quelle indicate alle lettere c), f) ,l), l bis ”, laddove l’unione ricorrente in prime cure è costituita da tre comuni, ha una popolazione di 3.461 abitanti ed esercita un’unica funzione fondamentale in maniera effettiva e integrale, come dalla stessa dichiarato nell’istanza, atteso che quella relativa alla gestione dei rifiuti era stata espressamente esclusa dal bando.
Pertanto, in tesi della regione appellante, l’insussistenza di un’autonoma e immediata impugnazione della lex specialis (D.G.R.V. n. 1751/2014) non potrebbe che comportare “… l'inammissibilità sia della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l'immediato ricorso contro il bando medesimo”.
12. Il motivo va disatteso.
12.1. Ed invero il collegio non ignora che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, invocata da parte appellante, formatasi in relazione agli appalti ma applicabile a tutte le procedure concorsuali o paraconcorsuali, ivi comprese quelle per il reclutamento in materia di pubblico impiego governate da una lex specialis con cui la P.A. si autovincola, la mancata tempestiva impugnazione delle clausole immediatamente escludenti della lex specialis di gara, comporta “ l'inammissibilità sia della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l'immediato ricorso contro il bando medesimo” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 517; Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2015, n. 946 e 24 marzo 2011, n. 1785; sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5726).
12.2. Ciò in applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate in materia di procedure di evidenza pubblica dalle sentenze dell’Ad. Plen. (25 febbraio 2014, n. 9, 28 luglio 2011, n. 14; 24 maggio 2011, n. 9; 27 gennaio 2003 n. 1), da ultimo confermate da Ad. Plen. 26 aprile 2018 n. 4, circa l’onere di tempestiva impugnazione di clausole immediatamente escludenti o di quelle che comportino oneri gravosi o incomprensibili, tali da rendere impossibile la partecipazione alla procedura.
12.3. Ciò fermo restando che, secondo l’orientamento del pari affermato nella giurisprudenza amministrativa – e per il vero richiamato dalla stessa regione - “ il carattere ambiguo della clausola, che non rende immediatamente percepibile l’effetto preclusivo alla partecipazione per chi sia privo di un requisito soggettivo richiesto dal bando, ne esclude l’immediata lesività e ne consente l’impugnazione unitamente all’atto di esclusione, applicativo della clausola stessa suscettibile di diverse interpretazioni ” (Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2019, n. 2387).
12.4 Ciò posto si ritiene di poter condividere le conclusioni del primo giudice secondo cui “ la DGRV n. 1751/2014 può infatti essere interpretata de plano nell’accezione per la quale confermava, in attesa della costituzione delle Unioni montane, il beneficio contributivo alle Unioni endocomunitarie già costituite e anche se prive del requisito demografico minimo previsto dal nuovo regime, in quanto lo stesso non risultava ancora entrato in vigore per l’area in esame”.
12.4.1. Ciò in quanto i requisiti prescritti per l’accesso ai contributi de quibus recati dalla D.G.R.V n. 1751 del 2014 sono da intendersi riferiti alla disciplina a regime, ferma restando la salvezza della disciplina transitoria, dettata dall’art. 7, comma 5, l.r. n. 40/2012 come confermato dalla clausola, del pari contenuta nella delibera giuntale, secondo la quale “ Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni art. 32 del TUEL costituite all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 3 c. 1 della LR 40/2012 nei quali, alla data di scadenza del presente bando di finanziamento, risulti costituita l'Unione montana ”. Peraltro la stessa D.G.V.R. prevede che le Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012 devono effettuare l’esercizio effettivo e integrale di almeno una funzione fondamentale tra quelle indicate all’art. 19, comma 1, l. 135/2012, con esclusione della funzione di competenza statale di cui alla lett. l).
Pertanto il riferimento alla l.r. n. 40 del 2012 operato da ambedue le clausole non poteva che essere inteso anche come rinvio alla disciplina transitoria ivi prevista all’art. 7 comma 5.
12.4.2. Le stesse dunque ben potevano (e dovevano) essere lette nel senso che, ferma restando la disciplina a regime, quale dettata dalla l.r. 18/2012 e poi dalla l.r. 40/2012, in relazione alle unioni endocomunitarie si dovesse applicare la disciplina transitoria prevista dall’art. 7 comma 5 della l.r. 40/2012, con la conseguente esclusione del contributo in riferimento alle sole unioni dei comuni che all’atto di scadenza del bando si fossero già costituite in unione montana, ai sensi della novellata normativa, dovendosi al riguardo il contributo concedersi all’unione montana che avesse provveduto all’esercizio effettivo e integrale di almeno una funzione fondamentale tra quelle indicate all’art. 19, comma 1, l. 135/2012.
12.4.3. Ciò anche in considerazione del rilievo che questa era l’unica lettura compatibile con l’indicata disciplina dell’art. 7 comma 5 della l.r. 40/2012, che, in quanto disciplina di carattere speciale e transitorio, non poteva che prevalere sulla disciplina a regime, di cui per contro la regione ha fatto sic et simpliciter applicazione nell’escludere l’unione dei comuni appellata dalla ripartizione dei contributi.
13. Con il secondo motivo di appello la regione lamenta l’erroneità della sentenza di prime cure che si era limitata a riportare in parte il contenuto della decisione di questo Consiglio di Stato, n. 3293 del 2021, riguardante un’altra annualità di finanziamento e un diverso bando, laddove la diversità delle due fattispecie era stata evidenziata dalla difesa (cfr. pag. 3 memoria di replica di primo grado) rappresentando che “ la D.G.R. n. 1751/2014 non conferma affatto le previsioni di cui alla precedente deliberazione n. 1420/2013, oggetto del precedente giudizio instaurato dall'attuale ricorrente, e diversi ne sono i presupposti così da non potersi fare riferimento alle decisioni in quella sede intervenute ” (così anche pag. 5 memoria del 8.10.2022), sconfessandosi in tal modo l’affermazione del primo giudice per cui “ Negli scritti difensivi versati nel presente procedimento, la Regione Veneto non ha preso posizione sui contenuti di tale pronuncia ”.
13.1. La sentenza di prime cure inoltre avrebbe erroneamente accolto le difese della attuale appellata.
Ciò in quanto con il ricorso avanti il T.a.r., l’Unione aveva lamentato la mancata assegnazione dei finanziamenti per l’anno 2014, sostenendo di appartenere ad un tertium genus (distinto sia dalle Unioni di comuni che dalle Unioni montane), ritenendo di non essere soggetta alla disciplina di cui alla l.r. n. 18/2012, ma di poter ugualmente ottenere i benefici che tale legge prevede, a prescindere dal numero di abitanti residenti sul proprio territorio.
13.2. Pertanto la sentenza appellata sarebbe errata nella parte in cui sostiene che la DGRV n. 1751/2014 “ confermava, in attesa della costituzione delle Unioni montane, il beneficio contributivo alle Unioni endocomunitarie già costituite e anche se prive del requisito demografico minimo previsto dal nuovo regime, in quanto lo stesso non risultava ancora entrato in vigore per l’area in esame ”.
L’irragionevolezza di tale assunto risulterebbe evidente considerando che la legge n. 40/2012 (pubblicata sul BUR n. 82 del 05.10.2012) era entrata in vigore a fine ottobre 2012 e che la deliberazione n. 1751/2014 individuava, tra i soggetti destinatari del contributo, le “ Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del d.lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 31.12.2013 ”, stabilendo che la quota degli incentivi fosse determinata sulla base delle spese risultanti dal Bilancio 2013.
Inoltre, detta interpretazione, violerebbe l’art. 14, comma 31 del d.l. n. 78/2010 – nel testo vigente ratione temporis – che consente alle Regioni di stabilire un diverso limite demografico rispetto a quello individuato dal legislatore statale in 10.000 abitanti, ma non di esentare da tale limite lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28.
13.3. Il primo giudice aveva completamente ignorato che la deliberazione n. 1417 del 6 agosto 2013 era stata adottata in applicazione del Piano di riordino territoriale, sicché non poteva modificare le “ Condizioni generali e requisiti per l’incentivazione delle gestioni associate ”, riservate a: “ l’insieme dei Comuni associati [che] raggiunga le dimensioni demografiche individuate all’art. 3 c.1 della L.R. 18/2012” . Tale requisito era stato ribadito al successivo paragrafo 4.2 del Piano che prevede, tra i destinatari dei contributi, le Unioni che raggiungano “ le dimensioni demografiche individuate all’art. 3 c.1 della L.R. 18/2012 ”.
Ulteriore conferma di ciò, a detta della regione, si rinviene proprio nella disposizione dell’art. 14, comma 4 l.r. n. 18/2012 che fa “ salve le unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se adeguatamente dimensionate ”, ossia se rispettose della dimensione demografica di cui all’art 3 comma 1 l.r. 18/2012, senza altro prevedere.
Pertanto, le deliberazioni n. 1417/2013 e n. 1751/2014 non potevano derogare alla normativa statale e regionale, né essere interpretate in senso difforme: l’argomentazione (per cui la DGRV n. 1751/2014 “ confermava […] il beneficio contributivo alle Unioni endocomunitarie già costituite e anche se prive del requisito demografico minimo... ”) che il primo giudice aveva considerato determinante per esonerare l’Unione ricorrente dal rispetto del limite demografico, contrasterebbe con le disposizioni sopracitate.
Diversamente opinando si configurerebbe una disparità di trattamento, non solo nei confronti delle Unioni tra comuni di pianura, ma anche nei confronti delle Unioni montane e delle Unioni “endocomunitarie”, soggette anch’esse al limite demografico minimo.
13.4. La sentenza di prime cure risulterebbe, inoltre, censurabile anche laddove sancisce che il riconoscimento del diritto alla sopravvivenza delle unioni endocomunitarie fino all’istituzione delle unioni montane comporti necessariamente anche la sopravvivenza del diritto alla percezione del relativo contributo, senza tenere conto che se da un lato la norma regionale legittima in via transitoria l’esistenza dell’unione ricorrente, dall’altro non attribuisce alla stessa un diritto a percepire incentivi in difetto dei requisiti prescritti.
13.4.1. Le condizioni e i requisiti richiesti ai fini dell’erogazione del contributo troverebbero, infatti, fondamento in una legge (n. 18/2012) che persegue finalità diverse dalla riorganizzazione del territorio montano e, quindi, regolamenta differenti ambiti operativi.
13.4.2. La sopravvivenza, ex art. 7 l.r. 40/2012, delle unioni endocomunitarie sino all’insediamento delle unioni montane non potrebbe infatti incidere in alcun modo sulla disciplina dettata per l’erogazione dei contributi, atteso che le condizioni e i requisiti stabiliti a tali fini trovano fondamento in una legge (n. 18/2012) che persegue finalità diverse dalla riorganizzazione del territorio montano e che, quindi, regolamenta differenti ambiti operativi.
13.5. L’unione appellata non coincideva con la preesistente comunità montana della Lessinia, né con la subentrante unione montana ma, per sua stessa definizione, sarebbe un’entità “endocomunitaria”, costituitasi all’interno della preesistente comunità montana, soggetta all’art. 32 d.lgs. n. 267/2000, in forza del combinato disposto dei commi 28 e 28 bis dell’art. 14 d.l. n. 78/2010.
Inoltre, i contributi la cui mancata assegnazione era stata contestata, erano stati erogati ex l.r. 18/2012 e non ai sensi della l.r. n. 40/2012, al fine di promuovere e sostenere l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali; occorrerebbe, pertanto, considerare la ratio perseguita da tale normativa, in linea con gli obiettivi di contenimento dei conti pubblici.
13.6. Il legislatore statale aveva previsto la riorganizzazione delle amministrazioni locali per il contenimento della spesa degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, sicché alle relative disposizioni sono assoggettati tutti i comuni – nessuno escluso – se con popolazione inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
13.7. La circostanza che i comuni compresi nell’unione ricadano in area montana, infatti, non attribuisce ai medesimi un diverso status , se non nei limiti in cui la loro collocazione costituisce presupposto per derogare alla dimensione demografica minima, stabilita per i comuni non montani, purché le funzioni associate siano quelle di 5 comuni.
Del resto, se l’Unione appellata – come dalla medesima sostenuto – non fosse ricompresa in nessuna delle categorie contemplate dalla l.r. 18/2012, dalle deliberazioni n. 1417/2013 e n. 1751/2014, risulterebbe più che giustificata l’esclusione dai finanziamenti, disposta dal decreto regionale n. 231 del 24.12.2014, adottato in applicazione di quella normativa.
13.7.1. Né, in tesi di parte appellante, il criterio demografico verrebbe ulteriormente valorizzato, ai fini della determinazione del contributo, atteso che il punteggio da assegnare in base all’entità demografica delle Unioni prende in considerazione esclusivamente le unioni con popolazione superiore ai 5.001 abitanti.
13.8. A voler accogliere la conclusione della sentenza sarebbe sufficiente la continuazione dell’attività dell’unione per ritenere la domanda di finanziamento sempre ammissibile, a prescindere dal rispetto di ogni criterio di ammissione, peraltro necessario in ragione della limitatezza delle risorse che renderebbe imprescindibile l’individuazione di priorità e requisiti, stante l’impossibilità di soddisfare tutte le domande.
14. L’Unione dei comuni appellata ha replicato alla tesi di parte appellante evidenziando che la delibera di giunta n. 266/2024 da ultimo prodotta, avente ad oggetto la “ Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore della Comunità montana della Lessinia e determinazioni conseguenti in merito. L.R. n. 40/2012, art. 6 quinquies, comma 4 ” smentirebbe ulteriormente la difesa della Regione in atto d’appello secondo cui l’ iter di trasformazione della comunità montana della Lessinia in unione montana si sarebbe concluso con l’individuazione dell’ambito territoriale di una fantomatica Unione montana “ Lessinia ”, per il vero ancor oggi del tutto inesistente.
Dalla medesima delibera di evincerebbe che non si era nemmeno concluso quel processo di trasformazione di cui alla l.r. 40/2012 con cui “ la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni ”, visto che la comunità montana della Lessinia sarebbe ancor oggi in fase di liquidazione e non vi sarebbe ancora traccia della costituenda unione montana.
La delibera, in tesi di parte appellata, sarebbe stata prodotta ad ND , essendo pacifico che nell’anno 2014, del cui contributo si discute, il processo di trasformazione da comunità montana della Lessinia ad unione montana non si fosse compiuto, con conseguente diritto alla sopravvivenza dell’unione endocomunitaria, affinché la stessa, quale ente già esistente, potesse continuare ad esercitare le funzioni in forma associata.
15. Ciò posto il motivo è infondato.
15.1. La sopravvivenza dell’unione endocomunitaria di cui è causa anche nell’anno 2014 è infatti la conseguenza della previsione della legge regionale 40/2012, il cui art. art. 7 comma 5 prevede che “ Le Unioni dei comuni già costituite all’interno degli ambiti territoriali di cui all’art. 3, comma 1, (ovvero le comunità montan) alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle Unioni montane ... ”, senza alcuna previsione di limiti demografici, numero di comuni e di funzioni, dovendosi salvaguardare la soluzione di continuità tra dette unioni di comuni e le costituende unioni montane.
15.2. Ciò posto, non appare condivisibile la prospettazione di parte appellante, volta a dare una lettura autonoma alle previsioni della l.r. n. 18/2012 che non potrebbe che essere coordinata, con riferimento alle unioni dei comuni montani, con le previsioni della successiva l.r. n. 40/2012, recante, all’art. 7 comma 5, l’indicata disciplina transitoria
Né le due discipline potrebbero essere lette alla stregua delle delibere giuntali applicative, indicate dalla regione, dovendo semmai essere vero il contrario, avuto riguardo alla natura sovraordinata della legge.
15.3. Neppure coglie nel segno il richiamo alla normativa statale e in particolare all’art. 14, comma 31 del d.l. n. 78/2010 – nel testo vigente sino all’aprile 2014 – che prevede che “ il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter” posto che la medesima normativa prevede la possibilità per le regioni di dettare una diversa normativa, che nell’ipotesi di specie è data non solo dalla normativa di cui alla l.r. 18/2012, ma con precipuo riferimento ai comuni montani e alle relative unioni, dalla l.r. n. 40/2012.
15.4. Ciò in disparte dal rilievo che la prospettazione della regione, nel valorizzare le delibere giuntali da essa richiamate, invero subordinate alla legge, si pone in contrasto con il dictum reso da questa sezione con l’indicata sentenza 23 aprile 2021, n. 3293 che si è occupata precipuamente del rapporto tra le due leggi regionali e della necessità di dare una lettura alle delibere giuntali conforme alla legge regionale, con specifico riguardo non solo la delibera n. 1420/2013 ma anche la delibera n. 1417/2013, insistentemente richiamata dalla regione in questa sede.
Con tale sentenza si è infatti precisato che “ l’invocato rinvio operato dalla delibera n. 1417 del 2013 al rispetto dei requisiti minimi imposti dalla citata legge regionale n. 18/2018 (che prevedeva una possibile deroga al numero minimo di 5.000 abitanti ovvero di 5 Comuni solo per il 2013) quale condizione per poter accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di riordino territoriale approvato, in mancanza di diversi ed ulteriori elementi di valutazione deve essere interpretato come un rinvio “dinamico”. Ne consegue che, a seguito dell’entrata in vigore della previsione della legge regionale n. 40/2012, che integrando la previsione della legge regionale n. 18/2012 ha esteso nel tempo la medesima regola di diritto transitorio in deroga al principio generale che pone un minimo di 5.000 abitanti ovvero di 5 Comuni, il rinvio ai requisiti minimi di legge operato dalle impugnate delibere comunali del 2013 doveva essere necessariamente interpretato come riferito alla più complessiva disciplina transitoria di legge riferita al funzionamento delle Unioni di Comuni montani già costituite, come disciplinata dalla DGR n. 2651 del 2012, pena la loro illegittimità per violazione di legge regionale e sviamento ”.
15.4.1. Peraltro la DGRV 1417 del 6.8.2013 conferma, invero, il regime di specialità della disciplina dello svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani, riconoscendo l’incentivazione finanziaria anche per criteri ulteriori a quelli di cui all’art. 8 comma 3 della l.r. 18/2012 (quindi anche in deroga ai 3.000 abitanti) nonché ad “ altre forme di esercizio associate riconosciute da legge regionale ”, tale essendo l’Unione endocomunitaria riconosciuta dalla l.r. 40/2012.
15.5. Pertanto è del tutto corretta la ricostruzione operata dal primo giudice in applicazione di tale dictum , né appare al riguardo sussistente il denunciato vizio di motivazione in ordine ai profili evidenziati in prime cure nelle memorie della regione.
15.5.1. Infatti secondo la giurisprudenza nel processo amministrativo l’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile ( ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422)
A integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Consiglio di Stato sez. V, 25 marzo 2024, n. 2821).
Correlativamente deve ritenersi in ordine alla mancata disamina delle difese della parte resistente, ove dalla motivazione della sentenza si evinca come le stesse siano state implicitamente disattese in quanto incompatibili con l’iter logico seguito dal primo giudice.
15.6. Ed invero il punto nodale della questione attiene all’applicabilità anche per l’anno 2014 della indicata disciplina transitoria di cui all’art. 7 comma 5 della l.r. n. 40/2012, non essendovi dubbio che detta disciplina vada a integrare e completare, in quanto di carattere speciale e transitorio, quella di cui alla l.r. 18/2012.
15.7. Ciò in disparte dal rilievo, evidenziato da parte appellata, che la delibera 266/2024 – da ritenersi ammissibilmente prodotta, ex art. 104 comma 2, in quanto afferente a documenti sopravvenuti rispetto al giudizio di primo grado, nel suo incipit (“ Con Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali” ) smentisce anche la tesi della regione secondo cui le leggi regionali 18/2012 e 40/2012 abbiano oggetti diversi: entrambe si riferiscono, infatti, al riordino territoriale ai fini dell’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata, con la differenza che la successiva l.r. 40/2012 ha integrato la precedente, ponendo una disciplina specifica per il territorio montano.
15.7.1. Detta disciplina comprendeva il perno dell’odierna controversia, ovvero la norma transitoria, di cui all’art. 7, comma 5, a salvaguardia delle unioni endocomunitarie montane già costituite ed a garanzia della continuazione dell’esercizio delle funzioni in forma associata da parte delle stesse, sino alla costituzione della neo unione montana.
Lo chiarisce, appunto, anche la DGRV 226/2024, ove essa conferma che la legge 40/2012 detta la disciplina dello “ svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni ”, confermando la specialità di tale disciplina rispetto a quella di cui alla l.r. 18/2012, in virtù della specificità del territorio montano.
15.8. Peraltro appare del tutto coerente al suddetto quadro anche la DGRV n. 1751/2014, da interpretarsi conformemente alla normativa primaria, con cui la regione ha determinato i “ Criteri e modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi statali “regionalizzati” per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2014 ”, dando atto che:
- “ Con la l.r. n. 40/2012 "Norme in materia di Unioni montane" la Regione Veneto ha avviato un percorso di riordino territoriale delle Comunità Montane attraverso la loro trasformazione in Unioni montane ”;
- Il predetto riordino istituzionale nel territorio montano con la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni era ancora in itinere (…);
- Si ritiene pertanto necessario individuare dei criteri di accesso all'incentivazione finanziaria che tengano conto dell'esigenza di adeguamento gestionale delle forme associative e favorire la flessibilità del processo associativo, con un'applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino Territoriale, derogando per il 2014: 1) al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all'art. 8 c.3 della LR 18/2012”;
- stabilendo, quindi, in relazione ai “Soggetti destinatari del contributo ”, una disciplina per le Unioni di Comuni non montani, una per le Unioni montane ed una per le Unioni endocomunitarie in conformità all’art. 7, comma 5 della L.R. 40/2012: “ Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni art. 32 del TUEL costituite all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 3 c. 1 della LR 40/2012 (vale a dire le Unioni endocomunitarie costituite all’interno delle Comunità montane ndr) nei quali, alla data di scadenza del presente bando di finanziamento, risulti costituita l'Unione montana ”, senza alcuna previsione di limiti demografici o di numero di comuni.
15.8.1. Pertanto si è dettata una disciplina specifica per le unioni endocomunitarie già costituite che, perciò, le differenziava sia dalle unioni di comuni non montani, sia dalle unioni montane di neo costituzione: se non si fosse voluto rimarcare la specificità dell’Unione endocomunitaria già costitutita rispetto agli altri due enti, non vi sarebbe stata alcuna necessità di contemplare la suddetta specifica e derogatoria previsione.
15.9. La DGRV 1420/13, relativa al contributo 2013, su cui si è pronunciata questa sezione con l’indicata sentenza 23 aprile 2021, n. 3293 e la DGRV 1751/2014 oggi in esame, relativa al contributo anno 2014, hanno pertanto un contenuto analogo, entrambe prevedendo l’ammissione al contributo per le unioni endocomunitarie che continuino ad esercitare le proprie funzioni associate sino a costituzione dell’unione montana, a prescindere da qualsivoglia limite demografico e di funzioni, in perfetta coerenza con l’art art. 7, comma 5 l.r. n. 40/2012.
15.10. Peraltro, con riferimento all’anno 2014 il contributo era a fortiori dovuto, in quanto a decorrere dall’aprile, la normativa statale ha previsto, come innanzi precisato, con l’art. 1, comma 107, l. 7 aprile 2014, n. 56, nel modificare l’art. 14 comma 31 del d.l. 78/2010, che “ Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni e salvo il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni già costituite ”, con ciò confermato il favor per i comuni appartenenti a comunità montane.
15.11. Non condivisibile è poi la tesi della Regione secondo la quale “ l’art. 7, comma 5 della l.r. 40/2012 ha legittimato in via transitoria l’esistenza dell’Unione ricorrente, dall’altro non ha attribuito alla stessa alcun diritto a percepire incentivi in difetto dei requisiti prescritti ”. In verità l’art. 7, comma 5 non si limita a prevedere una mera sopravvivenza delle unioni endocomunitarie già costituite alla data di entrata in vigore della l.r. 40/2012, ma prescrive proprio che esse continuino ad esercitare “ le loro funzioni fino alla costituzione delle Unioni montane ”. Si tratta, quindi, come correttamente ritenuto dal primo giudice, di una sopravvivenza funzionale alla virtuosa continuazione dello svolgimento delle funzioni in forma associata, sino al completamento del riordino territoriale che, nel caso del territorio montano, prevedeva il noto passaggio da comunità montana alla costituenda unione montana.
Poiché la continuazione dell’esercizio delle funzioni associate da parte delle unioni endocomunitarie determinava, ovviamente, i relativi impegni di spesa, il diritto al relativo contributo di sostegno era una mera e logica conseguenza della procrastinazione dell’esercizio delle funzioni.
15.12. Neppure ostativa all’erogazione del contributo appare la previsione della DGRV 1751/2014 - contenuta in senso analogo nella delibera per l’anno 2013 (DGRV 1420/13), su cui si è già formato l’indicato giudicato - che valorizza il numero degli abitanti delle forme associative, trattandosi di uno solo dei criteri previsti per l’assegnazione dei punteggi.
16. L’appello va dunque respinto.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Regione Veneto alla refusione delle spese di lite in favore dell’appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO