Decreto cautelare 5 novembre 2025
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/02/2026, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13362 del 2025, proposto da
Ar Love Metals Societa' a Responsabilita' Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Ceccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata Italiana A Dhaka, Ministero dell'Interno Prefettura di Arezzo, Ufficio Territoriale del Governo Arezzo, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. N. V. 7250 del 26/08/2025 _ File n. 60003690, emesso e notificato in medesima data dall’Ambasciata Italiana in Dhaka nei confronti del lavoratore di cui la ricorrente ha chiesto l’assunzione attraverso il decreto flussi (DPCM 27 settembre 2023 – programmazione flussi 2023-24 e succ. mod.) con domanda Mod. B2020 del 18/3/2024 attribuita al n. istanza AR5609396348, a mezzo del quale l’Ambasciata negava al Sig. -OMISSIS-, nato in [...] il [...], il visto in Italia per lavoro subordinato, sulla base dell’avvenuta revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura in data 19/07/2024 _ Prot. N. P-AR/L/Q/2024/100440 e quindi della quota assegnata alla ricorrente;
b) della comunicazione di revoca del nulla osta per archiviazione dovuta alla decorrenza dei termini di cui all’art. 22, comma 5 quinquies del D.LGS. 286/98 come modificato dal D.L. 145/2024 e succ. conv. Legge, con cui il Ministero degli Interni mediante portale ALI e per esso la competente Prefettura di Arezzo, revocava la quota assegnata al lavoratore, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, compresa la comunicazione di avvio del procedimento, conseguenti, ancorché incogniti alla ricorrente nonché dei relativi effetti;
c) per la declaratoria della sussistenza nella persona della ricorrente del diritto a vedersi riconosciuta la quota assegnatale a seguito della domanda di assunzione presentata in favore del Sig. -OMISSIS-;
e) nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Ambasciata Italiana A Dhaka e di Ufficio Territoriale del Governo Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La parte ricorrente, in qualità di (potenziale) datrice di lavoro del cittadino pakistano -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del diniego di visto emesso dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka sull’istanza di rilascio del visto di ingresso richiesto dal predetto nonché della presupposta revoca del nulla osta al lavoro.
2. Il suindicato lavoratore, beneficiario del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione territorialmente competente ottenuto dalla potenziale datrice di lavoro, richiedeva, tramite apposito canale, il rilascio del visto, ma l’istanza restava senza alcun riscontro.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
4. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di possibile decisione in forma semplificata.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile sia con riferimento alla domanda di annullamento del diniego del visto di ingresso che con riferimento alla domanda di annullamento della revoca del nulla osta.
5.1. Con riferimento al provvedimento di diniego del visto di ingresso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo cui il datore di lavoro, che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero, non è legittimato né ad impugnare il diniego di visto d'ingresso adottato nei confronti di quest'ultimo, né tantomeno ad agire avverso il silenzio nel caso di inerzia della Sede diplomatica (cfr. ex multis, da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater , sent. 18 luglio 2025, n. 14241; sent n. 12026 del 18/06/2025; in precedenza anche Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater, sent. n. 22851 del 17/12/2024; Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, sent. n. 9697 del 13/09/2016).
5.2. Per quanto concerne l’impugnativa della revoca del nulla osta, la relativa azione di annullamento deve altresì essere dichiarata inammissibile per le ragioni seguenti.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l’interesse alla caducazione della revoca del nulla osta, rispetto alla cui domanda è legittimato il (potenziale) datore di lavoro, sussiste se ed in quanto sia contestualmente ritualmente impugnato il diniego del visto di ingresso da parte del (potenziale) lavoratore, unico soggetto legittimato alla relativa domanda. Ciò in quanto il consolidamento del provvedimento di diniego del visto d’ingresso costituirebbe condizione ostativa all’ingresso del cittadino straniero, privando di ogni utilità concreta ed attuale l’annullamento della revoca del nulla osta, facendone venire meno l’interesse alla sua caducazione.
Nel caso di specie, non essendovi possibilità di annullamento del diniego di visto, che non è caducabile in virtù di quanto sopra motivato, deve concludersi che non vi è interesse alla caducazione della revoca del nulla osta.
6. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva con riferimento alla prima domanda ed inammissibile per carenza di interesse con riferimento alla seconda domanda.
7. Le spese di lite possono essere compensate attesa la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
AN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | SC AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.