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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2526/2022, introdotta
DA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Sergio Imbimbo, presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
, in persona del l. r. p. t. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto alla corresponsione del compenso per incarico aggiuntivo per l'a.a. 2019/2020, e, per l'effetto condannare il resistente al pagamento di quanto dovuto, con pronuncia generica o con CP_1 quantificazione della somma, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
in subordine, dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., nella misura parametrata al compenso non percepito;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.8.2022, i suindicati ricorrenti esponevano di essere dipendenti del “ , con la Controparte_1 Controparte_1 qualifica di “coadiutore” - personale A.T.A (ausiliari tecnici amministrativi).
1 Riferivano di aver espletato il proprio servizio in turni settimanali, e che, nell'a.a.
2019/2020, veniva loro attribuito un incarico aggiuntivo, retribuito con il Fondo di
Istituto, per attività logistico – didattico – artistica e per intensificazione dell'attività di lavorativa a garanzia della pulizia.
Precisavano che detti incarichi venivano conferiti con nota prot. n. 8359 del 21.09.202, per il SI. e con nota prot. n. 8437 del 22.09.2020 per la SI.ra Parte_1
, con riconoscimento della somma di € 1.500,00 a titolo di Parte_2 compenso per ciascun lavoratore.
Rappresentavano di aver regolarmente prestato attività aggiuntiva sino alla data del
30.6.2020 ( e sino alla data del 16.6.2020 ( ), per intervenuto esonero Pt_1 Parte_2 dalla prestazione lavorativa a seguito di valutazione negativa del medico competente e a seguito di sospensione per l'emergenza Covid.
Esponevano che, con delibera n. 18/2021 del ConSIlio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 co. 4 C.I.I. 2019-2020, venivano riconosciuti i compensi da corrispondere in favore del personale er l'a.a. 2019/2020. Pt_3
Precisavano di non aver ricevuto alcunché, a differenza degli altri lavoratori, e di aver rivendicato il diritto a detta retribuzione con comunicazioni del 28.7.2021 e del
23.11.2021, disattese dal resistente con nota del 6.4.2021.
Tanto premesso, convenivano in giudizio il Controparte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro,
[...] formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace, benché regolarmente intimato, e tale veniva dichiarato con provvedimento del 26.7.2024.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va confermata la contumacia del resistente , non CP_1 costituito in giudizio nonostante la rituale notificazione degli atti introduttivi.
A tal uopo, va precisato che il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati sia presso la sede del resistente in , sia presso l'Avvocatura CP_1 CP_1
Distrettuale dello Stato.
A riguardo, deve ritenersi che il , sebbene munito di autonomia giuridica CP_1 anche per i rapporti di lavoro, resti soggetto alla disposizione di cui all'art. 144 c.p.c. in
2 quanto articolazione territoriale del . Controparte_2
Pertanto, la notificazione eseguita anche presso l'Avvocatura dello Stato deve reputarsi satisfattiva rispetto alla corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto idonea a porre il vieppiù a conoscenza della pendenza del giudizio, del petitum e CP_1 della causa petendi.
Ancora preliminarmente, va osservato che l'azione è tesa ad ottenere l'accertamento di un inadempimento contrattuale ed il correlato adempimento in forma specifica o il risarcimento del danno per equivalente.
Trattandosi di profili di stretta attinenza alla gestione del rapporto di lavoro in executivis, essi rientrano nella esclusiva competenza del , Controparte_1 gravando le relative poste sul proprio bilancio, autonomo rispetto a quello dell'Amministrazione centrale.
Infatti, l'azione di adempimento contrattuale va proposta solo nei confronti del
, munito sia di personalità giuridica (a seguito della riforma ex L. CP_1
508/1999) sia di autonomia finanziaria.
La remunerazione delle attività delle unità di personale odierni ricorrenti grava sul fondo di che, seppure alimentato da assegnazioni ministeriali, è gestito dal CP_3
in piena autonomia proprio al fine di organizzare e remunerare le CP_1 attività lavorative (Tribunale di Roma, sez. lav., sentenza n. 8975/2020 del 9.12.2020).
Il quadro non muta pur configurando la domanda proposta dai ricorrenti non come azione di adempimento contrattuale, bensì quale azione risarcitoria.
In tale contesto, rileva unicamente la posizione della P.A. datrice di lavoro, che è certamente individuabile nello stesso ente sostanzialmente Controparte_1 equiparato ad una istituzione universitaria, assoggettata sì alla vigilanza del
[...]
, ma beneficiata dell'autonomia attribuita dalla prefata Controparte_2 normativa di legge anche per la gestione dei rapporti di lavoro.
Del resto, la condotta inadempiente addotta in ricorso quale fonte del danno è esclusivamente ascrivibile al . CP_1
2. Nel merito, ed in termini generali, deve osservarsi che la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore.
Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014,
3 n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623: “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte, non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”; Cass., sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cass., sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Dunque, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
L'onere della prova, quindi, incombe sul lavoratore che deve dimostrare, oltre all'esistenza del rapporto di lavoro quale elemento costitutivo della pretesa retributiva azionata, la sua natura, durata e articolazione oraria, nonché il conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce di retribuzione richiesta.
Più in dettaglio, il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001:
“il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, quale contratto di diritto comune, e tanto meno nel pubblico impiego privatizzato.
Dunque, in ambito contrattuale, l'attore che agisce per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento (totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione, oppure altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza e, dunque, la fonte dell'obbligazione retributiva, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607:
“Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o
4 del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Nella fattispecie, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sui ricorrenti l'onere di dimostrare di aver svolto l'incarico aggiuntivo, circostanza che rappresenta l'elemento costitutivo del preteso diritto alla retribuzione.
3. Ciò premesso, indubbio lo svolgimento dell'attività di coadiutori presso il
OR di CA “ , come già anticipato la controversia Controparte_1 introdotta dai ricorrenti concerne la mancata corresponsione delle somme aggiuntive alla retribuzione per lo svolgimento degli ulteriori incarichi summenzionati.
Invero, il Contratto Integrativo d'Istituto del 21.8.2020 aveva disciplinato, per l'a.a.
2019/2020, i criteri generali per l'organizzazione del lavoro del personale docente e tecnico – amministrativo, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, in servizio presso il OR di CA “ . Controparte_1
Nello specifico, ai ricorrenti veniva attribuito il conferimento di incarichi aggiuntivi, retribuiti con il fondo d'istituto, con note prot. n. 8359 del 21.9.2020 e prot. n. 8437 del 22.9.2020, affoliate in atti, in entrambe le quali si legge: “Considerato che si rende necessario effettuare le attività consistenti in: 1) assistenza attività logistico-didattico-artistica
(pulizia, spostamenti, allestimenti, ecc); 2) collaudi lavori di manutenzione e/o funzionamento beni acquistati;
3) intensificazione del lavoro conseguente all'eSIenza di garantire le pulizie. [..] le suddette attività saranno espletate sino al termine del corrente a.a. 2019/2020. Per l'effettuazione di tale incarico sarà corrisposta la somma complessiva di euro 1.500,00. Tale compenso è soggetto alle ritenute di Legge (IRPEF Assistenziali e Previdenziali). Il compenso di cui sopra non sarà corrisposto qualora, per qualsiasi motivo, il dipendente non adempia alle prestazioni di cui al presente incarico
e/o in caso di inadempimento, anche parziale delle competenze attribuite in via ordinaria;
lo stesso sarà, invece ridotto in presenza di prestazioni parziali anche a seguito di eventuali disposizioni e/o di assenze come previsto dall'art. del Contratto Integrativo d'istituto suindicato”.
Si aggiunga che i ricorrenti e venivano sottoposti, rispettivamente in Pt_1 Parte_2 data 29.6.2020 e in data 12.6.2020, a visita medica straordinaria per la valutazione dell'idoneità alla mansione lavorativa.
Il SI. veniva giudicato idoneo con limitazioni, e detto giudizio veniva Pt_1 confermato alla successiva visita medica del 29.9.2020, in cui veniva aggiunta anche l'idoneità con prescrizioni.
Quanto, invece, alla SI.ra , la visita straordinaria si concludeva con un Parte_2 giudizio di inidoneità temporanea al lavoro sino alla data della successiva visita del
30.9.2020, che confermava la perdurante inidoneità alla data del 15.10.2020 e poi,
5 successivamente, alla data del 31.12.2020.
Il tutto come emerge dagli atti di causa, tant'è che, nel ricorso, i due lavoratori sottolineavano che l'art. 12 co. 4 C.I.I. prevede una riduzione dei compensi in caso di assenza dal servizio o sospensione del rapporto in misura del 5% per ogni 15 giorni a decorrere dal 41° giorno di assenza, norma in forza della quale, secondo quanto ammesso nell'atto introduttivo, il compenso aggiuntivo de quo avrebbe dovuto essere decurtato in misura pari al 25%-30%, e ciò vieppiù in ragione della sospensione delle attività durante l'emergenza pandemica, da marzo 2020 a giugno 2020.
Senonché, con deliberazione del ConSIlio di amministrazione n. 18/2021, il
OR comunicava di non poter provvedere alla liquidazione dei compensi aggiuntivi, neppure parzialmente, in ragione degli esoneri disposti dal medico competente e sopra descritti.
4. Così ricostruito il quadro di riferimento, si rileva la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente, anche in ragione dell'assenza di qualunque contraria deduzione da parte del OR di musica, rimasto contumace.
Tale conclusione è provata alla luce degli atti prodotti e dell'espletata istruttoria orale.
Questa la dichiarazione del teste SI.ra : “I ricorrenti sono stati miei Testimone_1 colleghi presso il OR, anch'essi con qualifica di coadiutore. è stato trasferito circa Pt_1 due anni fa, mentre quest'anno. Mi risulta che i ricorrenti facevano attività aggiuntive, ad Parte_2 esempio pulizie, spostamenti e allestimenti, ma non so dire in che periodo. Ricordo però che firmavano su un apposito registro. Anche io ho fatto tali attività aggiuntive e firmavo sul registro apposito, così come tutti gli altri coadiutori. Non ricordo se seguivamo anche le imprese esterne che venivano a fare manutenzione e riparazioni. Sia io sia e ci siamo occupati delle pulizie delle aule Pt_1 Parte_2 come attività aggiuntive, e ciò quando i colleghi erano assenti e noi provvedevamo a sostituirli. Per queste attività aggiuntive io sono stata regolarmente retribuita. Non mi ricordo quanto ho percepito”.
La dichiarazione della teste escussa deve ritenersi attendibile e pienamente utilizzabile ai fini decisori, anche a supporto della produzione documentale depositata.
Di conseguenza, i fatti dedotti in ricorso devono ritenersi dimostrati, con specifico riferimento all'effettivo espletamento delle attività aggiuntive di cui ai predetti incarichi, con esecuzione protratta almeno fino a marzo 2020 e, quanto ad Pt_1 anche da giugno 2020 a settembre 2020, altresì con conseguente spettanza dell'aliquid pluris retributivo preteso in pagamento, benché nella indicata misura ridotta.
In specie, alla luce del quadro istruttorio, ritiene questo giudice che le motivazioni addotte dal non possano essere condivise, in quanto esse finiscono per CP_1 elidere del tutto il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso per l'attività aggiuntiva
6 effettivamente espletata, sebbene quest'ultima abbia avuto una estensione temporale inferiore rispetto a quanto all'intera durata dell'a.a. 2019/2020.
Invero, il fattore impeditivo dedotto nella deliberazione n. 18/2021, ossia l'intervento degli esoneri predetti, non è idoneo a paralizzare, se non solo in parte, il diritto dei ricorrenti a ricevere i compensi maturati per l'attività espletata e ciò anche alla luce del disposto dell'art. 12 co.4 C.I.I., disposizione contrattuale che così recita: “Gli incarichi sono assegnati con lettera del Direttore Amministrativo. Al termine dell'anno accademico ciascuna unità di personale (assistenti e coadiutori) dovrà produrre relazione scritta circa le attività svolte.
Visto l'art. 7 comma 5 del D.Lgs.165/2001, in caso di assenza dal servizio per congedo, aspettativa, malattia ovvero in casi di interruzione del rapporto di lavoro, il compenso per attività aggiuntive di cui all'incarico assegnato verrà ridotto nelle seguenti misure: da 0 a 40 gg di assenza 0%, per ogni frazione di 15 gg 5%”.
In sintesi, il , atteso che i due ricorrenti, come riferito dalla teste, avevano CP_1 espletato l'incarico aggiuntivo almeno fino a marzo 2020, non aveva titolo per escludere del tutto il pagamento, se non, al più, decurtarlo proporzionalmente all'estensione effettiva di tale espletamento.
In senso più ampio, si osserva che la prestazione di lavoro subordinato non solo deve essere sempre retribuita, ma deve esserlo in misura tale da garantire il rispetto dei principi costituzionali (art. 36 Cost.) di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e di sufficienza rispetto alle regole vitali del lavoratore e della sua famiglia, criteri che, almeno in linea generale, possono ritenersi rispettati allorquando detta misura corrisponda ai minimali retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
Altro criterio fondamentale ed inderogabile è quello contenuto nell'art. 2126 c.c., disposizione pacificamente applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui, finanche nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro sia nullo o sia annullato, resta sempre salvo il diritto alla retribuzione, escluse le ipotesi, invero residuali, di illiceità dell'oggetto o della causa del contratto, e risultando inopponibili le scoperture finanziarie (Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2023, n. 15364: “Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell' art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta”).
Dunque, la determinazione assunta dal datore di lavoro, in termini di totale negazione
7 del compenso aggiuntivo previsto a favore dei ricorrenti, non può ritenersi legittima, e ciò almeno nel periodo da novembre 2019 a marzo 2020 e, per il solo anche Pt_1 da giugno 2020 a settembre 2020.
Del resto, lo stesso tenore dispositivo dei due provvedimenti di attribuzione degli incarichi de quibus esclude i compensi solo per quei periodi in cui le attività aggiuntive non siano effettivamente svolte, sicché, considerando che le due delibere 8437 e 8359 risalgono a settembre 2020 e sono successive alle valutazioni di inidoneità totale o parziale espresse dal medico competente, deve ritenersi che il avesse CP_1 accordato retroattivamente il compenso per l'attività già prestata, presupponendo la decurtazione, per i periodi non espletati, del compenso complessivamente previsto, così come indicato in ricorso.
Più precisamente, al SI. va riconosciuto il compenso spettante per l'intero a.a. Pt_1
2019/2020, escluso il solo periodo di sospensione delle attività per la pandemia (da marzo 2020 a maggio 2020), in quanto, nonostante il giudizio di idoneità con limitazioni e con prescrizioni, risulta provato che il resistente , con CP_1 comunicazione prot. n. 5238 del 16.6.2020 (in atti, in allegato alla missiva di replica alla nota del 6.4.2022), nel rimodulare le attività di pulizia degli ambienti a seguito dell'esonero totale della SI.ra , aveva assegnato allo stesso la pulizia Parte_2 Pt_1 di altri ambienti (bagni uomini e donne c/o sale regia), in aggiunta a quelli già attribuiti, e ciò sino al 31.10.2020, data che coincide con la fine dell'anno accademico.
Alla SI.ra , invece, va riconosciuto il compenso per la prestazione lavorativa Parte_2 aggiuntiva sino alla data di esonero dall'attività lavorativa per inidoneità temporanea al lavoro, ossia sino alla data del 16.6.2020, ed anzi ancor prima, tenuto conto della sospensione per pandemia, sino a marzo 2020.
5. La quantificazione della retribuzione aggiuntiva va operata per l'appunto decurtando le somme proporzionalmente rispetto ai periodi in cui l'attività in questione non è stata svolta.
Il dies a quo del credito può individuarsi a novembre 2019, poiché, dal registro giornaliero in atti, le relative attività risultano documentate a decorrere dal 4.11.2019 sino alla sospensione per pandemia, ossia fino al 12.3.2020, e, poi, dal 18.6.2020.
Ebbene, posto che il compenso aggiuntivo per l'intero anno era stabilito in € 1.500,00,
e dimostrato che ha espletato l'incarico aggiuntivo per circa 10 mesi su 12, a Pt_1 tale ricorrente spetta la somma lorda di € 1.250,00.
Quanto a , che ha svolto l'attività per circa 6 mesi su 12, il credito va Parte_2
8 quantificato in € 750,00 lordi.
Detti importi vanno corrisposti dal , che deve essere condannato al CP_1 relativo pagamento.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Trattandosi di pubblico impiego, in forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L.
724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di e a percepire la Parte_1 Parte_2 retribuzione per gli incarichi aggiuntivi attribuiti ed espletati nell'a.a. 2019/2020;
2) per l'effetto, condanna il Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento, per il predetto titolo, della somma lorda di €
1.250,00 in favore di e di € 750,00 in favore di , Parte_1 Parte_2 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste sino al saldo;
3) condanna il in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.315,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 4.7.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2526/2022, introdotta
DA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Sergio Imbimbo, presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
, in persona del l. r. p. t. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto alla corresponsione del compenso per incarico aggiuntivo per l'a.a. 2019/2020, e, per l'effetto condannare il resistente al pagamento di quanto dovuto, con pronuncia generica o con CP_1 quantificazione della somma, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
in subordine, dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., nella misura parametrata al compenso non percepito;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.8.2022, i suindicati ricorrenti esponevano di essere dipendenti del “ , con la Controparte_1 Controparte_1 qualifica di “coadiutore” - personale A.T.A (ausiliari tecnici amministrativi).
1 Riferivano di aver espletato il proprio servizio in turni settimanali, e che, nell'a.a.
2019/2020, veniva loro attribuito un incarico aggiuntivo, retribuito con il Fondo di
Istituto, per attività logistico – didattico – artistica e per intensificazione dell'attività di lavorativa a garanzia della pulizia.
Precisavano che detti incarichi venivano conferiti con nota prot. n. 8359 del 21.09.202, per il SI. e con nota prot. n. 8437 del 22.09.2020 per la SI.ra Parte_1
, con riconoscimento della somma di € 1.500,00 a titolo di Parte_2 compenso per ciascun lavoratore.
Rappresentavano di aver regolarmente prestato attività aggiuntiva sino alla data del
30.6.2020 ( e sino alla data del 16.6.2020 ( ), per intervenuto esonero Pt_1 Parte_2 dalla prestazione lavorativa a seguito di valutazione negativa del medico competente e a seguito di sospensione per l'emergenza Covid.
Esponevano che, con delibera n. 18/2021 del ConSIlio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 co. 4 C.I.I. 2019-2020, venivano riconosciuti i compensi da corrispondere in favore del personale er l'a.a. 2019/2020. Pt_3
Precisavano di non aver ricevuto alcunché, a differenza degli altri lavoratori, e di aver rivendicato il diritto a detta retribuzione con comunicazioni del 28.7.2021 e del
23.11.2021, disattese dal resistente con nota del 6.4.2021.
Tanto premesso, convenivano in giudizio il Controparte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro,
[...] formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace, benché regolarmente intimato, e tale veniva dichiarato con provvedimento del 26.7.2024.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va confermata la contumacia del resistente , non CP_1 costituito in giudizio nonostante la rituale notificazione degli atti introduttivi.
A tal uopo, va precisato che il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati sia presso la sede del resistente in , sia presso l'Avvocatura CP_1 CP_1
Distrettuale dello Stato.
A riguardo, deve ritenersi che il , sebbene munito di autonomia giuridica CP_1 anche per i rapporti di lavoro, resti soggetto alla disposizione di cui all'art. 144 c.p.c. in
2 quanto articolazione territoriale del . Controparte_2
Pertanto, la notificazione eseguita anche presso l'Avvocatura dello Stato deve reputarsi satisfattiva rispetto alla corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto idonea a porre il vieppiù a conoscenza della pendenza del giudizio, del petitum e CP_1 della causa petendi.
Ancora preliminarmente, va osservato che l'azione è tesa ad ottenere l'accertamento di un inadempimento contrattuale ed il correlato adempimento in forma specifica o il risarcimento del danno per equivalente.
Trattandosi di profili di stretta attinenza alla gestione del rapporto di lavoro in executivis, essi rientrano nella esclusiva competenza del , Controparte_1 gravando le relative poste sul proprio bilancio, autonomo rispetto a quello dell'Amministrazione centrale.
Infatti, l'azione di adempimento contrattuale va proposta solo nei confronti del
, munito sia di personalità giuridica (a seguito della riforma ex L. CP_1
508/1999) sia di autonomia finanziaria.
La remunerazione delle attività delle unità di personale odierni ricorrenti grava sul fondo di che, seppure alimentato da assegnazioni ministeriali, è gestito dal CP_3
in piena autonomia proprio al fine di organizzare e remunerare le CP_1 attività lavorative (Tribunale di Roma, sez. lav., sentenza n. 8975/2020 del 9.12.2020).
Il quadro non muta pur configurando la domanda proposta dai ricorrenti non come azione di adempimento contrattuale, bensì quale azione risarcitoria.
In tale contesto, rileva unicamente la posizione della P.A. datrice di lavoro, che è certamente individuabile nello stesso ente sostanzialmente Controparte_1 equiparato ad una istituzione universitaria, assoggettata sì alla vigilanza del
[...]
, ma beneficiata dell'autonomia attribuita dalla prefata Controparte_2 normativa di legge anche per la gestione dei rapporti di lavoro.
Del resto, la condotta inadempiente addotta in ricorso quale fonte del danno è esclusivamente ascrivibile al . CP_1
2. Nel merito, ed in termini generali, deve osservarsi che la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore.
Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014,
3 n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623: “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte, non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”; Cass., sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cass., sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Dunque, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
L'onere della prova, quindi, incombe sul lavoratore che deve dimostrare, oltre all'esistenza del rapporto di lavoro quale elemento costitutivo della pretesa retributiva azionata, la sua natura, durata e articolazione oraria, nonché il conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce di retribuzione richiesta.
Più in dettaglio, il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001:
“il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, quale contratto di diritto comune, e tanto meno nel pubblico impiego privatizzato.
Dunque, in ambito contrattuale, l'attore che agisce per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento (totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione, oppure altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza e, dunque, la fonte dell'obbligazione retributiva, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607:
“Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o
4 del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Nella fattispecie, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sui ricorrenti l'onere di dimostrare di aver svolto l'incarico aggiuntivo, circostanza che rappresenta l'elemento costitutivo del preteso diritto alla retribuzione.
3. Ciò premesso, indubbio lo svolgimento dell'attività di coadiutori presso il
OR di CA “ , come già anticipato la controversia Controparte_1 introdotta dai ricorrenti concerne la mancata corresponsione delle somme aggiuntive alla retribuzione per lo svolgimento degli ulteriori incarichi summenzionati.
Invero, il Contratto Integrativo d'Istituto del 21.8.2020 aveva disciplinato, per l'a.a.
2019/2020, i criteri generali per l'organizzazione del lavoro del personale docente e tecnico – amministrativo, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, in servizio presso il OR di CA “ . Controparte_1
Nello specifico, ai ricorrenti veniva attribuito il conferimento di incarichi aggiuntivi, retribuiti con il fondo d'istituto, con note prot. n. 8359 del 21.9.2020 e prot. n. 8437 del 22.9.2020, affoliate in atti, in entrambe le quali si legge: “Considerato che si rende necessario effettuare le attività consistenti in: 1) assistenza attività logistico-didattico-artistica
(pulizia, spostamenti, allestimenti, ecc); 2) collaudi lavori di manutenzione e/o funzionamento beni acquistati;
3) intensificazione del lavoro conseguente all'eSIenza di garantire le pulizie. [..] le suddette attività saranno espletate sino al termine del corrente a.a. 2019/2020. Per l'effettuazione di tale incarico sarà corrisposta la somma complessiva di euro 1.500,00. Tale compenso è soggetto alle ritenute di Legge (IRPEF Assistenziali e Previdenziali). Il compenso di cui sopra non sarà corrisposto qualora, per qualsiasi motivo, il dipendente non adempia alle prestazioni di cui al presente incarico
e/o in caso di inadempimento, anche parziale delle competenze attribuite in via ordinaria;
lo stesso sarà, invece ridotto in presenza di prestazioni parziali anche a seguito di eventuali disposizioni e/o di assenze come previsto dall'art. del Contratto Integrativo d'istituto suindicato”.
Si aggiunga che i ricorrenti e venivano sottoposti, rispettivamente in Pt_1 Parte_2 data 29.6.2020 e in data 12.6.2020, a visita medica straordinaria per la valutazione dell'idoneità alla mansione lavorativa.
Il SI. veniva giudicato idoneo con limitazioni, e detto giudizio veniva Pt_1 confermato alla successiva visita medica del 29.9.2020, in cui veniva aggiunta anche l'idoneità con prescrizioni.
Quanto, invece, alla SI.ra , la visita straordinaria si concludeva con un Parte_2 giudizio di inidoneità temporanea al lavoro sino alla data della successiva visita del
30.9.2020, che confermava la perdurante inidoneità alla data del 15.10.2020 e poi,
5 successivamente, alla data del 31.12.2020.
Il tutto come emerge dagli atti di causa, tant'è che, nel ricorso, i due lavoratori sottolineavano che l'art. 12 co. 4 C.I.I. prevede una riduzione dei compensi in caso di assenza dal servizio o sospensione del rapporto in misura del 5% per ogni 15 giorni a decorrere dal 41° giorno di assenza, norma in forza della quale, secondo quanto ammesso nell'atto introduttivo, il compenso aggiuntivo de quo avrebbe dovuto essere decurtato in misura pari al 25%-30%, e ciò vieppiù in ragione della sospensione delle attività durante l'emergenza pandemica, da marzo 2020 a giugno 2020.
Senonché, con deliberazione del ConSIlio di amministrazione n. 18/2021, il
OR comunicava di non poter provvedere alla liquidazione dei compensi aggiuntivi, neppure parzialmente, in ragione degli esoneri disposti dal medico competente e sopra descritti.
4. Così ricostruito il quadro di riferimento, si rileva la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente, anche in ragione dell'assenza di qualunque contraria deduzione da parte del OR di musica, rimasto contumace.
Tale conclusione è provata alla luce degli atti prodotti e dell'espletata istruttoria orale.
Questa la dichiarazione del teste SI.ra : “I ricorrenti sono stati miei Testimone_1 colleghi presso il OR, anch'essi con qualifica di coadiutore. è stato trasferito circa Pt_1 due anni fa, mentre quest'anno. Mi risulta che i ricorrenti facevano attività aggiuntive, ad Parte_2 esempio pulizie, spostamenti e allestimenti, ma non so dire in che periodo. Ricordo però che firmavano su un apposito registro. Anche io ho fatto tali attività aggiuntive e firmavo sul registro apposito, così come tutti gli altri coadiutori. Non ricordo se seguivamo anche le imprese esterne che venivano a fare manutenzione e riparazioni. Sia io sia e ci siamo occupati delle pulizie delle aule Pt_1 Parte_2 come attività aggiuntive, e ciò quando i colleghi erano assenti e noi provvedevamo a sostituirli. Per queste attività aggiuntive io sono stata regolarmente retribuita. Non mi ricordo quanto ho percepito”.
La dichiarazione della teste escussa deve ritenersi attendibile e pienamente utilizzabile ai fini decisori, anche a supporto della produzione documentale depositata.
Di conseguenza, i fatti dedotti in ricorso devono ritenersi dimostrati, con specifico riferimento all'effettivo espletamento delle attività aggiuntive di cui ai predetti incarichi, con esecuzione protratta almeno fino a marzo 2020 e, quanto ad Pt_1 anche da giugno 2020 a settembre 2020, altresì con conseguente spettanza dell'aliquid pluris retributivo preteso in pagamento, benché nella indicata misura ridotta.
In specie, alla luce del quadro istruttorio, ritiene questo giudice che le motivazioni addotte dal non possano essere condivise, in quanto esse finiscono per CP_1 elidere del tutto il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso per l'attività aggiuntiva
6 effettivamente espletata, sebbene quest'ultima abbia avuto una estensione temporale inferiore rispetto a quanto all'intera durata dell'a.a. 2019/2020.
Invero, il fattore impeditivo dedotto nella deliberazione n. 18/2021, ossia l'intervento degli esoneri predetti, non è idoneo a paralizzare, se non solo in parte, il diritto dei ricorrenti a ricevere i compensi maturati per l'attività espletata e ciò anche alla luce del disposto dell'art. 12 co.4 C.I.I., disposizione contrattuale che così recita: “Gli incarichi sono assegnati con lettera del Direttore Amministrativo. Al termine dell'anno accademico ciascuna unità di personale (assistenti e coadiutori) dovrà produrre relazione scritta circa le attività svolte.
Visto l'art. 7 comma 5 del D.Lgs.165/2001, in caso di assenza dal servizio per congedo, aspettativa, malattia ovvero in casi di interruzione del rapporto di lavoro, il compenso per attività aggiuntive di cui all'incarico assegnato verrà ridotto nelle seguenti misure: da 0 a 40 gg di assenza 0%, per ogni frazione di 15 gg 5%”.
In sintesi, il , atteso che i due ricorrenti, come riferito dalla teste, avevano CP_1 espletato l'incarico aggiuntivo almeno fino a marzo 2020, non aveva titolo per escludere del tutto il pagamento, se non, al più, decurtarlo proporzionalmente all'estensione effettiva di tale espletamento.
In senso più ampio, si osserva che la prestazione di lavoro subordinato non solo deve essere sempre retribuita, ma deve esserlo in misura tale da garantire il rispetto dei principi costituzionali (art. 36 Cost.) di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e di sufficienza rispetto alle regole vitali del lavoratore e della sua famiglia, criteri che, almeno in linea generale, possono ritenersi rispettati allorquando detta misura corrisponda ai minimali retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
Altro criterio fondamentale ed inderogabile è quello contenuto nell'art. 2126 c.c., disposizione pacificamente applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui, finanche nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro sia nullo o sia annullato, resta sempre salvo il diritto alla retribuzione, escluse le ipotesi, invero residuali, di illiceità dell'oggetto o della causa del contratto, e risultando inopponibili le scoperture finanziarie (Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2023, n. 15364: “Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell' art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta”).
Dunque, la determinazione assunta dal datore di lavoro, in termini di totale negazione
7 del compenso aggiuntivo previsto a favore dei ricorrenti, non può ritenersi legittima, e ciò almeno nel periodo da novembre 2019 a marzo 2020 e, per il solo anche Pt_1 da giugno 2020 a settembre 2020.
Del resto, lo stesso tenore dispositivo dei due provvedimenti di attribuzione degli incarichi de quibus esclude i compensi solo per quei periodi in cui le attività aggiuntive non siano effettivamente svolte, sicché, considerando che le due delibere 8437 e 8359 risalgono a settembre 2020 e sono successive alle valutazioni di inidoneità totale o parziale espresse dal medico competente, deve ritenersi che il avesse CP_1 accordato retroattivamente il compenso per l'attività già prestata, presupponendo la decurtazione, per i periodi non espletati, del compenso complessivamente previsto, così come indicato in ricorso.
Più precisamente, al SI. va riconosciuto il compenso spettante per l'intero a.a. Pt_1
2019/2020, escluso il solo periodo di sospensione delle attività per la pandemia (da marzo 2020 a maggio 2020), in quanto, nonostante il giudizio di idoneità con limitazioni e con prescrizioni, risulta provato che il resistente , con CP_1 comunicazione prot. n. 5238 del 16.6.2020 (in atti, in allegato alla missiva di replica alla nota del 6.4.2022), nel rimodulare le attività di pulizia degli ambienti a seguito dell'esonero totale della SI.ra , aveva assegnato allo stesso la pulizia Parte_2 Pt_1 di altri ambienti (bagni uomini e donne c/o sale regia), in aggiunta a quelli già attribuiti, e ciò sino al 31.10.2020, data che coincide con la fine dell'anno accademico.
Alla SI.ra , invece, va riconosciuto il compenso per la prestazione lavorativa Parte_2 aggiuntiva sino alla data di esonero dall'attività lavorativa per inidoneità temporanea al lavoro, ossia sino alla data del 16.6.2020, ed anzi ancor prima, tenuto conto della sospensione per pandemia, sino a marzo 2020.
5. La quantificazione della retribuzione aggiuntiva va operata per l'appunto decurtando le somme proporzionalmente rispetto ai periodi in cui l'attività in questione non è stata svolta.
Il dies a quo del credito può individuarsi a novembre 2019, poiché, dal registro giornaliero in atti, le relative attività risultano documentate a decorrere dal 4.11.2019 sino alla sospensione per pandemia, ossia fino al 12.3.2020, e, poi, dal 18.6.2020.
Ebbene, posto che il compenso aggiuntivo per l'intero anno era stabilito in € 1.500,00,
e dimostrato che ha espletato l'incarico aggiuntivo per circa 10 mesi su 12, a Pt_1 tale ricorrente spetta la somma lorda di € 1.250,00.
Quanto a , che ha svolto l'attività per circa 6 mesi su 12, il credito va Parte_2
8 quantificato in € 750,00 lordi.
Detti importi vanno corrisposti dal , che deve essere condannato al CP_1 relativo pagamento.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Trattandosi di pubblico impiego, in forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L.
724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di e a percepire la Parte_1 Parte_2 retribuzione per gli incarichi aggiuntivi attribuiti ed espletati nell'a.a. 2019/2020;
2) per l'effetto, condanna il Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento, per il predetto titolo, della somma lorda di €
1.250,00 in favore di e di € 750,00 in favore di , Parte_1 Parte_2 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste sino al saldo;
3) condanna il in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.315,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 4.7.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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