CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1353/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230017695575000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.12.2023 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.29920230017695575000, notificata in data 10.08.2023 - con la quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di €330,86 a titolo di Tassa Automobilistica dell'anno 2020 (ente creditore GI SI . Assessorato Economia), relativa al veicolo targato Targa_1 - domandandone l'annullamento per omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento e per carenza del requisito impositivo, avendo egli con atto datato 04.06.2004 per Notaio Nominativo_1 (repertorio n.109853), trasferito l'autovettura in questione alla sig.ra Nominativo_2.
Si è costituita, a mezzo controdeduzioni del 27.02.2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando la regolarità della procedura di riscossione coattiva e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l'ente impositore.
All'esito della camera di consiglio del 21.01.2026, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere rigettata la richiesta avanzata dall'Agente delle Entrate Riscossione di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore tenuto conto che:
- a norma dell'art.39 del D.Lgs. n.112/99 (ma già in forza del previgente art.40 del Dpr n.43/1998), “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
- per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 18/09/2014, n.19667; Cass. civ.. sez. VI,
03/02/2014, n.2248; Cass. civ. sez. trib. 07/05/2014, n.9762; Cass. civ., sez. VI, 20/03/2014, n.6596), se l'azione del debitore per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione della cartella di pagamento è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, se la medesima azione è svolta nei riguardi del concessionario questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito;
- la Suprema Corte (Cass. ord. n.30792/2024) ha ribadito che “In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio”;
- a norma dell'art. 23 d.lgs. 546/1992 “L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale” (comma 1) e “Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa” (comma 3);
- secondo i dettami della Suprema Corte (Cass., Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019) “Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art.23 del d.lgs. n.546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto”;
- nella fattispecie di causa il ricorso in opposizione era notificato all'Agente della Riscossione il 14.02.2023, ma quest'ultimo si costituiva in giudizio il 27.02.2024 e, dunque, oltre il termine dettato dall'art.23 cit.; circostanza che rende inammissibile l'istanza ex art.14, comma 3, D.lgs. 546/1992 perché tardivamente proposta.
Passando al merito della vertenza il primo motivo di opposizione è infondato.
L'art.19, comma 1, della legge reg. SI Sicilia 5 dicembre 2016, n.24, intervenendo sull'impianto della legge reg. SI n. 16 del 2015, ha introdotto all'interno dell'art.2, il comma 2-bis, in forza del quale, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento
», prevedendo altresì che «in caso di mancato ravvedimento la GI provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
È stato, dunque, previsto un meccanismo in base al quale l'ente impositore, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
La previsione normativa in parola è stata poi dichiarata conforme alla Costituzione dal Giudice delle leggi, con sentenza n.152/2018, innanzi al quale era stata sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 97 e 117 Cost..
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di opposizione.
Invero, con sentenza n.10/2024. pubblicata in data 11/03/2024, il Giudice di Pace di Partanna, all'esito di un giudizio incoato dall'odierno ricorrente, ha dichiarato l'avvenuto integrale trasferimento della proprietà e del possesso dell'autoveicolo Peugeot 20CD62 targato Targa_1 , telaio Telaio_1 , immatricolato il 12.11.1991, da Ricorrente_1 a Nominativo_2 a far data dal 4 giugno 2004 e per l'effetto ha condannato la competente Conservatoria del Pubblico Registro Automobilistico di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
In particolare, si legge in motivazione:
- “dal compendio probatorio è emerso che, in data 4 giugno 2004, l'odierno attore, ha venduto … alla sig.ra
Nominativo_2 l'autovettura Peugeot targata Targa_1, che tuttavia non ha provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà e i successivi incombenti al massimo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto di vendita, non ha provveduto a richiedere la trascrizione del trasferimento di proprietà presso il PRA e il veicolo è rimasto, quindi, intestato in capo al Ricorrente_1, come desumibile dal certificato del P.R.A. aggiornato al 15 luglio 2022”; - “Preme evidenziare che non occorre la forma scritta per il trasferimento della proprietà degli autoveicoli
(4Tt, 815 c.c. e art.13 comma 5°, R.D. 29.7.1927, n.1814) anche se i contratti che hanno per oggetto il trasferimento non sono soggetti all'obbligo di trascrizione (art.2683 e 2684 c.c.), ma si rende necessaria per assolvere l'obbligo di rendere pubblici gli acquisti dei beni mobili registrati a mezzo della trascrizione e per l'effetto dell'opponibilità, previsto dall'art.2644 c.c.”.
È stato, dunque, giudizialmente accertato che, a far data dal 4 giugno 2004, Ricorrente_1 non è più il proprietario dell'autovettura targata Targa_1, foriera dell'imposizione creditoria trascritta nella cartella di pagamento impugnata che, per l'effetto, deve essere annullata.
Rilevato che, come riscontrato anche dall'adito giudice di Trapani, l'atto di trasferimento dell'autovettura non
è stato mai trascritto presso il PRA, circostanza che ha inevitabilmente indotto l'ente impositore a continuare ad individuare nel Nominativo_4 il proprietario della Peugeot, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione Terza, in composizione monocratica, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella n.29920230017695575000, che per l'effetto annulla.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani il 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1353/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230017695575000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.12.2023 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.29920230017695575000, notificata in data 10.08.2023 - con la quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di €330,86 a titolo di Tassa Automobilistica dell'anno 2020 (ente creditore GI SI . Assessorato Economia), relativa al veicolo targato Targa_1 - domandandone l'annullamento per omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento e per carenza del requisito impositivo, avendo egli con atto datato 04.06.2004 per Notaio Nominativo_1 (repertorio n.109853), trasferito l'autovettura in questione alla sig.ra Nominativo_2.
Si è costituita, a mezzo controdeduzioni del 27.02.2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando la regolarità della procedura di riscossione coattiva e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l'ente impositore.
All'esito della camera di consiglio del 21.01.2026, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere rigettata la richiesta avanzata dall'Agente delle Entrate Riscossione di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore tenuto conto che:
- a norma dell'art.39 del D.Lgs. n.112/99 (ma già in forza del previgente art.40 del Dpr n.43/1998), “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
- per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 18/09/2014, n.19667; Cass. civ.. sez. VI,
03/02/2014, n.2248; Cass. civ. sez. trib. 07/05/2014, n.9762; Cass. civ., sez. VI, 20/03/2014, n.6596), se l'azione del debitore per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione della cartella di pagamento è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, se la medesima azione è svolta nei riguardi del concessionario questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito;
- la Suprema Corte (Cass. ord. n.30792/2024) ha ribadito che “In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio”;
- a norma dell'art. 23 d.lgs. 546/1992 “L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale” (comma 1) e “Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa” (comma 3);
- secondo i dettami della Suprema Corte (Cass., Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019) “Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art.23 del d.lgs. n.546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto”;
- nella fattispecie di causa il ricorso in opposizione era notificato all'Agente della Riscossione il 14.02.2023, ma quest'ultimo si costituiva in giudizio il 27.02.2024 e, dunque, oltre il termine dettato dall'art.23 cit.; circostanza che rende inammissibile l'istanza ex art.14, comma 3, D.lgs. 546/1992 perché tardivamente proposta.
Passando al merito della vertenza il primo motivo di opposizione è infondato.
L'art.19, comma 1, della legge reg. SI Sicilia 5 dicembre 2016, n.24, intervenendo sull'impianto della legge reg. SI n. 16 del 2015, ha introdotto all'interno dell'art.2, il comma 2-bis, in forza del quale, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento
», prevedendo altresì che «in caso di mancato ravvedimento la GI provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
È stato, dunque, previsto un meccanismo in base al quale l'ente impositore, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
La previsione normativa in parola è stata poi dichiarata conforme alla Costituzione dal Giudice delle leggi, con sentenza n.152/2018, innanzi al quale era stata sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 97 e 117 Cost..
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di opposizione.
Invero, con sentenza n.10/2024. pubblicata in data 11/03/2024, il Giudice di Pace di Partanna, all'esito di un giudizio incoato dall'odierno ricorrente, ha dichiarato l'avvenuto integrale trasferimento della proprietà e del possesso dell'autoveicolo Peugeot 20CD62 targato Targa_1 , telaio Telaio_1 , immatricolato il 12.11.1991, da Ricorrente_1 a Nominativo_2 a far data dal 4 giugno 2004 e per l'effetto ha condannato la competente Conservatoria del Pubblico Registro Automobilistico di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
In particolare, si legge in motivazione:
- “dal compendio probatorio è emerso che, in data 4 giugno 2004, l'odierno attore, ha venduto … alla sig.ra
Nominativo_2 l'autovettura Peugeot targata Targa_1, che tuttavia non ha provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà e i successivi incombenti al massimo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto di vendita, non ha provveduto a richiedere la trascrizione del trasferimento di proprietà presso il PRA e il veicolo è rimasto, quindi, intestato in capo al Ricorrente_1, come desumibile dal certificato del P.R.A. aggiornato al 15 luglio 2022”; - “Preme evidenziare che non occorre la forma scritta per il trasferimento della proprietà degli autoveicoli
(4Tt, 815 c.c. e art.13 comma 5°, R.D. 29.7.1927, n.1814) anche se i contratti che hanno per oggetto il trasferimento non sono soggetti all'obbligo di trascrizione (art.2683 e 2684 c.c.), ma si rende necessaria per assolvere l'obbligo di rendere pubblici gli acquisti dei beni mobili registrati a mezzo della trascrizione e per l'effetto dell'opponibilità, previsto dall'art.2644 c.c.”.
È stato, dunque, giudizialmente accertato che, a far data dal 4 giugno 2004, Ricorrente_1 non è più il proprietario dell'autovettura targata Targa_1, foriera dell'imposizione creditoria trascritta nella cartella di pagamento impugnata che, per l'effetto, deve essere annullata.
Rilevato che, come riscontrato anche dall'adito giudice di Trapani, l'atto di trasferimento dell'autovettura non
è stato mai trascritto presso il PRA, circostanza che ha inevitabilmente indotto l'ente impositore a continuare ad individuare nel Nominativo_4 il proprietario della Peugeot, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione Terza, in composizione monocratica, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella n.29920230017695575000, che per l'effetto annulla.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani il 21 gennaio 2026.
Il Giudice