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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3995/2018 R.G.
promossa da
nata a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Siracusa, in Viale Epipoli n.211, con la rappresentanza e difesa dell' Avv. Maria Silvana Rinallo parte attrice
contro
nato a [...] il [...] cf. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] con la rappresentanza e difesa dell' Avv.
Danilo Biancolilla
parte convenuta
e pure contro
nato a [...] il [...], cf. , Controparte_2 CodiceFiscale_3 residente in [...], con la rappresentanza e difesa dell' Avv.
Danilo Biancolilla parte convenuta e attrice in via riconvenzionale
avente ad oggetto: arricchimento senza causa
All'udienza del 20.01.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice premesso Parte_1 di esser stata la fidanzata di e di avere sostenuto spese Controparte_1 per l'immobile sito in v. Grottasanta 199 di Siracusa, di formale proprietà esclusiva del del suo ex fidanzato- ma di Controparte_3 sostanziale proprietà comune dei due germani, citando in ordine gli articoli 783
(rectius: 785) – 2033 – 2041 c.c., così concludeva:
o Ritenere e dichiarare che l'attrice ha contribuito con i propri mezzi alla ristrutturazione dell'immobile sito a Siracusa, di Via Grottasanta n.199 primo piano e conseguentemente condannare i sigg.ri CP_1
e alla restituzione delle somme di denaro
[...] Controparte_2 utilizzate per l'acquisto di materiali e per l'esecuzione dei lavori sull'immobile, somme prudenzialmente quantificate nella misura di
€.13.815,00 o nella maggiore o nella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche a titolo di maggior danno e fino all'effettivo soddisfo;
o In subordine, senza recesso e salvo gravame, ritenere e dichiarare che i lavori eseguiti a spese della sig.ra presso l'immobile di Via Parte_1
Grottasanta n.199 hanno determinato un ingiusto arricchimento dei germani e e, conseguentemente Controparte_1 Controparte_2 condannare i medesimi germani al pagamento in favore CP_1 dell'attrice di un indennizzo commisurato all'incremento patrimoniale a cui gli stessi hanno beneficiato ai sensi dell'art.2041 c.c., incremento che prudenzialmente si quantifica in €.13.815,00 o nella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
• Con comparsa di costituzione depositata in data 29.10.18 si costituiva in giudizio il quale così concludeva: Controparte_1
“Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
• In pari data si costituiva l'altro convenuto germano del Controparte_2
, con il medesimo difensore, il quale pur esperendo domanda CP_1 riconvenzionale nei confronti della parte attrice, così concludeva:
“Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale
o Accertare e dichiarare che i signori e Controparte_1 Pt_1 hanno occupato dal mese di novembre 2015 al mese di
[...] giugno 2017 l'immobile sito in Siracusa nella via Grotta Santa n 199 di proprietà di;
Controparte_2
o Conseguentemente condannare nata in [...] il Parte_1
12.09.1991, residente in [...], codice fiscale a pagare a nato C.F._4 Controparte_2 in Siracusa il 4.12.1990, ivi residente nella Via Grotta Santa n. 199, codice fiscale , € 11.040,00 a titolo di C.F._5 danno da occupazione dell'immobile nel periodo novembre
pag. 2/8 2015/giugno 2017, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, comunque nei limiti di competenza del
Giudice adito.
o Con vittoria di spese e compensi.”
• Alla prima udienza del 26.11.18 parte attrice, preso atto della comparsa con domanda riconvenzionale del così, tra l'altro, Controparte_2 verbalizzava:
“in merito alla domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_2
e ferme restando le superiori eccezioni e deduzioni, in via precauzionale, la sig.ra intende spiegare reconventio reconventionis ai Parte_1 sensi dell'art. 183 5° co cpc, nei confronti del sig. Controparte_1 per cui espressamente richiede di essere manlevata da quest'ultimo e comunque chiede la condanna del sig. alla rifusione, Controparte_1 in favore dell'attrice, delle somme che quest'ultima dovesse essere chiamata a versare al sig. in conseguenza e per effetto Controparte_2 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dallo stesso spiegata con il proprio atto di costituzione depositato il 29/10/18. In ogni caso si fa espressa riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e difesa, nonché di meglio precisare le domande entro gli assegnandi termini ex art. 183 6° co cpc che si chiede vengano concessi”.
• Che dopo ampia istruttoria, comprendente interrogatorio formale e prova orale, alla udienza del 20.01.25 le parti precisavano le conclusioni come in atti e depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVAZIONI
1. La prima domanda attorea (v. pag. 4, penultimo rigo della citazione) cita l'art. 783 c.c.: in verità, la norma invocata è l' art. 785 c.c., il cui primo comma è di fatti subito dopo trascritto. Gli è però che essa riguarda la donazione obnuziale, ovvero quel negozio unilaterale (v. Cass. 1967/07) formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione nell'atto pubblico delle finalità dell'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, «determinato», matrimonio (Cass. n. 15873/2006). In una causa di oggetto analogo a quello che ne occupa, Cass. sez. II, 12/07/2006, (ud.
18/05/2006, dep. 12/07/2006), n.15873, ha così in motivazione statuito: “La donazione in riguardo di matrimonio, prevista dall'art. 785 cit., è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli "sposi" o da un terzo, sia compiuta "in riguardo di un futuro determinato matrimonio"; tale precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella pag. 3/8 quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, rileva solo quale movente finale degli atti di disposizione patrimoniale tra loro collegati, ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni.
2. Priva di pregio risulta altresì la domanda fondata sull' art. 2033 c.c., atteso che i pagamenti de quibus sono stati effettivamente voluti dalla solvens, per le ragioni esplicitate in citazione, in favore degli effettivi accipientes, e in presenza di una ben precisa causa (il matrimonio, poi venuta meno).
3. Unica domanda in jure ammissibile è quindi quella fondata sull' art. 2041 c.c., che sarà di seguito esaminata in fatto, non prima di aver detto che l'immobile risulta intestato al solo e quindi -contrariamente Controparte_2 all'assunto attoreo- di sua proprietà esclusiva.
4. Quanto ai convenuti germani , le loro comparse, redatte dallo CP_2 stesso legale, sono grosso modo sovrapponibili, con la sola differenza della domanda riconvenzionale del che, unico proprietario dell'immobile, ha CP_2 in via riconvenzionale domandato alla sua mancata cognata “euro 11.040 quale danno da occupazione dell'immobile”. Ma la condanna al risarcimento del danno postula un atto ingiusto, e l'occupazione dell'immobile da parte dell'attrice, in uno al fidanzato (germano del proprietario dell'immobile) va ricondotta ad un comodato gratuito, comunque escludendosi l'illecito fondante il risarcimento. Del tutto infondata è quindi la riconvenzionale del CP_2
.
[...]
5. Rimane come detto da esaminare la domanda di arricchimento senza causa esperita dall'attrice. E' noto infatti che la S.C. ha ritenuto possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza — il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto — e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. III, n. 18632/2015). E però, -contrariamente a quanto sostenuto in citazione- l'azione esperita dalla non può che vedere Pt_1 antagonista il solo , ovvero il proprietario dell'immobile che -sul CP_2 presupposto della veridicità delle spese rimaste a carico di parte attrice- si sarebbe quindi arricchito. Su entrambi i punti -ammissibilità dell'azione e legittimazione passiva- leggiamo nella già citata Cass. 15873/06: Alla domanda … ben si attaglia, invece, la previsione residuale di cui all'art. 2041 c.c., di cui nella dedotta fattispecie possono riscontrarsi tutte le condizioni: gli atti di disposizione patrimoniale, comportanti il
pag. 4/8 depauperamento di un soggetto e l'arricchimento di altri, realizzato mediante l'accollo delle spese dei lavori diretti al miglioramento di beni altrui, mancata realizzazione della finalità concretamente perseguita dal disponente, costituita dall'apprestamento della futura abitazione coniugale, comportante il difetto (cui è equiparabile il successivo venir meno) della "giusta causa" dello spostamento patrimoniale, la mancanza nell'ordinamento di un'azione tipica, in concreto idonea a porre rimedio al pregiudizio patrimoniale subito dal soggetto depauperato.
L'obiezione … secondo la quale l'azione d'indebito arricchimento non sarebbe nella specie esperibile, in considerazione della volontarietà degli atti mediante i quali si è realizzato lo spostamento patrimoniale, non coglie nel segno, considerato che il consenso, in ragione del quale la giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass., 3^ n. 7373/03) ha negato l'accesso al rimedio sussidiario de quo, atteneva al compimento di precisi negozi di disposizione patrimoniale, non connotati da comuni e determinanti finalità delle parti, in ordine ai quali vi era stato ripensamento di una delle stesse, mentre nel caso di specie elemento connotante e determinante del consenso agli esborsi, mediante i quali si assume operato l'arricchimento di una parte a carico dell'altra, è costituito dal non realizzato fine di matrimonio;
sicchè, pur essendo gli atti di disposizione in sè coscienti e volontari, non può tuttavia sostenersi che il G. fosse anche consenziente a subirne il pregiudizio, nel quale le operazioni si sono risolte, a seguito della mancata realizzazione delle finalità che le avevano connotato.
Fondato è, invece, il profilo di censura correlato all'eccepito difetto di legittimazione passiva delle R., in relazione alla dedotta (in comparsa di risposta) appartenenza dell'appartamento, all'epoca dell'esecuzione dei lavori, in quote uguali indivise, ai genitori delle medesime, dei quali il padre era successivamente deceduto. Poichè nell'azione di indebito arricchimento
(causa petendi dedotta nella domanda attrice, in via alternativa a quella correlata all'assunta donazione indiretta obnuziale) la legittimazione passiva spetta solo al soggetto, o ai soggetti, il cui patrimonio risulti incrementato, per effetto degli atti o fatti comportanti il depauperamento dell'attore, all'epoca dello spostamento patrimoniale in questione, ove effettivamente l'immobile interessato dai lavori pagati dal G. risultasse a tale epoca appartenente ai Per coniugi e non anche alle figlie, solo nei confronti dei medesimi, oppure, in ipotesi di successivo decesso, dei relativi eredi nella qualità, avrebbe potuto essere proposta la domanda;
in tal caso, la condanna all'indennizzo ex art.
2041 c.c., non avrebbe potuto essere pronunziata in solido, bensì in ragione delle rispettive quote di appartenenza del bene, il cui valore era risultato incrementato dagli interventi finanziati dall'attore...”
6. Orbene, sono stati interrogati formalmente i convenuti.
o Il ha dichiarato: “Non sono in grado di confermare con CP_1 esattezza gli importi e le fatture indicatemi, ma posso dichiarare che alcuni pagamenti per le forniture relative alla ristrutturazione dell'immobile sono state fatte dalla , ma tali somme furono da Pt_1 me prontamente restituite”… “Ho provveduto a rimborsare alla
pag. 5/8 tali somme”. “Le opere eseguite dalla ditta IO sono Pt_1 state pagate da mio padre e non dalla ”. “Ho restituito alla Pt_1
le somme anticipate anche se in contanti”. Pt_1
o Il ha dichiarato: “L'immobile è stato acquistato da me … lo CP_2 avevo messo a disposizione di mio fratello che era fidanzato e avrebbe dovuto a breve convolare a nozze… Ricordo che mio padre ha provveduto a pagare sia la ditta IO che a rimborsare alla
le somme da questa anticipate. Su quest'ultima circostanza Pt_1 non so dire se le fu rimborsato tutto o parte”.
7. E' stata poi espletata attenta prova orale, che ha dato il seguente esito:
o Il teste attoreo amica dell'attrice e dell'ex fidanzato, Testimone_1 nulla dice a proposito di pagamenti eseguiti da parte attrice, essendo del tutto ininfluenti le sue considerazioni in punto ai diritti dominicali sull'immobile in parola o La teste attorea madre dell'attrice, dichiara Testimone_2
(articolato 19): “mia figlia ha puntualmente pagato le somme con le modalità indicate nel capitolo di prova, saldando ogni debito nei confronti del signor Sono a conoscenza dei fatti Parte_2 perché mia figlia pur lavorando a Catania, abitava con noi”.
o Il teste dichiara: “Il pagamento effettivo lo Testimone_3 effettuava . Parte_2
o Il teste padre dei due convenuti, dichiara: “Ho Parte_2 personalmente restituito mediante assegno bancario euro 5.000 al
Parte_3
o Il teste ex pastore della Chiesa Cristiana Testimone_4
Evangelica ADI di Siracusa, dichiara: “Ho ricevuto da un Pt_1 prestito di euro 5.000 per la ristrutturazione della chiesa” “Da quanto mi risulta le somme furono restituite al dalla comunità per il Pt_1 tramite del ” CP_2
8. In sostanza, del tutto estranee al thema decidendi risultano le divagazioni delle parti sui beni mobili acquistati dalla e poi alla stessa restituiti: in sede Pt_1 restitutoria (dei mobili) nulla avendo le parti pattuito in punto alla spettanza o meno dell' actio de in rem verso per cui oggi è causa. In merito all'azione ex art. 2041 c.c., nessuno dei testimoni (né la e neanche il IO) Tes_1 conferma il pagamento da parte dell'attrice, tranne la di lei madre, la cui testimonianza è però de relato ex parte actoris, e pertanto inutilizzabile. E' però il teste padre dei convenuti, all'evidenza Parte_2 riconoscendosi debitore del mancato consuocero (il ) per euro 5.000, Pt_1 dichiara avergli restituito detto importo: ma, a monte, come ben spiega il teste
, era stato il a prestare questa somma di danaro alla Chiesa Tes_4 Pt_1
pag. 6/8 Cristiana Evangelica, per cui, quando effettivamente detta somma gli viene restituita dal , questi agisce n.q. (di tesoriere dell' ) e CP_2 Parte_4 non in proprio: onde la testimonianza del padre dei convenuti vale come riconoscimento di debito, e non come estinzione dello stesso. A supportare l'azione della , quindi, sta la testimonianza del suo mancato suocero, Pt_1 oltre che le ammissioni dell'ex fidanzato, che, formalmente interrogato, riconosce che egli si riteneva debitore della fidanzata per le somme da questa anticipate, salvo poi dire che egli ha restituito dette somme. Coerente è del resto la dichiarazione del , che pure riconosce un credito della (mancata) CP_2 cognata, salvo affermare anch'egli che detto credito sarebbe stato -in tutto o in parte- estinto dal padre.
9. Esaminate le prove orali, verifichiamo ora le prove documentali. In ordine:
a. Le fatture emesse al nulla provano in favore Pt_5 CP_2 dell'attrice.
b. La fattura IO emessa alla nulla prova in favore Pt_1 dell'attrice, atteso che il IO, escusso come teste, ha detto di esser stato pagato dal . CP_2
c. La fattura dell'Hotel Capo Campolato, emessa al , come la CP_2 ricevuta dell'abito da sposa, nulla valgono ai fini dell'attrice, perché quella dalla stessa esperita è azione di arricchimento senza causa, e, quindi, mancando l'arricchimento dei convenuti, a nulla rilevano dette spese, quand'anche sostenute da parte attrice. d. Rilevante è invece ai fini dell'attrice il suo estratto conto, donde risultano pagati:
importo Causale
700 Pagamento Pt_5
300 Pagamento enico
300 Pagamento Indomenico
440 Pagamento Indomenico
985 Pagamento Pt_5
990 Pagamento Controparte_1
Totale 3.715 L'ex fidanzato, interrogato formalmente, riconosce le anticipazioni della fidanzata, e quindi il suo debito restitutorio, ma dichiara aver restituito detti importi, in contanti, senza però darne prova. Il padre dei convenuti, escusso come teste, riconosce un credito del suo consuocero di euro 5.000, ma lo dichiara estinto mediante la negoziazione di un assegno che egli però ha emesso come tesoriere della Chiesa, cui il (mancato) consuocero aveva in precedenza prestato dette somme. Onde può dirsi comprovato un riconoscimento di debito (nei confronti del consuocero, padre dell'attrice) cui non segue la prova dell'estinzione del debito.
pag. 7/8 10. In definitiva, la domanda di arricchimento senza causa può accogliersi nei limiti di euro (3.715 + 5.000 ) = € 8.715. Tal somma può essere posta a carico solo nei confronti del , unico proprietario dell'immobile, il quale si è arricchito CP_2 dell'equivalente. Senza interessi, atteso che alla detta spesa ha corrisposto, in capo alla , il godimento dell'immobile, in comodato gratuito concesso Pt_1 dal (mancato) cognato. Donde equitativamente possono compensarsi gli interessi maturati col godimento dell'immobile (e quindi anche delle migliorie con dette spese conseguite).
11. Quanto alle altre domande vanno tutte rigettate, compresa la riconvenzionale, avendo lo stesso , interrogato formalmente, confessato di aver messo a CP_2 disposizione del fratello l'immobile de quo, a titolo, evidentemente, di comodato gratuito.
12. Quanto alle spese legali, esse vanno integralmente compensate tra le parti. Ed infatti, la domanda attorea è accolta solo in parte. La domanda riconvenzionale del è rigettata. Quanto al , ex fidanzato, risulta dalle sue stesse CP_2 CP_1 ammissioni che egli si riteneva impegnato a restituire gli importi anticipati dalla fidanzata, ma non può esser destinatario del condannatorio atteso che la domanda esperita dall'attrice è di arricchimento senza causa, ed arricchito può esser solo il proprietario dell'immobile che ha beneficiato delle opere realizzate con il contributo dell'attrice. Soccorrono quindi gravi ed eccezionali ragioni, anche considerati i rapporti tra le parti in causa, e le equivoche testimonianze, in disparte la soccombenza reciproca, per compensare integralmente le spese legali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3995/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna CP_2
al pagamento di euro 8.715 in favore dell'attrice, senza interessi
[...] legali, per le ragioni esplicitate in motivazione, che decorrono quindi solo dalla pubblicazione della presente sentenza.
• Rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
• Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Gianfranco Todaro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3995/2018 R.G.
promossa da
nata a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Siracusa, in Viale Epipoli n.211, con la rappresentanza e difesa dell' Avv. Maria Silvana Rinallo parte attrice
contro
nato a [...] il [...] cf. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] con la rappresentanza e difesa dell' Avv.
Danilo Biancolilla
parte convenuta
e pure contro
nato a [...] il [...], cf. , Controparte_2 CodiceFiscale_3 residente in [...], con la rappresentanza e difesa dell' Avv.
Danilo Biancolilla parte convenuta e attrice in via riconvenzionale
avente ad oggetto: arricchimento senza causa
All'udienza del 20.01.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice premesso Parte_1 di esser stata la fidanzata di e di avere sostenuto spese Controparte_1 per l'immobile sito in v. Grottasanta 199 di Siracusa, di formale proprietà esclusiva del del suo ex fidanzato- ma di Controparte_3 sostanziale proprietà comune dei due germani, citando in ordine gli articoli 783
(rectius: 785) – 2033 – 2041 c.c., così concludeva:
o Ritenere e dichiarare che l'attrice ha contribuito con i propri mezzi alla ristrutturazione dell'immobile sito a Siracusa, di Via Grottasanta n.199 primo piano e conseguentemente condannare i sigg.ri CP_1
e alla restituzione delle somme di denaro
[...] Controparte_2 utilizzate per l'acquisto di materiali e per l'esecuzione dei lavori sull'immobile, somme prudenzialmente quantificate nella misura di
€.13.815,00 o nella maggiore o nella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche a titolo di maggior danno e fino all'effettivo soddisfo;
o In subordine, senza recesso e salvo gravame, ritenere e dichiarare che i lavori eseguiti a spese della sig.ra presso l'immobile di Via Parte_1
Grottasanta n.199 hanno determinato un ingiusto arricchimento dei germani e e, conseguentemente Controparte_1 Controparte_2 condannare i medesimi germani al pagamento in favore CP_1 dell'attrice di un indennizzo commisurato all'incremento patrimoniale a cui gli stessi hanno beneficiato ai sensi dell'art.2041 c.c., incremento che prudenzialmente si quantifica in €.13.815,00 o nella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
• Con comparsa di costituzione depositata in data 29.10.18 si costituiva in giudizio il quale così concludeva: Controparte_1
“Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
• In pari data si costituiva l'altro convenuto germano del Controparte_2
, con il medesimo difensore, il quale pur esperendo domanda CP_1 riconvenzionale nei confronti della parte attrice, così concludeva:
“Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale
o Accertare e dichiarare che i signori e Controparte_1 Pt_1 hanno occupato dal mese di novembre 2015 al mese di
[...] giugno 2017 l'immobile sito in Siracusa nella via Grotta Santa n 199 di proprietà di;
Controparte_2
o Conseguentemente condannare nata in [...] il Parte_1
12.09.1991, residente in [...], codice fiscale a pagare a nato C.F._4 Controparte_2 in Siracusa il 4.12.1990, ivi residente nella Via Grotta Santa n. 199, codice fiscale , € 11.040,00 a titolo di C.F._5 danno da occupazione dell'immobile nel periodo novembre
pag. 2/8 2015/giugno 2017, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, comunque nei limiti di competenza del
Giudice adito.
o Con vittoria di spese e compensi.”
• Alla prima udienza del 26.11.18 parte attrice, preso atto della comparsa con domanda riconvenzionale del così, tra l'altro, Controparte_2 verbalizzava:
“in merito alla domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_2
e ferme restando le superiori eccezioni e deduzioni, in via precauzionale, la sig.ra intende spiegare reconventio reconventionis ai Parte_1 sensi dell'art. 183 5° co cpc, nei confronti del sig. Controparte_1 per cui espressamente richiede di essere manlevata da quest'ultimo e comunque chiede la condanna del sig. alla rifusione, Controparte_1 in favore dell'attrice, delle somme che quest'ultima dovesse essere chiamata a versare al sig. in conseguenza e per effetto Controparte_2 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dallo stesso spiegata con il proprio atto di costituzione depositato il 29/10/18. In ogni caso si fa espressa riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e difesa, nonché di meglio precisare le domande entro gli assegnandi termini ex art. 183 6° co cpc che si chiede vengano concessi”.
• Che dopo ampia istruttoria, comprendente interrogatorio formale e prova orale, alla udienza del 20.01.25 le parti precisavano le conclusioni come in atti e depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVAZIONI
1. La prima domanda attorea (v. pag. 4, penultimo rigo della citazione) cita l'art. 783 c.c.: in verità, la norma invocata è l' art. 785 c.c., il cui primo comma è di fatti subito dopo trascritto. Gli è però che essa riguarda la donazione obnuziale, ovvero quel negozio unilaterale (v. Cass. 1967/07) formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione nell'atto pubblico delle finalità dell'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, «determinato», matrimonio (Cass. n. 15873/2006). In una causa di oggetto analogo a quello che ne occupa, Cass. sez. II, 12/07/2006, (ud.
18/05/2006, dep. 12/07/2006), n.15873, ha così in motivazione statuito: “La donazione in riguardo di matrimonio, prevista dall'art. 785 cit., è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli "sposi" o da un terzo, sia compiuta "in riguardo di un futuro determinato matrimonio"; tale precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella pag. 3/8 quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, rileva solo quale movente finale degli atti di disposizione patrimoniale tra loro collegati, ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni.
2. Priva di pregio risulta altresì la domanda fondata sull' art. 2033 c.c., atteso che i pagamenti de quibus sono stati effettivamente voluti dalla solvens, per le ragioni esplicitate in citazione, in favore degli effettivi accipientes, e in presenza di una ben precisa causa (il matrimonio, poi venuta meno).
3. Unica domanda in jure ammissibile è quindi quella fondata sull' art. 2041 c.c., che sarà di seguito esaminata in fatto, non prima di aver detto che l'immobile risulta intestato al solo e quindi -contrariamente Controparte_2 all'assunto attoreo- di sua proprietà esclusiva.
4. Quanto ai convenuti germani , le loro comparse, redatte dallo CP_2 stesso legale, sono grosso modo sovrapponibili, con la sola differenza della domanda riconvenzionale del che, unico proprietario dell'immobile, ha CP_2 in via riconvenzionale domandato alla sua mancata cognata “euro 11.040 quale danno da occupazione dell'immobile”. Ma la condanna al risarcimento del danno postula un atto ingiusto, e l'occupazione dell'immobile da parte dell'attrice, in uno al fidanzato (germano del proprietario dell'immobile) va ricondotta ad un comodato gratuito, comunque escludendosi l'illecito fondante il risarcimento. Del tutto infondata è quindi la riconvenzionale del CP_2
.
[...]
5. Rimane come detto da esaminare la domanda di arricchimento senza causa esperita dall'attrice. E' noto infatti che la S.C. ha ritenuto possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza — il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto — e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. III, n. 18632/2015). E però, -contrariamente a quanto sostenuto in citazione- l'azione esperita dalla non può che vedere Pt_1 antagonista il solo , ovvero il proprietario dell'immobile che -sul CP_2 presupposto della veridicità delle spese rimaste a carico di parte attrice- si sarebbe quindi arricchito. Su entrambi i punti -ammissibilità dell'azione e legittimazione passiva- leggiamo nella già citata Cass. 15873/06: Alla domanda … ben si attaglia, invece, la previsione residuale di cui all'art. 2041 c.c., di cui nella dedotta fattispecie possono riscontrarsi tutte le condizioni: gli atti di disposizione patrimoniale, comportanti il
pag. 4/8 depauperamento di un soggetto e l'arricchimento di altri, realizzato mediante l'accollo delle spese dei lavori diretti al miglioramento di beni altrui, mancata realizzazione della finalità concretamente perseguita dal disponente, costituita dall'apprestamento della futura abitazione coniugale, comportante il difetto (cui è equiparabile il successivo venir meno) della "giusta causa" dello spostamento patrimoniale, la mancanza nell'ordinamento di un'azione tipica, in concreto idonea a porre rimedio al pregiudizio patrimoniale subito dal soggetto depauperato.
L'obiezione … secondo la quale l'azione d'indebito arricchimento non sarebbe nella specie esperibile, in considerazione della volontarietà degli atti mediante i quali si è realizzato lo spostamento patrimoniale, non coglie nel segno, considerato che il consenso, in ragione del quale la giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass., 3^ n. 7373/03) ha negato l'accesso al rimedio sussidiario de quo, atteneva al compimento di precisi negozi di disposizione patrimoniale, non connotati da comuni e determinanti finalità delle parti, in ordine ai quali vi era stato ripensamento di una delle stesse, mentre nel caso di specie elemento connotante e determinante del consenso agli esborsi, mediante i quali si assume operato l'arricchimento di una parte a carico dell'altra, è costituito dal non realizzato fine di matrimonio;
sicchè, pur essendo gli atti di disposizione in sè coscienti e volontari, non può tuttavia sostenersi che il G. fosse anche consenziente a subirne il pregiudizio, nel quale le operazioni si sono risolte, a seguito della mancata realizzazione delle finalità che le avevano connotato.
Fondato è, invece, il profilo di censura correlato all'eccepito difetto di legittimazione passiva delle R., in relazione alla dedotta (in comparsa di risposta) appartenenza dell'appartamento, all'epoca dell'esecuzione dei lavori, in quote uguali indivise, ai genitori delle medesime, dei quali il padre era successivamente deceduto. Poichè nell'azione di indebito arricchimento
(causa petendi dedotta nella domanda attrice, in via alternativa a quella correlata all'assunta donazione indiretta obnuziale) la legittimazione passiva spetta solo al soggetto, o ai soggetti, il cui patrimonio risulti incrementato, per effetto degli atti o fatti comportanti il depauperamento dell'attore, all'epoca dello spostamento patrimoniale in questione, ove effettivamente l'immobile interessato dai lavori pagati dal G. risultasse a tale epoca appartenente ai Per coniugi e non anche alle figlie, solo nei confronti dei medesimi, oppure, in ipotesi di successivo decesso, dei relativi eredi nella qualità, avrebbe potuto essere proposta la domanda;
in tal caso, la condanna all'indennizzo ex art.
2041 c.c., non avrebbe potuto essere pronunziata in solido, bensì in ragione delle rispettive quote di appartenenza del bene, il cui valore era risultato incrementato dagli interventi finanziati dall'attore...”
6. Orbene, sono stati interrogati formalmente i convenuti.
o Il ha dichiarato: “Non sono in grado di confermare con CP_1 esattezza gli importi e le fatture indicatemi, ma posso dichiarare che alcuni pagamenti per le forniture relative alla ristrutturazione dell'immobile sono state fatte dalla , ma tali somme furono da Pt_1 me prontamente restituite”… “Ho provveduto a rimborsare alla
pag. 5/8 tali somme”. “Le opere eseguite dalla ditta IO sono Pt_1 state pagate da mio padre e non dalla ”. “Ho restituito alla Pt_1
le somme anticipate anche se in contanti”. Pt_1
o Il ha dichiarato: “L'immobile è stato acquistato da me … lo CP_2 avevo messo a disposizione di mio fratello che era fidanzato e avrebbe dovuto a breve convolare a nozze… Ricordo che mio padre ha provveduto a pagare sia la ditta IO che a rimborsare alla
le somme da questa anticipate. Su quest'ultima circostanza Pt_1 non so dire se le fu rimborsato tutto o parte”.
7. E' stata poi espletata attenta prova orale, che ha dato il seguente esito:
o Il teste attoreo amica dell'attrice e dell'ex fidanzato, Testimone_1 nulla dice a proposito di pagamenti eseguiti da parte attrice, essendo del tutto ininfluenti le sue considerazioni in punto ai diritti dominicali sull'immobile in parola o La teste attorea madre dell'attrice, dichiara Testimone_2
(articolato 19): “mia figlia ha puntualmente pagato le somme con le modalità indicate nel capitolo di prova, saldando ogni debito nei confronti del signor Sono a conoscenza dei fatti Parte_2 perché mia figlia pur lavorando a Catania, abitava con noi”.
o Il teste dichiara: “Il pagamento effettivo lo Testimone_3 effettuava . Parte_2
o Il teste padre dei due convenuti, dichiara: “Ho Parte_2 personalmente restituito mediante assegno bancario euro 5.000 al
Parte_3
o Il teste ex pastore della Chiesa Cristiana Testimone_4
Evangelica ADI di Siracusa, dichiara: “Ho ricevuto da un Pt_1 prestito di euro 5.000 per la ristrutturazione della chiesa” “Da quanto mi risulta le somme furono restituite al dalla comunità per il Pt_1 tramite del ” CP_2
8. In sostanza, del tutto estranee al thema decidendi risultano le divagazioni delle parti sui beni mobili acquistati dalla e poi alla stessa restituiti: in sede Pt_1 restitutoria (dei mobili) nulla avendo le parti pattuito in punto alla spettanza o meno dell' actio de in rem verso per cui oggi è causa. In merito all'azione ex art. 2041 c.c., nessuno dei testimoni (né la e neanche il IO) Tes_1 conferma il pagamento da parte dell'attrice, tranne la di lei madre, la cui testimonianza è però de relato ex parte actoris, e pertanto inutilizzabile. E' però il teste padre dei convenuti, all'evidenza Parte_2 riconoscendosi debitore del mancato consuocero (il ) per euro 5.000, Pt_1 dichiara avergli restituito detto importo: ma, a monte, come ben spiega il teste
, era stato il a prestare questa somma di danaro alla Chiesa Tes_4 Pt_1
pag. 6/8 Cristiana Evangelica, per cui, quando effettivamente detta somma gli viene restituita dal , questi agisce n.q. (di tesoriere dell' ) e CP_2 Parte_4 non in proprio: onde la testimonianza del padre dei convenuti vale come riconoscimento di debito, e non come estinzione dello stesso. A supportare l'azione della , quindi, sta la testimonianza del suo mancato suocero, Pt_1 oltre che le ammissioni dell'ex fidanzato, che, formalmente interrogato, riconosce che egli si riteneva debitore della fidanzata per le somme da questa anticipate, salvo poi dire che egli ha restituito dette somme. Coerente è del resto la dichiarazione del , che pure riconosce un credito della (mancata) CP_2 cognata, salvo affermare anch'egli che detto credito sarebbe stato -in tutto o in parte- estinto dal padre.
9. Esaminate le prove orali, verifichiamo ora le prove documentali. In ordine:
a. Le fatture emesse al nulla provano in favore Pt_5 CP_2 dell'attrice.
b. La fattura IO emessa alla nulla prova in favore Pt_1 dell'attrice, atteso che il IO, escusso come teste, ha detto di esser stato pagato dal . CP_2
c. La fattura dell'Hotel Capo Campolato, emessa al , come la CP_2 ricevuta dell'abito da sposa, nulla valgono ai fini dell'attrice, perché quella dalla stessa esperita è azione di arricchimento senza causa, e, quindi, mancando l'arricchimento dei convenuti, a nulla rilevano dette spese, quand'anche sostenute da parte attrice. d. Rilevante è invece ai fini dell'attrice il suo estratto conto, donde risultano pagati:
importo Causale
700 Pagamento Pt_5
300 Pagamento enico
300 Pagamento Indomenico
440 Pagamento Indomenico
985 Pagamento Pt_5
990 Pagamento Controparte_1
Totale 3.715 L'ex fidanzato, interrogato formalmente, riconosce le anticipazioni della fidanzata, e quindi il suo debito restitutorio, ma dichiara aver restituito detti importi, in contanti, senza però darne prova. Il padre dei convenuti, escusso come teste, riconosce un credito del suo consuocero di euro 5.000, ma lo dichiara estinto mediante la negoziazione di un assegno che egli però ha emesso come tesoriere della Chiesa, cui il (mancato) consuocero aveva in precedenza prestato dette somme. Onde può dirsi comprovato un riconoscimento di debito (nei confronti del consuocero, padre dell'attrice) cui non segue la prova dell'estinzione del debito.
pag. 7/8 10. In definitiva, la domanda di arricchimento senza causa può accogliersi nei limiti di euro (3.715 + 5.000 ) = € 8.715. Tal somma può essere posta a carico solo nei confronti del , unico proprietario dell'immobile, il quale si è arricchito CP_2 dell'equivalente. Senza interessi, atteso che alla detta spesa ha corrisposto, in capo alla , il godimento dell'immobile, in comodato gratuito concesso Pt_1 dal (mancato) cognato. Donde equitativamente possono compensarsi gli interessi maturati col godimento dell'immobile (e quindi anche delle migliorie con dette spese conseguite).
11. Quanto alle altre domande vanno tutte rigettate, compresa la riconvenzionale, avendo lo stesso , interrogato formalmente, confessato di aver messo a CP_2 disposizione del fratello l'immobile de quo, a titolo, evidentemente, di comodato gratuito.
12. Quanto alle spese legali, esse vanno integralmente compensate tra le parti. Ed infatti, la domanda attorea è accolta solo in parte. La domanda riconvenzionale del è rigettata. Quanto al , ex fidanzato, risulta dalle sue stesse CP_2 CP_1 ammissioni che egli si riteneva impegnato a restituire gli importi anticipati dalla fidanzata, ma non può esser destinatario del condannatorio atteso che la domanda esperita dall'attrice è di arricchimento senza causa, ed arricchito può esser solo il proprietario dell'immobile che ha beneficiato delle opere realizzate con il contributo dell'attrice. Soccorrono quindi gravi ed eccezionali ragioni, anche considerati i rapporti tra le parti in causa, e le equivoche testimonianze, in disparte la soccombenza reciproca, per compensare integralmente le spese legali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3995/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna CP_2
al pagamento di euro 8.715 in favore dell'attrice, senza interessi
[...] legali, per le ragioni esplicitate in motivazione, che decorrono quindi solo dalla pubblicazione della presente sentenza.
• Rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
• Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Gianfranco Todaro
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