Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2588
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità avviso di accertamento per vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, evidenziando la contraddittorietà della motivazione dell'avviso di accertamento e la mancata acquisizione del parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, necessario per valutare la natura delle spese di ricerca e sviluppo.

  • Accolto
    Illegittima qualificazione delle operazioni come inesistenti e mancato assolvimento dell'onere probatorio

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, confermando che spetta all'Ufficio dimostrare l'inesistenza delle operazioni commerciali e che gli elementi addotti non erano sufficienti a tal fine. Ha inoltre evidenziato che la contestazione non può esaurirsi nel mero cenno alla supposta fittizietà del fornitore.

  • Accolto
    Errata contabilizzazione dei costi afferenti alle fatture

    La Corte ha condiviso le argomentazioni della ricorrente, ritenendo che i costi per lo sviluppo del software applicativo fossero correttamente imputati in conto economico nell'esercizio di sostenimento, in conformità con il principio contabile OIC 24 e l'art. 109 del TUIR. Ha altresì valorizzato la natura innovativa delle attività svolte dalla società, basandosi anche su precedenti decisioni favorevoli alla contribuente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2588
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2588
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo