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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2588/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
NE EL RI, Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4627/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036402105 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036402105 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036402105 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore operante dal 2009 principalmente nel settore delle campagne di sensibilizzazione sociale e raccolta fondi, a livello nazionale ed internazionale, a favore di associazioni ed enti no profit ha impugnato l'avviso di accertamento n.
TK3036402105/2023, per l'anno 2018, notificato il 6 dicembre 2023 relativo all'anno di imposta 2018.
Nello specifico, con tale atto impositivo, l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma - ha contestato relativamente all'anno di imposta 2018: l'errata contabilizzazione dei costi afferenti alle fatture emesse dalla società Società_1 pari a complessivi euro 222.000,00; l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle spese per Ricerca e sviluppo & S pari a complessivi euro 49.819,48.
Pertanto, per il 2018 l'Ufficio ha accertato un maggior reddito di impresa pari ad euro 291.819,48, maggiori imposte dirette pari ad euro 85.287,00 e IVA per euro 15.360,30 (di cui euro 10.960 indebitamente detratta su operazioni per euro 49.819,48 ed euro 4.400,00 relativi ad una fattura ricevuta nel 2017 e riaccreditata nel 2018 senza emissione di nota di credito), oltre all'irrogazione di sanzioni pari ad euro 78.408,00, vantando così una pretesa erariale complessiva di euro 72.989,40.
Specifica che:
l'avviso di accertamento è stato emesso a seguito dell'invito a comparire n. TVK3I16401160/2023 mediante cui è stata richiesta alla Società l'esibizione della documentazione che attestasse l'effettività delle operazioni sottese alle spese per ricerca e sviluppo, a cui la società Ricorrente_1 S.r.l. ha dato seguito dapprima partecipando al contraddittorio in data 8 novembre 2023, poi riversando la documentazione extracontabile richiesta attraverso numero 6 messaggi di posta elettronica certificata corredati da relative memorie esplicative.
la Agenzia delle Entrate -DP I Roma - ha ritenuto tuttavia inattendibile la documentazione esibita poiché –
a dire dell'Ufficio – già depositata in sede di contraddittorio relativo all'Atto di recupero n.
TK3CR6400086/2023, ragion per cui la Società è stata attinta da tre distinti avvisi di accertamento relativi alle annualità di imposta 2017, 2018 (di cui è causa) e 2019.
Denuncia che:
l'avviso di accertamento per l'anno 2018 è illegittimo per molteplici ordini di motivi:
contiene un gravissimo vizio di motivazione perché l'Ufficio non ha provato la fittizietà delle operazioni oggettivamente inesistenti contestate;
l'Ufficio ha erroneamente contabilizzato i costi afferenti alle fatture emesse alla Società_1, in spregio al principio contabile OIC 24;
l'Ufficio ha lamentato il danno erariale, non individuando esattamente il periodo d'imputazione temporale delle componenti reddituali in esame;
l'Ufficio ha erroneamente ritenuto il comportamento della ricorrente contrario a buona fede;
le sanzioni sono state irrogate in spregio al principio del c.d. “cumulo giuridico”, di cui all'art. 12, comma
5, D.Lgs. n. 546/1992, nonché al principio di proporzionalità;
Più in particolare i vizi denunciati sono i seguenti:
1. IN VIA PRELIMINARE: NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42 DEL D.P.R. N. 600/1973, 56 DEL D.P.R. 633/1972, 7, COMMA 1
DELLA LEGGE N. 212/2000, 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E PER ECCESSO DI POTERE 21-OCTIES
DELLA L. 241/1990; difetto di motivazione per contraddittorietà della stessa tanto in ordine alla qualificazione delle operazioni sottese ai crediti agevolativi Società_3 , quanto in ordine alle argomentazioni relative ai crediti Società_3;
NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2697, 2727 E 2729 DEL
CODICE CIVILE, 19, 21 E 54 DEL D.P.R. N. 633/1972;
la presunta mera cartolarità delle operazioni commerciali discenderebbe unicamente: i) dall'asserita carenza strutturale e organizzativa del fornitore;
ii) in generale, dal già contestato utilizzo indebito di crediti agevolativi per R&S per gli anni di imposta dal 2017 al 2019. spetti all'Ufficio dimostrare l'inesistenza delle operazioni commerciali documentate tramite false fatture, con conseguente e successiva inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente.
NEL MERITO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109, COMMI 1 E 2 DEL D.P.R. N.
917 DEL 1986, DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 24 E DELL'ART. 2575 DEL CODICE CIVILE;
IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109 DEL D.P.R. N. 917
DEL 1986, DELL'ART. 1, D.LGS. N. 471 DEL 1997 E DEL D.LGS. N. 158 DEL 2015;
IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.LGS. N.
472 DEL 1997;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, D.
LGS. N. 472/97 E 7 L. 212/2000.
In data 24.04.2024, la Agenzia delle Entrate -DP I Roma - si è costituita in giudizio depositando il proprio atto di controdeduzioni con cui ribadisce la bontà dell'operato erariale e ha richiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2025, questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti del presente procedimento agli uffici competenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché – nel termine di 6 mesi - fornisse parere scritto sulla natura o meno di attività di ricerca e sviluppo nei crediti utilizzati in compensazione dalla Società_1 s.r.l., rinviando dunque a nuovo ruolo.
La società ricorrente ha tempestivamente promosso reclamo avverso tale ordinanza di rimessione ritenendola in ogni caso non più utile ai fini della decisione dell'odierna controversia anche in considerazione del fatto che, nelle more del presente giudizio, sono stati definiti entrambi i giudizi relativi alle altre annualità di imposta accertate dall'Ufficio (2017 e 2019), con esito integralmente favorevole alla contribuente con le sentenze nn. 11014/2025 e 7446/2025, depositate rispettivamente il 31 luglio e il 3 giugno 2025 dalle Sez. 23 e 27 di questa Corte aventi ad oggetto le medesime contestazioni elevate con l'Avviso di cui è causa.
Nelle memorie la società ricorrente ha insistito nella sua linea difensiva.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si evidenzia preliminarmente che è stato accertato in sede di contenzioso tributario che le “fatture emesse dai fornitori nei tre anni accertati, hanno tutte ad oggetto costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo costituenti credito di imposta ex art. 3 d.l. 145/2013 conv. in L. n. 9/2014 e che erano state oggetto da parte dello stesso ente impositore del precedente Atto di recupero n. TK3CR6400086. Tale atto risulta essere stato annullato da questa Corte, all'esito dell'impugnazione giurisdizionale presentata dalla ricorrente, con la sentenza n. 6273/2024 del 10/05/2024, la quale ha invece riconosciuto in ordine ai costi rappresentati dalle fatture oggetto di tale atto di accertamento, la sussistenza dei requisiti di legge per fruire dei benefici fiscali” (cfr. Sentenza n. 11014/2025, pag. 3).
Ne deriva che risulta superata la richiesta di parere al MISE.
Quanto alla dedotta illegittimità dell'Avviso di accertamento per difetto di motivazione e per contraddittorietà dello stesso tanto in ordine alla qualificazione delle operazioni sottese ai crediti agevolativi R&S, che in ordine alle argomentazioni relative ai crediti R&S si rileva che il recupero a tassazione della sopravvenienza attiva pari a euro 20.000,00 e della relativa IVA attiene a costi dichiarati nel 2017 e riaccreditati nel 2018, senza emissione di nota di credito in tale ultima annualità.
Si premette che, come noto, l'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 impone, a pena di nullità dell'atto, che la motivazione indichi non solo “i presupposti di fatto” ma anche “le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”, coerentemente alle previsioni dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (altresì detto “Statuto dei diritti del Contribuente”) e 3 della L. n. 241/1990, assolvendo così ad una duplice funzione: impositiva e difensiva.
Detta impostazione, è condivisa anche dalla Corte di cassazione, che, in più occasioni, è intervenuta a precisare l'ambito di applicazione delle prefate disposizioni e chiarendo che l'indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, è finalizzata proprio a porre il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva e di poter valutare meglio l'opportunità dell'impugnazione giudiziale, essendo a tal fine necessario che questi possa, efficacemente, contestare l'an e il quantum debeatur. Con specifico riferimento alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'atto, la Suprema Corte ha, poi, precisato che l'obbligo di allegazione implica che l'Ufficio indichi specificamente la norma che si assume violata nonché il motivo per cui la si ritiene applicabile al caso esaminato (cfr. ex multis, Cass. 12 luglio 2006, n. 15842, Cass. 24 luglio 2014, n. 16836, Cass. Civ. Sent. Sez. 5 n.
2039/2022).
Orbene, nella fattispecie, tale onere motivazionale non risulta assolto dall'Ufficio in quanto lo stesso
Avviso di accertamento richiama profili tra loro contraddittori;
ed invero, nonostante il prodromico atto di recupero rechi una palese contestazione di “non spettanza” dei crediti R&S, nell'Avviso di cui è causa,
l'Ufficio, del tutto illogicamente, recupera a tassazione maggiori imposte sulla base dell'asserita inesistenza delle operazioni sottese ai summenzionati crediti. Dunque l'Ufficio ha provveduto ad una modifica della pretesa tributaria vantata nei confronti della società
Ricorrente_1 in quanto dapprima ha contestato espressamente le operazioni dal punto di visto oggettivo, per poi, nei fatti, concentrare l'attenzione esclusivamente sulle peculiarità dei fornitori trascurando qualsiasi analisi in ordine alle documentate operazioni sottese ai crediti per R & S.
A titolo meramente esemplificativo, a pag. 5 delle controdeduzioni, l'Amministrazione Finanziaria afferma inesistenti, indebitamente portati in compensazione negli anni d'imposta dal 2018 al 2021 e non crediti non spettanti”, per poi, a pag. 6, contraddirsi, riportando che “Nel caso in oggetto non si discute di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo ritenuti inesistenti (oggetto dell'atto di recupero n.
TK3CR6400086/2023), ma di costi ripresi a tassazione in quanto oggettivamente inesistenti (…)”
L'Amministrazione Finanziaria ha effettuato una ricostruzione volta ad integrare da un lato, i presupposti della inesistenza oggettiva dell'operazione (vale a dire che le operazioni effettuate sarebbero in realtà simulate e mai poste in essere), quanto quelli relativi all'inesistenza soggettiva della stessa (anche qui senza alcun successo).
La motivazione dell'Avviso risulta altresì viziata in ragione della condotta dell'Ufficio, il quale ha agito, nei confronti della ricorrente in assenza di preventivo parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ponendo in essere un mero controllo documentale senza riscontro tecnico effettivo.
Va affermato al riguardo che, ai fini del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del
D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, nell'ambito dell'innovazione dei processi produttivi aziendali, gli Uffici non hanno adeguata competenza tecnica per valutare se una spesa possa essere legittimamente ricondotta tra quelle meritevoli di agevolazione;
pertanto, l'Ufficio deve, in tali casi, acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare, con la sentenza della Commissione Provinciale di Vicenza n. 365/2021, è stata prevista la necessità del preventivo parere del MISE per disconoscere l'esistenza del credito di imposta, negandosi la competenza tecnica dell'Agenzia delle entrate rispetto ad una materia complessa e che coinvolge delicate valutazioni tecnico/scientifiche; si è così precisato che “sussiste …l'eccesso di potere da parte dell'Ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell'azienda” (Cfr., in senso conforme, Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Milano, sent. n. 685/2023).
Dunque nel caso in esame l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di disporre delle competenze specifiche per poter comprendere l'ambito di applicazione dei Big Data ai processi aziendali, essendosi basata esclusivamente su mere ricerche online e non avendo richiesto, come dovuto, il parere MISE in un settore così innovativo e in continua evoluzione.
Risulta fondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha eccepito l'illegittimità e/o infondatezza dell'Avviso di accertamento per illegittima qualificazione delle operazioni intercorse con
Società_2 come inesistenti e per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio.
Ed invero, sull'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, è orientamento costante del Supremo Collegio (ex multis Cass., sentenza 7 febbraio 2018 n. 2905) che spetti all'Ufficio dimostrare l'inesistenza delle operazioni commerciali documentate tramite false fatture, con conseguente e successiva inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente.
Pertanto, laddove venga eccepita l'inesistenza oggettiva dell'operazione, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a dimostrare la correità e/o complicità dell'operatore economico verificato alla frode individuata, e, comunque, la cartolarità dell'operazione. La contestazione dell'Ufficio, quindi, deve essere supportata da «elementi presuntivi innanzi tutto forniti dalla Amministrazione (…) solo in un secondo momento il giudice tributario, se ritiene tali elementi dotati di gravità, precisione e concordanza, è tenuto a dare ingresso alla valutazione della prova contraria di cui
è onerato il contribuente ai sensi dell'art. 2727 e ss., c.c. e dell'art. 2697 c.c.» (Cfr., ex multis, Cass., Sent.
n. 9784/2010; Cass., Sent. n. 4306/2010).
Nel caso di specie, gli elementi posti a fondamento dell'avviso de quo non possono supportare l'ipotesi accusatoria.
Inoltre, in ipotesi di contestazioni di inesistenza, l'onere probatorio posto in capo all'Ufficio non può comunque considerarsi esaurito con il mero cenno alla supposta fittizietà del fornitore (Cfr. ex multis
Corte di cassazione, sentenza n. 20587 del 31 luglio 2019).
Pertanto, nel caso di specie, la presunta mera cartolarità delle operazioni commerciali discenderebbe unicamente: 1) dall'asserita carenza strutturale e organizzativa del fornitore;
2) in generale, dal già contestato utilizzo indebito di crediti agevolativi per R&S per gli anni di imposta dal 2017 al 2019.
Ebbene, tali elementi non consentono da soli di deporre a favore della declaratoria di inesistenza oggettiva delle operazioni, posto che relativamente ad ognuno di essi è stato possibile confutarne la presunta idoneità ad assurgere quali presunzioni gravi, precise e concordanti.
Del resto quanto ai rapporti con la società Società_2 S.r.l. e sulle prestazioni commissionate già in sede di contraddittorio, la società ricorrente si è fatta parte diligente cercando di superare le difficoltà del per i tre anni interessati, altresì ai rapporti condotti in maniera più che trasparente con il fornitore Società_2.
Circa l'asserzione dell'Ufficio secondo cui “appare alquanto anomalo che più fornitori abbiano fornito sostanzialmente i medesimi servizi”, occorre premettere che tale censura appare priva di qualsiasi pregio.
Al riguardo si rileva che la società ricorrente ha prodotto il contratto stipulato con la società Società_2 in data 23 luglio 2018, a compendio dell'attività principale di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzato ad acquisire capacità competitiva per operare quale leader nel mercato della Data
Monetization. Come chiarito nel Contratto, la Società ha parzialmente affidato la parte di ricerca industriale e sviluppo al fornitore Associazione_1 S.r.l. e, in tale contesto, attese le competenze professionali della Società_2, affidato a quest'ultima l'attività di implementazione degli algoritmi di correlazione nonché degli strumenti di estrazione del dato.
Non è corretta l'affermazione apodittica della fittizietà delle prestazioni richieste a tali soggetti, posto che
è noto che la continua evoluzione del mercato IT, impone efficienza e controllo, prevenzione e reazione tempestiva alle richieste di flessibilità del business. Laddove l'azienda non disponga delle risorse qualificate per far fronte a queste esigenze, c'è la possibilità, in sostanza, di “esternalizzare” i servizi IT affidandosi a partner già navigati.
Tale modalità permette all'azienda di concentrare le proprie risorse sul business e delegare ad altri la gestione “chiavi in mano” dell'infrastruttura informatica e di tutte le attività digitali “non core”.
La scelta operata dalla Società di affidare lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione diversi partner e non soltanto ad uno è di per sé insindacabile, oltre ad essere legittimamente rimessa di diritto alla persona giuridica interessata.
Si soggiunge che la contribuente ha consegnato, già in sede di contraddittorio, all'Ufficio i relativi bonifici a saldo delle prestazioni recate, a testimonianza dei flussi finanziari tra la Ricorrente e il fornitore dell'anno a seguito degli acquisti contestati.
Le operazioni di cui l'Avviso contesta l'esistenza sono regolarmente transitate in contabilità, come dimostrano i pertinenti registri IVA acquisti e partitari esibiti alla DP I di Roma e allegati al ricorso.
Ne deriva che i relativi costi, quindi, oltre che certi, essendo riconducibili all'attività esercitata dalla società
Ricorrente_1, risultano perfettamente inerenti e integralmente detraibili ai fini IVA.
IN RELAZIONE ALL'ECCEPITA “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109, COMMI 1 E
2 DEL D.P.R. N. 917 DEL 1986, DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 24 E DELL'ART. 2575 DEL CODICE
CIVILE”
Circa la presunta natura non innovativa dell'attività di ricerca e sviluppo realizzata dalla società ricorrente,
l'Ufficio si è limitato ad asserire - senza fornire peraltro alcuna prova - che “Al riguardo si evidenzia che l'attività di Ricorrente_1 S.R.L., che la stessa ha erroneamente qualificato come attività di ricerca e sviluppo, risulterebbe rappresentata dalla creazione, sviluppo ed implementazione di una piattaforma digitale (o app) utilizzata soprattutto per la raccolta di donazioni.”.
A tal fine, la DP I Roma non ha effettuato nell'avviso un'analisi delle componenti tecniche mostrate dalla
Società nella documentazione inviata ma si è limitata ad indicare l'esistenza di un algoritmo attualmente funzionante, chiudendo alla possibilità che esistano componenti diverse da poter considerare tanto più che, nel corso delle relazioni presentate di anno in anno ai fini dell'accesso al beneficio, la ricorrente ha mostrato come in realtà il mercato dei Big Data, nel periodo d'interesse, fosse in realtà in corso di sviluppo, con previsioni di crescita che riconducono direttamente all'anno in corso (2024).
In relazione alla corretta imputazione dei costi per R&S relativi alle fatture emesse da Associazione_1 S. r.l. nell'anno 2018, l'Ufficio ha fatto discendere l'errata contabilizzazione dei costi R & S sostenuti nell'anno accertato dalla circostanza per cui la creazione di una piattaforma digitale per raccolta fondi ideata da Ricorrente_1 fosse già sviluppata nel mercato di riferimento;
per cui i benefici marginali dovuti a tale attività di sviluppo sarebbero quantificabili a priori a livello di singola impresa e i relativi costi – in base all'OIC 24 – costituirebbero “oneri immateriali ammortizzabili al momento della loro entrata in funzione e tenuto conto della relativa vita utile”, dato il periodo di implementazione dell'app oltre l'orizzonte temporale del triennio 2017-2018-2019.
Al riguardo va osservato che il software applicativo innovativo è stato prodotto e sviluppato da Ricorrente_1 S.r.l. per utilizzo interno alla compagine ideatrice. Pertanto, in base al Principio contabile OIC 24 i costi possono essere imputati direttamente a Conto economico nel periodo di sostenimento qualificandoli per natura in base alla loro specificità, costituendo componenti negativi di reddito determinati nella misura risultante dall'applicazione del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, essendo evidente che i suddetti costi fossero correlati ai ricavi già nell'esercizio di sostenimento nonché - in modo estensivo - all'intera attività svolta dalla Società ed alla sua struttura organizzativa e produttiva, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità “quantitativa”.
È noto che nell'ordinamento italiano il software, con le sue particolari e diversificate caratteristiche, non presenta un trattamento puntuale ed analitico. Da un punto di vista civilistico, il software rientra chiaramente nell'ambito dell'art. 2575 comma 1 c.c., il quale tratta le opere dell'ingegno di carattere creativo. Dal punto di vista tributario, il trattamento fiscale sarà una conseguenza dell'inquadramento civilistico. Occorre a tal fine distinguere preliminarmente tra software di base e software applicativi.
Per il caso che qui interessa, in base al principio contabile OIC 24, il software applicativo prodotto internamente non tutelato rientra nella sfera dei costi potenzialmente ad utilità pluriennale, che potranno, una volta accertata l'ipotesi di utilità futura, anche essere iscritti nell'Attivo dello Stato patrimoniale in B.I.7
Immobilizzazioni immateriali - Altre. In alternativa, è comunque possibile addebitare direttamente in Conto economico tali costi, nell'anno in cui sono stati sostenuti e qualificandoli per natura in base alla loro specificità.
Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio, la Società ha provveduto ad imputare tali costi nell'esercizio di sostenimento, come previsto in via alternativa dal Principio contabile;
pertanto, ha correttamente provveduto a dedurli ai sensi dell'art. 109 del TUIR.
Vanno inoltre pienamente condivise le argomentazioni poste a fondamento della decisione n. 11014/2025 della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma che qui di seguito si riportano:
“in ordine alla definizione di innovazione della ricerca, l'onere della prova è in capo alla parte resistente che deve nella sua legittima attività accertativa offrire un'analisi fondata almeno su indizi certi, univoci e concordanti da cui far discendere il mancato riconoscimento delle detrazioni compiute da parte ricorrente.
Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta dalla ricorrente, è emerso che la società avesse effettuato investimenti nel proprio know how al fine di conseguire un'opportuna digitalizzazione del proprio core business concernente l'attività di raccolta dati nell'ambito del fund raising;
tale attività per l'ufficio non sono in alcun modo innovativi rispetto al settore nel quale la stessa opera, per la parte invece l'uso dei
Big Data e delle tecniche Machine Learning, nel mondo dei servizi ed in particolare delle ONG sono degli strumenti e delle procedure innovative perché impattano in una più rapida attività di ricerca fondi in un settore particolare. Inoltre, l'Ufficio in tutta la sua difesa richiama esclusivamente, quanto riportato nel
Manuale di Frascati, che però non poteva essere utilizzato per accertare attività ed investimenti realizzati prima della sua conoscenza e per i noti principi del tempus regit actum e del favor rei applicabile anche in materia tributaria, secondo cui la norma non conosciuta e meno favorevole alla parte ricorrente non può e non deve essere applicata. Peraltro, nel caso di specie si chiederebbe l'applicazione di regole non conosciute e né conoscibili all'epoca in cui era stata applicata la detrazione per crediti derivati dagli investimenti per la Ricerca e lo Sviluppo. Difatti, gli investimenti di ricerca e sviluppo trovano nel Manuale di Oslo una descrizione a maglie più ampie in cui non solo le attività e scoperte innovative potevano essere oggetto di investimenti ma anche attività di innovazione applicativa e sociale erano valutate come elementi innovativi e di sviluppo riconosciute come nuove tecnologie. La Corte analizzando e valutando quanto descritto nel ricorso da parte ricorrente relativamente alle sue attività di innovazione e tecnologie, può ritenere soddisfatto il parametro di innovazione posto che quanto sviluppato dalla Società in termini di attività di ricerca applicata non è smentito dall'Ufficio che invero offre esclusivamente una valutazione diversa di non novità ed efficientamento di quanto fatto dalla Ricorrente_1.. La ricorrente per raggiungere il Core business della sua attività di raccolta fondi avviava nel 2017, un'app rivolta alla digitalizzazione nella raccolta fondi, per l'informatizzazione dell'intero sistema. Il progetto prendeva il nome di “Data
Monetization”, e aveva come obiettivi: 1) Inserire – regolarmente o quotidianamente – i dati anagrafici di ciascun sostenitore acquisito per il tramite del metodo “face to face”; 2) trattare con la massima discrezionalità, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, i dati del o dei donatori;
3) gestire i dati raccolti, in forma anonima, e predisporre statistiche volte a facilitare il lavoro dei dialogatori ma anche delle associazioni no profit clienti. Nell'anno seguente, il 2018, la Società ha denominato il progetto “ODD – Open Data Discovery”, e forniva un nuovo modo alle aziende, operanti nei settori del Retail e della Grande Distribuzione, di analizzare gli aspetti principali relativi alle iniziative commerciali, garantendo, contemporaneamente, un miglioramento qualitativo del posizionamento del brand nel territorio. Nel 2019, ultimo anno considerato ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo, la Società ha svolto attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito del progetto denominato “Open
Data Semantic Correlation” (altresì nominato “ODSC), con l'obiettivo di costruire modelli di analisi in grado di stimare una correlazione semantica tra dati di fonti disomogenee, al fine di valorizzare le informazioni ivi contenute per riuscire ad erogare servizi sempre più mirati e performanti. Alla luce delle attività non smentite dall'Ufficio si può affermare che gli investimenti della ricorrente siano state finalizzate ad attività innovative per creare dei servizi efficientati per raggiungere degli obiettivi positivi per i propri clienti e fruitori. Nel Manuale di Oslo viene detto che l'innovazione è un prodotto o un processo nuovo o migliorato o una loro combinazione che differisce in modo significativo dai precedenti prodotti o processi dell'unità e che è stato reso disponibile ai potenziali utenti (prodotto) o messo in uso dall'unità (processo). Orbene, l'attività svolta dalla ricorrente è innovativa e non si può disconoscere un investimento legittimo in ragione di un'alea interpretativa non supportata da elementi tecnico-valutativi dell'Ufficio, collegata al riconoscimento o meno degli investimenti delle imprese che vogliono acquisire competitività tramite la digitalizzazione dei processi produttivi e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi. Nel caso di specie
è indubbio che attività migliorativa e di processi nuovi sono stati applicati e sviluppati dalla ricorrente.
La complessità della materia trattata rende opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Roma 27 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AN TA SI TT IZ
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
NE EL RI, Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4627/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036402105 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036402105 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036402105 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore operante dal 2009 principalmente nel settore delle campagne di sensibilizzazione sociale e raccolta fondi, a livello nazionale ed internazionale, a favore di associazioni ed enti no profit ha impugnato l'avviso di accertamento n.
TK3036402105/2023, per l'anno 2018, notificato il 6 dicembre 2023 relativo all'anno di imposta 2018.
Nello specifico, con tale atto impositivo, l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma - ha contestato relativamente all'anno di imposta 2018: l'errata contabilizzazione dei costi afferenti alle fatture emesse dalla società Società_1 pari a complessivi euro 222.000,00; l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle spese per Ricerca e sviluppo & S pari a complessivi euro 49.819,48.
Pertanto, per il 2018 l'Ufficio ha accertato un maggior reddito di impresa pari ad euro 291.819,48, maggiori imposte dirette pari ad euro 85.287,00 e IVA per euro 15.360,30 (di cui euro 10.960 indebitamente detratta su operazioni per euro 49.819,48 ed euro 4.400,00 relativi ad una fattura ricevuta nel 2017 e riaccreditata nel 2018 senza emissione di nota di credito), oltre all'irrogazione di sanzioni pari ad euro 78.408,00, vantando così una pretesa erariale complessiva di euro 72.989,40.
Specifica che:
l'avviso di accertamento è stato emesso a seguito dell'invito a comparire n. TVK3I16401160/2023 mediante cui è stata richiesta alla Società l'esibizione della documentazione che attestasse l'effettività delle operazioni sottese alle spese per ricerca e sviluppo, a cui la società Ricorrente_1 S.r.l. ha dato seguito dapprima partecipando al contraddittorio in data 8 novembre 2023, poi riversando la documentazione extracontabile richiesta attraverso numero 6 messaggi di posta elettronica certificata corredati da relative memorie esplicative.
la Agenzia delle Entrate -DP I Roma - ha ritenuto tuttavia inattendibile la documentazione esibita poiché –
a dire dell'Ufficio – già depositata in sede di contraddittorio relativo all'Atto di recupero n.
TK3CR6400086/2023, ragion per cui la Società è stata attinta da tre distinti avvisi di accertamento relativi alle annualità di imposta 2017, 2018 (di cui è causa) e 2019.
Denuncia che:
l'avviso di accertamento per l'anno 2018 è illegittimo per molteplici ordini di motivi:
contiene un gravissimo vizio di motivazione perché l'Ufficio non ha provato la fittizietà delle operazioni oggettivamente inesistenti contestate;
l'Ufficio ha erroneamente contabilizzato i costi afferenti alle fatture emesse alla Società_1, in spregio al principio contabile OIC 24;
l'Ufficio ha lamentato il danno erariale, non individuando esattamente il periodo d'imputazione temporale delle componenti reddituali in esame;
l'Ufficio ha erroneamente ritenuto il comportamento della ricorrente contrario a buona fede;
le sanzioni sono state irrogate in spregio al principio del c.d. “cumulo giuridico”, di cui all'art. 12, comma
5, D.Lgs. n. 546/1992, nonché al principio di proporzionalità;
Più in particolare i vizi denunciati sono i seguenti:
1. IN VIA PRELIMINARE: NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42 DEL D.P.R. N. 600/1973, 56 DEL D.P.R. 633/1972, 7, COMMA 1
DELLA LEGGE N. 212/2000, 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E PER ECCESSO DI POTERE 21-OCTIES
DELLA L. 241/1990; difetto di motivazione per contraddittorietà della stessa tanto in ordine alla qualificazione delle operazioni sottese ai crediti agevolativi Società_3 , quanto in ordine alle argomentazioni relative ai crediti Società_3;
NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2697, 2727 E 2729 DEL
CODICE CIVILE, 19, 21 E 54 DEL D.P.R. N. 633/1972;
la presunta mera cartolarità delle operazioni commerciali discenderebbe unicamente: i) dall'asserita carenza strutturale e organizzativa del fornitore;
ii) in generale, dal già contestato utilizzo indebito di crediti agevolativi per R&S per gli anni di imposta dal 2017 al 2019. spetti all'Ufficio dimostrare l'inesistenza delle operazioni commerciali documentate tramite false fatture, con conseguente e successiva inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente.
NEL MERITO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109, COMMI 1 E 2 DEL D.P.R. N.
917 DEL 1986, DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 24 E DELL'ART. 2575 DEL CODICE CIVILE;
IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109 DEL D.P.R. N. 917
DEL 1986, DELL'ART. 1, D.LGS. N. 471 DEL 1997 E DEL D.LGS. N. 158 DEL 2015;
IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.LGS. N.
472 DEL 1997;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, D.
LGS. N. 472/97 E 7 L. 212/2000.
In data 24.04.2024, la Agenzia delle Entrate -DP I Roma - si è costituita in giudizio depositando il proprio atto di controdeduzioni con cui ribadisce la bontà dell'operato erariale e ha richiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2025, questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti del presente procedimento agli uffici competenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché – nel termine di 6 mesi - fornisse parere scritto sulla natura o meno di attività di ricerca e sviluppo nei crediti utilizzati in compensazione dalla Società_1 s.r.l., rinviando dunque a nuovo ruolo.
La società ricorrente ha tempestivamente promosso reclamo avverso tale ordinanza di rimessione ritenendola in ogni caso non più utile ai fini della decisione dell'odierna controversia anche in considerazione del fatto che, nelle more del presente giudizio, sono stati definiti entrambi i giudizi relativi alle altre annualità di imposta accertate dall'Ufficio (2017 e 2019), con esito integralmente favorevole alla contribuente con le sentenze nn. 11014/2025 e 7446/2025, depositate rispettivamente il 31 luglio e il 3 giugno 2025 dalle Sez. 23 e 27 di questa Corte aventi ad oggetto le medesime contestazioni elevate con l'Avviso di cui è causa.
Nelle memorie la società ricorrente ha insistito nella sua linea difensiva.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si evidenzia preliminarmente che è stato accertato in sede di contenzioso tributario che le “fatture emesse dai fornitori nei tre anni accertati, hanno tutte ad oggetto costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo costituenti credito di imposta ex art. 3 d.l. 145/2013 conv. in L. n. 9/2014 e che erano state oggetto da parte dello stesso ente impositore del precedente Atto di recupero n. TK3CR6400086. Tale atto risulta essere stato annullato da questa Corte, all'esito dell'impugnazione giurisdizionale presentata dalla ricorrente, con la sentenza n. 6273/2024 del 10/05/2024, la quale ha invece riconosciuto in ordine ai costi rappresentati dalle fatture oggetto di tale atto di accertamento, la sussistenza dei requisiti di legge per fruire dei benefici fiscali” (cfr. Sentenza n. 11014/2025, pag. 3).
Ne deriva che risulta superata la richiesta di parere al MISE.
Quanto alla dedotta illegittimità dell'Avviso di accertamento per difetto di motivazione e per contraddittorietà dello stesso tanto in ordine alla qualificazione delle operazioni sottese ai crediti agevolativi R&S, che in ordine alle argomentazioni relative ai crediti R&S si rileva che il recupero a tassazione della sopravvenienza attiva pari a euro 20.000,00 e della relativa IVA attiene a costi dichiarati nel 2017 e riaccreditati nel 2018, senza emissione di nota di credito in tale ultima annualità.
Si premette che, come noto, l'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 impone, a pena di nullità dell'atto, che la motivazione indichi non solo “i presupposti di fatto” ma anche “le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”, coerentemente alle previsioni dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (altresì detto “Statuto dei diritti del Contribuente”) e 3 della L. n. 241/1990, assolvendo così ad una duplice funzione: impositiva e difensiva.
Detta impostazione, è condivisa anche dalla Corte di cassazione, che, in più occasioni, è intervenuta a precisare l'ambito di applicazione delle prefate disposizioni e chiarendo che l'indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, è finalizzata proprio a porre il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva e di poter valutare meglio l'opportunità dell'impugnazione giudiziale, essendo a tal fine necessario che questi possa, efficacemente, contestare l'an e il quantum debeatur. Con specifico riferimento alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'atto, la Suprema Corte ha, poi, precisato che l'obbligo di allegazione implica che l'Ufficio indichi specificamente la norma che si assume violata nonché il motivo per cui la si ritiene applicabile al caso esaminato (cfr. ex multis, Cass. 12 luglio 2006, n. 15842, Cass. 24 luglio 2014, n. 16836, Cass. Civ. Sent. Sez. 5 n.
2039/2022).
Orbene, nella fattispecie, tale onere motivazionale non risulta assolto dall'Ufficio in quanto lo stesso
Avviso di accertamento richiama profili tra loro contraddittori;
ed invero, nonostante il prodromico atto di recupero rechi una palese contestazione di “non spettanza” dei crediti R&S, nell'Avviso di cui è causa,
l'Ufficio, del tutto illogicamente, recupera a tassazione maggiori imposte sulla base dell'asserita inesistenza delle operazioni sottese ai summenzionati crediti. Dunque l'Ufficio ha provveduto ad una modifica della pretesa tributaria vantata nei confronti della società
Ricorrente_1 in quanto dapprima ha contestato espressamente le operazioni dal punto di visto oggettivo, per poi, nei fatti, concentrare l'attenzione esclusivamente sulle peculiarità dei fornitori trascurando qualsiasi analisi in ordine alle documentate operazioni sottese ai crediti per R & S.
A titolo meramente esemplificativo, a pag. 5 delle controdeduzioni, l'Amministrazione Finanziaria afferma inesistenti, indebitamente portati in compensazione negli anni d'imposta dal 2018 al 2021 e non crediti non spettanti”, per poi, a pag. 6, contraddirsi, riportando che “Nel caso in oggetto non si discute di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo ritenuti inesistenti (oggetto dell'atto di recupero n.
TK3CR6400086/2023), ma di costi ripresi a tassazione in quanto oggettivamente inesistenti (…)”
L'Amministrazione Finanziaria ha effettuato una ricostruzione volta ad integrare da un lato, i presupposti della inesistenza oggettiva dell'operazione (vale a dire che le operazioni effettuate sarebbero in realtà simulate e mai poste in essere), quanto quelli relativi all'inesistenza soggettiva della stessa (anche qui senza alcun successo).
La motivazione dell'Avviso risulta altresì viziata in ragione della condotta dell'Ufficio, il quale ha agito, nei confronti della ricorrente in assenza di preventivo parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ponendo in essere un mero controllo documentale senza riscontro tecnico effettivo.
Va affermato al riguardo che, ai fini del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del
D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, nell'ambito dell'innovazione dei processi produttivi aziendali, gli Uffici non hanno adeguata competenza tecnica per valutare se una spesa possa essere legittimamente ricondotta tra quelle meritevoli di agevolazione;
pertanto, l'Ufficio deve, in tali casi, acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare, con la sentenza della Commissione Provinciale di Vicenza n. 365/2021, è stata prevista la necessità del preventivo parere del MISE per disconoscere l'esistenza del credito di imposta, negandosi la competenza tecnica dell'Agenzia delle entrate rispetto ad una materia complessa e che coinvolge delicate valutazioni tecnico/scientifiche; si è così precisato che “sussiste …l'eccesso di potere da parte dell'Ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell'azienda” (Cfr., in senso conforme, Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Milano, sent. n. 685/2023).
Dunque nel caso in esame l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di disporre delle competenze specifiche per poter comprendere l'ambito di applicazione dei Big Data ai processi aziendali, essendosi basata esclusivamente su mere ricerche online e non avendo richiesto, come dovuto, il parere MISE in un settore così innovativo e in continua evoluzione.
Risulta fondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha eccepito l'illegittimità e/o infondatezza dell'Avviso di accertamento per illegittima qualificazione delle operazioni intercorse con
Società_2 come inesistenti e per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio.
Ed invero, sull'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, è orientamento costante del Supremo Collegio (ex multis Cass., sentenza 7 febbraio 2018 n. 2905) che spetti all'Ufficio dimostrare l'inesistenza delle operazioni commerciali documentate tramite false fatture, con conseguente e successiva inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente.
Pertanto, laddove venga eccepita l'inesistenza oggettiva dell'operazione, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a dimostrare la correità e/o complicità dell'operatore economico verificato alla frode individuata, e, comunque, la cartolarità dell'operazione. La contestazione dell'Ufficio, quindi, deve essere supportata da «elementi presuntivi innanzi tutto forniti dalla Amministrazione (…) solo in un secondo momento il giudice tributario, se ritiene tali elementi dotati di gravità, precisione e concordanza, è tenuto a dare ingresso alla valutazione della prova contraria di cui
è onerato il contribuente ai sensi dell'art. 2727 e ss., c.c. e dell'art. 2697 c.c.» (Cfr., ex multis, Cass., Sent.
n. 9784/2010; Cass., Sent. n. 4306/2010).
Nel caso di specie, gli elementi posti a fondamento dell'avviso de quo non possono supportare l'ipotesi accusatoria.
Inoltre, in ipotesi di contestazioni di inesistenza, l'onere probatorio posto in capo all'Ufficio non può comunque considerarsi esaurito con il mero cenno alla supposta fittizietà del fornitore (Cfr. ex multis
Corte di cassazione, sentenza n. 20587 del 31 luglio 2019).
Pertanto, nel caso di specie, la presunta mera cartolarità delle operazioni commerciali discenderebbe unicamente: 1) dall'asserita carenza strutturale e organizzativa del fornitore;
2) in generale, dal già contestato utilizzo indebito di crediti agevolativi per R&S per gli anni di imposta dal 2017 al 2019.
Ebbene, tali elementi non consentono da soli di deporre a favore della declaratoria di inesistenza oggettiva delle operazioni, posto che relativamente ad ognuno di essi è stato possibile confutarne la presunta idoneità ad assurgere quali presunzioni gravi, precise e concordanti.
Del resto quanto ai rapporti con la società Società_2 S.r.l. e sulle prestazioni commissionate già in sede di contraddittorio, la società ricorrente si è fatta parte diligente cercando di superare le difficoltà del per i tre anni interessati, altresì ai rapporti condotti in maniera più che trasparente con il fornitore Società_2.
Circa l'asserzione dell'Ufficio secondo cui “appare alquanto anomalo che più fornitori abbiano fornito sostanzialmente i medesimi servizi”, occorre premettere che tale censura appare priva di qualsiasi pregio.
Al riguardo si rileva che la società ricorrente ha prodotto il contratto stipulato con la società Società_2 in data 23 luglio 2018, a compendio dell'attività principale di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzato ad acquisire capacità competitiva per operare quale leader nel mercato della Data
Monetization. Come chiarito nel Contratto, la Società ha parzialmente affidato la parte di ricerca industriale e sviluppo al fornitore Associazione_1 S.r.l. e, in tale contesto, attese le competenze professionali della Società_2, affidato a quest'ultima l'attività di implementazione degli algoritmi di correlazione nonché degli strumenti di estrazione del dato.
Non è corretta l'affermazione apodittica della fittizietà delle prestazioni richieste a tali soggetti, posto che
è noto che la continua evoluzione del mercato IT, impone efficienza e controllo, prevenzione e reazione tempestiva alle richieste di flessibilità del business. Laddove l'azienda non disponga delle risorse qualificate per far fronte a queste esigenze, c'è la possibilità, in sostanza, di “esternalizzare” i servizi IT affidandosi a partner già navigati.
Tale modalità permette all'azienda di concentrare le proprie risorse sul business e delegare ad altri la gestione “chiavi in mano” dell'infrastruttura informatica e di tutte le attività digitali “non core”.
La scelta operata dalla Società di affidare lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione diversi partner e non soltanto ad uno è di per sé insindacabile, oltre ad essere legittimamente rimessa di diritto alla persona giuridica interessata.
Si soggiunge che la contribuente ha consegnato, già in sede di contraddittorio, all'Ufficio i relativi bonifici a saldo delle prestazioni recate, a testimonianza dei flussi finanziari tra la Ricorrente e il fornitore dell'anno a seguito degli acquisti contestati.
Le operazioni di cui l'Avviso contesta l'esistenza sono regolarmente transitate in contabilità, come dimostrano i pertinenti registri IVA acquisti e partitari esibiti alla DP I di Roma e allegati al ricorso.
Ne deriva che i relativi costi, quindi, oltre che certi, essendo riconducibili all'attività esercitata dalla società
Ricorrente_1, risultano perfettamente inerenti e integralmente detraibili ai fini IVA.
IN RELAZIONE ALL'ECCEPITA “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109, COMMI 1 E
2 DEL D.P.R. N. 917 DEL 1986, DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 24 E DELL'ART. 2575 DEL CODICE
CIVILE”
Circa la presunta natura non innovativa dell'attività di ricerca e sviluppo realizzata dalla società ricorrente,
l'Ufficio si è limitato ad asserire - senza fornire peraltro alcuna prova - che “Al riguardo si evidenzia che l'attività di Ricorrente_1 S.R.L., che la stessa ha erroneamente qualificato come attività di ricerca e sviluppo, risulterebbe rappresentata dalla creazione, sviluppo ed implementazione di una piattaforma digitale (o app) utilizzata soprattutto per la raccolta di donazioni.”.
A tal fine, la DP I Roma non ha effettuato nell'avviso un'analisi delle componenti tecniche mostrate dalla
Società nella documentazione inviata ma si è limitata ad indicare l'esistenza di un algoritmo attualmente funzionante, chiudendo alla possibilità che esistano componenti diverse da poter considerare tanto più che, nel corso delle relazioni presentate di anno in anno ai fini dell'accesso al beneficio, la ricorrente ha mostrato come in realtà il mercato dei Big Data, nel periodo d'interesse, fosse in realtà in corso di sviluppo, con previsioni di crescita che riconducono direttamente all'anno in corso (2024).
In relazione alla corretta imputazione dei costi per R&S relativi alle fatture emesse da Associazione_1 S. r.l. nell'anno 2018, l'Ufficio ha fatto discendere l'errata contabilizzazione dei costi R & S sostenuti nell'anno accertato dalla circostanza per cui la creazione di una piattaforma digitale per raccolta fondi ideata da Ricorrente_1 fosse già sviluppata nel mercato di riferimento;
per cui i benefici marginali dovuti a tale attività di sviluppo sarebbero quantificabili a priori a livello di singola impresa e i relativi costi – in base all'OIC 24 – costituirebbero “oneri immateriali ammortizzabili al momento della loro entrata in funzione e tenuto conto della relativa vita utile”, dato il periodo di implementazione dell'app oltre l'orizzonte temporale del triennio 2017-2018-2019.
Al riguardo va osservato che il software applicativo innovativo è stato prodotto e sviluppato da Ricorrente_1 S.r.l. per utilizzo interno alla compagine ideatrice. Pertanto, in base al Principio contabile OIC 24 i costi possono essere imputati direttamente a Conto economico nel periodo di sostenimento qualificandoli per natura in base alla loro specificità, costituendo componenti negativi di reddito determinati nella misura risultante dall'applicazione del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, essendo evidente che i suddetti costi fossero correlati ai ricavi già nell'esercizio di sostenimento nonché - in modo estensivo - all'intera attività svolta dalla Società ed alla sua struttura organizzativa e produttiva, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità “quantitativa”.
È noto che nell'ordinamento italiano il software, con le sue particolari e diversificate caratteristiche, non presenta un trattamento puntuale ed analitico. Da un punto di vista civilistico, il software rientra chiaramente nell'ambito dell'art. 2575 comma 1 c.c., il quale tratta le opere dell'ingegno di carattere creativo. Dal punto di vista tributario, il trattamento fiscale sarà una conseguenza dell'inquadramento civilistico. Occorre a tal fine distinguere preliminarmente tra software di base e software applicativi.
Per il caso che qui interessa, in base al principio contabile OIC 24, il software applicativo prodotto internamente non tutelato rientra nella sfera dei costi potenzialmente ad utilità pluriennale, che potranno, una volta accertata l'ipotesi di utilità futura, anche essere iscritti nell'Attivo dello Stato patrimoniale in B.I.7
Immobilizzazioni immateriali - Altre. In alternativa, è comunque possibile addebitare direttamente in Conto economico tali costi, nell'anno in cui sono stati sostenuti e qualificandoli per natura in base alla loro specificità.
Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio, la Società ha provveduto ad imputare tali costi nell'esercizio di sostenimento, come previsto in via alternativa dal Principio contabile;
pertanto, ha correttamente provveduto a dedurli ai sensi dell'art. 109 del TUIR.
Vanno inoltre pienamente condivise le argomentazioni poste a fondamento della decisione n. 11014/2025 della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma che qui di seguito si riportano:
“in ordine alla definizione di innovazione della ricerca, l'onere della prova è in capo alla parte resistente che deve nella sua legittima attività accertativa offrire un'analisi fondata almeno su indizi certi, univoci e concordanti da cui far discendere il mancato riconoscimento delle detrazioni compiute da parte ricorrente.
Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta dalla ricorrente, è emerso che la società avesse effettuato investimenti nel proprio know how al fine di conseguire un'opportuna digitalizzazione del proprio core business concernente l'attività di raccolta dati nell'ambito del fund raising;
tale attività per l'ufficio non sono in alcun modo innovativi rispetto al settore nel quale la stessa opera, per la parte invece l'uso dei
Big Data e delle tecniche Machine Learning, nel mondo dei servizi ed in particolare delle ONG sono degli strumenti e delle procedure innovative perché impattano in una più rapida attività di ricerca fondi in un settore particolare. Inoltre, l'Ufficio in tutta la sua difesa richiama esclusivamente, quanto riportato nel
Manuale di Frascati, che però non poteva essere utilizzato per accertare attività ed investimenti realizzati prima della sua conoscenza e per i noti principi del tempus regit actum e del favor rei applicabile anche in materia tributaria, secondo cui la norma non conosciuta e meno favorevole alla parte ricorrente non può e non deve essere applicata. Peraltro, nel caso di specie si chiederebbe l'applicazione di regole non conosciute e né conoscibili all'epoca in cui era stata applicata la detrazione per crediti derivati dagli investimenti per la Ricerca e lo Sviluppo. Difatti, gli investimenti di ricerca e sviluppo trovano nel Manuale di Oslo una descrizione a maglie più ampie in cui non solo le attività e scoperte innovative potevano essere oggetto di investimenti ma anche attività di innovazione applicativa e sociale erano valutate come elementi innovativi e di sviluppo riconosciute come nuove tecnologie. La Corte analizzando e valutando quanto descritto nel ricorso da parte ricorrente relativamente alle sue attività di innovazione e tecnologie, può ritenere soddisfatto il parametro di innovazione posto che quanto sviluppato dalla Società in termini di attività di ricerca applicata non è smentito dall'Ufficio che invero offre esclusivamente una valutazione diversa di non novità ed efficientamento di quanto fatto dalla Ricorrente_1.. La ricorrente per raggiungere il Core business della sua attività di raccolta fondi avviava nel 2017, un'app rivolta alla digitalizzazione nella raccolta fondi, per l'informatizzazione dell'intero sistema. Il progetto prendeva il nome di “Data
Monetization”, e aveva come obiettivi: 1) Inserire – regolarmente o quotidianamente – i dati anagrafici di ciascun sostenitore acquisito per il tramite del metodo “face to face”; 2) trattare con la massima discrezionalità, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, i dati del o dei donatori;
3) gestire i dati raccolti, in forma anonima, e predisporre statistiche volte a facilitare il lavoro dei dialogatori ma anche delle associazioni no profit clienti. Nell'anno seguente, il 2018, la Società ha denominato il progetto “ODD – Open Data Discovery”, e forniva un nuovo modo alle aziende, operanti nei settori del Retail e della Grande Distribuzione, di analizzare gli aspetti principali relativi alle iniziative commerciali, garantendo, contemporaneamente, un miglioramento qualitativo del posizionamento del brand nel territorio. Nel 2019, ultimo anno considerato ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo, la Società ha svolto attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito del progetto denominato “Open
Data Semantic Correlation” (altresì nominato “ODSC), con l'obiettivo di costruire modelli di analisi in grado di stimare una correlazione semantica tra dati di fonti disomogenee, al fine di valorizzare le informazioni ivi contenute per riuscire ad erogare servizi sempre più mirati e performanti. Alla luce delle attività non smentite dall'Ufficio si può affermare che gli investimenti della ricorrente siano state finalizzate ad attività innovative per creare dei servizi efficientati per raggiungere degli obiettivi positivi per i propri clienti e fruitori. Nel Manuale di Oslo viene detto che l'innovazione è un prodotto o un processo nuovo o migliorato o una loro combinazione che differisce in modo significativo dai precedenti prodotti o processi dell'unità e che è stato reso disponibile ai potenziali utenti (prodotto) o messo in uso dall'unità (processo). Orbene, l'attività svolta dalla ricorrente è innovativa e non si può disconoscere un investimento legittimo in ragione di un'alea interpretativa non supportata da elementi tecnico-valutativi dell'Ufficio, collegata al riconoscimento o meno degli investimenti delle imprese che vogliono acquisire competitività tramite la digitalizzazione dei processi produttivi e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi. Nel caso di specie
è indubbio che attività migliorativa e di processi nuovi sono stati applicati e sviluppati dalla ricorrente.
La complessità della materia trattata rende opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Roma 27 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AN TA SI TT IZ