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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5916 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
CASABURI Dott. Geremia PRESIDENTE
STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7277 R.G. degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 13. 5. 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
TRA
società con unico socio e soggetta a direzione e Parte_1
coordinamento di con sede legale in Roma, Viale Regina Parte_1
Margherita, n. 125, (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Malavasi (C.F. Pt_2
), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.F._1
(20122) Milano, Via Barozzi n. 1, giusta procura a rogito del Notaio dott. di Milano del 12 novembre 2020, Rep. n. 190008, Racc. n. Persona_1
20234, atto registrato a Milano 1 il 13 novembre 2020, n. 80362 Serie 1T (all.
A); ai fini delle comunicazioni si indica la seguente PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
r.g. n. 1 partita iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, codice fiscale Controparte_2
, nato a [...], il [...], residente in C.F._2
Capaccio (Sa), alla Via Laura Mare n.16, con sede legale in Capaccio (Sa), cap
84047, alla Via Tiziano Vecellio n. 23, elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via G. Carducci n. 42, presso lo Studio degli Avvocati Luigi Pacileo, C.F.
- e C.F._3 Email_2 [...]
, C.F. - CP_3 C.F._4
entrambi del Foro di Napoli, che la Email_3
rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato costituente parte integrante del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositata nel corso del giudizio di primo grado;
si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi PEC sopra indicati ovvero al seguente numero di fax 081. 22243356
APPELLATO
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo – Appello avverso l'ordinanza ex art.702 bis del Tribunale Ordinario di Roma R.G. n. 32075 /2021, pubblicata in data 11.11.2021
CONCLUSIONI: All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
1)Disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE, come interpretata dalle sentenze della Corte di Giustizia UE del 5.3.2015 nella causa
C-553/13 e del 25.7.2018 nella causa C – 103/17, e dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica e dell'IVA relativa effettuato da alla Parte_1 [...]
condanna ai sensi dell'art. 2033 cod. Controparte_1 Parte_1
r.g. n. 2 civ. alla restituzione alla del complessivo importo di Controparte_1
€ 17.561,54 (€ 15.234,77 per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'addizionale provinciale del periodo gennaio 2010 – dicembre 2011 ed €
2.326,77 per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'IVA relativa all'addizionale provinciale), con gli interessi legali dal 6.5.2021 al saldo, respingendo le maggiori pretese avanzate dalla ricorrente per interessi;
2) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € 145,50 per spese Controparte_1
vive ed € 1.928,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto dell'ordinanza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'appellante ha impugnato l'ordinanza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi dedotti nell'atto di appello – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra
(secondo motivo e terzo motivo) - riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 novembre 2021 (Rep. 21130/2021 R.G. 32075/2021), comunicata dalla cancelleria via pec in data 11 novembre 2021, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con condanna alla restituzione di quanto versato Parte_1
in ottemperanza all'ordinanza impugnata. In via meramente gradata, in accoglimento del sesto motivo di gravame, compensare le spese del primo grado e per l'effetto condannare alla restituzione di quanto Controparte_1
ricevuto a tale titolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 17.561,54 ed il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 355,50.
Si costituiva per rassegnare le seguenti Controparte_1
conclusioni:
r.g. n. 3 Affinché l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, Voglia:
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
[...]
per tutti i motivi ex ante rappresentati e/o per quelli che la Corte Parte_1
riterrà di ragione;
2) nel merito, rigettare il gravame proposto da in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di prime cure;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dello spiegato appello, si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, che di seguito si riportano: “1) accertata e dichiarata la fondatezza della domanda, condannare , al pagamento in favore della a Parte_1 [...]
partita iva , della somma di € Controparte_1 P.IVA_2
17.561,54 oltre IVA ed interessi di mora ex d.lgs 231/2002 dalla ricezione dell'istanza e sino al soddisfo, o della maggiore o minor somma che l'Ill.mo
Giudicante ritenga dovuta, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente pagate – per le causali esposte in narrativa;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre spese forfettarie, iva e c.p.a come per legge con attribuzione a i procuratori costituiti anticipatari.”; 4) condannare Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
In data 04.01.2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. All'udienza cartolare del 13.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato ex art. 342 c. p. c.
L' eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che r.g. n. 4 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie ha comunque prospettato le questioni ed i Pt_1
punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto sei motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art.2033 c.c., l'illogicità della motivazione, ed ha dedotto in ordine al fatto che il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore. L'ordinanza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha affermato che l'addebito al consumatore finale delle somme relative all'addizionale provinciale ed all'IVA costituisce un'indebita rivalsa priva di giustificazione, sostenendo che la natura automatica di tale addebito deriva dalla normativa tributaria, indipendentemente dal contratto di fornitura.
Tale ricostruzione non sarebbe condivisibile, poiché, come già dedotto dal
Tribunale, il consumatore finale non sarebbe soggetto passivo del tributo, e l'importo corrisposto costituirebbe una componente del prezzo della fornitura di energia elettrica, determinata contrattualmente;
il fornitore, in tale contesto, avrebbe agito legittimamente, trasferendo sul consumatore finale, tramite un contratto valido, il costo di una somma effettivamente versata all'Erario.
Ed anche in caso di successiva dichiarazione di illegittimità del r.g. n. 5 presupposto tributario, ciò non comporterebbe automaticamente la restituzione al consumatore finale, in assenza di un rimborso al fornitore e di un vizio del contratto sottostante.
Il rapporto tributario tra fornitore ed Erario, infatti, sarebbe distinto da quello privatistico tra fornitore e cliente, e fino alla soppressione dell'addizionale provinciale (1°gennaio 2012 per le Regioni a statuto ordinario), il tributo sarebbe stato previsto da norme vigenti, che obbligavano i venditori, come al pagamento dell'imposta, riconoscendo loro il diritto di Parte_1
rivalsa nei confronti degli utenti.
L'addizionale avrebbe quindi rappresentato un costo legittimamente addebitato al cliente, secondo modalità previste dalla legge ed accettate contrattualmente.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art.6, c.1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia), e l'omissione di pronuncia.
L'ordinanza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che l'addizionale provinciale sull'energia elettrica, istituita dall'articolo 6 del D.L. n.
511/1988, è incompatibile con l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/
CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, in quanto non rispondente al requisito della “finalità specifica” richiesto per le imposte indirette ulteriori rispetto all'accisa armonizzata.
Tale ricostruzione sarebbe infondata, poiché l'addizionale in questione non costituirebbe un'imposta autonoma, ma un mero incremento dell'accisa esistente, di cui condividerebbe natura, presupposto, base imponibile, soggetti passivi e modalità applicative.
In tale ottica, non sarebbe applicabile il requisito della “finalità specifica”, richiesto dalla Direttiva solo per le imposte indirette autonome;
ed anche ove si volesse considerare l'addizionale come un'imposta distinta, essa soddisferebbe r.g. n. 6 comunque entrambi i requisiti richiesti dalla normativa europea, e cioè, il rispetto delle modalità di determinazione, esigibilità e riscossione proprie delle accise e la destinazione del gettito a finalità pubbliche specifiche, come l'illuminazione pubblica, la formazione professionale, i servizi all'impiego e la gestione dei rifiuti.
La giurisprudenza isolata della Cassazione, richiamata dall'ordinanza, si baserebbe su un'errata qualificazione dell'addizionale quale tributo autonomo, e non terrebbe conto della più consolidata interpretazione secondo cui essa costituirebbe una semplice maggiorazione dell'imposta principale.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e la falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione, la contraddittorietà della decisione, e l'assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia).
L'ordinanza impugnata sarebbe errata per aver violato il principio, ritenuto fondamentale e consolidato, secondo cui le direttive europee non recepite o recepite in modo scorretto possono trovare applicazione diretta solo nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione (c.d. efficacia verticale), ma non nei rapporti tra privati (c.d. inefficacia orizzontale).
Quindi, non si potrebbe giustificare la disapplicazione della normativa nazionale, in particolare quella tributaria, in una causa civile tra soggetti privati, come quella in esame.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che anche in un contenzioso tra privati potesse disapplicarsi una norma interna contrastante con una direttiva UE sulla base del principio di leale collaborazione o del primato del diritto unionale.
Ove si fosse tenuto conto della giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze , e ), si sarebbe dovuto riconoscere che, nei Per_2 Per_3 Per_4
r.g. n. 7 giudizi tra privati, il giudice nazionale non potrebbe disapplicare la legge interna in contrasto con la direttiva, anche se questa è stata interpretata dalla Corte di
Giustizia UE.
Nel caso concreto, trattandosi di un rapporto tra Fornitore e Consumatore, ossia tra soggetti privati, non si sarebbe potuta invocare l'efficacia diretta della direttiva europea, né si sarebbe potuto ritenere che il fornitore fosse obbligato alla restituzione delle somme corrispondenti all'addizionale accisa sull'energia, ancorché tale imposta fosse stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'UE.
La responsabilità per l'eventuale mancato recepimento della direttiva sarebbe dovuta ricadere sullo Stato, e non su un altro soggetto privato, ed il consumatore avrebbe dovuto agire contro lo Stato per ottenere un risarcimento.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
Rispetto all'insussistenza dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
l'appellante ha sostenuto che il pagamento delle addizionali sarebbe stato legittimo perché dovuto in base al contratto di fornitura ed alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2011.
La Corte rileva che tale argomentazione non può essere condivisa qualora, come nel caso di specie, la componente fiscale del corrispettivo risulti fondata su una norma nazionale che è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione.
Il Tribunale ha motivato in modo esauriente in ordine al fatto che l'addizionale, non soddisfacendo i requisiti richiesti dalla Direttiva (in particolare il requisito della finalità specifica), era stata indebitamente addebitata al consumatore.
La motivazione del Tribunale al riguardo è pienamente condivisibile e conforme alla giurisprudenza consolidata in materia, nonché immune rispetto alle censure sollevate.
r.g. n. 8 Infatti, una volta che un tributo non sia dovuto perché ritenuto illegittimo ed il rapporto, come quello di specie, non sia esaurito, il tributo va restituito al soggetto illegittimamente inciso, come confermato dalla sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione dell'11 aprile 2024, C-316/2022.
Rispetto all'applicazione della Direttiva nei rapporti tra privati non sussiste alcuna omissione di pronuncia, avendo il Tribunale esplicitamente affrontato le argomentazioni relative alla natura dell'addizionale, illustrando le ragioni per cui essa rientra nelle imposizioni indirette disciplinate dalla Direttiva e non può essere salvata senza la verifica della “finalità specifica”; al riguardo l'appellante non ha dimostrato che tali passaggi motivazionali siano lacunosi o privi di fondamento.
Quanto alla natura dell'addizionale, anche se non qualificata formalmente come “tributo autonomo”, essa agisce come maggiorazione dell'accisa sull'energia elettrica ed è quindi soggetta alla disciplina dell'art.1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE.
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che l'addizionale rientra tra le “altre imposizioni indirette” cui si applicano i vincoli della direttiva (v. Cass. Civ. n. 27101/2019; Cass.Civ. n. 16142/2020).
La questione centrale del presente giudizio riguarda la questione relativa al fatto che il Tribunale potesse disapplicare, in una controversia tra privati, la normativa nazionale ritenuta incompatibile con la direttiva.
L'appellante ha invocato il principio dell'inefficacia orizzontale delle direttive, secondo cui, le direttive non vincolano direttamente i privati nei rapporti fra loro e non possono essere invocate per ottenere la disapplicazione nei giudizi civili;
al riguardo deve rilevarsi che, pur essendo corretta la distinzione tra efficacia diretta delle direttive (verticale e non orizzontale), ciò non impedisce sempre al giudice nazionale di garantire l'effettività del diritto dell'Unione mediante l'interpretazione conforme o la disapplicazione delle norme interne incompatibili, quando le pronunce della Corte di Giustizia hanno r.g. n. 9 chiarito l'esistenza di vincoli precisi che devono essere rispettati dagli Stati membri.
Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente fatto riferimento a tali pronunce interpretative, che vincolano il diritto interno, ed ha escluso l'applicazione della norma nazionale in contrasto con esse.
Tale operazione ermeneutica non costituisce un'indebita estensione dell'efficacia della direttiva nei rapporti orizzontali, ma deve ritenersi coerente con il principio del primato del diritto dell'UE e con l'obbligo di garantire l'efficacia del suo diritto.
L'appellante, richiamandosi alle pronunce TH (C-122/17) e Per_3
(C-573/17) ha sostenuto la tesi secondo cui sarebbe esclusa ogni disapplicazione nei rapporti tra privati;
al riguardo deve osservarsi che tali decisioni non hanno affermato che la disapplicazione sia impossibile in assoluto, ma hanno ribadito il limite dell'efficacia diretta delle direttive e non l'abolizione del potere del giudice di eliminare gli effetti nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione.
Anche la sentenza della Corte di Giustizia dell'11 aprile 2024 (C-316/22) non ha travolto questo orientamento, ed ha chiarito i limiti dell'effetto sostitutivo della Direttiva rispetto al privato, senza escludere che il giudice nazionale, nelle situazioni in cui una norma nazionale sia manifestamente incompatibile con una direttiva interpretata in modo vincolante, debba non applicarla anche nei rapporti fra privati.
Infine, sul nesso tra disapplicazione nel rapporto verticale ed indebito nel rapporto orizzontale, la Corte europea ha ritenuto che la disapplicazione della norma interna nel rapporto verticale (tra Stato e Fornitore) rendesse inesigibile la componente tributaria nel prezzo, travolgendo il presupposto giuridico del pagamento nel rapporto orizzontale.
In altri termini, se l'imposizione è illegittima ed il Fornitore non poteva versarla, il pagamento del consumatore non ha causa valida e diventa indebito, con conseguente diritto alla restituzione nei confronti del soggetto che ha r.g. n. 10 materialmente percepito la somma.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame devono ritenersi infondato e devono essere respinti.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art.13, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972, ed ha dedotto sulla non debenza dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'Iva.
L'ordinanza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'esercizio del diritto di rivalsa da parte del fornitore, sostenendo che quest'ultimo aveva addebitato impropriamente al consumatore finale l'addizionale provinciale e la relativa IVA, pur avendole effettivamente versate all'Erario.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, si sarebbe dovuto ritenere che, non configurandosi un indebito oggettivo per le somme addebitate in fattura dal fornitore a titolo di addizionale provinciale, non sussisterebbero neppure i presupposti per la restituzione dell'IVA applicata su tali somme. Infatti, ai sensi dell'art.13 del d.p.r. 633/1972, l'IVA andrebbe calcolata sull'intero corrispettivo pattuito, comprensivo di ogni onere o spesa, e quindi non si potrebbe configurare alcuna componente indebita nel corrispettivo contrattuale, né si giustificherebbe il rimborso dell'IVA legittimamente applicata.
Inoltre, si sarebbe dovuto considerare che, essendo la parte attrice un soggetto passivo IVA, ed in quanto tale legittimato alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, non avrebbe potuto sostenere alcun costo effettivo relativo all'IVA, trattandosi di imposta neutrale fino al consumatore finale;
quindi,
l'accoglimento della domanda restitutoria dell'IVA da parte del Tribunale avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento in capo alla parte attrice, che sarebbe stata ristorata di un'imposta già recuperata tramite detrazione.
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che dall'esame degli atti di causa risulta con evidenza che l'importo oggetto di domanda restitutoria da parte di era CP_1
r.g. n. 11 comprensivo anche della quota IVA erroneamente addebitata in rivalsa in relazione all'addizionale provinciale sull'energia elettrica, per il periodo 2010-
2011, nella misura complessiva di € 17.561,54. Ne consegue che l'indicazione separata, operata dal Tribunale, della somma di € 2.326,77 come importo corrispondente all'IVA, non altera nè l'an né il quantum della pretesa restitutoria, che risulta fondata tanto nella sua componente principale
(addizionale) quanto in quella accessoria (IVA).
La Corte di Cassazione (v. Cass. ord. 8652/2020), inoltre, ha chiarito che, in ipotesi di operazioni indebitamente assoggettate ad IVA, il cessionario ha diritto alla restituzione della somma corrisposta in rivalsa, in quanto l'imposta risulta priva di fondamento giuridico, con conseguente inconfigurabilità di un legittimo esercizio della rivalsa da parte del Fornitore e, Parte_1
specularmente, sussistenza del diritto del cliente finale ( ) alla CP_1
ripetizione dell'indebito.
L'eventuale successiva rettifica in sede di dichiarazione IVA da parte dell'acquirente ed i rapporti con l'Amministrazione finanziaria risultano, in tale contesto, estranei al thema decidendum e non costituiscono motivo ostativo al riconoscimento del diritto restitutorio azionato in giudizio.
In ogni caso, parte appellante non ha fornito prova di alcuna preclusione amministrativa o regolamentare che impedirebbe la restituzione dell'IVA indebitamente versata in rivalsa.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quinto motivo l'appellante ha dedotto in ordine alla riduzione del quantum della pretesa creditoria per compatibilità della normativa interna con quella comunitaria fino al 31 marzo 2010, sostenendo che nessuna ripetizione di indebito poteva essere accolta per il periodo anteriore al 1˚aprile 2010, ed ha lamentato l'omissione di pronuncia al riguardo.
L'ordinanza impugnata sarebbe errata nella parte in cui, pur richiamando le r.g. n. 12 difese svolte dal Fornitore, tra cui quella secondo cui nessuna ripetizione di indebito avrebbe potuto essere accolta per il periodo anteriore al 1˚ aprile 2010, avrebbe omesso di motivare sul fatto che, fino a quella data, non si sarebbe configurato alcun contrasto tra l'addizionale provinciale sulle accise e la
Direttiva 2008/118/CE.
Infatti, si sarebbe dovuto considerare che la direttiva in questione era divenuta applicabile solo a partire dal 1˚aprile 2010, come previsto dagli articoli
47 e 48 della medesima, che fissavano, rispettivamente, l'abrogazione della
Direttiva 92/12/CEE ed il termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina.
Pertanto, fino al 31 marzo 2010, sarebbe rimasta pienamente in vigore la
Direttiva 92/12/CEE, e quindi la normativa interna sull'addizionale provinciale si sarebbe dovuta ritenere conforme al diritto comunitario vigente in quel periodo.
Ed anche ove l'ordinanza impugnata venisse confermata il quantum riconosciuto alla controparte dovrebbe essere comunque ridotto, escludendo il diritto al rimborso dell'addizionale e dell'IVA relativa alle fatture dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, in quanto emesse prima della data di efficacia della nuova Direttiva.
Il quinto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, ed in conformità ai principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la Direttiva 2008/118/CE aveva sì previsto un termine di recepimento fissato al 1˚aprile 2010, ma tale termine non aveva determinato una sospensione degli obblighi discendenti dalla normativa unionale, né aveva legittimato l'applicazione di disposizioni nazionali già anteriormente incompatibili con l'ordinamento comunitario. In particolare, l'addizionale provinciale in questione, prevista dall'art.6, comma 2, del D.L. n. 511/1988, è stata pacificamente ritenuta in contrasto con i principi cardine della disciplina unionale in materia di accise già anteriormente all'entrata in vigore della r.g. n. 13 Direttiva 2008/118/CE, ed ancor più dopo l'abrogazione della Direttiva
92/12/CEE. Quindi, la sua applicazione doveva ritenersi illegittima anche per il periodo anteriore al 1˚aprile 2010, e deve essere ribadito il principio per cui la normativa interna, in contrasto con i precetti europei immediatamente applicabili, deve essere disapplicata dal giudice nazionale anche in assenza di un formale recepimento normativo del diritto dell'Unione.
Ne consegue che l'importo versato a titolo di addizionale anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 è stato indebitamente riscosso e deve, pertanto, essere restituito all'utente finale che lo ha corrisposto.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quinto motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il sesto motivo l'appellante ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art.91 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe errato nel condannare alle spese di Parte_1
giudizio, ritenendo applicabile il principio di soccombenza sulla base della pretesa ingiustificata contestazione dell'an debeatur, in contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati;
tuttavia, si sarebbe dovuto considerare che il Fornitore, in base all'art.14 del T.U.A., avrebbe potuto ottenere la ripetizione delle addizionali solo a seguito di una sentenza passata in giudicato che ne avesse accertato l'indebito, su iniziativa dell'utente finale.
In tale contesto, sarebbe stata costretta a difendersi in giudizio Parte_1
per tutelarsi, non potendo riconoscere autonomamente il diritto al rimborso, senza il necessario accertamento giudiziale;
la condanna alle spese, dunque, sarebbe risultata ingiusta, soprattutto alla luce del fatto che il Fornitore avrebbe sostenuto costi processuali che non gli verrebbero rimborsati dall
[...]
che si limiterebbe a restituire le sole addizionali versate Parte_3
all'utente, senza farsi carico delle spese legali sostenute dalla società.
Il sesto motivo è infondato e deve essere respinto.
La condanna alle spese disposta dal Tribunale si fonda correttamente sul r.g. n. 14 principio di soccombenza, essendo stato riconosciuto il diritto dell'utente finale alla restituzione dell'addizionale provinciale e dell'IVA indebitamente versate.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per una compensazione delle spese. Il comportamento processuale di , che ha contestato l'an debeatur pur Parte_1
in presenza di numerosi precedenti contrari, ha aggravato il contenzioso in modo ingiustificato. L'ulteriore proposizione dell'appello, fondato su motivi manifestamente infondati ed in parte già rigettati in sede di merito, ha determinato un ulteriore aggravio economico, e giustifica la condanna alle spese anche del presente giudizio.
Alla stregua di quanto sinora esposto il sesto motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art.702 bis del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma R.G. n. 32075 /2021, pubblicata in data 11.11.2021 così decide:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
r.g. n. 15 B) Condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese processuali del presente grado di giudizio Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 5.809,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 16