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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 404/2024 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Jesi, via Mura Occidentali n. 11 quater, presso lo studio dell'avv. Ernesto Caprari,
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Petracci, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), a mezzo della mandataria P.IVA_1 CP_2 pagina 1 di 9 e per essa elettivamente domiciliata in Controparte_3 Controparte_4
Milano, Via Paolo Andreani n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 357 del 29/3/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, accertate l'ammissibilità e la fondatezza del presente atto di appello, in accoglimento della presente impugnazione, accertati i fatti di causa,
in via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
- riformare la sentenza del Tribunale di Macerata n. 357/2024 sent., emessa il 29.3.2024, pubblicata in pari data, nel procedimento n. 1371/2023 R.G., notificata il 29.3.2024, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 310/2023, del 17.3.2023, emesso nel procedimento n. 535/2023 R.G. del
Tribunale di Macerata, e dichiarare che nulla è dovuto dal signor a favore della società Parte_1
qui appellata, per i motivi esposti nel presente atto ed in quello di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque perché il credito ingiunto, contestato nell'an e nel quantum, è prescritto, non dovuto e comunque infondato in fatto ed in diritto;
inoltre, respingere con qualsiasi statuizione la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto nei confronti del signor e Parte_1
respingere ogni richiesta di condanna, anche in via provvisoria, del medesimo signor a favore Pt_1
della società qui appellata;
infine, accertare e dichiarare che il signor nulla deve alla società Pt_1
pagina 2 di 9 qui appellata per il contratto di fideiussione in ragione di quanto esposto in narrativa e che in ogni caso nulla deve per intervenuta estinzione del debito.
Con condanna di controparte alle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa;
- respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa;
In subordine, nel merito:
- respingere, perché infondato, l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 357/2024,
emessa il 29/03/2024, pubblicata in pari data, nel procedimento n. 1371/2023 R.G.;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha rigettato l'opposizione al DI n. 310/2023
emesso nei confronti (tra gli altri) di , quale fideiussore di (titolare Parte_1 Parte_2
dell'impresa individuale IA ON), ed in favore di per il pagamento (in Controparte_1
solido con la debitrice principale e altra fideiubente) della complessiva somma di € 21.521,17 a titolo di residuo debito del finanziamento n. 654070400/79, concesso in data 26/10/2007 da Controparte_5
[...]
pagina 3 di 9 In particolare, il Tribunale:
ha rigettato l'eccezione di improcedibilità per il mancato espletamento della procedura di mediazione,
non dovendo la stessa celebrarsi prima del deposito del ricorso per DI e perché nel caso di specie non vi è stata alcuna delle pronunce indicate dall'art 5 bis del d.lgs. n. 28/2010 in quanto “il giudizio è
giunto alla decisione senza alcun intervento sull'impugnato decreto ingiuntivo, reso peraltro senza
clausola di immediata esecutività”;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione di recupero, risultando documentalmente provata l'interruzione del relativo termine ex art. 1310 c.c. con “raccomandata a/r del 6.8.15 alla debitrice
principale (restituita per compiuta giacenza al 11.9.15)”;
ha rigettato l'eccezione nullità del contratto di fideiussione, in quanto contenente le clausole ABI
violative della libertà di concorrenza “censurate da ultimo da Cass. ss.uu. 41994/21”, rilevando da, un lato, che al più si sarebbe trattato di una ipotesi di nullità parziale e, dall'altro, che nella specie non era possibile fare applicazione dei principi di diritto affermati dalla predetta sentenza in quanto nella specie il contratto doveva essere qualificato come fideiussione specifica e non omnibus;
ha rigettato l'eccezione di inesistenza del credito, risultando depositati “in atti tanto il contratto di
finanziamento quanto gli estratti conto dai quali rilevare, con valuta del 26.10.07, l'accredito della
somma. L'onere della prova del versamento di somme in adempimento dell'onere restitutorio
eventualmente non contabilizzate dal creditore, resta in capo al debitore medesimo che nella specie
non ha neppure dedotto essere intervenuti versamenti a deconto in misura maggiore di quelli indicati
dal creditore garantito”;
ha rigettato l'eccezione di intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi degli artt. 1957 e 1955 c.c.,
rilevando che il contratto contiene espressa deroga ritualmente sottoscritta anche ai sensi dell'art. 1341
c.c.;
ha infine rilevato l'assoluta genericità delle ulteriori doglianze, con conseguente “nullità attesa la
impossibilità di ancorare al caso concreto i principi espressi”; pagina 4 di 9 ha pertanto posto a carico dell'appellante le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza che Parte_1
ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione;
3) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust;
4) omessa motivazione in ordine alla eccepita liberazione dalla prestata garanzia ai sensi dell'art. 1955 c.c.; 5) erroneità della dichiarata genericità della violazione dei doveri di correttezza e buona fede;
6) erroneità del capo di sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite quale conseguenza della fondatezza della proposta opposizione. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per Controparte_1
violazione dell'art. 348 bis c.p.c..
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole
probabilità” di accoglimento dell'appello.
Nel merito non meritevole di accoglimento è il primo motivo di impugnazione con il quale si reitera l'eccezione di improcedibilità del giudizio per il mancato svolgimento della mediazione obbligatoria.
A riguardo questa Corte ritiene di dover fare applicazione del principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 31209 del 21/10/2022 (confermato dalla successiva ord.
n. 26821 del 16/10/2024) "In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di pagina 5 di 9 fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5,
comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come
condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla
disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla
contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza
comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico”.
Meritevole di accoglimento è il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione dell'azione di recupero.
In punto di fatto occorre innanzitutto rilevare che dalla missiva di messa in mora datata 3/8/2015 (cfr.
doc. 12 nel fascicolo dell'appellata) risulta che il finanziamento azionato in via monitoria è stato
“chiuso” per inadempimento della mutuataria in data 19.12.2012. Nella predetta raccomandata si legge infatti “Sussiste inoltre il finanziamento n. 654070400 … per originari euro 25.000,00 con residuo
debito complessivo di Euro 21.521,17 per rate insolute alla data di chiusura del 19/11/12 e spese per
oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo”. La risoluzione è
evidentemente avvenuta in applicazione dell'art. 2 delle condizioni di contratto, a norma del quale il mancato pagamento anche di una delle rate mensili comporta “la risoluzione di diritto del contratto ai
sensi dell'art. 1456 c.c. e il conseguenti diritto … di esigere l'immediata restituzione di tutto quanto
dovutovi per capitale, interessi, spese anche giudiziali ed accessori”.
Il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione deve pertanto essere individuato nella data di risoluzione del contratto del 19/12/2012, in quanto “Condizione necessaria e sufficiente perché la
prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio”
(cfr. per tutte Cass. sent. n. 8640 del 07/05/2020).
Ad analoghe conclusioni si giunge in ogni caso sotto diverso profilo.
Il contratto di finanziamento di cui si discute (cfr. doc. 9 nel fascicolo monitorio) prevede che il rimborso dello stesso avverrà mediante il pagamento “di 60 rate aventi cadenza mesile, di cui la prima pagina 6 di 9 avrà scadenza il 10/12/2007 e l'ultima il 10/11/2012”. Orbene, poiché costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. 17798 del 30/08/2011; ord.
n. 4232 del 10/02/2023), quello per cui nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo. In applicazione del richiamato principio il dies a quo deve essere fissato nel 10/11/2012.
A fronte delle conclusioni raggiunte e della circostanza che il ricorso per DI è stato depositato nel febbraio 2023, l'appellata società cessionaria non ha provato di avere interrotto il termine decennale di prescrizione.
A tal fine nessun effetto interruttivo può essere riconosciuto all'atto di costituzione in mora del
3/8/2015 prodotto dalla società cessionaria sub doc. 12 in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado. La raccomandata, tornata al mittente per compiuta giacenza, risulta infatti inviata alla debitrice principale presso la sede legale dell'impresa da ella esercitata in Civitanova Marche, via Luigi
Einaudi 256, allorché l'impresa risultava già da tempo cancellata dal registro delle imprese. Dalla
visura camerale prodotta dall'appellante in allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. sub doc. 3 emerge infatti che l'impresa individuale IA ON di risultava cancellata dal Parte_2
16/4/2009.
Nessuna efficacia interruttiva può riconoscersi parimenti alle lettere di diffida ad adempiere e di costituzione in mora prodotte dalla società cessionaria sub doc. 12 del ricorso monitorio e in particolare quella diretta alla fideiubente (come dedotto da parte appellata), non essendovi Controparte_6
neanche prova della loro spedizione, prima ancora che del loro ricevimento.
Le conclusioni raggiunte non possono essere superate facendo applicazione del principio di non contestazione invocato da avendo l'appellato pervicacemente contestato Controparte_1
l'efficacia dei documenti de quibus. A pag. 3 dell'opposizione a DI si legge infatti “… il qui attore pagina 7 di 9 opponente mai ha ricevuto la comunicazione del Monte dei Paschi di Siena datata 3.8.2015 ed inoltre
tale comunicazione, come le lettere di pari data asseritamente inviate alla signora ed a Pt_2
, è stata allegata, come le altre, al fascicolo del monitorio senza Controparte_7 Parte_2
timbri di spedizione e avvisi di ricevimento, talché non sono utili ai fini della costituzione in mora del
debitore principale e dei garanti e della interruzione della prescrizione dei diritti che ci occupano (v.
all. 12 al ricorso)”; nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. a fronte della affermazione di parte opposta,
che il termine era stato validamente interrotto nei confronti della debitrice principale nel 2015 con la raccomandata di cui sopra, l'appellante ha ribadito “riguardo all'eccezione di prescrizione del diritto di
credito azionato, si rileva che le argomentazioni e le allegazioni sul punto in comparsa di costituzione
e risposta non sono utili a dimostrare il superamento della stessa, ivi espressamente inclusa la missiva
del 11.9.2015, con riserva di meglio dedurre e allegare nei termini di rito” e con la seconda memoria istruttoria ha ulteriormente insistito, affermando “la missiva del 11.9.2015 allegata da controparte (v.
all. 12 di parte convenuta opposta) non è idonea ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione.
Di tale diffida, dell'agosto/settembre 2015, controparte ha allegato solo l'avviso di ricevimento
relativo alla spedizione presso la sede della ditta debitrice a Civitanova Marche, quando tale sede era
chiusa, per cessazione dell'attività, già dall'aprile 2009, come risulta dalla visura camerale storica
della medesima ditta debitrice che si allega (ALL. 03). Sennonché, oltre a risultare dal registro delle
imprese, risulta documentalmente che tale circostanza fosse nota a infatti, delle Controparte_1
precedenti diffide, del 2011, la qui convenuta opposta ha allegato solo gli avvisi di ricevimento presso
gli indirizzi delle persone fisiche a Potenza Picena e non quello presso la sede della ditta debitrice a
Civitanova Marche (v. all. 11 di controparte)”.
Le considerazioni svolte portano ad affermare l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero con conseguente revoca del DI opposto e rigetto della domanda azionata in via monitoria.
Ogni altra questione rimane assorbita.
pagina 8 di 9 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore, nonché distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 357 del 29/3/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata revoca il DI n. 310/2023 del
16-17.3.2023 emesso dal Tribunale di Macerata nei confronti di ed in favore di Parte_1 [...]
e rigetta la domanda azionata in via monitoria da tale ultima società contro lo Controparte_1 Pt_1
condanna la società appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate nella misura di € 5.118,50, di cui € 118,00 per esborsi, per il primo grado e di € 4.355,50, di cui € 355,50 per esborsi, per il secondo, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/9/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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