Art. 3.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' altresi' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici, oltre che nelle localita' ed impianti di cui all' articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215 , anche nei nuclei abitati, aventi una popolazione di almeno 50 unita' distribuita in un perimetro il cui diametro non superi i metri 500 e distanti oltre due chilometri su strada carrozzabile o un chilometro su strada mulattiera dal piu' vicino posto telefonico pubblico.
La realizzazione dei collegamenti di cui al precedente comma avverra', dietro domanda presentata dai comuni interessati, entro il periodo di validita' della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti autorizzati dal precedente articolo 1.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' altresi' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici, oltre che nelle localita' ed impianti di cui all' articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215 , anche nei nuclei abitati, aventi una popolazione di almeno 50 unita' distribuita in un perimetro il cui diametro non superi i metri 500 e distanti oltre due chilometri su strada carrozzabile o un chilometro su strada mulattiera dal piu' vicino posto telefonico pubblico.
La realizzazione dei collegamenti di cui al precedente comma avverra', dietro domanda presentata dai comuni interessati, entro il periodo di validita' della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti autorizzati dal precedente articolo 1.