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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 432 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in RA presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Davide Amadori, che li rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Triei Controparte_1 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Murru, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._4 CP_3
), (c.f. , C.F._5 CP_4 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._7 Parte_4
), (c.f. ), C.F._8 Parte_5 C.F._9 Pt_6
, (c.f.
[...] Parte_7 Parte_8
), (c.f. ), C.F._10 Parte_9 C.F._11
(c.f. , (c.f. Parte_10 C.F._12 Controparte_5
), (c.f. ), C.F._13 Parte_11 C.F._14
(c.f. , (c.f. Parte_12 C.F._15 Controparte_6
), (c.f. ), C.F._16 Parte_10 C.F._17 CP_7 (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._18 Parte_13
), (c.f. ), C.F._19 Parte_14 C.F._20
(c.f. ), (c.f. Parte_15 C.F._21 Parte_16
), (c.f. ), C.F._22 Parte_17 C.F._23 Pt_18
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._24 Parte_19
), (c.f. ), C.F._25 Parte_16 C.F._26
(c.f. ), (c.f. Parte_13 C.F._27 Parte_20
), (c.f. ), C.F._28 Parte_21 C.F._29 Pt_13
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._30 Parte_22
), (c.f. ), C.F._31 Parte_23 C.F._32
(c.f. , (c.f. Parte_24 C.F._33 Parte_25
, (c.f. ), C.F._34 Parte_26 C.F._35
(c.f. ), (c.f. Parte_27 C.F._36 Pt_25 Pt_2
), (c.f. ), C.F._37 CP_8 C.F._38
(c.f. , (c.f. CP_9 C.F._39 Parte_8
, fu , fu C.F._40 Controparte_10 CP_7 CP_11
, fu , fu , CP_7 CP_12 CP_7 CP_13 Per_1 CP_14
,
[...] Controparte_15 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note conclusive autorizzate):
“1. Dichiarare che ha usucapito gli immobili siti in Baunei Parte_2 nella località Osulai distinti al N.C.E.U. del ridetto Comune censuario al Foglio
82 Particelle 317 Sub. 1, edificato sul mappale distinto al NCT al Foglio 82, particella 317, ed al N.C.T. del Comune di Baunei Foglio 82, Particelle 575;
2. Dichiarare che ha usucapito gli immobili siti in Baunei nella Parte_1 località Osulai distinti al N.C.E.U. del Comune di Baunei al Foglio 82
Particelle 317 Sub. 2 e 318, edificati sui mappali distinti al NCT al Foglio 82, particelle 317 e 318, nonché al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 82
Particelle 316;
3. Che, pertanto, gli attori sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
4. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
5. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione - anche alla luce dei fatti meglio esplicati nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. - con compensazione spese di lite stante
l'adesione alla domanda attorea e la conseguente assenza di qualsivoglia contestazione in merito”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_2 Parte_1 accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Baunei in località Osulai, in particolare degli Parte_2 immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 82, particella 317 sub 1 e al Catasto Terreni al foglio 82, particella 575, e Pt_1 degli immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 82, particella 317
[...] sub 2 e particella 318 ed al Catasto Terreni al foglio 82, particella 316.
Gli attori hanno dedotto che ha posseduto i suddetti immobili in Controparte_1 modo pubblico, pacifico e continuato dagli inizi dell'anno 2000 e sino al
5.01.2023 e che la stessa ha utilizzato il fabbricato individuato con la particella
517, sub 1, come abitazione di residenza provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria ed il terreno di cui alla particella 575, coltivandolo e mettendo a dimora delle piante e l'orto e provvedendo alla sua manutenzione, eliminando le erbacce, delimitandolo con una recinzione e destinandone una porzione a pascolo di caprini e all'allevamento di piccoli animali da cortile (oche, galline e conigli).
Inoltre, gli stessi hanno dedotto che ha utilizzato i fabbricati Controparte_1 individuati con le particelle 517 sub 2 e 318 come deposito per materiali ed attrezzi agricoli e da lavoro e per conservare i frutti delle colture, nonché provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, anche con l'aiuto di terze persone. La stessa ha provveduto a recintare, su tutto il perimetro, il terreno di cui alla particella 316, inoltre, vi ha coltivato l'orto e piantumato alberi da frutto, nonché provveduto periodicamente allo sfalcio delle erbacce.
Gli attori hanno dedotto di essere subentrati nel possesso esercitato da CP_1
sui suddetti immobili in forza di scrittura privata di compravendita del
[...]
5.01.2023 e di averli utilizzati per le stesse finalità e svolgendovi le stesse attività della loro dante causa, ad eccezione del fabbricato di cui alla particella 517, sub
1, che ha assunto di avere utilizzato come dimora di campagna. Parte_2
Si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta alla domanda Controparte_1 attorea, ma ha confermato il possesso dalla stessa esercitato sugli immobili oggetto di causa fino all'anno 2023, quando ne ha disposto in favore dei nipoti, odierni attori, con scrittura privata del 5 gennaio. La convenuta ha specificato di continuare a dimorare in una parte dell'immobile trasferito a ma Parte_1 senza l'animus possidendi, bensì riconoscendo la piena titolarità del diritto di proprietà sull'immobile in capo a quest'ultimo. Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di parte attrice.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
La prova orale espletata ha confermato il possesso per un periodo di oltre vent'anni in capo agli attori e, prima di loro, alla loro dante causa.
E, infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto di causa, che gli stessi hanno riconosciuto nell'aerofotogrammetria, nelle fotografie e nell'estratto di mappa mostrati loro in udienza (dichiarazioni dei testi Tes_1
, rese all'udienza del 5.03.2025, e , rese all'udienza del
[...] Testimone_2
7.05.2025).
I testi hanno riferito che, dall'anno Duemila, ha utilizzato in via Controparte_1 esclusiva come casa di abitazione un fabbricato sito in località “Osulai” nel
Comune di Baunei ed articolato su due livelli, seminterrato e piano terra, nonché un corpo di fabbrica composto dal solo piano terra e costituito da due stanze, un bagno, un forno a legna, con di fianco una legnaia coperta e separato da un piazzale.
I testi hanno specificato che il piano seminterrato è composto da una cucina rustica, una dispensa, un bagno e, all'esterno, da un altro bagno, due stanze adibite a cantina per la stagionatura dei formaggi e dei prosciutti.
Essi hanno riferito che, all'inizio degli anni Duemila, aveva Controparte_1 incaricato i fratelli e , muratori di professione, di Parte_19 Pt_18 ristrutturare il fabbricato, i quali avevano realizzato il primo piano, in precedenza adibito a fienile – poi spostato in un'altra costruzione di fianco alla porcilaia - e che la stessa aveva adibito a sua abitazione, per avere visto personalmente i lavori. La teste ha detto di avere visto i lavori realizzati dall'attrice Testimone_1 intorno al 2010/2011, e, in particolare, le camere e i bagni, la pavimentazione e gli infissi.
Inoltre, i testi hanno riferito che, intorno agli anni 2009/2010, ha Controparte_1 fatto completare il fabbricato con l'apposizione delle tegole e delle grondaie, nonché intonacato e tinteggiato le pareti esterne della casa di colore giallo, con cornici bianche intorno agli infissi. I testi hanno riferito, altresì, che ha fatto ristrutturare i bagni, Controparte_1 collocando la lavatrice al primo piano, ha fatto predisporre l'impianto AU e realizzare un altro bagno nel piano seminterrato, aggiungendo una doccia, nonché fatto sistemare una caldaia in sostituzione degli scaldabagni. Inoltre, la stessa ha fatto sostituire l'impianto elettrico solo in una parte della casa, in particolare, nella cucina rustica (teste ) e, negli anni Duemila, la stessa ha fatto Testimone_1 piastrellare il piazzale, dotato di illuminazione, per mangiare all'esterno con la sua famiglia (teste ). Testimone_2
Fino al 2023, utilizzava il piano seminterrato per la stagionatura Controparte_1 dei formaggi e dei prosciutti, vi depositava vino ed olio e vari attrezzi agricoli. Il locale separato veniva utilizzato per la lavorazione del latte e la preparazione dei formaggi, per la macellazione degli animali, per utilizzare il forno per il pane e, nella parte sottostante, era presente il pollaio, dove la teneva anche CP_1 conigli, anatre e tacchini.
La teste ha riferito che, aveva ammobiliato il Testimone_2 Controparte_1 piano terra dove si era trasferita ad abitare fino al 2023, e che, invece, adesso essa occupa una parte del piano seminterrato, dove si trovano la cucina rustica e una camera da letto, ricavata dalla dispensa, e un bagno esterno.
Inoltre, i testi hanno riferito che, la stessa si è occupata della manutenzione del fabbricato, in particolare, incaricando l'imbianchino AN EG di RA di tinteggiare le pareti interne del piano terra (anno 2022) e facendo riparare la caldaia dell'abitazione dall'AU . Persona_2
I testi hanno riferito che utilizzava anche un terreno adiacente ai Controparte_1 suddetti fabbricati, dell'estensione di circa 2000 mq (teste ), dove Testimone_2 sono presenti anche mandorli, ulivi e agrumi, che la stessa curava anche con l'aiuto dei fratelli e , quest'ultimo dotato anche di mezzi agricoli. Pt_18 Pt_19
La stessa coltivava detto terreno ad erbaio, vi metteva a dimora l'orto stagionale
(piselli, fave, fagioli, patate, ecc.) e ne raccoglieva i frutti, anche con l'aiuto di terze persone, tra cui, la stessa teste , come dalla stessa dichiarato. Testimone_2
Sul terreno venivano svolte varie attività, quali lo sfalcio dell'erba, l'aratura, la semina di cereali ed il pascolo di capre nei periodi di riposo dalle colture, che erano eseguite sia personalmente da (messa a dimora delle piante Controparte_1
e lavori agricoli connessi) che con l'aiuto dei suoi fratelli (aratura, conduzione al pascolo del bestiame). I testi hanno riferito che il compendio immobiliare in questione è interamente recintato con rete metallica e paletti in ferro, con un cancello in ferro scorrevole, che si chiude con catena e lucchetto, per avere visto aprire e Controparte_1 chiudere con le chiavi. Gli stessi hanno specificato di avere sempre visto la recinzione, ma di non avere assistito ai lavori per la sua installazione.
I testi hanno riferito che è sempre stata molto attiva, ma che, dopo Controparte_1 la sua caduta (anno 2018), la stessa ha chiesto ai nipoti e Parte_2
odierni attori, di occuparsi della gestione delle varie attività descritte in Pt_1 relazione agli immobili oggetto di causa.
Essi hanno precisato che, dal 2023 e fino al oggi, si occupa Parte_2 della gestione del piano terra del fabbricato, nel quale dimora nei periodi di permanenza in Sardegna, durante le vacanze estive e natalizie.
I testi hanno riferito che, negli ultimi anni, ha fatto sistemare la Parte_2 ringhiera delle scale esterne di accesso al fabbricato e tre condizionatori, ha fatto ripulire la stufa a legna, che in precedenza aveva sistemato la zia, nonché incaricato un operaio di eseguire dei ritocchi di tinteggiatura delle pareti, e ha fatto ricontrollare l'impianto AU, al fine di collocare una lavastoviglie.
La teste ha riferito, per quanto a sua conoscenza, che Testimone_2 CP_1
è ospite del nipote il quale, dal 2023 e sino al oggi, utilizza in via
[...] Pt_1 esclusiva il piano seminterrato, dove soggiorna sia in estate che in altri periodi dell'anno, da quando ha ottenuto la pensione, e di fronte al quale lo stesso ha ricavato un corpo di fabbrica separato per la zia, costituito da una cucina e due stanze.
Circostanza, quest'ultima, che è stata confermata anche dalla stessa CP_1
in sede di costituzione in giudizio, precisando che i lavori di
[...] riorganizzazione degli spazi interni del piano seminterrato sono stati eseguiti da in quanto imprenditore edile, anche al fine di garantirle Parte_1 un'abitazione confacente alle proprie esigenze di vita, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della scrittura privata del 2023.
I testi hanno riferito che, nel mese di luglio 2024, ha fatto Parte_1 sostituire gli infissi della cucina con altri in alluminio, per averlo visto personalmente (teste , nonché tinteggiato le pareti interne Testimone_1 dell'immobile, per avere visto all'esterno dei barattoli di tinta (teste
[...]
. Tes_2 Inoltre, dalle testimonianze è emerso che, dal 2023 e sino ad oggi, gli attori si occupano della cura del terreno adiacente all'immobile, in particolare, Pt_2 del terreno posto a sud ed individuato con la particella 575, e Nicolas di quello posto a nord ed individuato con la particella 316.
I testi hanno riferito, per averlo appreso da , che gli attori hanno Controparte_1 incaricato di eseguire la pulizia e l'aratura dei rispettivi terreni, Persona_3 che lo stesso esegue con mezzi agricoli, e che il fratello della continua, CP_1 ancora oggi, a condurre saltuariamente al pascolo le sue capre in detti terreni
(teste ). La teste ha riferito, altresì, che gli attori Testimone_1 Testimone_2 incaricano anche suo marito, , di potare le piante di mandorlo, di Persona_4 ulivo e di agrumi ivi presenti. Inoltre, la stessa ha riferito di avere appreso direttamente dagli attori che, su loro indicazione, consegna a Persona_3
, fratello di , l'erba falciata dal loro terreno e che lo stesso Parte_18 CP_1 utilizza per le sue capre.
Infine, i testi hanno riferito che, le persone che gli stessi hanno visto accedere al terreno erano state autorizzate da , fino al 2023, e, da tale data, da Controparte_1
e precisando, per quanto a loro conoscenza, che Parte_2 Pt_1 nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte dei suddetti e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale rispettivamente considerato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte di , prima, e da Controparte_1 parte degli attori, poi, in ragione della loro personale conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di frequentazione con gli stessi, in quanto legati da rapporti di parentela (sia che hanno riferito di essere cugine Testimone_1 Testimone_2 della madre degli attori, , e che tra le rispettive famiglie vi è un Parte_17 rapporto di frequentazione. ha riferito di conoscere anche Testimone_1 CP_1
, con la quale vi è ugualmente un rapporto dii frequentazione, in quanto
[...] suo marito aveva una casa vicina a quella della . Inoltre, la stessa teste ha CP_1 riferito di aiutare quest'ultima nei lavori domestici dal 2015/2016).
Per quanto sopra, e hanno rappresentato e Parte_2 Parte_1 provato di essere divenuti proprietari degli immobili meglio sopra specificati, per averli posseduti dall'anno 2023 fino all'attualità, per essere subentrati nel possesso sugli stessi esercitati da dall'anno Duemila, producendo Controparte_1 una scrittura privata compravendita datata 5.01.2023 (doc. 6 atto di citazione), con la quale la stessa disponeva dei suddetti beni in loro favore. Tale ultimo documento deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso della dante causa di cui sopra.
A sostegno della domanda, gli attori hanno prodotto la documentazione attestante la presentazione, da parte di , della denuncia di inizio attività Controparte_1 relativa allo svolgimento di intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto di causa ed il conferimento della delega al tecnico incaricato per procedere all'aggiornamento catastale del medesimo, nonché il pagamento, da parte della stessa, dei tributi (TARI, TARES) e dell'utenza telefonica e l'acquisto di gasolio agricolo (doc. 2, seconda memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che e hanno acquistato la Parte_2 Parte_1 proprietà dei fabbricati e degli annessi terreni siti in Baunei in località Osulada per usucapione, in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il loro possesso a quello della loro dante causa . Controparte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che si è costituita in giudizio senza opporsi Controparte_1 all'accoglimento della domanda proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, anche in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. Parte_2
) proprietario degli immobili distinti al Catasto C.F._2
Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 82, particella 317 sub 1
(Categoria A/2) ed al Catasto Terreni al foglio 82, particella 575
(seminativo), e (c.f. ) proprietario Parte_1 C.F._1 degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 82, particella 317 sub 2 (Categoria D/10) e particella 318 (Categoria
D/10) ed al Catasto Terreni al foglio 82, particella 316 (porzione AA seminativo 2, porzione AB pascolo 1);
2) spese compensate riguardo a;
Controparte_1
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei 17.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 432 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in RA presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Davide Amadori, che li rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Triei Controparte_1 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Murru, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._4 CP_3
), (c.f. , C.F._5 CP_4 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._7 Parte_4
), (c.f. ), C.F._8 Parte_5 C.F._9 Pt_6
, (c.f.
[...] Parte_7 Parte_8
), (c.f. ), C.F._10 Parte_9 C.F._11
(c.f. , (c.f. Parte_10 C.F._12 Controparte_5
), (c.f. ), C.F._13 Parte_11 C.F._14
(c.f. , (c.f. Parte_12 C.F._15 Controparte_6
), (c.f. ), C.F._16 Parte_10 C.F._17 CP_7 (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._18 Parte_13
), (c.f. ), C.F._19 Parte_14 C.F._20
(c.f. ), (c.f. Parte_15 C.F._21 Parte_16
), (c.f. ), C.F._22 Parte_17 C.F._23 Pt_18
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._24 Parte_19
), (c.f. ), C.F._25 Parte_16 C.F._26
(c.f. ), (c.f. Parte_13 C.F._27 Parte_20
), (c.f. ), C.F._28 Parte_21 C.F._29 Pt_13
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._30 Parte_22
), (c.f. ), C.F._31 Parte_23 C.F._32
(c.f. , (c.f. Parte_24 C.F._33 Parte_25
, (c.f. ), C.F._34 Parte_26 C.F._35
(c.f. ), (c.f. Parte_27 C.F._36 Pt_25 Pt_2
), (c.f. ), C.F._37 CP_8 C.F._38
(c.f. , (c.f. CP_9 C.F._39 Parte_8
, fu , fu C.F._40 Controparte_10 CP_7 CP_11
, fu , fu , CP_7 CP_12 CP_7 CP_13 Per_1 CP_14
,
[...] Controparte_15 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note conclusive autorizzate):
“1. Dichiarare che ha usucapito gli immobili siti in Baunei Parte_2 nella località Osulai distinti al N.C.E.U. del ridetto Comune censuario al Foglio
82 Particelle 317 Sub. 1, edificato sul mappale distinto al NCT al Foglio 82, particella 317, ed al N.C.T. del Comune di Baunei Foglio 82, Particelle 575;
2. Dichiarare che ha usucapito gli immobili siti in Baunei nella Parte_1 località Osulai distinti al N.C.E.U. del Comune di Baunei al Foglio 82
Particelle 317 Sub. 2 e 318, edificati sui mappali distinti al NCT al Foglio 82, particelle 317 e 318, nonché al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 82
Particelle 316;
3. Che, pertanto, gli attori sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
4. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
5. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione - anche alla luce dei fatti meglio esplicati nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. - con compensazione spese di lite stante
l'adesione alla domanda attorea e la conseguente assenza di qualsivoglia contestazione in merito”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_2 Parte_1 accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Baunei in località Osulai, in particolare degli Parte_2 immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 82, particella 317 sub 1 e al Catasto Terreni al foglio 82, particella 575, e Pt_1 degli immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 82, particella 317
[...] sub 2 e particella 318 ed al Catasto Terreni al foglio 82, particella 316.
Gli attori hanno dedotto che ha posseduto i suddetti immobili in Controparte_1 modo pubblico, pacifico e continuato dagli inizi dell'anno 2000 e sino al
5.01.2023 e che la stessa ha utilizzato il fabbricato individuato con la particella
517, sub 1, come abitazione di residenza provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria ed il terreno di cui alla particella 575, coltivandolo e mettendo a dimora delle piante e l'orto e provvedendo alla sua manutenzione, eliminando le erbacce, delimitandolo con una recinzione e destinandone una porzione a pascolo di caprini e all'allevamento di piccoli animali da cortile (oche, galline e conigli).
Inoltre, gli stessi hanno dedotto che ha utilizzato i fabbricati Controparte_1 individuati con le particelle 517 sub 2 e 318 come deposito per materiali ed attrezzi agricoli e da lavoro e per conservare i frutti delle colture, nonché provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, anche con l'aiuto di terze persone. La stessa ha provveduto a recintare, su tutto il perimetro, il terreno di cui alla particella 316, inoltre, vi ha coltivato l'orto e piantumato alberi da frutto, nonché provveduto periodicamente allo sfalcio delle erbacce.
Gli attori hanno dedotto di essere subentrati nel possesso esercitato da CP_1
sui suddetti immobili in forza di scrittura privata di compravendita del
[...]
5.01.2023 e di averli utilizzati per le stesse finalità e svolgendovi le stesse attività della loro dante causa, ad eccezione del fabbricato di cui alla particella 517, sub
1, che ha assunto di avere utilizzato come dimora di campagna. Parte_2
Si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta alla domanda Controparte_1 attorea, ma ha confermato il possesso dalla stessa esercitato sugli immobili oggetto di causa fino all'anno 2023, quando ne ha disposto in favore dei nipoti, odierni attori, con scrittura privata del 5 gennaio. La convenuta ha specificato di continuare a dimorare in una parte dell'immobile trasferito a ma Parte_1 senza l'animus possidendi, bensì riconoscendo la piena titolarità del diritto di proprietà sull'immobile in capo a quest'ultimo. Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di parte attrice.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
La prova orale espletata ha confermato il possesso per un periodo di oltre vent'anni in capo agli attori e, prima di loro, alla loro dante causa.
E, infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto di causa, che gli stessi hanno riconosciuto nell'aerofotogrammetria, nelle fotografie e nell'estratto di mappa mostrati loro in udienza (dichiarazioni dei testi Tes_1
, rese all'udienza del 5.03.2025, e , rese all'udienza del
[...] Testimone_2
7.05.2025).
I testi hanno riferito che, dall'anno Duemila, ha utilizzato in via Controparte_1 esclusiva come casa di abitazione un fabbricato sito in località “Osulai” nel
Comune di Baunei ed articolato su due livelli, seminterrato e piano terra, nonché un corpo di fabbrica composto dal solo piano terra e costituito da due stanze, un bagno, un forno a legna, con di fianco una legnaia coperta e separato da un piazzale.
I testi hanno specificato che il piano seminterrato è composto da una cucina rustica, una dispensa, un bagno e, all'esterno, da un altro bagno, due stanze adibite a cantina per la stagionatura dei formaggi e dei prosciutti.
Essi hanno riferito che, all'inizio degli anni Duemila, aveva Controparte_1 incaricato i fratelli e , muratori di professione, di Parte_19 Pt_18 ristrutturare il fabbricato, i quali avevano realizzato il primo piano, in precedenza adibito a fienile – poi spostato in un'altra costruzione di fianco alla porcilaia - e che la stessa aveva adibito a sua abitazione, per avere visto personalmente i lavori. La teste ha detto di avere visto i lavori realizzati dall'attrice Testimone_1 intorno al 2010/2011, e, in particolare, le camere e i bagni, la pavimentazione e gli infissi.
Inoltre, i testi hanno riferito che, intorno agli anni 2009/2010, ha Controparte_1 fatto completare il fabbricato con l'apposizione delle tegole e delle grondaie, nonché intonacato e tinteggiato le pareti esterne della casa di colore giallo, con cornici bianche intorno agli infissi. I testi hanno riferito, altresì, che ha fatto ristrutturare i bagni, Controparte_1 collocando la lavatrice al primo piano, ha fatto predisporre l'impianto AU e realizzare un altro bagno nel piano seminterrato, aggiungendo una doccia, nonché fatto sistemare una caldaia in sostituzione degli scaldabagni. Inoltre, la stessa ha fatto sostituire l'impianto elettrico solo in una parte della casa, in particolare, nella cucina rustica (teste ) e, negli anni Duemila, la stessa ha fatto Testimone_1 piastrellare il piazzale, dotato di illuminazione, per mangiare all'esterno con la sua famiglia (teste ). Testimone_2
Fino al 2023, utilizzava il piano seminterrato per la stagionatura Controparte_1 dei formaggi e dei prosciutti, vi depositava vino ed olio e vari attrezzi agricoli. Il locale separato veniva utilizzato per la lavorazione del latte e la preparazione dei formaggi, per la macellazione degli animali, per utilizzare il forno per il pane e, nella parte sottostante, era presente il pollaio, dove la teneva anche CP_1 conigli, anatre e tacchini.
La teste ha riferito che, aveva ammobiliato il Testimone_2 Controparte_1 piano terra dove si era trasferita ad abitare fino al 2023, e che, invece, adesso essa occupa una parte del piano seminterrato, dove si trovano la cucina rustica e una camera da letto, ricavata dalla dispensa, e un bagno esterno.
Inoltre, i testi hanno riferito che, la stessa si è occupata della manutenzione del fabbricato, in particolare, incaricando l'imbianchino AN EG di RA di tinteggiare le pareti interne del piano terra (anno 2022) e facendo riparare la caldaia dell'abitazione dall'AU . Persona_2
I testi hanno riferito che utilizzava anche un terreno adiacente ai Controparte_1 suddetti fabbricati, dell'estensione di circa 2000 mq (teste ), dove Testimone_2 sono presenti anche mandorli, ulivi e agrumi, che la stessa curava anche con l'aiuto dei fratelli e , quest'ultimo dotato anche di mezzi agricoli. Pt_18 Pt_19
La stessa coltivava detto terreno ad erbaio, vi metteva a dimora l'orto stagionale
(piselli, fave, fagioli, patate, ecc.) e ne raccoglieva i frutti, anche con l'aiuto di terze persone, tra cui, la stessa teste , come dalla stessa dichiarato. Testimone_2
Sul terreno venivano svolte varie attività, quali lo sfalcio dell'erba, l'aratura, la semina di cereali ed il pascolo di capre nei periodi di riposo dalle colture, che erano eseguite sia personalmente da (messa a dimora delle piante Controparte_1
e lavori agricoli connessi) che con l'aiuto dei suoi fratelli (aratura, conduzione al pascolo del bestiame). I testi hanno riferito che il compendio immobiliare in questione è interamente recintato con rete metallica e paletti in ferro, con un cancello in ferro scorrevole, che si chiude con catena e lucchetto, per avere visto aprire e Controparte_1 chiudere con le chiavi. Gli stessi hanno specificato di avere sempre visto la recinzione, ma di non avere assistito ai lavori per la sua installazione.
I testi hanno riferito che è sempre stata molto attiva, ma che, dopo Controparte_1 la sua caduta (anno 2018), la stessa ha chiesto ai nipoti e Parte_2
odierni attori, di occuparsi della gestione delle varie attività descritte in Pt_1 relazione agli immobili oggetto di causa.
Essi hanno precisato che, dal 2023 e fino al oggi, si occupa Parte_2 della gestione del piano terra del fabbricato, nel quale dimora nei periodi di permanenza in Sardegna, durante le vacanze estive e natalizie.
I testi hanno riferito che, negli ultimi anni, ha fatto sistemare la Parte_2 ringhiera delle scale esterne di accesso al fabbricato e tre condizionatori, ha fatto ripulire la stufa a legna, che in precedenza aveva sistemato la zia, nonché incaricato un operaio di eseguire dei ritocchi di tinteggiatura delle pareti, e ha fatto ricontrollare l'impianto AU, al fine di collocare una lavastoviglie.
La teste ha riferito, per quanto a sua conoscenza, che Testimone_2 CP_1
è ospite del nipote il quale, dal 2023 e sino al oggi, utilizza in via
[...] Pt_1 esclusiva il piano seminterrato, dove soggiorna sia in estate che in altri periodi dell'anno, da quando ha ottenuto la pensione, e di fronte al quale lo stesso ha ricavato un corpo di fabbrica separato per la zia, costituito da una cucina e due stanze.
Circostanza, quest'ultima, che è stata confermata anche dalla stessa CP_1
in sede di costituzione in giudizio, precisando che i lavori di
[...] riorganizzazione degli spazi interni del piano seminterrato sono stati eseguiti da in quanto imprenditore edile, anche al fine di garantirle Parte_1 un'abitazione confacente alle proprie esigenze di vita, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della scrittura privata del 2023.
I testi hanno riferito che, nel mese di luglio 2024, ha fatto Parte_1 sostituire gli infissi della cucina con altri in alluminio, per averlo visto personalmente (teste , nonché tinteggiato le pareti interne Testimone_1 dell'immobile, per avere visto all'esterno dei barattoli di tinta (teste
[...]
. Tes_2 Inoltre, dalle testimonianze è emerso che, dal 2023 e sino ad oggi, gli attori si occupano della cura del terreno adiacente all'immobile, in particolare, Pt_2 del terreno posto a sud ed individuato con la particella 575, e Nicolas di quello posto a nord ed individuato con la particella 316.
I testi hanno riferito, per averlo appreso da , che gli attori hanno Controparte_1 incaricato di eseguire la pulizia e l'aratura dei rispettivi terreni, Persona_3 che lo stesso esegue con mezzi agricoli, e che il fratello della continua, CP_1 ancora oggi, a condurre saltuariamente al pascolo le sue capre in detti terreni
(teste ). La teste ha riferito, altresì, che gli attori Testimone_1 Testimone_2 incaricano anche suo marito, , di potare le piante di mandorlo, di Persona_4 ulivo e di agrumi ivi presenti. Inoltre, la stessa ha riferito di avere appreso direttamente dagli attori che, su loro indicazione, consegna a Persona_3
, fratello di , l'erba falciata dal loro terreno e che lo stesso Parte_18 CP_1 utilizza per le sue capre.
Infine, i testi hanno riferito che, le persone che gli stessi hanno visto accedere al terreno erano state autorizzate da , fino al 2023, e, da tale data, da Controparte_1
e precisando, per quanto a loro conoscenza, che Parte_2 Pt_1 nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte dei suddetti e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale rispettivamente considerato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte di , prima, e da Controparte_1 parte degli attori, poi, in ragione della loro personale conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di frequentazione con gli stessi, in quanto legati da rapporti di parentela (sia che hanno riferito di essere cugine Testimone_1 Testimone_2 della madre degli attori, , e che tra le rispettive famiglie vi è un Parte_17 rapporto di frequentazione. ha riferito di conoscere anche Testimone_1 CP_1
, con la quale vi è ugualmente un rapporto dii frequentazione, in quanto
[...] suo marito aveva una casa vicina a quella della . Inoltre, la stessa teste ha CP_1 riferito di aiutare quest'ultima nei lavori domestici dal 2015/2016).
Per quanto sopra, e hanno rappresentato e Parte_2 Parte_1 provato di essere divenuti proprietari degli immobili meglio sopra specificati, per averli posseduti dall'anno 2023 fino all'attualità, per essere subentrati nel possesso sugli stessi esercitati da dall'anno Duemila, producendo Controparte_1 una scrittura privata compravendita datata 5.01.2023 (doc. 6 atto di citazione), con la quale la stessa disponeva dei suddetti beni in loro favore. Tale ultimo documento deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso della dante causa di cui sopra.
A sostegno della domanda, gli attori hanno prodotto la documentazione attestante la presentazione, da parte di , della denuncia di inizio attività Controparte_1 relativa allo svolgimento di intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto di causa ed il conferimento della delega al tecnico incaricato per procedere all'aggiornamento catastale del medesimo, nonché il pagamento, da parte della stessa, dei tributi (TARI, TARES) e dell'utenza telefonica e l'acquisto di gasolio agricolo (doc. 2, seconda memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che e hanno acquistato la Parte_2 Parte_1 proprietà dei fabbricati e degli annessi terreni siti in Baunei in località Osulada per usucapione, in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il loro possesso a quello della loro dante causa . Controparte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che si è costituita in giudizio senza opporsi Controparte_1 all'accoglimento della domanda proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, anche in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. Parte_2
) proprietario degli immobili distinti al Catasto C.F._2
Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 82, particella 317 sub 1
(Categoria A/2) ed al Catasto Terreni al foglio 82, particella 575
(seminativo), e (c.f. ) proprietario Parte_1 C.F._1 degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 82, particella 317 sub 2 (Categoria D/10) e particella 318 (Categoria
D/10) ed al Catasto Terreni al foglio 82, particella 316 (porzione AA seminativo 2, porzione AB pascolo 1);
2) spese compensate riguardo a;
Controparte_1
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei 17.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili