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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente relatrice
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Angelo Maria Terenzi come da mandato in calce all'atto di citazione in appello
- appellante
E
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila con sede in L'Aquila, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Laurenti come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 99 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila pubblicata in data 15/02/2023 in materia di querela di falso
Conclusioni dell'appellante
“-In riforma della Sentenza n. 99/2023 pubblicata in data
15/02/2023, resa inter partes dal Tribunale di L'aquila in composizione collegiale nel giudizio N.R.G. 140/2022,
-ritenuta l'ammissibilità della spiegata querela di falso non essendo ancora stato definito il giudizio risarcitorio alla data della presentazione della domanda,
- preso atto di quanto dichiarato dai testi escussi all'udienza del 6/11/2008 nel giudizio civile n. R.G.N. 707/2007 cui verbali sono stati prodotti in giudizio, e non oggetto di specifica contestazione,
-Accertare e Dichiarare la falsità del modulo di consenso informato datato 16/07/2003, facente parte della cartella clinica relativa al ricovero del sig. presso la Parte_1 struttura ospedaliera Asl 4 di L'aquila P.O. “San Salvatore”,
(ricovero n. 03.17971.00 del 16.07.2003, reparto Urologia) in quanto recante aggiunte a penna postume alla sottoscrizione e non autorizzate, con rigetto di tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi
i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'integrale infondatezza del gravame ex adverso proposto che, per l'effetto, dovrà essere rigettato con conferma dei capi e delle statuizioni della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si esprime parere favorevole alla conferma della sentenza emessa dal T.O. di L'Aquila in data 31.1.2023che, con motivazioni condivisibili, ha dichiarato inammissibile la querela di falso anche per assoluta carenza di interesse.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 99 pubblicata il giorno 15/02/2023 il
Tribunale Ordinario dell'Aquila dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti Parte_1 dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila, volta ad accertare la falsità del modulo di consenso informato sottoscritto dall'attore in data 16/7/2003 al quale, secondo il sig. , erano state fatte delle aggiunte a penna Pt_1 successivamente alla sua firma e senza la sua approvazione;
il
Tribunale ordinava inoltre la restituzione all'avente diritto del modulo in oggetto previa menzione della sentenza da parte della cancelleria sull'originale di esso;
condannava l'attore al pagamento in favore dell'Erario della pena pecuniaria di € 20,00
e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'attore aveva dedotto che sul modulo relativo al consenso informato da lui sottoscritto il
16/7/2003 presso l'Ospedale San Salvatore dell'Aquila in vista dell'operazione di laparoplastica sec nesbit erano state fatte delle aggiunte a penna, dopo la sottoscrizione, nella parte relativa alla “prevedibile evoluzione dell'operazione” ed alle
“complicanze specifiche più frequenti”, fino a ricomprendere quelle effettivamente occorsegli, mentre prima dell'intervento i sanitari non lo avevano informato dei rischi connessi all'operazione.
1.2. Il Tribunale riferiva che l'Azienda Sanitaria Locale si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della querela di falso e chiedendo nel merito il rigetto della domanda proposta dall'attore.
1.3. Il Tribunale riteneva inammissibile la querela di falso in quanto il giudizio avente ad oggetto la responsabilità medica, nel cui ambito l'attore non aveva proposto querela di falso in via incidentale, era stato definito in data 28/3/2022 con sentenza della Corte di Cassazione n. 9869 del 2022, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di questa Corte d'appello n. 2320 del 2020 di conferma della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato la ASL a risarcire al sig. i danni subiti, Pt_1 quantificati nell'importo di euro 7.855,16 per errore medico, ma aveva rigettato la domanda dell'attore di risarcimento dei danni per la mancata corretta informazione in ordine ai rischi dell'intervento, avendo il giudice ritenuto che “il modulo di consenso informato prodotto da entrambe le parti illustra in maniera sufficientemente dettagliata la tipologia dell'intervento e, soprattutto, le più frequenti complicanze dello stesso”.
1.3.1. Il Tribunale rilevava che era stata quindi accertata con sentenza passata in giudicato la veridicità del modulo del consenso informato e che pertanto la querela di falso non poteva più essere proposta ai sensi dell'art. 221 c.p.c. 1.4. Il Collegio evidenziava inoltre che al momento dell'instaurazione del giudizio di falso era già pendente il giudizio di Cassazione e che di conseguenza la querela di falso, sia in via incidentale che in via principale, non poteva più essere proposta con riferimento agli atti posti a base della decisione del giudice di merito, bensì unicamente con riguardo agli atti introduttivi del giudizio di legittimità, ovvero agli atti indicati nell'art. 372 c.p.c.
1.5. Il Tribunale riteneva infine inammissibile la domanda per l'assenza di interesse ad agire dell'attore ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
1.5.1. Rilevava che l'eventuale accoglimento della querela di falso non avrebbe consentito la revocazione della sentenza della Cassazione n. 9869 del 2022, sopra citata, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., poiché l'art. 391 ter c.p.c. consente il rimedio della revocazione per l'accertata falsità delle prove in base alle quali si è giudicato unicamente avverso le sentenze con le quali la Suprema Corte definisce il merito della causa, mentre nel caso in esame la pronuncia della Cassazione era stata di mera legittimità.
1.5.2. Il Tribunale osservava che neppure poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame la norma di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c., relativa al contrasto di giudicati, difettando tra il giudizio di responsabilità professionale e quello di falso il requisito dell'identità contenutistica.
2. Con atto di citazione notificato il 13/03/2023 il sig.
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata Parte_1 sulla base di quattro motivi, insistendo nella richiesta di accertamento della falsità del modulo di consenso informato.
2.1. Si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale
n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 2.2. Con ordinanza in data 25/09/2023 la Corte rigettava l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condannava il sig. Pt_1
al pagamento della sanzione di euro 1.500,00.
[...]
2.3. L'udienza del 15/10/2024 fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano come riportato in rubrica.
2.3.1. Con ordinanza in data 17/10/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 221 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, rilevando che al momento dell'introduzione della presente causa dinanzi al Tribunale il giudizio di Cassazione avente ad oggetto la responsabilità medica non era stato ancora definito, con conseguente ammissibilità della richiesta di accertamento della falsità del modulo di consenso informato.
3.1. L'appellante rileva inoltre che la declaratoria di falsità del documento era un presupposto della revocazione straordinaria della sentenza passata in giudicato.
4. Con il secondo motivo di appello il sig. lamenta Pt_1 che il giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24846 del 2020 secondo cui “nel giudizio in cassazione la querela di falso è proponibile limitatamente agli atti del relativo procedimento”, in quanto tale principio si riferiva unicamente alla querela di falso proposta in via incidentale e non anche a quella proposta in via principale.
4.1. Evidenzia che in pendenza del giudizio di Cassazione, ove si deduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, al fine di ottenere l'accertamento della falsità dell'atto per agire in revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c.
5. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sua carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
5.1. L'appellante rileva che in forza dell'introduzione degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.c. la revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395 n. 1, 2, 3 e 6) c.p.c. è stata estesa a tutte le sentenze della Cassazione.
5.2. Evidenzia inoltre che la querela di falso è intesa a privare il documento impugnato dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa e che l'interesse ad ottenere l'accertamento della falsità dell'atto consiste nella possibilità di utilizzare il rimedio della revocazione straordinaria laddove tale accertamento intervenga dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha posto a fondamento della decisione il documento riconosciuto falso.
6. Con il quarto motivo di appello il sig. lamenta che Pt_1 il Tribunale non gli aveva concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per l'integrazione delle sue istanze istruttorie;
insiste su tale richiesta, ma rileva che la prova della falsità del modulo di consenso informato poteva comunque desumersi dalle dichiarazioni testimoniali dei suoi genitori rese nell'ambito del giudizio di responsabilità medica.
7. I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
7.1. Il sig. ha esposto di essere stato ricoverato Pt_1 presso l' in data 16/7/2003 per Controparte_1 essere sottoposto ad un intervento di “laparoplastica (rectius corporoplastica) secondo Nesbit” al fine di porre rimedio ad un incurvamento congenito del pene;
di essere stato dimesso il
23/7/2003 con prescrizione di terapia antibiotica domiciliare;
di essere stato nuovamente ricoverato il 31/7/2003, perdurando il dolore ed essendo stata rilevata una complicanza infettiva consistente in ascesso prepuziale, nonostante le regolari medicazioni;
di essere stato sottoposto in data 1°/8/2003 ad un nuovo intervento chirurgico consistente in ”exeresi di tessuto prepuziale infetto e necrotico con circoncisione” e di essere stato dimesso il successivo 6 agosto con diagnosi di “necrosi ed infezione del prepuzio. Fimosi”; di avere quindi convenuto dinanzi al Tribunale dell'Aquila la ASL al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, lamentando, tra l'altro, di non aver avuto modo di esprimere un valido consenso informato circa le modalità del trattamento sanitario e le possibili complicazioni post-operatorie cui sarebbe potuto andare incontro.
7.2. In particolare il sig. nel giudizio di Pt_1 responsabilità medica, lamentava che il modulo del consenso informato da lui sottoscritto era stato integrato dopo la sua firma nella parte relativa alle possibili complicanze con l'aggiunta a penna delle seguenti frasi: “Emorragia, sepsi/infezione deiscente della ferita chirurgica;
rottura sutura ed incurvamento del pene;
disfunzione erettile;
fistola vetro cutanea;
accorciamento del pene;
anestesia del glande”.
7.3. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo che la complicanza ed i postumi permanenti subiti dall'attore erano riconducibili ad un'erronea scelta del chirurgo di non eseguire già nel corso del primo intervento la prevista circoncisione;
quanto all'incompleta informazione sui rischi e postumi dell'intervento chirurgico, il giudice evidenziò che il modulo di consenso informato illustrava in maniera sufficientemente dettagliata le più frequenti complicanze di esso e che la questione sollevata dall'attore con riferimento ad aggiunte a penna absque pactis avrebbe potuto essere fatta valere solo mediante querela di falso, che il sig.
non aveva proposto. Pt_1
7.4. La Corte d'appello, come detto, confermò la sentenza di primo grado, ribadendo che al fine di far emergere l'abusivo riempimento del modulo il sig. avrebbe dovuto proporre Pt_1 querela di falso.
7.4.1. La Corte evidenziò inoltre che “Le deposizioni rese dai testi e peraltro genitori CP_2 Tes_1 dell'appellante e come tali non particolarmente attendibili, volte a dimostrare come anche sul piano delle informazioni verbali il figlio di fatto non venne reso consapevole dei rischi connessi all'intervento, appaiono di scarso rilievo, in quanto del suddetto tenore: <
152 interventi come quello di e che lo stesso si Pt_1 presentava di facile esecuzione>>. Trattasi, con evidenza, di dichiarazioni che non possono di certo sintetizzare, sul piano logico – presuntivo, quello che dovette essere il colloquio precedente alla decisione di eseguire l'intervento, dato che è del tutto impensabile che l'appellante, o anche i suoi genitori, non avessero chiesto maggiori delucidazioni al medico e che questi non le avesse fornite, limitandosi a evidenziare la semplicità dell'intervento senza che nessuno aprisse bocca”.
7.5. Le dichiarazioni testimoniali esaminate dalla Corte
d'appello sono le stesse allegate nel presente giudizio dal sig.
quali uniche prove della falsità del modulo del consenso Pt_1 informato, avendo i suoi genitori riferito, oltre a quanto sopra riportato, che il modulo al momento della sottoscrizione da parte del figlio non recava aggiunte a penna.
7.5.1. Poiché sulla valutazione di inattendibilità dei testi e di incongruità di quanto da essi riferito in ordine al colloquio che precedette l'intervento chirurgico si è formato il giudicato, avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. avverso la Pt_1 sentenza della Corte d'appello, ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., risultando la verità del documento ormai accertata con efficacia di giudicato e la dedotta falsità priva dell'allegazione di un valido corredo probatorio.
7.6. Risulta irrilevante che al momento dell'introduzione del giudizio di falso la sentenza della Corte d'appello sulla responsabilità medica non fosse ancora passata in giudicato, giacché la proposizione della querela di falso in via principale non comporta la sospensione del giudizio nel quale il documento
è stato prodotto, con la conseguenza che la facoltà di censurarne l'autenticità viene meno allorché la verità del documento, come nel caso in esame, sia nelle more accertata nel primo giudizio con efficacia di giudicato.
7.7. Quanto poi alla doglianza dell'appellante in ordine alla mancata concessione da parte del giudice di primo grado dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., va osservato che il sig. non ha indicato né in sede di conclusioni in primo Pt_1 grado né nel presente giudizio di appello quali istanze istruttorie intendesse proporre, rimanendo pertanto indimostrato che la mancata concessione dei termini abbia leso il suo diritto di difesa (vedi Cass. n. 1866 del 2016).
7.8. Restano assorbite le ulteriori doglianze dell'appellante.
8. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità della controversia.
10. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro
4.996,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
4) dispone che in ipotesi di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4/3/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi