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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. 192/2025 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 10.3.2025 nell'interesse di:
, nata a [...] il [...] con l'avv. Remo Moretti del Foro di Brescia Parte_1 appellante contro
, nato a [...] il [...], con l'avv. Maria Delmiglio del foro di CP_1 Cremona appellato/appellante incidentale con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3903/2024, pubblicata dal Tribunale di Brescia resa nel procedimento R.G. n. 11523/2023. In punto: separazione coniugale.
FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3903/2024 pubblicata in data 30.9.2024, all'esito del giudizio di separazione coniugale tra e , così provvedeva: Parte_1 CP_1
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, pur confermando, quanto al pregresso, la vigenza dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
4. compensa le spese di lite;
5 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data 10.3.2025 proponeva appello Parte_1 chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di 250 euro al mese o del diverso importo ritenuto congruo, con spese di primo e secondo grado rifuse.
Con decreto del 18.3.2025 veniva fissata per la discussione l'udienza collegiale dell'8.7.2025.
Il 5.6.2025 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e chiedendo in via di appello CP_1 incidentale che la separazione fosse addebitata alla sig.ra con spese di primo e secondo grado Pt_1 rifuse.
Il 10.6.2025 l'appellante depositava memoria di replica. pagina 1 di 2 Il PG in data 7.7.2025 chiedeva che, in parziale accoglimento dell'appello, fosse posto a carico del sig. un assegno di mantenimento per la moglie di 100 euro al mese e il rigetto dell'appello CP_1 incidentale.
In vista della prima udienza dell'8.7.2025, fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC, non venivano depositate note scritte in sostituzione di udienza e la Corte rinviava ai sensi dell'art. 348 II comma CPC all'udienza del 16.9.2025, sempre in forma cartolare.
Anche per l'udienza collegiale del 16.9.2025 le parti non depositavano note scritte in sostituzione di udienza.
L'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 III CPC non avendo né parte appellante né parte appellata/appellante incidentale depositato note in sostituzione né dell'udienza dell'8.7.2025 né di quella del 16.9.2025.
Spese compensate.
Le parti sono tenute ai sensi dell'art. 13 comma I quater DPR 115/2002 al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
letto l'art. 348 ultimo comma CPC DICHIARA
. l'improcedibilità dell'appello principale e incidentale.
. compensa le spese di questo giudizio.
. dichiara le parti tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Brescia, 16.9.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 10.3.2025 nell'interesse di:
, nata a [...] il [...] con l'avv. Remo Moretti del Foro di Brescia Parte_1 appellante contro
, nato a [...] il [...], con l'avv. Maria Delmiglio del foro di CP_1 Cremona appellato/appellante incidentale con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3903/2024, pubblicata dal Tribunale di Brescia resa nel procedimento R.G. n. 11523/2023. In punto: separazione coniugale.
FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3903/2024 pubblicata in data 30.9.2024, all'esito del giudizio di separazione coniugale tra e , così provvedeva: Parte_1 CP_1
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, pur confermando, quanto al pregresso, la vigenza dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
4. compensa le spese di lite;
5 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data 10.3.2025 proponeva appello Parte_1 chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di 250 euro al mese o del diverso importo ritenuto congruo, con spese di primo e secondo grado rifuse.
Con decreto del 18.3.2025 veniva fissata per la discussione l'udienza collegiale dell'8.7.2025.
Il 5.6.2025 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e chiedendo in via di appello CP_1 incidentale che la separazione fosse addebitata alla sig.ra con spese di primo e secondo grado Pt_1 rifuse.
Il 10.6.2025 l'appellante depositava memoria di replica. pagina 1 di 2 Il PG in data 7.7.2025 chiedeva che, in parziale accoglimento dell'appello, fosse posto a carico del sig. un assegno di mantenimento per la moglie di 100 euro al mese e il rigetto dell'appello CP_1 incidentale.
In vista della prima udienza dell'8.7.2025, fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC, non venivano depositate note scritte in sostituzione di udienza e la Corte rinviava ai sensi dell'art. 348 II comma CPC all'udienza del 16.9.2025, sempre in forma cartolare.
Anche per l'udienza collegiale del 16.9.2025 le parti non depositavano note scritte in sostituzione di udienza.
L'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 III CPC non avendo né parte appellante né parte appellata/appellante incidentale depositato note in sostituzione né dell'udienza dell'8.7.2025 né di quella del 16.9.2025.
Spese compensate.
Le parti sono tenute ai sensi dell'art. 13 comma I quater DPR 115/2002 al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
letto l'art. 348 ultimo comma CPC DICHIARA
. l'improcedibilità dell'appello principale e incidentale.
. compensa le spese di questo giudizio.
. dichiara le parti tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Brescia, 16.9.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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