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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9951 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 42254/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Fabrizio Lattanzi) Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di ripetizione d'indebito, quantificate CP_1 dall'ente in € 3.276,73 per il periodo novembre 2023 – giugno 2024. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In particolare, il ricorrente rappresentava di percepire la pensione INVCIV n. 07534367 dell'ammontare mensile di € 333,00; di aver ricevuto dall comunicazione del CP_1
06.06.2024, con cui l'ente segnalava di aver erogato, per il periodo novembre 2023 – giugno 2024, un importo maggiore rispetto a quello dovuto, pari ad € 3.276,73, chiedendone la restituzione;
di non aver compreso la ragione sottostante a tale richiesta, dal momento che l'ente motivava la stessa sulla scorta di un generico superamento del limite reddituale ricondotto al riconoscimento della “prestazione VO ART 018-7009-33584508”; di avere, pertanto, presentato ricorso amministrativo, senza ricevere però alcun riscontro dall' CP_1
Evidenziava, quindi, che la richiesta restitutoria avanzata dall'ente fosse priva di una valida motivazione, non consentendogli di comprendere l'ammontare dello sconfinamento reddituale né gli anni d'imposta in cui ciò si sarebbe verificato;
deduceva, inoltre, come nel caso di specie dovesse operare la disciplina di cui agli artt. 52 della Legge 88/1989 e 13, comma 1, della Legge 412/1991, stante l'assenza di dolo ed attesa l'esclusiva riconducibilità all' dell'errore sotteso all'erogazione indebita;
deduceva, infatti, come l'ente fosse in CP_1 possesso di tutti gli elementi necessari per individuare il suo reddito, e ciò dal momento che era proprio lo stesso a corrispondergli l'ulteriore prestazione, di natura pensionistica, CP_1 che aveva comportato il superamento della soglia reddituale prevista per l'erogazione della prestazione assistenziale;
rappresentava, da ultimo, come l' dovesse ritenersi decaduto CP_1 ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Legge 412/1991. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio l' restando CP_1 contumace. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto, facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate. Parte ricorrente invoca l'applicazione, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 52 della Legge 88/1989, per come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, della Legge 412/1991, evidenziando in particolare l'esclusiva imputabilità all'ente dell'errore commesso nell'erogazione della prestazione assistenziale, con conseguente assenza di dolo a suo carico. Ebbene, può ritenersi pacifico, alla luce delle deduzioni attoree e della documentazione in atti, che le somme indebitamente corrisposte, di cui l' chiede la restituzione, insistano CP_1 su una prestazione, quale l'assegno mensile di assistenza, avente natura assistenziale. A tal riguardo, si ritiene necessario rammentare come la giurisprudenza sia ormai concorde nel ritenere che la disciplina sopra richiamata trovi esclusiva applicazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, trattandosi di disciplina speciale e, pertanto, di stretta interpretazione. Si richiama sul punto la giurisprudenza di merito che si ritiene di condividere: “Nel caso in esame, deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 13 l. 412/1991 è norma dettata per l'indebito previdenziale e non quello concernente le prestazioni assistenziali (in tal senso, tra le tante, cfr. Cass. n. 23097/2013)” (Trib. di Roma, sent. 10385/2019); e ancora: “La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che le disposizioni sopra citate si applicano soltanto in materia di pensioni in senso proprio e stretto, e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo Cass. 17216 del 12 luglio 2017)” (cfr. Tribunale di Velletri, sent. 1543/2019). L'esclusione dall'ambito di applicazione della sopra richiamata disciplina non comporta, tuttavia, l'indistinta applicazione, alle prestazioni aventi natura assistenziale, della disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c. .
pagina 2 di 5 Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “se è vero che, come sostiene l in materia di indebito CP_1 assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 l. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . 4. Vanno bensì applicati i CP_2 principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5. In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7. Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". (Cass. 6 Sez. Civ., ord. 13223/2020; in senso conforme Cass. L, ord. 17396/2025 “Occorre precisare però che, rispetto alla piena applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021)”).
pagina 3 di 5 Per quanto concerne, specificatamente, la questione sottesa al presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018). E, ancora, relativamente all'atteggiarsi di detto elemento psicologico, è stato precisato quanto segue: “ … va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e che quindi già conosce. 21.1. In questa CP_1 CP_2 ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. CP_2
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere…” (Cass. 6 Sez. Civ., ord. 13223/2020). Ebbene, facendo applicazione dei principi sopra descritti, deve concludersi per l'irripetibilità delle somme pretese dall'ente con la comunicazione del 06.06.2024. Dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 2 e 6), infatti, si evince che la richiesta restitutoria della prestazione assistenziale relativa al periodo novembre 2023 – giugno 2024, sia da attribuire al superamento della soglia reddituale cagionato, nel caso di specie, dall'erogazione della prestazione pensionistica (VO ART) ad opera dello stesso . CP_2
Tale circostanza, per le ragioni sopra evidenziate, è idonea ad ingenerare un legittimo affidamento in capo al ricorrente, potendosi quindi escludersi il dolo dello stesso. Da ultimo preme rilevare come la giurisprudenza sopra richiamata, nei casi di assenza del dolo in capo all'accipiens, ritenga comunque legittima la pretesa restitutoria dell'ente erogatore a decorrere dall'accertamento del superamento del requisito reddituale. Nel caso di specie si osserva che tale comunicazione (cfr. doc. 1), datata 06.06.2024, fa riferimento a somme relative ad un periodo precedente alla sua emissione (novembre 2023
– giugno 2024), dovendo quindi concludersi per l'integrale irripetibilità delle somme ivi richieste. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara non dovuta la somma di € 3.276,73 richiesta al ricorrente dall' a titolo di CP_1 ripetizione d'indebito;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi € 886,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, 8 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 5 di 5
(Avv. Fabrizio Lattanzi) Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di ripetizione d'indebito, quantificate CP_1 dall'ente in € 3.276,73 per il periodo novembre 2023 – giugno 2024. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In particolare, il ricorrente rappresentava di percepire la pensione INVCIV n. 07534367 dell'ammontare mensile di € 333,00; di aver ricevuto dall comunicazione del CP_1
06.06.2024, con cui l'ente segnalava di aver erogato, per il periodo novembre 2023 – giugno 2024, un importo maggiore rispetto a quello dovuto, pari ad € 3.276,73, chiedendone la restituzione;
di non aver compreso la ragione sottostante a tale richiesta, dal momento che l'ente motivava la stessa sulla scorta di un generico superamento del limite reddituale ricondotto al riconoscimento della “prestazione VO ART 018-7009-33584508”; di avere, pertanto, presentato ricorso amministrativo, senza ricevere però alcun riscontro dall' CP_1
Evidenziava, quindi, che la richiesta restitutoria avanzata dall'ente fosse priva di una valida motivazione, non consentendogli di comprendere l'ammontare dello sconfinamento reddituale né gli anni d'imposta in cui ciò si sarebbe verificato;
deduceva, inoltre, come nel caso di specie dovesse operare la disciplina di cui agli artt. 52 della Legge 88/1989 e 13, comma 1, della Legge 412/1991, stante l'assenza di dolo ed attesa l'esclusiva riconducibilità all' dell'errore sotteso all'erogazione indebita;
deduceva, infatti, come l'ente fosse in CP_1 possesso di tutti gli elementi necessari per individuare il suo reddito, e ciò dal momento che era proprio lo stesso a corrispondergli l'ulteriore prestazione, di natura pensionistica, CP_1 che aveva comportato il superamento della soglia reddituale prevista per l'erogazione della prestazione assistenziale;
rappresentava, da ultimo, come l' dovesse ritenersi decaduto CP_1 ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Legge 412/1991. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio l' restando CP_1 contumace. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto, facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate. Parte ricorrente invoca l'applicazione, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 52 della Legge 88/1989, per come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, della Legge 412/1991, evidenziando in particolare l'esclusiva imputabilità all'ente dell'errore commesso nell'erogazione della prestazione assistenziale, con conseguente assenza di dolo a suo carico. Ebbene, può ritenersi pacifico, alla luce delle deduzioni attoree e della documentazione in atti, che le somme indebitamente corrisposte, di cui l' chiede la restituzione, insistano CP_1 su una prestazione, quale l'assegno mensile di assistenza, avente natura assistenziale. A tal riguardo, si ritiene necessario rammentare come la giurisprudenza sia ormai concorde nel ritenere che la disciplina sopra richiamata trovi esclusiva applicazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, trattandosi di disciplina speciale e, pertanto, di stretta interpretazione. Si richiama sul punto la giurisprudenza di merito che si ritiene di condividere: “Nel caso in esame, deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 13 l. 412/1991 è norma dettata per l'indebito previdenziale e non quello concernente le prestazioni assistenziali (in tal senso, tra le tante, cfr. Cass. n. 23097/2013)” (Trib. di Roma, sent. 10385/2019); e ancora: “La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che le disposizioni sopra citate si applicano soltanto in materia di pensioni in senso proprio e stretto, e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo Cass. 17216 del 12 luglio 2017)” (cfr. Tribunale di Velletri, sent. 1543/2019). L'esclusione dall'ambito di applicazione della sopra richiamata disciplina non comporta, tuttavia, l'indistinta applicazione, alle prestazioni aventi natura assistenziale, della disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c. .
pagina 2 di 5 Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “se è vero che, come sostiene l in materia di indebito CP_1 assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 l. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . 4. Vanno bensì applicati i CP_2 principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5. In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7. Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". (Cass. 6 Sez. Civ., ord. 13223/2020; in senso conforme Cass. L, ord. 17396/2025 “Occorre precisare però che, rispetto alla piena applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021)”).
pagina 3 di 5 Per quanto concerne, specificatamente, la questione sottesa al presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018). E, ancora, relativamente all'atteggiarsi di detto elemento psicologico, è stato precisato quanto segue: “ … va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e che quindi già conosce. 21.1. In questa CP_1 CP_2 ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. CP_2
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere…” (Cass. 6 Sez. Civ., ord. 13223/2020). Ebbene, facendo applicazione dei principi sopra descritti, deve concludersi per l'irripetibilità delle somme pretese dall'ente con la comunicazione del 06.06.2024. Dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 2 e 6), infatti, si evince che la richiesta restitutoria della prestazione assistenziale relativa al periodo novembre 2023 – giugno 2024, sia da attribuire al superamento della soglia reddituale cagionato, nel caso di specie, dall'erogazione della prestazione pensionistica (VO ART) ad opera dello stesso . CP_2
Tale circostanza, per le ragioni sopra evidenziate, è idonea ad ingenerare un legittimo affidamento in capo al ricorrente, potendosi quindi escludersi il dolo dello stesso. Da ultimo preme rilevare come la giurisprudenza sopra richiamata, nei casi di assenza del dolo in capo all'accipiens, ritenga comunque legittima la pretesa restitutoria dell'ente erogatore a decorrere dall'accertamento del superamento del requisito reddituale. Nel caso di specie si osserva che tale comunicazione (cfr. doc. 1), datata 06.06.2024, fa riferimento a somme relative ad un periodo precedente alla sua emissione (novembre 2023
– giugno 2024), dovendo quindi concludersi per l'integrale irripetibilità delle somme ivi richieste. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara non dovuta la somma di € 3.276,73 richiesta al ricorrente dall' a titolo di CP_1 ripetizione d'indebito;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi € 886,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, 8 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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