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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/07/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4092/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4092/2022 promossa da:
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. Donatella Parte_1 C.F._1
Di Dio
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Ettore Controparte_1 C.F._2
Puppo e Antonio Castaldi
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. -Sede
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.2.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e con richiesta di assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c al fine del deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle rispettive repliche.
1 La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Rosignano M.mo (LI) in data
5 maggio 2007 con la SIa rilevando la nascita del figlio Controparte_1 _1
(l'8 febbraio 2008) e di essere già addivenuto a separazione personale dal coniuge
[...] con sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno il 24.10.2022 (procedimento n. R.G.
814/2020), il SI evocava in causa la SIa al fine Parte_1 Controparte_1 di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, sia in ordine alla modalità di gestione del figlio , sia in ordine agli aspetti patrimoniali. _1
Si costituiva in giudizio la SIa nulla opponendo in merito alla Controparte_1 richiesta di divorzio, tuttavia rilevando di aver impugnato la sentenza di separazione e di essere dunque in corso il procedimento di appello avverso tale decisione, insistendo in particolare, anche in questa sede, per il riconoscimento di un nuovo regime di frequentazione con il figlio , senza la presenza del padre. _1
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, come medio tempore riformata dalla Corte di Appello di
FI (vedi verbale di causa del 5.10.2023 e l'ordinanza riservata pronunciata in pari data), la causa veniva rinviata all'udienza del 16.1.2024 per la trattazione innanzi al
Giudice istruttore.
Pronunciata dal Collegio sentenza di stato e dichiarata dunque la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza non definitiva n. 96/2024 del 16.1.2024), venivano assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e, all'esito, ascoltato il figlio minore delle parti,
, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la _1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.2.2025.
A tale udienza, nell'interesse del SI l'avvocato richiamava “[…] integralmente Pt_1 le conclusioni già rassegnate in Memoria integrativa del 6 novembre 2023; con richiesta di assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”; nell'interesse della parte resistente il procuratore – rinunciando parzialmente “[…] alle domande avanzate con riguardo al figlio preso, purtroppo, atto dell'impossibilità di _1 combattere contro i mulini a vento stante: - la mancanza di collaborazione, per usare un eufemismo,
2 del sig. in ordine alle frequentazioni madre/figlio; - la manifestata e pervicace volontà del Pt_1 minore di non frequentare la madre” – concludeva come di seguito “[…] pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 CP_1 in data 05/05/2007, […] alle seguenti condizioni: Disporre l'affido condiviso ad entrambi i
[...] genitori del figlio nato l'[...] con collocamento prevalente presso il padre _1 Parte_1
; - Prevedere le visite della madre col minore secondo le volontà di quest'ultimo; -
[...]
Confermare l'assegno di mantenimento della sig.ra in euro 250 oltre rivalutazione in favore CP_1 del figlio da versare al Sig. Curatolo entro il giorno 5 di ogni mese. - Disporre e confermare _1 in euro 200 oltre rivalutazione annuale ISTAT, l'assegno divorzile a carico del sig. in Pt_1 favore della sig.ra con decorrenza e alle condizioni previste nella Sentenza pronunciata dalla CP_1
CDA di FI in atti, entro il giorno 5 di ogni mese;
- Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50 % ciascuno alle spese per il figlio per come disposto nel protocollo CNF. Con vittoria di compensi e spese di lite.
*
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché:
1- il Giudice valuti se rinnovare o disporre un supplemento di CTU per la valutazione delle capacità genitoriali delle parti ed affinché meglio si indaghi sul riferito “progressivo movimento espulsivo nei confronti della moglie” attuato dal Curatolo nel corso degli anni;
2- venga ordinato, ex art. 210 cpc, al Curatolo, l'esibizione della dichiarazione di successione della madre disponendo, Persona_2 altresì, l'accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate e/o indagini tributarie nei confronti di
, quale erede della madre, ex convivente, sig.ra nella Parte_1 Persona_2 eventualità che la dichiarazione di successione non fosse stata ancora presentata, si chiede venga disposto l'accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate e/o indagini tributarie nei confronti della sig.ra 3- venga disposta l'acquisizione del fascicolo telematico rubricato al n. 814/20 Persona_2
RG Tribunale di Livorno”;
***
1. Va in primo luogo rilevato che in data 16.1.2024 veniva pronunciata inter partes la sentenza parziale di stato, con conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, SI e SIa in Rosignano Parte_1 Controparte_1
M.mo (LI), in data 5 maggio 2007 (atto successivamente trascritto dei registri del medesimo Comune).
2. Ancora in via preliminare, osserva il Collegio che nell'interesse della parte resistente l'avvocato ha concluso anche in via istruttoria, insistendo per la rinnovazione dell'indagine tecnica e per l'ammissione delle ulteriori istanze formulate.
3 Le suddette conclusioni non meritano di essere accolte, confermandosi in questa sede l'ordinanza a suo tempo pronunciata. La ormai quasi raggiunta maggiore età del figlio delle parti rende in questa sede del tutto superflua la richiesta di approfondimento tecnico, risultando sul punto peraltro già esaustivamente esaminata la situazione dei rapporti madre/figlio (anche come andatasi consolidando nel corso degli anni) nell'ambito della
CTU svolta in sede di separazione. Sono poi da ritenersi inammissibili le istanze istruttorie formulate per la prima volta dalla SIa all'udienza di precisazione delle CP_1 conclusioni volte ad ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: una tale indagine appare del resto anche superflua al fine del decidere tenuto conto della posizione reddituale delle parti come già ricostruita in ragione degli atti depositati.
3. In questa sede vanno dunque esaminate le istanze formulate con riferimento ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali tra le parti e in merito al regime di frequentazione madre/figlio, oltre che alla conseguente misura del contributo al mantenimento a carico della madre e in favore del figlio, stante il pieno carico sul SI della gestione di . Pt_1 _1
3.1. In ordine all'affidamento del minore, deve confermarsi il regime dell'affidamento condiviso tra i genitori, con collazione di presso il padre. _1
Non sussistono sul punto contrasti tra le parti che, sin dai tempi della separazione, hanno optato per il regime di affidamento condiviso, non ravvisandosi né allora, né oggi, alcun ostacolo all'esercizio della congiunta responsabilità genitoriale ciò, anche alla luce e nel rispetto delle previsioni della l. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) prevedendo l'affidamento condiviso come la regola generale.
Nel caso in esame, invero, il focus del conflitto (come delineatosi già nel corso del processo di separazione e ulteriormente nella presente causa) risulta piuttosto la relazione madre/figlio, non essendo dalle parti messa in discussione la possibilità dei genitori di assumere insieme le decisioni di interesse per . La circostanza – pur tenuto conto _1 dell'età del ragazzo, allo stato diciassettenne e prossimo al compimento della maggiore età
– richiede specificamente che i SIi e condividano l'affidamento del Pt_1 CP_1 figlio, ciò consentendo auspicabilmente ad entrambi la possibilità di utilizzare ogni occasione per rimuovere, anche solo parzialmente, ma in maniera incisiva, gli ostacoli alla ripresa del dialogo e del rapporto tra la madre e il figlio. Il tutto al fine di una auspicabile positiva prospettiva evolutiva che consenta a , prossimo all'età adulta, di _1 ricominciare a riconoscere la figura della madre e di riprendere fiducia nella relazione che
4 pur ad oggi appare ormai significativamente compromessa (v. sul punto anche le dichiarazioni rese dal ragazzo in sede di audizione, peraltro del tutto in linea con quanto da lui già riferito in sede di separazione giudiziale dei genitori).
3.2. Per lo stesso motivo, avuto peraltro riguardo all'età del ragazzo oltre che alla complessità del conflitto madre/figlio, in accoglimento della richiesta formulata da ultimo della SIa va allo stato modificato il regime di frequentazione stabilito in sede di CP_1 separazione, con esclusione di un calendario di incontri rigidamente articolato (rimasto del resto sostanzialmente inattuato), ritenendo maggiormente conforme alla situazione fattuale la previsione di un regime di frequentazione che consenta al ragazzo e alla madre di valutare in modo autonomo le occasioni di incontro, da favorire almeno una volta alla settimana, e anche senza la presenza del SI , al fine di condurre ad una Pt_1 possibile riconciliazione basata sul superamento del rifiuto che ha negli anni _1 costruito nei riguardi della SIa CP_1
Del resto, prendendo in esame la vicenda processuale, anche quella che ha caratterizzato il precedente giudizio, non si può non rilevare che, finora, nessuno degli interventi disposti dal Tribunale, né in questa sede, né nella fase precedente, ha determinato un miglioramento della situazione tra madre e figlio e che i limiti presenti nel funzionamento relazionale tra madre e figlio sono aumentati anziché diminuire. Ne è manifesta dimostrazione l'audizione di durante la quale, non è apparso esservi il minimo _1 spazio da parte del ragazzo per una ripresa, ad oggi, della relazione quotidiana con la madre.
3.3. In ordine agli aspetti economici, occorre considerare quanto segue.
3.3.1. Quanto al mantenimento del figlio minore , posto attualmente a carico della _1 madre nella misura di euro 250,00 mensili, osserva il Collegio che lo stabile collocamento del ragazzo presso il padre, così come l'attuale mancanza di effettiva frequentazione madre/figlio, determinano il pieno carico familiare sul SI della gestione del Pt_1 figlio.
Tenuto conto del fatto che, allo stato, il minore non permane neanche temporaneamente presso la madre e che manca qualunque contributo diretto della madre al mantenimento del figlio, gravando sul solo padre tutto il peso del suo mantenimento che, data l'età adolescenziale in cui si trova, ha subito certamente un incremento rispetto all'epoca della separazione, si ritiene di dover accogliere la domanda formulata dal ricorrente in ordine all'aumento di tale contributo al mantenimento da porsi a carico della madre in favore di
5 determinato nella misura di euro 300,00 mensili, somma annualmente rivalutabile _1 secondo ISTAT e da pagarsi in favore del SI entro il giorno 5 di ogni mese a Pt_1 decorrere dal gennaio 2023 tenuto conto dell'epoca di instaurazione del giudizio.
Inoltre, va disposto che l'assegno unico liquidato per il figlio sia integralmente percepito dal SI . Pt_1
Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50 % ciascuno alle spese per il figlio, spese che dovranno essere individuate secondo il protocollo CNF in vigore e che, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate.
3.3.2. Da ultimo va trattata la domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1
In via preliminare, può sottolinearsi che, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, all'assegno divorzile va oggi attribuita una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Sul punto è noto che la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 18287/2018, ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità̀ reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Detto parametro (che identifica la funzione
“compensativa” dell'assegno) fonda sui principi costituzionali di pari dignità̀ e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
La Cassazione ha quindi rivisitato i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile, affermando che il Giudice del divorzio, nel verificare se sia dovuto o meno l'assegno all'ex coniuge richiedente, debba fare riferimento “all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” e, a tal fine, debba considerare alcuni parametri che il richiedente l'assegno divorzile ha l'onere di provare, quali, a titolo esemplificativo, i redditi di qualsiasi specie, i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro indipendente o autonomo.
L'ex coniuge richiedente l'assegno ha anche l'onere di dimostrare “di non possedere mezzi adeguati” e di non poterseli procurare “per ragioni oggettive”, così come ha l'onere di provare di aver tentato di raggiungere l'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative. Appurata, dunque, la disparità patrimoniale tra gli ex coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Non può, infatti, non considerarsi la diversa situazione in cui la eventuale disparità sia generata da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge
6 potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex coniugi rispetto al caso in cui tale disparità derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. In definitiva, solo in tale ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Sulla scorta delle suddette valutazioni, la Corte di legittimità ha dunque affermato il principio per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativo-compensativa.
Sulla base dei superiori principi - che il Collegio ritiene di dover seguire – non si ravvisa nel caso di specie nessuno dei presupposti richiesti affinché la SIa possa CP_1 beneficiare dell'assegno divorzile.
Non vi sono in atti specifiche allegazioni circa l'eventuale sacrificio delle proprie aspettative e potenzialità professionali e reddituali, da parte della moglie, nel corso del matrimonio per il bene della famiglia e nell'interesse dell'altro coniuge, né circa il contributo della SIa alla formazione del patrimonio coniugale. Nessun CP_1 patrimonio comune appare infatti essersi creato durante la vita matrimoniale, così come nessun patrimonio si è creato a favore del Sig. durante il rapporto di coniugio. Pt_1
Dalle allegazioni in atti emerge che la SIa abbia sempre svolto attività CP_1 lavorativa, prima, durante e successivamente alla fine del rapporto matrimoniale;
oltre che dalla piana lettura degli scritti difensivi depositati nell'interesse della resistente, ciò emerge invero dalle dichiarazioni rese dalla stessa SIa n occasione dell'udienza CP_1 di comparizione innanzi al Presidente delegato “[…] Insegno in una scuola primaria a
Rosignano Solvay e guadagno circa 1.700,00 euro al mese; ed ancora “[…] Sono di ruolo dal 2005, prediligo fare l'insegnamento specialistico di lingua inglese perché sono laureata in lingua;
il lavoro per me è una dimensione di grande soddisfazione, ho lottato tantissimo per ottenere questo ruolo”,
(vedasi verbale di udienza del 12.9.2023).
Emerge poi dai documenti depositati in atti che la SIa ha una propria posizione CP_1 patrimoniale: come da lei stessa dichiarato “[…] ho casa di proprietà che hanno acquistato i miei quando sono dovuta uscire da casa nel giudizio di separazione; [e ancora] “Sono proprietaria di due garage su cui pago l'IMU”.
In relazione a quest'ultimo aspetto, la resistente ha allegato, quale situazione di svantaggio sopravvenuta rispetto al momento della separazione, il pagamento delle rate del mutuo
7 per la casa in cui vive attualmente, acquistata per suo conto dai genitori a seguito dell'intervenuta separazione personale dal coniuge.
Va sul punto tuttavia considerato che, a fronte della necessità di restituzione della somma impiegata per l'acquisto, la SIa ha tuttavia acquisito la proprietà dell'immobile, CP_1 con indubbio incremento patrimoniale;
inoltre si tratta invero di un prestito infruttifero
(come sottolineato da parte resistente) effettuato da familiari, non specificamente disciplinato tra le parti quanto alla corresponsione di interessi, ovvero alle conseguenze di un eventuale sospensione dei pagamenti da parte della SIa (nessun documento CP_1
è stato depositato dalla difesa della . CP_1
All'infuori, dunque, della spesa per l'abitazione che la SIa ad oggi, CP_1 diversamente dal SI , sostiene, per il resto, le parti, svolgendo entrambe Pt_1 lavoro di insegnanti, ed avendo analoghi impegni lavorativi, godono di redditi sostanzialmente analoghi.
Peraltro, vi è anche da considerare che la SIa attualmente di età poco superiore CP_1 ai 50 anni, è in piena età lavorativa e che, nonostante l'allegata deteriore condizione di salute per la malattia diagnosticatele, che comporta una significativa spesa medica (si vedano i documenti dall'1 al 127 all. al doc. 50 - di cui alla nota di deposito di parte resistente del 3.10.2023), tale malattia non la rende tuttavia inabile al lavoro: non vi è infatti agli atti nessuna certificazione che ne prevede l'incapacità in tal senso, né è emerso nel corso del giudizio che le sia stata mai riservata alcuna indennità di malattia in grado di sostituire il reddito da lavoro.
Tenuto dunque conto della ontologica diversità degli assegni previsti in sede di separazione e di divorzio, gli elementi rilevanti in sede di separazione – condizione che, come è noto, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale –, e che la Corte di Appello di FI ha valorizzato nel riformare sul punto la sentenza del Tribunale, appaiono ad oggi non idonei a fondare la domanda di assegno divorzile, in mancanza dei presupposti più volte sottolineati dalla Corte di Cassazione e sopra richiamati.
4. Ogni altra questione discussa in causa dalle parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
8 5. Le spese del giudizio, tenuto conto della misura dell'accoglimento delle reciproche domande, possono essere compensate tra le parti al 50% e vanno poste per il resto a carico della SIa le stesse, già effettuata la suddetta compensazione, vengono liquidate CP_1 in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
1. Il figlio resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione _1 prevalente presso il padre;
2. Il figlio vedrà la madre una volta alla settimana, senza la presenza del SI , Pt_1 secondo un calendario che sarà concordato tra la resistente e il figlio in ragione delle reciproche rispettive esigenze, per quanto in motivazione;
3. La SIa verserà al SI , entro il 5 di ogni mese, l'importo di € CP_1 Pt_1
300,00, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e da pagarsi a decorrere dal gennaio 2023; Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50 % ciascuno alle spese per il figlio, spese che dovranno essere individuate secondo il protocollo CNF in vigore e che, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate.
4. l'assegno unico liquidato per il figlio sarà integralmente percepito dal SI . Pt_1
5. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla SIa CP_1
6. compensa le spese di lite nella misura del 50% e pone la restante parte a carico di spese che si liquidano, già effettuata l'indicata compensazione, in euro Controparte_1
850,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 750,00 per fase istruttoria ed euro 1.100,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, li 4.7.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4092/2022 promossa da:
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. Donatella Parte_1 C.F._1
Di Dio
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Ettore Controparte_1 C.F._2
Puppo e Antonio Castaldi
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. -Sede
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.2.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e con richiesta di assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c al fine del deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle rispettive repliche.
1 La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Rosignano M.mo (LI) in data
5 maggio 2007 con la SIa rilevando la nascita del figlio Controparte_1 _1
(l'8 febbraio 2008) e di essere già addivenuto a separazione personale dal coniuge
[...] con sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno il 24.10.2022 (procedimento n. R.G.
814/2020), il SI evocava in causa la SIa al fine Parte_1 Controparte_1 di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, sia in ordine alla modalità di gestione del figlio , sia in ordine agli aspetti patrimoniali. _1
Si costituiva in giudizio la SIa nulla opponendo in merito alla Controparte_1 richiesta di divorzio, tuttavia rilevando di aver impugnato la sentenza di separazione e di essere dunque in corso il procedimento di appello avverso tale decisione, insistendo in particolare, anche in questa sede, per il riconoscimento di un nuovo regime di frequentazione con il figlio , senza la presenza del padre. _1
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, come medio tempore riformata dalla Corte di Appello di
FI (vedi verbale di causa del 5.10.2023 e l'ordinanza riservata pronunciata in pari data), la causa veniva rinviata all'udienza del 16.1.2024 per la trattazione innanzi al
Giudice istruttore.
Pronunciata dal Collegio sentenza di stato e dichiarata dunque la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza non definitiva n. 96/2024 del 16.1.2024), venivano assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e, all'esito, ascoltato il figlio minore delle parti,
, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la _1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.2.2025.
A tale udienza, nell'interesse del SI l'avvocato richiamava “[…] integralmente Pt_1 le conclusioni già rassegnate in Memoria integrativa del 6 novembre 2023; con richiesta di assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”; nell'interesse della parte resistente il procuratore – rinunciando parzialmente “[…] alle domande avanzate con riguardo al figlio preso, purtroppo, atto dell'impossibilità di _1 combattere contro i mulini a vento stante: - la mancanza di collaborazione, per usare un eufemismo,
2 del sig. in ordine alle frequentazioni madre/figlio; - la manifestata e pervicace volontà del Pt_1 minore di non frequentare la madre” – concludeva come di seguito “[…] pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 CP_1 in data 05/05/2007, […] alle seguenti condizioni: Disporre l'affido condiviso ad entrambi i
[...] genitori del figlio nato l'[...] con collocamento prevalente presso il padre _1 Parte_1
; - Prevedere le visite della madre col minore secondo le volontà di quest'ultimo; -
[...]
Confermare l'assegno di mantenimento della sig.ra in euro 250 oltre rivalutazione in favore CP_1 del figlio da versare al Sig. Curatolo entro il giorno 5 di ogni mese. - Disporre e confermare _1 in euro 200 oltre rivalutazione annuale ISTAT, l'assegno divorzile a carico del sig. in Pt_1 favore della sig.ra con decorrenza e alle condizioni previste nella Sentenza pronunciata dalla CP_1
CDA di FI in atti, entro il giorno 5 di ogni mese;
- Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50 % ciascuno alle spese per il figlio per come disposto nel protocollo CNF. Con vittoria di compensi e spese di lite.
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IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché:
1- il Giudice valuti se rinnovare o disporre un supplemento di CTU per la valutazione delle capacità genitoriali delle parti ed affinché meglio si indaghi sul riferito “progressivo movimento espulsivo nei confronti della moglie” attuato dal Curatolo nel corso degli anni;
2- venga ordinato, ex art. 210 cpc, al Curatolo, l'esibizione della dichiarazione di successione della madre disponendo, Persona_2 altresì, l'accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate e/o indagini tributarie nei confronti di
, quale erede della madre, ex convivente, sig.ra nella Parte_1 Persona_2 eventualità che la dichiarazione di successione non fosse stata ancora presentata, si chiede venga disposto l'accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate e/o indagini tributarie nei confronti della sig.ra 3- venga disposta l'acquisizione del fascicolo telematico rubricato al n. 814/20 Persona_2
RG Tribunale di Livorno”;
***
1. Va in primo luogo rilevato che in data 16.1.2024 veniva pronunciata inter partes la sentenza parziale di stato, con conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, SI e SIa in Rosignano Parte_1 Controparte_1
M.mo (LI), in data 5 maggio 2007 (atto successivamente trascritto dei registri del medesimo Comune).
2. Ancora in via preliminare, osserva il Collegio che nell'interesse della parte resistente l'avvocato ha concluso anche in via istruttoria, insistendo per la rinnovazione dell'indagine tecnica e per l'ammissione delle ulteriori istanze formulate.
3 Le suddette conclusioni non meritano di essere accolte, confermandosi in questa sede l'ordinanza a suo tempo pronunciata. La ormai quasi raggiunta maggiore età del figlio delle parti rende in questa sede del tutto superflua la richiesta di approfondimento tecnico, risultando sul punto peraltro già esaustivamente esaminata la situazione dei rapporti madre/figlio (anche come andatasi consolidando nel corso degli anni) nell'ambito della
CTU svolta in sede di separazione. Sono poi da ritenersi inammissibili le istanze istruttorie formulate per la prima volta dalla SIa all'udienza di precisazione delle CP_1 conclusioni volte ad ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: una tale indagine appare del resto anche superflua al fine del decidere tenuto conto della posizione reddituale delle parti come già ricostruita in ragione degli atti depositati.
3. In questa sede vanno dunque esaminate le istanze formulate con riferimento ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali tra le parti e in merito al regime di frequentazione madre/figlio, oltre che alla conseguente misura del contributo al mantenimento a carico della madre e in favore del figlio, stante il pieno carico sul SI della gestione di . Pt_1 _1
3.1. In ordine all'affidamento del minore, deve confermarsi il regime dell'affidamento condiviso tra i genitori, con collazione di presso il padre. _1
Non sussistono sul punto contrasti tra le parti che, sin dai tempi della separazione, hanno optato per il regime di affidamento condiviso, non ravvisandosi né allora, né oggi, alcun ostacolo all'esercizio della congiunta responsabilità genitoriale ciò, anche alla luce e nel rispetto delle previsioni della l. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) prevedendo l'affidamento condiviso come la regola generale.
Nel caso in esame, invero, il focus del conflitto (come delineatosi già nel corso del processo di separazione e ulteriormente nella presente causa) risulta piuttosto la relazione madre/figlio, non essendo dalle parti messa in discussione la possibilità dei genitori di assumere insieme le decisioni di interesse per . La circostanza – pur tenuto conto _1 dell'età del ragazzo, allo stato diciassettenne e prossimo al compimento della maggiore età
– richiede specificamente che i SIi e condividano l'affidamento del Pt_1 CP_1 figlio, ciò consentendo auspicabilmente ad entrambi la possibilità di utilizzare ogni occasione per rimuovere, anche solo parzialmente, ma in maniera incisiva, gli ostacoli alla ripresa del dialogo e del rapporto tra la madre e il figlio. Il tutto al fine di una auspicabile positiva prospettiva evolutiva che consenta a , prossimo all'età adulta, di _1 ricominciare a riconoscere la figura della madre e di riprendere fiducia nella relazione che
4 pur ad oggi appare ormai significativamente compromessa (v. sul punto anche le dichiarazioni rese dal ragazzo in sede di audizione, peraltro del tutto in linea con quanto da lui già riferito in sede di separazione giudiziale dei genitori).
3.2. Per lo stesso motivo, avuto peraltro riguardo all'età del ragazzo oltre che alla complessità del conflitto madre/figlio, in accoglimento della richiesta formulata da ultimo della SIa va allo stato modificato il regime di frequentazione stabilito in sede di CP_1 separazione, con esclusione di un calendario di incontri rigidamente articolato (rimasto del resto sostanzialmente inattuato), ritenendo maggiormente conforme alla situazione fattuale la previsione di un regime di frequentazione che consenta al ragazzo e alla madre di valutare in modo autonomo le occasioni di incontro, da favorire almeno una volta alla settimana, e anche senza la presenza del SI , al fine di condurre ad una Pt_1 possibile riconciliazione basata sul superamento del rifiuto che ha negli anni _1 costruito nei riguardi della SIa CP_1
Del resto, prendendo in esame la vicenda processuale, anche quella che ha caratterizzato il precedente giudizio, non si può non rilevare che, finora, nessuno degli interventi disposti dal Tribunale, né in questa sede, né nella fase precedente, ha determinato un miglioramento della situazione tra madre e figlio e che i limiti presenti nel funzionamento relazionale tra madre e figlio sono aumentati anziché diminuire. Ne è manifesta dimostrazione l'audizione di durante la quale, non è apparso esservi il minimo _1 spazio da parte del ragazzo per una ripresa, ad oggi, della relazione quotidiana con la madre.
3.3. In ordine agli aspetti economici, occorre considerare quanto segue.
3.3.1. Quanto al mantenimento del figlio minore , posto attualmente a carico della _1 madre nella misura di euro 250,00 mensili, osserva il Collegio che lo stabile collocamento del ragazzo presso il padre, così come l'attuale mancanza di effettiva frequentazione madre/figlio, determinano il pieno carico familiare sul SI della gestione del Pt_1 figlio.
Tenuto conto del fatto che, allo stato, il minore non permane neanche temporaneamente presso la madre e che manca qualunque contributo diretto della madre al mantenimento del figlio, gravando sul solo padre tutto il peso del suo mantenimento che, data l'età adolescenziale in cui si trova, ha subito certamente un incremento rispetto all'epoca della separazione, si ritiene di dover accogliere la domanda formulata dal ricorrente in ordine all'aumento di tale contributo al mantenimento da porsi a carico della madre in favore di
5 determinato nella misura di euro 300,00 mensili, somma annualmente rivalutabile _1 secondo ISTAT e da pagarsi in favore del SI entro il giorno 5 di ogni mese a Pt_1 decorrere dal gennaio 2023 tenuto conto dell'epoca di instaurazione del giudizio.
Inoltre, va disposto che l'assegno unico liquidato per il figlio sia integralmente percepito dal SI . Pt_1
Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50 % ciascuno alle spese per il figlio, spese che dovranno essere individuate secondo il protocollo CNF in vigore e che, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate.
3.3.2. Da ultimo va trattata la domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1
In via preliminare, può sottolinearsi che, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, all'assegno divorzile va oggi attribuita una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Sul punto è noto che la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 18287/2018, ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità̀ reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Detto parametro (che identifica la funzione
“compensativa” dell'assegno) fonda sui principi costituzionali di pari dignità̀ e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
La Cassazione ha quindi rivisitato i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile, affermando che il Giudice del divorzio, nel verificare se sia dovuto o meno l'assegno all'ex coniuge richiedente, debba fare riferimento “all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” e, a tal fine, debba considerare alcuni parametri che il richiedente l'assegno divorzile ha l'onere di provare, quali, a titolo esemplificativo, i redditi di qualsiasi specie, i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro indipendente o autonomo.
L'ex coniuge richiedente l'assegno ha anche l'onere di dimostrare “di non possedere mezzi adeguati” e di non poterseli procurare “per ragioni oggettive”, così come ha l'onere di provare di aver tentato di raggiungere l'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative. Appurata, dunque, la disparità patrimoniale tra gli ex coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Non può, infatti, non considerarsi la diversa situazione in cui la eventuale disparità sia generata da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge
6 potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex coniugi rispetto al caso in cui tale disparità derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. In definitiva, solo in tale ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Sulla scorta delle suddette valutazioni, la Corte di legittimità ha dunque affermato il principio per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativo-compensativa.
Sulla base dei superiori principi - che il Collegio ritiene di dover seguire – non si ravvisa nel caso di specie nessuno dei presupposti richiesti affinché la SIa possa CP_1 beneficiare dell'assegno divorzile.
Non vi sono in atti specifiche allegazioni circa l'eventuale sacrificio delle proprie aspettative e potenzialità professionali e reddituali, da parte della moglie, nel corso del matrimonio per il bene della famiglia e nell'interesse dell'altro coniuge, né circa il contributo della SIa alla formazione del patrimonio coniugale. Nessun CP_1 patrimonio comune appare infatti essersi creato durante la vita matrimoniale, così come nessun patrimonio si è creato a favore del Sig. durante il rapporto di coniugio. Pt_1
Dalle allegazioni in atti emerge che la SIa abbia sempre svolto attività CP_1 lavorativa, prima, durante e successivamente alla fine del rapporto matrimoniale;
oltre che dalla piana lettura degli scritti difensivi depositati nell'interesse della resistente, ciò emerge invero dalle dichiarazioni rese dalla stessa SIa n occasione dell'udienza CP_1 di comparizione innanzi al Presidente delegato “[…] Insegno in una scuola primaria a
Rosignano Solvay e guadagno circa 1.700,00 euro al mese; ed ancora “[…] Sono di ruolo dal 2005, prediligo fare l'insegnamento specialistico di lingua inglese perché sono laureata in lingua;
il lavoro per me è una dimensione di grande soddisfazione, ho lottato tantissimo per ottenere questo ruolo”,
(vedasi verbale di udienza del 12.9.2023).
Emerge poi dai documenti depositati in atti che la SIa ha una propria posizione CP_1 patrimoniale: come da lei stessa dichiarato “[…] ho casa di proprietà che hanno acquistato i miei quando sono dovuta uscire da casa nel giudizio di separazione; [e ancora] “Sono proprietaria di due garage su cui pago l'IMU”.
In relazione a quest'ultimo aspetto, la resistente ha allegato, quale situazione di svantaggio sopravvenuta rispetto al momento della separazione, il pagamento delle rate del mutuo
7 per la casa in cui vive attualmente, acquistata per suo conto dai genitori a seguito dell'intervenuta separazione personale dal coniuge.
Va sul punto tuttavia considerato che, a fronte della necessità di restituzione della somma impiegata per l'acquisto, la SIa ha tuttavia acquisito la proprietà dell'immobile, CP_1 con indubbio incremento patrimoniale;
inoltre si tratta invero di un prestito infruttifero
(come sottolineato da parte resistente) effettuato da familiari, non specificamente disciplinato tra le parti quanto alla corresponsione di interessi, ovvero alle conseguenze di un eventuale sospensione dei pagamenti da parte della SIa (nessun documento CP_1
è stato depositato dalla difesa della . CP_1
All'infuori, dunque, della spesa per l'abitazione che la SIa ad oggi, CP_1 diversamente dal SI , sostiene, per il resto, le parti, svolgendo entrambe Pt_1 lavoro di insegnanti, ed avendo analoghi impegni lavorativi, godono di redditi sostanzialmente analoghi.
Peraltro, vi è anche da considerare che la SIa attualmente di età poco superiore CP_1 ai 50 anni, è in piena età lavorativa e che, nonostante l'allegata deteriore condizione di salute per la malattia diagnosticatele, che comporta una significativa spesa medica (si vedano i documenti dall'1 al 127 all. al doc. 50 - di cui alla nota di deposito di parte resistente del 3.10.2023), tale malattia non la rende tuttavia inabile al lavoro: non vi è infatti agli atti nessuna certificazione che ne prevede l'incapacità in tal senso, né è emerso nel corso del giudizio che le sia stata mai riservata alcuna indennità di malattia in grado di sostituire il reddito da lavoro.
Tenuto dunque conto della ontologica diversità degli assegni previsti in sede di separazione e di divorzio, gli elementi rilevanti in sede di separazione – condizione che, come è noto, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale –, e che la Corte di Appello di FI ha valorizzato nel riformare sul punto la sentenza del Tribunale, appaiono ad oggi non idonei a fondare la domanda di assegno divorzile, in mancanza dei presupposti più volte sottolineati dalla Corte di Cassazione e sopra richiamati.
4. Ogni altra questione discussa in causa dalle parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
8 5. Le spese del giudizio, tenuto conto della misura dell'accoglimento delle reciproche domande, possono essere compensate tra le parti al 50% e vanno poste per il resto a carico della SIa le stesse, già effettuata la suddetta compensazione, vengono liquidate CP_1 in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
1. Il figlio resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione _1 prevalente presso il padre;
2. Il figlio vedrà la madre una volta alla settimana, senza la presenza del SI , Pt_1 secondo un calendario che sarà concordato tra la resistente e il figlio in ragione delle reciproche rispettive esigenze, per quanto in motivazione;
3. La SIa verserà al SI , entro il 5 di ogni mese, l'importo di € CP_1 Pt_1
300,00, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e da pagarsi a decorrere dal gennaio 2023; Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50 % ciascuno alle spese per il figlio, spese che dovranno essere individuate secondo il protocollo CNF in vigore e che, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate.
4. l'assegno unico liquidato per il figlio sarà integralmente percepito dal SI . Pt_1
5. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla SIa CP_1
6. compensa le spese di lite nella misura del 50% e pone la restante parte a carico di spese che si liquidano, già effettuata l'indicata compensazione, in euro Controparte_1
850,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 750,00 per fase istruttoria ed euro 1.100,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, li 4.7.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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