CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1896/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431088 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il Data_1 e residente a [...]in Indirizzo_1
, C.F. CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale posto in calce al presente atto, dall'avv. Difensore_1 (C.f. CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Luogo_3, Indirizzo_2 e presso la sua pec Email_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431088, Codice Utente Num_1, codice contratto Num_2, emesso il 04.10.2024 e notificato il 18.10.2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) con riferimento agli anni 2019 – 2023, per un totale di €4.522,00 di cui € 2.850,46 a titolo di tassa, € 1.864,07
a titolo di sanzione ed € 7,83 per spese di notifica.
L'accertamento esecutivo riguardava l'immobile sito Roma in Indirizzo_3, Daticatastali_1
e un altro sito in Indirizzo_3, Daticatastali_2.
Instaurato il contraddittorio si è costituita AMA S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
Indirizzo_4 , Luogo_3 PEC: Email_3 (INIPEC), C.F. P.IVA_1 eccependo la carenza di legittimazione passiva, poichè vertente l'avviso in tema di Tari/Tefa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Sussiste il difetto di legittimazione passiva di Ama s.p.a. essendo l'ente impositore Roma Capitale che ha provveduto a comunicare al contribuente che l'ha depositato l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione:
<<...la violazione riscontrata è riferita ad una categoria differente di tipologia Domestica
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi...>>.
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.). Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (Indirizzo_5, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Ama s.p.a.; spese compensate.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice
MA RA RO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431088 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il Data_1 e residente a [...]in Indirizzo_1
, C.F. CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale posto in calce al presente atto, dall'avv. Difensore_1 (C.f. CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Luogo_3, Indirizzo_2 e presso la sua pec Email_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431088, Codice Utente Num_1, codice contratto Num_2, emesso il 04.10.2024 e notificato il 18.10.2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) con riferimento agli anni 2019 – 2023, per un totale di €4.522,00 di cui € 2.850,46 a titolo di tassa, € 1.864,07
a titolo di sanzione ed € 7,83 per spese di notifica.
L'accertamento esecutivo riguardava l'immobile sito Roma in Indirizzo_3, Daticatastali_1
e un altro sito in Indirizzo_3, Daticatastali_2.
Instaurato il contraddittorio si è costituita AMA S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
Indirizzo_4 , Luogo_3 PEC: Email_3 (INIPEC), C.F. P.IVA_1 eccependo la carenza di legittimazione passiva, poichè vertente l'avviso in tema di Tari/Tefa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Sussiste il difetto di legittimazione passiva di Ama s.p.a. essendo l'ente impositore Roma Capitale che ha provveduto a comunicare al contribuente che l'ha depositato l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione:
<<...la violazione riscontrata è riferita ad una categoria differente di tipologia Domestica
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi...>>.
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.). Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (Indirizzo_5, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Ama s.p.a.; spese compensate.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice
MA RA RO