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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 594/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 594/2025 promossa da nato a [...]-Abidian (Costa d'Avorio) il 17.1.1995 e Parte_1 res. in Savigliano (CN), Via Campana 1 (C.F. ed ai fini del C.F._1 presente giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Donapai del Foro di Cuneo (C.F. indirizzo p.e.c. CodiceFiscale_2
n° fax 0172.712328), con domicilio eletto Email_1 in Savigliano (CN), Via Trento, 48 presso lo studio del predetto difensore,
RICORRENTE
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Signor P.I. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1 Centallo alla Reg. Modonna Dei Prati n. 323, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Federica BELTRAMO del Foro di Cuneo (Codice Fiscale;
Utenza CodiceFiscale_3 fax 0171.66834; Posta elettronica certificata con Email_2 domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cuneo alla Piazza Galimberti n. 13,
(P.IVA ), corr. in IV AN (MN), Via E. Fermi Controparte_2 P.IVA_2 n. 25, in persona del legale rapp.te pro tempore,
CONTUMACE
CONSORZIO P.IVA ), corrente in Pontedera (PI), Via CP_3 P.IVA_3 Campania n. 10 in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
RESISTENTI
Pag. 1 a 6 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro le società Controparte_1 Controparte_
, e contro per
[...] Controparte_1 Controparte_4 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via Principale e nel merito:
- accertare e dichiarare tenute e conseguentemente condannare le società resistenti, in via solidale tra loro, alla corresponsione in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive pari ad € 2.166,11 o della somma veriore accertanda in corso di causa;
- Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito al saldo;
- Con distrazione delle spese in favore dell'antistatario difensore.”.
La parte resistente ha così concluso: CP_1
“In via principale nel merito:
. previe le declaratorie del caso, ritenuta l'infondatezza delle domande tutte ex adverso proposte, respingerle integralmente ed assolvere la convenuta resistente da ogni avversaria domanda, con vittoria di spese ed onorari;
In via subordinata nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ravvisasse la responsabilità solidale della in CP_1 relazione alla domanda formulata dal ricorrente, Voglia, sin da ora, ordinare la preventiva escussione delle Parte e del e mandare indenne dalle spese di lite la resistente CP_5 Controparte_4 CP_1
.
[...]
Controparte_ Non si sono invece costituite nel presente giudizio le altre parti resistenti e che devono essere pertanto dichiarate contumaci, stante la Controparte_4 regolarità della notifica nei loro confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver svolto attività lavorativa subordinata in favore della presso lo stabilimento Controparte_2 della in Centallo (CN), Regione Madonna dei Prati n. 323, dal 5.5.2023 al CP_1 31.7.2024, data del recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro per giusta causa, stante il mancato pagamento di mensilità e competenze di fine rapporto;
che per tutta la durata del
Pag. 2 a 6
rapporto di lavoro si è occupato del taglio e carico e scarico su automezzi del bestiame;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro non ha mai svolto ferie;
che le differenze retributive vantate dal ricorrente sono le seguenti: euro 2.472,21 per ferie non godute, detratti euro 306,10 già restituiti a seguito di procedimento d'ingiunzione, per un totale di euro 2.166,11; che sussiste la responsabilità solidale della e del Controparte_2 [...] quali società appaltatrici, e della CP_4 Controparte_1 in qualità di committente ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 co. 2 D.lgs.
[...]
276/2003.
La parte resistente ha invece allegato: di aver stipulato un contratto di appalto CP_1 di servizi con il in cui quest'ultima si era obbligata, in proprio e/o Controparte_4 attraverso le proprie consorziate, alle obbligazioni dedotte in contratto;
di essersi impegnata affinché il personale impiegato nell'esecuzione del contratto percepisse la retribuzione dovuta e fosse assoggettato a tutte le forme di previdenza ed assicurazioni d'obbligo previste dalla Legge, manlevando espressamente la committente da ogni forma di responsabilità; che il contratto di appalto stabiliva per l'appaltatore l'obbligo di consegnare il DURC e tutte le ricevute attestante il corretto versamento delle trattenute, di tutti i contributi anche INAIL prevedendo per la committente, in caso di inadempimento, la facoltà di sospendere i pagamenti;
che a causa dei ripetuti inadempimenti nell'esecuzione dei servizi oggetto di contratto ed a causa della mancata consegna della documentazione attestante il corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, la con CP_1 comunicazione del 24.7.2024 ha risolto il contratto avvalendosi della clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 15 del medesimo e tratteneva a garanzia gli importi delle fatture relativi ai mesi di Giugno e Luglio 2024 per un importo complessivo di euro 512.555,39; che la parte ricorrente ha notificato decreto ingiuntivo ed atto di precetto recante l'importo complessivo di euro 2.923,70 alla uale obbligato in solido in relazione alla mensilità CP_1
Luglio 2024, TFR ed indennità di preavviso indebitamente trattenuta;
che, decorso il Parte termine di cui all'art. 482 c.p.c. senza che la (datore di lavoro) o il CP_5 CP_4 appaltatore) provvedessero al pagamento, al sol fine di evitare esecuzioni CP_4 ma senza nulla ammettere nel merito, la Operti con comunicazione del 16.12.2024 ha manifestato l'intenzione di procedere con il pagamento salvi tutti i diritti di ripetizione;
che con comunicazione del 7.2.2025 la a seguito della chiusura dell'anno di esercizio, CP_1 ha quantificato e chiesto al i danni patiti a causa dei gravi Controparte_4 disservizi e inadempimenti del contratto per un ammontare di euro 372.168,85; di aver appaltato con contratto del 18 Novembre 2022 i servizi relativi alla macellazione e lavorazione della carne al il quale si era impegnato alla corretta Controparte_4 e puntuale esecuzione anche a mezzo delle proprie consorziate;
che il ricorrente era assunto Parte alle dipendenze della società consorziata al che CP_6 Controparte_4 nulla può argomentare circa il merito (effettivo godimento delle ferie) della pretesa avanzata dal ricorrente essendo tale ultimo dipendente della di aver pagato ai Controparte_2 lavoratori che hanno azionato un monito l'importo complessivo di euro 266.776,39, compensando, solo parzialmente, il debito residuo portato dalle Fatture di Giugno 2024 e Luglio 2024 con l'importo dovuto dall'appaltatore a titolo di danni arrecati;
che la
Pag. 3 a 6 responsabilità solidale del committente per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti;
che in questo senso si è espressa in ultimo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 21 Gennaio 2025 n. 1450 che puntualizza la natura della responsabilità solidale ex Art. 29 del D.Lgs. 276/2003 nell'ambito di un appalto pubblico, i cui principi sono applicabili anche all'ambito privato per il quale la disciplina degli appalti è proprio quella contenuta nel citato art. 29; che l'indennità sostitutiva di ferie e permessi, in quanto avente natura mista tra retribuzione e risarcimento del danno, resta esclusa da tale adempimento solidale a carico del committente, qualora l'appaltatore o il subappaltatore non corrispondano tali compensi ai propri lavoratori.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la sussistenza o meno della responsabilità solidale in capo al committente di un contratto di appalto per quanto riguarda il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie, qualora l'appaltatore o il subappaltatore non corrispondano tali compensi ai propri lavoratori.
E' necessario al riguardo considerare che le azioni esperibili ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003 hanno ambiti applicativi distinti, per cui è opinione consolidata quella secondo la quale le due norme coesistano, nel senso che quando il lavoratore non possa invocare la garanzia di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, potrebbe agire ai sensi dell'art. 1676 c.c. sussistendone i requisiti.
Le due azioni, pur se largamente coincidenti, mantengono perciò una distinta sfera di applicazione e possono essere cumulate nello stesso processo. Entrambe presuppongono però che il credito fatto valere dal lavoratore si riferisca a crediti maturati nell'ambito dell'appalto.
Le vera differenza tra le due tutele riguarda non tanto il credito, ma la responsabilità del committente: che nel 1676 c.c. è subordinata all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento. Mentre ai fini dell'art. 29 questo presupposto non è richiesto;
perciò a nulla conta aver già saldato il corrispettivo dovuto all'appaltatore: il committente rimane obbligato lo stesso e deve pagare un debito altrui, rischiando di dover pagare due volte in ragione dello stesso rapporto.
Per l'art. 1676 c.c. invece il committente rimane obbligato solo se c'è un debito e non ha ancora pagato l'appaltatore; talchè non va incontro ad alcuna effettiva responsabilità, in quanto l'eventuale pagamento in favore del lavoratore comporterebbe l'estinzione del corrispondente debito verso l'appaltatore.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie non può applicarsi la disciplina prevista dall'art. 1676 c.c., in quanto la società non ha alcun debito nei CP_1 confronti del per le obbligazioni di cui al contratto di appalto. Controparte_4
Pag. 4 a 6
Anzi, la società a corrisposto ai lavoratori che hanno azionato il giudizio monitorio CP_1 l'importo complessivo di euro 266.776,39 (cfr. doc. 10 fasc. resistente).
Per quanto concerne invece la disciplina della responsabilità di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, occorre sul punto evidenziare che la questione giuridica è stata già affrontata dalla Corte di cassazione, sez. lav., con sentenza 21 gennaio 2025 n. 1450, che puntualizza la natura della responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003 nell'ambito di un appalto pubblico (i cui principi sono applicabili anche all'ambito privato per il quale la disciplina degli appalti è proprio quella contenuta nel citato art. 29l del d.lgs. 276/2003), le cui motivazioni questo Giudice condivide pienamente e, anzi, fa proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
“
5.2. La giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016). Diversamente, deve ragionarsi, con riguardo al tenore testuale dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (nella versione precedente le modifiche del 2016), che fa riferimento, in senso più estensivo, alla responsabilità in solido dell'affidatario e dei suoi aventi causa.”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda oggetto del presente giudizio, ne deriva quindi che la parte resistente non può essere ritenuto responsabile CP_1 solidalmente con il suo appaltatore per il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Pag. 5 a 6 Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Nulla, infine, per le spese con riguardo al rapporto processuale con le parti resistenti
[...] e stante la loro contumacia nel presente giudizio. CP_2 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente CP_1 le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 13.11.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 594/2025 promossa da nato a [...]-Abidian (Costa d'Avorio) il 17.1.1995 e Parte_1 res. in Savigliano (CN), Via Campana 1 (C.F. ed ai fini del C.F._1 presente giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Donapai del Foro di Cuneo (C.F. indirizzo p.e.c. CodiceFiscale_2
n° fax 0172.712328), con domicilio eletto Email_1 in Savigliano (CN), Via Trento, 48 presso lo studio del predetto difensore,
RICORRENTE
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Signor P.I. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1 Centallo alla Reg. Modonna Dei Prati n. 323, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Federica BELTRAMO del Foro di Cuneo (Codice Fiscale;
Utenza CodiceFiscale_3 fax 0171.66834; Posta elettronica certificata con Email_2 domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cuneo alla Piazza Galimberti n. 13,
(P.IVA ), corr. in IV AN (MN), Via E. Fermi Controparte_2 P.IVA_2 n. 25, in persona del legale rapp.te pro tempore,
CONTUMACE
CONSORZIO P.IVA ), corrente in Pontedera (PI), Via CP_3 P.IVA_3 Campania n. 10 in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
RESISTENTI
Pag. 1 a 6 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro le società Controparte_1 Controparte_
, e contro per
[...] Controparte_1 Controparte_4 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via Principale e nel merito:
- accertare e dichiarare tenute e conseguentemente condannare le società resistenti, in via solidale tra loro, alla corresponsione in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive pari ad € 2.166,11 o della somma veriore accertanda in corso di causa;
- Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito al saldo;
- Con distrazione delle spese in favore dell'antistatario difensore.”.
La parte resistente ha così concluso: CP_1
“In via principale nel merito:
. previe le declaratorie del caso, ritenuta l'infondatezza delle domande tutte ex adverso proposte, respingerle integralmente ed assolvere la convenuta resistente da ogni avversaria domanda, con vittoria di spese ed onorari;
In via subordinata nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ravvisasse la responsabilità solidale della in CP_1 relazione alla domanda formulata dal ricorrente, Voglia, sin da ora, ordinare la preventiva escussione delle Parte e del e mandare indenne dalle spese di lite la resistente CP_5 Controparte_4 CP_1
.
[...]
Controparte_ Non si sono invece costituite nel presente giudizio le altre parti resistenti e che devono essere pertanto dichiarate contumaci, stante la Controparte_4 regolarità della notifica nei loro confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver svolto attività lavorativa subordinata in favore della presso lo stabilimento Controparte_2 della in Centallo (CN), Regione Madonna dei Prati n. 323, dal 5.5.2023 al CP_1 31.7.2024, data del recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro per giusta causa, stante il mancato pagamento di mensilità e competenze di fine rapporto;
che per tutta la durata del
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rapporto di lavoro si è occupato del taglio e carico e scarico su automezzi del bestiame;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro non ha mai svolto ferie;
che le differenze retributive vantate dal ricorrente sono le seguenti: euro 2.472,21 per ferie non godute, detratti euro 306,10 già restituiti a seguito di procedimento d'ingiunzione, per un totale di euro 2.166,11; che sussiste la responsabilità solidale della e del Controparte_2 [...] quali società appaltatrici, e della CP_4 Controparte_1 in qualità di committente ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 co. 2 D.lgs.
[...]
276/2003.
La parte resistente ha invece allegato: di aver stipulato un contratto di appalto CP_1 di servizi con il in cui quest'ultima si era obbligata, in proprio e/o Controparte_4 attraverso le proprie consorziate, alle obbligazioni dedotte in contratto;
di essersi impegnata affinché il personale impiegato nell'esecuzione del contratto percepisse la retribuzione dovuta e fosse assoggettato a tutte le forme di previdenza ed assicurazioni d'obbligo previste dalla Legge, manlevando espressamente la committente da ogni forma di responsabilità; che il contratto di appalto stabiliva per l'appaltatore l'obbligo di consegnare il DURC e tutte le ricevute attestante il corretto versamento delle trattenute, di tutti i contributi anche INAIL prevedendo per la committente, in caso di inadempimento, la facoltà di sospendere i pagamenti;
che a causa dei ripetuti inadempimenti nell'esecuzione dei servizi oggetto di contratto ed a causa della mancata consegna della documentazione attestante il corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, la con CP_1 comunicazione del 24.7.2024 ha risolto il contratto avvalendosi della clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 15 del medesimo e tratteneva a garanzia gli importi delle fatture relativi ai mesi di Giugno e Luglio 2024 per un importo complessivo di euro 512.555,39; che la parte ricorrente ha notificato decreto ingiuntivo ed atto di precetto recante l'importo complessivo di euro 2.923,70 alla uale obbligato in solido in relazione alla mensilità CP_1
Luglio 2024, TFR ed indennità di preavviso indebitamente trattenuta;
che, decorso il Parte termine di cui all'art. 482 c.p.c. senza che la (datore di lavoro) o il CP_5 CP_4 appaltatore) provvedessero al pagamento, al sol fine di evitare esecuzioni CP_4 ma senza nulla ammettere nel merito, la Operti con comunicazione del 16.12.2024 ha manifestato l'intenzione di procedere con il pagamento salvi tutti i diritti di ripetizione;
che con comunicazione del 7.2.2025 la a seguito della chiusura dell'anno di esercizio, CP_1 ha quantificato e chiesto al i danni patiti a causa dei gravi Controparte_4 disservizi e inadempimenti del contratto per un ammontare di euro 372.168,85; di aver appaltato con contratto del 18 Novembre 2022 i servizi relativi alla macellazione e lavorazione della carne al il quale si era impegnato alla corretta Controparte_4 e puntuale esecuzione anche a mezzo delle proprie consorziate;
che il ricorrente era assunto Parte alle dipendenze della società consorziata al che CP_6 Controparte_4 nulla può argomentare circa il merito (effettivo godimento delle ferie) della pretesa avanzata dal ricorrente essendo tale ultimo dipendente della di aver pagato ai Controparte_2 lavoratori che hanno azionato un monito l'importo complessivo di euro 266.776,39, compensando, solo parzialmente, il debito residuo portato dalle Fatture di Giugno 2024 e Luglio 2024 con l'importo dovuto dall'appaltatore a titolo di danni arrecati;
che la
Pag. 3 a 6 responsabilità solidale del committente per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti;
che in questo senso si è espressa in ultimo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 21 Gennaio 2025 n. 1450 che puntualizza la natura della responsabilità solidale ex Art. 29 del D.Lgs. 276/2003 nell'ambito di un appalto pubblico, i cui principi sono applicabili anche all'ambito privato per il quale la disciplina degli appalti è proprio quella contenuta nel citato art. 29; che l'indennità sostitutiva di ferie e permessi, in quanto avente natura mista tra retribuzione e risarcimento del danno, resta esclusa da tale adempimento solidale a carico del committente, qualora l'appaltatore o il subappaltatore non corrispondano tali compensi ai propri lavoratori.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la sussistenza o meno della responsabilità solidale in capo al committente di un contratto di appalto per quanto riguarda il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie, qualora l'appaltatore o il subappaltatore non corrispondano tali compensi ai propri lavoratori.
E' necessario al riguardo considerare che le azioni esperibili ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003 hanno ambiti applicativi distinti, per cui è opinione consolidata quella secondo la quale le due norme coesistano, nel senso che quando il lavoratore non possa invocare la garanzia di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, potrebbe agire ai sensi dell'art. 1676 c.c. sussistendone i requisiti.
Le due azioni, pur se largamente coincidenti, mantengono perciò una distinta sfera di applicazione e possono essere cumulate nello stesso processo. Entrambe presuppongono però che il credito fatto valere dal lavoratore si riferisca a crediti maturati nell'ambito dell'appalto.
Le vera differenza tra le due tutele riguarda non tanto il credito, ma la responsabilità del committente: che nel 1676 c.c. è subordinata all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento. Mentre ai fini dell'art. 29 questo presupposto non è richiesto;
perciò a nulla conta aver già saldato il corrispettivo dovuto all'appaltatore: il committente rimane obbligato lo stesso e deve pagare un debito altrui, rischiando di dover pagare due volte in ragione dello stesso rapporto.
Per l'art. 1676 c.c. invece il committente rimane obbligato solo se c'è un debito e non ha ancora pagato l'appaltatore; talchè non va incontro ad alcuna effettiva responsabilità, in quanto l'eventuale pagamento in favore del lavoratore comporterebbe l'estinzione del corrispondente debito verso l'appaltatore.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie non può applicarsi la disciplina prevista dall'art. 1676 c.c., in quanto la società non ha alcun debito nei CP_1 confronti del per le obbligazioni di cui al contratto di appalto. Controparte_4
Pag. 4 a 6
Anzi, la società a corrisposto ai lavoratori che hanno azionato il giudizio monitorio CP_1 l'importo complessivo di euro 266.776,39 (cfr. doc. 10 fasc. resistente).
Per quanto concerne invece la disciplina della responsabilità di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, occorre sul punto evidenziare che la questione giuridica è stata già affrontata dalla Corte di cassazione, sez. lav., con sentenza 21 gennaio 2025 n. 1450, che puntualizza la natura della responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003 nell'ambito di un appalto pubblico (i cui principi sono applicabili anche all'ambito privato per il quale la disciplina degli appalti è proprio quella contenuta nel citato art. 29l del d.lgs. 276/2003), le cui motivazioni questo Giudice condivide pienamente e, anzi, fa proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
“
5.2. La giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016). Diversamente, deve ragionarsi, con riguardo al tenore testuale dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (nella versione precedente le modifiche del 2016), che fa riferimento, in senso più estensivo, alla responsabilità in solido dell'affidatario e dei suoi aventi causa.”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda oggetto del presente giudizio, ne deriva quindi che la parte resistente non può essere ritenuto responsabile CP_1 solidalmente con il suo appaltatore per il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Pag. 5 a 6 Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Nulla, infine, per le spese con riguardo al rapporto processuale con le parti resistenti
[...] e stante la loro contumacia nel presente giudizio. CP_2 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente CP_1 le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 13.11.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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