TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5137/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 29/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
13/09/2024 da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dal Parte_1 proc. dom. avv. VITALI ALFREDO GIAMPIETRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dal proc. dom. avv. VISCARDI MICHAELA, giusta procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Mantenimento del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 29/05/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
Per_ chiedendo di disporre l'affidamento in via super-esclusiva a sé della figlia minore
(nata a [...] il [...]), nata dall'unione more uxorio con CP_1
e di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della
[...] figlia minore mediante il versamento di un assegno di euro 400,00 al mese, con decorrenza dal 16/05/2022, oltre alla metà delle spese straordinarie, con diritto della madre di percepire per intero l'Assegno Unico.
Dichiarata la contumacia del convenuto, e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle dichiarazioni fiscali dei redditi del convenuto.
Solo il giorno prima dell'udienza tenutasi in data 29/05/2025 si costituiva telematicamente il convenuto, chiedendo di versare la minor somma di euro 150,00 al mese, con decorrenza dal deposito della domanda, sino al compimento dei 18 anni della figlia;
al raggiungimento della maggiore età, il padre verserà predetto importo direttamente alla figlia, prevedendo che le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50% in base al Protocollo in uso presso il Tribunale.
Dopo ampia discussione, all'udienza tenutasi in data 29/05/2025, i difensori delle parti raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni inerenti al mantenimento della figlia minore.
Orbene, il Tribunale ritiene di poter recepire integralmente le condizioni oggetto di accordo, qui positivamente valutate, poiché idonee e adeguate a garantire alla ragazza condizioni di vita funzionali al suo mantenimento, nel contemperamento delle attuali condizioni abitative e reddituali delle parti così come emerse dalla documentazione prodotta in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1. considerata la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del signor tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria Controparte_1
Per_ amminsitrazione relative alla figlia saranno assunte dalla madre;
pagina 2 di 5 2. eventuali incontri e contatti telefonici tra il signor e la figlia Controparte_1
Per_ minore saranno rimessi alla volontà della ragazza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare un assegno di mantenimento Controparte_1 di euro 300,00 al mese (somma annualmente rivalutabile ex indici ISAT con prima rivalutazione da settembre 2025), entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra alle coordinate bancarie che gli sono già note, con Parte_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione pagina 3 di 5 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per pagina 4 di 5 iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
4. dà atto che, al fine di saldare il debito maturato nei confronti della sig.ra per Parte_1
Per_ il mantenimento ordinario e straordinario pregresso di , il sig. si obbliga a CP_1 versare la somma omnicomprensiva e forfettariamente determinata di euro 6.000,00, che verserà alla sig.ra sempre con le modalità di cui sopra, in rate mensili di euro Parte_1
150,00 ciascuna, fermo l'acconto di euro 2.000,00 che si obbliga a versare entro la data del 30/06/2025;
5. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 29/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
13/09/2024 da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dal Parte_1 proc. dom. avv. VITALI ALFREDO GIAMPIETRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dal proc. dom. avv. VISCARDI MICHAELA, giusta procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Mantenimento del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 29/05/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
Per_ chiedendo di disporre l'affidamento in via super-esclusiva a sé della figlia minore
(nata a [...] il [...]), nata dall'unione more uxorio con CP_1
e di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della
[...] figlia minore mediante il versamento di un assegno di euro 400,00 al mese, con decorrenza dal 16/05/2022, oltre alla metà delle spese straordinarie, con diritto della madre di percepire per intero l'Assegno Unico.
Dichiarata la contumacia del convenuto, e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle dichiarazioni fiscali dei redditi del convenuto.
Solo il giorno prima dell'udienza tenutasi in data 29/05/2025 si costituiva telematicamente il convenuto, chiedendo di versare la minor somma di euro 150,00 al mese, con decorrenza dal deposito della domanda, sino al compimento dei 18 anni della figlia;
al raggiungimento della maggiore età, il padre verserà predetto importo direttamente alla figlia, prevedendo che le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50% in base al Protocollo in uso presso il Tribunale.
Dopo ampia discussione, all'udienza tenutasi in data 29/05/2025, i difensori delle parti raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni inerenti al mantenimento della figlia minore.
Orbene, il Tribunale ritiene di poter recepire integralmente le condizioni oggetto di accordo, qui positivamente valutate, poiché idonee e adeguate a garantire alla ragazza condizioni di vita funzionali al suo mantenimento, nel contemperamento delle attuali condizioni abitative e reddituali delle parti così come emerse dalla documentazione prodotta in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1. considerata la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del signor tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria Controparte_1
Per_ amminsitrazione relative alla figlia saranno assunte dalla madre;
pagina 2 di 5 2. eventuali incontri e contatti telefonici tra il signor e la figlia Controparte_1
Per_ minore saranno rimessi alla volontà della ragazza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare un assegno di mantenimento Controparte_1 di euro 300,00 al mese (somma annualmente rivalutabile ex indici ISAT con prima rivalutazione da settembre 2025), entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra alle coordinate bancarie che gli sono già note, con Parte_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione pagina 3 di 5 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per pagina 4 di 5 iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
4. dà atto che, al fine di saldare il debito maturato nei confronti della sig.ra per Parte_1
Per_ il mantenimento ordinario e straordinario pregresso di , il sig. si obbliga a CP_1 versare la somma omnicomprensiva e forfettariamente determinata di euro 6.000,00, che verserà alla sig.ra sempre con le modalità di cui sopra, in rate mensili di euro Parte_1
150,00 ciascuna, fermo l'acconto di euro 2.000,00 che si obbliga a versare entro la data del 30/06/2025;
5. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 5 di 5