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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10814/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. OLIVERI GIUSEPPE RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70 )
Con ricorso depositato il 11/09/2024, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1 civile con . CP_1
1. Le parti contraevano matrimonio il 07/04/2001 a EN (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di EN al numero 5, parte I, dell'anno 2001). I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni. Dall'unione nascevano: Per_
− , il 5.11.2001;
− il 26.1.2006; Per_2
− , il 14.10.2010. Per_3
Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 15.6.2023, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− affidamento condiviso dei figli minori con residenza anagrafica presso la madre;
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− visite libere del padre ai figli in conformità alle loro esigenze e in ogni caso almeno un pomeriggio alla settimana;
due settimane anche non consecutive con ciascun genitore d'estate; festività alternate;
− mutuo della casa familiare, già intestata alla moglie, a carico di quest'ultima;
− assegno periodico a carico del padre di € 150 per figlio;
− assegno unico percepito interamente alla moglie;
− spese straordinarie per i figli divise al 50%.
Il resistente si è costituito in giudizio il 24.9.2024.
Nessuna delle parti ha depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
I coniugi sono comparsi quindi in data 11.3.2025 per la prima udienza di divorzio, dove hanno raggiunto il seguente accordo:
− scioglimento del matrimonio civile tra:
, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio civile a EN il 7.4.01; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di EN al numero 5 parte I dell'anno 2001;
− affidamento condiviso del figlio minorenne , con residenza presso la madre a EN in via Fiori 9; i genitori Per_4 adotteranno congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per il figlio (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui il figlio si trova;
− potrà sentire il padre al telefono almeno tutti i venerdì, con facoltà di riprendere le visite di persona in futuro;
Per_4
− la madre continuerà a farsi carico del mutuo sulla casa familiare;
− l'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla madre;
− a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli e;
per spese Per_2 Per_3 straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza;
− spese di lite compensate».
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 12.9.2024, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di divorzio merita accoglimento.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
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3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi:
, nata in [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], CP_1
unitisi in matrimonio il 07/04/2001 a EN (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di EN al numero 5, parte I, dell'anno 2001);
− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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