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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa WA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 13 luglio
2023 e promossa da
C.F. ) nata a GA (Marocco) in [...] Parte_1 C.F._1
23 ottobre 1979, rappresentata e difesa dall'Avv. TE Spadari, elettivamente domiciliata in
Monza, Via F. Cavallotti n. 126 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Marocco) in data 15 novembre 1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Radice, elettivamente domiciliato in Monza, Via G. Leopardi n. 21 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti all'udienza del 23.10.2025 stante il raggiungimento di un accordo complessivo a definizione del presente giudizio hanno precisato le rispettive conclusioni alle seguenti condizioni congiunte, parte resistente insistendo anche nella domanda di scioglimento del matrimonio:
“1.conferma ELaffido condiviso dei fili minori con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
2.quanto al calendario di visite le parti sono d'accordo a che il padre veda e tenga con sé i figli minori
-un giorno durante la settimana (in particolare il sabato) quando il padre andrà a prendere i figli minori presso la residenza materna alle ore 9.00 e li terrà con sé sino alle ore alle 13.30, salvi diversi accordi tra le parti;
il padre si impegna a portare i bambini in piscina durante il giorno di propria spettanza;
-tre domeniche al mese dalle ore 10.00 circa sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola dei minori;
in caso di disaccordo tra le parti le prime due domeniche del mese e la quarta domenica del mese con il padre;
-durante le vacanze natalizie: .con alternanza fra i genitori del giorno di Natale e di Per_1
TE (con un genitore) e del giorno del 31 dicembre e del 1 gennaio e ELIF (con
l'altro genitore); nei restanti giorni si applica la regolamentazione ordinaria;
per l'anno 2025 il padre potrà portare con sé i minori in Marocco per quindi giorni consecutivi coincidenti con il periodo di sospensione scolastica;
-durante le vacanze pasquali: con alternanza del giorno di Pasqua (con un genitore) e del
Lunedì ELAngelo (con l'altro genitore);
-durante le vacanze estive, per due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di vacanze e a rendersi reperibili all'altro genitore consentendo lo svolgimento di chiamate quotidiane con i figli una volta al giorno;
-.i residui ponti e festività seguiranno il criterio ELalternanza annuale (8 dicembre 2023 con il padre e così a seguire);
-In ogni caso i genitori si autorizzano reciprocamente a condurre i minori con sè all'estero
(Marocco) per 15 giorni consecutivi all'anno nei periodi di propria spettanza in coincidenza con i periodi di sospensione scolastica;
in caso di disaccordo tra le parti sul periodo durante il periodo estivo. La madre si impegna a consegnare i documenti d'identità ed il passaporto al padre in occasione dei periodi di vacanza con il padre.
3.Le parti si impegnano ad avviare un percorso di supporto alla genitorialità per il tramite dei
Servizi Sociali al fine di supportare la genitorialità condivisa tra le parti.
4.La madre percepirà il 100% ELassegno unico dovuto per i figli minori;
5.Il padre verserà alla madre in via anticipata entro il 15 del mese l'importo di euro 350,00 mensili oltre rivalutazione monetario secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza;
il padre presta il consenso allo svolgimento dei corsi di piscina per i tre figli o comunque di un'attività sportiva per ciascun figlio”.
Motivi della decisione
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti avanzata da parte resistente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
5.5.2015 a GA (Marocco) (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Monza al n. 365, Parte II, Serie C, Anno 2015). Per_ Dalla loro unione sono nati (in data 27.3.2016), e (entrambe in data Per_2 Per_4
23.3.2019).
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di
Monza del 23.11.2023 (pubblicata in data 6.12.2023).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia Per_ con gli interessi morali e materiali dei figli 27.3.2016, e entrambe in data Per_2 Per_4
23.3.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate in considerazione della natura necessaria del giudizio quanto alla pronuncia sullo status e al comportamento processuale delle parti, che hanno raggiunto accordi nel corso del presente giudizio.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 13 luglio 2023, così
[...] Controparte_1 provvede: - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
n MONZA in data in data 5.5.2015 a GA (Marocco) (iscritto Controparte_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 365, Parte II, Serie C, Anno
2015), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
- Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
WA FA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa WA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 13 luglio
2023 e promossa da
C.F. ) nata a GA (Marocco) in [...] Parte_1 C.F._1
23 ottobre 1979, rappresentata e difesa dall'Avv. TE Spadari, elettivamente domiciliata in
Monza, Via F. Cavallotti n. 126 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Marocco) in data 15 novembre 1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Radice, elettivamente domiciliato in Monza, Via G. Leopardi n. 21 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti all'udienza del 23.10.2025 stante il raggiungimento di un accordo complessivo a definizione del presente giudizio hanno precisato le rispettive conclusioni alle seguenti condizioni congiunte, parte resistente insistendo anche nella domanda di scioglimento del matrimonio:
“1.conferma ELaffido condiviso dei fili minori con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
2.quanto al calendario di visite le parti sono d'accordo a che il padre veda e tenga con sé i figli minori
-un giorno durante la settimana (in particolare il sabato) quando il padre andrà a prendere i figli minori presso la residenza materna alle ore 9.00 e li terrà con sé sino alle ore alle 13.30, salvi diversi accordi tra le parti;
il padre si impegna a portare i bambini in piscina durante il giorno di propria spettanza;
-tre domeniche al mese dalle ore 10.00 circa sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola dei minori;
in caso di disaccordo tra le parti le prime due domeniche del mese e la quarta domenica del mese con il padre;
-durante le vacanze natalizie: .con alternanza fra i genitori del giorno di Natale e di Per_1
TE (con un genitore) e del giorno del 31 dicembre e del 1 gennaio e ELIF (con
l'altro genitore); nei restanti giorni si applica la regolamentazione ordinaria;
per l'anno 2025 il padre potrà portare con sé i minori in Marocco per quindi giorni consecutivi coincidenti con il periodo di sospensione scolastica;
-durante le vacanze pasquali: con alternanza del giorno di Pasqua (con un genitore) e del
Lunedì ELAngelo (con l'altro genitore);
-durante le vacanze estive, per due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di vacanze e a rendersi reperibili all'altro genitore consentendo lo svolgimento di chiamate quotidiane con i figli una volta al giorno;
-.i residui ponti e festività seguiranno il criterio ELalternanza annuale (8 dicembre 2023 con il padre e così a seguire);
-In ogni caso i genitori si autorizzano reciprocamente a condurre i minori con sè all'estero
(Marocco) per 15 giorni consecutivi all'anno nei periodi di propria spettanza in coincidenza con i periodi di sospensione scolastica;
in caso di disaccordo tra le parti sul periodo durante il periodo estivo. La madre si impegna a consegnare i documenti d'identità ed il passaporto al padre in occasione dei periodi di vacanza con il padre.
3.Le parti si impegnano ad avviare un percorso di supporto alla genitorialità per il tramite dei
Servizi Sociali al fine di supportare la genitorialità condivisa tra le parti.
4.La madre percepirà il 100% ELassegno unico dovuto per i figli minori;
5.Il padre verserà alla madre in via anticipata entro il 15 del mese l'importo di euro 350,00 mensili oltre rivalutazione monetario secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza;
il padre presta il consenso allo svolgimento dei corsi di piscina per i tre figli o comunque di un'attività sportiva per ciascun figlio”.
Motivi della decisione
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti avanzata da parte resistente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
5.5.2015 a GA (Marocco) (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Monza al n. 365, Parte II, Serie C, Anno 2015). Per_ Dalla loro unione sono nati (in data 27.3.2016), e (entrambe in data Per_2 Per_4
23.3.2019).
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di
Monza del 23.11.2023 (pubblicata in data 6.12.2023).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia Per_ con gli interessi morali e materiali dei figli 27.3.2016, e entrambe in data Per_2 Per_4
23.3.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate in considerazione della natura necessaria del giudizio quanto alla pronuncia sullo status e al comportamento processuale delle parti, che hanno raggiunto accordi nel corso del presente giudizio.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 13 luglio 2023, così
[...] Controparte_1 provvede: - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
n MONZA in data in data 5.5.2015 a GA (Marocco) (iscritto Controparte_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 365, Parte II, Serie C, Anno
2015), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
- Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
WA FA