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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/08/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 525/2025 avente ad oggetto la opposizione ex art.170 t.u. spese di giustizia, su ricorso depositato in data 10.03.2025 da:
nato a [...] il [...], residente in Parte_1 VIA BOCCARDI 40 51031 AGLIANA ITALIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ABBRI ANDREA, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA SAN MICHELE 33 AGLIANA;
e
, nato a [...] il11/01/1969, residente in Parte_2 VIA MARCO POLO 30/E 56031 BIENTINA ITALIA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NITTO MASSIMO, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA SANDRO PERTINI 128/F 56020 MONTOPOLI;
***
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE 1. Con ricorso del 10.03.2025 deduceva che. Parte_1
- in data 28/6/2023 la sig.ra ha notificato al sig. Controparte_1 [...] un pignoramento imm bili di seguito desc Parte_1 cui lo stesso è comproprietario per la quota di 1/9 unitamente ai fratelli Parte_1
e e al padre Per_1 Persona_2 Parte_3 n nel Com ) via della Libertà 100, cat. C1, rappresentato al NCEU di Agliana in foglio 5, part. 2648, sub. 2, piano T, di mq 72;
- un negozio/bottega sito nel Comune di Agliana (PT), via della Libertà 102, cat. C1, rappresentato al NCEU di Agliana (PT) in foglio 5, part. 2648, sub. 3, piano T, di mq 33;
- una rimessa sita nel Comune di Agliana (PT), Via della Libertà 104, cat. C6 rappresentata al NCEU del Comune di Agliana in foglio 5, part. 2652, sub 3, piano T, di mq 14;
- un'abitazione di tipo economico, sita nel Comune di Agliana (PT), Via Enea Colzi 59, cat. A3, di vani 6, rappresentata al NCEU di detto Comune in foglio 5, part. 2047, sub 4, piano T;
1 - un'abitazione di tipo economico, sita nel Comune di Agliana (PT), Via Enea Colzi 59, cat. A2, di vani 7, rappresentata al NCEU di detto Comune in foglio 5, part. 2047, sub 5 ed al foglio 5, part. 3802, sub 35, piano 1-2;
- un'abitazione di tipo civile, posta nel Comune di Agliana (PT), Via Saverio n. 2 cat. A3, di vani 3,5 rappresentata al NCEU del Comune di Agliana (PT) in foglio 5, part. 419, sub 14, piano T-1;
- un laboratorio per arti e mestieri sito nel Comune di Agliana (PT), Via Saverio 4, cat. C3, rappresentato al NCEU del Comune di Agliana in foglio 5, part. 419, sub 15 piano T;
- la procedura è stata iscritta al n° 100/2023 R.G.Es., Giudice dell'Esecuzione dr.ssa Nicoletta Curci, la quale ha incaricato l'ing. geom. di Parte_2 Bientina (PI) di eseguire la stima e la valutazione del compendio pignorato;
- la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta il 6/2/2025 per rinuncia della creditrice procedente accettata dal debitore: a quella data il CTU non aveva depositato alcuna relazione;
- con istanza depositata l'11/2/2025 il CTU ing. geom. ha Parte_2 chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta;
- con decreto in data 12/2/2025, comunicato in data 13/2/2025, il G.E. ha liquidato al CTU a titolo di compenso ex art. 12 DM 30/5/2002 la somma di € 2.700,00 oltre accessori di legge nonché le ulteriori somme di € 94,32 a titolo di rimborso spese vive documentate e di € 90,00 a titolo di spese di viaggio non documentate ponendone il pagamento a carico della creditrice procedente;
- con decreto in data 14/2/2025, su istanza del CTU ing. Geom. , ad Pt_2 integrazione del decreto del 12/2/2025, il G.E. ha liquidato al CTU l'ulteriore somma di € 4.100,00 a titolo di compenso ex art. 13 D.M. 30/05/2002 oltre accessori di legge ponendone il pagamento sempre a carico della creditrice pignorante;
- con provvedimento del 19/02/2025 il Giudice dell'esecuzione, in accoglimento di un'apposita istanza della sig.ra , ha posto a carico del sig. CP_1 il pagamento dei compensi liq n i decreti del 12/02/2025 Parte_1 e del 14/02/2025 in favore del custode giudiziario e del CTU, motivando in ragione dell'accordo che era intervenuto tra le parti;
Tutto ciò premesso il ricorrente proponeva opposizione ai decreti del 12 febbraio 2025 e del 14 febbraio 2025, con i quali il Giudice dell'esecuzione liquidava il compenso al CTU ing. Geom. , sostenendo nel merito: Parte_2 a) che il Giudice dell'esecuzione erroneamente ha liquidato allo stimatore il compenso ai sensi dell'art. 12 (v. decreto del 12/2/2025) e dell'art. 13 (v. decreto del 14/2/2025) delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2022, posto che ai sensi dell'art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2022 <tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti>>; e che conseguentemente, essendo unico l'incarico assegnato, deve ritenersi omnicomprensivo l'onorario riconosciuto per l'attività corrispondente e non è consentito frammentare il compenso parcellizzandolo per ogni specifica attività compiuta essendo le attività accessorie assorbite in quella principale;
b) il G.E. ha erroneamente liquidato il compenso dovuto per l'attività di stima degli immobili calcolando l'onorario per ciascuno degli immobili valutati, così come singolarmente individuati dal CTU e assegnando quindi rilievo alla valutazione di ogni singolo immobile. Al contrario, l'art. 13 delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2022 stabilisce che il valore sul quale calcolare il compenso è quello che risulta dal valore complessivamente 2 stimato anche se si tratta di stimare una pluralità di immobili: <in tema di liquidazione degli onorari ad un consulente tecnico d'ufficio (nella specie, architetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della stima di un complesso immobiliare pignorato), la pluralità delle valutazioni a lui affidata non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso ma rileva soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo che la legge fissa tra una misura minima ed una massima>>; in questi termini, v. Cass. 23/9/94 n. 7837. In sostanza quando l'indagine ha ad oggetto la stima di immobili che abbiano caratteristiche uguali o analoghe, per “importo stimato” ex art. 13 DM 30/5/2002 s'intende il valore complessivo del compendio indagato (v., anche, Cass 17/4/2001 n. 5608). I principi sopra rammentati sono stati considerati anche dal G.E. nel provvedimento “integrativo” del 14/2/2025, ma, benché enunciati, non ne sono state tratte le inevitabili conseguenze ed anzi la liquidazione è stata compiuta – evidentemente– presupponendo la totale autonomia dei cespiti indagati e, dunque, la meritevolezza della loro atomistica considerazione ai fini della determinazione del compenso;
c) il perito non ha completato le indagini che gli erano state affidate come emerge sia dalle stesse dichiarazioni dell'esperto (che, nell'istanza di liquidazione, allorché chiede il riconoscimento del compenso ex art. 12 per ciascuno dei sei immobili, osserva testualmente <si riduce in quanto non completata>>) sia da quanto rilevato dal G.E. che, nel decreto del 14/2/2025, ha constatato il <mancato deposito della complessiva relazione peritale>> (v. op. cit., pag. 2, I cpv), dovendosi eventualmente applicare i coefficienti minimi di cui agli artt. 12 e 13 delle tabelle allegate al DM 30/5/2002. Concludeva chiedendo pertanto la revoca dei decreti del G.E. dr.ssa Nicoletta Curci emessi il 12/2/2025 e il 14/2/2025 nella procedura n. 100/2023 R.G. Es. Tribunale Pistoia, accertandosi che l'ing. geom. non ha titolo per Pt_2 ottenere il compenso per l'attività svolta di <verifi nformità urbanistica
– edilizia del compendio pignorato e di quantificazione dei costi di sanatoria (regolarizzazione)>> di cui all'art. 12 delle tabelle allegate al DM 30/05/2002 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che a questo titolo l'ing. geom. non Pt_2 deve avere alcuna somma, con integrale riforma e revoca del decreto del G.Es. del 12/2/2025; e che che l'ing. geom. ha titolo per ottenere la liquidazione Pt_2 del compenso per la stima del compendio pignorato applicando la percentuale minima di legge non su ogni singolo lotto indagato ma: in tesi, sul valore totale di tutti i lotti, con il limite massimo di € 516.456,90; in ipotesi sul valore sul valore aggregato dei lotti, rispettivamente, (1+2), (3+4) e (5+6); conseguentemente, in ogni caso accertare e dichiarare che il CTU non ha diritto al pagamento del compenso di € 4.100,00 oltre IVA e accessori, così come liquidato con il decreto del 14/2/2025, con conseguente riforma del suddetto decreto;
- in ogni caso, con applicazione dei coefficienti e/o percentuali minimi di tabella, in considerazione del riconosciuto carattere incompleto dell'incarico e del mancato deposito della relazione di stima. Con vittoria di spese e compenso professionale>>. Si costituiva in giudizio l'ing. con comparsa del 03.06.2025, Parte_2 contestando la fondatezza del ri o il rigetto delle domande ex adverso proposte, e in considerazione della pretestuosità e palese infondatezza delle stesse, condannare l'opponente al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 96 C.p.c., nella misura ritenuta di giustizia. 3 In particolare, tutti i profili di censura appaiono non accoglibili. Il perito ha invero rappresentato di aver correttamente operato la determinazione del proprio compenso, applicando l'art.13 del DM. 30 maggio 2002 -scelta concettualmente avallata dal Giudice dell'Esecuzione al momento della redazione del decreto di liquidazione-, sulla base della tipologia di operazioni svolte nella formulazione della risposta ai quesiti posti, comportante una complessa ed articolata attività estimativa per la quale deve essere fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 13 della suindicata norma e non solo all'art.12; lo stesso segnalava quindi che, quanto alla verifica relativa alla conformità urbanistico – edilizia dei singoli beni oggetto del compendio staggito, questi venivano esaminati e valutati singolarmente, uno per uno;
che la richiesta di liquidazione della notula veniva articolata -in assenza del deposito della relazione finale- indicando un parametro di riferimento pari alla metà, circa, del massimo previsto per Legge (€ 500,00 anziché € 970,42), e che ciò nonostante, il Giudice dell'Esecuzione ha ulteriormente ridotto la pretesa ad € 450,00; del resto, il Giudice, riconoscendo la presenza di una pluralità di immobili diversi tra loro, ha stabilito che “in ragione del mancato deposito della complessiva relazione peritale il compenso per l'attività di stima deve essere liquidato in ragione dell'art. 13 D.M. 30.05.2002, ma facendo applicazione dei coefficienti medio bassi”. L'udienza di comparizione fissata per l'11.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte -in considerazione della natura e caratteristiche proprie della causa che non richiedeva la presenza fisica delle parti-, nelle quali le parti si richiamavano agli atti introduttivi e alle conclusioni che in tal senso precisavano. La causa veniva trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è infondato. I decreti di liquidazione opposti appaiono pronunciati nel rispetto dei principi regolatori della materia e non risultano censurabili in quanto adeguatamente motivati sui vari punti oggetto di pretesa censura. Gli stessi fanno applicazione delle norme di legge sulla base dell'accertato diritto al compenso spettante all'ausiliario del giudice nella materia specifica dell'esecuzione civile a seguito di pignoramento immobiliare. Appare in primo luogo infondata la pretesa di parte ricorrente di ritenere assorbita parte dell'attività peritale richiesta, nell'ambito della stima finale degli immobili oggetto del pignoramento che ha colpito una pluralità di beni e che veniva al contempo fatta oggetto di specifico quesito formulato al perito. Non può invero non considerarsi -sotto il profilo procedurale- che il Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma c.p.c., nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare, nomina un esperto per la determinazione del valore immobiliare di un compendio pignorato;
quest'ultimo è un professionista che rientra nella categoria degli “altri ausiliari del giudice” ex art. 68 c.p.c., le cui competenze professionali sono regolate dall'art. 3, comma 1, lett. n), dal Titolo VII, Titolo XIII e dall'art 168 e ss., del d.lgs. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia), con cui si disciplina uniformemente la materia della liquidazione delle spettanze a tutti coloro che vengono nominati dal giudice quali ausiliari. L'art 49 del testo unico in questione prevede in punto di compensi spettanti che la retribuzione dell'esperto nominato ex art. 568 c.p.c. sia composta da onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, spese di viaggio e rimborso delle spese sostenute per adempiere all'incarico. Il Giudice dell'esecuzione, d'altra parte, assegna al perito così nominato nell'ambito della procedura, uno specifico quesito, articolato nella materia de qua, con il quale di regola viene richiesto di svolgere -come nella specie- una serie di distinti adempimenti: 4 – controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c.;
– accertamento della consistenza immobiliare dei beni pignorati, compresa l'acquisizione della scheda catastale;
– verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie;
– verifica dell'esistenza di contratti di concessione in godimento registrati, con acquisizione di copia degli stessi;
– eventuale redazione della planimetria con relativo accatastamento;
– acquisizione del titolo di provenienza del bene pignorato e ricostruzione della continuità nelle trascrizioni;
– aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale;
– acquisizione certificato di destinazione urbanistica;
– stima analitica del compendio pignorato. Si tratta dunque all'evidenza -come avvenuto anche nel caso di specie- di una considerevole e complessa serie di attività, distinte fra di loro, il cui compenso non può essere ricondotto alla sola attività di stima descritta nell'art. 13 del d.P.R. 358/1988, essendo piuttosto necessario nella prospettiva indicata suddividere correttamente la nota spese depositata dal perito ai fini della liquidazione, in più capitoli, utilizzando le tabelle previste dal d.P.R. 358/1988 e pertanto non limitandosi al solo art. 13, che riguarda le sole operazioni di stima del bene pignorato. Dall'analisi del quesito posto al perito infatti derivano, anche nel caso di specie, una serie di operazioni il cui compenso viene ad essere correttamente determinato sulla base di distinti e separati parametri di legge, in particolare considerandosi -nei limiti della dimanda giudiziale dedotta nel presente giudizio di opposizione-: a) L'accertamento della consistenza immobiliare dei beni L'esperto, come da quesito, ha dovuto accertare la consistenza immobiliare, effettuando rilievi planimetrici del bene pignorato, trovando in questo caso applicazione l'art 12 comma 2 del d.P.R. 358/1988, per il quale compete al consulente un onorario minimo di euro 145,12 fino ad un massimo di euro 970,42; b) La verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie Si tratta di complesse verifiche e ricerche i cui risultati devono essere confrontati con lo stato dei luoghi. Un'attività che viene normata dall'art. 12 comma 1 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/1988, trattandosi di operazioni in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto con onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. c) La stima analitica del compendio pignorato La stima viene compensata con gli onorari ex art. 13 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/88, ponendosi a base di calcolo il valore complessivo di quanto stimato. Ai fini della nuova formulazione dell'art 161 c.p.c. d'altra parte gli onorari relativi alla stima possono essere liquidati solo in acconto, sulla base del valore stimato nella misura del 50% dovuto, mentre gli altri onorari e spese non sono soggetti a tale modalità. Non sembra conseguentemente revocabile in dubbio ad avviso del giudicante che, “ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, debba
[deve] aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice, e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario (come nella specie), sia [è] legittima la liquidazione degli onorari, sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti” (Cfr. ex multis, Cass Civ., Sez. II, 5 7186/2007), e ciò sulla base di principio pacificamente accolto dalla condivisibile giurisprudenza più recente in materia. Il primo profilo di censura evidenziato nel ricorso appare pertanto all'evidenza infondato, risultando corretta la liquidazione effettuata dal G.E. negli opposti decreti alla stregua sia dell'art.12 che dell'art.13 del D.M. citato. 2.1 Analogamente, deve ritenersi, alla luce della più che adeguata motivazione adottata dal Giudice dell'esecuzione nei provvedimenti opposti, che sia stata altresì fatta corretta applicazione dei principi di diritto sottesi al tema del mancato deposito della relazione finale da parte del perito, di cui si dà conto specificamente nei provvedimenti, operandosi apposita e congrua valutazione sul punto, con corretta riduzione imposta dal Giudice a fonte della richiesta del perito. Infondato appare dunque anche tale ulteriore secondario motivo di ricorso. 2.2. Infine, non può altresì essere revocato in dubbio che, nel caso di specie, essendo stato esteso il campo di indagine a molteplici immobili, tra loro difformi per caratteristiche, destinazione, ubicazione e consistenza, la relativa determinazione del compenso, in relazione alle attività svolte e liquidabili alla stregua delle diverse disposizioni di legge coinvolte dalle attività peritali, debba riguardare correttamente ciascun immobile -risultando gli stessi tra loro non identici-. In relazione a ciascun immobile pignorato il professionista è stato infatti costretto ad acquisire, contratti comparabili da utilizzare, singolarmente e separatamente, per poi effettuare la valutazione estimativa autonoma dei vari immobili sottoposti a pignoramento secondo il quesito sottoposto. Né in tale prospettiva appare in alcun modo quindi censurabile la determinazione del G.E. di procedere, salvo il limite dello scaglione massimo previsto, alla liquidazione secondo la singola stima di immobile presentante con caratteristiche valutative autonome (come in parte sembra riconoscere lo stesso ricorrente suddividendo in ipotesi i beni sequestrati quantomeno in tre distinte categorie), anziché secondo la stima cumulativa dell'insieme di essi (Cfr. quale principio di diritto condivisibile Cass.19.10.2012 e 17.03.2016 correttamente richiamate dal G.E. nel proprio provvedimento integrativo). D'altra parte, nessun elemento probatorio consente di ritenere, come in realtà solo asseritamente sostenuto ex adverso da parte ricorrente, che non ci si trovi, nel caso di specie, di fronte ad una pluralità di immobili diversi tra loro, in relazione ai quali il perito ha inevitabilmente svolto attività separate, diverse ed operato stime autonome, posto che non si è trattato di compendio unitario.
Il ricorso appare pertanto infondato anche in relazione a tale ulteriore profilo di valutazione.
3. Non appare applicabile nel caso di specie la fattispecie di cui all'art.96 c.p.c. invocata da parte convenuta, non ravvisandosi mala fede o colpa grave nella presentazione del ricorso e nella coltivazione dello stesso.
4. Le spese del procedimento, che si liquidano -nei minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto del valore dichiarato della controversia- in complessivi euro 1700 per compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, seguono la soccombenza.
PQM
Tutto ciò premesso e considerato, decidendo definitivamente la causa: 1) Respinge il ricorso in opposizione ex art.170 t. u. spese di giustizia proposto da nei confronti dei decreti di liquidazione adottati dal Parte_1 6 G.E. in favore del perito/CTU nominato ing. , che vengono Parte_2 conseguentemente confermati 2) Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1700 per compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 24/08/2025.
Il Presidente Stefano Billet
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TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 525/2025 avente ad oggetto la opposizione ex art.170 t.u. spese di giustizia, su ricorso depositato in data 10.03.2025 da:
nato a [...] il [...], residente in Parte_1 VIA BOCCARDI 40 51031 AGLIANA ITALIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ABBRI ANDREA, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA SAN MICHELE 33 AGLIANA;
e
, nato a [...] il11/01/1969, residente in Parte_2 VIA MARCO POLO 30/E 56031 BIENTINA ITALIA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NITTO MASSIMO, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA SANDRO PERTINI 128/F 56020 MONTOPOLI;
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RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE 1. Con ricorso del 10.03.2025 deduceva che. Parte_1
- in data 28/6/2023 la sig.ra ha notificato al sig. Controparte_1 [...] un pignoramento imm bili di seguito desc Parte_1 cui lo stesso è comproprietario per la quota di 1/9 unitamente ai fratelli Parte_1
e e al padre Per_1 Persona_2 Parte_3 n nel Com ) via della Libertà 100, cat. C1, rappresentato al NCEU di Agliana in foglio 5, part. 2648, sub. 2, piano T, di mq 72;
- un negozio/bottega sito nel Comune di Agliana (PT), via della Libertà 102, cat. C1, rappresentato al NCEU di Agliana (PT) in foglio 5, part. 2648, sub. 3, piano T, di mq 33;
- una rimessa sita nel Comune di Agliana (PT), Via della Libertà 104, cat. C6 rappresentata al NCEU del Comune di Agliana in foglio 5, part. 2652, sub 3, piano T, di mq 14;
- un'abitazione di tipo economico, sita nel Comune di Agliana (PT), Via Enea Colzi 59, cat. A3, di vani 6, rappresentata al NCEU di detto Comune in foglio 5, part. 2047, sub 4, piano T;
1 - un'abitazione di tipo economico, sita nel Comune di Agliana (PT), Via Enea Colzi 59, cat. A2, di vani 7, rappresentata al NCEU di detto Comune in foglio 5, part. 2047, sub 5 ed al foglio 5, part. 3802, sub 35, piano 1-2;
- un'abitazione di tipo civile, posta nel Comune di Agliana (PT), Via Saverio n. 2 cat. A3, di vani 3,5 rappresentata al NCEU del Comune di Agliana (PT) in foglio 5, part. 419, sub 14, piano T-1;
- un laboratorio per arti e mestieri sito nel Comune di Agliana (PT), Via Saverio 4, cat. C3, rappresentato al NCEU del Comune di Agliana in foglio 5, part. 419, sub 15 piano T;
- la procedura è stata iscritta al n° 100/2023 R.G.Es., Giudice dell'Esecuzione dr.ssa Nicoletta Curci, la quale ha incaricato l'ing. geom. di Parte_2 Bientina (PI) di eseguire la stima e la valutazione del compendio pignorato;
- la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta il 6/2/2025 per rinuncia della creditrice procedente accettata dal debitore: a quella data il CTU non aveva depositato alcuna relazione;
- con istanza depositata l'11/2/2025 il CTU ing. geom. ha Parte_2 chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta;
- con decreto in data 12/2/2025, comunicato in data 13/2/2025, il G.E. ha liquidato al CTU a titolo di compenso ex art. 12 DM 30/5/2002 la somma di € 2.700,00 oltre accessori di legge nonché le ulteriori somme di € 94,32 a titolo di rimborso spese vive documentate e di € 90,00 a titolo di spese di viaggio non documentate ponendone il pagamento a carico della creditrice procedente;
- con decreto in data 14/2/2025, su istanza del CTU ing. Geom. , ad Pt_2 integrazione del decreto del 12/2/2025, il G.E. ha liquidato al CTU l'ulteriore somma di € 4.100,00 a titolo di compenso ex art. 13 D.M. 30/05/2002 oltre accessori di legge ponendone il pagamento sempre a carico della creditrice pignorante;
- con provvedimento del 19/02/2025 il Giudice dell'esecuzione, in accoglimento di un'apposita istanza della sig.ra , ha posto a carico del sig. CP_1 il pagamento dei compensi liq n i decreti del 12/02/2025 Parte_1 e del 14/02/2025 in favore del custode giudiziario e del CTU, motivando in ragione dell'accordo che era intervenuto tra le parti;
Tutto ciò premesso il ricorrente proponeva opposizione ai decreti del 12 febbraio 2025 e del 14 febbraio 2025, con i quali il Giudice dell'esecuzione liquidava il compenso al CTU ing. Geom. , sostenendo nel merito: Parte_2 a) che il Giudice dell'esecuzione erroneamente ha liquidato allo stimatore il compenso ai sensi dell'art. 12 (v. decreto del 12/2/2025) e dell'art. 13 (v. decreto del 14/2/2025) delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2022, posto che ai sensi dell'art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2022 <tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti>>; e che conseguentemente, essendo unico l'incarico assegnato, deve ritenersi omnicomprensivo l'onorario riconosciuto per l'attività corrispondente e non è consentito frammentare il compenso parcellizzandolo per ogni specifica attività compiuta essendo le attività accessorie assorbite in quella principale;
b) il G.E. ha erroneamente liquidato il compenso dovuto per l'attività di stima degli immobili calcolando l'onorario per ciascuno degli immobili valutati, così come singolarmente individuati dal CTU e assegnando quindi rilievo alla valutazione di ogni singolo immobile. Al contrario, l'art. 13 delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2022 stabilisce che il valore sul quale calcolare il compenso è quello che risulta dal valore complessivamente 2 stimato anche se si tratta di stimare una pluralità di immobili: <in tema di liquidazione degli onorari ad un consulente tecnico d'ufficio (nella specie, architetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della stima di un complesso immobiliare pignorato), la pluralità delle valutazioni a lui affidata non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso ma rileva soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo che la legge fissa tra una misura minima ed una massima>>; in questi termini, v. Cass. 23/9/94 n. 7837. In sostanza quando l'indagine ha ad oggetto la stima di immobili che abbiano caratteristiche uguali o analoghe, per “importo stimato” ex art. 13 DM 30/5/2002 s'intende il valore complessivo del compendio indagato (v., anche, Cass 17/4/2001 n. 5608). I principi sopra rammentati sono stati considerati anche dal G.E. nel provvedimento “integrativo” del 14/2/2025, ma, benché enunciati, non ne sono state tratte le inevitabili conseguenze ed anzi la liquidazione è stata compiuta – evidentemente– presupponendo la totale autonomia dei cespiti indagati e, dunque, la meritevolezza della loro atomistica considerazione ai fini della determinazione del compenso;
c) il perito non ha completato le indagini che gli erano state affidate come emerge sia dalle stesse dichiarazioni dell'esperto (che, nell'istanza di liquidazione, allorché chiede il riconoscimento del compenso ex art. 12 per ciascuno dei sei immobili, osserva testualmente <si riduce in quanto non completata>>) sia da quanto rilevato dal G.E. che, nel decreto del 14/2/2025, ha constatato il <mancato deposito della complessiva relazione peritale>> (v. op. cit., pag. 2, I cpv), dovendosi eventualmente applicare i coefficienti minimi di cui agli artt. 12 e 13 delle tabelle allegate al DM 30/5/2002. Concludeva chiedendo pertanto la revoca dei decreti del G.E. dr.ssa Nicoletta Curci emessi il 12/2/2025 e il 14/2/2025 nella procedura n. 100/2023 R.G. Es. Tribunale Pistoia, accertandosi che l'ing. geom. non ha titolo per Pt_2 ottenere il compenso per l'attività svolta di <verifi nformità urbanistica
– edilizia del compendio pignorato e di quantificazione dei costi di sanatoria (regolarizzazione)>> di cui all'art. 12 delle tabelle allegate al DM 30/05/2002 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che a questo titolo l'ing. geom. non Pt_2 deve avere alcuna somma, con integrale riforma e revoca del decreto del G.Es. del 12/2/2025; e che che l'ing. geom. ha titolo per ottenere la liquidazione Pt_2 del compenso per la stima del compendio pignorato applicando la percentuale minima di legge non su ogni singolo lotto indagato ma: in tesi, sul valore totale di tutti i lotti, con il limite massimo di € 516.456,90; in ipotesi sul valore sul valore aggregato dei lotti, rispettivamente, (1+2), (3+4) e (5+6); conseguentemente, in ogni caso accertare e dichiarare che il CTU non ha diritto al pagamento del compenso di € 4.100,00 oltre IVA e accessori, così come liquidato con il decreto del 14/2/2025, con conseguente riforma del suddetto decreto;
- in ogni caso, con applicazione dei coefficienti e/o percentuali minimi di tabella, in considerazione del riconosciuto carattere incompleto dell'incarico e del mancato deposito della relazione di stima. Con vittoria di spese e compenso professionale>>. Si costituiva in giudizio l'ing. con comparsa del 03.06.2025, Parte_2 contestando la fondatezza del ri o il rigetto delle domande ex adverso proposte, e in considerazione della pretestuosità e palese infondatezza delle stesse, condannare l'opponente al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 96 C.p.c., nella misura ritenuta di giustizia. 3 In particolare, tutti i profili di censura appaiono non accoglibili. Il perito ha invero rappresentato di aver correttamente operato la determinazione del proprio compenso, applicando l'art.13 del DM. 30 maggio 2002 -scelta concettualmente avallata dal Giudice dell'Esecuzione al momento della redazione del decreto di liquidazione-, sulla base della tipologia di operazioni svolte nella formulazione della risposta ai quesiti posti, comportante una complessa ed articolata attività estimativa per la quale deve essere fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 13 della suindicata norma e non solo all'art.12; lo stesso segnalava quindi che, quanto alla verifica relativa alla conformità urbanistico – edilizia dei singoli beni oggetto del compendio staggito, questi venivano esaminati e valutati singolarmente, uno per uno;
che la richiesta di liquidazione della notula veniva articolata -in assenza del deposito della relazione finale- indicando un parametro di riferimento pari alla metà, circa, del massimo previsto per Legge (€ 500,00 anziché € 970,42), e che ciò nonostante, il Giudice dell'Esecuzione ha ulteriormente ridotto la pretesa ad € 450,00; del resto, il Giudice, riconoscendo la presenza di una pluralità di immobili diversi tra loro, ha stabilito che “in ragione del mancato deposito della complessiva relazione peritale il compenso per l'attività di stima deve essere liquidato in ragione dell'art. 13 D.M. 30.05.2002, ma facendo applicazione dei coefficienti medio bassi”. L'udienza di comparizione fissata per l'11.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte -in considerazione della natura e caratteristiche proprie della causa che non richiedeva la presenza fisica delle parti-, nelle quali le parti si richiamavano agli atti introduttivi e alle conclusioni che in tal senso precisavano. La causa veniva trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è infondato. I decreti di liquidazione opposti appaiono pronunciati nel rispetto dei principi regolatori della materia e non risultano censurabili in quanto adeguatamente motivati sui vari punti oggetto di pretesa censura. Gli stessi fanno applicazione delle norme di legge sulla base dell'accertato diritto al compenso spettante all'ausiliario del giudice nella materia specifica dell'esecuzione civile a seguito di pignoramento immobiliare. Appare in primo luogo infondata la pretesa di parte ricorrente di ritenere assorbita parte dell'attività peritale richiesta, nell'ambito della stima finale degli immobili oggetto del pignoramento che ha colpito una pluralità di beni e che veniva al contempo fatta oggetto di specifico quesito formulato al perito. Non può invero non considerarsi -sotto il profilo procedurale- che il Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma c.p.c., nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare, nomina un esperto per la determinazione del valore immobiliare di un compendio pignorato;
quest'ultimo è un professionista che rientra nella categoria degli “altri ausiliari del giudice” ex art. 68 c.p.c., le cui competenze professionali sono regolate dall'art. 3, comma 1, lett. n), dal Titolo VII, Titolo XIII e dall'art 168 e ss., del d.lgs. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia), con cui si disciplina uniformemente la materia della liquidazione delle spettanze a tutti coloro che vengono nominati dal giudice quali ausiliari. L'art 49 del testo unico in questione prevede in punto di compensi spettanti che la retribuzione dell'esperto nominato ex art. 568 c.p.c. sia composta da onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, spese di viaggio e rimborso delle spese sostenute per adempiere all'incarico. Il Giudice dell'esecuzione, d'altra parte, assegna al perito così nominato nell'ambito della procedura, uno specifico quesito, articolato nella materia de qua, con il quale di regola viene richiesto di svolgere -come nella specie- una serie di distinti adempimenti: 4 – controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c.;
– accertamento della consistenza immobiliare dei beni pignorati, compresa l'acquisizione della scheda catastale;
– verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie;
– verifica dell'esistenza di contratti di concessione in godimento registrati, con acquisizione di copia degli stessi;
– eventuale redazione della planimetria con relativo accatastamento;
– acquisizione del titolo di provenienza del bene pignorato e ricostruzione della continuità nelle trascrizioni;
– aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale;
– acquisizione certificato di destinazione urbanistica;
– stima analitica del compendio pignorato. Si tratta dunque all'evidenza -come avvenuto anche nel caso di specie- di una considerevole e complessa serie di attività, distinte fra di loro, il cui compenso non può essere ricondotto alla sola attività di stima descritta nell'art. 13 del d.P.R. 358/1988, essendo piuttosto necessario nella prospettiva indicata suddividere correttamente la nota spese depositata dal perito ai fini della liquidazione, in più capitoli, utilizzando le tabelle previste dal d.P.R. 358/1988 e pertanto non limitandosi al solo art. 13, che riguarda le sole operazioni di stima del bene pignorato. Dall'analisi del quesito posto al perito infatti derivano, anche nel caso di specie, una serie di operazioni il cui compenso viene ad essere correttamente determinato sulla base di distinti e separati parametri di legge, in particolare considerandosi -nei limiti della dimanda giudiziale dedotta nel presente giudizio di opposizione-: a) L'accertamento della consistenza immobiliare dei beni L'esperto, come da quesito, ha dovuto accertare la consistenza immobiliare, effettuando rilievi planimetrici del bene pignorato, trovando in questo caso applicazione l'art 12 comma 2 del d.P.R. 358/1988, per il quale compete al consulente un onorario minimo di euro 145,12 fino ad un massimo di euro 970,42; b) La verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie Si tratta di complesse verifiche e ricerche i cui risultati devono essere confrontati con lo stato dei luoghi. Un'attività che viene normata dall'art. 12 comma 1 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/1988, trattandosi di operazioni in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto con onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. c) La stima analitica del compendio pignorato La stima viene compensata con gli onorari ex art. 13 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/88, ponendosi a base di calcolo il valore complessivo di quanto stimato. Ai fini della nuova formulazione dell'art 161 c.p.c. d'altra parte gli onorari relativi alla stima possono essere liquidati solo in acconto, sulla base del valore stimato nella misura del 50% dovuto, mentre gli altri onorari e spese non sono soggetti a tale modalità. Non sembra conseguentemente revocabile in dubbio ad avviso del giudicante che, “ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, debba
[deve] aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice, e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario (come nella specie), sia [è] legittima la liquidazione degli onorari, sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti” (Cfr. ex multis, Cass Civ., Sez. II, 5 7186/2007), e ciò sulla base di principio pacificamente accolto dalla condivisibile giurisprudenza più recente in materia. Il primo profilo di censura evidenziato nel ricorso appare pertanto all'evidenza infondato, risultando corretta la liquidazione effettuata dal G.E. negli opposti decreti alla stregua sia dell'art.12 che dell'art.13 del D.M. citato. 2.1 Analogamente, deve ritenersi, alla luce della più che adeguata motivazione adottata dal Giudice dell'esecuzione nei provvedimenti opposti, che sia stata altresì fatta corretta applicazione dei principi di diritto sottesi al tema del mancato deposito della relazione finale da parte del perito, di cui si dà conto specificamente nei provvedimenti, operandosi apposita e congrua valutazione sul punto, con corretta riduzione imposta dal Giudice a fonte della richiesta del perito. Infondato appare dunque anche tale ulteriore secondario motivo di ricorso. 2.2. Infine, non può altresì essere revocato in dubbio che, nel caso di specie, essendo stato esteso il campo di indagine a molteplici immobili, tra loro difformi per caratteristiche, destinazione, ubicazione e consistenza, la relativa determinazione del compenso, in relazione alle attività svolte e liquidabili alla stregua delle diverse disposizioni di legge coinvolte dalle attività peritali, debba riguardare correttamente ciascun immobile -risultando gli stessi tra loro non identici-. In relazione a ciascun immobile pignorato il professionista è stato infatti costretto ad acquisire, contratti comparabili da utilizzare, singolarmente e separatamente, per poi effettuare la valutazione estimativa autonoma dei vari immobili sottoposti a pignoramento secondo il quesito sottoposto. Né in tale prospettiva appare in alcun modo quindi censurabile la determinazione del G.E. di procedere, salvo il limite dello scaglione massimo previsto, alla liquidazione secondo la singola stima di immobile presentante con caratteristiche valutative autonome (come in parte sembra riconoscere lo stesso ricorrente suddividendo in ipotesi i beni sequestrati quantomeno in tre distinte categorie), anziché secondo la stima cumulativa dell'insieme di essi (Cfr. quale principio di diritto condivisibile Cass.19.10.2012 e 17.03.2016 correttamente richiamate dal G.E. nel proprio provvedimento integrativo). D'altra parte, nessun elemento probatorio consente di ritenere, come in realtà solo asseritamente sostenuto ex adverso da parte ricorrente, che non ci si trovi, nel caso di specie, di fronte ad una pluralità di immobili diversi tra loro, in relazione ai quali il perito ha inevitabilmente svolto attività separate, diverse ed operato stime autonome, posto che non si è trattato di compendio unitario.
Il ricorso appare pertanto infondato anche in relazione a tale ulteriore profilo di valutazione.
3. Non appare applicabile nel caso di specie la fattispecie di cui all'art.96 c.p.c. invocata da parte convenuta, non ravvisandosi mala fede o colpa grave nella presentazione del ricorso e nella coltivazione dello stesso.
4. Le spese del procedimento, che si liquidano -nei minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto del valore dichiarato della controversia- in complessivi euro 1700 per compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, seguono la soccombenza.
PQM
Tutto ciò premesso e considerato, decidendo definitivamente la causa: 1) Respinge il ricorso in opposizione ex art.170 t. u. spese di giustizia proposto da nei confronti dei decreti di liquidazione adottati dal Parte_1 6 G.E. in favore del perito/CTU nominato ing. , che vengono Parte_2 conseguentemente confermati 2) Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1700 per compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 24/08/2025.
Il Presidente Stefano Billet
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