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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Stefania Basso -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2093/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello D'Aponte, Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, via Toledo n. 156
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Battinelli, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via G. Porzio, 4, Centro direzionale IS. E7
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
[... Con ricorso al Tribunale di TO NN , dipendente del Controparte_1 Pt_1
, con qualifica di dirigente, agiva nei confronti della pubblica parte datoriale, Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare la nullità, l'illegittimità, e l'inefficacia del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 9, comma 1 C.C.N.L. Area Dirigenza del Comparto
1 Regioni ed Enti Locali, adottato nei suoi confronti dal in data 4.4.2013, con ogni provvedimento Pt_1
consequenziale; b) accertare e dichiarare il suo diritto a conservare la posizione e il trattamento economico fino all'avvenuta guarigione clinica e al conseguente rientro in servizio;
c) condannare il convenuto alla restituzione degli importi stipendiali ingiustamente trattenuti dal giorno della Pt_1
comunicazione del provvedimento.
Il esponeva di avere ricevuto dal Comune, in data 4.4.2013, un decreto di sospensione dal CP_1 servizio (per applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di misura restrittiva della libertà personale), ex art. 9, comma 1 C.C.N.L. Area Dirigenza del Comparto Regioni ed Enti Locali e di essere, al momento della notifica del suddetto provvedimento, e ancora alla data di deposito del ricorso, sospeso dal servizio a seguito di un grave infortunio per causa di servizio dall'11.2.2013.
Riteneva, pertanto, tale condotta datoriale illegittima per “violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. 300, dell'art. 55-bis d. lgs. n. 165/2001, art. 24 cost. e l. 241/90”, nonché per “violazione del principio di prevenzione degli stati di sospensione dal lavoro” ed inoltre per “mancanza dei presupposti oggettivi per l'applicazione dell'art. 9 del CCNL Area Dirigenza del Comparto Regioni ed Enti Locali”.
Si costituiva il , resistendo alla domanda. Parte_1
Con sentenza n. 155 del 2015 il Giudice adito così disponeva:
“dichiara l'inefficacia della sospensione dal servizio ex art. 9 del CCNL comunicata in data 04/04/2013, mediante missiva del 26/03/2013 prot. 14309; condanna il in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della Parte_1 somma di € 8.565,00, oltre accessori di legge, ed ad adottare i seguenti provvedimenti al fine di regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, rigettando per il resto il ricorso;
compensa le spese processuali in ragione della metà e condanna il in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento della restante parte liquidando le stesse in € 1.230,00 (1/2 di € 2.450,00), oltre accessori come per legge”.
Con ricorso in appello, il chiedeva alla Corte di Appello di Napoli Parte_1
di riformare la sentenza emessa e, quindi, di rigettare la domanda formulata da con Controparte_1 il ricorso di primo grado, sul presupposto dell'errata interpretazione e/o mancata valutazione delle circostanze di diritto applicabili alla fattispecie, per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 CCNL
Regioni ed Enti Locali, accomunando la disciplina del licenziamento in costanza di malattia con quella relativa alla sospensione cautelare dal servizio ex art. 9 CCNL Enti Locali. Il sottolineava che Pt_1 era corretta l'impostazione del primo Giudice in ordine alla natura non sanzionatoria, ma cautelare, del provvedimento di sospensione ex art. 9 cit., ma non anche laddove era stata ritenuta la temporanea inefficacia del medesimo, stante la causa di diversa sospensione del rapporto di lavoro, derivante da un pregresso infortunio.
2 Si costituiva , resistendo al gravame. Controparte_1
All'esito del giudizio di appello, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1571/2019, rigettava l'appello, compensando le spese del grado.
La pronuncia manteneva il dispositivo di rigetto, tuttavia cambiando la motivazione, per aver ritenuto, sulla base di articolate argomentazioni, la natura sanzionatoria del provvedimento impugnato e la sua radicale nullità.
Avverso la Sentenza di Appello, il proponeva ricorso in Cassazione, Parte_1 iscritto al n. 19071/2019, deducendo, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, CCNL per l'Area Dirigenziale del Comparto Regioni Autonomie Locali in relazione all'art. 2110 c.c. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di
Appello di Napoli basato la propria decisione sulla malintesa natura sanzionatoria della sospensione cautelare, che aveva indotto la Corte ad escludere, in analogia a quanto previsto per il licenziamento disciplinare, la possibilità stessa dell'adozione del provvedimento.
Con ordinanza depositata in data 17 maggio 2024 la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto, così statuiva:
“La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d'Appello di Napoli, in diversa composizione”.
Con il presente ricorso in riassunzione il riproducendo le sue Parte_1
precedenti argomentazioni, e alla luce del dictum della S.C., ha chiesto l'accoglimento dell'appello originariamente proposto.
Si è costituito, anche in tale fase, , resistendo al ricorso in riassunzione. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta questa Corte, in composizione diversa da quella della sentenza cassata, si è riservata per la decisione.
Orbene, l'appello in riassunzione è fondato per le ragioni che seguono.
Va rilevato che la Suprema Corte, con l'ordinanza depositata in data 17 maggio 2024, ha escluso la natura sanzionatoria del provvedimento, per considerare invece “il medesimo, in quanto emesso a seguito dell'applicazione a carico dell'interessato di una misura cautelare personale motivata dalla sua pericolosità sociale e destinata a rendere impossibile la prestazione lavorativa, alla stregua di atto dovuto e come tale pienamente legittimo, prevalendo su altra causa di sospensione del rapporto anche per effetto del differente regime applicabile”.
Il Giudice di legittimità, in altri termini, non solo ha sconfessato la natura sanzionatoria del provvedimento di sospensione in seguito all'adozione di una misura restrittiva della libertà personale, ex art. 9 del CCNL, ritenuta dal precedente Giudice di appello e non anche dal Giudice di primo grado, ma ha anche reputato l'infondatezza dell'assunto di quest'ultimo laddove aveva ritenuto inefficace la
3 sospensione impugnata, in presenza della diversa causa di sospensione derivante dal pregresso infortunio sul lavoro.
In altri termini, il chiaro dictum della Corte evidenzia che l'intervenuta adozione di una misura cautelare che, pur in presenza di un soggetto già impossibilitato a rendere la prestazione per ragioni a lui non imputabili, venga a rendere impossibile la prosecuzione della prestazione per ragioni a questi invece imputabili, vincola il pubblico datore di lavoro ad adottare la misura cautelativa imposta dalla contrattazione collettiva.
A fronte di tale ricostruzione non possono condividersi le due argomentazioni portate avanti nel corso del giudizio dal lavoratore originario ricorrente e non direttamente coperte dalla Corte rinviante.
La prima, data comunque dall'impronta disciplinare che la parte datoriale aveva impresso alla misura adottata.
La tesi non ha pregio, in quanto il fatto che il provvedimento di sospensione impugnato si sia temporalmente inserito nel procedimento disciplinare, a sua volta sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale (ed il fatto che il sia stato eventualmente assolto, come dedotto, non ha CP_1
rilievo ai fini del presente giudizio) e non modifica la sua natura oggettivamente cautelare, come ritenuta dalla Suprema Corte di Cassazione.
La seconda, data dal fatto che detta sospensione aveva a suo presupposto l'avvenuta adozione della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della Regione Campania, misura poi sostituita da quella, diversa, del divieto di dimora nel Comune di , senza che al contempo il Parte_1
provvedimento di sospensione venisse revocato, per esserne eventualmente adottato un altro, sulla base della nuova misura irrogata.
Anche tale assunto non presenta alcun fondamento, in quanto il parziale mutamento della misura lasciava inalterata l'impossibilità di rendere la prestazione, evidentemente da eseguirsi proprio nel
Comune di . In altri termini, era rimasta immutata l'impossibilità di rendere la Parte_1 prestazione lavorativa, derivante dal divieto di dimora, in un primo tempo “anche”, successivamente
“solo” a . Parte_1
A quanto esposto consegue che, in questa sede di rinvio, l'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di TO NN cit. in premessa va accolto, per cui, in riforma di detta pronuncia, va rigettata la domanda proposta con il ricorso di primo grado da nei confronti del Controparte_1
. Parte_1
In considerazione del complessivo ed articolato sviluppo della vicenda processuale, in uno alla particolarità in diritto della questione trattata, reputa la Corte, anche nel rigore del contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77/18, la
4 sussistenza dei gravi motivi per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in seguito al rinvio della Suprema Corte di Cassazione, così provvede: in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 155 del 2015 del Tribunale di TO NN, in funzione di Giudice del lavoro, proposto dal e in riforma della Parte_1
predetta pronuncia, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite di tutte le fasi e i gradi del giudizio.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Stefania Basso -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2093/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello D'Aponte, Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, via Toledo n. 156
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Battinelli, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via G. Porzio, 4, Centro direzionale IS. E7
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
[... Con ricorso al Tribunale di TO NN , dipendente del Controparte_1 Pt_1
, con qualifica di dirigente, agiva nei confronti della pubblica parte datoriale, Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare la nullità, l'illegittimità, e l'inefficacia del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 9, comma 1 C.C.N.L. Area Dirigenza del Comparto
1 Regioni ed Enti Locali, adottato nei suoi confronti dal in data 4.4.2013, con ogni provvedimento Pt_1
consequenziale; b) accertare e dichiarare il suo diritto a conservare la posizione e il trattamento economico fino all'avvenuta guarigione clinica e al conseguente rientro in servizio;
c) condannare il convenuto alla restituzione degli importi stipendiali ingiustamente trattenuti dal giorno della Pt_1
comunicazione del provvedimento.
Il esponeva di avere ricevuto dal Comune, in data 4.4.2013, un decreto di sospensione dal CP_1 servizio (per applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di misura restrittiva della libertà personale), ex art. 9, comma 1 C.C.N.L. Area Dirigenza del Comparto Regioni ed Enti Locali e di essere, al momento della notifica del suddetto provvedimento, e ancora alla data di deposito del ricorso, sospeso dal servizio a seguito di un grave infortunio per causa di servizio dall'11.2.2013.
Riteneva, pertanto, tale condotta datoriale illegittima per “violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. 300, dell'art. 55-bis d. lgs. n. 165/2001, art. 24 cost. e l. 241/90”, nonché per “violazione del principio di prevenzione degli stati di sospensione dal lavoro” ed inoltre per “mancanza dei presupposti oggettivi per l'applicazione dell'art. 9 del CCNL Area Dirigenza del Comparto Regioni ed Enti Locali”.
Si costituiva il , resistendo alla domanda. Parte_1
Con sentenza n. 155 del 2015 il Giudice adito così disponeva:
“dichiara l'inefficacia della sospensione dal servizio ex art. 9 del CCNL comunicata in data 04/04/2013, mediante missiva del 26/03/2013 prot. 14309; condanna il in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della Parte_1 somma di € 8.565,00, oltre accessori di legge, ed ad adottare i seguenti provvedimenti al fine di regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, rigettando per il resto il ricorso;
compensa le spese processuali in ragione della metà e condanna il in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento della restante parte liquidando le stesse in € 1.230,00 (1/2 di € 2.450,00), oltre accessori come per legge”.
Con ricorso in appello, il chiedeva alla Corte di Appello di Napoli Parte_1
di riformare la sentenza emessa e, quindi, di rigettare la domanda formulata da con Controparte_1 il ricorso di primo grado, sul presupposto dell'errata interpretazione e/o mancata valutazione delle circostanze di diritto applicabili alla fattispecie, per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 CCNL
Regioni ed Enti Locali, accomunando la disciplina del licenziamento in costanza di malattia con quella relativa alla sospensione cautelare dal servizio ex art. 9 CCNL Enti Locali. Il sottolineava che Pt_1 era corretta l'impostazione del primo Giudice in ordine alla natura non sanzionatoria, ma cautelare, del provvedimento di sospensione ex art. 9 cit., ma non anche laddove era stata ritenuta la temporanea inefficacia del medesimo, stante la causa di diversa sospensione del rapporto di lavoro, derivante da un pregresso infortunio.
2 Si costituiva , resistendo al gravame. Controparte_1
All'esito del giudizio di appello, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1571/2019, rigettava l'appello, compensando le spese del grado.
La pronuncia manteneva il dispositivo di rigetto, tuttavia cambiando la motivazione, per aver ritenuto, sulla base di articolate argomentazioni, la natura sanzionatoria del provvedimento impugnato e la sua radicale nullità.
Avverso la Sentenza di Appello, il proponeva ricorso in Cassazione, Parte_1 iscritto al n. 19071/2019, deducendo, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, CCNL per l'Area Dirigenziale del Comparto Regioni Autonomie Locali in relazione all'art. 2110 c.c. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di
Appello di Napoli basato la propria decisione sulla malintesa natura sanzionatoria della sospensione cautelare, che aveva indotto la Corte ad escludere, in analogia a quanto previsto per il licenziamento disciplinare, la possibilità stessa dell'adozione del provvedimento.
Con ordinanza depositata in data 17 maggio 2024 la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto, così statuiva:
“La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d'Appello di Napoli, in diversa composizione”.
Con il presente ricorso in riassunzione il riproducendo le sue Parte_1
precedenti argomentazioni, e alla luce del dictum della S.C., ha chiesto l'accoglimento dell'appello originariamente proposto.
Si è costituito, anche in tale fase, , resistendo al ricorso in riassunzione. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta questa Corte, in composizione diversa da quella della sentenza cassata, si è riservata per la decisione.
Orbene, l'appello in riassunzione è fondato per le ragioni che seguono.
Va rilevato che la Suprema Corte, con l'ordinanza depositata in data 17 maggio 2024, ha escluso la natura sanzionatoria del provvedimento, per considerare invece “il medesimo, in quanto emesso a seguito dell'applicazione a carico dell'interessato di una misura cautelare personale motivata dalla sua pericolosità sociale e destinata a rendere impossibile la prestazione lavorativa, alla stregua di atto dovuto e come tale pienamente legittimo, prevalendo su altra causa di sospensione del rapporto anche per effetto del differente regime applicabile”.
Il Giudice di legittimità, in altri termini, non solo ha sconfessato la natura sanzionatoria del provvedimento di sospensione in seguito all'adozione di una misura restrittiva della libertà personale, ex art. 9 del CCNL, ritenuta dal precedente Giudice di appello e non anche dal Giudice di primo grado, ma ha anche reputato l'infondatezza dell'assunto di quest'ultimo laddove aveva ritenuto inefficace la
3 sospensione impugnata, in presenza della diversa causa di sospensione derivante dal pregresso infortunio sul lavoro.
In altri termini, il chiaro dictum della Corte evidenzia che l'intervenuta adozione di una misura cautelare che, pur in presenza di un soggetto già impossibilitato a rendere la prestazione per ragioni a lui non imputabili, venga a rendere impossibile la prosecuzione della prestazione per ragioni a questi invece imputabili, vincola il pubblico datore di lavoro ad adottare la misura cautelativa imposta dalla contrattazione collettiva.
A fronte di tale ricostruzione non possono condividersi le due argomentazioni portate avanti nel corso del giudizio dal lavoratore originario ricorrente e non direttamente coperte dalla Corte rinviante.
La prima, data comunque dall'impronta disciplinare che la parte datoriale aveva impresso alla misura adottata.
La tesi non ha pregio, in quanto il fatto che il provvedimento di sospensione impugnato si sia temporalmente inserito nel procedimento disciplinare, a sua volta sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale (ed il fatto che il sia stato eventualmente assolto, come dedotto, non ha CP_1
rilievo ai fini del presente giudizio) e non modifica la sua natura oggettivamente cautelare, come ritenuta dalla Suprema Corte di Cassazione.
La seconda, data dal fatto che detta sospensione aveva a suo presupposto l'avvenuta adozione della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della Regione Campania, misura poi sostituita da quella, diversa, del divieto di dimora nel Comune di , senza che al contempo il Parte_1
provvedimento di sospensione venisse revocato, per esserne eventualmente adottato un altro, sulla base della nuova misura irrogata.
Anche tale assunto non presenta alcun fondamento, in quanto il parziale mutamento della misura lasciava inalterata l'impossibilità di rendere la prestazione, evidentemente da eseguirsi proprio nel
Comune di . In altri termini, era rimasta immutata l'impossibilità di rendere la Parte_1 prestazione lavorativa, derivante dal divieto di dimora, in un primo tempo “anche”, successivamente
“solo” a . Parte_1
A quanto esposto consegue che, in questa sede di rinvio, l'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di TO NN cit. in premessa va accolto, per cui, in riforma di detta pronuncia, va rigettata la domanda proposta con il ricorso di primo grado da nei confronti del Controparte_1
. Parte_1
In considerazione del complessivo ed articolato sviluppo della vicenda processuale, in uno alla particolarità in diritto della questione trattata, reputa la Corte, anche nel rigore del contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77/18, la
4 sussistenza dei gravi motivi per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in seguito al rinvio della Suprema Corte di Cassazione, così provvede: in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 155 del 2015 del Tribunale di TO NN, in funzione di Giudice del lavoro, proposto dal e in riforma della Parte_1
predetta pronuncia, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite di tutte le fasi e i gradi del giudizio.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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